Incarti n. 80.2021.50 80.2021.51
Lugano 20 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 marzo 2021 contro la decisione dell’11 febbraio 2021 in materia di IC-IFD 2017.
Fatti
A. La RI 1 (prima – sino al 15 dicembre 2014 – __________) – società attiva nell’ambito edilizio privato e pubblico – è stata iscritta a registro di commercio del Canton Ticino il 18 novembre 2011. Il 14 settembre 2017 la sede statutaria della società è stata trasferita da Via __________, __________ nei Grigioni, a __________ in Via __________ (cfr. www.zefix.ch, sito consultato l’8 novembre 2021).
B. In data 26 settembre 2018, la società compilava la dichiarazione di imposta IC/IFD 2017 del Canton Grigioni. La contribuente, circa un anno dopo e meglio, il 15 ottobre 2019, allestiva la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017 del Canton Ticino.
C. Con decisioni IC/IFD del 5 dicembre 2019, la contribuente è stata tassata illimitatamente nel Canton Ticino. L’RS 1 (di seguito UTPG) accertava l’utile imponibile in fr. 65'100.- ed il capitale imponibile, ai soli fini di IC, in fr. 209'000.-.
In particolare, gli accertamenti esperiti avevano permesso di appurare che l’amministrazione effettiva della società fosse in Ticino, a __________ e ciò, nonostante la sede legale nel Canton Grigioni, ritenuto anche che “i due membri (domiciliati in Svizzera) con firma individuale sono domiciliati in Ticino”.
D. Il 18 dicembre 2019, l’avv. RA 1, a nome e per conto della contribuente, presentava tempestivo reclamo avverso le decisioni di tassazione del 5 dicembre 2019. Il memoriale non conteneva alcuna motivazione, bensì unicamente una richiesta di essere sentita “per illustrare questa impugnativa”.
E. Il 24 gennaio 2020 avrebbe avuto luogo un incontro, non verbalizzato, tra la contribuente e l’UTPG, che si sarebbe concluso senza alcun accordo tra le parti.
F. L’avv. RA 1, con scritto del 15 aprile 2020, invitava l’UTPG ad accogliere il reclamo e ad annullare le decisioni di tassazione IC/IFD 2017, pregando l’autorità fiscale “di provvedervi con sollecitudine”. Nella lettera, il rappresentante sosteneva anche l’irrilevanza del domicilio degli azionisti e quello degli amministratori per determinare la sede effettiva di una società.
G. Con scritto del 16 dicembre 2020, l’UTPG si rivolgeva alla contribuente invitandola a voler produrre la seguente documentazione, con la comminatoria che in caso contrario avrebbe respinto il reclamo:
· dettaglio conto “costo dei locali”, allegando copia dei contratti di locazione e il conteggio delle spese accessorie e copia fattura consumi elettrici;
· copia distinta salari AVS e copia dei contratti di lavoro;
· dettaglio conto “ricavi da prestazioni”, allegando la copia delle 10 fatture con gli importi più alti;
· dettaglio conto “altri ricavi”, allegando la copia delle fatture;
· dettaglio conto “prestazioni di terzi”, indicando il nominativo completo;
· dettaglio conto “acquisto di merci”, allegando la copia delle 10 fatture con gli importi più alti;
· dettaglio conto “costi straordinari” allegando tutta la documentazione a comprova di tali costi;
· dettaglio conto “altri costi del personale”, allegando un conteggio esaurientemente dettagliato;
· dettaglio conto “costi amministrativi e informatici”;
· copia contratto di mandato con la __________;
· vogliate indicare chi del personale è presente nei vari luoghi dove la società ha stipulato un contratto di locazione e le mansioni ivi svolte;
· copia di tutti gli estratti conto bancari dal 01.01. al 31.12.2017;
· vogliate indicare le ragioni del trasferimento di sede del 14.09.2017 nel cantone dei Grigioni;
· sulla base dell’articolo art. 697i e segg del CO (obbligo di annuncio dell’azionista), vogliate allegare l’elenco del/dei titolari di azioni al portatore al 31.12.2016 e 31.12.2017;
· copia della decisione di tassazione 2017 del cantone dei Grigioni;
· ogni altra documentazione in grado di comprovare l’effettivo svolgimento dell’attività della società presso la sede formale di via ai __________ a __________.
H. Il 15 gennaio 2021, la contribuente comunicava di non poter evadere la richiesta formulata dall’UTPG il 16 dicembre 2020 poiché, “in conformità alla […] giurisprudenza del Tribunale federale ([…] DTF 2C_633/2019 in RDiT I-2020 n. 13t, pag. 510 segg., consid. 4.4), l’autorità fiscale deve dapprima indicare una ragione giuridicamente valida per ritenere che la sede effettiva della società diverga dalla sede statutaria; ritenuto che, […] il domicilio degli amministratori ed azionisti è irrilevante, la vostra richiesta di documentazione avrebbe dovuto essere munita in ingresso di adeguata motivazione a supporto”. Pertanto, la contribuente precisava unicamente di aver trasferito nel Canton Grigioni “tutte le attività aziendali, ad esclusione di quelle di progettazione e direzione lavori per oggetti immobiliari siti in territorio ticinese” alfine di “permettere la sopravvivenza dell’azienda”.
Infine, la RI 1 produceva la “notifica di tassazione 2017” del Canton Grigioni del 26 giugno 2019.
I. Con decisioni su reclamo dell’11 febbraio 2021 – non avendo la società comprovato di avere infrastrutture alla sede statutaria idonee a perseguire lo scopo sociale – veniva respinto il gravame presentato e venivano confermati gli importi stabiliti nelle decisioni di tassazione del 5 dicembre 2019 e meglio, con la seguente motivazione:
“[…] In data 14 settembre 2017 la società ha trasferito la sede in via __________, ____________________. Poco tempo dopo, in data 4 ottobre 2017, è stata iscritta la succursale a Registro di commercio del Cantone Ticino all’indirizzo di via __________, __________. Quest’ultimo indirizzo è lo stesso di quando la sede era in Ticino. […] Sulla base delle informazioni a nostra disposizione, abbiamo accertato che la società ha sottoscritto in data 9 dicembre 2014 un contratto di locazione in via __________ a __________, di complessivi 210 m2, dal 15 marzo 2015 al 14 marzo 2020. La pigione annua ammonta a CHF 40'290 il primo anno, CHF 42'090 il secondo anno e CHF 43'890 il terzo anno. Inoltre, le persone di riferimento della società sono domiciliate nel Cantone Ticino. È stato inoltre accertato che la sede di __________ non possa fungere da sede effettiva, poiché allo stesso indirizzo sono domiciliate numerose società. […] Contrariamente alle asserzioni della reclamante, non ci siamo soffermati unicamente sul domicilio degli amministratori e azionisti della società. Ma, come ben indicato nella motivazione allegata alla decisione di tassazione, quest’ultima è stata emessa considerando l’accertamento della dichiarazione d’imposta nel suo complesso che ha tenuto conto degli elementi sopra descritti”.
L. Con ricorso datato 2 marzo 2021, la RI 1 impugna le decisioni su reclamo emesse per il periodo 2017. La ricorrente censura l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. In particolare, la stessa specifica che in relazione all’onere probatorio, quest’ultimo sarebbe stato in capo all’autorità fiscale. L’UTPG avrebbe quindi dovuto comprovare la sede effettiva della società nel Canton Ticino. La contribuente ritiene inoltre che le motivazioni addotte dall’autorità fiscale non siano idonee a sostenere che la sede legale ed effettiva non sia stata trasferita nel Canton Grigioni, in particolare poiché il domicilio degli amministratori e degli azionisti non sarebbe di alcuna importanza per stabilire la sede effettiva della società e in quanto il contratto di locazione per gli uffici di __________ non sarebbe, a tal fine, pertinente. In aggiunta a quanto già esposto in sede di reclamo, la ricorrente sostiene di aver trasferito la propria sede nel Canton Grigioni, poiché “l’acquisizione, l’esecuzione ed il follow up di progetti e di realizzazioni all’estero è assai più impegnativa delle attività sul mercato domestico”.
La ricorrente sostiene poi una violazione da parte dell’autorità fiscale dell’art. 108 LIFD e dell’art. 39 cpv. 2 LAID.
L’insorgente lamenta infine una violazione del suo diritto di essere sentita in virtù dell’art. 29 Cost., poiché l’UTPG avrebbe assunto – dopo aver ricevuto il suo reclamo – delle prove senza il suo coinvolgimento.
M. Con osservazioni del 12 marzo 2021, l’UTPG chiede che il ricorso venga respinto. L’autorità fiscale, dopo aver richiamato la dottrina e la giurisprudenza in materia di assoggettamento delle persone giuridiche e confermato le risultanze esposte precedentemente, precisa di essere in possesso di molte informazioni della contribuente, essendo quest’ultima un soggetto fiscale dal 2009. Inoltre, molti elementi le sarebbero noti grazie alle dichiarazioni d’imposta dei signori __________ e __________ (“azionisti e dipendenti della società”). Ad esempio, il signor __________ alla voce “spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro” avrebbe chiesto la deduzione di fr. 700.- per trasporto bicicletta, pertanto l’UTPG ritiene che “appare quindi evidente che il signor __________ non possa spostarsi dal domicilio a __________ in bicicletta”. Riguardo al signor __________, l’autorità fiscale evidenzia che lo stesso, nella propria dichiarazione di imposta, ha specificato quale luogo di lavoro __________, seppur facendo valere la deduzione delle spese di trasporto da __________ a __________.
L’UTPG precisa che, dal contratto di locazione stipulato dalla società (già il 1. giugno 2017) per dei locali siti a __________ si deduce come la sede a __________ non possa fungere da sede effettiva della società. Ciò, in particolare, considerato l’importo esiguo corrisposto quale pigione mensile per dei locali commerciali (segnatamente in relazione alla pigione pagata dalla succursale per gli uffici siti a __________ ed ai costi registrati nel conto “costi per i locali”) e la superficie locata a __________. Inoltre, il fisco avrebbe appurato che all’indirizzo di Via __________ a __________ sarebbero state presenti 25 società. In aggiunta, l’UTPG rileva che il sito internet della società indicava quale luogo di sede __________ fino al 24 marzo 2018 e che a __________ non vi era alcun recapito telefonico.
A mente dell’autorità fiscale poi, sarebbe “del tutto evidente come la società non abbia alcun interesse economico e non annoveri clientela grigionese”. L’UTPG ritiene anche che le motivazioni del trasferimento di sede sostenuta dalla contribuente e legata all’entrata in vigore del CCL per architetti, ingegneri, disegnatori e affini confermi “come la società vi abbia ovviato cambiando strumentalmente la sede formale, operando una sorta di delocalizzazione che nei fatti non è mai avvenuta”. In conclusione, secondo il fisco ticinese, la RI 1 sarebbe domiciliata presso la __________.
Infine, l’autorità fiscale asserisce che la ricorrente non ha debitamente adempiuto all’onere della prova, non avendo provato che la società ha sede nel Canton Grigioni e quindi nemmeno il concetto di “wesentliche Büroinfrastruktur”.
N. Con replica spontanea del 25 marzo 2021, RI 1 contesta integralmente le motivazioni sostenute dall’autorità fiscale. Nell’insieme dell’allegato, la contribuente sostiene che le tesi dell’autorità fiscale sono insostenibili, errate e prive di ogni supporto probatorio.
O. Con duplica spontanea del 7 aprile 2021, l’autorità fiscale ribadisce, in particolare, come “la società non ha alcun interesse nel cantone dei Grigioni non avendo comprovato alcuna attività”.
Diritto
Violazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost. e dell’art. 108 cpv. 2 LIFD
La contribuente lamenta preliminarmente una violazione, da parte dell’autorità fiscale, dell’art. 127 cpv. 3 Cost., “poiché utile e capitale aziendali vengono tassati due volte per lo stesso tributo (federale), l’una dall’autorità fiscale ticinese e l’altra da quella grigionese”. A suo avviso, “prima ancora di emanare la contestata decisione, avrebbe dovuto interpellare l’autorità federale ex art. 108 cpv. 2 LIFD per determinare quale fosse il Cantone competente per tassare e prelevare questa imposta”.
1.2.
Il fatto che l’utile della ricorrente sia stato assoggettato all’imposta federale diretta sia nel Canton Ticino sia nel Canton Grigioni non determina una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. Il divieto di doppia imposizione intercantonale concerne infatti unicamente le imposte riscosse dai cantoni.
Il problema consiste piuttosto in un conflitto di competenza fra due Cantoni per riscuotere l’imposta federale diretta. Secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall’AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Per l’art. 108 cpv. 2 LIFD, l’accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e dai contribuenti.
1.3.
Come correttamente sostenuto dall’UTPG, ai sensi dell’art. 108 LIFD, l’autorità di tassazione ha il diritto di interpellare l’Autorità fiscale federale per determinare il luogo della tassazione, ma non vi è tuttavia tenuta. Del resto, ai sensi dell’art. 108 cpv. 2 LIFD, anche la stessa contribuente avrebbe potuto interpellare l’Autorità fiscale federale (cfr. Jud, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 9-10 ad art. 108 LIFD).
Di conseguenza, all’autorità di tassazione non può essere imputato un agire errato.
Violazione dell’art. 39 cpv. 2 LAID
La contribuente, sempre in merito all’esistenza di una “doppia imposizione” in materia di IFD, censura l’agire dell’UTPG che, in riferimento all’art. 39 cpv. 2 LAID, avrebbe dovuto coordinarsi con l’autorità fiscale grigionese.
2.2.
Va rilevato anzitutto che l’art. 39 cpv. 2 LAID concerne precipuamente le imposte cantonali. Per quanto attiene all’imposta federale diretta, trova applicazione l’art. 111 cpv. 1 LIFD, secondo cui le autorità incaricate dell’esecuzione della stessa legge si assistono vicendevolmente nell’adempimento del loro compito; comunicano gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e permettono loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali.
In ogni caso, l’art. 39 cpv. 2 LAID si limita a stabilire che le autorità fiscali si comunicano gratuitamente le informazioni necessarie e si concedono la consultazione degli atti ufficiali e che, se risulta dalla dichiarazione d’imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimente contribuente in un altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell’altro Cantone la dichiarazione d’imposta e la tassazione. L’assistenza amministrativa prevista da questa disposizione consente in particolare al contribuente assoggettato all’imposta in più Cantoni di adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede (cfr. ad esempio sentenza CDT n. 80.2019.318 del 29 maggio 2020 consid. 3.2. con riferimenti ivi citati). Non è per contro previsto alcun obbligo delle autorità fiscali cantonali di “coordinarsi perché l’IFD resta dovuta solamente ad un’unica sovranità fiscale cantonale, in rappresentanza della Confederazione”.
Pertanto, anche questa censura si rivela priva di qualsiasi fondamento: l’UTPG non ha violato l’art. 39 cpv. 2 LAID.
Violazione del diritto di essere sentito
La ricorrente censura una violazione del suo diritto di essere sentita, poiché “dal momento che essa ha introdotto reclamo l’assunzione di prove da parte dell’UTPG doveva avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio e del suo diritto di essere sentita, manifestamente leso dall’UTPG che, apparentemente (…), ha assunto delle prove, senza alcun coinvolgimento della ricorrente”. Nella decisione su reclamo, dopo aver concesso alla ricorrente la possibilità di produrre il dettaglio del conto “costi dei locali”, copia dei contratti di locazione, del conteggio delle spese accessorie e della fattura dei consumi elettrici, l’autorità di tassazione ha affermato di non riconoscere il trasferimento di sede della società, anche “sulla base delle informazioni a […] disposizione” e meglio, considerato il “contratto di locazione in via __________ a __________”. L’UTPG, nelle sue osservazioni del 12 marzo 2021, ricorda che la RI 1 è tassata in Ticino dall’anno fiscale 2009 e che molte informazioni le erano quindi già note. Inoltre, evidenzia che la propria tesi si fonda anche su determinate informazioni presenti nelle dichiarazioni d’imposta personali inoltrate dai signori __________ e __________. L’UTPG sottolinea poi che “l’insieme di queste informazioni hanno confermato che il centro decisionale degli affari è rimasto a __________”.
3.2.
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost., le parti hanno il diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prova circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (cfr. ad esempio DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalla possibilità di successo del merito (cfr. tra tante DTF 132 V 287 consid. 5.1., 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (cfr. ad esempio DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
3.3.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito della contribuente non è stato violato nella procedura svoltasi dinanzi all’autorità di tassazione, ritenuto che gli atti erano già a disposizione dell’autorità di tassazione. Inoltre, si evidenzia il comportamento contraddittorio della ricorrente che, con scritto del 15 gennaio 2021, afferma, dapprima, come l’autorità di tassazione avrebbe omesso “di sostanziare in modo giuridicamente corretto la […] richiesta documentale” e come la stessa “assurge in concreto ad un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove”, per poi rimproverare all’autorità, in sede di ricorso, di aver assunto prove in violazione dell’art. 29 Cost. e ciò, nonostante l’autorità abbia richiesto la collaborazione della RI 1.
Tuttavia, anche qualora si dovesse considerare violato il diritto di essere sentito della ricorrente, in virtù della prassi dell’Alta Corte, la violazione sarebbe da ritenersi sanata, considerato che l’interessata ha avuto la possibilità di esprimersi innanzi a questa Camera, che gode di piena cognizione.
Determinazione dell’assoggettamento ed onere probatorio
In virtù della decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento e ciò, in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva era esercitata in Ticino, nonostante il trasferimento della sede statutaria, nel corso del 2017, da __________ a __________.
4.2.
4.2.1.
Per quanto attiene ai presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase LAID stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone (analoga disposizione a livello cantonale, art. 59 LT e federale, art. 50 LIFD). Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/De Vries Reilingh [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 8, p. 90 ss.; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
4.2.2.
La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenze del TF n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
4.2.3.
In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva, ovvero – secondo il Tribunale federale – dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2 e 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell’attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenze del TF n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172).
4.3.
4.3.1.
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Secondo gli artt. 196 LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Inoltre, al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione del TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
4.3.2.
Per quanto concerne l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro Cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Locher, op. cit., p. 47).
Tuttavia, come già ricordato, giusta gli artt. 200 LT e 126 LIFD, il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta; ovvero, deve, segnatamente, fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi ed altri estratti, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari. Infatti, la descritta regola sull’onere probatorio non è assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastvertilung, in: ASA 67, p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione degli obblighi appena citati, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito di imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD con riferimenti). In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 4 ad art. 123 LIFD). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l’onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza del TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 61 e 62 ad art. 3 LIFD, p. 121).
4.4.
4.4.1.
Il Tribunale federale ha avuto modo di confrontarsi molte volte con il tema della determinazione della sede effettiva di una società. In particolare, occupandosi di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di software, l’Alta Corte ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza del TF n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016).
Nel caso di una società immobiliare, il Tribunale federale ha affermato che essa è illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.) (sentenza del TF n. 2P.120/2006 del 15 dicembre 2006).
A proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di sede (sentenza del TF n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria, infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del TF n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
4.4.2.
La decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto, non solo della base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale dell’armonizzazione, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
4.5.
4.5.1
Nel caso concreto, la RI 1 domiciliata dapprima nel Canton Ticino ed in seguito nel Canton Grigioni, ha trasferito la propria sede in quest’ultimo Cantone il 4 settembre 2017.
4.5.2.
Dagli atti emerge come l’autorità fiscale, con scritto del 16 dicembre 2020, abbia richiesto della documentazione a supporto dell’effettivo svolgimento di direzione e amministrazione societaria presso la sede statutaria a __________, in particolare: dettaglio conto “costo dei locali”, allegando copia dei contratti di locazione e il conteggio delle spese accessorie e copia fattura consumi elettrici; copia distinta salari AVS e copia dei contratti di lavoro; dettaglio conto “altri costi del personale”, allegando un conteggio esaurientemente dettagliato; dettaglio conto “costi amministrativi e informatici”; indicazione relative al personale presente nei vari luoghi dove la società ha stipulato un contratto di locazione e le mansioni ivi svolte; ogni altra documentazione in grado di comprovare l’effettivo svolgimento dell’attività della società presso la sede formale di via __________ a __________. La ricorrente tuttavia, non ha dato seguito alla richiesta di documentazione da parte dell’UTPG. Pertanto, avendo la contribuente tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi fiscali, la collaborazione possibile ed esigibile, si realizza l’eccezione sulla ripartizione dell’onere probatorio di cui si è detto poc’anzi. Inoltre, si sottolinea che l’UTPG, come si dirà anche meglio in seguito, ha dimostrato la sede effettiva nel Canton Ticino.
4.5.3.
Di conseguenza, l’insorgente – alla quale, come si è visto, incombeva l’onere della prova in relazione all’esistenza di una sede effettiva e non fittizia nel Canton Grigioni – oltre a non aver dato seguito alla richiesta di documentazione da parte dell’autorità fiscale ed aver così violato l’obbligo di collaborazione ex artt. 200 LT e 126 LIFD – non ha portato, neanche in questa sede, alcuna prova dell’esistenza di un qualsiasi legame con il Canton Grigioni, limitandosi principalmente a censurare il – a suo parere – modo errato di agire dell’UTPG, che non avrebbe comprovato la propria tesi.
La ricorrente contesta, senza tuttavia apportare delle proprie prove, le conclusioni sostenute dall’UTPG. In particolare, in merito all’importanza del domicilio degli amministratori e degli azionisti per la determinazione della sede effettiva della società, la contribuente si limita ad affermarne l’irrilevanza. La sua motivazione tuttavia, non può essere condivisa da questa Camera. Infatti, seppur non rappresenti il motivo decisivo, il domicilio della persona incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca comunque un ruolo importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare se la società non dispone di infrastrutture e di personale (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n. 1 e n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.2 con riferimenti e dottrina). Nel caso in esame, due membri su tre della società erano domiciliati in Ticino, circostanza che influisce pertanto sulla determinazione della sede effettiva della società.
Inoltre, in relazione all’affermazione dell’UTPG, secondo cui “a Leggia non potrebbe sussistere la sede effettiva poiché allo stesso indirizzo risultano domiciliate altre società”, la ricorrente si limita unicamente a definirla “assai peregrina”. La tematica non viene minimamente approfondita.
A sostegno della violazione dell’onere della prova da parte della ricorrente, si evidenzia che la stessa si limita a definire “prive di ogni e qualsiasi supporto probatori[o]” le considerazioni dell’UTPG, secondo cui, nella sede di __________, non sarebbero state presenti importanti infrastrutture. A motivazione della propria contestazione tuttavia, la RI 1 non apporta alcuna prova, affermando unicamente che “l’UTPG non può aver effettuato alcun accertamento perché quando ha prolato la querelata decisione (…) la ditta ricorrente aveva già trasferito la sua sede a Grono”.
Anche in merito alle ragioni alla base del trasferimento di sede la ricorrente non prova alcunché. La stessa si richiama all’attività svolta all’estero dalla società, che sarebbe “assai più impegnativa delle attività sul mercato domestico” e, che la direzione effettiva dell’azienda sarebbe “molto più esigente”. Tuttavia, a questa Camera – anche in mancanza di informazioni più precise da parte della ricorrente – sfugge il motivo per cui l’attività estera svolta dalla società debba essere amministrata nel Canton Grigioni e come questa possa aver influito sul cambiamento di sede. Infatti, come già si è detto, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in cui si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario e dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici.
Anche in sede di duplica le motivazioni sono quasi esclusivamente di carattere formale: la ricorrente si limita a contestare l’efficacia probatoria delle tesi su cui si fonda la decisione impugnata ed a negare la propria sede effettiva nel Canton Ticino, senza tuttavia offrire delle convincenti prove contrarie. Infatti, la ricorrente afferma dapprima che il “tema degli spazi occupati da un’azienda non è idoneo a dimostrare alcunché” e contesta la domiciliazione presso la __________. Secondariamente, la contribuente nega che a __________ siano domiciliate numerose società bucalettere, ma contemporaneamente rimprovera anche all’UTPG di aver dedotto che la RI 1 rientri tra queste. Inoltre, si limita ad affermare – nuovamente senza alcuna prova – che a __________ sarebbero state presenti “importanti infrastrutture”. Mentre in relazione all’ente locato di __________, la ricorrente allega poi tre contratti di sublocazione e una planimetria indicante gli spazi occupati da società terze. Nella sua duplica infine, l’insorgente lamenta nuovamente l’errata applicazione della regola sulla ripartizione dell’onere probatorio.
Alla luce di quanto appena esposto, appare pertanto chiaro che la ricorrente non ha portato alcuna prova dell’esistenza di infrastrutture societarie a __________, che avrebbe potuto comprovare la sede effettiva dell’azienda.
4.5.4.
In ogni caso, anche volendo tralasciare la ripartizione dell’onere probatorio, si deve costatare che sulla base degli atti a disposizione, non vi sono elementi a supporto dell’effettiva amministrazione e direzione corrente nel Canton Grigioni e, al contrario, ve ne sono per il Canton Ticino.
Gli atti in possesso di questa Camera dimostrano come la sede effettiva della società sia rimasta nel Canton Ticino. Infatti, non è dato sapere se nel Canton Grigioni sia stato effettivamente impiegato del personale, se siano state installate delle infrastrutture tipiche di un ufficio, se l’asserita “tecnologia VOIP” sia stata effettivamente installata ed infine dove si siano svolte le assemblee degli organi societari (cfr. giurisprudenza sopracitata). Per contro, il contratto di locazione per gli spazi siti a __________ concerne un ufficio di soli 2 locali, locato per fr 750.- mensili, in uno stabile dove erano domiciliate molte altre persone giuridiche. Ciò che permette di dubitare fortemente della reale ed effettiva presenza della ricorrente in questo luogo. Anche il paragone con il contratto di locazione per la succursale sita a __________ è a suffragio dell’ipotesi dell’autorità fiscale ticinese: infatti, l’ente locato è composto da 9 locali oltre a cucina, sala da bagno, doppio servizio, WC separato per complessivi m2 210 ed è locato per fr. 43'890.- (prima fr. 40'290.- e fr. 42'090.-) oltre spese accessorie pari a fr. 5'670.- annui. In aggiunta, quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alla sublocazione di questi locali non può essere condiviso. In primis, infatti, non è dato sapere se i contratti di sublocazione in oggetto erano ancora in essere dal 2017. Ad esempio, i contratti stipulati con la __________ e la __________ prevedono la possibilità di “terminare anticipatamente il contratto” e l’accordo tra la ricorrente e la __________ prevede quale primo termine di disdetta il 30.09.2015. Inoltre, come correttamente sostenuto dall’UTPG, in merito alla società anonima __________ SA, l’estratto del registro di commercio evidenzia che il 10 agosto 2016 l’azienda ha trasferito il proprio domicilio da Via __________, __________ a __________. Mentre, in relazione alla __________, l’UTPG fa notare che “dai conti della società, emergono costi per affitto di […] CHF 648.15 per l’anno 2017” e che “appare quindi evidente come il contratto di sublocazione sia stato interrotto, considerato che la società doveva pagare un canone mensile di CHF 960.- + 40% conguaglio”. Infine, in merito alla __________, dall’estratto del registro di commercio si evince che la società era priva di un amministratore residente in Svizzera dal 9 ottobre 2017 ed è stato dichiarato lo scioglimento della società ed ordinata la liquidazione in via di fallimento il 21 settembre 2018. Per tutti questi motivi, non si può ritenere comprovata la sublocazione di alcuni dei locali siti a __________, come invece sostenuto dalla ricorrente.
Ad ogni modo, il solo contratto di locazione per i locali siti a __________ – senza l’apporto di altri mezzi di prova – non è comunque idoneo a comprovare l’effettiva amministrazione della società nel Canton Grigioni.
In aggiunta, si evidenzia che appare perlomeno sospetta la circostanza secondo cui, in concomitanza del trasferimento di sede nel Canton Grigioni, sia stata aperta una succursale ticinese proprio allo stesso indirizzo di __________.
Infine, come evidenziato dall’UTPG, il signor __________, membro della società, alla voce “spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro” della sua dichiarazione di imposta, ha chiesto la deduzione di fr. 700.- per il “trasporto bicicletta”. Pertanto, appare improbabile che lo stesso si spostasse dal proprio domicilio a __________ in bicicletta. Per ciò che concerne il signor __________ invece, si rileva che lo stesso nella sua dichiarazione fiscale ha specificato quale suo luogo di lavoro __________.
Di conseguenza, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico della ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: