PI 1
Incarti n. 80.2020.35 80.2020.36
Lugano 13 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 febbraio 2020 contro la decisione del 22 gennaio 2020 in materia di IC e IFD 2010
Fatti
A. a.
Nel 2010, RI 1, ingegnere civile, lavorava per la __________ SA con sede a __________ (v. “Dati personali, situazione famigliare e professionale al 31 dicembre 2010”, Modulo 1, p. 1; certificato di salario 2010 rilasciato il 05.01.2011), ricoprendo la funzione di membro con firma individuale (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, ultima consultazione: 22.12.2021).
Il 15 dicembre 2009, l’ing. __________, azionista e presidente __________ SA, e il contribuente concludevano un contratto per la compravendita di 30 azioni della suddetta società, il cui valore nominale era di fr. 1'000.‑ ciascuna, da cedersi al prezzo di vendita pattuito di fr. 1'350.‑ per azione (v. contratto cessione azioni firmato il 15.12.2009, all. 1). Il prezzo complessivo di fr. 40'500.‑ è stato pagato all’ing. __________ con valuta 11.01.2010 (v. estratto del conto __________ SA intestato al contribuente, IBAN __________).
b.
Per quanto qui d’interesse, per il periodo fiscale 2010 il contribuente dichiarava un reddito da attività dipendente principale di fr. 103'339.‑.
Al 31.12.2010, gli insorgenti esponevano titoli e capitali in ragione di fr. 877'300.‑, tra cui un credito di fr. 16'000.‑ vantato nei confronti della __________ SA (conto correntista) e una quota di partecipazione del 40% nella medesima società (valore venale dichiarato: fr. 120'000.‑, v. Modulo 8, annesso alla DI 2010).
Nel corso del periodo fiscale litigioso, la società anonima non ha distribuito alcun dividendo (v. Modulo 8, annesso alla DI 2010; v. anche attestato 2010 rilasciato dalla __________ SA in data 19.09.2011).
B. Il 19 novembre 2014, l’RS 1 (di seguito: RS 1) imponeva i contribuenti, aggiungendo in particolare fr. 34'500.‑ al reddito da attività lucrativa dipendente del marito in relazione allo “incremento patrimoniale conseguito con l’acquisto di azioni da parte di collaboratori [corrispondente] alla differenza tra il valore venale dei titoli ed il minor prezzo pagato al tempo della sottoscrizione. Nello specifico il reddito viene determinato come alle risultanze del calcolo seguente: Valore fiscale dei titoli __________ SA oggetto di transazione (30 azioni): fr. 75'000.— [diminuito del] prezzo di acquisto: fr. 40'500.— [che corrisponde ad un] Reddito imponibile: fr. 34'500.--”.
Al 31.12.2010, il valore imponibile delle azioni della __________ SA, considerate sostanza privata dall’autorità di tassazione, era stato accertato in fr. 300'000.‑.
Di conseguenza, per l’imposta cantonale, la decisione di tassazione stabiliva un reddito imponibile di fr. 263'000.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) che comportava un dovuto d’imposta pari a fr. 29'235.35 mentre la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 487'000.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e il debito d’imposta cantonale sulla sostanza era di fr. 877.50.
Per l’imposta federale diretta, la decisione di tassazione accertava un reddito imponibile di fr. 266'100.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) che comportava un dovuto d’imposta di fr. 21'938.90.
C. Contro questa decisione, il 15 dicembre 2014, i contribuenti presentavano un reclamo cautelativo “per violazione dei principi sanciti dall’art. 127 cpv. 2 CF”, sottolineando che “le motivazioni per sostanziare il reclamo [sarebbero seguite] entro il 30.12.2014”.
Per lettera raccomandata datata 31 dicembre 2014, i reclamanti inviavano all’RS 1 le motivazioni al suddetto reclamo.
Per quanto qui d’interesse, affermavano che “le 120 azioni possedute al 31.12.2010 [erano] state valutate in CHF 2'500.‑/per titolo (con un incremento di CHF 1'150 per titolo rispetto al valore determinato dal fisco nel 2009), malgrado il marito nel gennaio 2010 [avesse] acquistato una partecipazione di 30 azioni (= 10% al capitale azionario) al prezzo di CHF 1'350.‑/titolo e negli anni 2010-2013 [erano] seguite vendite ad altri acquirenti al prezzo di CHF 1'500.‑/titolo (2010), CHF 1'750.‑/titolo (2011) e CHF 1'800.‑/titolo (2013)”.
Contestavano l’esistenza di “una prestazione valutabile in denaro a favore del contribuente che [avesse avuto] origine nel rapporto di lavoro in essere con la __________ SA” ed in particolare, che “[nella] decisione di tassazione [fosse] stato determinato come reddito da attività lucrativa dipendente (soggetto ai contributi AVS) la differenza tra il valore determinato dal fisco pari a CHF 2'500 e il minor prezzo pagato dal contribuente per l’acquisto delle 30 azione della __________ SA nel gennaio 2010, ossia un reddito imponibile di CHF 34'500.‑”.
Aggiungevano che “nel caso concreto non era intenzione dell’azionista venditore di cedere le azioni al contribuente ad un prezzo di favore principalmente per il fatto che il contribuente acquirente era alle dipendenze della società. La vendita delle 30 azioni al prezzo di CHF 1'350.‑/per azione non è avvenuta principalmente a causa del rapporto di lavoro tra il dipendente e la società risp. quale controprestazione per la sua attività lavorativa, bensì quale vendita tra due azionisti all’ultimo prezzo venale determinato dal fisco”.
Inoltre, sottolineavano che “non avendo la società distribuito dividendi o altre prestazioni valutabili in denaro al contribuente, il contribuente non [aveva] beneficia[to] di alcun vantaggio in alcuna forma elargito da __________ SA e quindi distribuito al contribuente a carico del bilancio o CE della società” (v. reclamo, n. 2.5., p. 8 s.).
Postulavano quindi l’annullamento della “imposizione come reddito derivante da attività lucrativa della differenza tra il valore determinato dal fisco e il minor prezzo pagato pari a CHF 34'500.‑ in relazione all’acquisto delle 30 azioni da parte del contribuente”.
Per quanto riguardava invece il “valore imponibile delle azioni della __________ SA nella sostanza privata del marito”, i reclamanti indicavano che nel corso del mese di gennaio 2010, il signor RI 1 aveva acquistato “dall’azionista ing. __________ una quota del 10% ossia 30 azioni al prezzo determinato nel dicembre 2009 sulla base dell’ultimo valore venale determinato dal fisco conosciuto, ossia quello per l’anno 2009 di CHF 1'350.‑/titolo” e che “il venditore non [aveva] voluto fare alcun prezzo scontato o donazione al marito e il prezzo [era] stato determinato in una libera contrattazione”. Contestavano “il metodo di determinazione del valore venale indicato nella circolare [ndr.: Circolare CSI no. 28] ed applicato dal fisco per la determinazione del valore venale al 31.12.2009 [perché] non considera[va] le […] circostanze e particolarità del caso concreto”. Chiedevano quindi che “per la determinazione del valore venale al 31.12.2010” fosse applicato “il valore determinato nella compravendita del pacchetto azionari[o] del 10%, ossia CHF 1'350.‑/azione” (v. reclamo, n. 2.4., p. 7 s.).
D. Con decisione datata 22 gennaio 2020, l’RS 1 respingeva il reclamo in merito all’aspetto relativo alla prestazione valutabile in denaro. A motivo, adduceva:
“Secondo informazioni in nostro possesso “le azioni __________ SA vengono […] scambiate solo tra persone che operano nella ditta, ad un valore convenuto tra il 60% e il 65%, quindi ad un importo sensibilmente minore di quanto tassato” e ciò a “salvaguardia della continuità dell’azienda e della responsabilità concreta e diretta dei collaboratori”.
Secondo la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell[’]attività lucrativa dipendente non rientra solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell[’]attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività. Vi può essere pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona acquisti azioni ad un prezzo di favore.
Ora, il presupposto è chiaramente che il prezzo di acquisto delle azioni, da parte di un lavoratore dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse (cfr. CDT 80.2016.147-148 consid. 1.2 e 3.1).
Il valore di sostanza al 31.12.2009 della __________ SA risulta essere di Fr. 2'403 per azione (Fr. 721’701/300), il contribuente ha acquisito 30 azioni per Fr. 1'350 per azione, prezzo sensibilmente inferiore anche al solo valore di sostanza. Il valore della società calcolato secondo quanto previsto dalla Circolare 28 CSI è di Fr. 2'500.
Considerato quanto sopra esposto il contribu[e]n[…]te ha beneficiato di un prezzo di favore imponibile quantificato in Fr. 2'500 - 1'350 = 1'150 * 30 = 34’500”.
Per quanto riguardava invece la valutazione fiscale delle azioni, l’RS 1 evadeva il reclamo adducendo che la “[v]alutazione partecipazione __________ SA [era stata] rettificata in Fr. 210'000.‑ (Valutazione lorda di Fr. 2'500.‑ per azione a cui è concessa riduzione del 30%) Motivazione dettagliata inviata separatamente”.
E. Il 21 febbraio 2020, i contribuenti, rappresentati dalla moglie del contribuente, avv. RA 1, presentano tempestivo ricorso postulando in via principale l’accoglimento integrale del ricorso con lo stralcio del reddito da attività dipendente di fr. 34'500.‑, “non esistendo alcuna prestazione di favore in relazione al rapporto di lavoro”.
Gli insorgenti sostengono che nelle sue decisioni “l’autorità di tassazione ha ritenuto che il contribuente ha beneficiato di un reddito da attività lucrativa dipendente dell’ammontare di CHF 34'500.‑, nella misura in cui ha acquistato per CHF 40'500.‑ un pacchetto di 30 azioni della __________ SA, suo datore di lavoro, il cui valore venale calcolato dall’autorità fiscale secondo la circolare 28 ammontava a CHF 75'000.‑, semplicemente per il fatto che il contribuente ha acquistato tali azioni ad un prezzo di favore”, sottolineando che “l’autorità fiscale non ha fornito alcuna spiegazione in merito all’esistenza o meno del nesso economico diretto con il rapporto di lavoro” (v. ric., n. 5, p. 3).
A dire della rappresentante, il prezzo pagato “corrisponde all’ultimo valore venale determinato dal fisco conosciuto dalle parti, ossia quello per l’anno 2008 di CHF 1'350.‑ per titolo. Né il venditore era dunque cosciente e voleva vendere ad un prezzo scontato o di favore né l’acquirente era cosciente del fatto di ricevere un attivo con un valore che supera[va] il prezzo da lui pagato. Non essendo nessuna delle parti stata cosciente del fatto [che] il prezzo di compravendita concordato fosse inferiore al valore venale, viene a mancare la volontà di concedere una prestazione di favore, e di conseguenza non esiste alcuna prestazione che possa essere ritenuta quale controprestazione per la sua attività lavorativa dipendente” (v. ric., n. 7, p. 4).
Gli insorgenti spiegano che, nel 2009, l’ing. __________ non era l’unico azionista della __________ SA e che nel corso degli anni successivi a quello qui litigioso aveva venduto le sue rimanenti azioni anche ad altri collaboratori; che il contratto di compravendita non contemplava “alcun accordo accessorio in relazione al rapporto di lavoro con __________ SA” né istituiva “alcun patto parasociale […] che contenesse una regolamentazione della determinazione del prezzo di compravendita delle azioni”; che l’attività di direzione della società era “esercitata in comune dal presidente del CdA, dal vicepresidente e dal contribuente” e dunque “non si può affermare che il contribuente rivest[isse] un ruolo preponderante e determinante nella direzione della società e ciò né prima né dopo l’acquisto delle 30 azioni dall’ing. __________”. Ciò che, secondo gli insorgenti, l’autorità di tassazione ha invece riconosciuto ammettendo la deduzione del 30% nella valutazione della partecipazione __________ SA.
È quindi “da escludere un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro dovuto al fatto che l’acquirente contribuente è amministratore (insieme ad altri) della società”.
Infine, “il prezzo di compravendita delle 30 azioni è stato determinato tra le parti sulla base dell’ultimo valore fiscale allora conosciuto (quello del 2008) e che non esiste alcun indizio che possa fare supporre che le parti intendevano procedere ad una vendita delle azioni ad un prezzo di favore e quindi fare beneficiare il contribuente di un vantaggio, e che tale vantaggio era concesso unicamente a causa del rapporto di lavoro del contribuente con la __________ SA; tantomeno l’autorità fiscale ha indicato e provato indizi in tale senso”.
In subordine, qualora la Camera di diritto tributario confermasse l’esistenza di una prestazione valutabile in denaro, i ricorrenti chiedono che “il valore venale ai fini della sostanza [sia] applicat[o] anche ai fini della determinazione del reddito da attività lucrativa dipendente, come lo impone la sistematica fiscale risp. la “Reinvermögenszugangstheorie”, [per cui] la prestazione di favore imponibile ammonterebbe invece solo a CHF 12'000.‑ (in sostituzione della ripresa di CHF 34'500.‑ […])”.
All’atto di ricorso, oltre alla decisione impugnata e alla decisione di tassazione, la rappresentante dei ricorrenti allega il contratto di cessione delle azioni stipulato il 15 dicembre 2009 tra l’ing. __________ e l’ing. RI 1, già versato agli atti.
F. Il 29 aprile 2020, la PI 1 per il tramite del PI 1 presenta le proprie osservazioni al ricorso. Per quanto riguarda l’imposizione del reddito da attività lucrativa dipendente, l’PI 1 sottolinea che “alla luce dell’interesse dell’allora presidente dell’azienda, signor __________, a garantire che il signor RI 1 continu[asse] a gestire con successo la società e tenuto conto del coinvolgimento strategico dirigenziale del contribuente nella gestione della società, si deve concludere per l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro e quindi per un reddito dell’attività lucrativa dipendente, corrispondente alla differenza tra il valore di cessione delle azioni ed il valore venale dei titoli” (v. oss. PI 1, p. 3).
Per quanto concerne invece la determinazione del valore venale delle azioni cedute, l’PI 1 rimanda ai dettami della Circolare CSI no. 28, facendo proprio il valore fiscale accertato dall’__________ per le azioni della __________ SA (fr. 2'500.‑ ciascuna; v. Valutazione dei titoli non quotati [direttive CSI], decisione su reclamo all’UT di __________ del 7.11.2019) e confermando la prestazione valutabile in denaro accertata di fr. 34'500.‑.
G. a.
Il 13 maggio 2020, la rappresentante dei ricorrenti presenta una replica spontanea sottolineando come, da un lato, “il prezzo di CHF 1'350.‑ per azione concordato tra l’ing. __________ e l’ing. RI 1 in relazione alla vendita in data 15.12.2010 [recte: 2009] di 30 azioni della __________ SA corrisponde[sse] all’ultimo valore venale determinato dal fisco allora conosciuto, ossia quello per l’anno 2018 [recte: 2008] [per cui] il venditore non ha voluto concedere alcuno sconto sul prezzo o fare una donazione all’ing. RI 1. Alla data della firma del contratto di compravendita, l’esercizio 2010 [recte: 2009] non era ancora stato concluso e i dati del bilancio 2010 [recte: 2009] non erano ancora disponibili. Non esisteva dunque alcuna intenzione da parte del venditore ing. __________ di cedere le azioni ad un prezzo di favore risp. di fare confluire all’ing. RI 1 un vantaggio”. D’altra parte, la rappresentante dei ricorrenti evidenzia come, per determinare il prezzo di favore delle azioni cedute nel 2010, l’autorità fiscale abbia “utilizzato” una frase dell’ing. __________, scritta nel suo reclamo contro la tassazione 2014, ovvero “quasi 5 anni dopo la compravendita oggetto del presente ricorso” e secondo la quale “il prezzo di compravendita verrebbe determinato al 60%-65% del valore fiscale determinato dal fisco [rispondendo] primariamente a principi di salvaguardia della continuità dell’azienda e della responsabilità concreta e diretta dei collaboratori” (v. reclamo 2014 presentato dall’ing. __________ in data 06.08.2015, agli atti). I ricorrenti sostengono che tale valore non sia stato riconosciuto dall’ing. __________ “quale valore di mercato, visto che l’affermazione è [stata] rilasciata nell’ambito del reclamo contro la tassazione 2014 tramite il quale l’ing. __________ contesta che i valori determinati dal fisco corrispondano ai valori venali rilevanti ai fini dell’imposta sulla sostanza e chiede l’applicazione del prezzo di compravendita quale valore venale ai fini dell’imposta sulla sostanza”. Da qui, gli insorgenti asseriscono che “non è dunque corretto insinuare che l’ing. __________ abbia sostenuto che le azioni della __________ SA vengano scambiate ad un valore pattuito tra il 60-65% del valore venale allo scopo di garantire la salvaguardia della continuità dell’azienda e della responsabilità concreta e diretta dei collaboratori (come tende invece a far voler credere l’ufficio giuridico)”.
Sottolineano infine che “né la decisione impugnata né le Osservazioni dell’PI 1 indicano concretamente le ragioni secondo cui si possa ritenere che alla firma del contratto di compravendita il 15.12.2010 [recte: 2009] l’ing. __________ abbia voluto vendere le 30 azioni della __________ all’ing. RI 1 ad un prezzo di favore”.
Aggiungono che quand’anche si “dovesse ritenere che ci sia stata l’intenzione dell’ing. __________ di fare confluire all’ing. RI 1 una prestazione di favore, l’ammontare di tale prestazione secondo la “Reinvermögenstheorie” non può tuttavia essere maggiore della differenza tra il valore venale determinato ai fini dell’imposta sulla sostanza e il prezzo concordato”.
b.
L’PI 1 ha risposto alle osservazioni dei ricorrenti con lettera raccomandata del 25 giugno 2020, del cui contenuto sarà detto in seguito per quanto necessario.
Diritto
Secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14). Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.
1.2.
Le disposizioni legislative valide per il periodo fiscale qui considerato stabilivano che sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi d’anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro (art. 17 cpv. 1 LIFD e art. 16 cpv. 1 LT nella versione in vigore per il periodo fiscale 2010; cfr. sentenza TF 2C_618/2014 e 2C_619/2014 del 03.04.2015 in: RF 70/2015 pag. 512 = StE 2015 B 22.2 n. 32 = ZStP 2015 n. 9 = RDAF 2015 II 450 consid. 2).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività (sentenza TF 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del 29.11.2006 consid. 2.1 in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95 e riferimenti; sentenza TF 2C_618/2014 del 03.04.2015 consid. 5.1).
1.3.
Anche le prestazioni di terzi sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di acquisto inferiore è imponibile come reddito (cfr. sentenza TF 2C_357/2014 e 2C_358/2014 del 23.05.2014 in: StE 2016 B 22.2 n. 33 consid. 2.1 e dottrina citata).
Nel caso in cui il gerente di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA, sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa dipendente, anche se la devoluzione non è stata fatta dalla stessa società datrice di lavoro (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Argovia del 29.03.2007 in: StE 2008 B 22.1 n. 5).
1.4.
L’assegnazione ad un prezzo di favore della partecipazione dei collaboratori, il cui motivo è da ricercare nel rapporto di lavoro del contribuente, è un provento in natura imponibile quale vantaggio valutabile in denaro ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LIFD (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 s. ad art. 17 LIFD, p. 231). Il reddito proveniente da prestazioni in natura è generalmente realizzato al momento dell’acquisizione della proprietà (Oberson, Droit fiscal suisse, 5a ediz., Basilea 2021, § 7 n. 14, p. 113). Dal 1° gennaio 2013, la prassi instauratasi negli anni e relativa alle partecipazioni di collaboratore è stata codificata negli articoli 17a e seguenti LIFD (art. 7c ss LAID; art. 16a ss LT), la cui implementazione pratica è stata affidata alla Circolare no. 37 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, sia nella sua prima versione del 2013 sia in quella più aggiornata del 2020 (v. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 57 s. ad art. 17 LIFD, p. 231; Böhi/Poletti, Mitarbeiterbeteiligungen ‑ Qualifikation des Entgelts bei Veräusserung von Aktien, in: ST 5/2015 p. 385 ss, cap. 2).
1.5.
Nella fattispecie sono controverse l’esistenza e, se confermata, la commisurazione dell’eventuale vantaggio valutabile in denaro di cui avrebbe beneficiato il ricorrente nell’ambito della sua attività dipendente e come tale imponibile ex art. 17 cpv. 1 LIFD e art. 16 cpv. 1 LT.
Nel periodo fiscale litigioso, il ricorrente ha infatti acquisito 30 azioni della __________ SA, di cui era già azionista e dipendente, dall’ing. __________, allora presidente e azionista dell’azienda. Il prezzo convenuto tra le parti per la cessione della partecipazione era di fr. 40'500.‑, equivalenti a fr. 1'350.‑ per titolo (v. contratto di cessione sottoscritto il 15.12.2009; all. 1).
La prestazione imponibile, nel caso in cui un collaboratore abbia acquistato una partecipazione ad un prezzo di favore, corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d’acquisto (v. anche art. 16b cpv. 1, 2a frase LT; art. 17b cpv. 1, 2a frase LIFD; v. anche sentenza TF n. 2C_285/2019 del 9.03.2020 in: RDAF 2020 II 286 ss = RF 75/2020 p. 389 ss; Bloch-Riemer, Participations de collaborateur: une mise en oeuvre à ne pas sous-estimer, in: TREX 2019, p. 20 ss, in particolare p. 21).
2.2.
2.2.1.
Per le azioni di collaboratore non quotate in borsa generalmente non si dispone di un valore di mercato. Per questa ragione il valore determinante per l’imposta è in linea di massima calcolato in base a una formula idonea e riconosciuta dal datore di lavoro. Il suddetto calcolo del valore determinante al momento dell’attribuzione può essere effettuato secondo le regole contenute nella Circolare no. 28 della Conferenza svizzera delle imposte del 28 agosto 2008 (di seguito: Circ. CSI no. 28; v. v. anche Circ. AFC no. 37, versione 30.10.2020, n. 3.2.2, p. 7). Se, eccezionalmente, si dispone di un valore venale per delle azioni non quotate in borsa, questo valore è considerato come valore determinante (Circ. AFC no. 37, n. 3.2.2, p. 7).
2.2.2.
Le Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera, affidate alla Circolare CSI no. 28 e al relativo Commentario, stabiliscono che, per i titoli non quotati per i quali non è noto alcun corso, il valore venale si determina in base alle regole di valutazione previste dalle istruzioni stesse (v. anche sentenza TF 2C_1057/2018 del 7.04.2020 consid. 4.2.1). Precisano poi però che, se tali titoli sono stati oggetto di una cessione importante fra terzi indipendenti, il valore venale corrisponde al prezzo di acquisto. Tale valore sarà mantenuto fintantoché la situazione economica della società non sarà cambiata in modo rilevante. La stessa regola vale per i prezzi pagati dagli investitori per ragioni di finanziamento o in occasione di un aumento di capitale (cfr. Circ. CSI no. 28, n. 2 ss, p. 3 s.).
Se non si dispone di un valore di cessione tra terzi indipendenti, in linea di principio l’imposizione dei titoli non quotati si fonda sul valore intrinseco delle azioni (Circ. CSI no. 28, n. 2, al. 4, p. 3), cioè la valutazione non viene intrapresa dall’esterno (sul mercato), ma il valore delle azioni viene fatto corrispondere alla rispettiva quota del valore dell’impresa. Nei rari casi in cui poco prima o poco dopo il giorno determinante vi è stata una cessione tra terzi indipendenti, si può rinunciare a basarsi sul valore intrinseco, poiché si conosce proprio il valore venale dei titoli (Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a ediz., Muri-Berna 2015, n. 10 ad § 50, p. 923).
La condizione perché possa essere impiegato il valore della transazione intervenuta è tuttavia che si tratti effettivamente di un valore di mercato e che la libera formazione del prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze, nei rapporti fra le parti contraenti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del 14.05.2008 n. SB.2007.00097 in: StE 2009 B 52.42 n. 5 consid. 2.4).
La giurisprudenza del Canton Sciaffusa ha per esempio ritenuto determinante quale valore venale di una partecipazione azionaria il prezzo conseguito con la vendita intervenuta sette mesi dopo il momento determinante (cfr. sentenza dell’Obergericht del Canton Sciaffusa dell’11.02.2005 n. 66/2003/31 consid. 3).
Lo stesso Tribunale federale, esaminando il caso di una società che aveva venduto per 320 DM ciascuna delle azioni ai suoi azionisti, i quali poco dopo le avevano rivendute per 610 DM nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, ha affermato che la differenza fra i due valori rappresentava una distribuzione occulta di utile dalla società agli azionisti. Per quanto concerne la definizione del valore venale delle azioni acquistate dai soci, l’Alta Corte ha richiamato proprio le istruzioni sulla stima dei titoli non quotati ed ha ritenuto determinante per la valutazione la successiva vendita degli stessi titoli, considerata una cessione importante fra terzi indipendenti. Nonostante il mezz’anno trascorso fra le due transazioni, il Tribunale federale ha ritenuto dunque determinante il valore della successiva vendita da parte degli azionisti, osservando che non erano state sollevate né potevano essere riscontrate circostanze che indicavano che in tale lasso di tempo vi fosse stato un aumento significativo del valore della società o delle azioni oppure che la situazione economica della società fosse cambiata in modo rilevante (sentenza TF 2A.590/2002 del 22.05.2003 consid. 3.1).
2.2.3.
Se i titoli sono stati oggetto di un trasferimento sostanziale tra terzi indipendenti, allora il loro valore venale corrisponde di principio al prezzo di acquisto (Circ. CSI no. 28, n. 5, p. 1). Il Commentario alla Circolare CSI no. 28 per il concetto di “trasferimento sostanziale” non fissa una percentuale, ma sostiene che un volume di transazioni dell’ordine del 10% all’anno possa essere qualificato sostanziale (Commentaire 2021, n. 2, p. 5). Afferma inoltre che il prezzo ottenuto al momento di un trasferimento sostanziale tra terzi indipendenti debba essere esaminato di volta in volta alfine di determinare un valore venale rappresentativo e plausibile (Commentaire 2021, n. 2, p. 5). Non tutti i prezzi di vendita sono stati fissati sulla base di una formula di valutazione prestabilita. La condizione per la determinazione di un prezzo giustificato sul piano fiscale è che si sia formato un vero e proprio prezzo di mercato, senza che altre circostanze ne abbiano influenzato la libera formazione (Commentaire 2021, n. 2, p. 6 e giurisprudenza citata).
Le Istruzioni affermano inoltre che i trasferimenti tra azionisti e/o partners non sono considerati come trasferimenti “tra terzi indipendenti”. Citando una giurisprudenza del Cantone Appenzello Esterno (AR), il Commentario 2021 spiega che non sono considerati alla stregua di “terzi indipendenti” due membri di un consiglio di amministrazione entrambi con diritto di firma individuale e che oltre alla loro attività in questo consiglio hanno altre relazioni d’affari tra di loro (Commentario 2021, p. 7). Si aggiunga anche che le negoziazioni in vista della vendita a terzi suggeriscono in effetti una possibile intenzione di comprare, ma non necessariamente si raggiunge un risultato certo. In altre parole, non ci si può basare sul prezzo d’acquisto che è proposto in ogni offerta: per potersi discostare dai dettami della Conferenza svizzera delle imposte è necessario disporre di un contratto d’acquisto valevole che farà da base necessaria per la valutazione (Commentaire 2021, p. 8 e giurisprudenza ivi citata). Ciò vale anche quando la formazione del prezzo non è trasparente e non risulta da un metodo corrispondente a dei criteri economici riconosciuti (Commentaire 2021, p. 6).
2.3.
Tornando al caso in disamina, si rivela necessario analizzare se il prezzo di cessione concordato possa essere considerato un vero e proprio prezzo di mercato, rappresentativo e plausibile, la cui formazione non è stata influenza da altre circostanze. Se così non fosse, per determinare il valore venale delle azioni cedute si dovrà ricorrere alla loro stima, seguendo i dettami della Circ. CSI no. 28 (cd. metodo pratico).
La __________ SA è una società attiva da oltre 60 anni nell’ambito dell’ingegneria civile ed ambientale, la cui direzione dal 2010 è affidata al ricorrente (v. www.__________). La società non è quotata in borsa.
2.3.1.
Per poter prendere in considerazione il valore di contrattazione, definito quale valore venale delle azioni __________ SA da parte dei ricorrenti, in casu avrebbe dovuto esserci una cessione importante tra terzi indipendenti.
Nel caso in esame, nel corso del 2010 vi è stato sì il passaggio del 10% del pacchetto azionario, ma non si è trattato di una transazione tra terzi indipendenti. Qui, si è trattato piuttosto della cessione di titoli tra due azionisti della medesima società (l’ing. __________ e l’ing. RI 1), entrambi membri del Consiglio d’amministrazione, entrambi con diritto di firma individuale.
Prima di acquisire la suddetta partecipazione del 10% nel capitale della __________ SA, l’insorgente era già azionista della società (possedeva 90 azioni su 300; stato al 31.12.2009). Con l’acquisto delle 30 azioni, la sua partecipazione nel capitale della società si è elevato al 40% (120 azioni; stato al 31.12.2010). Dal giugno 1998, il ricorrente ricopre la funzione di membro della __________ SA, dapprima con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente e dal 2009 in poi con firma individuale (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, ultima consultazione: 22.12.2021).
Da parte sua, l’ing. __________ deteneva una partecipazione azionaria che constava di 87 azioni su 300 (stato al 31.12.2008; v. anche Valutazione azioni __________ SA, decisione su reclamo 2009 dell’__________ emessa il 7.11.2019; agli atti) ed è stato presidente della __________ SA dal 1998 fino al 2015.
Come visto, le Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte affermano che i trasferimenti tra azionisti e/o partners non sono considerati come trasferimenti “tra terzi indipendenti”. Di conseguenza, poiché la cessione – nonostante possa essere considerata “importante” (10% del pacchetto azionario) ‑ è avvenuta tra azionisti-collaboratori della medesima società, il prezzo di cessione concordato nel contratto sottoscritto il 15.12.2009 non rappresenta un vero e proprio valore di mercato.
2.3.2.
Gli insorgenti sostengono altresì che le rimanenti azioni dell’ing. __________ erano state vendute nel corso degli anni successivi quello qui litigioso ad altri collaboratori della __________ SA al prezzo di fr. 1'500.‑ per azione nel 2010 (vendita di 12 azioni), di fr. 1'750.‑ per azione nel 2011 (vendita di 9 azioni); di fr. 1'800.‑ per azione nel 2013 (vendita di 15 azioni; v. reclamo n. 1.4, p. 3) ed infine, di fr. 2'100.‑ per azione nel marzo 2015 (vendita delle rimanenti azioni dell’ing. __________; v. reclamo 2014 dell’ing. __________ presentato il 06.08.2015, agli atti), senza tuttavia apportare alcuna pezza giustificativa idonea a dimostrare tali affermazioni, come per esempio i contratti di cessione delle partecipazioni.
Come menzionato in precedenza, perché il prezzo di acquisto concordato possa essere considerato un valore di mercato rappresentativo e plausibile, il trasferimento delle partecipazioni deve avvenire tra terzi indipendenti e in misura sostanziale. Nel caso concreto, le successive cessioni di azioni non possono essere considerate alla stregua di un trasferimento “sostanziale” tra terzi indipendenti, in quanto le partecipazioni vendute dall’ing. __________ agli altri collaboratori della __________ SA non rappresentano, per ogni anno considerato, il 10% del capitale sociale.
2.3.3.
Sia in sede di reclamo sia in sede di ricorso, i ricorrenti sostengono che il prezzo di vendita fosse stato fissato sulla base della valutazione della società per il 2008, così come effettuata dalla stessa autorità fiscale (“il prezzo è stato determinato sulla base dell’ultimo valore venale determinato dal fisco conosciuto, ossia per l’anno 2008 di CHF 1'350.-/titolo”; v. ric., n. 3, p. 2; n. 7, p. 4, ribadito ancora nella replica spontanea del 13.05.2020). Tale affermazione non è suffragata da alcuna documentazione prodotta dagli insorgenti, come per esempio la valutazione ufficiale intrapresa dall’__________ ed indirizzata alla società.
Da informazioni assunte direttamente dalla Camera di diritto tributario presso l’__________, al 31.12.2008, l’azione della suddetta società era stata stimata in fr. 2'000.‑ (v. Valutazione dei titoli non quotati per l’imposta sulla sostanza al 31.12.2008 del 28.04.2020, indirizzata alla __________ SA, __________). Tale valore è stato accertato per l’imposta cantonale sulla sostanza applicando il Modello 1 previsto dalla Circolare CSI no. 28.
Si osserva che la valutazione ufficiale da parte dell’__________ è stata effettuata in data 28 aprile 2020, pendente il presente ricorso e successivamente all’evasione del reclamo. Sia come sia, è poco verosimile quanto sostenuto dai ricorrenti, ovvero che “il prezzo [sia] stato determinato sulla base dell’ultimo valore venale determinato dal fisco conosciuto, ossia per l’anno 2008”, perché – come detto ‑ al momento della firma del contratto di cessione delle 30 azioni (15.12.2009), la società non era (ancora) stata ufficialmente valutata dall’Ufficio preposto.
2.3.4.
Si aggiunga anche che da un rapido confronto dei valori fiscali visionabili nella panoramica WVK/CET allestita per la __________ SA dal 31.12.2008 al 31.12.2020 e i prezzi di cessione concordati tra i dipendenti della società nell’ambito della vendita delle restanti azioni dell’ing. , si evince che tutti i prezzi di vendita succitati sono inferiori al valore fiscale determinato ufficialmente dall’ e la loro differenza oscilla tra il 58 e il 70% del valore fiscale fissato per l’anno precedente (v. WVK/CET, Panoramica dei valori – valori fiscali e distribuzioni dal 31.12.2007 al 31.12.2020; ultima consultazione: 13.01.2022).
Ciò sembrerebbe valere anche per il prezzo pattuito per la cessione concordata il 15.12.2009, ovvero fr. 1'350.-/azione, che corrisponderebbe al 67,5% del valore fiscale stabilito per l’imposta cantonale sulla sostanza al 31.12.2008.
Ciò confermerebbe anche quanto affermato dall’ing. __________ nel suo reclamo 2014 ‑ ma contestato dai ricorrenti sia in sede di reclamo sia in sede di ricorso – per cui “le azioni __________ SA vengono […] scambiate solo tra persone che operano nella ditta, ad un valore convenuto tra il 60% e il 65%, quindi un importo sensibilmente minore di quanto tassato”.
2.4.
Per tutte queste ragioni, si può concludere che il prezzo di acquisto concordato tra le parti pari a fr. 1'350.‑/titolo non può essere ritenuto un prezzo di mercato rappresentativo e plausibile, perché la sua formazione è verosimilmente stata influenzata da altre circostanze nei rapporti tra le parti contraenti. Diversamente da quanto richiesto dai ricorrenti, tale valore non può essere ritenuto quale valore venale delle azioni della __________ SA al momento della loro cessione all’ing. __________ nel periodo fiscale qui litigioso.
Per l’autorità di tassazione, che si è avvalsa di quanto stabilito dall’__________ sulla base della Circ. CSI no. 28 per l’imposta cantonale sulla sostanza, il valore venale delle azioni cedute nel gennaio 2010 corrispondeva invece a fr. 2'500.‑ per azione (v. Circ. AFC no. 37, n. 3.2.2., p. 7; v. Valutazione dei titoli non quotati per l’imposta sulla sostanza al 31.12.2010, datata 02.09.2015 e confermata in sede di reclamo con decisioni del 7.11.2019; agli atti).
Come visto, se non si dispone di un vero e proprio valore di cessione, in linea di principio l’imposizione dei titoli non quotati si fonda sul valore intrinseco delle azioni (Circ. CSI no. 28, n. 2, al. 4, p. 3) per cui il valore delle azioni viene fatto corrispondere alla rispettiva quota di valore nell’impresa.
Per la sua valutazione, l’__________ – basandosi sulle “Istruzioni per la valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza, contenute nella circolare no. 28 del 28 agosto 2008 emessa dalla Conferenza svizzera delle imposte” e applicando il modello 1, scelto come modello standard dal Cantone Ticino per la valutazione delle aziende non quotate (al proposito, v. sentenza CDT 80.2016.147/148 del 20.09.2018 consid. 3.3 ss) – ha calcolato il valore fiscale dei titoli partendo dal valore aziendale dell’anno per cui è richiesta la valutazione (in casu: fr. 756'295.40 per il 2009 risp. fr. 778'205.60 per il 2010) suddiviso per il numero di azioni (in casu: 300), che porta ad un valore fiscale per azione di fr. 2'520.98 al 31.12.2009 risp. fr. 2'594.02 al 31.12.2010. Per l’imposta cantonale sulla sostanza, questo valore è stato accertato e confermato dopo reclamo dall’__________ in fr. 2'500.-/azione sia per il periodo fiscale 2009 sia per il 2010.
3.2.
Già in sede di reclamo, gli insorgenti sollevavano dei dubbi circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare il valore venale delle azioni, sostenendo che tale modo di procedere “non considera[va] le […] circostanze e particolarità del caso concreto”.
In sede di ricorso, i ricorrenti osservavano che l’autorità di tassazione aveva omesso “di applicare la deduzione forfettaria del 30% (applicata tuttavia ai fini della sostanza), per determinare il valore della prestazione di cui avrebbe, secondo loro, beneficiato il contribuente in relazione al suo rapporto di lavoro con la __________ SA” (v. ric., n. 11, p. 5 s.) e che il “metodo di calcolo previsto nella circolare 28 fa stato unicamente in relazione all’imposta sulla sostanza delle persone fisiche e non riguarda calcoli che concernono le prestazioni valutabili in denaro o altri generi d’imposta per le quali, la società o i contribuenti stessi possono fornire indicazioni, perizie, o calcoli alternativi”, ammettendo tuttavia, citando la dottrina, che “per motivi pratici, gli uffici di tassazione, se non altrimenti sollecitati, procedono sempre alla valutazione secondo la circolare 28”.
3.3.
A questo proposito, si osserva che per l’imposta cantonale sulla sostanza (art. 45 cpv. 2 LT; art. 14 cpv. 1 LAID), su segnalazione dell’__________ (v. decisione dopo reclamo del 7.11.2019), le 30 azioni della __________ SA cedute nel gennaio 2010 sono state tassate beneficiando di un sgravio per partecipazione minoritaria del 30%, come previsto dalla Circ. CSI no. 28 (v. Circ. CSI no. 28, n. 5, p. 12). In altre parole – per la sola imposta sulla sostanza ‑ l’__________ ha stimato il valore di un’azione della __________ SA a fr. 2'500.‑, invitando nel contempo l’RS 1 a volerla imporre con uno sgravio del 30% (fr. 1'750.‑/azione). Tale sgravio trae origine dall’influenza ridotta di cui gode il portatore di una partecipazione minoritaria nella direzione dell’impresa, nel processo decisionale dell’assemblea generale come pure nell’ambito della trasmissibilità ristretta delle quote della società. L’azionista di minoranza può dunque far valere una deduzione forfettaria del 30% quando il valore venale del titolo è stato calcolato conformemente alle Istruzioni previste dalla Circ. CSI no. 28 (v. Circ. CSI no. 28, n. 61 ss, p. 12). Essendo, nella fattispecie, tali condizioni soddisfatte, come confermato anche dall’__________, l’RS 1 ha accertato, per l’imposta cantonale sulla sostanza (art. 45 cpv. 2 LT), un valore fiscale della partecipazione nella suddetta società di fr. 210'000.-, che corrisponde al 70% di fr. 300'000.‑ (fr. 1’750.‑ * 120 azioni; stato al 31.12.2010). Pertanto, per l’imposta cantonale sulla sostanza, l’autorità di tassazione ha ammesso che il valore fiscale di un’azione della __________ SA fosse di fr. 1'750.‑.
3.4.
3.4.1.
Con il loro ricorso, gli insorgenti chiedono che ‑ se fosse confermata la prestazione valutabile in denaro ‑ il valore dell’azione della __________ SA, stabilito per l’imposta cantonale sulla sostanza (ovvero fr. 1'750.‑/per titolo), sia ritenuto anche quale valore venale per la determinazione del reddito da attività lucrativa ovvero che la prestazione valutabile in denaro sia commisurata in fr. 12'000.‑ (fr. 400.‑ per azione), corrispondenti al valore venale di fr. 1'750.‑ per azione, diminuito del prezzo di acquisto concordato pari a fr. 1'350.‑ per azione (fr. 40'500.‑/30 azioni). Diversamente da quanto accertato dall’RS 1 nella decisione impugnata, per cui il valore venale è pari a fr. 2'500.‑ e la prestazione imponibile ammonta a fr. 34'500.‑ ([fr. 2'500.‑ x 30 azioni] – fr. 40'500.‑).
3.4.2.
Questo aspetto è stato sollevato per la prima volta in sede di ricorso, dopo che – per l’imposta cantonale sulla sostanza ‑ i ricorrenti hanno potuto constatare che l’RS 1 aveva ammesso uno sgravio del 30% per partecipazione minoritaria al valore attribuito al pacchetto azionario detenuto. Gli insorgenti si chiedono perché l’autorità di tassazione non abbia ritenuto, anche per l’imposta sul reddito, fr. 1'750.‑/titolo quale valore venale alfine di commisurare la prestazione valutabile in denaro imponibile.
Né l’RS 1RS 1 né l’PI 1 si sono pronunciati su questo preciso aspetto.
La decisione impugnata si limita ad affermare che “[i]l valore di sostanza al 31.12.2009 della __________ SA risulta essere di Fr. 2'403 per azione (Fr. 721’701/300), il contribuente ha acquistato 30 azioni per Fr. 1'350 per azione, prezzo sensibilmente inferiore anche al solo valore di sostanza. Il valore della società calcolato secondo quanto previsto dalla Circolare 28 CSI è di Fr. 2'500. […] il contribu[e]n[…]te ha beneficiato di un prezzo di favore imponibile quantificato in Fr. 2'500 – 1'350 = 1'150 * 30 = 34’500”.
Nemmeno l’PI 1, nelle osservazioni al ricorso rispettivamente nella duplica, si è confrontato con la richiesta dei ricorrenti, mancando di pronunciarsi in merito alla commisurazione della prestazione imponibile ex art. 16 cpv. 1 LT risp. art. 17 cpv. 1 LIFD.
3.4.3.
Per valutare se la deduzione forfettaria del 30% per le partecipazioni minoritarie sia giustificata anche nell’ambito della valutazione dell’esistenza di una prestazione del datore di lavoro al suo collaboratore, si deve tener conto degli scopi diversi che perseguono l’imposta sulla sostanza e l’imposta sul reddito. Il Tribunale federale ha, per esempio, ritenuto che i patti parasociali, che restringono la trasmissibilità dei titoli, non debbano influenzare la valutazione dei titoli, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, mentre si giustifica la loro considerazione quando si tratta di valutare le azioni che vengono cedute ad un collaboratore al momento della sua assunzione. Lo scopo dell'imposta sulla sostanza consiste infatti nel sottoporre a un’imposizione ulteriore e ricorrente il reddito derivante dal patrimonio. Nel caso dell’imposta sul reddito, invece, si tratta di determinare il reddito che il contribuente consegue in un determinato periodo (sentenza TF 2C_1057/2018 del 7.04.2020 consid. 8.3).
Le autorità fiscali di alcuni Cantoni, tra cui Svitto e Zurigo, ritengono che, nell’ambito dell’imposta sul reddito, per le azioni non quotate il cui valore venale è calcolato partendo dalla Circolare no. 28 della CSI (metodo pratico), sgravi come per esempio quello riservato ai detentori di partecipazioni minoritarie non debbano essere considerati per la commisurazione del vantaggio valutabile in denaro che viene assoggettato all’imposta sul reddito (v. Steuerverwaltung Kanton Schwyz, Merkblatt Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, n. 2.1.p. 1 s.; Oesterhelt/Dubach, Mitarbeiterbeteiligungen bei nicht kotierten Unternehmen, in: StR 76/2021 p. 2, in particolare p. 14).
3.4.4.
Non avendo l’autorità fiscale preso posizione sulla questione dell’applicazione della riduzione litigiosa nel calcolo del reddito imponibile del collaboratore, non è noto se vi sia una prassi simile a quelle appena evocate. Si giustificano pertanto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’UT, perché si pronunci su questo preciso aspetto.
Poiché per calcolare il valore venale delle 30 azioni acquisite dal ricorrente nel periodo fiscale qui litigioso l’autorità di tassazione si è avvalsa del cosiddetto metodo pratico, dovrà ora decidere se ‑ per commisurare la prestazione imponibile ex art. 16 cpv. 1 LT e art. 17 cpv. 1 LIFD ‑ considerare il valore stimato dall’__________ (fr. 2'500.‑/azione) partendo appunto dalla Circ. CSI no. 28 oppure se ammettere quale valore venale il valore fiscale accertato per l’imposta sulla sostanza, ovvero sempre il valore stimato dall’__________, ma sgravato del 30% (fr. 1'750.‑/azione). Rispondendo così al quesito posto dalla rappresentante dei contribuenti per cui “l’ammontare di tale prestazione secondo la “Reinvermögenstheorie” non può tuttavia essere maggiore della differenza tra il valore venale determinato ai fini dell’imposta sulla sostanza e il prezzo concordato” (v. replica spontanea del 13.05.2020, p. 2).
Alfine di commisurare il vantaggio valutabile in denaro si parte dal presupposto che il prezzo di acquisto delle azioni sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione, diminuito di un eventuale prezzo d’acquisto.
Nella fattispecie, il prezzo di acquisto concordato e pagato è stato di fr. 40'500.‑.
Come visto, resta da determinare il valore venale da attribuire alle azioni cedute: fr. 1'750.‑ per azione come richiesto dai ricorrenti oppure fr. 2'500.‑ per titolo come accertato l’RS 1. In ogni caso, però, il prezzo concordato tra le parti risulta inferiore rispetto al valore venale delle azioni cedute.
4.2.
Perché possa essere considerata un vantaggio valutabile in denaro ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LT risp. 17 cpv. 1 LIFD ed imponibile quale provento dell’attività dipendente, ogni prestazione ricevuta dal contribuente deve presentare con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell’attività e deve far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività. Vi può essere pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona acquisti azioni ad un prezzo di favore.
4.3.
Oltre al valore venale, gli insorgenti contestano pure l’esistenza di un nesso economico e causale diretto tra l’acquisizione delle 30 azioni della __________ SA e il rapporto di lavoro del contribuente, ciò che invece l’autorità fiscale sostiene.
Per i ricorrenti, vi è un nesso causale ed economico solo quando le parti sono coscienti del prezzo di favore e hanno la volontà di far confluire all’acquirente una prestazione di favore. Ciò che invece a loro dire non è dato nella fattispecie, corrispondendo il prezzo stabilito contrattualmente all’ultimo fissato dal fisco e conosciuto dalle parti, relativo al periodo fiscale 2008, e non essendovi l’intenzione di far confluire al ricorrente una prestazione di favore. Di conseguenza, non essendoci un nesso causale e economico diretto con l’attività dipendente, per i ricorrenti non può configurarsi una prestazione di favore nei confronti del contribuente, imponibile quale reddito del lavoro.
4.4.
Decisive per stabilire se vi sia un nesso causale ed economico diretto con l’attività lucrativa del ricorrente sono le circostanze di fatto (v. p. es. sentenza TF 2C_357/2014 e 2C_358/2014 del 23.05.2016 consid. 2).
Nel caso in disamina, come visto, il ricorrente è attivo presso la __________ SA fin dal 1996 in qualità di ingegnere. Nell’incarto a disposizione dell’autorità giudicante non vi è alcun contratto di lavoro. La partecipazione litigiosa è stata ceduta tra il dicembre 2009 (firma del contratto di cessione) e il gennaio 2010 (versamento del prezzo di acquisto). Nel contempo, il ricorrente assumeva una posizione di rilievo all’interno dell’azienda, divenendone il direttore, mantenendo il ruolo di membro del CdA e, dal 2009, con firma individuale. Dal sito internet della società, si evince anche che il ricorrente è “capo progetto, ingegnere progettista e responsabile del settore gestione progetti” oltre che “responsabile del sistema qualità aziendale” (v. www.__________; curriculum vitae). Il suo grado di coinvolgimento nell’attività aziendale e il suo interesse nella continuità dell’attività appaiono quindi piuttosto profondi. Come tra l’altro affermato anche dall’allora presidente del Consiglio d’amministrazione, ing. __________, per cui sono gli azionisti stessi che permettono la continuità dell’attività aziendale, garantendola anche tramite la cessione delle azioni ai propri collaboratori (v. reclamo 2014 dell’ing. __________, agli atti).
A questo proposito, si osserva che lo stesso contribuente nel 2011 ha venduto 6 azioni ad un collaboratore della __________ SA (v. incarto fiscale 2011).
È dunque difficile sostenere, come vorrebbero gli insorgenti, che non vi sia un nesso causale e economico diretto tra la cessione delle azioni dell’ing. __________ al contribuente-azionista(-collaboratore) ai fini della continuità dell’attività aziendale e l’attività dipendente svolta dal contribuente per la medesima azienda, di cui è il direttore (v. supra, consid. 1.3).
4.5.
Assodato che il contribuente ha beneficiato di un vantaggio valutabile in denaro da ascrivere all’attività dipendente da lui esercitata, resta da stabilire se tale prestazione debba essere imposta nella sua interezza (fr. 34'500.-) oppure, come vorrebbero gli insorgenti, in ragione di fr. 12'000.-, calcolati partendo dal valore di sostanza delle azioni, valutato secondo la Circ. CSI no. 28, sgravato del 30%. Come visto, spetterà all’RS 1 pronunciarsi in proposito (v. supra, consid. 3).
Del fatto che la decisione è annullata con riferimento a una questione sollevata per la prima volta con il ricorso si tiene conto nell’attribuzione della tassa di giustizia e delle spese di procedura.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione di tassazione IC/IFD 2010 dopo reclamo notificata il 20.01.2020 è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 1 perché adotti una nuova decisione motivata.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 800.–).
Non si assegnano ripetibili.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: