Incarti n. 80.2021.173 80.2021.174

Lugano 1 ottobre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 19 luglio 2021 contro la decisione del 16 giugno 2021 in materia di IC e IFD 2015.

Fatti

A. a.

__________ (__________), cittadino svizzero, coniugato, nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2015, trasmessa nel mese di giugno 2017 all’Ufficio di tassazione di Mendrisio (di seguito UT) indicava un reddito imponibile complessivo di fr. 124'234.- ed una sostanza imponibile di fr. 0.-.

Il contribuente dichiarava fr. 155'239.- da attività dipendente: fr. 37'500.- percepiti da __________ (), fr. 48'584.- __________ (), fr. 69'155.- da __________, tutte società da lui interamente detenute. Il contribuente era inoltre proprietario della totalità delle partecipazioni nelle società __________ nonché __________.

b.

A seguito di un colloquio telefonico intercorso tra l’autorità fiscale ed i rappresentanti del contribuente, con e-mail del 26.7.2017, la __________ trasmetteva il contratto di cessione delle azioni __________ (acquisite dal ricorrente durante il 2015), il contratto di cessione dei marchi __________ e __________ alla società __________ e confermava che il contante inserito nel numerario veniva tenuto nella cassetta di sicurezza.

B. Con decisione di tassazione IC/IFD 2015 del 10.8.2017 l’UT accertava un reddito imponibile per l’IC di fr. 677'900.- (di fr. 681'200.- il reddito determinante per l’aliquota) e per l’IFD di fr. 685'300.- (di fr. 688'600.- l’importo determinante per l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC veniva commisurata in fr. 0.-.

Rispetto ai dati dichiarati l’autorità resistente aggiungeva l’importo di fr. 534'000.- a titolo di “reddito att. indipendente accessoria contribuente” indicando “reddito da cessione marchi”, fr. 3'500.- da valore locativo/affitti, ritenuta “l’imposizione del reddito della sostanza immobiliare goduta in usufrutto o sulla quale si ha un diritto di abitazione”, fr. 39'000.- quali “altri redditi” derivanti da “ripresa vantaggi __________ come concordato con UTPG”.

Nella sostanza si modificava il valore dei “titoli e capitali” da fr. 374'041.- a fr. 972'965.- con la motivazione: “Valore imponibile delle azioni rettificato (__________ fr. 370'000.- e __________ fr. 530'000.-)”.

C. Con reclamo 7/8.9.2017 RI 1, per il tramite di __________, contestava l’aggiunta, nei redditi dell’importo di fr. 534'000.- da attività indipendente, il valore locativo relativo alla sostanza immobiliare goduta in usufrutto e chiedeva l’imposizione in misura del 60% della ripresa dei vantaggi goduti in seno alla __________.

D. Con scritto 20.4.2021, inviato per posta APlus, l’autorità fiscale invitava il contribuente a trasmettere della documentazione a comprova dell’acquisto dei marchi __________ e , depositati in data 30 settembre 2014 presso l’OAMI con n. __________ e n; subordinatamente gli chiedeva di specificare se tali marchi gli appartenessero sin dalla loro creazione. Al contribuente veniva inoltre chiesto se fosse azionista della società __________ e di indicare le quote detenute al 31.12.2015 nonché di presentare copia del bilancio e del rendiconto economico relativi agli anni 2014 e 2015. Gli veniva inoltre prospettata una reformatio in peius della decisione di tassazione, ritenuto come il 10.9.2019 avesse acquistato il mantello giuridico della società __________ al prezzo di fr. 17'000.-. L’importo di fr. 19'800.-, corrispondente al 60% di fr. 33'000.- e corrispondente alla differenza tra il prezzo pagato ed il capitale sociale della società, avrebbe dovuto essere imposto quale prestazione imponibile a favore del contribuente. Veniva pertanto assegnato un termine fino al 20.5.2021 per esprimersi in merito alla modifica prospettata e per fornire la documentazione richiesta. In caso di inosservanza, il gravame sarebbe stato deciso in base agli atti a disposizione.

E. Con decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015 del 16.6.2021 il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 695'100.- (medesimo importo determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 702'500.-. La sostanza, ai soli fini IC veniva commisurata in fr. 0.-. A motivazione della decisione s’indicava:

“Il contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione con lettera datata 7 settembre 2017. L’autorità di tassazione con lettera datata 20 aprile 2021 (A-Plus) consegnata il 21 aprile 2021 ha richiesto la documentazione e le informazioni necessarie all’esame della decisione su reclamo. Ritenuto che non è stato dato seguito alla richiesta da parte del contribuente, l’autorità di tassazione conferma i valori esposti in sede di decisione su prima istanza per il reddito esposto quale attività indipendente per la cessione dei marchi detenuti per fr. 534'000.-. La voce al punto 6.3 “altri redditi” è rettificata con la correzione dei vantaggi esposti in fr. 23'400.- al netto della riduzione per partecipazione qualificata a carattere privato del 60% provenienti dalla società __________ e bonariamente in mancanza di informazioni lo stralcio del valore locativo per la proprietà detenuta all’estero. Al contribuente è stata data la possibilità di fornire la documentazione e le osservazioni in merito all’acquisto avvenuto in data 10 settembre 2015 del mantello giuridico della società __________ al prezzo di fr. 17'000.- con lettera di richiesta di documentazione del 20 aprile 2021, rimasta senza risposta alcuna. Viene pertanto esposto l’importo di fr. 19'800.- pari al 60% di fr. 33'000.- quale differenza tra il prezzo pagato ed il capitale sociale della società citata di fr. 50'000.- quale prestazione imponibile a favore del contribuente”.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla __________, impugna la decisione dopo reclamo IC/IFD 2015. Nel merito l’insorgente spiega che, dopo una pluriennale attività presso __________, dove si occupava di “sviluppo commerciale e ricerca clientela a livello internazionale”, si è dimesso nel 2009, per motivi gravi, sfociati in una causa contro l’ex datore di lavoro per il mancato pagamento di bonus sulla produzione. La causa sarebbe stata vinta a fine 2013. Nel gennaio 2010 è nato il figlio __________, al quale è stata diagnosticata una rara malattia: nei due anni seguenti il contribuente e la moglie avrebbero assistito il figlio malato il quale avrebbe poi subito un trapianto di fegato a __________. Durante tale periodo il contribuente, non potendo lavorare, avrebbe fatto fronte alle varie spese con i propri risparmi. Nei mesi di inattività egli si sarebbe informato ed avrebbe analizzato nuove possibilità di investimento e di occupazione, che gli avrebbero permesso il suo rientro nel mondo del lavoro.

Tramite la società __________, RI 1 avrebbe deciso, unitamente ad altri finanziatori, di investire in due parchi fotovoltaici in __________ (2011-2012). Tra il 2012 ed il 2013 sarebbe stato alle dipendenze della __________ quale procacciatore di clienti nell’ambito della gestione patrimoniale. Nel 2014, con il compenso ricevuto dalla __________, avrebbe rilevato la società __________, occupandosi di intermediazione commerciale. Sempre con i fondi ricevuti da __________ e su consiglio dei consulenti italiani che gli avevano raccomandato di investire in due parchi fotovoltaici in __________, il ricorrente avrebbe investito privatamente nell’acquisto di due marchi legati ai diamanti: __________ e __________. L’acquisto e la registrazione sarebbero avvenuti nel mese di settembre 2014, per un costo di complessivi € 56'700.-. A questo riguardo, l’insorgente sostiene di non essere, momentaneamente, in grado di produrre i documenti a sostegno di quanto indicato, ma afferma: “Si presume che la registrazione dei marchi, avvenuta in Italia alla fine del 2014, sia stata notata dalla __________ allora leader del mercato del commercio di diamanti, la quale contatta RI 1 e offre un importo cospicuo (€ 500'000.-) per la cessione che avviene in data 9.02.2015”. Lo stesso insorgente non avrebbe mai avuto in passato né avrebbe attualmente alcuna relazione con la società __________, la quale “(…) è poi risultata essere una degli attori principali della mega truffa che ha coinvolto migliaia di risparmiatori e diversi istituti bancari (…)”. Vista l’ottima resa, avrebbe poi deciso di reinvestire i guadagni in una nuova attività proprio nell’ambito dei diamanti: “(…) i contatti conosciuti al momento della transazione precedente lo indirizzano nell’autunno 2015 al signor __________ ai tempi dimorante a __________, il quale gli cede la società __________ di __________ per un importo di CHF 17'000 in data 10.09.2015”.

In merito ai giustificativi riguardanti l’acquisto e la registrazione dei marchi, richiestigli nella procedura di reclamo, il ricorrente asserisce di non essere stato in grado di recuperali, poiché “andati persi o archiviati in malo modo”. Inoltre parte degli archivi fisici ed elettronici sarebbero stati gestiti dall’ex amministratore della __________), società di proprietà di RI 1 “alla quale fanno capo tutte le sue società nate negli ultimi anni”. Il contribuente avrebbe inoltre intentato una causa civile contro l’ex gestore fiduciario, atta ad ottenere documenti ed informazioni che lo stesso “tratteneva ingiustificatamente” (incarto n. __________ della Pretura di __________). Il contribuente si sarebbe comunque attivato presso il venditore dei marchi e i consulenti italiani che hanno seguito la transazione.

Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito, ritenuto come l’autorità fiscale abbia imposto la vendita dei marchi quale reddito dell’attività indipendente in base agli art. 17 cpv. 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD, senza motivare la propria decisione e basandosi unicamente sulla mancata consegna dei documenti.

La decisione dell’UT presuppone che il contribuente avesse un’attività professionale legata alla tipologia di operazione oggetto di ripresa: tuttavia egli non si occuperebbe in alcun modo di commercio di diamanti, di oro o di altre commodities e neppure svolgerebbe attività similari, pur essendo “sicuramente a conoscenza della materia in quanto la sua attività in ambito di business development e quale procacciatore di affari lo portava inevitabilmente ad avere un’infarinatura importante nel campo finanziario”. L’operazione sui marchi sarebbe “stata però una transazione unica, individuata in un momento storico ben preciso e supportata da consulenti specializzati”. Rigetta poi la presunzione secondo cui, avendo intrapreso nei mesi a seguire l’attività con la __________, se ne occupasse già in passato: il nuovo business sarebbe invece nato quale conseguenza del successo e dell’entusiasmo maturati con la cessione dei marchi.

Il guadagno di fr. 534'000.-, conseguito con la cessione di cessione dei marchi, sarebbe pertanto da considerare un utile in capitale giusta gli art. 15 cpv. 3 LT e 16 cpv. 3 LIFD, come tale esente da imposta.

G. Con osservazioni 13.8.2021 l’UT propone di respingere il ricorso. Il contribuente avrebbe proceduto a registrare direttamente i marchi (vedi punto 16 del ricorso), ragione per cui l’autorità fiscale gli aveva inviato il 20.4.2021 una richiesta di documentazione, volta ad appurare se vi fosse un valore computabile per i marchi ceduti “pari ad un eventuale costo d’investimento fiscalmente riconoscibile”. Non avendo ricevuto riscontro in relazione alla richiesta di documentazione, l’UT ha riconfermato l’imposizione del reddito in questione anche nella sua consistenza. L’autorità fiscale conclude che rimane da verificare e qualificare la natura e l’ampiezza della tacitazione ricevuta da __________ negli anni 2013-2014, della quale il contribuente non avrebbe mai fatto menzione nelle precedenti dichiarazioni fiscali.

Diritto

  1. 1.1.

In via preliminare il contribuente censura una violazione del suo diritto di essere sentito, per il fatto che l’autorità fiscale ha imposto la vendita dei marchi quale attività indipendente in base agli art. 17 cpv. 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD, senza motivare la propria decisione e basandosi unicamente sulla mancata consegna dei documenti richiesti.

1.2.

Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

1.3.

La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

1.4.

Ora la motivazione della decisione – ancorché succinta – risulta di per sé chiara: l’autorità fiscale ha ritenuto la cessione dei marchi (registrati dallo stesso contribuente) imponibile giudicandola un provento da attività indipendente e ciò sulla base degli atti a disposizione dell’autorità fiscale e del fatto che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione relativa all’acquisto dei marchi, necessaria tra l’altro anche ad appurare l’esistenza di un valore computabile degli stessi.

In queste circostanze, viste altresì le osservazioni al ricorso, non ci si trova confrontati ad una violazione del diritto di essere sentito di RI 1. Su questo punto il ricorso non merita pertanto alcuna tutela.

  1. 2.1.

Controversa, nel caso di specie, è l’imponibilità o meno della cessione dei marchi __________ e __________ dal contribuente alla __________, al prezzo di € 500'000.-. RI 1 è dell’avviso che si tratti di un capital gain esente da imposizione, mentre l’autorità fiscale ritiene che l’utile sia imponibile quale reddito da attività indipendente (alienazione della sostanza commerciale).

2.2.

In linea di principio, sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici (art. 16 cpv. 1 LIFD; art. 15 cpv. 1 LT).

Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta (art. 16 cpv. 3 LIFD; art. 15 cpv. 3 prima frase LT). Per l’imposta cantonale, sono tuttavia riservate le disposizioni concernenti l’imposizione degli utili immobiliari (art. 123-139) (art. 15 cpv. 3 seconda frase LT).

Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 1 LIFD; art. 17 cpv. 1 LT). Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale (art. 18 cpv. 2 prima frase LIFD; art. 17 cpv. 2 prima frase LT).

2.3.

L’art. 18 cpv. 2 terza frase LIFD e l’art. 17 cpv. 2 terza frase LT prevedono che la sostanza commerciale comprenda tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

Per stabilire se un bene rientri nella sostanza privata o commerciale, si deve tener conto dell’insieme delle circostanze. Come risulta dalla definizione legale della nozione di sostanza commerciale, il criterio di attribuzione determinante è rappresentato dalla funzione tecnica e economica del bene di cui si tratta; è pertanto determinante soprattutto la funzione effettiva e attuale dei beni in questione nell’ambito dell’impresa (sentenza del TF 2C_1083/2018 del 23 aprile 2019 consid. 4.1 con riferimenti).

La contabilizzazione come tale non basta per determinare l’attribuzione di un bene alla sostanza commerciale. Un bene patrimoniale, in considerazione della sua funzione tecnica ed economica, può costituire un elemento della sostanza commerciale pur non essendo iscritto a bilancio (ibidem).

  1. 3.1.

Nella fattispecie, si tratta di stabilire se i marchi ceduti dal ricorrente nel corso del periodo fiscale rientrassero nella sua sostanza privata o in quella commerciale. In questa seconda ipotesi, l’utile conseguito sarebbe infatti imponibile quale reddito dell’attività lucrativa indipendente. Nel caso contrario, sarebbe qualificabile come utile in capitale conseguito nella realizzazione della sostanza privata e sarebbe pertanto esente dall’imposta sul reddito.

3.2.

Per quanto riguarda i diritti immateriali (ad esempio brevetti, marchi, diritti d’autore), secondo prassi e giurisprudenza, la delimitazione fra sostanza privata e commerciale dipende dal fatto che il contribuente abbia creato lui stesso i diritti in questione, cioè sia il licenziante originale, oppure abbia acquistato questi diritti dal loro creatore originario. Nel primo caso, i redditi provenienti dalla licenza devono essere qualificati come reddito dell’attività lucrativa, anche se il licenziante non ha fornito alcuna prestazione personale in relazione al reddito in questione dopo la conclusione del contratto di licenza e si limita ormai allo sfruttamento dei suoi diritti (sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del Canton Lucerna del 2.12.2005 consid. 2a, in StE 2007 B 23.2 n. 34; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 219 ad art. 20 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, 2a ed., Basilea 2019, n. 134 ad art. 20 LIFD; Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 124 ad art. 20 LIFD; inoltre, in materia di contributi AVS: sentenza TF 9C_33/2013 del 12.11.2013 consid. 4.1.; sentenza TF 9C_965/2011 del 19.7.2012 consid. 3.2.).

In caso di cessione, l’utile conseguito costituisce di conseguenza un utile in capitale imponibile quale reddito dell’attività lucrativa indipendente (Locher, loc. cit., con riferimento alla sentenza del TF 2C_1036/2014 e 2C_1037/2014 del 21.4.2015 consid. 2, in StE 2015 B 23.2 n. 47 = RDAF 71/2015 II 557 = NF 3/2017 p. 98).

3.3.

3.3.1.

Ritornando al caso che qui ci occupa, il contribuente ha asserito di aver deciso di investire privatamente nell’acquisto di due marchi legati ai diamanti __________ e __________. L’acquisto e la registrazione sarebbero avvenuti nel mese di settembre del 2014, per complessivi € 56'700.- (in relazione al prezzo in questione non vi è documentazione agli atti). Secondo il ricorrente, la registrazione dei marchi, avvenuta in __________ alla fine del 2014, sarebbe stata notata dalla __________, allora “leader del mercato del commercio dei diamanti”, che avrebbe contattato RI 1 offrendo per l’acquisto dei due marchi l’importo di € 500'000.-. La cessione è avvenuta il 9.2.2015.

3.3.2.

In merito alla compravendita, il contribuente produce il “contratto di cessione marchi” siglato il 9.2.2015 a __________ con la __________ __________. Dalla lettura del medesimo risulta, nelle premesse, che il ricorrente era pieno titolare dei marchi comunitari registrati __________ “depositato in data 30 settembre presso l’OAMI, con il n. __________ e successivamente pubblicato in data 13 novembre 2014 per i prodotti ricompresi nelle classi merceologiche 14, 35 e 35 e precisamente: 14 - pietre preziose, 35 - pubblicità, gestione affari commerciali, 36 – Affari finanziari, affari monetari” ed il marchio __________ “depositato in data 02 ottobre 2014 presso l’OAMI con il n. 013317219 e successivamente pubblicato in data 17 novembre 2014 (…)”.

Nel contratto si legge poi che il contribuente cedeva e trasferiva alla __________ la proprietà piena intera ed esclusiva dei marchi sopraccitati, “senza restrizione alcuna e con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono. Inoltre con il presente contratto si trasferiscono al Cessionario anche tutti i diritti di registrazione comunitaria, ove consentita nonché di eventuali registrazioni internazionali secondo la Convenzione dell’Unione di Parigi, di Madrid o presso l’OMPI di Ginevra, ove consentito”.

All’art. 3 del contratto di cessione si specifica che “Il cedente garantisce al cessionario di aver regolarmente pagate tutte le tasse relative al deposito e alla pubblicazione”. All’art. 8 veniva stabilito che “Tutte le pratiche, notifiche, spese, atte e dirette ad ottenere la trascrizione del presente atto presso l’Ufficio italiano Brevetti e Marchi, (…), sono e saranno a carico del Cessionario che ne curerà il rinnovo periodico”.

3.4.

In merito ai sopraccitati marchi, l’UT, il 21.4.2021 ha richiesto la trasmissione della documentazione a comprova dell’acquisto degli stessi, depositati in data 30 settembre 2014 presso l’OAMI, rispettivamente ha chiesto di indicare se tali beni immateriali fossero appartenuti al contribuente sin dalla loro “creazione”. Nessun documento o informazione è stato trasmesso da RI 1 che in sede ricorsuale ha tuttavia confermato di aver registrato personalmente i marchi (cfr. punto 17), pur essendo di fatto impossibilitato a presentare i documenti a comprova, siccome “persi o archiviati in malo modo” oppure illecitamente trattenuti dall’ex gestore fiduciario con il quale è in corso una vertenza giudiziaria presso la __________.

3.5.

Dalla disamina della pagina web dell’European Union Intellectual property office (consultata il 9.9.2021, https://euipo.europa.eu), in merito al marchio __________ (filing number __________) si possono evincere le seguenti importanti informazioni in merito alla registrazione del medesimo. La richiesta di registrazione è datata 2.10.2014: l’esame della stessa è stato completato il 14.11.2014, ed il 17.11.2014 è stata pubblicata per eventuali opposizioni. Il marchio è poi stato registrato e pubblicato il 26.2.2015 (posteriormente al contratto di cessione).

Per quanto riguarda invece il marchio __________ (filing number __________) la richiesta di registrazione è datata 30.9.2014, l’esame della stessa è stato completato il 12.11.2014 e il giorno seguente è stata pubblicata per eventuali opposizioni sino al 13.2.2015. Il 24.2.2015 (posteriormente al contratto di cessione) il marchio è stato registrato e pubblicato.

3.6.

Per quanto concerne la tassazione del ricorrente per il periodo fiscale 2014, nel quale è stata depositata la domanda di registrazione, il contribuente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio, non avendo presentato la dichiarazione d’imposta. Quest’ultima è stata tuttavia inoltrata, unitamente alla dichiarazione fiscale 2015, dopo che la tassazione d’ufficio era già passata in giudicato. Nella stessa, viene indicato quale “altro elemento della sostanza mobiliare” unicamente il marchio __________ per un valore di fr. 45'000.-.

3.7.

Dagli atti a disposizione si può giungere alla conclusione che i due marchi ceduti nel 2015 alla __________. sono stati direttamente registrati dal contribuente. Ciò corrisponde a quanto affermato dallo stesso ricorrente, ma coincide anche con la tempistica delle registrazioni dei marchi, sopra indicate. Del resto dalla consultazione del sito dell’European Union Intellectual property office si rileva che l’iter di registrazione prevede in sintesi tre fasi (https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/route-to-registration, sito consultato il 13.9.2021). In un modulo ad hoc vi sono tre informazioni fondamentali da trasmettere:

· la titolarità: ogni persona fisica o giuridica può possedere un marchio UE. I dati sono resi pubblici e devono essere mantenuti aggiornati, in modo che non vi possano essere dubbi in merito a chi è il titolare del marchio;

· Che cosa può essere un marchio UE: una chiara rappresentazione grafica;

· Prodotti e servizi: devono essere definiti in modo che altri operatori del settore comprendano a quali prodotti e servizi si riferisce la tua domanda.

Per quanto attiene alla titolarità, le informazioni vengono utilizzate per identificare in maniera inequivocabile il titolare del marchio.

3.8.

Alla luce di quanto precede, avendo il contribuente proceduto direttamente alla registrazione dei suoi marchi, il guadagno conseguito con la cessione degli stessi, secondo la dottrina e la giurisprudenza elencate in precedenza, costituisce un utile in capitale relativo a beni commerciali ed è pertanto imponibile quale reddito dell’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LIFD e dell’art. 17 cpv. 2 LT.

3.9.

A titolo abbondanziale si rileva che, nonostante il contribuente affermi di essere stato consigliato da altri ad investire “privatamente” nei due marchi indicati e che non fosse più di quel tanto addentro al mondo dei diamanti, nel 2015 (periodo fiscale qui sub judice) egli ha acquistato la società __________ (CHE __________, che aveva cambiato ragione sociale e scopo sociale appena un anno prima) diventandone amministratore (visualizzato il 9.9.2021) appare chiaro che la società è attiva nella vendita e nella mediazione di diamanti. In particolare, per quanto attiene all’esperienza del consiglio di amministrazione in ambito di diamanti, viene specificatamente indicato “Our Board is made up of leading roles with proven experience in the financial sector and precious, in trading of diamonds in the creation and preservation of properties”. Ciò aggiunge ancor più verosimiglianza al fatto che il contribuente fosse quanto meno cognito in ambito di diamanti e conferma che la cessione dei marchi non può che essere considerata un utile derivante da alienazione della sostanza commerciale.

  1. Il contribuente si è limitato a contestare il principio dell’imposizione della cessione dei marchi, senza tuttavia documentare il costo di investimento legato alla registrazione degli stessi. Per tale ragione l’UT ha imposto l’intero valore della cessione dei marchi, stabilendo l’importo in fr. 534'000.-, valore come detto non contestato dal contribuente.

Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Non avendo prodotto il contribuente alcun documento attestante dei costi di investimento (deducibili dal prezzo di cessione), l’autorità fiscale ha correttamente proceduto ad imporre l’intero provento dalla cessione dei due marchi.

  1. 5.1.

Come ricordato in narrativa, nel suo ricorso (al punto 6), l’insorgente sostiene di aver intentato nei confronti dell’ex datore di lavoro __________ una causa per il “mancato pagamento di bonus sulla produzione”. Nelle sue osservazioni al ricorso, l’UT rileva che, nelle dichiarazioni fiscali dei periodi fiscali 2013 e 2014, il contribuente non ha mai indicato la “consistenza del risarcimento ricevuto dalla __________”. Egli avrebbe vinto la causa a fine 2013. Nel periodo fiscale 2014, come già indicato, è stato tassato d’ufficio ma ha comunque presentato a posteriori (e meglio quando la decisione di tassazione era già cresciuta in giudicato) la dichiarazione fiscale, limitandosi ad indicare debiti per fr. 121'730.- nei confronti di __________. Per quanto concerne l’imposta sulla sostanza, come già ricordato, nella dichiarazione presentata a posteriori, ha indicato la proprietà unicamente di uno dei marchi dei quali risultava essere titolare.

Anche nel 2013, anno in cui avrebbe vinto la causa nei confronti della __________, il contribuente non fa menzione alcuna di tale evento e non dichiara alcun reddito che ne avrebbe tratto. Chiaramente, un bonus versato dal datore di lavoro rientra fra i redditi del lavoro, imponibili giusta gli 17 cpv. 1 LIFD e 16 cpv. 1 LT (cfr. Eckert, Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 13 ad art. 17 LIFD).

Spetterà pertanto al contribuente indicare i dettagli, la natura e l’ammontare dell’importo ricevuto da __________ di cui fa menzione nel ricorso.

5.2.

Per tutti questi motivi, la decisione viene trasmessa all’Ufficio delle procedure speciali (competente ex art. 14 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria, RL 640.110) affinché proceda alle verifiche necessarie e se del caso proceda ad aprire nei confronti del contribuente delle procedure di ricupero d’imposta (art. 151 LIFD e 236 LT) e di sottrazione fiscale (art. 175 LIFD e 258 LT).

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 3’200.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di __________.

Ufficio delle procedure speciali, Bellinzona.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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