Incarti n. 80.2021.52 80.2021.53
Lugano 7 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 marzo 2021 contro la decisione del 11 febbraio 2021 in materia di IC-IFD 2017-2018.
Fatti
A. RI 1, nato il __________, è separato dalla moglie, __________. A far tempo dal 01.10.2020 è domiciliato in __________.
B. Con due decisioni datate 23.12.2020RS 1 (in seguito: UT) ha notificato al contribuente le tassazioni IC-IFD per i periodi fiscali 2017 e 2018. Il reddito imponibile per il 2017 è stato commisurato in fr. 131'500.– per l’IC e in fr. 134'400.– l’IFD, mentre per il 2018 in fr. 104'000.– per l’IC e in fr. 109'600.– per l’IFD. La sostanza veniva stabilita in fr. 0.– sia per il 2017 che per il 2018.
C. Con due reclami, rispettivamente del 03.02.2021 e del 04.02.2021, il contribuente ha impugnato le decisioni di tassazione IC-IFD 2018, lamentando una forte discrepanza – a livello di dovuto d’imposta – tra il periodo fiscale 2016 e i periodi 2017 e 2018, quando – a livello di elementi imponibili – la situazione non era in realtà molto diversa. Secondo il reclamante, le decisioni di tassazione datate 23.12.2020 gli erano state notificate unicamente il 07.01.2020 (recte 2021), con la conseguenza che i reclami del 03.02.2021 e del 04.02.2021 erano tempestivi.
D. Con decisioni, rispettivamente, del 05.02.2021 e dell’11.02.2021, l’UT ha dichiarato irricevibili per tardività entrambi i reclami del contribuente, con la seguente motivazione:
Il reclamo è tardivo poiché è stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni e il ritardo, anche sulla scorta di quanto addotto dal contribuente il 04/05.02.2021, non è imputabile ad uno degli impedimenti citati.
E. Con tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento delle decisioni con cui l’UT ha dichiarato irricevibili i suoi reclami e il rinvio degli atti all’autorità fiscale affinché entri nel merito degli stessi. Egli avrebbe ricevuto le decisioni di tassazione solo, rispettivamente, il 05.01.2021 e il 07.01.2021, a causa di un errore che sarebbe stato commesso dall’Ufficio postale. In particolare egli afferma che:
Presumibilmente (…) la lettera, indirizzata correttamente all’indirizzo del mio domicilio dove abito dal 1° ottobre 2020, è tornata in un primo momento all’ufficio postale, per poi essere recapitata in un secondo momento all’indirizzo di mia madre, quindi non al mio domicilio, per cui la stessa è rimasta in circolazione a mia insaputa fino al 5/7 gennaio ’21.
F. Nelle proprie osservazioni dell’11.03.2021, l’autorità di tassazione ha proposto di respingere il gravame, in quanto “il contribuente, qualora avesse avuto la diligenza che si poteva ragionevolmente da lui esigere, avrebbe potuto inoltrare il reclamo entro il termine di 30 giorni”, nonostante, a suo dire, le decisioni gli siano state notificate unicamente in data 05/07.01.2021.
Lo scritto dell’autorità fiscale è stato trasmesso per conoscenza al contribuente, il quale non ha presentato alcuna replica.
G. Viste le argomentazioni del ricorrente, la poca chiarezza e le incongruenze relative alla notifica delle decisioni di tassazione, in data 14.04.2021 la Camera di diritto tributario ha inoltrato uno scritto al contribuente con la richiesta di fornire ulteriori approfondimenti sulla ricezione della sua posta all’indirizzo della madre, in quanto non risulta dagli atti che tale aspetto sia stato sufficientemente motivato.
Con lettera di data 22.04.2021, il contribuente ha spiegato che egli, prima di trasferirsi presso il nuovo domicilio in __________ a __________, viveva con la madre, motivo per cui parte della sua corrispondenza veniva a lei recapitata.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito dei reclami del 3 e del 4 febbraio 2021, interposti dal ricorrente contro le decisioni di tassazione IC e IFD 2017 e 2018, considerandoli intempestivi.
La Camera di diritto tributario non entra pertanto nel merito delle censure sollevate dal ricorrente contro le tassazioni IC e IFD 2017-2018, ma si limiterà ad esaminare la legittimità della decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibili i gravami.
L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 cpv. 2 e 3 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD).
Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
2.2.
Né la LIFD né la LAID e neppure la LT prescrivono una forma particolare per la notificazione delle decisioni di tassazione. In pratica, la notificazione interviene generalmente per posta semplice. L’onere della prova della notificazione e della data in cui questa è avvenuta, in linea di principio, è a carico dell’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica. L’autorità sopporta pertanto le conseguenze dell’assenza di prova, nel senso che, se la notificazione di un atto o la sua data sono contestati e sussistono effettivamente dubbi a tale riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio. La prova della notificazione può tuttavia risultare da altri indizi rispetto alle indicazioni postali o dall’insieme delle circostanze, per esempio da un successivo scambio di corrispondenza o dal comportamento del destinatario (sentenza del Tribunale federale 2C_250/2018 del 26.10.2018 consid. 5.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Nella motivazione delle decisioni, con cui ha dichiarato irricevibili i reclami del contribuente, l’autorità fiscale si è limitata ad indicare, in relazione alla mancata tempestività del gravame, che lo stesso “è tardivo poiché è stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni e il ritardo, anche sulla scorta di quanto addotto dal contribuente il 04/05.02.2021, non è imputabile ad uno degli impedimenti citati”.
Nei suoi reclami del 03/04.02.2021, tuttavia, il contribuente aveva indicato che entrambe le decisioni di tassazione gli erano state notificate il 07.01.2021.
3.2.
Il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende in particolare il diritto di esprimersi sugli elementi determinanti prima che venga adottata una decisione che tocca la situazione giuridica di una persona, di ottenere che siano assunte prove pertinenti e validamente offerte e di prendere posizione sulle relative risultanze, nella misura in cui ciò possa influire sulla decisione che deve essere adottata. Commette una violazione del diritto di essere sentito l’autorità che raccoglie d’ufficio un’informazione essenziale, che concerne il rispetto di un termine di ricorso, e adotta una decisione sfavorevole a una parte, senza avergli offerto la possibilità di esprimersi. Tuttavia, se risulta evidente dagli atti che un termine non è stato rispettato e se il giudice non ha alcun dubbio a tale riguardo, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non gli impone di offrire ancora all’interessato l’opportunità di pronunciarsi, prima di adottare la decisione. Sarebbe infatti in contrasto con l’economia procedurale e con l’istituzione dei termini esigere che le autorità interpellino sistematicamente la parte interessata quando un termine non è stato osservato, anche se le circostanze escludono ogni dubbio a tale riguardo. Ne consegue che l’autorità cantonale è tenuta, per rispettare il diritto di essere sentito, ad attribuire al ricorrente un termine per presentare delle osservazioni, solo se sussistono dubbi in merito alla tardività del ricorso (sentenza del TF 5A_28/2015 del 22 maggio 2015 consid. 3.1.1, con riferimenti a giurisprudenza).
3.3.
Dagli atti, trasmessi alla Camera di diritto tributario dall’autorità di tassazione, non risulta che il ricorrente sia mai stato interpellato in merito alla questione della tempestività dei reclami.
Come visto, le decisioni di tassazione sono state inviate per posta semplice e, in queste circostanze, l’onere della prova in relazione alla notifica della tassazione incombeva all’autorità fiscale. Si fatica pertanto a comprendere sulla base di quali elementi l’UT abbia potuto concludere che la notifica di tassazione fosse avvenuta più di 30 giorni prima dell’inoltro dei reclami.
Se, nonostante le affermazioni, contenute nei reclami, in merito al calcolo dei termini di reclamo, l’UT avesse avuto dei dubbi, avrebbe pertanto dovuto rivolgersi al contribuente, attribuendogli un termine per determinarsi in merito.
3.4.
Il diritto di essere sentito, previsto dall’art. 29 cpv. 2 Cost., è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
Limitandosi a dichiarare irricevibili i reclami, senza interpellare prima il contribuente, l’autorità fiscale ha violato il suo diritto di essere sentito. Ciò basterebbe a giustificare l’annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio degli atti all’UT per una nuova decisione, tanto più che neppure dopo l’inoltro del ricorso alla Camera di diritto tributario l’autorità di tassazione ha provveduto a sanare il vizio procedurale.
Per le ragioni che seguono, il ricorso è tuttavia fondato anche nel merito. Si può pertanto rinunciare all’annullamento della decisione impugnata.
Come esposto in narrativa, le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2017 e 2018 sono state inviate dall’Ufficio di tassazione in data 23.12.2020, per posta semplice, mentre i reclami sono stati interposti dal contribuente unicamente il 03/04.02.2021.
Nei suoi ricorsi del 03 e del 04.03.2021, il contribuente ha unicamente dichiarato che “la lettera, indirizzata correttamente all’indirizzo del mio domicilio dove abito dal 1° ottobre 2020, è tornata in un primo momento all’ufficio postale, per poi essere recapitata in un secondo momento all’indirizzo di mia madre, quindi non al mio domicilio (…)”.
La Posta avrebbe in un primo momento inviato le decisioni di tassazione del 23.12.2020 correttamente al nuovo indirizzo del ricorrente, ovvero in __________. Il destinatario le avrebbe tuttavia ricevute unicamente il 05.01.2021 e il 07.01.2021, in quanto sarebbero ritornate all’ufficio postale, il quale le avrebbe in un secondo momento recapitate all’indirizzo della di lui madre.
Il ricorrente ha dunque fatto decorrere il termine di reclamo di 30 giorni a partire, rispettivamente, dal 05.01.2021 e dal 07.01.2021, ovvero da quando le medesime gli sarebbero state recapitate.
4.2.
In considerazione del fatto che l’autorità di tassazione ha ritenuto intempestivi reclami, senza tuttavia interpellare il contribuente in merito, in particolar modo, alla questione dell’ipotizzata notificazione all’indirizzo di sua madre, la Camera di diritto tributario, con lettera del 14.04.2021, si è rivolta al ricorrente, invitandolo a chiarire quanto accaduto con la notifica delle decisioni di tassazione ed eventualmente apportare ulteriori prove.
Nella sua lettera di risposta del 24.04.2021, il ricorrente si è limitato a ribadire la sua ipotesi, aggiungendo che “capita ancora che alcune [sue] lettere vengano recapitate al vecchio indirizzo, senza una spiegazione logica” e che lui e sua madre sarebbero “le uniche persone a __________ a portare il cognome __________”.
Appare certamente insolito che l’ufficio postale proceda di sua iniziativa al reindirizzamento di una busta evidentemente proveniente dall’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca, senza aver interpellato né il destinatario né il mittente. In ogni caso la questione non merita di essere ulteriormente approfondita, in considerazione della giurisprudenza summenzionata relativa all’onere della prova.
4.3.
L’autorità fiscale si è limitata a sostenere che “il contribuente, qualora avesse avuto la diligenza che si poteva ragionevolmente da lui esigere, avrebbe potuto inoltrare il reclamo entro il termine di 30 giorni”. Questa affermazione presuppone evidentemente che le decisioni di tassazione siano state notificate al contribuente entro la fine del 2020 o tutt’al più nei primissimi giorni del 2021. Di tale fatto, che doveva essere comprovato dall’Ufficio di tassazione, non è tuttavia fornita alcuna prova, neppure indiretta (scambio di corrispondenza con il contribuente, ricevimento o pagamento di conguagli d’imposta ecc.). Il fisco sembra ritenere che si possa presumere che delle decisioni inviate il 23.12.2020 (o anche prima, secondo la prassi, invalsa negli uffici di tassazione, di postdatare le decisioni) siano pervenute al contribuente nei giorni immediatamente successivi.
4.4.
A tale riguardo, in una sentenza del 20 aprile 2016 (6B_935/2015, in DTF 142 IV 125), che concerneva la prova dell’avvenuta notificazione di un decreto d’accusa, il Tribunale federale ha affermato che la prova della data di ricezione di una decisione da parte del destinatario non si può considerare acquisita limitandosi a fare riferimento ai tempi usuali di consegna degli invii postali. Infatti, anche se appaiono improbabili, non possono essere esclusi errori o ritardi nella distribuzione della corrispondenza inviata per posta semplice. In mancanza di qualunque indizio del fatto che il destinatario avesse ricevuto il decreto d’accusa, la Suprema Corte ha ritenuto che ci si dovesse basare su quanto da lui dichiarato in merito alla data in cui la decisione gli era stata notificata (DTF 142 IV 125 consid. 4.4).
4.5.
Tornando alla fattispecie in discussione, l’autorità di tassazione si è limitata a dichiarare irricevibili i reclami del contribuente, argomentando che non erano stati inoltrati entro il termine legale di trenta giorni. In assenza di qualsiasi prova circa la data della notificazione delle decisioni, occorre tuttavia basarsi sulle dichiarazioni del ricorrente. Quest’ultimo, fin dal momento in cui ha inoltrato i reclami contro le decisioni di tassazione, ha ripetutamente dichiarato di averle ricevute il 05.01.2021 e il 07.01.2021.
In applicazione della giurisprudenza citata e in assenza di qualsiasi ulteriore indizio circa la data di ricezione delle decisioni litigiose (ad esempio tramite corrispondenza, contatti telefonici, incontri allo sportello, pagamenti, ecc.), i reclami del 03.02.2021 e del 04.02.2021 contro le decisioni datate 23.12.2020 non possono che essere considerati tempestivi.
I ricorsi sono accolti e le decisioni su reclamo sono annullate. Gli atti sono ritornati all’Ufficio di tassazione affinché entri nel merito dei reclami presentati da RI 1.
Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 05.02.2021 e del 11.02.2021 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli per una nuova decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: