Incarti n. 80.2021.233 80.2021.234
Lugano 23 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 settembre 2021 contro la decisione del 15 settembre 2021 in materia di IC e IFD 2020.
Fatti
A. RI 1 (__________), risiede a __________.
Con la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020, il contribuente ha fatto valere, in particolare, un debito privato di fr. 42'411.– nei confronti della __________ e ha chiesto la deduzione dal reddito imponibile degli interessi passivi pagati nel 2019 (fr. 1’917.–) e nel 2020 (fr. 2'997.–). Dagli attestati fiscali allegati risultava che il contribuente aveva stipulato un contratto di leasing per l’acquisto di una vettura Audi A6 40 TDI Business S-Tronic 204PS del valore di fr. 58'171.65.
B. Con decisione del 15 settembre 2021 l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio (qui di seguito: UT) ha notificato al contribuente la tassazione IFD/IC 2020. L’autorità fiscale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 26'600.– per l’IC e in fr. 27'500.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione d’imposta presentata, l’autorità fiscale aveva negato la deduzione sia del debito privato (fr. 42'411.–) sia dei relativi interessi passivi (fr. 4'914.–).
Nelle sue motivazioni l’UT argomentava che questi due importi non erano deducibili, trattandosi rispettivamente di un debito verso una società leasing e di quote leasing.
C. Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 13/15 settembre 2021, nel quale contestava la qualifica del contratto con la __________ AG quale leasing e sosteneva che si trattasse di un “finanziamento”. Il debito era pertanto deducibile dalla sostanza imponibile e gli interessi dal reddito imponibile. A comprova di ciò l’insorgente trasmetteva all’UT, oltre alla “conferma degli interessi pagati” per gli anni 2019 e 2020, già allegata alla dichiarazione d’imposta, anche il contratto concluso con la __________ AG.
D. L’UT ha respinto il reclamo, con decisione del 29 settembre 2021, nella quale ribadiva che vi erano indizi evidenti per i quali il contratto in questione sarebbe stato da qualificare quale contratto di leasing. In particolare, menzionava l’indicazione di divieto del cambio di proprietà sulla licenza di circolazione e la dicitura “Exemplar leasingnehmer” sul contratto stipulato tra insorgente e __________.
E. In data 28/29 settembre 2021 RI 1 ha inviato un “Ulteriore reclamo” all’UT, contestando nuovamente la mancata deduzione degli interessi passivi e l’interpretazione del suo contratto, che lui definisce come “finanziamento […] fatto con un interesse di 9.33%”. Il ricorrente spiega che il divieto di cambio di proprietà è stato stipulato su sua richiesta.
Lo scritto in questione è stato trasmesso dall’UT alla Camera di diritto tributario, a valere quale ricorso contro la decisione dopo reclamo del 29 settembre 2021.
Dopo che questa Camera gli ha attribuito un termine per confermare la volontà di ricorrere, con lettera del 22/25 ottobre 2021 l’insorgente ha sostenuto che “la banca [gli] ha confermato che si tratta di un prestito e non di un leasing e che gli interessi sarebbero stati detratti dalle tasse”.
Diritto
L’articolo 33 cpv. 1 lett. a LIFD, con riferimento alla determinazione del reddito netto, prevede che siano dedotti dai proventi gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20 e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d’affari con terzi;
Di egual tenore l’art. 32 LT, per l’imposta cantonale.
Gli articoli 34 lett. c LIFD e 33 lett. c LT stabiliscono inoltre che, fra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese per l’estinzione di debiti.
1.2.
L’interesse è la remunerazione dovuta per la concessione e la non restituzione del capitale, nella misura in cui è regolarmente calcolata in percentuale, pro rata temporis e in proporzione al capitale. La deduzione di interessi passivi presuppone pertanto l’esistenza di un debito pecuniario. Solo in presenza di una relazione fra interessi e debito possono esservi interessi passivi. La giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di precisare a più riprese che il rapporto con il debito non è dato nei contratti di leasing (sentenza 2C_1165/2014 e 2C_1166/2014 del 3 aprile 2017, in DTF 143 II 396 = StE 2017 B 27.2 n. 46 = RDAF 2017 II 473 consid. 2.1 e giurisprudenza citata).
Il ricorrente non contesta il fatto in sé che le rate leasing, e di riflesso la quota di interessi inclusa in queste ultime, non siano deducibili. Ritiene tuttavia che il contratto che ha stipulato nel 2019 con la società __________, per l’acquistato di una Audi A6 40 TDI Business S-Tronic 204 PS, non costituisca un contratto di leasing bensì un finanziamento a lui concesso per acquistare il veicolo.
2.2.
Anzitutto, il leasing finanziario deve essere tenuto distinto dal leasing operativo.
2.2.1.
Il leasing finanziario è un contratto mediante il quale una persona cede a un’altra, per un periodo determinato, l’uso e il godimento di un bene mobile o immobile acquistato da un terzo, contro pagamento di un canone periodico (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5a ed., Ginevra 2016, n. 7129, p. 1053). Di solito si crea un rapporto tra tre parti: il concedente acquista formalmente l’oggetto del contratto dal terzo e lo mette a disposizione dell’utilizzatore; quest’ultimo dispone materialmente dell’uso e del godimento della cosa fornita dal terzo e versa un canone al concedente; il terzo fornitore trasferisce la cosa all’utilizzatore e ne riceve il pagamento da parte del concedente (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7130, p. 1053).
La proprietà della cosa rimane al concedente, ciò che costituisce per lui una garanzia (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7137, p. 1054). La durata del contratto è fissata in funzione del deprezzamento del bene e dell’importanza del canone. In generale, alla scadenza del contratto, il bene non ha (quasi) più valore, per il fatto che i canoni capitalizzati coprono l’investimento, compreso il margine spettante al concedente. Alla scadenza del contratto, di solito l’utilizzatore dispone di un’opzione: può restituire il bene, prolungare il contratto o concluderne uno nuovo (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7140, p. 1054). Il contratto può anche concedere all’utilizzatore la facoltà di esigere un’offerta di riscatto del bene (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7209, p. 1064).
2.2.2.
Nel caso del leasing operativo, invece il concedente si impegna a fornire all’utilizzatore determinati servizi connessi con l’uso del bene (p. es. manutenzione). Il contratto è generalmente revocabile in ogni momento o tutt’al più l’uso del bene è ceduto per una durata molto inferiore rispetto a quella necessaria per il suo ammortamento (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 7160, p. 1057).
2.3.
Dal punto di vista fiscale, i contratti di leasing operativo sono considerati come contratti di locazione o di affitto, con la conseguenza che le rate periodiche versate dall’utilizzatore non possono essere qualificate interessi passivi (St. Galler Steuerbuch, Leasing, 40 Nr. 1, paragrafo 1, p. 1).
Nel caso del leasing finanziario, se il contratto non prevede la facoltà per l’utilizzatore di riscattare il bene alla scadenza, allora le rate leasing pagate al concedente per l’utilizzazione privata del bene costituiscono spese per il mantenimento personale (consumo di reddito) e come tali non sono deducibili dal reddito imponibile (St. Galler Steuerbuch, Leasing, 40 Nr. 1.1, paragrafo 1, p. 1).
Qualora invece il contratto preveda l’opzione di riscatto, per stabilire il trattamento fiscale è determinante verificare se fin dall’inizio la proprietà del bene viene trasferita all’utilizzatore. Se per tutta la durata del contratto di leasing la proprietà del bene rimane al concedente, allora prevale l’aspetto della locazione, con la conseguenza che l’utilizzatore privato non ha diritto alla deduzione della quota di interessi passivi, neppure qualora la stessa fosse prevista dal contratto e oggetto di un’attestazione da parte del concedente. Se invece fin da subito la proprietà del bene è trasferita all’utilizzatore, allora quest’ultimo ha un debito in capitale da estinguere nei confronti del concedente. In tal caso, l’utilizzatore versa veri e propri interessi passivi. Di solito, tuttavia, il contratto prevede che la proprietà passi all’acquirente solo dopo il pagamento di tutte le rate, in particolare se il concedente fa iscrivere una riserva di proprietà secondo l’art. 715 CC. Ne consegue che non vi è un credito e non vengono versati interessi passivi (St. Galler Steuerbuch, Leasing, 40 Nr. 1, paragrafo 1.2, p. 2 s.).
Il contratto stipulato dal ricorrente con la società __________ AG di __________ designa le parti contraenti come venditore/proprietario (“Verkäufer/Eigentümer”), da una parte, e come acquirente (“Käufer”), dall’altra. L’automobile oggetto del contratto è stata fornita (nel contratto: “Lieferant”) dalla società __________ al prezzo di fr. 43'940.-, IVA inclusa.
Dal verbale di consegna (“Übergabeprotokoll”) allegato al contratto risulta che l’acquirente ha preso possesso del veicolo in nome e per conto del venditore (“namens und im Auftrag des Verkäufers”).
Il contratto prevede che la venditrice __________ si impegni a trasferire la proprietà dell’oggetto all’acquirente alla scadenza del contratto (84 mesi), contro un pagamento di un importo totale di fr. 58'171.65.- (IVA inclusa), corrisposto tramite un acconto di fr. 5'000.- ad inizio contratto e un pagamento mensile di fr. 633.- fino a fine contratto. La quota mensile comprende sia il prezzo di acquisto rateale dell’automobile sia il pagamento degli interessi del 9.33% all’anno.
Per quanto riguarda l’acquisto della proprietà da parte dell’acquirente, il contratto prevede che intervenga solo dopo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali (“Der Käufer wird erst Eigentümer des Kaufsobjektes, wenn er sämtliche Verpflichtungen im Zusammenhang mit diesem Abzahlungskaufvertrag erfüllt hat”). La società venditrice __________ si è del resto riservata la proprietà del veicolo fino al pagamento completo del prezzo, inclusi interessi e costi (“Der Verkäufer bleibt Eigentümer des Kaufobjektes […] bis zur vollstätigen Bezahlung des Kaufpreis [Barzahlungspreis zuzüglich Zinsen und Kosten]”).
3.2.
Il contratto in discussione non è espressamente qualificato leasing, ma viene definito “EasyKauf-Vertrag”. Tuttavia, il suo contenuto riconduce chiaramente a un leasing finanziario. La sua durata è stabilita in modo tale che alla scadenza il prezzo del veicolo sia pagato integralmente. E soprattutto il venditore si riserva la proprietà fino alla scadenza del contratto.
Sebbene il canone mensile di fr. 633.– comprenda una quota di interessi passivi, è decisivo proprio il fatto che per tutta la durata del contratto proprietario dell’automobile sia il concedente. La situazione del ricorrente non è pertanto comparabile con quella di chi abbia acquistato un veicolo contraendo un mutuo.
Non si comprende su quale base “la banca” avrebbe confermato al ricorrente “che si tratta di un prestito e non di un leasing” (cfr. lettera del 25 ottobre 2021). In ogni caso, l’eventuale indicazione fornita dal concedente del leasing non può vincolare l’autorità fiscale.
Per quanto concerne l’attestazione fornita dalla __________ AG (“Conferma degli interessi pagati”) e allegata dal contribuente alla dichiarazione, è vero che vengono indicati gli “interessi totali” pagati nel corso del periodo fiscale, ma il documento contiene anche l’invito a consultare il proprio consulente fiscale “in caso di domande riguardanti gli interessi pagati”.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: