Incarti n. 80.2021.271 80.2021.272
Lugano 1 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 dicembre 2021 contro le decisioni dell’8 dicembre 2021 in materia di IC e IFD 2020.
Fatti
A. L’8 marzo 2021, il signor RI 1 presentava la propria dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020, dichiarando un reddito imponibile pari a fr. 76'559.- ed una sostanza imponibile di fr. 0.-. In particolare, il contribuente indicava di percepire fr. 14'000.- a titolo di attività accessoria, quale “gestione alpeggio”. Inoltre, il signor RI 1, per quanto qui di interesse, dichiarava fr. 1'100.- quali “liberalità ad enti di pubblica utilità” (fr. 1'000.- alla __________, __________ e fr. 100.- a __________i “in memoria di __________”).
B. Il 27 maggio 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) emetteva le decisioni di tassazione IC/IFD 2020, accertando un reddito imponibile complessivo, per l’IC, pari a fr. 81'100.- e per l’IFD, di fr. 83'800.-. La sostanza imponibile complessiva ammontava invece a fr. 50'000.-.
In particolare, l’UT aumentava il reddito da attività accessoria del contribuente da fr. 14'000.- a fr. 18'000.- ed ammetteva una deduzione per “liberalità a enti di pubblica utilità” unicamente di fr. 1'000.- (rispetto a quella dichiarata di fr. 1'100.-), con la seguente motivazione:
“2.2. Valori stabiliti per apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa
[…]
24 Sono deducibili unicamente le devoluzioni effettuate alle persone giuridiche con sede in Svizzera che figurano nella lista degli enti di pubblica utilità
[…]”.
C. Il 3 giugno 2021, il contribuente presentava reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2020.
L’insorgente dichiarava che l’attività svolta a titolo accessorio equivaleva alla gestione di un alpeggio e che negli ultimi anni la produttività dell’alpeggio era diminuita. Il contribuente indicava inoltre di percepire unicamente un compenso in natura (“mascarpini e alcune forme di formaggio”) per circa fr. 1'500.- annui ed affermava di aver intrapreso l’attività accessoria “per riguardo di chi mi ha preceduto, per la cura e valorizzazione del territorio […] e per consentire al responsabile operativo dell’alpe […] di continuare il suo impiego”. Pertanto, il reclamante chiedeva il riconoscimento di fr. 9'000.- quale reddito da attività accessoria, “secondo quanto […] notificato nelle dichiarazioni d’imposta riguardanti gli anni 2018 e 2019”.
Il contribuente, in merito alla deduzione per “liberalità a enti di pubblica utilità”, ne chiedeva l’integrale riconoscimento, indicando che il versamento di fr. 100.- era stato effettuato a favore dell’Associazione “__________”, “ente che […] opera a favore delle persone, per lo più anziani soli, che hanno bisogno di un aiuto”.
D. Il 9 giugno 2021, l’UT formulava una richiesta di documentazione all’attenzione del contribuente. In particolare, lo invitava a voler trasmettere entro il 30 giugno 2021, i seguenti documenti:
· “Rendiconto dettagliato (entrate-uscite) dell’attività indipendente;
· Giustificare il motivo per il quale nella dichiarazione d’imposta inoltrata in data 12.03.2021 veniva dichiarato un reddito da attività indipendente di Fr. 14'000.- mentre nella lettera di reclamo si chiede che il reddito sia rivisto in Fr. 9'000.-“.
E. Con scritto del 14 giugno 2021, il contribuente indicava di non aver allestito alcuna contabilità. Lo stesso affermava tuttavia di essersi occupato personalmente del pagamento di alcune fatture attingendo ad un conto presso la __________. La parte restante delle spese veniva gestita dal “responsabile operativo”, che grazie al ricavo della vendita dei prodotti dell’alpe poteva far fronte a questi costi.
In merito alla diminuzione del reddito, il reclamante indicava che la dichiarazione di imposta era stata allestita dal figlio e che quest’ultimo aveva dichiarato quanto figurava sulle decisioni di tassazione degli anni precedenti. Tuttavia, il contribuente dichiarava che tali importi erano stati stabiliti d’ufficio.
F. Il 16 giugno 2021, l’autorità fiscale formulava un’ulteriore richiesta di documentazione, chiedendo al signor RI 1 di voler produrre, entro il 6 luglio 2021, “l’estratto conto 31.12 per gli anni 2018, 2019 e 2020 del conto detenuto presso la __________”. Documentazione che l’UT riceveva il 21 giugno 2021.
G. Con decisioni di tassazione dopo reclamo dell’8 dicembre 2021, l’UT respingeva il ricorso con la seguente motivazione:
“[…] nel merito, constatiamo come il contribuente per il 2020 abbia beneficiato di Fr. 33'953.- quali sussidi agricoli, mentre non è possibile determinare con esattezza le spese sostenute per l’attività unicamente con l’estratto conto presentato. Nonostante il contribuente non sia tenuto a redigere una contabilità, si poteva esigere che dopo la nostra richiesta del 09.06.2021, venisse perlomeno presentato un conteggio entrate-uscite relativo al 2020.
Inoltre, facciamo notare che al punto 29.1 è stato esposto in aggiunta il saldo al 31.12.2020 del conto __________”.
Il reddito imponibile accertato dall’UT rimaneva pertanto invariato rispetto alle decisioni di tassazione del 27 maggio 2021, mentre la sostanza imponibile veniva aumentata a fr. 85'000.-.
H. Con tempestivo ricorso del 10 dicembre 2021 alla Camera di diritto tributario, il contribuente insorge contro le decisioni di tassazione dopo reclamo dell’8 dicembre 2021, chiedendo che il reddito da attività indipendente accessoria venga accertato in fr. 9'000.- ed in via subordinata in fr. 14'000.- e che venga riconosciuta la deduzione per “liberalità a enti di pubblica utilità” di fr. 1'100.-, così come esposto nella dichiarazione d’imposta.
In particolare, il ricorrente ritiene l’aumento del reddito ingiustificato ed arbitrario, alla luce della riduzione “del carico dell’alpe” a seguito della diminuzione del “numero di animali lattiferi” che hanno comportato un calo delle entrate “consistenti nei contributi diretti e nei sussidi per il sostegno del prezzo del latte”.
I. Il 16 dicembre 2021, l’UT presenta le proprie osservazioni al ricorso del signor RI 1. L’autorità fiscale afferma che la mera presentazione di un estratto conto annuale non sarebbe sufficiente per poter determinare con esattezza le uscite dell’attività indipendente e ciò “considerato anche come dagli stessi estratti vi siano addebiti per circa Fr. 16'000.- per i quali non è chiara la destinazione data”. L’autorità sottolinea poi che il contribuente avrebbe incassato circa fr. 34'000.- a titolo di sussidi agricoli. Pertanto, l’UT chiede di respingere il ricorso e di porre le tassa di giustizia e le spese processuali a carico del ricorrente.
Diritto
I. Reddito da attività accessoria
Secondo gli artt. 16 LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici ed unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamteinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 123 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.
1.2.
Anche i proventi di un’attività occasionale o di un hobby costituiscono reddito imponibile, in virtù della clausola generale (Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 27 ad art. 16 LIFD; Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 25 ad art. 16 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 36 ad art. 16 LIFD).
1.3.
Il reddito conseguito dal contribuente derivante dalla gestione di un alpeggio è quindi imponibile. Oggetto del gravame tuttavia, non è determinare se tale reddito sia o meno imponibile, bensì il suo ammontare.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (sentenza del TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3ª ediz. Basilea 2017, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op.cit., n. 26 ad art. 130 LIFD).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3ª ediz. Basilea 2017, n. 46 ad art. 130 LIFD).
2.3.
Nella fattispecie, come visto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata dal ricorrente ed ha rivalutato il reddito da attività accessoria, stimando un importo maggiore rispetto a quello dichiarato. Pur ritenendo che la dichiarazione presentata dal contribuente non fosse corretta, l’autorità ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo (obbligo di motivazione, artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Con decisioni del 27 maggio 2021 rispettivamente dell’8 dicembre 2021, ha infatti notificato al ricorrente una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del TF n. 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006, consid. 3).
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185 e p. 190).
3.2.
La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
3.3.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, op. cit., n. 29 ad art. 130 LIFD con riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale ed il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 4 ad art. 123 LIFD).
4.1.1.
Giusta l’art. 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore per il periodo fiscale 2020, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato), per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a) e gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b).
4.1.2.
Secondo l’art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:
a) i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o
b) in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.
4.2.
Giusta l’art. 957 CO, le imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno fr. 500'000.- devono tenere la contabilità e presentare i conti. Le imprese individuali che non realizzano una cifra d’affari annua di almeno fr. 500'000.- devono per contro tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio (cosiddetta contabilità semplificata). Come le prime, anche le seconde devono rispettare i principi della tenuta regolare dei conti, conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti è retta in particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di completezza, di affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei conti è adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3 CO).
Se tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde all’utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore del contribuente (sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 4.1).
4.3.
L’art. 125 cpv. 2 LIFD non precisa però ciò che bisogna intendere per “distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale”.
Le esigenze a cui devono rispondere queste distinte, dipendono dal caso di specie, in particolare dal tipo di attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni caso, esse devono essere allestite in maniera tale da far risultare in modo completo ed affidabile il reddito e la sostanza legati all’attività lucrativa indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte delle autorità fiscali. Ad ogni modo, non spetta alle autorità di tassazione ristabilire la contabilità manchevole allestita dal contribuente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 4.1.).
4.4.
4.4.1.
Nel caso che qui ci occupa, il ricorrente, che per il periodo fiscale 2020 ha esercitato un’attività accessoria indipendente, si è limitato a compilare la dichiarazione di imposta, indicando un reddito di fr. 14'000.-, poi modificato in sede di reclamo in fr. 9'000.-. Il contribuente in corso di procedura – anche a seguito delle richieste formulate dall’UT – ha poi evidenziato i motivi alla base della mancanza di una contabilità dell’attività. Per giustificare la diminuzione del reddito rispetto a quanto dichiarato/accertato negli anni precedenti ha prodotto i “formulari alpeggio” del 2019 e del 2020, dai quali si può evincere il numero e il genere di animali presenti sull’alpeggio, gli estratti conto al 31.12 del conto presso la __________ per gli anni 2018, 2019 e 2020, i conteggi “dei supplementi per il sostegno del prezzo del latte” per i periodi 12.06.2020 – 16.09.2020 e 16.06.2018 – 15.09.2018, i conteggi relativi a “contributi diretti e sussidi” per l’anno 2019 e per l’anno 2020
4.4.2
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, si evince che il conto presso la __________ presentava un saldo, al 31.12.2018, di fr. 22'814.44, al 31.12.2019, di fr. 30'248.38 e al 31.12.2020 di fr. 34'918.53. Di conseguenza, si può constatare che la sostanza presente sul conto è aumentata di circa fr. 8'000.- dal 2018 al 2019 e solamente di fr. 4'000.- dal 2019 al 2020. Pertanto, si potrebbe condividere la tesi del ricorrente secondo cui l’attività accessoria sarebbe calata nel corso degli anni, generando così meno reddito. Tuttavia, gli estratti conto non permettono di stabilire con certezza l’ammontare dei costi sostenuti dal ricorrente per la sua attività (e di conseguenza definire il reddito imponibile) e ciò, tenuto conto anche che nello scritto del 14 giugno 2021 il signor RI 1 afferma che alcune spese sono state sostenute anche dal suo collaboratore.
Anche da un’analisi tra il formulario “alpeggio” del 2019 e quello del 2020 sembrerebbe che l’attività dell’alpeggio sia calata. Infatti, gli animali presenti al pascolo nel 2019 erano 190, mentre nel 2020 erano 170. Tuttavia, anche questi documenti non permettono di stabilire con certezza il reddito conseguito dal signor RI 1, bensì rappresentano unicamente un indizio a favore del calo dell’attività.
Alla medesima conclusione porta l’analisi dei “conteggi dei supplementi per il sostegno del prezzo del latte”, che permette di appurare che nel 2018 sono stati prodotti complessivi 102'000 kg di latte, mentre nel 2020 unicamente 93'000 kg.
Infine si evidenzia che anche i sussidi agricoli percepiti sono diminuiti da fr. 34'251.75 a fr. 33'953.- nel 2020.
4.4.3.
Tuttavia, appare perlomeno curioso che seppur il ricorrente, nel reclamo del 3 giugno 2021, affermi di percepire “unicamente un compenso in natura (mascarpini e alcune forme di formaggio) quantificabile in circa 1'500.- franchi annui”, nella dichiarazione di imposta abbia indicato quale reddito fr. 14'000.- (poi ulteriormente ridotto in fr. 9'000.-).
4.5.
Alla luce dei considerandi che precedono, nonostante il ricorrente abbia prodotto della documentazione che sembrerebbe comprovare un calo dell’attività accessoria, lo stesso – non avendo fornito documenti precisi comprovanti le sue entrate ed uscite – ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione possibile ed esigibile. D’altronde, è anche lo stesso ricorrente ad ammettere – nel reclamo – di non aver tenuto alcuna contabilità dell’attività accessoria.
Orbene, ai sensi dei considerandi che precedono, è evidente che l’UT, in mancanza di documentazione precisa atta a comprovare la consistenza dei redditi percepiti dal contribuente e dei costi da lui sostenuti, si sia dovuto basare sulle informazioni ed atti in suo possesso.
Tuttavia, come già sottolineato, l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una tassazione d’ufficio in senso stretto. Di conseguenza, non si è verificata l’inversione dell’onere della prova, che si accompagna ad una tassazione di questa natura. L’onere della prova è pertanto rimasto a carico dell’Ufficio di tassazione, anche nella procedura di reclamo.
Ora, dalla decisione di tassazione non emergono indicazioni in merito alle modalità di calcolo del reddito dell’attività lucrativa indipendente del contribuente.
In seguito al reclamo, l’autorità ha richiesto all’insorgente di produrre dapprima un “rendiconto dettagliato (entrate-uscite) dell’attività indipendente” e di seguito “l’estratto conto al 31.12. per gli anni 2018, 2019 e 2020 del conto detenuto presso la __________”, avvertendolo che, se non avesse inviato la documentazione richiesta, avrebbe deciso il reclamo “sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità”. Con questa affermazione, tuttavia, ha sostanzialmente posto a carico del contribuente l’onere della prova, che invece era a suo carico. Respingendo il reclamo, l’Ufficio di tassazione ha confermato l’ammontare del reddito litigioso, limitandosi a constatare che il reclamante non aveva dato seguito alla richiesta di documentazione e che il contribuente aveva beneficiato di fr. 33'953.- quali sussidi agricoli, ma che non era dato sapere l’ammontare dei costi sostenuti.
Ne consegue che, con la motivazione della decisione impugnata, l’autorità di tassazione non ha rispettato le esigenze legali. Ha infatti omesso di illustrare i criteri in base ai quali aveva stabilito il reddito in discussione.
Si giustifica pertanto il rinvio degli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione. Da parte sua, il ricorrente dovrà produrre documentazione precisa che consenta di quantificare correttamente le spese sostenute e conseguentemente il reddito da attività lucrativa accessoria indipendente. Se gli elementi imponibili continuassero a non poter essere accertati esattamente per mancanza di documentazione attendibile, dopo averlo diffidato, l’UT potrà eseguire una tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa ai sensi degli artt. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.
II. Deduzione per “liberalità a enti di pubblica utilità”
Secondo gli artt. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT dai proventi sono dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (artt. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33 LIFD, per l’imposta federale diretta, e da 25 a 32b LT, per l’imposta cantonale. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (artt. 56 lett. a-c LIFD e 65 lett. a-c LT) sono deducibili nella medesima misura.
5.2.
Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, per potere beneficiare della deduzione in discussione, occorre in primo luogo che l’ente interessato goda dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, op. cit., n. 3 e 7 ad art. 33a LIFD). A tal fine, ogni cantone ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex artt. 56 lett. g LIFD 65 lett. f LT, la quale non ha tuttavia carattere esaustivo, in quanto l’iscrizione è subordinata - ad esempio - al consenso dell’ente stesso. Di conseguenza, vi sono degli enti che, pur non appartenendo ad alcun elenco di istituzioni esenti, beneficiano dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità. Prestazioni volontarie - in denaro o in altri beni - a tali istituzioni vanno conseguentemente ammesse in deduzione ai sensi degli art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 10 ad art. 33a LIFD).
A tal proposito, come già detto, giusta l’art. 200 LT, il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta. Secondo il Tribunale federale, il ricorrente che vuole ottenere una deduzione non può accontentarsi di affermare genericamente che ha avuto altre spese, ma deve comprovare tale affermazione: se la legge impone al contribuente di documentare in determinati modi le sue allegazioni, egli non può sottrarsi a questo obbligo (cfr. ad esempio DTF 107 Ib 218). Si ricorda nuovamente che nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito, nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano od aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. ad esempio DTF 133 II 153).
5.3.
L’UT ha negato il riconoscimento della deduzione della devoluzione effettuata all’Associazione/Ente “__________” poiché non figurante nella lista degli enti di pubblica utilità allestita per il periodo fiscale 2020.
Tuttavia, come si è detto, affinché la devoluzione venga riconosciuta, non è necessario che l’ente sia iscritto nella lista. Tuttavia, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che, nonostante la mancata iscrizione nell’elenco, l’ente in questione beneficia dell’esenzione ai sensi degli artt. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT, con la conseguenza che la sua devoluzione avrebbe potuto essere dedotta quale liberalità ad enti di pubblica utilità. Dagli atti emerge unicamente che il contribuente si è limitato ad affermare che l’ente “opera a favore degli anziani e delle persone sole e bisognose” senza tuttavia portare alcuna prova che l’ente goda dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche, né che un’eventuale esenzione sia data per il fatto che vengano perseguiti fini pubblici o di pubblica utilità. Pertanto, la decisione dell’UT di non concedere la deduzione di fr. 100.- in favore dell’Associazione “__________” è corretta. Di conseguenza, la decisione dell’autorità fiscale merita, su questo punto, piena tutela e quindi, il ricorso dell’insorgente è respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1.2. Nella misura in cui concerne la deduzione per liberalità, il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: