Incarti n. 80.2021.69 80.2021.70
Lugano 5 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 marzo 2021 contro la decisione dell’11 marzo 2021 in materia di IC e IFD 2019.
Fatti
A. Con decisione del 25 novembre 2020, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2019, allestita d’ufficio, non avendo la contribuente presentato la dichiarazione d’imposta, malgrado richiamo (17 luglio 2020), diffida (13 agosto 2020) e una multa per violazione degli obblighi procedurali di fr. 300.– (16 settembre 2020).
B. Con lettera del 4 marzo 2021, la contribuente ha contestato la decisione di tassazione, adducendo di non avere conseguito alcun salario nel 2019.
L’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione dell’11 marzo 2021, nella quale ha rilevato che il gravame era tardivo e che la reclamante non aveva addotto alcun motivo di restituzione dei termini.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di non aver “guadagnato questi soldi” e afferma di essere indipendente solo da giugno 2020, non avendo precedentemente conseguito alcuno stipendio.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente contro la decisione di tassazione d’ufficio del 25 novembre 2020. La ricorrente non si confronta minimamente con la questione procedurale evocata, ma si limita a contestare il merito della decisione di tassazione.
In considerazione del contenuto della decisione impugnata, questa Camera deve limitarsi tuttavia a verificare l’aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito delle contestazioni che concernono il calcolo dell’imposta.
L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
2.2.
Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è stata inviata dall’Ufficio di tassazione in data 25 novembre 2020, mentre il reclamo è stato interposto dalla contribuente unicamente il 4 marzo 2020. Né nel reclamo né nel successivo ricorso la contribuente nega che la decisione di tassazione d’ufficio le sia stata regolarmente notificata. D’altra parte, non invoca alcun motivo di restituzione dei termini.
In seguito alla notificazione della decisione di tassazione, del resto, l’Ufficio cantonale di esazione le ha inviato i conguagli dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta (31 dicembre 2020) e poi, non essendo intervenuto il pagamento, dei richiami di pagamento (28 febbraio 2020). È verosimilmente solo dopo il ricevimento di questi ultimi che la contribuente ha deciso di impugnare la decisione di tassazione. Purtroppo però il termine per reclamare era ampiamente scaduto.
2.3.
Ne consegue che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, si rileva legittima e il ricorso deve pertanto essere respinto.
Se anche fosse stato tempestivo, il reclamo del 4 marzo 2020 sarebbe comunque stato dichiarato irricevibile per i motivi che seguono.
3.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3.3.
Nel caso in esame, come già ricordato, la ricorrente è stata sottoposta a tassazione d’ufficio per non aver presentato alcuna dichiarazione d’imposta. Per provare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio avrebbe dovuto presentare una dichiarazione d’imposta completa, accompagnata dalla documentazione richiesta dalla legge, come peraltro le era stato espressamente indicato nella motivazione che accompagnava la decisione di tassazione.
L’insorgente si è invece limitata a sostenere genericamente di “non aver ricevuto salario nell’anno 2019”, senza produrre alcuna documentazione.
In queste circostanze, se anche la contribuente avesse interposto reclamo nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione di tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale lo avrebbe comunque dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: