Incarto n. 80.2021.175
Lugano 27 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
segretaria
Alexandra Dragoni, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
reclamo (recte: ricorso) del 20 luglio 2021 in materia di denegata e ritardata giustizia.
Fatti
con due distinti reclami del 16 maggio 2019 e del 5 agosto 2020, RI 1 ha impugnato all’Ufficio esazione e condoni i conguagli del 30 aprile 2019 e del 31 luglio 2020 relativi alle imposte cantonale e federale diretta 2014 e 2015;
a seguito dell’apertura di un procedimento penale nei confronti del ricorrente, con e-mail del 20 agosto 2019 l’Ufficio esazione e condoni ha informato la rappresentante del reclamante di avere “per il momento sospeso, in via bonaria, la procedura di riscossione che riguarda… le sole imposte ordinarie per l’anno 2014”;
terminata la procedura penale, con lettera raccomandata del 25 maggio 2021, RI 1, per il tramite del proprio rappresentante, ha invitato l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo a “mettersi in contatto con l’Ufficio esazione e condoni e l’Ufficio contribuzioni della città di __________” per il calcolo del riparto e, conseguentemente, per il “riversamento delle imposte alla fonte entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente”;
con raccomandata del 21 giugno 2021, il contribuente impartiva all’autorità preposta un termine fino al 26 giugno 2021, per “predisporre il calcolo di riparto e il versamento… in favore dell’Ufficio esazione e condoni e dell’Ufficio contribuzioni della Città di __________ nonché riversare l’eccedenza” a suo favore, con l’avvertenza che altrimenti avrebbe proceduto “con i passi giudiziari necessari”;
con missiva del 25 giugno 2021 l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo informava il ricorrente che “i competenti Uffici stanno evadendo la pratica secondo l’iter procedurale ordinario” e che, di conseguenza, “nel corso delle prossime settimane sarà allestita la decisione su reclamo per quanto attiene il mancato computo delle imposte alla fonte sulle imposte ordinarie”;
con scritto raccomandato 2 luglio 2021, il contribuente chiedeva all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo di indicargli “una data certa entro il quale l’ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona allestirà la decis[i]one formale”, rilevando che in caso di mancato riscontro lo stesso avrebbe proceduto ad inoltrare un’istanza di denegata e ritardata giustizia;
con lettera del 12 luglio 2021, spedita per Posta APlus, RI 1 ha affermato che avrebbe proceduto “senza ulteriore indugio” con un’istanza di denegata e ritardata giustizia, visto come alla sua missiva, di cui al precedente considerando, non era stato dato alcun riscontro;
il 20 luglio 2021 RI 1 ha inoltrato un reclamo (recte: ricorso) per denegata e ritardata giustizia da parte dell’Ufficio delle imposte alla fonte del bollo, con il quale postula che a quest’ultimo sia impartito “un termine di 10 giorni per decidere in merito al riversamento delle imposte alla fonte per gli anni 2014 e 2015”;
con scritto del 6 agosto 2021 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha trasmesso copia delle decisioni su reclamo datate 6 agosto 2021 dell’Ufficio esazione e condoni per gli anni 2014 e 2015, notificate per raccomandata al ricorrente;
con missiva del 17 agosto 2021 questa Camera ha assegnato a RI 1 un termine di 10 giorni per comunicare se intendeva mantenere il ricorso, considerate le predette decisioni dell’Ufficio esazione e condoni del 6 agosto 2021;
con lettera raccomandata del 20/23 agosto 2021 il ricorrente ha comunicato di voler ritirare il proprio ricorso, postulando nel contempo congrue ripetibili considerato come “le decisioni … [omissis] sono state emesse solo in data 6 agosto 2021 (notificate alla scrivente in data 16 agosto 2021), ovvero dopo il ricorso del 21 luglio 2021”.
Diritto
conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
né la Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) né la Legge tributaria del 21 giugno 1994 del Canton Ticino (LT; RL 640.100) disciplinano il ricorso per diniego di giustizia;
dovendo definire l’autorità competente a pronunciarsi sul diniego di giustizia secondo l’art. 46a PA, il Tribunale federale ha rilevato che si tratta dell’autorità di ricorso che sarebbe stata competente se la decisione fosse stata regolarmente adottata (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in FF 2001 3960);
quando però una decisione è suscettibile di reclamo alla stessa autorità che avrebbe dovuto adottare la decisione, il ricorso per denegata giustizia deve essere direttamente indirizzato, in applicazione analogica dell’art. 47 cpv. 2 PA, all’autorità di ricorso;
su questi presupposti, l’Alta Corte ha riconosciuto che il Tribunale amministrativo federale (TAF) era competente a pronunciarsi su un ricorso per denegata giustizia presentato da un contribuente al quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva negato il rimborso di un importo versato a titolo di imposta preventiva, rifiutandosi altresì di notificargli una decisione, ritenendo che non avesse la qualità di parte (sentenza del Tribunale federale del 21 aprile 2008, in JdT 2008 I 264);
in considerazione del fatto che le decisioni dell’Ufficio di tassazione sono suscettibili dapprima di reclamo alla stessa autorità (articoli 132 LIFD e 206 LT) e poi di ricorso alla Camera di diritto tributario (articoli 140 LIFD e 227 LT), la Camera di diritto tributario è allora competente a pronunciarsi sul ricorso per diniego di giustizia contro l’Ufficio di tassazione (sentenza CDT n. 80.2015.175 del 23.2.2016 consid. 2 e giurisprudenza citata);
ora, nel caso concreto, il ricorso è divenuto privo d’oggetto, a fronte del ritiro del medesimo da parte del ricorrente, considerate la notificazione delle due decisioni su reclamo del 6 agosto 2021 dell’Ufficio esazione e condoni;
alla luce del ritiro del ricorso, resta litigiosa solo l’attribuzione delle spese processuali;
sebbene dal punto di vista puramente formale l’autorità fiscale, adottando le decisioni del 6 agosto 2021, abbia fatto divenire privo d’oggetto il ricorso, tale circostanza non deve tuttavia ripercuotersi a suo svantaggio, poiché altrimenti le istanze inferiori si sentirebbero costrette a non adottare alcuna decisione fintantoché è pendente la procedura per ritardata o denegata giustizia, per non doversene in ogni caso assumere le spese (sentenza del TAF A-4401/2017 del 6.2.2018 consid. 2.2 e giurisprudenza citata);
si deve piuttosto tener conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite, verificando se il ricorrente avesse motivo di inoltrare un ricorso per ritardata giustizia (ibidem);
nell’esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale il giudice non si pronuncia tuttavia in dettaglio su tutte le censure ricorsuali, in quanto la decisione sulle spese non equivale ad un giudizio di merito (decreto del TF 2C_292/2016 del 27.9.2016 consid. 3.1);
nella fattispecie, è vero che i reclami all’Ufficio esazione e condoni erano pendenti, al momento dell’inoltro del ricorso per denegata / ritardata giustizia, da oltre due anni;
va tuttavia tenuto conto del fatto che l’autorità fiscale aveva comunicato al ricorrente la sospensione “in via bonaria” della procedura di riscossione delle imposte relative al periodo fiscale 2014, essendo pendente un procedimento penale per appropriazione indebita di imposte alla fonte nei confronti dello stesso contribuente;
l’eventuale ritardo nella decisione in merito ai reclami può conseguentemente essere valutato a partire dal momento in cui, dopo la pronuncia della Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello, che ha messo fine a tale procedura, il contribuente ha sollecitato l’adozione delle decisioni su reclamo;
dopo aver dapprima (25 maggio 2021) assegnato un termine di 10 giorni all’autorità per procedere, a distanza di circa un mese (21 giugno 2021) il contribuente ha inviato un sollecito con l’assegnazione di un termine scadente il 26 giugno 2021, ovvero di 5 giorni (4 giorni effettivi considerati i tempi della trasmissione della lettera raccomandata);
a quest’ultimo scritto l’autorità ha risposto che “i competenti Uffici stanno evadendo la pratica secondo l’iter procedurale ordinario” e che “nelle prossime settimane sarà allestita la decisione su reclamo … [omissis]”;
il 2 luglio 2021 l’insorgente ha chiesto all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo una “data certa entro il quale … [omissis] [verrà] allesti[ta] la decis[i]one formale” e, a distanza di 10 giorni, gli ha poi comunicato che avrebbe proceduto “senza ulteriore indugio” con un’istanza di denegata e ritardata giustizia;
nella valutazione dei presupposti per riconoscere una ritardata giustizia va anche considerato che la questione litigiosa è particolarmente complessa, in quanto il calcolo dei conguagli d’imposta dovuti dal ricorrente è influenzato dall’ammontare delle imposte alla fonte, trattenute dallo stipendio versatogli dal suo datore di lavoro, e quest’ultimo avrebbe omesso di riversare gli importi trattenuti all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo;
nella procedura di riscossione, di competenza dell’Ufficio esazione e condoni, è pertanto stato coinvolto anche l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo;
lo stesso insorgente ha inviato peraltro i suoi solleciti non all’Ufficio esazione e condoni, al quale erano stati interposti i reclami, bensì all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, con copia al primo;
in queste circostanze, nel momento in cui il contribuente ha interposto il suo ricorso, all’Ufficio esazione e condoni non poteva presumibilmente ancora essere rimproverata una ritardata giustizia, tanto più che solo il 25.6.2021 l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo aveva preannunciato una decisione “secondo l’iter procedurale ordinario… nel corso delle prossime settimane”;
si ritiene tuttavia di poter prescindere dal porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali, mentre non si giustifica di attribuirgli un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano ripetibili.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: La segretaria: