Incarti n. 80.2021.183 80.2021.184
Lugano 10 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 luglio 2021 contro le decisioni del 30 giugno 2021 in materia di IC/IFD 2013, 2014 e 2015.
Fatti
A. Il signor RI 1 è cittadino italiano arrivato in Svizzera, a __________, il 2 agosto 2018 ed a beneficio di un permesso C. Nei periodi fiscali sub judice era a beneficio di un permesso di dimora (“B”).
B. a. Dichiarazione fiscale 2013
Per il periodo fiscale 2013 (02.08.2013 – 31.12.2013), la __________ – a nome e per conto di RI 1 – presentava la relativa dichiarazione di imposta.
Il contribuente dichiarava un reddito imponibile pari a fr. 15'149.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'843'101.-. In particolare, RI 1 faceva valere un “numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi” corrispondente a fr. 1'553'000.-.
b. Dichiarazione fiscale 2014
Il contribuente dichiarava, per il periodo fiscale 2014, un reddito imponibile complessivo di fr. 29'767.- ed una sostanza imponibile pari a fr. 1'808'264.-. RI 1 faceva valere un “numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi” ammontante a fr. 962'000.-.
c. Dichiarazione fiscale 2015
Con dichiarazione d’imposta 2015, il contribuente faceva valere un reddito imponibile di fr. 110'825.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr. 1'742'291.-. RI 1 faceva valere un “numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi” ammontante a fr. 777’600.-.
C. Con scritto 3 ottobre 2018, l’UT invitava il contribuente a fornirgli maggiori dettagli circa l’importo indicato a “numerario” (cifra 26.2). La __________, con una e-mail del 31 ottobre 2018, produceva un documento PDF concernente le variazioni del “numerario” per gli anni 2013-2015 del signor RI 1. Dal dettaglio fornito si poteva dedurre un numerario pari a fr. 1'553'000.- (di cui fr. 446'000.- in oro e fr. 1'107'000.- a contanti) per l’anno 2013, a fr. 962'000.- (di cui fr. 494'000.- in oro e fr. 468'000.- a contanti) per l’anno 2014 ed infine, a fr. 777'600.- (di cui fr. 444'600.- in oro e fr. 333'000.- a contanti).
D. Il 4 dicembre 2018, l’autorità fiscale si rivolgeva nuovamente al contribuente, intimandogli di fornirle la documentazione seguente: atti comprovanti l’acquisto di metalli preziosi dichiarati quale numerario al 31.12.2013; copia del contratto di locazione della cassetta di sicurezza in cui erano detenuti i contanti dichiarati negli anni 2013-2015; documenti da cui si evince la provenienza del contante dichiarato e il consumo del numerario per gli anni 2013-2015.
E. Il 24 gennaio 2019 si teneva un incontro tra la nuova rappresentante del contribuente, signora RA 1, e l’UT, durante il quale i partecipanti avrebbero cercato di chiarire gli importi dichiarati dal contribuente.
F. Il 25 gennaio 2019, l’UT invitava il contribuente a volersi esprimere in merito al “calcolo entrate/uscite dell’anno 2013, 2014 e 2015 dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata”. Con e-mail del 31 gennaio 2019, la rappresentante del contribuente chiedeva una proroga del termine per l’inoltro dei documenti, che veniva concessa, in data 6 febbraio 2019. Il nuovo termine giungeva così a scadenza il 28 febbraio 2019.
G. Con e-mail del 1° marzo 2019 la rappresentante riferiva quanto segue:
“2013
Il signor RI 1 è arrivato in Ticino in agosto 2013.
Al momento del suo arrivo in Ticino, la sua sostanza (numerario) era di ca. CHF 1'700'000.- contanti, detenuti in una cassetta di sicurezza (di cui si allega contratto di locazione __________ del 2012).
Nel mese di settembre 2013, il signor RI 1 ha acquistato un’autovettura Porsche, al prezzo di CHF 153'000.-, pagata a contanti a carico del numerario.
Al 31.12.2013, il numerario del signor RI 1 ammontava quindi a CHF 1'553'000.-, contanti (detenuti in una cassetta di sicurezza al __________, aperta nel novembre 2013 – contratto allegato).
A quel momento non c’erano i metalli preziosi.
Nel 2014, a debito del numerario, sono avvenuti i seguenti fatti:
Costituzione __________ (CHF 400'000.-)
Acquisto 13 kg oro (CHF 467'000.-)
Dispendio __________ (CHF 105'000.-)
Dispendio __________ (CHF 37'000.-)
Dispendio contanti (CHF 50'000.-)
Di conseguenza, il numerario 31.12.2014, ammontava a CHF 962'000.--, composto da CHF 468'000.- contanti e CHF 467'000.- metalli preziosi (come correttamente riportato in dichiarazione 2014)
Nel 2015, a debito del numerario, sono avvenuti i seguenti fatti:
Costituzione __________ (CHF 50'000.-)
Acquisto Audi (CHF 40'000.-)
Dispendio contanti (CHF 90'000.-)
Di conseguenza, il numerario al 31.12.2015, risultava essere di CHF 777'600, composto da CHF 333'000.- contanti e CHF 444'600.- metalli preziosi (come correttamente riportato in dichiarazione 2015)”.
H. a. Decisione di tassazione 2013
Con decisione di tassazione IC/IFD (imposta ordinaria complementare) del 17 aprile 2019, l’autorità accertava, per l’IC/IFD, un reddito imponibile di fr. 185'000.- (di fr. 252'900.- il reddito determinante per l’aliquota) ed una sostanza, ai soli fini di IC, di fr. 271'000.- (di fr. 443'000.- determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati dal contribuente veniva in particolare aumentato il reddito imponibile di fr. 185'000.- e la sostanza veniva ridotta di fr. 1'553'000.- (ovvero veniva stralciato l’importo relativo alla posizione 26.2 “numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi”), con la seguente motivazione:
“6.3 Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria
9.1 (…)
12 (…)
21.1 (…)
25 (…)
26.2 Importo stralciato in quanto non comprovato”.
b. Decisione di tassazione 2014
Con decisione di tassazione IC/IFD (imposta ordinaria complementare) del 17 aprile 2019, l’autorità accertava, per l’IC/IFD, un reddito imponibile di fr. 1'050’500.- (di fr. 1'110’500.- il reddito determinante per l’aliquota) ed una sostanza, ai soli fini di IC, di fr. 851’000.- (di fr. 1'029’000.- determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati dal contribuente venivano, in particolare, assoggettati “altri redditi” per un importo pari a fr. 1'050'000.- e, in relazione alla sostanza, veniva stralciato l’importo relativo alla posizione 26.2 “numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi”, con la seguente motivazione:
“6.3 Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria
9.1 (…)
12 (…)
21.1 (…)
25 (…)
26.2 Importo stralciato in quanto non comprovato”.
c. Decisione di tassazione 2015
Con decisione di tassazione IC/IFD (imposta ordinaria sostitutiva) del 17 aprile 2019, l’autorità accertava, per l’IC, un reddito imponibile di fr. 221’600.- (di fr. 232’800.- il reddito determinante per l’aliquota) ed una sostanza, ai soli fini di IC, di fr. 969’000.- (di fr. 1'147’000.- determinante per l’aliquota). Il reddito per l’IFD veniva stabilito in fr. 227'200.- (di fr. 238'800.- il reddito determinante per l’aliquota).
Rispetto ai dati dichiarati dal contribuente venivano, in particolare, assoggettati “altri redditi” per un importo pari a fr. 110’000.- e, in relazione alla sostanza, veniva stralciato l’importo relativo alla posizione 26.2 “numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi”, con la seguente motivazione:
“6.3 Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria
25 (…)
25 (…)
26.2 Importo stralciato in quanto non comprovato”.
I. Con unico reclamo datato 24 aprile 2019, il contribuente – per il tramite della sua rappresentante – censurava le decisioni IC/IFD 2013-2015, adducendo che i “dati accertati dall’autorità fiscale non corrispondono alla situazione reale”. Secondo il reclamante il “numerario” al 31.12.2013 ammontava a fr. 1'553'000.- e ciò ritenuto che al proprio arrivo in Svizzera lo stesso disponeva di fr. 1'700'000.- a contanti, diminuiti poi nel corso dell’anno, avendo lo stesso acquistato un’autovettura per fr. 153'000.-. Il contribuente sosteneva poi, che il “numerario” al 31.12.2014 ammontava a fr. 962'000.-, “composto da CHF 468'000.- contanti e CHF 467'000.- in metalli preziosi”. Il reclamante sosteneva che la diminuzione della sostanza era da ricondurre alla costituzione di una nuova società (per fr. 400'000.-) e ad un dispendio di fr. 192'000.-. A seguito della costituzione di una nuova società per fr. 50'000.-, dell’acquisto di un’autovettura di fr. 40'000.- e di un dispendio pari a fr. 90'000.-, RI 1 dichiarava un “numerario”, al 31.12.2015, pari a fr. 777'600.-.
L. Alfine di evadere il reclamo del signor RI 1, con scritto del 26 aprile 2021, l’autorità fiscale gli chiedeva di fornire “ogni e qualsiasi documento comprovante l’origine e la presenza del capitale “Numerario” all’arrivo in Svizzera e la variazione dello stesso negli anni di computo. (dichiarazione di trasferimento contante (ADM), vendite immobiliari/quote societarie, metalli preziosi, ecc.)”.
M. In data 14 maggio 2021, il contribuente faceva seguito alla richiesta dell’UT, specificando che “fino a settembre 2005 (…) era proprietario di un esercizio pubblico, (…) la cui attività aveva permesso un risparmio di ca. € 250'000.- contanti”. La società era poi stata venduta ad “un prezzo di € 10'000 più € 200'000 per inventario”. RI 1, riferiva anche di aver venduto, nel 2007, delle proprietà immobiliari per € 60'000.- ed € 500'000.-. Infine, il contribuente adduceva di avere, tra settembre 2007 e gennaio 2013, “incassato affitti, (…) per € 2'500 mensili, pari a € 148’000”. A mente del contribuente quindi, le spiegazioni e i documenti da lui forniti attestavano una disponibilità, a contanti, di ca. € 1'000'000.-. Pertanto, il numerario dichiarato era da ritenersi “verosimile e comprovato”.
N. Con decisioni di tassazione dopo reclamo datate 30 giugno 2021, l’UT riconfermava gli importi accertati nelle decisioni di tassazione del 17 aprile 2019, con la seguente motivazione:
“(…) Nel merito viene chiesto lo stralcio dell[‘]importo esposto quale altri redditi e l[‘]esposizione del numerario dichiarato, ribadendo che l[‘]insufficiente disponibilità finanziaria riscontrata per il contribuente sia dovuta verosimilmente al consumo di contanti detenuti in cassetta di sicurezza bancaria dal suo arrivo in Ticino. Di fronte ad una manifesta incongruenza fra le entrate e le uscite ed in particola[r] modo alla luce degli investimenti effettuati, alla carente documentazione a comprova della provenienza dei capitali utilizzati, l[‘]autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi nella decisione di prima istanza dove è di certo sostenibile l[‘]imposizione di un reddito d[‘]altra fonte”.
O. Con unico ricorso del 26/27 luglio 2021, RI 1 insorge contro le decisioni di tassazione su reclamo IC/IFD 2013, 2014 e 2015. Il ricorrente censura i dati accertati dall’UT e meglio, per il periodo fiscale 2013, ritiene che il “numerario al 31.12.2013, risulta essere di CHF 1'547'000 – come correttamente esposto nella dichiarazione 2013”. In riferimento all’anno 2014, il ricorrente si riconferma in quanto esposto nel proprio reclamo, sostenendo che “nella dichiarazione fiscale 2014 sono stati esposti correttamente CHF 962'000.- di numerario”. Anche in relazione al periodo fiscale 2015, il contribuente sostiene che al 31.12.2015 il “numerario” ammontava a fr. 777'600.-. A mente del ricorrente, i documenti e le spiegazioni da lui forniti sono atti a comprovare gli importi da lui dichiarati.
Il resistente contesta inoltre una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché l’autorità fiscale non avrebbe dato seguito alla sua esplicita richiesta di essere contattato per discutere del reclamo e della documentazione inoltrata.
P. Con osservazioni del 29/30 luglio 2021, l’UT si riconferma nel proprio operato, sottolineando che “contrariamente a quanto preteso dal rappresentante del ricorrente i documenti presentati non sono ritenuti sufficienti a comprovare, ma neanche a rendere plausibile, l’ammontare del numerario posseduto all’entrata in Svizzera. Riteniamo infatti molto importante, se non addirittura essenziale, che operazioni del genere siano documentate a dovere come devono essere plausibili le tempistiche, a maggior ragione in caso di trasporto di conta[n]ti dall’estero”.
Diritto
Il ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito. A questo proposito, va ricordato che né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (cfr. tra tante DTF 122 I 464 consid. 4c). Come ha ricordato l’Alta Corte, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del TF n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006 consid. 3.2). Pertanto, la censura del ricorrente si rivela destituita di fondamento e il gravame può essere esaminato nel merito.
L’insorgente contesta lo stralcio degli importi (“numerario”) di fr. 1'553'000.- per l’anno 2013, di fr. 962'000.- per il periodo fiscale 2014 e di fr. 777'600.- per l’anno 2015, da lui dichiarati e, di conseguenza, l’aggiunta di “altri redditi” per fr. 185'000.- (anno 2013), fr. 1'050'000.- (anno 2014) e fr. 110'000.- (anno 2015).
3.1.
Nelle procedure fiscali vige il principio inquisitorio. Nell’ambito delle procedure relative alle imposte dirette, l’autorità di tassazione deve accertare d’ufficio i fatti. Il contribuente è tuttavia tenuto a prestare ampia collaborazione nell’accertamento dei fatti. Deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (artt. 126 cpv. 1 LIFD, 42 cpv. 1 LAID e 200 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali e giudiziarie devono sottoporre i fatti giuridicamente rilevanti che sono stati raccolti ad un (libero) apprezzamento delle prove (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_605/2015 del 5 novembre 2015 consid. 2.3.1/2 con riferimenti ivi citati).
Di principio, il grado di prova richiesto è quello della prova piena, che presuppone che il tribunale non abbia più seri dubbi circa l’esistenza dei fatti addotti oppure che gli eventuali dubbi residui appaiano trascurabili. Il grado di verosimiglianza richiesto è tale che non si deve più ragionevolmente contare con la possibilità del contrario. Il grado di prova della verosimiglianza preponderante rappresenta per contro un’attenuazione della prova e non è sufficiente per la prova piena (cfr. tra tante, sentenza del TF appena citata consid. 2.3.2).
Se, nonostante la collaborazione conforme ai suoi obblighi da parte del contribuente, dopo l’apprezzamento delle prove gli elementi imponibili non possono essere accertati e gli stessi non devono essere stabiliti per apprezzamento, trovano applicazione anche nel diritto tributario le regole che concernono la ripartizione oggettiva dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC. L’autorità fiscale è dunque tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. sentenza del TF appena citata, consid. 2.3.3 con riferimenti e anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 27 ss. all’introduzione agli articoli 122 ss. LIFD, p. 399 ss.).
3.2.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova (artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi à un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
3.3.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (cfr. ad es. sentenza del TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004 e 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 2242 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1407). L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249).
3.4.
Nella fattispecie, l’UT – “di fronte ad una manifesta incongruenza fra le entrate e le uscite ed in particolar modo alla luce degli investimenti effettuati, alla carente documentazione a comprova della provenienza dei capitali utilizzati” – nonostante abbia rinunciato ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, ha rivalutato il reddito imponibile del contribuente, corrispondente all’ammanco che scaturisce dal calcolo delle entrate e delle uscite 2013, 2014 e 2015.
Il ricorrente, nel proprio ricorso, sostiene di aver “ampiamente” spiegato e documentato l’origine del “numerario” pari a fr. 1'700'000.- in suo possesso al momento dell’arrivo in Svizzera nel 2013. La provenienza dei fondi viene giustificata con pretesi risparmi accumulati dal contribuente negli anni precedenti il suo trasferimento in Ticino.
4.2.
Nel suo scritto del 14 maggio 2021, il contribuente affermava di essere stato, fino a settembre 2005, proprietario di un esercizio pubblico ed avere così risparmiato ca. € 250'000.- a contanti. Tuttavia, il ricorrente, a sostegno della sua affermazione, non fornisce alcuna prova. Di conseguenza, lo stralcio di tale importo dal “numerario” iniziale è corretto. L’agire dell’UT merita quindi tutela.
4.3.
A mente del ricorrente, il capitale da lui posseduto al momento del suo arrivo in Svizzera derivava anche dalla vendita dell’esercizio pubblico sopracitato (rispettivamente dalla società proprietaria). La società sarebbe stata “venduta” per € 10'000.-. Agli atti vi è la scrittura privata (autenticata da un notaio italiano), da cui si evince la cessione totale, per complessivi € 10'000.-, delle quote del capitale sociale della società __________. da parte del signor RI 1 alle signore __________ (20%) e __________ (80%). Sebbene il contribuente abbia comprovato di aver ricevuto dalle signore __________ € 10'000.-, lo stesso non ha invece dimostrato l’esistenza di tale capitale al momento del suo trasferimento in Ticino (avvenuto circa otto anni dopo la cessione). Ne consegue che la mancata prova di tale fatto comporta inevitabilmente lo stralcio dell’importo dal “numerario” iniziale dichiarato.
Sempre in relazione alla vendita dell’esercizio pubblico, con lo scritto del 14 maggio 2021, il ricorrente allegava un documento – redatto a mano, da lui unicamente sottoscritto e non datato – in cui lo stesso dichiarava che “con l’importo di 200'000 € la signora __________ acquista la società __________ ed incluso tutto l’arredamento del locale”. Tale atto non è idoneo a comprovare né l’impegno della signora __________ ad acquistare l’arredamento, né che la presunta acquirente abbia davvero corrisposto € 200'000 né tantomeno – nel caso in cui tale importo fosse stato davvero versato – che RI 1 ne fosse ancora in possesso al momento del suo arrivo in Ticino. A giusta ragione quindi, lUT non ha considerato tale importo nel “numerario” dichiarato dal contribuente.
4.4.
Il ricorrente sosteneva poi di aver venduto, ad aprile 2007, delle proprietà immobiliari per € 60'000.- più € 500'000.- “derivante da scrittura privata”. A comprova di quanto da lui asserito, lo stesso allegava il rogito n. __________ redatto dal notaio __________ a Bergamo il 27 aprile 2007. Secondo tale atto “il prezzo della presente vendita è stabilito, di comune accordo tra le parti in Euro 60.000,00 (…); prezzo che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto, dalla parte acquirente”. Tuttavia, alla pagina 5 si evince che “il prezzo della presente vendita viene pagato mediante compensazione volontaria di un credito pregresso dell’importo totale di Euro 60.000,00, di titolarità della parte acquirente, nei confronti della parte venditrice e, pertanto, null’altro è dovuto dall’acquirente relativamente alla presente vendita”. Ciò nonostante, RI 1 allegava un ulteriore documento (“scrittura privata”), del 20 febbraio 2017, nel quale veniva dichiarata la sua volontà di vendere al signor __________ le proprietà oggetto poi anche del rogito n. __________. Il prezzo convenuto secondo tale atto era pari a € 500'000.- e avrebbe dovuto essere corrisposto entro quattro anni dalla sottoscrizione dell’atto notarile.
È chiaro che i summenzionati documenti presentano dei contenuti totalmente diversi. Ciò nonostante, non può essere seguita la tesi del ricorrente, secondo cui lo stesso avrebbe ricevuto dal signor __________ € 500'000.- e ciò, senza doversi necessariamente esprimere sulla valenza giuridica di una “scrittura privata” rispettivamente di un “rogito”. Infatti, il rogito è stato redatto e sottoscritto dalle parti successivamente alla scrittura privata e nello stesso, come già accennato, si accerta che “null’altro è dovuto dall’acquirente”. Inoltre, si deve ritenere che le dichiarazioni espresse nel rogito siano veritiere, infatti nell’ultima pagina si dichiara che le parti sono “consapevoli delle sanzioni penali per le dichiarazioni false o mendaci”. Ai sensi di quanto suesposto, RI 1 non ha incassato alunché dalla vendita delle proprietà immobiliari di cui al rogito n. __________. Pertanto, l’agire dell’UT, che non ha tenuto in considerazione l’importo esposto a “numerario”, non può essere censurato e merita tutela.
4.5.
Il ricorrente indicava infine, nel suo scritto del 14 maggio 2021, di aver – tra settembre 2007 e gennaio 2013 – “incassato affitti, derivanti da una causa di sfratto antecedente vinta a favore del contribuente (…) pari a € 148'000.-“. A comprova di quanto da lui sostenuto allegava la prima pagina del cosid. “atto di intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 C.P.C. contestuale citazione per la convalida e ricorso per decreto ingiuntivo” e due “ricevuta d’affitto” (ciascuna di € 2'500.-) per i mesi di ottobre e dicembre 2008. I documenti allegati tuttavia non sono, in alcun modo, idonei a comprovare quanto sostenuto dal signor RI 1. Non è infatti possibile dedurre se il ricorrente avesse davvero diritto a ricevere degli “affitti” ed in caso di risposta affermativa, in che misura. Inoltre, il resistente allegava unicamente due ricevute, nonostante il periodo fatto valere fosse di gran lunga maggiore (poco più di cinque anni).
Anche per tale importo, la conclusione rimane la stessa: la decisione dell’UT merita di essere confermata.
4.6.
Anche qualora si volessero ritenere comprovati gli importi di cui sopra, la decisione dell’autorità fiscale di procedere all’imposizione di “altri redditi” deve essere confermata: infatti, il ricorrente non ha fornito la prova della loro sussistenza al momento del suo arrivo in Svizzera. In particolare, i contratti di locazione delle cassette di sicurezza, allegati dal ricorrente, non riferiscono alcunché sul loro contenuto: le stesse avrebbero potuto essere anche vuote.
Inoltre, anche limitandosi alle spiegazioni fornite dal solo ricorrente, si deve constatare una certa difformità di versioni: con una e-mail del 31 ottobre 2018, il contribuente affermava di possedere – al suo arrivo in Ticino – sia denaro contante sia metalli preziosi, tuttavia, con uno scritto successivo – datato 1° marzo 2019 – lo stesso dichiarava che nell’agosto 2013 non deteneva metalli preziosi. Soffermandosi sulla prima comunicazione del ricorrente, si evince anche che lo stesso dichiarava dapprima di possedere al 31.12.2014 metalli preziosi per un importo pari a fr. 494'000.-, poi invece – nello scritto del 1° marzo 2019 – affermava che i metalli preziosi ammontavano a fr. 467'000.-. L’ultima discrepanza la si riscontra nel ricorso: RI 1 afferma di aver sempre dichiarato quale “numerario”, al 31.12.2013, l’importo di fr. 1'547'000.-. A torto, poiché la cifra esposta era sempre di fr. 1'553'000.-.
Infine, si evidenzia che, nel caso in cui si dovessero prendere in considerazione gli importi indicati e le spiegazioni fornite dal contribuente negli scritti antecedenti al ricorso, procedendo ad una semplice sottrazione algebrica, non si otterrebbero le cifre finali da lui indicate a “numerario”.
4.7.
Nelle circostanze di cui sopra, si deve riconoscere che gli argomenti e i mezzi di prova fatti valere dall’insorgente sono ben lungi dal dimostrare l’esistenza dei valori litigiosi. Ne consegue che il ricorrente non è stato in grado di comprovare l’esistenza del capitale di fr. 1'700'000.- al 2 agosto 2013. Le prove apportate a tal fine non hanno infatti documentato che il contribuente disponesse, al momento del suo arrivo in Svizzera, di fondi in contanti, che gli avrebbero consentito di far fronte al proprio dispendio. Pertanto, l’agire dell’autorità fiscale non può essere censurato. Del resto, la stessa – come già si è detto – si è anche rivolta al contribuente a più riprese, chiedendogli di voler fornire ogni documento atto a comprovare l’origine e la presenza del capitale “numerario” all’arrivo in Svizzera rispettivamente la variazione dello stesso negli anni di computo.
Inoltre, l’autorità fiscale, il 26 aprile 2021, ha chiesto all’insorgente di voler fornire la “dichiarazione di trasferimento contante (ADM)”. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo del 19 novembre 2008 (entrato in vigore il 13 dicembre 2008), chiunque entra o esce dal territorio italiano e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a € 10'000.- è tenuto a dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane, mediante apposita dichiarazione. A tal proposito, risulta essere perlomeno curioso che il contribuente non abbia fornito tale documento, ritenuto che lo stesso ha sempre dichiarato di possedere – al suo arrivo in Svizzera – fr. 1'700'000.- e che, con e-mail del 1° marzo 2019, allegava una fattura del 10 gennaio 2012 relativa alla locazione di una cassetta di sicurezza presso la __________, per il periodo compreso fra il 5 gennaio 2012 e il 4 gennaio 2013. RI 1 avrebbe quindi dovuto, molto verosimilmente, compilare la dichiarazione summenzionata.
La mancata prova da parte del ricorrente dell’esistenza delle cifre esposte a numerario implica che le stesse non possano essere considerate nel calcolo delle imposte controverse. Pertanto, la decisione impugnata, che ha stralciato i capitali in questione dalla sostanza imponibile e ha stabilito l’imposizione di “altri redditi”, merita conferma.
Sulla base delle Dichiarazioni IC/IFD 2013, 2014 e 2015 e delle informazioni ottenute precedentemente, l’UT allestiva il calcolo delle entrate e delle uscite per gli anni sopraccitati, da cui risultava una disponibilità annua insufficiente, per l’anno 2013, pari a fr. 136’962.-, per l’anno 2014, ammontante a fr. 800'268.- e per l’anno 2015, corrispondente a fr. 60'020.-. L’autorità fiscale sottoponeva al contribuente i calcoli, chiedendogli di prendere posizione. Il ricorrente contesta questi calcoli, affermando di aver attinto, per far fronte alle proprie uscite, al denaro contante detenuto nelle proprie cassette di sicurezza.
Con decisioni di tassazione dopo reclamo, l’UT dichiara – vista la “manifesta incongruenza fra le entrate e le uscite ed in particolar modo alla luce degli investimenti effettuati, alla carente documentazione a comprova della provenienza dei capitali utilizzati” – di dover riconfermare “l’imposizione di un reddito d’altra fonte”, di fr. 185'000.- (anno 2013), di fr. 1'050'000 (anno 2014) e di fr. 110'000.- (anno 2015).
5.2.
Tornando al caso concreto, seppur l’autorità di tassazione non abbia sottoposto il nuovo calcolo del dispendio al contribuente, i criteri che hanno portato l’UT a discostarsi dal conteggio precedente, appaiono evidenti: agli ammanchi iniziali sono stati aggiunti, per tutti i periodi fiscali, fr. 50'000.- di fabbisogno personale del contribuente. Per l’anno 2014 inoltre, sulla base di quanto dichiarato dalla nuova rappresentante del ricorrente, l’ammontare dei metalli preziosi è stato aumentato da fr. 233'900.- a fr. 467'000.-.
Pertanto, ritenuto ciò che precede, non si può imputare all’autorità di tassazione di aver effettuato un “arrotondamento sproporzionato ed ingiustificato”. Le spese sostenute dal ricorrente negli anni 2013-2015 (ad esempio l’acquisto dell’autovettura Porsche) giustificano la definizione di un fabbisogno personale pari a fr. 50'000.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 3’200.–
sono poste a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: