Incarto n. 80.2020.46

Lugano 15 maggio 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 6 marzo 2020 contro in materia di tassa di collaudo.

Fatti

  • RI 1, con scritto del 6 marzo 2020, non firmato, si è rivolto alla Camera di diritto tributario, presentando ricorso avverso non meglio precisate tasse poste a suo carico dalla Sezione della circolazione;

  • in data 9 marzo 2020, la scrivente Autorità ha indirizzato al ricorrente uno scritto, mediante invio postale raccomandato, attribuendogli un termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato e debitamente firmato e per trasmettere copia della decisione impugnata;

  • il ricorrente è stato avvertito che, in caso di inosservanza di quanto richiestogli, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

  • tornata al mittente, in quanto non ritirata dal destinatario, la lettera del 9 marzo 2020 è stata nuovamente inviata per posta semplice a RI 1, in data 30 marzo 2020;

  • con scritto datato 30 aprile 2020 (timbro postale del 12 maggio 2020), ancora una volta sprovvisto di firma, il ricorrente spiega di opporsi a una fattura della RS 1 e allega la fattura stessa e la convocazione per il collaudo nonché la sua richiesta di proroga alla convocazione.

Diritto

  • conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

  • essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

  • secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;

  • secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del 21.11.2006 consid. 4.2);

  • poiché dallo scritto del 6 marzo 2019 non era comprensibile quale fosse la decisione impugnata né quali fossero i motivi del ricorso, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di grazia di dieci giorni per presentare un ricorso conforme ai requisiti legali e per firmarlo;

  • secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’invio raccomandato non si considera notificato al momento del deposito dell’avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all’ufficio postale;

  • se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l’invio è considerato come notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF 123 III 492; 100 III 7);

  • nella fattispecie, il termine di dieci giorni, attribuitogli con lo scritto del 9 marzo 2020, ha pertanto iniziato a decorrere mercoledì 18 marzo 2020 ed è scaduto venerdì 27 marzo 2020;

  • secondo l’art. 3 del Decreto esecutivo, del 20 marzo 2020, concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini pendenti alla data di emissione del presente decreto, in ambito amministrativo e civile, fissati dalle Autorità amministrative cantonali e comunali e dalle Autorità giudiziarie, così come i termini di qualsiasi natura fissati dal diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle leggi, sono sospesi fino al 19 aprile 2020 compreso. Gli effetti della sospensione sono regolati dal diritto procedurale applicabile;

  • pertanto, considerando la sospensione dei termini dovuta allo stato di emergenza epidemiologica, il termine di dieci giorni è giunto a scadenza il 27 aprile 2020;

  • lo scritto inoltrato dal ricorrente il 12 maggio 2020 è pertanto tardivo;

  • inoltre, come già ricordato, la scrivente Corte ha invitato il ricorrente a presentare il ricorso debitamente firmato entro il termine di grazia;

  • ora, il ricorso datato 30 aprile 2020 ma inviato il 12 maggio 2020, è ancora una volta sprovvisto della firma del ricorrente;

  • come sottolineato dalla dottrina, essenzialmente per ragioni di sicurezza, gli atti di reclamo e di ricorso devono essere spediti in forma cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del contribuente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 e 43 ad art. 132 LIFD, p. 1157; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 19 ad art. 132, p. 1727);

  • in effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza della forma scritta presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax (DTF 121 II 255 consid. 3; inoltre la sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3);

  • in ragione di quanto esposto, lo scritto presentato dal ricorrente non adempie i requisiti formali previsti dalla legge, non soltanto perché motivato tardivamente, ma anche perché non munito della firma originale;

  • in queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

  • tassa di giustizia e spese processuali, già ridotte al minimo, sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese processuali, per un totale di fr. 100.–, sono a carico del ricorrente.

  3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

  4. Intimazione a:

  • ;
  • .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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