Incarti n. 80.2021.23 80.2021.24
Lugano 14 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 gennaio 2021 contro le decisioni del 31 dicembre 2020 in materia di IC-IFD 2012.
Fatti
A. RI 1 aveva, nel periodo fiscale sub judice, un’attività indipendente come consulente informatico ed aziendale. La moglie, RI 2 esercitava, nel periodo fiscale sub judice, anche lei a titolo indipendente, la professione di logopedista.
Per il periodo fiscale 2012, i coniugi RI 1 dichiaravano fr. 111'740.- quali redditi dall’attività del marito e fr. 663.- della moglie. Il reddito imponibile complessivo veniva indicato in fr. 61'188.- e la sostanza imponibile complessiva in fr. 492'602.-.
B. Con scritto del 16 dicembre 2014 l’RS 1 (di seguito: UT), trasmetteva ai contribuenti il calcolo delle entrate/uscite per il periodo fiscale 2012 dal quale risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento e chiedeva loro di prendere posizione in merito.
C. Con decisioni del 21 maggio 2015, l’autorità fiscale commisurava, per l’IC, il reddito imponibile complessivo in fr. 95'700.- ed in fr. 462'000.- la sostanza imponibile complessiva. Per l’IFD, il reddito imponibile complessivo veniva accertato in fr. 104'000.-. Rispetto ai dati dichiarati l’autorità modificava al rialzo il reddito da attività indipendente del contribuente (da fr. 111'740.- a fr. 123'000.-). Pure l’attività indipendente esercitata dalla moglie veniva accertata in fr. 8'000.- anziché gli esposti fr. 663.-. Inoltre, per quanto qui di interesse, venivano poi aggiunti altri redditi, nella misura di fr. 12'000.- con la spiegazione “Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
D. Con reclamo del 18/22 giugno 2015, i coniugi RI 1 si aggravavano contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2012. Indicavano che il calcolo delle entrate e delle uscite trasmesso dall’autorità fiscale non era corretto: in particolare, i reclamanti contestavano il reddito da attività indipendente del contribuente, stabilito dall’UT e l’aggiunta di altri redditi (per un importo di fr. 12'000.-).
I contribuenti chiedevano quindi di poter essere convocati dall’autorità fiscale per poter chiarire la situazione.
E. Con scritto del 14 giugno 2018, l’UT, preso atto del reclamo, trasmetteva nuovamente agli insorgenti il calcolo delle entrate/uscite, dal quale risultava ancora un’insufficiente disponibilità finanziaria per il loro sostentamento e chiedeva loro di prendere posizione in merito e di produrre copia del contratto di locazione “con in evidenza il numero dei locali”, come pure delle schede contabili inerenti i conti “rimborsi spese”, “assicurazione infortuni e malattia” e “rappresentanza”.
F. Con scritto del 16/17 agosto 2018, il signor RI 1 presentava la documentazione richiesta (schede contabili inerenti le attività indipendenti esercitate da entrambi i coniugi nonché copia del contratto dell’abitazione a __________) e formulava alcune osservazioni relative al calcolo entrate/uscite.
G. Con e-mail del 3 settembre 2018, l’UT chiedeva al reclamante la scheda contabile del conto privato per i periodi 2011-2013 e quella relativa ai ricavi, le registrazioni contabili delle fatture “a cavallo” dei periodi fiscali 2011-2012 e 2012-2013. I documenti venivano inviati tempestivamente il 3 settembre 2018.
H. Con decisioni di tassazione dopo reclamo del 10 ottobre 2018, l’autorità fiscale commisurava in fr. 83'700.- il reddito imponibile complessivo per l’IC e la sostanza imponibile complessiva in fr. 462'000.-. Per l’IFD, il reddito imponibile complessivo veniva invece stabilito in fr. 92'000.-. Nella motivazione veniva indicato:
“[…] Considerato il reclamo […], a motivo del rivalutato reddito d’attività lucrativa indipendente, e dell’esposto reddito d’altra fonte, esaminato quanto puntualmente inviato dai contribuenti […], si procede ad ammettere parzialmente il reclamo come comunicato telefonicamente al contribuente, defalcando i CHF 12'000.- esposti quali reddito d’altra fonte”.
I. Con e-mail dell’11 ottobre 2018 RI 1 si rivolgeva all’autorità fiscale, per segnalare “un’importante svista nella decisione su reclamo”, poiché il nuovo calcolo dell’imponibile conteneva ancora le riprese alle voci 2.1, e ciò contrariamente a quanto precedentemente comunicatogli.
L. Con risposta tramite invio elettronico del 23 ottobre 2018, l’autorità fiscale confermava la validità delle decisioni ed indicava:
“Il reddito d’attività lucrativa aziendale è stato definito tenendo conto da un lato della nostra telefonata intercorsa in merito alle riprese effettuate in prima istanza nell’ambito dell’attività lucrativa indipendente, e dall’altro dei transitori attivi mai registrati tra gli attivi aziendali negli anni 2011 e precedenti; il tutto sempre considerando la disponibilità finanziaria emersa dal nostro calcolo entrate/uscite. Si è ritenuto di procedere in tal senso (caso cosiddetto “Bagatella”) per non dover trasmettere l’incarto all’Ufficio delle procedure Speciali di __________, il quale è competente per i casi che superano determinati fattori di reddito e sostanza. (…)”.
M. Con ricorso del 2/6 novembre 2018 i coniugi RI 1 impugnavano le decisioni su reclamo IC/IFD 2012. Nel gravame i ricorrenti precisavano di aver inviato al funzionario incaricato tutta la documentazione richiesta al fine di chiarire quello che l’UT considerava un ammanco di disponibilità. Tale situazione era stata la conseguenza dell’incasso avvenuto nel 2012, di tre fatture emesse e registrate concernenti la contabilità del 2011 per un importo complessivo pari a fr. 39'231.- ed ad un’errata rivalutazione titoli per la somma di fr. 8'394.-. Dopo altri scambi di posta elettronica e colloqui telefonici con l’autorità fiscale erano infine stati appurati i motivi dell’ammanco risultante dal calcolo entrate/uscite. I sospesi erano inoltre stati regolarmente registrati nella contabilità del contribuente, ma erano stati inseriti nel conto privato anziché essere registrati a parte.
Nonostante l’apparente chiarimento dell’ammanco, con decisioni su reclamo del 10 ottobre 2018 era stato correttamente levato l’importo di fr. 12'000.-, ma tuttavia l’aggiunta ai redditi da attività indipendente era rimasta invariata per entrambi i coniugi.
Gli insorgenti specificavano come, appena ricevute le decisioni su reclamo per il 2012, si erano messi in contatto con il funzionario incaricato fiduciosi che si fosse trattato di un errore e che potesse essere risolto direttamente dall’UT. Non essendo stato possibile “sanare” la situazione i contribuenti chiedevano che i redditi da attività indipendente venissero riconfermati come a dichiarazione d’imposta.
N. Con osservazioni 13 novembre 2018, l’UT chiedeva la conferma delle decisioni su reclamo IC/IFD 2012.
O. Con sentenza del 21 febbraio 2020, la Camera di diritto tributario annullava le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2012, avendo l’autorità fiscale violato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti, in quanto le decisioni erano silenti in merito al motivo per il quale l’UT aveva deciso di mantenere invariati i redditi da attività indipendente accertati nelle prime notifiche di tassazione.
P. Il 2 dicembre 2020, l’UT si rivolgeva ai contribuenti chiedendo loro di voler produrre la seguente documentazione:
§ “vostre osservazioni in merito all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2012 dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento, ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata;
§ i bilanci e conto economici relativi all’attività indipendente del contribuente per gli anni 2011-2012-2013 da cui risulti chiaramente la situazione dei transitori […];
§ indicazioni in merito all’abitazione occupata dai contribuenti nel periodo 2012 (indicare se si trattava di appartamento o casa monofamiliare);
§ contratto d’affitto relativo al costo richiesto in contabilità per la moglie del contribuente.”
L’autorità di tassazione avvertiva poi i contribuenti che, in caso di inosservanza dell’invito, avrebbe deciso il reclamo in base alla documentazione già agli atti. In particolare, indicava che le decisioni di tassazione avrebbero riportato: fr. 118'000.- quali “reddito d’attività indipendente contribuente”, fr. 6'000.- a titolo di “reddito d’attività indipendente coniuge”, fr. 12'000.- quali “altri redditi” e spiegava come erano stati stabiliti suddetti importi.
Infine, l’UT specificava che l’importo di fr. 12'000.-, aggiunto a titolo di “altri redditi” era stato determinato considerando una “contabilità effettuata “sul fatturato” (ovvero come sempre tenuta finora dal contribuente)” e che qualora i contribuenti avessero voluto “passare a una contabilità sull’incassato”, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto segnalare la fattispecie all’Ufficio delle procedure speciali.
Q. Il 5 dicembre 2020, il signor RI 1 produceva all’attenzione dell’autorità fiscale la “copia fatture 2011 incassate nel 2012”, la “copia estratti conto 2012 con incasso fatture 2011”, il “bilancio e conto economico 2011-2012-2013 (rivisti al 5.12.2020)”, il “contratto di locazione __________”, la “copia fatture 2010 incassate nel 2011”, la “copia estratti conto 2011 con incasso fatture 2010” e il “bilancio e conto economico 2010 (rivisto al 5.12.2020)”.
Il contribuente censurava poi gli accertamenti esposti dall’autorità di tassazione e meglio, per i motivi già illustrati nei precedenti scambi di scritti e di e-mail e nei colloqui telefonici.
Infine, il contribuente si distanziava da quanto sostenuto dall’UT in merito alla segnalazione all’Ufficio delle procedure speciali, ritenendo l’affermazione dell’autorità fiscale una minaccia nei suoi confronti.
R. Il 31 dicembre 2020, l’autorità di tassazione emanava le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2012, commisurando, per l’IC, un reddito imponibile complessivo pari a fr. 78'500.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 462'000.-. Per l’IFD, il reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 86'800.-. La motivazione addotta dall’autorità di tassazione era la seguente:
“Dalle osservazioni presentate emerge che i contribuenti intendono far valere nel periodo fiscale 2012 fatture incassate per CHF 39'231.-, già considerate come ricavi nel periodo 2011; presentano inoltre un nuovo bilancio per il 2012, dal quale si può evincere che nel 2012 sono state emesse, ma non incassate, fatture per CHF 20'196.-. Il calcolo entrate/uscite presenta dunque un saldo negativo di CHF 3'104.-.
Tale disponibilità negativa può essere sanata operando una ripresa di CHF 4'800.- per quanto attiene il reddito d’attività lucrativa del contribuente; lo stesso intende infatti far valere un costo pari a CHF 7'200.- a titolo di affitto per l’occupazione di un locale ad uso lavorativo presso il proprio domicilio, nonché CHF 1'200.- per quanto attiene le spese accessorie.
In applicazione della […] sentenza no. 80.1998.301 datata 8 febbraio 2000, partendo dal canone netto di locazione diviso per il numero dei locali più uno (in caso di appartamenti), o più due (in caso di abitazioni monofamiliari) per tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di locazione, sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal quale si parte per determinare l’importo della spesa deducibile, si troverà l’importo da ammettersi in deduzione.
Nel caso in esame, i contribuenti occupavano “un’abitazione di cinque locali sita in una casa nel nucleo di __________”, corrispondendo un canone di locazione netto di CHF 21'600 annui; non essendo ancora del tutto chiaro se trattasi di abitazione monofamiliare, o di appartamento, l’autorità fiscale opta per una soluzio[n]e più favorevole al contribuente optando per maggiorare il numero di locali di 1; si ottiene così una possibile deduzione di CHF 3'600.-, contro i CHF 8'400.- richiesti. La ripresa è dunque congrua, poco importa se nell’esame di un altro periodo fiscale, la stessa non sia stata effettuata; un contribuente non può pretendere di ottenere un trattamento più favorevole, appellandosi al principio della buona fede. L’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge, senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate in precedenza”.
S. Il 26 gennaio 2021, i coniugi RI 1 presentano tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario.
In primis, i ricorrenti censurano “il modo in cui lo strumento del calcolo entrate/uscite da parte dell’Autorità fiscale viene utilizzato”. Gli stessi indicano che “dall’ultima versione di tale calcolo (allestita dal funzionario dell’UT e non sottopostaci), risulterebbe una differenza di soli CHF 3'104.- per un fabbisogno stimato in CHF 35'000.-, il che costituisce una differenza dell’8.86%”, di conseguenza si chiedono se il calcolo del dispendio “possa essere utilizzato quale strumento probatorio o solo quale mezzo d’indagine” e ciò considerato che l’autorità di tassazione avrebbe proceduto ad operare una ripresa basandosi su tale risultato.
Gli insorgenti fanno poi valere una violazione del principio della buona fede. Gli stessi sostengono infatti che, seppur i dati accertati nel 2012 divergano solo di poco dagli anni 1998-2011 e 2013-2018, l’autorità di tassazione abbia comunque effettuato una ripresa per compensare una differenza “esigua derivante da un calcolo entrate/uscite effettuato in maniera approssimativa”.
I ricorrenti chiedono di annullare la ripresa di CHF 4'800.- e di riconoscere l’importo di CHF 111'740.- a titolo di reddito d’attività indipendente principale del contribuente.
T. Con osservazioni dell’11 febbraio 2021, l’autorità di tassazione indica che, dopo aver approfondito nuovamente la fattispecie, l’unica questione da chiarire è quella relativa alla “definizione dell’importo deducibile quale utilizzo di una camera a domicilio per scopi professionali”. Mentre, la “carenza negativa a dispendio” non è più stata considerata.
L’UT illustra il calcolo alla base del reddito aziendale tassato e meglio, nel modo seguente:
Reddito da attività indipendente dichiarato
Fr.
111’740
Fr.
7’200
./. Costo ammissibile corrispondente a Fr. 21600 / (5+1)
Fr.
3’600
Fr.
1’200
Altre spese di natura privata
Fr.
460
Reddito aziendale tassato
Fr.
117’000
L’autorità fiscale ammette poi che negli anni precedenti e successivi al 2012 “non è stata effettuata ripresa alcuna relativamente all’affitto, ma questo aspetto va relativizzato in quanto le decisioni sono state emesse prima della decisione su reclamo oggetto del ricorso, momento in cui ci si è accorti di tale problematica”.
U. Con replica spontanea del 19 febbraio 2021, i ricorrenti contestano l’affermazione dell’UT, secondo cui la “leggera carenza di dispendio sarebbe stata ignorata”, ritenendo invece che l’autorità di tassazione abbia “operato [una] ripresa di CHF 4'800.- sui costi di locazione riguardanti il locale adibito a ufficio, nonché […] della totalità dei costi accessori ammontanti a CHF 1'200.-“.
Inoltre, gli insorgenti contestano nuovamente “il modo in cui detta Autorità [UT] ha allestito, sottoposto ai contribuenti e utilizzato il calcolo entrate/uscite”.
I ricorrenti censurano poi l’affermazione dell’UT “secondo la quale il funzionario incaricato si sarebbe accorto solo al momento dell’esame dell’ultima decisione su reclamo oggetto del ricorso della problematica denominata utilizzo di una camera a domicilio per scopi professionali” e contestano il riferimento dell’autorità di tassazione alla sentenza della CDT n. 80.1998.301, poiché, a differenza della fattispecie in esame, quella della decisione citata si riferirebbe ad un dipendente che beneficiava già di un luogo di lavoro presso il suo datore.
Diritto
Preliminarmente, i ricorrenti censurano “il modo in cui lo strumento del calcolo entrate/uscite da parte dell’Autorità fiscale viene utilizzato”. Gli stessi indicano che “dall’ultima versione di tale calcolo (allestita dal funzionario dell’UT e non sottopostaci), risulterebbe una differenza di soli CHF 3'104.- per un fabbisogno stimato in CHF 35'000.-, il che costituisce una differenza dell’8.86%”, di conseguenza si chiedono se il calcolo del dispendio “possa essere utilizzato quale strumento probatorio o solo quale mezzo d’indagine” e ciò considerato che l’autorità di tassazione avrebbe proceduto ad operare una ripresa basandosi su tale risultato.
1.2.
L’autorità fiscale, dopo aver effettuato un calcolo delle entrate/uscite, ha rilevato un problema di dispendio, siccome le uscite stimate superavano le entrate di fr. 3'104.-.
Di conseguenza, l’autorità fiscale avrebbe dovuto sottoporre ai contribuenti il calcolo da lei effettuato. Infatti, in applicazione del diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 Cost., l’autorità di tassazione deve esporre apertamente al contribuente i coefficienti utilizzati ed anche i principi di calcolo, e spiegare da dove provengono i dati di paragone e come sono stati valutati (cfr. in merito Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 48a-c ad art. 130 LIFD).
Tuttavia, nonostante l’ammanco, l’UT – seppur abbia utilizzato una formulazione infelice – non ha effettuato alcuna ripresa per “altri redditi”, così da compensare l’asserita mancanza di disponibilità finanziaria. La “ripresa” di fr. 4'800.- riguarda il reddito da attività indipendente del contribuente e meglio, il canone di locazione (contabilizzato quale costo e quindi posto in diminuzione dell’utile conseguito dal signor RI 1), che l’autorità di tassazione ha determinato in maniera diversa dal contribuente.
Si evidenzia inoltre, che i principi di calcolo sono stati spiegati ai contribuenti sia nello scritto del 3 dicembre 2020 sia nelle decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD del 31 dicembre 2020.
Pertanto, la violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti non ha alcuna ripercussione sull’esito delle decisioni.
Della confusione che può aver indotto negli insorgenti la motivazione della decisione impugnata si terrà conto tuttavia nella commisurazione della tassa di giustizia.
1.3.
Per completezza, avendo i contribuenti sollevato il tema, si ricorda che l’autorità di tassazione, alfine di determinare gli elementi imponibili, può ricorrere al calcolo del dispendio – così come all’analisi dell’evoluzione della situazione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. Non si può infatti esigere che l’autorità fiscale proceda ad inchieste troppo dettagliate (cfr. (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 23 ad art. 130 LIFD).
Accertato il corretto agire dell’autorità di tassazione in merito all’utilizzo del calcolo del dispendio, resta da verificare se la valutazione allestita dall’UT per determinare il reddito da attività indipendente del contribuente sia corretta o meno.
Come detto, l’autorità di tassazione ha aggiunto al reddito da attività indipendente dichiarato di fr. 111'740.-, fr 7'200.- equivalenti al “costo totale affitto allibrato” ed ha dedotto fr. 3'600.- che riteneva corrispondenti alla pigione che il contribuente avrebbe dovuto pagare per l’utilizzo professionale del locale presso il suo appartamento privato.
2.2.
2.2.1.
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
In base agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e 29 LIFD.
2.2.2.
Per spese generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente nell’ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc.. Occorre dunque, affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili all’attività aziendale (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 27 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad art. 27 LIFD).
Non è per contro necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito: la tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, op. cit., n. 13 ss. ad art. 25 LIFD; Reich/von Ah/Brawand, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol I/1, 3a ediz., Basilea 2017, n. 8 ad art. 9 LAID).
2.2.3.
Nel caso di spese che sono in parte aziendali e in parte private, si deve intraprendere una suddivisione in una quota di costi professionali e in una quota privata. Altrimenti, la conseguenza sarebbe che l’impresa rinunci ad un ricavo, nella misura in cui la spesa serve a scopi privati. Se non ci sono criteri di ripartizione oggettivi per i beni ad uso misto, la quota privata deve essere stimata. Questa stima implica un apprezzamento da parte dell’autorità fiscale, ragione per cui il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (cfr. sentenza del TF n. 2C_374/2014 del 30 luglio 2015 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).
La Suprema Corte ha ritenuto applicabili mutatis mutandis i criteri sviluppati dalla giurisprudenza in relazione alle spese professionali nell’ambito dell’attività lucrativa dipendente (cfr. sentenza del TF n. 2C_374/2014 citata consid. 2.4).
2.2.4.
Anche la Camera di diritto tributario ha già avuto modo di ritenere applicabili gli stessi criteri validi per i lavoratori dipendenti (cfr. sentenze della CDT n. 80.2013.215/216 del 10 dicembre 2014 consid. 2.2. e n. 80.2011.67 del 19 agosto 2011 consid. 3.2). La spesa deve cioè essere determinata, nel caso sia di abitazione in locazione sia di abitazione in proprietà, partendo dal canone netto di locazione o dal valore locativo (escluse quindi le spese), diviso per il numero dei locali più uno, in modo da tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di locazione, sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal quale si parte per determinare l’importo della spesa deducibile. Nel caso di abitazioni monofamiliari, il valore locativo o il canone di locazione viene diviso per il numero dei locali maggiorato di due. Inoltre, per tener conto, anche nel caso di chi utilizza il locale a titolo principale, di un parziale uso privato, si giustifica una riduzione di un quinto (20%) del valore (cfr. sentenza della CDT n. 80.1998.301 dell’8 febbraio 2000, in: RDAT II-2000 n. 3t consid. 4.2).
2.3.
Nella fattispecie, l’autorità di tassazione ha stabilito la quota qualificabile come spesa aziendale a partire dalla pigione pagata dai ricorrenti per l’appartamento di cinque locali da loro abitato:
fr. 21'600 : (5 + 1) = fr. 3'600.-
Ha così ripreso la metà dei costi di locazione registrati nel conto economico dell’attività indipendente del ricorrente (fr. 3'600.-). A questa ripresa ha aggiunto le spese accessorie (fr. 1'200.-), qualificate costi di mantenimento e non aziendali.
Come ha sottolineato lo stesso Ufficio di tassazione, è stata scelta la soluzione più favorevole ai contribuenti, consistente nel maggiorare il numero dei locali di 1 e non di due. La ripresa stabilita dall’autorità fiscale appare pertanto conforme ai requisiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Si precisa tuttavia, che, nelle osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale ha aggiunto al reddito da attività indipendente dichiarato anche un’ulteriore ripresa di fr. 460.- per “altre spese di natura privata”. Ciò nonostante, le decisioni di tassazione dopo reclamo non contemplano tale aggiunta, motivo per il quale la questione sulla sua ammissibilità non deve essere analizzata oltre.
I contribuenti censurano infine una violazione del principio della buona fede, per il fatto che l’UT non avrebbe intrapreso la contestata ripresa nei periodi fiscali precedenti.
A tal proposito, si ricorda che l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. La costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1. e 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale necessità, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. ad esempio DTF 140 I 114, consid. 2.4.2. e sentenze del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, consid. 6.3; n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, consid. 5.3 e n. 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, consid. 2).
3.2.
Ad ogni modo, si evidenzia nuovamente che l’autorità di tassazione, nonostante la formulazione poco precisa da lei adottata, non ha modificato il reddito da attività indipendente del contribuente perché risultava un ammanco secondo il calcolo del dispendio. L’autorità fiscale ha dedotto dall’utile dichiarato dal contribuente il costo “canone di locazione” determinato secondo prassi e dottrina.
3.3.
Di conseguenza, anche tale censura si rivela priva di fondamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300../p>
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 350.–
sono a carico dei ricorrenti.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: