Incarto n. 80.2021.172
Lugano 17 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 luglio 2021 contro la decisione del 25 giugno 2021 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale.
Fatti
A. a.
RI 1 (), celibe, è domiciliata ad __________ (). Dal 1.2.2009 soggiorna anche ad __________, dove risiede in __________. L’autorità fiscale, già con decisione del 6.4.2009, aveva ritenuto che la contribuente fosse illimitatamente imponibile nel Canton Ticino dal 2007. In particolare, tale conclusione era basata sul fatto che la signora __________, dal 16.12.2004, aveva sottoscritto un contratto di lavoro al 100%, valido a partire dal 1.1.2005, con la . La contribuente avrebbe dovuto occuparsi del nuovo ufficio, attivo nell’ambito immobiliare ad __________ e zone limitrofe. Dall’accordo si evinceva che la datrice di lavoro si sarebbe assunta, inizialmente, il costo dell’abitazione di RI 1. Dal 24.10.2006 quest’ultima aveva poi sottoscritto personalmente un contratto di locazione, dapprima per un appartamento di 2.5. locali (al costo di fr. 1'250.- mensili) e dall’aprile 2007 per uno di 3.5. locali (al costo di fr. 2'350.-). Da controlli sporadici era inoltre emerso che, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente, la stessa era rimasta ad __________ anche durante i fine settimana. Dal 2008 ella era inoltre membro del “” __________. La procedura inerente l’assoggettamento illimitato era poi stata anche oggetto di ricorso alla Camera di diritto tributario (inc. CDT 80.2009.83) che, con decisione dell’8.2.2010, aveva annullato la decisione, poiché, sulla sola base dei documenti agli atti, non era stato possibile stabilire se la ricorrente, avesse, nel periodo fiscale 2007 rapporti di maggior intensità con il Canton Ticino rispetto al Canton __________.
b.
Altresì per quanto riguardava il periodo fiscale 2008, l’autorità fiscale del Canton Ticino rivendicava l’imposizione illimitata di RI 1: anche in questo caso la contribuente si era rivolta alla Camera di diritto tributario, impugnando le decisioni emanate dall’Ufficio di tassazione di Locarno, con un ricorso presentato a fine 2010 (inc. CDT 80.2011.88).
c.
Il 20.4.2012, RI 1, unitamente al proprio legale di al-lora, l’avv. __________, sottoscriveva un verbale di audizione con l’Ufficio di tassazione di Locarno, relativo alle imposte cantonali dal 2008 al 2012 a tenore del quale le parti si accordavano di suddividere
“in ragione del 50% tra il Canton Ticino e il Canton __________ l’imposizione illimitata ai soli fini dell’imposta cantonale della signora RI 1 a partire dal 2010 e nella misura in cui le condizioni succitate rimangano invariate, anche per gli anni futuri. L’imposizione ai fini dell’imposta federale diretta rimane di competenza del Canton __________”.
B. In data 13 ottobre 2020 l’Ufficio circondariale di tassazione Locarno (funzionario incaricato della procedura __________) decideva di imporre illimitatamente la contribuente nel Canton Ticino a partire dal 1° gennaio 2016.
In particolare, la rivendicazione si basava sul fatto che, dal 2014, RI 1 era diventata Presidente del CdA della __________, con sede a Zugo, svolgendo per questa società un’attività a tempo pieno presso gli uffici di __________. La società in questione era attiva principalmente su suolo ticinese nel campo immobiliare, come emerge dallo scopo sociale iscritto a Registro di commercio. L’autorità fiscale, fatta questa premessa, riteneva di fatto non possibile che la contribuente trascorresse molto tempo fuori dal Ticino, ritenuto che il fulcro del suo lavoro consisteva nel far visitare e vendere immobili collocati perlopiù nella zona di __________. Inoltre, le spese di rappresentanza della contribuente (sponsor e pubblicità della società), sarebbero state sostenute principalmente in Ticino: __________, __________, __________, __________, __________, __________. A ciò si aggiungeva anche il fatto che le spese addebitate alla stessa società riguardavano consumazioni in ristoranti ubicati in Ticino. Con sentenza n. 2C_373/2018 del 31 gennaio 2019, il Tribunale federale aveva anche confermato l’imposizione illimitata in Ticino della __________ a far tempo dal 2014. Sempre da questa sentenza dell’Alta Corte svizzera emergeva come la società in questione fosse integralmente detenuta da RI 1. Dall’analisi della documentazione giustificativa allegata alla DF 2016, risultava che tutta la corrispondenza (compresa quella inviata da banche della Svizzera interna e meglio la __________ e la __________) veniva spedita ad __________ e non ad __________. In aggiunta, secondo l’autorità fiscale, un altro fattore decisivo da considerare erano la sottoscrizione di un “debito” di fr. 1'290'000.- con la Banca dello Stato del Canton Ticino ed un altro con la signora __________, domiciliata in Ticino, collaboratrice della __________.
Sempre nel 2016, la contribuente aveva pure sottoscritto un’iniziativa popolare federale indicando quale proprio indirizzo __________ e non __________. RI 1 aveva anche confermato agli agenti di Polizia del Comune di __________, di risiedere nel Comune da più di 15 anni e di raggiungere una sua amica, sempre residente ad __________, in __________. Oltre a ciò, digitando il nome della contribuente sul motore di ricerca “google” risultava che lo stesso fosse associato ad eventi “mondani” svoltisi ad __________ e non ad __________.
Motivo per il quale, la considerazione di tutti questi elementi portava l’autorità fiscale a ritenere che il domicilio fiscale della contribuente si trovasse ad __________, luogo in cui sono stabilite le relazioni più intense e dove è situato il centro degli interessi di RI 1.
C. Con reclamo del 6 novembre 2020, RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, impugnava la decisione relativa all’assoggettamento illimitato alle imposte cantonali dal 1.1.2016.
Preliminarmente, la reclamante chiedeva la ricusa del funzionario incaricato, __________, ritenendolo prevenuto nei suoi confronti. In particolare quest’ultimo già si era occupato della contribuente, allorquando le aveva notificato una precedente decisione di assoggettamento illimitato alle imposte a partire dal 1.1.2014, che tuttavia, dopo che era stato presentato ricorso alla Camera di diritto tributario, era stata “abbandonata ed annullata per un grave vizio di forma”. Secondo la reclamante, il funzionario __________ non avrebbe avuto la necessaria “imparzialità per giudicare in modo oggettivo il caso, ma [era] guidato da un sentimento di rivalsa di tipo persecutorio nei confronti della reclamante”.
Nel merito, l’avv. RA 1, censurava la violazione del principio della buona fede previsto dall’art. 9 Cost.: le parti si erano accordate il 20.4.2012 per una suddivisione - in ragione del 50% - dell’imposta cantonale, dal 1.1.2010 in poi, tra il Canton Ticino ed il Canton __________. Questa ripartizione era sempre stata rispettata dalle autorità fiscali dei due Cantoni coinvolti. Secondo l’insorgente, l’accordo in questione sarebbe stato tuttora in vigore.
Non sarebbero inoltre mutate circostanze fattuali per rapporto a quanto convenuto nell’accordo del 20.4.2012.
Premessa l’esistenza dell’accordo citato, l’avv. RA 1, dopo aver ricordato la giurisprudenza applicabile in ambito di doppia imposizione intercantonale rilevava che, di norma, gli interessi ideali hanno di regola, maggior rilevanza rispetto agli interessi materiali. La reclamante non sarebbe rientrata nella categoria dei “singles” visto che, da anni intratteneva una relazione duratura con il signor __________, domiciliato ad . Inoltre le sue relazioni economiche, personali e sociali sarebbero state “forti, continuate e stabili in Svizzera interna ( __________)”. Il suo luogo di lavoro si divideva a suo dire tra la Svizzera interna ed il Ticino. L’autorità fiscale ticinese non avrebbe peraltro dimostrato che le condizioni quadro sarebbero mutate in maniera tale da giustificare un’imposizione illimitata a favore del Canton Ticino. In merito al so datore di lavoro, affermava che della __________ era già membro del Consiglio di amministrazione ed era poi diventata presidente e che “tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione nonché tutti i seminari delle società si svolgono sempre a Zugo”. La sua attività professionale si sarebbe svolta su tutto il territorio svizzero e sarebbe stata quindi spesso assente da __________. Avrebbe intrattenuto inoltre relazioni commerciali con clientela nazionale ed internazionale e sarebbe stata attiva in diversi club della Svizzera tedesca. Quanto all’appartamento di 4.5. locali in cui risiedeva ad __________, si sarebbe trattato di un “appartamento aziendale di rappresentanza a disposizione di tutti i dirigenti del gruppo __________”.
Ribadiva inoltre di aver sempre mantenuto in locazione l’appartamento di tre locali ad __________, soggiornandovi il fine settimana, nonché “(…) durante la settimana quando deve assentarsi dal Ticino per motivi di lavoro”.
Infine sarebbe stato evidente il fatto che, lavorando ad __________ presso l’agenzia __________, avrebbe intrattenuto anche rapporti commerciali e sociali nel __________, sponsorizzando associazioni locali. Sarebbe stato invece irrilevante il fatto che la corrispondenza giungesse al recapito di __________, che era stato scelto per questioni di praticità essendo l’indirizzo del suo posto di lavoro.
D. Con decisione del 25.6.2021 l’UT respingeva il reclamo.
Secondo l’autorità fiscale, la richiesta di ricusazione del funzionario incaricato della tassazione della contribuente era priva di motivazione. Il fatto che un funzionario abbia già trattato la pratica della contribuente in passato non sarebbe un motivo per nutrire un sentimento di ostilità nei confronti della stessa. Tuttavia, al fine di evitare qualsivoglia problema, l’UT specificava di aver provveduto a sostituire il funzionario per la disamina del gravame.
L’autorità fiscale censurava inoltre il fatto che che la relazione sentimentale tra la reclamante ed una persona domiciliata ad __________ potesse essere parificata ad una relazione tra coniugi o conviventi ai fini della determinazione del domicilio fiscale della contribuente.
Con riguardo all’accordo concluso nel 2012, l’autorità fiscale rammentava che il riparto dell’imposta cantonale a metà con il Canton __________, a partire dal 2010, sarebbe rimasto in vigore nella misura in cui le condizioni fossero rimaste invariate. Vista la riserva espressamente prevista nell’accordo, l’autorità fiscale ticinese non era vincolata all’ottenimento del benestare dell’autorità fiscale , per operare una diversa imposizione della contribuente. In particolare, le circostanze si sarebbero modificate, a favore di un’imposizione illimitata di RI 1 in Ticino, dal 2014, quando la contribuente era diventata presidente del CdA dell’.
L’insorgente era operativa a tempo pieno per questa società (da lei interamente detenuta), la cui attività era ubicata su suolo ticinese, così come confermato dalla sentenza della Camera di diritto tributario (CDT n. 80.2017.54 del 30.3.2018) e dal Tribunale federale (sentenza TF 2C_373/2018 del 31.1.2019). Il fulcro del business societario si trova pertanto in Ticino e non a Zugo o nel Canton __________.
Da ultimo, l’autorità fiscale rilevava che RI 1 non aveva sostanziato né comprovato delle relazioni economiche, personali e sociali con il Canton __________. In merito all’appartamento che la contribuente diceva di aver preso in locazione ad __________, la locazione aveva preso inizio unicamente il 1.9.2020. Inoltre, la pigione corrisposta, pari a fr. 3'200.- annui, anche senza essere a conoscenza dei metri quadri a disposizione della contribuente, non poteva corrispondere alla pigione neppure di un monolocale.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 15.7.2021, la contribuente, per il tramite dell’avv. RA 1, impugna la decisione su reclamo, riconfermandosi nella propria posizione.
Per quanto concerne, in via preliminare, la questione della ricusa del funzionario __________, la ricorrente rileva che la decisione non sarebbe valida siccome emanata da un’autorità incompetente. Secondo l’art. 182 cpv. 2 LT la decisione spettava al Dipartimento. Nel merito ribadisce i motivi a sostegno della ricusa già espressi in precedenza.
Per quanto riguarda l’accordo fiscale concluso nel 2012, secondo la ricorrente si tratterebbe di un “accordo fiscale multiparte” al quale avrebbe preso compiutamente parte anche il Canton __________: non sarebbe pertanto possibile, per l’autorità fiscale ticinese, dipartirsene unilateralmente.
L’autorità fiscale avrebbe inoltre atteso fino al 2020 per intimare alla ricorrente una nuova decisione di assoggettamento illimitato nel Canton Ticino a partire, retroattivamente, dal 1.1.2016, quando sapeva che le circostanze erano mutate dal 2014. Tale comportamento tardivo sarebbe chiaramente lesivo del principio della buona fede. Non essendosi mossa in precedenza, l’autorità fiscale avrebbe lasciato credere sia alla ricorrente sia alle autorità fiscali del Canton __________ che la situazione fosse rimasta invariata. Tale aspettativa si basava anche sul fatto che la ricorrente ha continuato ad essere imposta in Ticino conformemente all’accordo del 2012 sia nel 2014 che nel 2015. Ci si troverebbe pertanto attualmente confrontati ad un caso di doppia imposizione intercantonale, vietata dall’art. 127 cpv. 3 Cost.
In merito al domicilio fiscale, secondo la ricorrente, come per il contribuente coniugato e per chi vive in concubinato, anche nel caso in cui la coppia viva separata, i legami creati dai rapporti personali ed affettivi sono considerati prevalenti su quelli con il luogo di lavoro, motivo per il quale tali persone sono imponibili al luogo di residenza della famiglia. Non si dovrebbe inoltre dimenticare neppure che il suo luogo di lavoro si divide tra il Canton Ticino e la Svizzera interna (vedi per esempio il fatto che tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione nonché tutti i seminari si svolgono a Zugo). Proprio a causa della difficoltà di stabilire un centro di vita unico sarebbe stato concluso l’accordo del 2012. Secondo la ricorrente, la situazione sarebbe rimasta immutata dal 2012.
F. Con osservazioni del 21/22.9.2022 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede la conferma della decisione impugnata limitandosi a puntuali osservazioni unicamente per quanto concerne la ricusazione del funzionario __________, che si era occupato della decisione pregiudiziale di assoggettamento.
G. Il 23.11.2021, su richiesta della ricorrente, si è svolta un’udienza alla quale hanno partecipato, oltre a quest’ultima ed il suo rappresentante, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ed il Capoufficio dell’UT di Locarno.
Dopo discussione, alla ricorrente è stato attribuito un termine di 10 giorni, per pronunciarsi in merito al mantenimento dell’istanza di ricusazione del funzionario __________, nel qual caso il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) avrebbe adottato una decisione motivata ex art. 182 cpv. 2 LT, suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario.
Nel merito, la ricorrente ha ribadito che l’accordo sottoscritto con le autorità fiscali era stato concluso da tre parti, motivo per il quale non poteva essere revocato unilateralmente. Inoltre il fisco aveva aspettato quattro anni dal momento in cui aveva ritenuto che fosse cambiata la situazione prima di adottare la decisione di assoggettamento. Vi era altresì una doppia imposizione sia a livello di imposta cantonale sia a livello di imposta federale diretta. La contribuente indicava di essere disposta ad accordarsi con il fisco per fare decorrere l’assoggettamento illimitato in Ticino dal 2020 o 2021. Indicava l’esistenza di un contratto di sublocazione in vigore già dal 1.3.2013 per l’appartamento di __________, nel quale __________ ha il proprio domicilio ed esercita la sua attività alle dipendenze della __________.
Per sua parte l’autorità fiscale ha rilevato di aver atteso che passasse in giudicato la sentenza relativa all’assoggettamento della società della ricorrente prima di adottare la decisione di assoggettamento. Ha escluso che fosse stata comprovata l’esistenza di relazioni personali o economiche significative nel Canton __________.
H. Con decisione del 16 febbraio 2022, il DFE ha respinto l’istanza di ricusazione del funzionario 6. Con sentenza n. 80.2022.70 del 13.7.2022, la Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso della ricorrente contro tale decisione.
I. Con scritto 20/21.7.2022 l’avv. __________ ha sollevato l’eccezione di perenzione del diritto di tassare del Canton Ticino per i periodi fiscali 2016 e 2017, in base alla sentenza TF 2C_830/2021 del 14.6.2022.
L. Con duplica spontanea del 2/3.8.2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, indica che la ricorrente non è legittimata a sollevare l’eccezione di perenzione del diritto di tassare, poiché tale istituto giuridico protegge l’altro o gli altri Cantoni in causa. La perenzione non potrebbe pertanto esser fatta valere dal contribuente stesso (DTF 139 I 64 consid. 3.2).
La censura dovrebbe inoltre essere respinta nel merito: il Tribunale federale, unicamente il 31.1.2019 ha stabilito, in via definitiva che il domicilio fiscale della __________, società per cui la ricorrente svolge un’attività dirigenziale a tempo pieno, si trova, dal 2014, in Ticino, ad __________. Di riflesso è stato determinato anche che l’attività della ricorrente è localizzata in Ticino. In materia di doppia imposizione, l’eccezione di perenzione non entrerebbe in considerazione quando il Cantone è stato attivo nel termine di due anni dopo la fine del periodo fiscale (“n+2”). A tal fine sarebbe sufficiente che una comunicazione scritta venga inviata al contribuente, informandolo che è prevista una tassazione. Ciò avviene tipicamente mediante la notifica della dichiarazione d’imposta.
Per procedere alla tassazione decorre un termine di diritto armonizzato, che può essere interrotto, fino alla fine dell’anno “n + 5”. Motivo per il quale, consegnando il modulo della dichiarazione d’imposta alla contribuente, l’autorità fiscale avrebbe salvaguardato il termine di perenzione. Inoltre, la contribuente ha da sempre proceduto a pagare regolari acconti d’imposta per l’IC (è stata allegata una lista ricapitolativa dei pagamenti).
A titolo meramente abbondanziale l’Ufficio giuridico ha rilevato che, malgrado il 12.5.2016 l’autorità fiscale l’avesse informata di voler assoggettare illimitatamente la contribuente, l’autorità del Canton __________ – al corrente della pretesa fiscale concorrente – aveva continuato a tassare la contribuente, senza rivolgere la benché minima domanda all’autorità fiscale ticinese.
M. Con triplica spontanea, l’avv. RA 1 ribadisce che la sentenza n. 2C_830/2021 del 14.6.2022, tratta un caso del tutto analogo a quello sub judice e sostiene che la perenzione del diritto di tassare dovrebbe essere verificata d’ufficio dalla Camera di diritto tributario.
N. Il 10/13.1.2023, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha trasmesso copia del verbale di audizione del 25.11.2022 concernente la __________, afferente agli elementi imponibili per le tassazioni IC/IFD 2016-2018, a tenore del quale, è stata accettata una ripresa fiscale di fr. 36'000.- a titolo di affitti privati relativi all’appartamento, __________” ad __________, in cui vive RI 1.
Diritto
Da ultimo, la ricorrente indica che l’autorità fiscale non ha comprovato che il suo centro degli interessi sia divenuto unicamente il Ticino: rileva in particolar modo di non rientrare nella cosiddetta categoria dei “singles”, ma di intrattenere una relazione duratura con __________, ad __________.
I. Perenzione del diritto di tassare
L’istituto giuridico autonomo della perenzione del diritto di tassare è stato creato dal Tribunale federale. Si tratta di un istituto distinto da quello della prescrizione del diritto di tassare. L’obiettivo di tale istituto giuridico è quello di proteggere il Cantone coinvolto dal dover rimborsare, in ragione di una pretesa di principio privilegiata, ma fatta valere tardivamente, delle imposte già percepite. L’eccezione della perenzione può essere sollevata unicamente dal primo Cantone che ha tassato in buona fede, misconoscendo la pretesa fiscale concorrente e non dal contribuente; la stessa non viene inoltre esaminata d’ufficio dal Tribunale federale (De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2013, p. 403 ss. e giurisprudenza citata). Poiché si tratta di un istituto a favore del Cantone che preleva l’imposta e non del contribuente, i contribuenti non sono legittimati a sollevare la relativa eccezione (Brunner/Beusch, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen Steuerrecht, 2a ed., Basilea 2021, § 42, n. 19, p. 501 s.).
2.2.
Il Tribunale federale, nella sentenza 2C_708/2012 del 21.12.2012 (DTF 139 I 64 = RDAF 2013 II 469), ha precisato che è sufficiente che il Cantone annunci al contribuente, per scritto e senza equivoci, la sua pretesa di riscuotere imposte sino alla fine dell’anno “n+2” affinché possa essere salvaguardato il suo diritto di tassare nei rapporti intercantonali. La notifica di una decisione suscettibile di ricorso non è indispensabile per la salvaguardia del diritto di perenzione. È sufficiente che l’autorità fiscale introduca la procedura di tassazione durante il termine di perenzione e che non prolunghi in seguito, in maniera esagerata, la procedura di tassazione, a meno che non abbia buone ragioni per farlo. La tassazione delle imposte periodiche si considera avviata tramite il primo atto avente “effetti esterni”, cioè di solito con uno scritto dell’autorità fiscale, che è finalizzato alla tassazione del contribuente. Nella maggior parte dei casi, tale atto introduttivo consiste nell’invio del formulario per la dichiarazione d’imposta (sentenza citata, consid. 3.4; v. anche Brunner/Beusch, op. cit., § 42, n. 24, p. 503).
2.3.
Ora, come visto, l’eccezione di perenzione del diritto di tassare può essere sollevata unicamente dal Cantone concorrente in ambito di rapporti intercantonali, mentre il contribuente non è legittimato. Diversamente da quanto asserito dalla contribuente, neppure il Tribunale federale esamina d’ufficio tale aspetto, proprio perché è solo il Cantone che ha una pretesa concorrente a poterlo fare.
Del resto, nessuna novità giurisprudenziale è stata introdotta con la sentenza del Tribunale federale 2C_830/2021 del 14.6.2022, citata dall’insorgente: l’Alta Corte svizzera è stata chiamata a determinarsi in merito proprio perché il Cantone concorrente, che in quel caso era Zugo, aveva sollevato l’eccezione della perenzione, che, per il periodo fiscale 2016, era stata accolta.
Ora, applicando il diritto cantonale, non essendo ancora subentrata la prescrizione del diritto di tassare (art. 193 cpv. 1 LT), che interviene 5 anni dalla fine del periodo fiscale (a meno dell’esistenza di atti interruttivi), la pretesa fiscale del Canton Ticino è del tutto legittima.
II. Accordo fiscale
La ricorrente invoca un accordo fiscale, concluso il 20.4.2012 fra la stessa contribuente, il Canton __________ ed il Canton Ticino e sostiene che il Canton Ticino, adottando una decisione di assoggettamento illimitato dal 2016 in poi, sarebbe venuto meno agli impegni stipulati tra le parti contraenti.
3.2.
Prima di confrontarsi con il tenore del preteso accordo, devono essere delimitati fra loro gli istituti del ruling e dell’accordo transattivo (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_123/2014 del 30.9.2015, in RDAF 2015 II p. 563 = RF 70/2015 p. 971, consid. 7.1 e 7.2).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
· in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
· in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).
Questi accordi devono essere distinti dal ruling, che può invece essere definito come l’approvazione anticipata, da parte dell’autorità fiscale competente, delle conseguenze fiscali prospettate dal contribuente con riferimento ad un’operazione prevista. In effetti, tenuto conto della complessità del diritto tributario e di determinate fattispecie, il contribuente, prima di porre in essere un’operazione, può rivolgersi al fisco mediante una domanda di ruling, al fine di determinare il modo in cui questa operazione sarà trattata fiscalmente. Il fisco conferma allora che l’operazione prospettata sarà imposta nel modo descritto nella domanda di ruling. Trattandosi di una procedura informale (non disciplinata dalla legge), può assumere diverse forme; nella maggior parte dei casi, il contribuente sottopone all’autorità competente un documento, che descrive l’operazione prevista in modo circostanziato e indica le conseguenze fiscali che ne dovrebbero scaturire; il fisco sottoscrive questo documento «per accordo», se ritiene che il trattamento fiscale richiesto corrisponda al diritto applicabile. I ruling non costituiscono delle decisioni; non sono pertanto impugnabili con reclamo o ricorso. Possono tuttavia avere conseguenze giuridiche in virtù dei principi della buona fede e della tutela dell’affidamento (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_123/2014, 2C_124/2014 del 30 settembre 2015 consid. 7.2 e riferimenti).
Diversamente dal ruling, l’accordo transattivo concerne dunque il trattamento fiscale di una fattispecie che si è già verificata (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, Einführung zu Art. 122 ff., n. 58, p. 417 s.).
3.3.
Il tenore dell’atto in discussione è il seguente:
“Premesso che:
· per l’anno 2008 è pendente un ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo del 12.05.2011 emessa dall’ufficio circondariale di tassazione di Locarno relativo all’assoggettamento illimitato della signora RI 1 in Ticino a dipendenza della permanenza del Comune di __________;
· che per gli anni 2010-2011 la contribuente conferma i suoi soggiorni alternati nei due Comuni (principalmente durante la stagione calda ad __________ e durante l’inverno ad __________);
· e che questa situazione si protrarrà verosimilmente anche per gli anni futuri.
Tenuto conto di quanto sopra ed in considerazione dell’avvallo ricevuto dall’amministrazione fiscale del Canton __________ le parti si accordano di suddividere in ragione del 50% tra il Canton Ticino e il Canton __________ l’imposizione illimitata ai soli fini dell’imposta cantonale della signora RI 1 a partire dal 2010 e nella misura in cui le condizioni rimangano invariate, anche per gli anni futuri (…).
(…)
Di conseguenza l’ufficio circondariale di tassazione di Locarno decide di annullare la sua decisione di reclamo del 12.05.2011 e decide di rinunciare all’assoggettamento illimitato della contribuente per gli anni 2008 e 2009.
3.4.
Come visto, un accordo transattivo in quanto tale può mettere fine ad una fattispecie che si è già verificata. L’accordo in questione, sottoscritto il 20 aprile 2012, ha chiaramente posto fine ad una controversia che opponeva il fisco cantonale e la contribuente, per quanto attiene all’assoggettamento nei periodi dal 2010 al 2012 (come indicato anche nella parte iniziale del verbale, dove si legge: Concerne: Imposta cantonale 2010-2012). Per quanto concernente il periodo fiscale 2016 (ossia un periodo fiscale futuro rispetto alla data di sottoscrizione del verbale), lo scritto in questione non esplica alcun effetto (cfr. sentenza CDT 80.2022.105/106 del 29.11.2022, consid. 4.3.2.).
Neppure potrebbe essere considerato un “ruling”: nessuna domanda in tal senso è stata esplicitamente presentata dalla contribuente e non vi era alcuna “operazione” particolare ancora da effettuare, tale per cui sincerarsi in anticipo delle eventuali conseguenze fiscali. D’altronde, sarebbe del tutto illegale un impegno per i periodi fiscali futuri, indipendentemente dalla situazione di fatto e con effetti sine die.
In ogni caso, dalla lettura del documento risulta in modo inequivocabile che l’autorità fiscale ticinese avrebbe vagliato singolarmente ogni periodo fiscale per poter valutare l’estensione dell’assoggettamento della contribuente. In particolare, l’accordo transattivo – valido per il 2010, il 2011 e il 2021 – poggiava sull’imprescindibile condizione dell’esistenza di un soggiorno alternato tra __________ (durante la stagione “calda”) ed a __________ (in inverno). Semplicemente, il fisco ticinese rilevava che lo stesso regime sarebbe stato applicato “nella misura in cui le condizioni succitate rimangano invariate”. Affermazione che presuppone l’intenzione dell’Ufficio di tassazione di riesaminare le condizioni per ogni periodo fiscale.
Motivo per il quale l’autorità fiscale ticinese era perfettamente legittimata a valutare la situazione per il periodo fiscale 2016 senza vincoli di sorta.
III. Assoggettamento alle imposte per appartenenza personale
Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza citata).
A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).
4.2.
Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
· almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
· almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, p. 27).
4.3.
Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 28 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 31). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29). Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato (“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher, op. cit., p. 33).
4.4.
Di norma, la determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma è il risultato dell’apprezzamento di una serie di indizi relativi alla professione del contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenze 2C_301/2017 consid. 4.1.; 2C_92/2012 del 17.8.2012 consid. 4.1.; 2C_397/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.4.2.).
4.5.
Il Tribunale federale si è già chinato su diverse fattispecie di coppie sposate e conviventi al fine di determinare il domicilio fiscale delle stesse.
Per quanto riguarda le persone non coniugate, che esercitano un'attività lucrativa dipendente, il loro rapporto con il luogo di lavoro prevale rispetto al luogo di residenza della famiglia, se la persona ha superato i trent'anni di età e/o vive nello stesso luogo da più di cinque anni senza interruzioni. Se almeno uno dei due criteri è soddisfatto, si presume che il centro degli interessi vitali si trovi nel luogo di lavoro o nel luogo di residenza settimanale, se questi due luoghi non coincidono. In questo caso, i genitori e i fratelli sono considerati la famiglia della persona che vive da sola. Tuttavia, poiché il legame con la famiglia dei genitori è generalmente più tenue di quello tra coniugi, la giurisprudenza stabilisce requisiti più elevati (sentenza 2C_762/2019 del 18 novembre 2019 consid. 3.2.3 e giurisprudenza citata).
Dalle persone che vivono sole devono essere tenute distinte, dal punto di vista fiscale, le persone non coniugate che non vivono da sole o in un’abitazione condivisa, bensì in concubinato. L'abitazione comune è un indizio significativo dell’esistenza di un domicilio fiscale comune, perlomeno se il rapporto di convivenza è assimilabile a un matrimonio o a un’unione registrata in termini di durata e intensità. In linea di principio, il domicilio fiscale dei concubini si trova nel luogo in cui sorge l'abitazione comune, anche se trascorrono i fine settimana o i giorni feriali liberi con i genitori (sentenza 2C_762/2019 del 18 novembre 2019 consid. 3.2.5, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Sempre il Tribunale federale ha già stabilito che, nel caso in cui concubini o partner non condividono lo stesso appartamento, ma vivono ciascuno nel proprio appartamento e passano il tempo libero ed il fine settimana alternativamente nell’appartamento dell’uno o dell’altro, la relazione non è così forte da assumere un peso preponderante nella fissazione del domicilio fiscale (De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2013, 2a ed., n. 271, p. 91, con riferimento a DTF 125 I 54).
Di seguito verranno pertanto passati in rassegna gli interessi professionali ed economici della contribuente nonché quelli ideali, per stabilire dove si trovava il domicilio fiscale di quest’ultima nel periodo fiscale 2016.
5.2.
Nella dichiarazione fiscale 2016 inviata al Canton , RI 1 indica di essere celibe ed impiegata presso la “”. Il certificato di salario, compilato il 31.1.2017 a Zugo dalla “__________, __________, __________ __________” e trasmesso a “RI 1, Casella postale , ”, indica quale luogo di lavoro “Arbeitsort: ”. Nel modulo afferente alle “spese professionali” la contribuente faceva valere spese di trasporto tra il domicilio ed il luogo di lavoro “//” per complessivi fr. 16'940.-, per 110 giorni.
5.3.
5.3.1.
La ricorrente, nel 2016 era inoltre l’unica azionista della “__________”, sua datrice di lavoro.
Con decisione del 31.1.2019 il Tribunale federale (inc. TF 2C_373/2018 del 31.1.2019) ha confermato che il domicilio fiscale della “__________” si trovava in Ticino nel 2014. L’Alta Corte svizzera aveva basato il proprio giudizio sui seguenti elementi:
“Alla luce della situazione descritta dal giudizio impugnato in relazione al periodo fiscale in discussione, che vincola anche il Tribunale federale (…), va infatti osservato: (a) che l’attività dirigenziale è in sostanza nelle mani di RI 1, presidente del Consiglio di amministrazione; (b) che quest’ultima, imposta per il 50% nel luogo di domicilio (__________) e per il 50% al sud delle Alpi, dove dispone di un appartamento e di un natante, non ha invece legami specifici con il Canton Zugo; (c) che la società ricorrente, da lei per l’appunto diretta, ha solo dipendenti attivi e residenti nel Canton Ticino, dove pure va in definitiva localizzato – come traspare dalla ragione sociale e viene confermato da altri aspetti, quali l’iscrizione a registro di commercio, il contratto di licenza sottoscritto con la __________, le spese principali di pubblicità, sponsor e rappresentanza, nonché i recapiti telefonici indicati sulla carta intestata – il fulcro dell’attività di mediazione immobiliare della società; (d) che un’imponibilità illimitata nel Cantone Ticino era del resto già stata riconosciuta per il 2013, senza che la ricorrente sollevasse obiezione alcuna”.
Inoltre, sempre il TF indicava (consid. 8.1. e 8.3.):
“(…) lo svolgimento nella sede di Zugo di riunioni del Consiglio di amministrazione (in ragione di 3-4 all’anno) e delle attività contabili, non cambia niente al fatto che il fulcro dell’attività volta a perseguire il raggiungimento dello scopo sociale (“ ”) non si trovi in tale luogo, bensì al sud delle Alpi e, in particolare, ad __________, poiché è lì che sono situati i beni immobili attorno ai quali ruota l’attività aziendale, ed è anche lì che, oltre alla direzione, sono attivi i dipendenti della società”.
“(…). Secondo giurisprudenza, e almeno per il periodo fiscale 2014, è in effetti nel Canton Ticino che va di fatto individuato il centro gestionale, operativo ed economico della società (sentenza 2C_848/2017 del 7.9.2018 consid. 3.2. e 2C_1086/2012 del 16.5.2013 consid. 2.2.)”.
5.3.2.
Ora, in base al certificato di salario ed alle conclusioni già espresse da questa Camera e poi confermate anche dal Tribunale federale in merito al centro dell’attività della “__________”, si può ritenere che la contribuente svolgeva, nel 2016 la propria attività professionale ad __________.
5.4.
Dall’analisi dell’elenco titoli emerge inoltre che la parte più importante dei suoi averi è detenuta presso istituti di credito situati nel Canton Ticino: e meglio presso la __________, succursale di __________ (fr. 303'663.- e fr. 37'892.-), presso __________, succursale di __________ (fr. 69'708.- e fr. 150'820.-). È vero che la contribuente ha anche due conti presso la __________, ma il loro saldo ammonta a poco meno di fr. 20'000.-. Ad ogni modo, la corrispondenza bancaria – ivi compresa quella relativa ai conti aperti presso la __________ – è stata trasmessa all’indirizzo “RI 1, __________, Postfach __________ __________”.
Anche la polizza vita stipulata con l’assicurazione __________ è stata trasmessa all’indirizzo di __________.
Solo il ricapitolativo dei costi della cassa malati è stato inviato all’indirizzo “RI 1, __________, __________”.
A __________ la contribuente ha fornito il recapito “RI 1, __________, __________”.
5.5.
5.5.1.
Appellandosi alla giurisprudenza relativa al domicilio fiscale dei contribuenti coniugati e delle coppie viventi in concubinato (2C_163/2015 del 20.8.2015 consid. 5.2. e 2C_332/2015 del 23.7.2015) RI 1 precisa di “intrattenere da anni una relazione duratura con il sig. __________ in __________, ciò che porta di più all’applicazione dei principi fiscali applicabili ad una relazione tra coniugi che a quelli dei singles”.
5.5.2
In sede di reclamo, la contribuente ha prodotto un contratto di subaffitto, sottoscritto il 1.9.2020 con la __________ (__________, __________), da cui risulta che ha a disposizione una parte dell’appartamento preso in locazione dalla __________. La __________ è attiva in ambito fiduciario e di consulenza societaria (www.zefix.ch, sito consultato il 1.12.2022).
La pigione annua è di fr. 3'000.- ai quali si aggiungono fr. 200.- di costi accessori.
Stessa tipologia di contratto di subaffitto (con medesima pigione annua) era stata anche siglata, il 4.9.2013, con la __________, che sino al 20.8.2020 aveva avuto la propria sede in __________ ad __________. Anche a tenore di tale contratto, la ricorrente avrebbe avuto diritto all’uso di una parte dell’appartamento preso in locazione dalla società fiduciaria: “Die Vermieterin überlässt der Mieterin ab 1. März 2013 einen Anteil der von __________ gemieteten Wohnung an der Adresse __________, __________”. Il contratto di subaffitto in questione era stato sottoscritto da __________ che, a quella data, era membro del CdA con diritto di firma individuale.
Dalla consultazione del sito internet della __________ (www.__________), emerge come __________ faccia parte del “team”, quale “Dipl. Wirtschaftsprüfer Experte in Rechnungslegung und Controlling”.
Dal 20.8.2020, la sede della __________ è stata trasferita, sempre ad , ma all’indirizzo “”.
Come visto, dal 1.9.2020, la contribuente ha sottoscritto con la __________, lo stesso identico contratto di subaffitto che era prima in essere con la __________.
5.5.3.
Dall’analisi degli allegati al ricorso (in particolare doc. G) emerge come anche le fatture inerenti le imposte del Canton , venivano inviate alla “ + __________, __________”.
5.6.
5.6.1.
Sia in sede di ricorso che in sede di reclamo la ricorrente ribadisce di intrattenere da anni una relazione di lunga durata con il signor __________.
Negli atti relativi al procedimento CDT n. 80.2017.178, espressamente richiamato dalla contribuente, si può trovare uno scritto del 30.6.2017 di __________ (__________, __________) dal seguente tenore:
Sehr geehrter Herr RA 1,
seit meiner Trennung und Scheidung unterhalte ich eine enge Beziehung zu RI 1. Wir haben uns bei der __________ kennen gelernt, da ich für diese Firma tätig war. Unsere Beziehung besteht bis heute und RI 1 ist wirklich ein liebenswerter Schatz.
5.6.2.
Dagli atti non emerge che ad __________ la contribuente abbia mai convissuto con __________ (nella dichiarazione agli atti si evince che quest’ultimo risieda in __________, __________): in effetti quest’ultima, nel 2016 aveva a disposizione – in subaffitto – una parte dell’appartamento in locazione alla __________ (presso la quale è attivo __________) che era anche la società fiduciaria alla quale venivano trasmesse le fatture fiscali del Canton __________. La ricorrente sostiene di rientrare presso l’appartamento di __________ ad __________ durante il fine settimana.
Negli atti del procedimento CDT n. 80.2017.178 sono reperibili due attestazioni di persone che indicano di incontrare settimanalmente RI 1: queste dichiarazioni, come del resto anche quella di __________, sono state redatte a fine giugno/inizio luglio 2017. Una fra queste è quella di __________ (17.2.1934) zia della contribuente, domiciliata a __________ (Canton __________) che indica che la nipote le fa visita ogni settimana e si occupa della spesa, della posta, dei pagamenti e inoltre dichiara che la stessa l’ha accompagnata più volte presso l’Ospedale cantonale ad __________ (Canton __________). Vi è inoltre uno scritto dell’amica __________, residente a __________ (Canton ), che indica di considerare la contribuente la sua migliore amica sin dai tempi della scuola. Nonostante porti lo stesso cognome della contribuente, specifica di non essere una parente. __________ aggiunge inoltre di lavorare da 27 anni presso la Polizia stradale a __________ e asserisce che, almeno 1 volta per settimana, la ricorrente si reca in Svizzera interna. Precisa di essersi vista presso l’appartamento di __________ () anche con il compagno di quest’ultima, __________, per un aperitivo o per una cena.
5.7.
5.7.1.
Ora, come già visto, la giurisprudenza del Tribunale federale assimila la convivenza in un’abitazione comune di due concubini a quella di due coniugi, a condizione che il rapporto di convivenza sia assimilabile a un matrimonio o a un’unione registrata in termini di durata e intensità. Inoltre, prevede che se i concubini si limitano a trascorrere il tempo libero ed il fine settimana alternativamente nell’appartamento dell’uno o dell’altro, la relazione non è così forte da assumere un peso preponderante nella fissazione del domicilio fiscale (v. supra, consid. 4.5).
D’altronde, anche nel caso dei coniugi, la giurisprudenza ammette che, se il coniuge che lavora non torna regolarmente al luogo di residenza della famiglia, si ritiene che abbia il proprio domicilio civile, e quindi anche quello fiscale principale, al luogo di lavoro, mentre l’altro partner il domicilio fiscale principale al luogo di residenza della famiglia, anche nel caso in cui il matrimonio sia ancora intatto e sussista comunione di mezzi (Locher, op. cit., p. 31 s. e giurisprudenza citata).
5.7.2.
Ora come visto, la ricorrente non convive con il compagno __________. La stessa, ad __________, ha a disposizione unicamente una parte di un appartamento, cedutole in sublocazione da una fiduciaria per fr. 250.- al mese (ai quali vanno aggiunti fr. 16.- quali costi accessori). Quali che siano i rapporti personali con __________, la relazione in essere non presenta certo un’intensità tale da essere assimilata ad un matrimonio. Anche supponendo che trascorrano dei weekend insieme, nell’abitazione dell’uno o dell’altra o in modo alternato, ciò non sarebbe sufficiente per indurre a concludere che l’insorgente abbia il proprio domicilio fiscale del Canton __________.
Ad __________, la contribuente ha invece a disposizione un appartamento di 4.5 locali (ubicato direttamente sopra lo shop in cui lavora), per una pigione di fr. 2'700.- mensili. Appare immediatamente evidente come l’avere in sublocazione una parte di un appartamento adibito – con ogni verosimiglianza – ad ufficio di una fiduciaria, non possa essere comparato ad un appartamento di tutt’altra natura, dimensioni e pigione. Occorre rilevare che durante il verbale di audizione del 25.11.2022, inerente __________, è stata accettata la ripresa – a titolo di distribuzione dissimulata di utile [ndr. il verbale è stato sottoscritto sia da __________ che dal suo rappresentante] –inerente agli “Affitti privati (appartamento __________, in cui vive la signora RI 1)”.
Dagli atti, non si può invero escludere, che anche __________, passi parte del suo tempo libero ad __________ (a tal proposito si rileva che, in un verbale di audizione dell’ispettorato fiscale svoltosi a Lugano il 21.5.2013, inerente la __________, era presente __________).
Come visto, nel 2014 la ricorrente è anche diventata azionista della sua datrice di lavoro: vista l’attività svolta dalla società, ossia il campo immobiliare, non si può certamente escludere che durante tutto l’anno – ed anche nel fine settimana – __________, mostri ai clienti, le proprietà in vendita, rispettivamente da mettere sul mercato nelle zone tra il __________ ed il __________ e __________. Il fatto che la contribuente renda visita settimanalmente alla zia e ad un’amica, stando al tenore delle dichiarazioni prodotte, non permette di concludere che il centro degli interessi sia ad __________. Del resto, le due conoscenti che hanno firmato le dichiarazioni sono domiciliate nel Canton Uri, ciò che permetterebbe alla contribuente di recarsi direttamente da __________ “andata e ritorno” in un unico giorno. Inoltre neppure si può scartare a priori la possibilità che __________ si rechi talvolta in Svizzera interna per il suo lavoro presso la __________, ad esempio per incontrare potenziali clienti, e colga l’occasione per rendere visita a __________ o __________.
La ricorrente è inoltre attiva e sponsorizza, tramite la sua società, associazioni ad __________ (ricorso p. 11).
5.8.
Ne discende che, l’analisi degli interessi professionali ed economici della ricorrente, come anche quelli ideali, portano a ritenere che, nel 2016, il domicilio fiscale di __________ fosse situato ad __________, nel Canton Ticino.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 4’000.–
sono a carico della ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: