Incarti n. 80.2021.79 80.2021.80

Lugano 26 giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. da RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 9 aprile 2021 contro la decisione del 10 marzo 2021 in materia di IC e IFD 2015.

Fatti

  • con decisione del 10 marzo 2021, l’RS 1 ha respinto il reclamo, interposto dai coniugi RI 1 e RI 2 contro la decisione di tassazione IC/IFD 2015, confermando il loro assoggettamento alle imposte cantonali e federali per appartenenza personale;

  • con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti hanno chiesto di essere assoggettati alle imposte in Svizzera unicamente per appartenenza personale, cioè limitatamente alla sostanza e al reddito immobiliare e ai compensi percepiti per l’amministrazione della FTS-Altsätten AG, essendo assoggettati per appartenenza personale nella Repubblica Federale di Germania;

  • i ricorrenti hanno chiesto la sospensione della procedura di ricorso, fino a conclusione della procedura amichevole, da loro promossa secondo l’art. 26 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza in vigore dal 29 dicembre 1972 (CDI CH-D; RS 0.672.913.62);

  • con scritto del 7 aprile 2022, gli insorgenti hanno informato la Camera di diritto tributario dell’esito della procedura amichevole ex art. 26 CDI-D, nella forma di un accordo, secondo cui è stata riconosciuta la loro residenza in Germania negli anni dal 2012 al 2015, con la conseguenza che essi avrebbero ritirato i ricorsi ancora pendenti in Svizzera e in Germania;

  • i ricorrenti hanno chiesto lo stralcio della causa, senza spese procedurali, e l’attribuzione di ripetibili;

  • l’RS 1 ha preso posizione con scritto del 26 aprile 2022, nel quale ha preso atto dell’esito della procedura amichevole, ma ha chiesto di respingere la richiesta di indennizzo delle spese legali, in considerazione del fatto che l’insorgente aveva rinnovato l’ultima volta il permesso di domicilio il 31 gennaio 2014, con scadenza il 31 gennaio 2019 e solo il 25 novembre 2015 era stata annunciata al Comune di Caviano la partenza per la Germania;

  • il 15 giugno 2023 la Divisione delle contribuzioni ha trasmesso alla Camera una lettera del 12 giugno 2023 della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), che conferma l’intervenuto accordo “con l’autorità competente tedesca”, secondo cui “i ricorrenti erano residenti in Germania negli anni dal 2012 al 2015 ai sensi dell’art. 4 della convenzione contro la doppia imposizione” e “la Svizzera dovrà adeguare la propria imposizione di conseguenza”.

Diritto

  • secondo l’art. 14 cpv. 1 della Legge federale del 18 giugno 2021 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF; RS 672.2) la procedura amichevole si chiude con un accordo tra la SFI e l’autorità competente dell’altro Stato (accordo amichevole);

  • per l’art. 15 cpv. 1 LECF, nella misura in cui deve essere attuato in Svizzera, l’accordo amichevole diventa vincolante con il consenso della persona interessata dall’imposizione in Svizzera (persona interessata);

  • l’art. 15 cpv. 2 LECF precisa che, dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni rimedio giuridico in relazione all’oggetto disciplinato nell’accordo amichevole e si impegna inoltre a ritirare immediatamente i rimedi giuridici già interposti;

  • l’art. 19 cpv. 1 LECF dispone che, se l’attuazione dell’accordo amichevole lo richiede, l’autorità fiscale competente pronuncia una decisione sulla base di tale accordo (decisione di attuazione);

  • l’art. 23 cpv. 1 LECF prevede che l’autorità fiscale competente possa addossare le spese per l’attuazione alla persona interessata, se quest’ultima avrebbe potuto evitare la procedura amichevole usando la diligenza che da lei si poteva ragionevolmente esigere;

  • l’art. 23 cpv. 2 LECF esclude che per l’attuazione dell’accordo amichevole siano versate indennità;

  • come ricordato, con scritto del 4 aprile 2022 i ricorrenti hanno ritirato il ricorso contro la decisione dell’Ufficio di tassazione e hanno chiesto di essere esentati dal pagamento delle spese processuali e di essere indennizzati per le spese legali;

  • in relazione alle spese di procedura e alle ripetibili, va ricordato che il contenzioso relativo alle imposte degli anni 2012 e 2013 si era concluso con due sentenze del Tribunale federale e: mentre nel primo caso il ricorso era stato dichiarato inammissibile (sentenza 2C_826/2017 del 5 ottobre 2017), nel secondo l’Alta Corte aveva riconosciuto che nel periodo fiscale 2013 “il centro degli interessi dei ricorrenti si trovava sempre e ancora nel Cantone Ticino” (sentenza 2C_1066/2017 del 19 settembre 2019 consid. 7.1);

  • come rilevato dall’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni del 26 aprile 2022, ancora nel corso del 2014 RI 1 aveva rinnovato il permesso di domicilio fino al 2019 per sé e per i figli e solo il 25 novembre 2015 aveva notificato al Comune la partenza per la Germania, ragione per cui il fisco cantonale poteva in buona fede ritenere che l’assoggettamento per appartenenza personale si fosse protratto;

  • ciononostante si ritiene di rinunciare a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali, mentre non viene loro riconosciuta alcuna indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano ripetibili.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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