80.2021.89

Incarti n. 80.2021.89 80.2021.90

Lugano 19 giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 16 aprile 2021 contro la decisione del 17 marzo 2021 in materia di IC e IFD 2016

Fatti

A. a.

RI 1 e la moglie __________ sono domiciliati a __________, dove vivono in una casa di proprietà. Lavorano entrambi per la __________ Sagl, di cui la moglie detiene una quota di maggioranza pari a fr. 12'000.‑ (capitale sociale: fr. 20'000.‑, v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, consultato il 19.10.2021; v. certificati di salario 2016). Le altre quote della società sono suddivise in parti uguali tra __________ e __________, figli dei ricorrenti (v. Movpop, Ufficio dello stato civile, sito consultato il 19.10.2021).

Il contribuente svolge la sua attività anche per la __________ SA, di cui è a tutt’oggi l’amministratore unico con firma individuale (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, consultato il 19.10.2021), mentre la moglie lavorava per la __________ SA (oggi __________ SA), di cui il ricorrente è stato amministratore unico con firma individuale fino all’inizio di dicembre 2019 (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, consultato il 19.10.2021).

B. Il 30 dicembre 2017, i contribuenti presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2016. Per quanto qui d’interesse, dichiaravano fr. 106'300.‑ quale reddito (lordo) della sostanza immobiliare e chiedevano in deduzione fr. 44'697.‑ quali spese di gestione e manutenzione immobili.

Inoltre, facevano valere la deduzione di fr. 29'400.‑ quali interessi passivi privati.

Al 31.12.2016, la sostanza dichiarata in Svizzera e all’estero era così suddivisa: titoli e capitali per fr. 339'399.‑; un’assicurazione privata sulla vita del valore fiscale di fr. 36'014.‑; sostanza immobiliare in Svizzera e all’estero per fr. 1'069'937.‑ ed infine debiti privati per fr. 2'829'355.‑. Chiedevano inoltre la deduzione sociale per coniugati (fr. 60'000.‑).

C. a.

Il 26 gennaio 2018, il contribuente informava l’RS 1 di possedere immobili in Italia, precedentemente non dichiarati, e trasmetteva quindi le visure catastali italiane relative agli immobili di __________, in usufrutto alla suocera, di __________ e di __________.

b.

Il 15 novembre 2019, a margine del reclamo presentato per il periodo fiscale 2014, per Posta A Plus, l’RS 1 indirizzava ai contribuenti una richiesta di documentazione allo scopo di definire tra le altre anche la tassazione IC/IFD 2016. In particolare, l’autorità di tassazione aveva invitato i ricorrenti a presentare (entro il 5.12.2019) una “copia del libro degli azionisti della società __________ SA e __________ SA, delle quali [il contribuente] figura essere socio-gerente e amministratore unico”; una “copia del contratto verso la società __________ SA e saldo al 31.12 per gli anni […] 2016”; gli estratti fiscali dal 2013 al 2017 relativi a due conti bancari, uno presso __________ e l’altro presso __________ SA; il “contratto di prestito con il Signor __________ con documentazione a comprova del passaggio di denaro” ed infine a “comprovare debiti/crediti verso tutte le vostre società dal 2013 a 2017”.

Dagli atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile risalire a come e quando il contribuente abbia risposto a tale richiesta.

c.

Il 1° dicembre 2020, presso l’RS 1, il contribuente e il suo rappresentante firmavano il verbale di audizione relativo all’autodenuncia esente da pena in merito alla sostanza immobiliare posseduta in __________. L’imposta sottratta relativa agli anni fiscali 2010-2013 sarebbe stata recuperata nella partita fiscale 2014 (v. verbale di audizione 01.12.2020). Nel contempo, l’Ufficio di tassazione e il ricorrente concordavano sia il valore fiscale sia il valore locativo da attribuire a ciascuno dei quattro immobili oggetto dell’autodenuncia e “i contribuenti si dichiara[va]no d’accordo con le risultanze e i dati contenuti nel […] verbale”.

D. Successivamente alla suddetta audizione, il 16 dicembre 2020, l’RS 1 notificava la decisione di tassazione IC/IFD 2016. Per quanto qui d’interesse, l’autorità di tassazione modificava i redditi da sostanza immobiliare da fr. 106'300.‑ a fr. 113'100.‑.

Rispetto a quanto dichiarato quali spese di gestione e manutenzione immobili, ovvero fr. 44'697.‑, l’autorità di tassazione concedeva unicamente fr. 29'960.‑ con la motivazione “deduzione effettiva concessa solamente se giustificata, documentata e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme” e “spese per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non deducibili in caso di valore locativo”.

Per quanto concerneva la sostanza, l’autorità di tassazione aumentava il valore dei titoli e capitali da fr. 339'399.‑ a fr. 540'475.‑ (con la motivazione “valori rettificati in base agli importi effettivi”), aggiungeva i veicoli a motore in ragione di fr. 3'000.‑ (“valutazione di altri fattori della sostanza (autoveicoli, natanti, aeromobili, cavalli da sella, oggetti d’arte, gioielli, collezioni, ecc.) eseguita tenuto conto del valore effettivo” e correggeva il valore della sostanza immobiliare da fr. 1'069'937.‑ a fr. 1'946'871.–.

I debiti privati erano diminuiti da fr. 2'829'355.‑ a fr. 2'809'355.‑ in quanto “debiti non comprovati non ammessi in deduzione”.

Di conseguenza, per l’imposta cantonale, il reddito imponibile accertato era di fr. 101'000.‑ (fr. 104'600.‑ determinanti per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era di fr. 7'228.15. La sostanza imponibile come pure l’imposta sulla sostanza erano pari a fr. 0.‑.

Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 105'100.‑ (fr. 108'900.‑ determinanti per l’aliquota) e il debito d’imposta in fr. 2'381.90.

E. Con il reclamo presentato il 13 gennaio 2021, i contribuenti postulavano la deduzione delle spese effettive pari, rispettivamente, a fr. 3'297.‑ per la gestione e la manutenzione degli immobili all’estero e a fr. 38'720.‑ (spese effettive e forfettarie) per gli immobili in Svizzera.

Chiedevano inoltre la deduzione degli interessi passivi privati in ragione di fr. 26'400.‑.

Asserivano di aver dimenticato di riportare dall’anno precedente il valore del numerario pari a fr. 40'000.‑ (stato al 31.12.2016) e ne richiedevano l’aggiunta, giustificando nel contempo il fabbisogno per il 2016.

Aggiungevano di non aver dichiarato il veicolo a motore perché, a loro dire, al 31.12.2016 non aveva alcun valore commerciale.

Chiedevano di essere sentiti, unitamente al proprio legale, se “riten[uto] opportuno”.

F. Con decisione del 17 marzo 2021, l’RS 1 ha accolto parzialmente il reclamo, premettendo che, nel rispetto dell’art. 29 cpv. 2 Cost., non era stato necessario convocare e sentire personalmente il reclamante prima di emettere la decisione dopo reclamo.

Nel merito, l’autorità di tassazione aumentava la deduzione per le spese di gestione e manutenzione a fr. 39'960.‑, aggiungendo fr. 10'000.‑ relativi ai costi sopportati per un immobile di __________ e concedeva la deduzione degli interessi passivi in ragione di fr. 27'870.‑ (importo maggiore rispetto a quello richiesto dai contribuenti).

L’RS 1 non dava seguito alla richiesta dei reclamanti di aggiungere alla sostanza imponibile l’importo di fr. 40'000.‑ quali numerario.

Gli altri fattori imponibili erano invece confermati.

A motivo, l’Ufficio di tassazione adduceva:

viene riconfermata la deduzione forfettaria delle spese di gestione e manutenzione per gli immobili all’estero in quanto non sono state documentate e comprovate. La spesa di CHF 10'000.‑ per il rifacimento tetto e facciate del condomi[ni]o Ex __________ viene per contro concessa in deduzione.

Gli interessi passivi vengono rettificati in base alla documentazione in possesso dell’autorità fiscale.

L’esposizione del numerario di CHF 40'000, non può essere accettato per i seguenti motivi:

  1. non è stato dichiarato;

  2. come già esposto più volte il numerario non può essere modificato a piacimento a dipendenza delle esigenze del contribuente per colmare le lacune di liquidità che l’autorità sovente riscontra nelle tassazioni;

  3. la tassazione 2016 risulterebbe con un’insufficienza di liquidità se l’autorità fiscale seguisse quanto richiesto dal contribuente;

  4. il numerario servirebbe per sistemare la mancanza di liquidità riscontrata con la tassazione 2017.

Per quanto riguarda l’ultimo elemento in discussione, veicolo a motore, non può essere accettato in quanto non documentato. Inoltre ci preme osservare che nella tassazione 2015 il contribuente era stato imposto per dispendio. Se l’acquisto in questione fosse stato dichiarato la ripresa a livello fiscale sarebbe stata più elevata.

G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, perché il reclamo è stato evaso dalla medesima persona che ha reso la decisione di tassazione.

In via subordinata, qualora l’autorità giudicante ritenesse comunque valida la decisione impugnata, il ricorrente si aggrava contro la mancata deduzione delle spese effettivamente sostenute per gli immobili posseduti all’estero e oggetto di autodenuncia esente da pena. Sostiene di essere venuto a conoscenza della ripresa del valore locativo solo il 1° dicembre 2020, “in occasione di un incontro” e “non appena ricevuto la decisione del 16.12.2020 [di aver] inoltrato regolare reclamo […] chiedendo la deduzione delle spese effettiv[e] in luogo di quelle forfettarie […] pari ad € 2'581.85 x 1.10 = CHF 2'840.‑ relative solo all’IMU – Imposta Municipale Unica – ed alle spese condominiali”.

Contesta inoltre la presunta insufficienza di liquidità calcolata dall’RS 1 per il periodo fiscale 2016, a suo dire dettata dalla mancanza di fr. 40'000.‑ a numerario che aveva dimenticato di riportare dal periodo fiscale 2015. Alla consegna brevi manu del reclamo e di altri documenti, “facev[a] osservare al [suo] contatto che non vi era nessuna insufficienza di liquidità per l’anno 2016, anche senza il “supporto” dei 40'000.‑”, “affermazione riportata nel [suo reclamo] del 13.01.2021 e mai smentita da nessuno. Da ultimo, ma non per ultimo, la mancanza di questa disponibilità [gli] precluderebbe, di fatto, una mancanza di liquidità per l’anno 2017”.

Infine, per quanto riguarda il veicolo a motore, afferma che dopo aver indicato marca, tipo, prezzo e anno d’acquisto, richiede che il suo valore sia accertato in fr. 0.‑ al 31.12.2016 come da lui indicato. Sostiene di non comprendere “l’intera argomentazione da parte dell’UT” e si chiede “quale [sia il] documento che [gli] è stato richiesto e che non [ha] consegnato”.

Degli allegati forniti con l’atto di ricorso verrà detto in seguito, per quanto necessario.

H. Presentate dall’RS 1 il 26 aprile 2021, le osservazioni non formulano alcuna proposta in merito al ricorso. L’autorità di tassazione, rimettendosi alla decisione che vorrà emettere la Camera di diritto tributario, rinvia alla motivazione della decisione impugnata, aggiungendo che “era al corrente” che la pratica fosse “evasa dalla medesima persona che ha deciso la tassazione ordinaria” ma che “non intravvede una mancanza di professionalità e di giudizio nel decidere il reclamo presentato”.

I. Il ricorrente replica alle osservazioni dell’RS 1 con scritto datato 28 aprile 2021 con il quale conferma integralmente le argomentazioni sollevate con il ricorso, ribadendo in particolare che “l’evasione di un reclamo da parte di una persona diversa da chi ha preso la decisione contestata è un diritto imprescindibile nell’ambito del diritto amministrativo, generalmente ammesso da dottrina e giurisprudenza”.

Diritto

  1. Il ricorrente solleva dapprima la questione relativa alla legittimità della decisione impugnata, poiché resa dal medesimo funzionario che si è occupato della decisione di tassazione.

In subordine, il ricorrente lamenta la mancata deduzione delle spese di gestione e manutenzione sopportate per gli immobili all’estero, il mancato riconoscimento di un numerario pari a fr. 40'000.‑ ‑ che sostiene di aver dimenticato di riportare dal periodo fiscale precedente e la cui assenza gli causerà un’insufficiente disponibilità nel periodo fiscale 2017 ‑ ed infine, contesta la ripresa di fr. 3'000.‑ per il veicolo a motore.

  1. 2.1.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

L’autorità di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione (art. 207 cpv. 1 LT; art. 134 cpv. 1 LIFD). L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD).

2.2.

Sistematicamente, sia la LIFD sia la LT prevedono che la cosiddetta “procedura di reclamo” sia parte integrante della procedura ordinaria di tassazione (Titolo terzo LIFD, art. 122 ss LIFD e Titolo terzo LT, art. 195 ss LT; v. anche Casanova/Dubey in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1 ad art. 132 LIFD, p. 1721 e p. 1722).

Dal punto di vista funzionale, il reclamo è un rimedio giuridico interno all’amministrazione che serve alla verifica della decisione di tassazione e (se necessario) al completamento della procedura da parte dell’autorità di tassazione. La procedura di reclamo è considerata una continuazione e non una ripetizione della procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 132 LIFD, p. 1436 s.) per cui l’autorità cui compete l’evasione di un reclamo è la medesima che si è occupata della tassazione (Casanova/Dubey, op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).

Né la LIFD né la LT prevedono che l’autorità di tassazione tratti il reclamo nella medesima composizione personale come per la procedura di tassazione, tuttavia non è neppure prevista una separazione organizzativa e personale tra l’autorità che si è occupata della tassazione e l’autorità chiamata ad evadere il reclamo (v. p. es. Casanova/Dubey, op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 8 ad art. 132 LIFD, p. 1438; Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 11 ad art. 134 LIFD, p. 608). Per la natura stessa della procedura di reclamo, si impone perlomeno che l’autorità che si è occupata della tassazione coadiuvi il funzionario preposto all’evasione del reclamo. La domanda tendente alla ricusazione di un tassatore in procedura di reclamo solo perché ha già partecipato alla tassazione deve in ogni caso essere respinta (Casanova/Dubey, op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).

2.3.

Nella fattispecie, è vero che il funzionario preposto si è occupato delle diverse sfaccettature della procedura fiscale riguardante i contribuenti, estesasi su più tematiche e su più periodi di tassazione. Tuttavia, dall’esame degli atti a disposizione dell’autorità giudicante, non si ravvisano elementi che possano indurre a dubitare della “buona fede” della persona che si è occupata della sua tassazione, cui il ricorrente rimprovera una mancanza di “visione”, di “professionalità”, di “sensibilità”, di “oggettività, serenità e neutralità”. Anzi. Il funzionario incaricato ha dato prova di conoscere a fondo l’intera pratica, tanto è vero che ha persino accolto alcune censure proposte con il reclamo, ammettendo per esempio la deduzione del versamento di fr. 10'000.‑ nel fondo di rinnovamento dell’immobile di __________ (lettera del 22.02.2016 della __________ SA, agli atti) e aumentando l’importo della deduzione degli interessi passivi, andando addirittura oltre quanto richiesto dal reclamante, a riprova della sua imparzialità. Come visto, la sola circostanza che il funzionario preposto alla tassazione sia il medesimo che ha evaso il reclamo non è un motivo per annullare la decisione impugnata. La censura sollevata dal ricorrente deve pertanto essere respinta.

  1. Non essendo da annullare la decisione impugnata, la Camera di diritto tributario entra dunque nel merito delle censure sollevate dal ricorrente, ovvero la mancata deduzione delle spese di gestione e manutenzione sopportate per gli immobili all’estero, il mancato riconoscimento di un numerario pari a fr. 40'000.‑ e la ripresa di fr. 3'000.‑ per il veicolo a motore.

I. Spese di gestione e manutenzione immobili

  1. 4.1.

Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.

Analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la LT ha recepito questa modifica a partire dal 1° gennaio 2020).

La Divisione delle contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra la Circolare no. 7/2010 del mese di aprile 2011. Detta circolare è stata nel frattempo abrogata e sostituita dalla nuova Circolare no. 7/2020 dell’aprile 2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, applicabile, secondo la Divisione delle contribuzioni, a tutti i casi di tassazione ancora aperti (p. 3 e p. 14). In considerazione della sua natura giuridica di ordinanza amministrativa, una circolare si applica infatti immediatamente a tutti i casi ancora aperti, a meno che essa stessa non preveda un regime transitorio (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. III, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 35 ad art. 102 LIFD, p. 65). La Circolare no. 7/2020 riassume e conferma i principi alla base delle deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata, tenendo anche conto dei recenti sviluppi giurisprudenziali della Camera di diritto tributario e del Tribunale federale.

4.2.

Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:

· le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher, op. cit., n. 26 ad art. 32 LIFD, p. 954);

· le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate; cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);

· le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (sentenza CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).

4.3.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, nel caso di immobili che il contribuente ha a disposizione per uso proprio (abitazione primaria o secondaria), dalle spese di manutenzione ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 LT (art. 32 cpv. 2 LIFD) devono essere distinte le spese di gestione, considerate delle spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art. 33 lett. e LT; art. 34 lett. e LIFD) e pertanto non deducibili.

In altre parole, dal valore locativo non possono essere dedotti i cosiddetti costi di gestione come per esempio le spese per l’acqua potabile e industriale, spese per le revisioni periodiche di impianti, spese per la disinfezione e disinfestazione, spese di fognatura, ritiro spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione corrente del giardino, costi di riscaldamento, servizio di portineria e custodia, sgombero neve, spese d’elettricità, spese d’acqua, d’acquisto di prodotti chimici, di pulizia filtri e vasca delle piscine, ecc. (v. Circ. DDC 7/2020, n. 3.3., p. 5 s.; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 76 e n. 102 ad art. 32 LIFD, p. 608 s. e p. 612).

4.4.

Tornando al caso di specie, il ricorrente chiede che gli siano riconosciute le spese effettivamente sostenute per la manutenzione degli immobili in __________ pari a fr. 2'840.‑, che lui stesso riconduce “all’IMU – Imposta Municipale Unica – ed alle spese condominiali”. Di parere opposto, l’RS 1 che ha respinto tale richiesta accordando una deduzione forfettaria pari a fr. 1'360.‑.

4.4.1.

Per giustificare la deduzione delle spese condominiali, il ricorrente si è limitato a produrre copia dell’estratto conto relativo al Condominio __________ a __________ in provincia di __________ (all. D/7), copia di una minima parte del consuntivo dell’esercizio 01.07.2016-30.06.2017 relativo al Condominio __________ a __________ in provincia di __________ (all. D/9), e copia di una pagina di uno scritto dell’amministratore condominiale.

Per quel poco è possibile ricostruire dalla documentazione parziale che è stata prodotta, i costi che il ricorrente rivendica sono dei tipici costi di gestione che, come visto, nel caso di immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo) non possono essere ammessi in deduzione. Negli estratti degli atti che concernono la gestione condominiale si fa riferimento per esempio all’acqua potabile, alle rate ENEL (energia elettrica), alla pulizia delle scale ecc.

Simili costi sono considerati spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotti dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta li trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all’indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo (sentenza TF 2A.683/2004 del 15.07.2005 in: ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).

Nella fattispecie, come affermato dai contribuenti stessi nella loro lettera del 26.01.2018, gli immobili in __________ sono ad uso esclusivo del ricorrente e della propria famiglia (eccezion fatta per l’immobile di Via __________ a __________, dato in usufrutto alla madre della moglie, deceduta il 19.07.2018) e i costi condominiali rivendicati sono dei tipici costi di gestione che non possono essere dedotti dal valore locativo. Spettava in ogni caso al contribuente documentare l’esistenza di eventuali costi di manutenzione in senso stretto.

Di conseguenza, su questo aspetto, il ricorso deve essere respinto.

4.4.2.

Oltre ai costi condominiali, non deducibili, quali spese di manutenzione relative agli immobili in __________, il ricorrente rivendica pure la deduzione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) pagata nel 2016 in ragione di € 687.‑.

Già per il fatto che l’ammontare dell’IMU è inferiore alla deduzione forfetaria riconosciuta dall’autorità di tassazione la questione non merita di essere ulteriormente approfondita. La deduzione forfetaria ammonta infatti a fr. 1'360.‑ ed eccede pertanto ampiamento l’imposta (€ 687).

Indipendentemente dall’ammontare dell’imposta, va anche detto che l’insorgente non ne ha comprovato l’avvenuto pagamento. Si è infatti limitato ad allegare al ricorso la stampa del calcolo dell’IMU 2016 dovuta al Comune di __________ pari a € 209.‑ (all. D/2) e alcune distinte di pagamento “Mod. F24 Semplificato” (all. D/1, D/3-D6), relative a __________, __________ e __________ per un totale complessivo di € 687.‑. Da nessuno di questi documenti si evince tuttavia la prova dell’avvenuto versamento degli importi in questione. La parte inferiore del “Modello di pagamento unificato” dovrebbe infatti essere consegnata alla banca o all’ufficio postale e, “in caso di addebito sul conto corrente, il contribuente deve indicare il proprio codice IBAN nello spazio “Autorizzo addebito su c/c IBAN”, vicino al campo “FIRMA”” (v. “Avvertenze per la compilazione del Modello F24 Semplificato” in: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/251039/Avvertenze+F24+Semplificato+nuovo_avvertenze+f24+semplificato.pdf/ed86f682-9fb1-1fc2-d778-e191d1c58bfb; sito consultato il 01.06.2023). Nella fattispecie, non vi è alcuna prova del fatto che il contribuente e/o sua moglie abbiano consegnato la parte inferiore dei Moduli alla banca, all’ufficio postale o che abbiano autorizzato l’addebito sul conto corrente.

II. Numerario

  1. 5.1.

Il ricorrente contesta inoltre la mancata aggiunta, nel calcolo della sostanza imponibile, dell’importo di fr. 40'000.‑ a titolo di “numerario”.

5.2.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, indipendentemente dal fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia esaminato nel merito la questione o si sia limitato ad analizzare la ricevibilità del reclamo del contribuente.

Secondo l’art. 227 cpv. 1, prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

5.3.

Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.). In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

• l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

• il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).

5.4.

Nel caso in disamina, dal calcolo dell’imposta sulla sostanza contenuto nella decisione impugnata risulta che la sostanza netta dei contribuenti alla fine del periodo fiscale litigioso aveva un valore negativo di fr. 282'995.‑, prima ancora della deduzione sociale per coniugati di fr. 60'000.‑. Il debito d’imposta sulla sostanza ammonta di conseguenza a zero franchi.

Ne consegue che l’insorgente non ha alcun interesse attuale degno di protezione ad ottenere una pronuncia della Camera di diritto tributario in merito al calcolo dell’imposta sulla sostanza. Indipendentemente dall’aggiunta del controverso “numerario” di 40'000 franchi, il debito d’imposta è nullo.

Il ricorso contro la decisione che concerne l’imposta cantonale sulla sostanza si rivela conseguentemente irricevibile.

5.5.

Sebbene la questione non debba essere risolta in questa sede, è comprensibile la prudenza dell’autorità di tassazione nell’aggiunta del controverso importo. Non può non destare perplessità, infatti, la tempistica della dichiarazione del numerario da parte del contribuente, che non lo aveva indicato nella sua dichiarazione d’imposta, ma che lo ha menzionato per la prima volta poco dopo che gli era stata notificata la tassazione IC/IFD 2016 e dopo che l’autorità fiscale gli aveva sottoposto un calcolo delle entrate e delle uscite per il periodo fiscale 2017, invitandolo a prendere posizione.

Già il 15 novembre 2019, l’RS 1 aveva indirizzato ai contribuenti una richiesta di documentazione, oltre che per evadere il reclamo 2014 ancora pendente, anche “allo scopo di definire l[a] tassazion[e] […] 2016”. Il 3 dicembre 2020 ha sottoposto loro il calcolo del dispendio per il 2017, invitandoli in particolare a “indicare la destinazione data ai capitali”. Con lettera del 18 dicembre 2020 (due giorni dopo la notificazione della decisione di tassazione IC/IFD 2016), il contribuente ha informato l’Ufficio di tassazione di aver dimenticato di riportare il numerario dal 2015 al 2016. Nel reclamo contro la tassazione 2017, nella quale era stato constatato un ammanco di liquidità di fr. 25'000.‑, il contribuente ha espressamente affermato che, “grazie al riporto di questo numerario, h[a] potuto affrontare le spese ed i movimenti dell’anno 2017”.

III. Veicoli a motore

  1. Infine, il contribuente chiede che il veicolo a motore sia ridotto a fr. 0.‑, mentre l’RS 1 lo ha commisurato in fr. 3'000.‑.

Anche in questo caso, tenuto conto del fatto che l’imposta cantonale sulla sostanza che scaturisce dalla decisione impugnata è pari a fr. 0.‑, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

  1. Di conseguenza, per quel che riguarda l’imposta sulla sostanza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. Per l’imposta sul reddito, il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. 1.1. Nella misura in cui concerne l’imposta sulla sostanza, il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella misura in cui concerne l’imposta sul reddito, il ricorso è respinto.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il prese Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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