Incarto n. 80.2021.49

Lugano 2 giugno 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 27 febbraio 2021 contro la decisione del 1° febbraio 2021 in materia di tassa di esenzione dall’obbligo militare.

Fatti

A. a.

RI 1 (__________), coniugato e domiciliato a __________, ha acquisito la cittadinanza svizzera il __________ (cfr. www.movpop.ti.ch, sito consultato il 4.8.2021).

b.

Il 1.5.2020 il Servizio della tassa militare trasmetteva al contribuente il calcolo provvisorio relativo all’anno di assoggettamento 2019, stabilendo una tassa minima di fr. 400.-, in assenza di dati relativi al reddito imponibile secondo la tassazione IFD 2019 ed in assenza di “servizio prestato nell’anno di assoggettamento” nonché servizio “PC nell’anno di assoggettamento”.

c.

Il 31.10.2020 il Servizio della tassa militare di Bellinzona notificava al contribuente una decisione di tassazione relativa all’anno d’assoggettamento 2019. La tassa veniva stabilita in fr. 2'189.- (ossia il 3% del reddito imponibile secondo la tassazione IFD 2019, pari a fr. 86'300.-).

B. Con reclamo del 23.11.2020, RI 1 contestava la tassa militare per il 2019, argomentando che al termine della procedura di naturalizzazione, avvenuta nel 2018, si era messo in contatto con il Servizio della tassa militare per segnalare la sua disponibilità a prestare servizio militare, servizio civile oppure protezione civile. L’autorità in questione, visto l’anno di nascita, lo aveva informato che non avrebbe dovuto prestare né servizio militare né servizio civile, motivo per il quale non sarebbe stato assoggettato alla tassa militare.

Ad inizio del mese di maggio del 2020, avrebbe tuttavia ricevuto dal Servizio della tassa militare la richiesta di pagamento della “tassa minima” per il 2019, dell’importo di fr. 400.-. Avrebbe nuovamente interpellato il Servizio della tassa militare per spiegazioni e gli sarebbe stato risposto che non sarebbe stato preso in considerazione per prestare né servizio militare né servizio civile, ma sarebbe stato unicamente chiamato a versare l’importo corrispondente alla tassa minima (pari a fr. 400.-) per il 2019 e il 2020 (ossia l’anno in cui avrebbe compiuto 37 anni).

Nel mese di ottobre 2020, gli sarebbe stata tuttavia richiesta una tassa militare per il 2019 di fr. 2'589.-. Si sarebbe nuovamente rivolto al Servizio della tassa militare, sentendosi rispondere che, “(…) non essendo incorporato in una formazione dell’esercito e non avendo prestato servizio (…)”, avrebbe dovuto essere sottoposto al pagamento della tassa militare. Da parte sua, avrebbe manifestato la sua disponibilità a prestare servizio, anche nella forma del volontariato, ma nonostante “(…) i contenuti delle risposte verbali ricevute nel tempo, non [avrebbe] mai ricevuto una documentazione scritta chiara circa diritti e doveri (obblighi, revisioni di legge, possibilità di Servizio o volontariato)”. Il reclamante contestava inoltre il calcolo della tassa, che avrebbe preso in considerazione anche il reddito della moglie.

C. Con decisione del 1.2.2021, il Servizio della tassa militare accoglieva parzialmente il reclamo, limitatamente alla commisurazione della stessa e meglio stralciando il reddito della moglie, che era stato precedentemente incluso nel “reddito soggetto a tassa”.

Per quanto concerne l’obbligo di pagamento del tributo, secondo l’autorità di tassazione, era conseguente alla revisione generale della Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO; RS 661), entrata in vigore dal 1.1.2019, a sua volta motivata dalla revisione della Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) e resasi necessaria per poter far coincidere gli anni di servizio miliare con gli anni di assoggettamento. In particolare, l’innalzamento del limite di età per prestare il servizio militare a 37 anni aveva reso necessario anche l’innalzamento del limite per l’assoggettamento alla tassa militare (art. 3 cpv. 1 LTEO).

Nel caso in disamina, secondo il Servizio RI 19, il reclamante non aveva ancora compiuto 37 anni, motivo per il quale rientrava “(…) tra le persone assoggettate alla tassa e dunque, giocoforza, fra quelle astrette al pagamento della stessa giusta l’art. 3 cpv. 1 LTEO”.

L’autorità di tassazione aggiungeva che “colui che non viene incorporato (si veda l’art. 9 cpv. 2 LM), viene dunque assoggettato al pagamento della tassa di esenzione dall’obbligo militare (…) in virtù degli art. 1 e 2 cpv. 1 LTEO e non può quindi sottrarsi a tale dovere anche se fosse disposto a sopperire al mancato servizio tramite una qualsiasi forma di volontariato o in altro modo”. Di conseguenza, concludeva di non poter “aderire alle sue richieste di servizio alternativo o di esenzione dal pagamento della tassa di esonero dal servizio militare”.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’esenzione dalla tassa militare o quantomeno una sua “importante riduzione”. Dopo aver ricapitolato i fatti all’origine del ricorso, ritiene ingiusto il pagamento della tassa militare poiché egli, non appena ricevuta la cittadinanza svizzera nel 2018, aveva contattato il Servizio della tassa militare e gli sarebbe stato confermato che non poteva prestare servizio militare. Per quanto concerne la facoltà di “prestare volontariamente servizio di protezione civile, un servizio che dà diritto ad una riduzione della tassa militare”, l’insorgente lamenta che tale informazione non gli sarebbe mai stata data dal Servizio della tassa militare, ma gli sarebbe stata fornita solo dal Servizio di Protezione civile di Rivera, dopo la ricezione della decisione del 1.2.2021.

Il ricorrente lamenta una disparità di trattamento per il fatto che non gli sarebbe stata illustrata, rispettivamente concessa la possibilità di prestare servizio (militare o di protezione civile), beneficiando in tal modo di “eventuali riduzioni della tassa surrogatoria”. Inoltre, per effetto delle disposizioni vigenti, non sarebbe gestita chiaramente la situazione di coloro che acquisiscono la cittadinanza dopo il compimento dei 25 anni e prima del 37esimo anno di età.

E. Con osservazioni 18/22.3.2021 (poi tradotte in italiano con scritto 20/21.4.2021) l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) chiede che il ricorso venga respinto.

Nella revisione della LM e della LTEO, il limite massimo d’età rappresenterebbe un punto decisivo. Avendo la LM elevato la durata dell’obbligo militare sino alla fine dell’anno in cui compiono 37 anni, la nuova durata dell’obbligo militare deve corrispondere alla durata dell’assoggettamento alla tassa d’esenzione. Secondo l’attuale art. 3 cpv. 1 LTEO, l’assoggettamento alla tassa inizia al più presto all’inizio dell’anno in cui l’assoggettato agli obblighi militari compie 19 anni e termina al più tardi alla fine dell’anno in cui compie 37 anni, mentre in precedenza l’assoggettamento era dato dall’anno in cui si compiono 20 anni a quello dei 30 anni. Durante questo periodo “(…) gli assoggettati che non sono incorporati in una formazione dell’esercito né sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile secondo i capoversi 2 o 3, devono la tassa annuale d’esenzione per 11 anni, analogamente al diritto previgente. (…)”. La nuova legge “non crea quindi nuovi obblighi né nuovi tributi”, anche se gli 11 anni di tassazione “sono ripartiti diversamente nel tempo in base all’inizio più flessibile dell’assoggettamento”. Il cittadino che, per qualunque motivo, non presta il servizio militare deve adempiere al suo obbligo militare secondo l’art. 59 Cost. pagando 11 tasse d’esenzione a scadenza annua.

Nel caso concreto, secondo l’AFC non vi sarebbe neppure un problema di retroattività legata alla modifica della LTEO. Pronunciandosi su diverse interrogazioni parlamentari, il Consiglio federale avrebbe escluso che il nuovo regime implichi un effetto retroattivo contrario alla Costituzione, per il fatto che non si procede ad una riscossione retroattiva nel caso in cui il periodo dal 31° al compimento del 37° anno di età è precedente al 2018. Secondo l’AFC, “l’applicazione delle nuove disposizioni di legge ai cittadini svizzeri naturalizzati che, ai sensi delle disposizioni previgenti, non erano più tenuti a pagare le tasse d’esenzione dall’obbligo militare in quanto avevano superato il limite di età previsto dalla vecchia legge corrisponde al tenore della LTEO parzialmente rivista”.

L’autorità fiscale federale rileva inoltre che sussiste la possibilità di un reclutamento posticipato secondo l’art. 12 dell’Ordinanza del Consiglio federale del 22 novembre 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), anche se ciò dipende dalle necessità dell’esercito. Nel caso in cui una domanda di prestare servizio fosse rifiutata, l’art. 59 Cost. prevede l’obbligo di prestare servizio in diverse forme, ma non il diritto di prestare servizio militare. Secondo l’AFC il rifiuto, a prescindere dai motivi, della domanda di effettuare il servizio militare non può giustificare, di per sé, l’esonero dalla tassa.

L’AFC esclude infine che l’obbligo militare possa essere adempiuto assolvendo il servizio di protezione civile, per il quale è prevista unicamente una riduzione del 4% della tassa d’esenzione per ogni giorno di servizio prestato nell’anno di assoggettamento. Inoltre, come per il servizio militare, l’autorità incaricata della riscossione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare non è competente per le prescrizioni relative all’ammissione al servizio di protezione civile.

Diritto

  1. 1.1.

Secondo l’art. 59 Cost., gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile (cpv. 1). Chi invece non presta servizio o lo presta solo parzialmente è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è regolata nella legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare e nella relativa ordinanza d'esecuzione (cpv. 3).

La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è un tributo, di carattere sostitutivo, che ha lo scopo di garantire un equilibrio tra le prestazioni fornite da chi compie il servizio militare o civile e chi ne è liberato, in ossequio al principio della parità di trattamento (sentenza del TF 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.1 e riferimenti citati).

1.2.

Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO). È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio (art. 2 cpv. 1bis LTEO).

1.3.

La LTEO è stata recentemente modificata (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare in FF 2017 5277) ed il suo nuovo testo è in vigore dal 1.1.2019 (RU 2018 3269). I cambiamenti sono conseguenti alla modifica della legislazione sul servizio militare e civile (revisione delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito USEs). In particolar modo si è reso necessario l’adeguamento del periodo in cui sussiste l’obbligo di pagare la tassa: la stessa deve essere versata almeno 11 volte tra l’inizio dell’anno in cui si compiono i 19 anni e la fine dell’anno in cui si compiono i 37 anni. Inoltre, gli obbligati al servizio militare e civile che, alla fine del loro obbligo di prestare servizio vengono prosciolti nonostante non abbiano adempiuto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio, sono tenuti a pagare una tassa d’esenzione finale. Oltre a ciò è stato anche soppresso l’obbligo di pagare la tassa in caso di differimento della scuola reclute (cfr. Messaggio cit., p. 5283 s.; inoltre Bonadio, Taxe militaire: les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, in NF 7/2021).

1.4.

Sono tre le categorie di persone che sono toccate dalle modifiche legislative indicate: gli uomini inabili al servizio militare tra i 31 ed i 37 anni di età, gli uomini naturalizzati tra i 31 ed i 36 anni di età e gli uomini che hanno prestato servizio militare o civile ma sono stati prosciolti prima dell’adempimento quasi totale dei giorni di servizio (Bonadio, op. cit., p. 376).

Per quanto qui di interesse, con la previgente LTEO, gli uomini naturalizzati dopo la fine dei loro 30 anni non dovevano prestare più alcun servizio né dovevano pagare la tassa d’esenzione (art. 3 cpv. 2 lett. a LTEO, nella versione in vigore fino al 31.12.2018). Dopo l’entrata in vigore della nuova legge, gli uomini naturalizzati nell’anno in cui compiono 36 anni oppure prima devono pagare la tassa, ma al massimo fino ai 37 anni, anche se le 11 tasse annuali non sono state tutte ancora pagate. La tassa non è dovuta per l’anno della naturalizzazione ma unicamente per gli anni a seguire, in quanto è esonerato chi ha acquisito la cittadinanza svizzera nell’anno di assoggettamento (art. 4 cpv. 1 lett. e LTEO). Un uomo che viene naturalizzato nell’anno in cui compie 37 anni non deve pertanto più corrispondere alcuna tassa (Bonadio, op. cit., p. 376).

  1. 2.1.

In due sentenze recenti, il Tribunale federale ha affrontato il tema dell’applicazione retroattiva del nuovo diritto nei confronti di uomini naturalizzati dopo il compimento dei 30 anni di età, che sono stati assoggettati alla tassa di esenzione per il periodo di assoggettamento 2018.

2.2.

2.2.1.

Nel primo caso, un uomo nato nel 1981 era diventato svizzero nel 2013. Nel 2018 il Servizio della tassa militare del Canton Soletta lo aveva assoggettato al pagamento della tassa d’esenzione per il 2018. Il Tribunale fiscale cantonale aveva accolto il suo ricorso e annullato la tassa, argomentando che, in base al diritto in vigore fino al 31.12.2018 egli non era mai stato assoggettato alla tassa, avendo già superato il limite di 30 anni di età già al momento della sua naturalizzazione. L’applicazione delle nuove disposizioni legali, entrate in vigore il 1.1.2019, avrebbe pertanto comportato un’inammissibile retroattività propria.

L’AFC aveva tuttavia interposto ricorso al Tribunale federale.

2.2.2.

Con sentenza 2C_1005/2021 del 27 aprile 2022, quest’ultimo ha respinto il ricorso dell’autorità fiscale federale e confermato la decisione del tribunale cantonale. Ha ricordato che, per stabilire quale diritto si applichi in caso di una modifica di legge, vige il principio per cui sono applicabili quelle disposizioni che sono in vigore nel momento in cui si verificano i fatti determinanti per trarne le conseguenze giuridiche. Il divieto di retroattività (propria) vieta di applicare una disposizione a fatti che si sono completamente verificati prima della sua entrata in vigore. Un’eccezione è ammessa, alla luce degli articoli 5, 8 cpv. 1 e 9 Cost., solo alle seguenti condizioni: che sia prevista da una base legale sufficientemente chiara, che sia limitata entro un quadro temporale ragionevole, che non comporti disparità di trattamento eccessive, che persegua un interesse pubblico meritevole di tutela e che rispetti i diritti acquisiti (sentenza 2C_1005/2021 consid. 4.1, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

La Suprema Corte ha poi sottolineato che, dalla retroattività propria, deve essere distinta quella impropria, che si verifica quando una disposizione si applica a fatti che si sono sì verificati quando vigeva il diritto abrogato ma che continuano a perdurare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto (sentenza 2C_1005/2021 consid. 4.2).

Nell’ambito del diritto tributario, si ritiene che vi sia una inammissibile retroattività propria, quando l’assoggettamento all’imposta in quanto tale viene fatto dipendere da fatti che si sono verificati prima dell’entrata in vigore della legge, ma non invece quando la misura dell’obbligo fiscale, secondo il diritto in vigore, venga determinata in base a fatti che si sono verificati prima dell’entrata in vigore della legge (sentenza 2C_1005/2021 consid. 4.4 e giurisprudenza citata).

2.2.3.

Fatte queste premesse, l’Alta Corte ha escluso che dalla lettera dell’art. 3 LTEO risulti con la necessaria chiarezza che tale disposizione sia applicabile anche a fattispecie passate, cioè concluse. Neppure le considerazioni dell’AFC in merito alla parità di trattamento nell’adempimento dell’obbligo militare (“Wehrgerechtigkeit”) sono state considerate tali da costituire un interesse pubblico prevalente, che imponeva un’applicazione immediata del nuovo diritto a fattispecie concluse. Ha pertanto ritenuto che non fossero adempiute le condizioni per un’applicazione retroattiva (in senso proprio) dell’art. 3 LTEO, nella versione del 16.3.2018, ma che prevalesse il principio di irretroattività (sentenza 2C_1005/2021 consid. 5.1). Confrontandosi con la tesi dell’AFC, ha poi escluso che la tassa di esenzione dall’obbligo militare abbia per presupposto una fattispecie che perdura nel tempo. L’assoggettamento dipende infatti dal fatto di non essere incorporati in una formazione dell’esercito né soggetti all’obbligo di prestare servizio civile oppure di non aver prestato il servizio militare o il servizio civile nell’anno di assoggettamento (art. 2 cpv. 1 LTEO); inoltre, dall’età dell’assoggettato nell’anno di assoggettamento (art. 3 cpv. 1 LTEO) e infine dalla data di inizio dell’assoggettamento alla tassa (art. 3 cpv. 2, 3, 4 e 5 LTEO). A parte l’inizio dell’assoggettamento alla tassa, tutti gli altri fatti sono temporalmente contenuti entro l’anno di assoggettamento. Che tali fatti perdurino oltre la fine dell’anno di assoggettamento è irrilevante, così come lo sono i fatti successivi. Il pricipio di irretroattività vieta pertanto di applicare gli articoli 2 e 3 LTEO, nella versione del 16.3.2018, se l’anno di assoggettamento si è concluso prima dell’entrata in vigore di queste disposizioni, cioè il 1.1.2019 (sentenza 2C_1005/2021 consid. 5.2).

Poiché nel caso in esame era in discussione l’anno di assoggettamento 2018, il Tribunale federale ha concluso che non fossero applicabili gli articoli 2 e 3 LTEO, nella versione del 16.3.2018, bensì il diritto in vigore fino al 31.12.2018. Sebbene la modifica della LTEO perseguisse il fine di adeguare la durata dell’assoggettamento alla tassa alla durata dell’obbligo militare e quest’ultima riforma fosse entrata in vigore già il 1.1.2018, i giudici federali hanno comunque constatato che con la modifica della LTEO il legislatore aveva rinunciato a estendere l’ambito di applicazione temporale delle nuove disposizioni al periodo precedente la loro entrata in vigore (sentenza 2C_1005/2021 consid. 5.3).

2.3.

Nel secondo caso, un cittadino nato nel 1984 e naturalizzato nel 2015 era a sua volta stato assoggettato alla tassa di esenzione per il 2018 ed aveva interposto ricorso alla Corte di giustizia del Canton Ginevra. Quest’ultima aveva tuttavia respinto il ricorso e il ricorrente si era quindi rivolto al Tribunale federale, lamentando una violazione del principio di irretroattività delle leggi.

Dopo aver ricordato come il legislatore, adottando il nuovo art. 3 LTEO, avesse rinunciato a prevedere una norma transitoria specifica (sentenza 2C_339/2021 del 4 maggio 2022 consid. 4.2), la Suprema Corte ha sottolineato che nel 2018 il ricorrente aveva 33/34 anni e non era né incorporato in una formazione dell’esercito né soggetto all’obbligo di prestare servizio civile. Secondo l’art. 3 cpv. 2 lett. a LTEO, nella versione in vigore fino al 31.12.2018, non era pertanto soggetto alla tassa d’esenzione, avendo già raggiunto l’età di 30 anni. Il suo assoggettamento era per contro previsto dal nuovo art. 3 cpv. 1 e 2 LTEO, in quanto nel 2018 non aveva ancora compiuto 37 anni (sentenza 2C_339/2021 consid. 4.3).

Secondo il Tribunale federale, l’autorità cantonale aveva proceduto a un’applicazione retroattiva in senso proprio, avendo assoggettato il ricorrente in base a fatti relativi al 2018, cioè precedenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Infatti, l’assoggettamento era fondato sul fatto che il contribuente, uomo assoggettato agli obblighi militari, domiciliato in Svizzera, nel corso del 2018 non era incorporato in una formazione dell’esercito né era soggetto all’obbligo di prestare servizio civile (sentenza 2C_339/2021 consid. 4.4).

Alla luce di questa premessa, i giudici di Mon Repos si sono confrontati con l’adempimento delle condizioni per derogare eccezionalmente al principio di irretroattività (propria) delle leggi. Ebbene, già la prima condizione non era adempiuta. Non esisteva infatti una base legale sufficientemente chiara, che prevedesse l’applicazione retroattiva, non risultando da nessun articolo della LTEO che la nuova normativa fosse applicabile anche agli anni precedenti la sua entrata in vigore. L’Alta Corte ha pertanto censurato l’operato della Corte cantonale, che aveva confermato l’assoggettamento del ricorrente per l’anno 2018, per violazione del divieto di retroattività delle leggi (sentenza 2C_339/2021 consid. 4.5).

  1. Nel caso in esame, il ricorrente, nato il 9.12.1983, ha ottenuto la cittadinanza svizzera nel 2018, ossia nell’anno in cui ha compiuto i 35 anni. Conformemente a quanto previsto dall’art. 4 cpv. 1 lett. e LTEO, egli è stato esentato dalla tassa per il 2018, in quanto aveva acquisito la cittadinanza svizzera nell’anno di assoggettamento. Ne consegue che il problema dell’applicazione retroattiva dell’art. 3 LTEO, risolto dal Tribunale federale con le sentenze citate, non si pone nella fattispecie.

L’insorgente lamenta tuttavia una disparità di trattamento per il fatto che non gli sarebbe stata concessa e neppure prospettata la possibilità di prestare servizio (militare o civile), beneficiando in tal modo di “eventuali riduzioni della tassa surrogatoria”. Inoltre, per effetto della modifica delle disposizioni vigenti, non sarebbe stata gestita chiaramente la situazione di coloro che acquisiscono la cittadinanza svizzera dopo il compimento dei 25 anni e prima del 37esimo anno di età.

Si tratta pertanto di affrontare la questione del rispetto del principio di uguaglianza e, più in particolare, di verificare se l’insorgente abbia subìto una discriminazione basata sull’età, per il fatto che non gli è stata data la possibilità di assolvere il servizio militare o civile ma è stato preteso il pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

  1. 4.1.

A due riprese, nel 2009 e poi nel 2021, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Svizzera per aver violato la Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), mediante la riscossione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

4.2.

Nel caso Glor contro Svizzera (sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30.4.2009 n. 13444/04), la Svizzera è stata condannata per violazione del combinato disposto degli articoli 14 (divieto di discriminazione) e 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Nel caso giudicato si trattava in sostanza di stabilire se le persone affette da infermità leggere (nel caso concreto il ricorrente soffriva di diabete, cfr. punto 94 della decisione), ma che esercitavano un’attività professionale normale, potevano, contro la loro volontà, essere dichiarate inabili al servizio militare e obbligate a pagare la tassa d’esenzione. Il ricorrente era stato dichiarato inabile proprio vista la sua condizione di salute e non era stato chiamato a prestare servizio di protezione civile malgrado più richieste in tal senso da parte sua di essere arruolato quale volontario. In sostanza la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato una disparità di trattamento per rapporto alle persone che compiono il servizio civile per ragioni di coscienza e sono, di conseguenza, esonerate dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. La Corte ha pertanto preteso che le persone che sono affette da infermità leggere potessero a loro volta prestare un servizio invece di essere assoggettate alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

Per dar seguito alla sentenza di condanna della Svizzera nel caso Glor, dal 1.1.2018 è stato introdotto un servizio speciale che è destinato alle persone dichiarate inidonee al servizio militare normale, in base all’art. 6 cpv. 1 lett. c LM, secondo il quale il Consiglio federale può ordinare che siano attribuite o assegnate all’esercito le persone assoggettate alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, con un grado di invalidità inferiore al 40 per cento, dichiarate inidonee al servizio militare e al servizio di protezione civile per motivi medici e che presentano la domanda di prestare servizio anziché pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare (Bonadio, op. cit., p. 378).

4.3.

4.3.1.

Più recentemente, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa sulla compatibilità della LTEO con il combinato disposto degli articoli 14 e 8 CEDU, nel caso Ryser contro Svizzera, condannando nuovamente la Svizzera (sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 12.1.2021, caso n. 23040/13). Con decisione dell’8.10.2004 le autorità militari elvetiche avevano dichiarato il ricorrente non idoneo al servizio militare per motivi di salute (la cui natura non era specificata nella documentazione). Ad eccezione di due giorni di reclutamento, questi non aveva svolto alcun servizio militare ed era stato dichiarato idoneo al servizio della protezione civile. Con lettera del 6.12.2011 il ricorrente veniva informato della sua incorporazione nella formazione di riserva della protezione civile ed esentato dal corso introduttivo. L’Ufficio per la protezione civile, lo sport e gli affari militari del Canton Berna lo aveva assoggettato al pagamento della tassa di esenzione dall’obbligo militare. Il contribuente era insorto, argomentando che, poiché la sua inidoneità era di natura medica, non poteva svolgere né il servizio militare né il servizio civile alternativo. L’assoggettamento alla tassa d’esenzione lo discriminava pertanto, sulla base del suo lieve handicap, sia rispetto agli obiettori di coscienza, che essendo idonei al servizio militare avevano la possibilità di svolgere un servizio civile alternativo, sia nei confronti delle donne, per le quali non sussiste l’obbligo di prestare servizio, che può tuttavia essere svolto su base volontaria.

4.3.2.

Il Tribunale federale aveva escluso una violazione degli articoli 8 e 14 CEDU, argomentando che il ricorrente non aveva mostrato un chiaro desiderio di prestare servizio in seno all’esercito. Egli era inoltre stato dichiarato idoneo al servizio di protezione civile e non aveva dimostrato la volontà di prestare tale servizio, cosa che gli avrebbe permesso di ottenere la riduzione dell’importo della tassa. I Giudici di Mon Repos avevano concluso che il ricorrente non poteva affermare di essere vittima di una disparità di trattamento, siccome non aveva dimostrato di aver compiuto ogni sforzo per svolgere il servizio personale.

4.3.3.

Ryser si era allora rivolto alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che gli ha dato ragione sulla base delle stesse motivazioni del caso Glor. La Corte EDU ha in particolare ritenuto che, sebbene il ricorrente potesse non aver espresso esplicitamente o insistentemente la sua volontà, non si evinceva dalla documentazione processuale che non fosse disposto a prestare servizio. Inoltre, essendo egli stato dichiarato inidoneo per motivi medici, l’esistenza o meno di tale volontà non era decisiva, dal momento che gli esperti medici dell’esercito avevano dichiarato la sua inabilità al servizio militare. La Corte EDU si è inoltre soffermata sull’esistenza, nella fattispecie, di forme di servizio alternative alla tassa d’esenzione ed ha osservato che il ricorrente era stato incorporato in una formazione di riserva della protezione civile e che, pertanto, non doveva a priori prestare servizio (Protic, L’assoggettamento alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare è discriminatorio, in NF 7/2021, p. 411 e segg.).

  1. 5.1.

Tenendo conto in particolar modo delle sentenze della Corte EDU, si deve verificare se, nel caso concreto, le modifiche apportate alla LTEO e alle basi legali sull’obbligo di prestare servizio impediscano de facto a taluni uomini di prestare servizio, obbligandoli tuttavia a pagare la tassa d’esenzione. Ciò rappresenterebbe una discriminazione legata all’età, contraria agli art. 8 e 14 CEDU.

5.2.

Secondo l’art. 14 CEDU, il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

L'articolo 14 non vieta ogni differenza di trattamento, ma solo alcune distinzioni basate su una caratteristica identificabile, oggettiva o personale (“condizione”), che distingue persone o gruppi di persone gli uni dagli altri. Questa disposizione elenca elementi specifici che costituiscono una “condizione”, come il sesso o la razza. Tuttavia, l'elenco contenuto nell’articolo 14 ha un carattere indicativo e non esaustivo, come dimostrano la parola “come” (“senza distinzione di alcuna specie, come”) e l’inclusione nell’elenco dell’espressione “o di altra condizione”. All’espressione “o di altra condizione” è stata generalmente data un’interpretazione ampia, non limitata alle caratteristiche che sono personali nel senso che sono innate o inerenti alla persona (cfr. la sentenza della Corte EDU 60367/08 e 961/11 del 24.1.2017 nel caso Khamtokhu e Aksenchik c. Russia, § 61).

Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l’art. 14 CEDU vieta anche le discriminazioni fondate sulla “età” (sentenza citata, § 62 con riferimenti).

Sulla base delle sentenze della Corte EDU, l’art. 14 CEDU tutela dunque gli individui non unicamente contro le discriminazioni legate ad eventuali handicap, ma anche contro le discriminazioni legate all’età (Bonadio, op. cit., p. 378 s.).

5.3.

5.3.1. Obbligo di leva, informazione preliminare ed annuncio presso le competenti autorità militari

Secondo l’art. 2 cpv. 1 LM ogni svizzero è soggetto all’obbligo di prestare servizio militare. Il capoverso 2 della norma prevede che il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l’assoggettamento alla tassa d’esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali. Le Svizzere possono annunciarsi volontariamente per il servizio militare. Nel caso in cui l’annuncio venga accolto, la richiedente diviene soggetta all’obbligo di leva (art. 3 cpv. 1 e 2 LM).

^ Nell’anno in cui compiono i 17 anni, tutti gli svizzeri e tutte le Svizzere domiciliati in Svizzera ricevono un’informazione preliminare in merito: a. ai compiti dell’esercito, del servizio civile, della protezione civile e del Servizio della Croce Rossa; b. agli obblighi e alle possibilità di prestare servizio; c. alle possibilità di prestare servizio su base volontaria (…).

Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono soggette all’obbligo di leva dall’inizio dell’anno in cui compiono 18 anni (art. 7 cpv. 1 LM).

Le persone soggette all’obbligo di leva devono annunciarsi presso le autorità militari competenti per la registrazione nel controllo militare e fornire i dati di cui all’art. 27. L’obbligo di annunciarsi si estingue alla fine dell’anno in cui le persone soggette all’obbligo di leva compiono 29 anni (art. 7 cpv. 2 LM).

5.3.2. Manifestazione informativa

Le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa (art. 8 cpv. 1 LM). La stessa è obbligatoria.

La convocazione o l’invito è recapitato a persone che: a. nell’anno in corso compiono i 18 anni; b. nell’anno in corso compiono i 17 anni e hanno comunicato che intendono assolvere la scuola reclute nel 19° anno di età (art. 11 OOPSM). La convocazione avviene annualmente, al più tardi fino all’anno in cui la persona soggetta all’obbligo di leva compie 24 anni (art. 11 cpv. 2 OOPSM).

Alla manifestazione informativa i partecipanti vengono in particolare informati su: (…) e. la tassa d’esenzione dall’obbligo militare (art. 11 cpv. 3 OOPSM). Alla manifestazione informativa sono raccolti i dati relativi alle persone soggette all’obbligo di leva necessari in vista del reclutamento (art. 11 cpv. 4 OOPSM).

5.3.3. Obbligo di partecipare al reclutamento

Le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i casi di manifesta inidoneità al servizio (art. 9 cpv. 1 LM). Il reclutamento è assolto al più presto dall’inizio del 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell’anno in cui è compiuto il 24° anno di età (art. 9 cpv. 2 LM). Le persone soggette all’obbligo di leva che non sono state chiamate al reclutamento entro il compimento del 21° anno d’età sono interpellate annualmente per scritto dal comandante di circondario per quanto concerne il periodo della scuola reclute (art. 12 cpv. 1 OOPSM)

5.3.4. Facoltà di partecipare posteriormente al reclutamento

Il Consiglio federale può prevedere che il reclutamento possa essere assolto anche dopo suddetto termine, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42) possa ancora essere adempiuto entro i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13 LM). L’assolvimento posticipato necessita del consenso degli interessati (art. 9 cpv. 3 LM). Il Comando Istr può, su loro domanda, consentire alle Svizzere e agli Svizzeri che entro l’anno in cui compiono 24 anni non sono stati chiamati al reclutamento o non hanno ancora ricevuto una decisione definitiva in merito alla loro idoneità al servizio, di assolvere posticipatamente il reclutamento, sempre che le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 3 LM siano adempiute e sussista una necessità da parte dell’esercito. La domanda può essere presentata una sola volta (art. 12 cpv. 2 OOPSM).

Va detto che la totalità dei servizi obbligatori, ossia la scuola reclute e i sei corsi di ripetizioni annuali, può essere assolta solo svolgendo la scuola reclute entro i 30 anni (ultimo corso di ripetizione a 36 anni). Dopo tale età, è unicamente possibile considerare di compiere gli obblighi militari in un’unica volta. Tale servizio è aperto in maniera restrittiva ad alcuni corpi dell’esercito e su domanda. In tale ipotesi, il milite dovrà effettuare 300 giorni consecutivi di servizio, la cui fine deve avvenire al più tardi prima dei 37 anni. È ipotizzabile effettuare la totalità del servizio obbligatorio nella modalità della ferma continuata (in merito alla ferma continuata https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/persone-soggette-obbligo-di-leva/ferma-continuata.html, sito consultato il 24.8.2021), durante il 36esimo anno e compiere il reclutamento durante il 35esimo anno.

Per quanto concerne il servizio civile, le persone obbligate a prestare servizio militare possono in ogni momento presentare una domanda d’ammissione al servizio civile, conformemente all’art. 16 della Legge sul servizio civile. Tuttavia, unicamente le persone che hanno svolto il reclutamento possono svolgere il servizio civile. Ciò esclude nuovamente le persone di più di 30 anni.

Anche la Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) prevede che le persone, che al momento della naturalizzazione hanno 24 anni compiuti, siano annunciate dai Cantoni per il reclutamento. Ma devono assolvere l’istruzione di base entro la fine dell’anno in cui compiono i 30 anni.

Ne consegue che, dopo i 30 anni (oppure i 35 anni, in caso di ferma continuata e su domanda), i cittadini non possono né partecipare al reclutamento in vista del servizio militare o civile né seguire l’istruzione di base per essere convocati alla protezione civile. Ciò che si verifica quindi è che uno svizzero proveniente dall’estero a 31 anni oppure un naturalizzato della stessa età non potrà più compiere il servizio militare o civile oppure il servizio di protezione civile, e ciò indipendentemente dalla sua situazione medica, e dovrà – in ogni caso – pagare la tassa d’esenzione.

5.4.

5.4.1.

Ora, nel caso che qui ci occupa, al contribuente è stato trasmesso il calcolo provvisorio della tassa militare 2019, il 1.5.2020: nel 2020, il qui contribuente compiva 37 anni. Ora, quest’ultimo indica di essersi messo in contatto a più riprese con il Servizio della tassa militare – anche prima del 2020, ossia non appena naturalizzato – per segnalare la sua disponibilità a prestare servizio: egli sostiene, senza peraltro essere smentito dall’autorità fiscale, di essere stato rassicurato sul fatto che, vista la sua età non avrebbe più potuto prestare servizio e che di conseguenza non sarebbe stata più prelevata la tassa d’esenzione (o almeno nella misura dell’importo poi stabilito con la decisione di tassazione definitiva).

5.4.2.

Come già ricordato, secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza costante del Tribunale federale, la tassa di esenzione dall’obbligo militare rientra nel novero dei tributi sostitutivi.

In dottrina e nella prassi, i tributi sostitutivi sono definiti come “tributi causali”, che sono dovuti in occasione dell’esonero totale o parziale da un obbligo di diritto pubblico (prestazione in natura) che grava fondamentalmente sul debitore del prelievo nei confronti della collettività e che non è finanziario. Sono, di fatto, oneri pubblici imposti al posto di un onere in natura (Naturallast). I prelievi sostitutivi non hanno quindi alcuna autonomia, ma dipendono dall'obbligo primario (da compensare), sia nella loro esistenza giuridica che nel loro ammontare (Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zurigo 1979, p. 52 s.).

5.5.

Dai fatti esposti non si può non considerare come il ricorrente di fatto non abbia avuto alcuna possibilità di prestare servizio militare, nonostante egli si sia attivato a tal fine. Rivoltosi al Servizio della tassa militare – fatto questo peraltro non contestato dall’autorità resistente – non ha ricevuto alcuna informazione circa la procedura da seguire, ma anzi gli è stato riferito che non avrebbe dovuto prestare servizio militare vista la sua età.

Vero è che il reclutamento può essere assolto anche dopo i 24 anni, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42) possa essere ancora adempiuto entro i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13 LM). Ora, a prescindere dal fatto che il formulario redatto in lingua italiana “Richiesta per l’assolvimento della RS oltre il limite d’età” (cfr. https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/informazioni-generali/oltre-24-anni.html, sito consultato il 15.5.2022) contiene evidenti errori linguistici, fornisce un’informazione errata che può sicuramente trarre in inganno una persona intenzionata a chiedere il reclutamento posticipato, come nel caso del qui ricorrente: infatti si può leggere che tale richiesta è valida esclusivamente, nel caso dei nuovi naturalizzati: “(…) che si annunciano volontariamente entro la fine del loro 24.mo anno di età”. Tuttavia, sia nella versione tedesca che in quella francese il testo è corretto e riporta “Eingebürgerte, die sich freiwillig nach Ende des Jahres melden, in dem sie dal 24. Altersjahr vollendet haben”, rispettivamente “Naturalisés qui s’annoncent volontairement ayant atteints les 24 ans”. La richiesta volontaria di reclutamento posticipato necessita inoltre della conferma dell’accordo positivo da parte del datore di lavoro.

5.6.

Il reclutamento posticipato è inoltre subordinato al fatto che le condizioni di cui all’art. 9 cpv. 3 LM siano adempiute, cioè che sia compiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42, che secondo il capoverso 1, per la truppa ammonta al massimo a 280 giorni) entro il limite d’età posto all’art. 13 LM (in casu 37 anni).

Nel caso sub judice, come visto l’unica – ipotetica - possibilità per prestare servizio, e quindi ottemperare in natura all’obbligo militare era quello della ferma continuata. Tuttavia, questa modalità di prestare servizio è subordinata a condizioni stringenti e non dipende dalla volontà del milite ma dalla possibilità d’incorporazione stabilita dall’esercito.

Come si evince dal portale internet dell’esercito (https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/persone-soggette-obbligo-di-leva/ferma-continuata.html, sito consultato il 15.5.2022), si legge (anche qui con numerosi errori nella traduzione in italiano) come non tutte le funzioni siano offerte in ferma continuata. La ferma continuata per la truppa (soldati ed appuntati) viene svolta in un periodo di 300 giorni. Inoltre, per legge, la proporzione annua di reclute che effettuano il servizio quali militari in ferma continua non può eccedere il 15% (art. 54a cpv. 3 LM).

Sempre nel sito internet in questione viene inoltre indicato che molte funzioni militari esistono soltanto con il modello del corso di ripetizione. Comunque, la ferma continuata è subordinata a tutta una serie di condizioni, quali la necessità dell’accordo del proprio datore di lavoro (cfr. reclutamento posticipato), di un diploma di fine tirocinio o della maturità. Inoltre il servizio deve essere portato a termine senza interruzioni e durante l’intero periodo di servizio i militari in ferma continuata ricevono soltanto l’indennità minima per perdita di guadagno.

5.7.

Ora il qui ricorrente non è stato esonerato dall’obbligo di prestare servizio militare a seguito di una procedura di reclutamento (come quella codificata puntualmente e che vien proposta ai cittadini svizzeri già dai 17 anni in poi) né ha scelto deliberatamente di non prestare servizio militare: la tassa sostitutiva gli è stata imposta, nel 2020 per il periodo di assoggettamento 2019, senza che questi abbia di fatto avuto concretamente la possibilità di prestare servizio e senza che avesse più la possibilità di effettuare, anche solo in linea teorica, la ferma continuata (che tuttavia, anche nei fatti, sembra a di poco irrealizzabile, per un uomo di 36 anni, dipendente e con una famiglia a carico). In altri termini, il qui ricorrente, a causa della sua età, è di fatto stato astretto al pagamento della tassa d’esenzione, senza che esistessero altre opzioni di poter prestar servizio e senza che fosse stato esonerato con una decisione.

Con tale modo di procedere, è stato svuotato il senso della tassa surrogatoria, non avendo in concreto il ricorrente avuto la possibilità di adempiere agli obblighi militari.

5.8.

Analogamente a quanto stabilito dalla Corte EDU nei casi Glor e Ryser, anche nella fattispecie in esame il ricorrente subisce una discriminazione rispetto ad altre persone in una situazione analoga. Nel suo caso, tuttavia, questa discriminazione non dipende dal suo handicap bensì dall’età, che gli impedisce di prestare servizio militare o servizio civile, invece di sottostare alla tassa di esenzione.

Ne consegue che, nel caso concreto, sono riunite le condizioni per ritenere che l’imposizione della tassa di esenzione dall’obbligo militare comporti una discriminazione, per il ricorrente, legata alla sua età, come tale incompatibile con il diritto superiore, e meglio con gli articoli 8 e 14 CEDU.

  1. Il ricorso è accolto. La decisione su reclamo del 1.2.2021 è annullata e non viene prelevata alcuna tassa d’esenzione dall’obbligo militare per il 2019.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 1.2.2021 è annullata e il ricorrente è esentato dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare per il periodo di assoggettamento 2019.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  2. C

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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