ATF 140 I 114, 2C_16/2015, 2C_91/2012, 2C_911/2013, 2C_973/2012, + 1 weiteres
Incarti n. 80.2020.255 80.2020.256
Lugano 13 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 dicembre 2020 contro la decisione del 19 novembre 2020 in materia di IC/IFD 2017.
Fatti
A. RI 1 è una società, con sede a __________, il cui scopo sociale è, fra l’altro, la costruzione, la manutenzione e la gestione anche per conto terzi (soggetti ed enti pubblici e/o privati) di impianti elettrici e/o tecnologici per l’illuminazione votiva cimiteriale e/o pubblica (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 25.8.2021).
B. Per il periodo fiscale 2017, la contribuente veniva tassata d’ufficio con decisione del 21.11.2019, non avendo presentato la dichiarazione fiscale. Veniva pertanto stabilito un utile imponibile pari a fr. 50'000.- ed un capitale imponibile di fr. 250'000.-. A motivazione della decisione veniva indicato:
“La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Secondo gli articoli 206 cpv. 3 della LT e 132 cpv. 3 della LIFD “Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova”. Ciò significa che al reclamo devono essere allegati almeno il bilancio e il conto economico. Vi rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile”.
C. Con reclamo 23/24.12.2019 RI 1 contestava la decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD 2017 sostenendo che l’autorità fiscale non aveva tenuto conto del reale risultato d’esercizio della società, siccome non era stata presentata la dichiarazione d’imposta. Motivo per il quale inoltrava il bilancio ed il conto economico 2017 (riportante una perdita d’esercizio di fr. 77'299.30), sulla base del quale emettere la decisione fiscale.
D. Con raccomandata 20.10.2020 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG), invitava la società a trasmettere entro il 5.11.2020 la seguente documentazione:
· Dettaglio conto “cassa” 2017;
· Copia estratto conto bancario 01.01- al 31.12.2017;
· Dettaglio conto “magazzino merce”, allegando le relative fatture d’acquisto 2017;
· Dettaglio conto “costi affitto“, allegando la copia del contratto di locazione e la comprova dell’avvenuto pagamento, anno 2017;
· Dettaglio conto “correntista”, allegando il contratto di prestito e il nominativo completo;
· Sulla base dell’art. 697i e segg. del CO (obbligo di annuncio dell’azionista), vogliate allegare l’elenco del/dei titolari di azioni al portatore.
RI 1 veniva inoltre avvertita che, se entro la data indicata, la documentazione richiesta non fosse stata trasmessa, il reclamo sarebbe stato respinto.
E. Con decisione su reclamo IC/IFD 2017 del 19.11.2020, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) accertava un utile di fr. 0.- ed un capitale imponibile di fr. 250'000.-. In particolare, l’autorità fiscale aggiungeva alla perdita societaria fatta valere a conto economico di – 77'299.- spese non documentate o eccessive per un importo pari a fr. 66'000.-. Il risultato imponibile era pertanto una perdita di soli – fr 11'299.-
Nella motivazione l’autorità specificava di aver inoltrato, il 20.10.2020 una raccomandata (che non era stata ritirata dalla contribuente) chiedendo alla società di trasmettere della documentazione. In particolare era stata domandata la comprova del costo per affitto di fr. 66'000.- e chi fosse il detentore delle azioni della società. Secondo l’UTPG il costo per affitto di fr. 66'000.- fatto valere dalla società era sproporzionato, siccome la società, da qualche anno, era priva di attività. Non risultava impiegato alcun personale. L’autorità fiscale rilevava che non erano comprensibili i motivi per i quali la società avesse corrisposto un tale importo, senza ricevere alcuna prestazione. Il fisco stabiliva pertanto che “Per logici elementi convergenti, non c’è dubbio che il signor RA 1, amministratore unico dal 25.2.2012 al 23.3.2020, sia da considerare persona vicina alla società o, molto verosimilmente, l’azionista. Pertanto il costo di CHF 66'000 deve essere imposto anche nella sua partita fiscale personale (…) quale prestazione valutabile in denaro”. Il reclamo veniva parzialmente ammesso, riducendo l’utile a fr. 0.-.
F. Con ricorso 14.12.2020 presentato da “RI 1 per sé e quale amministratore della società RI 1”, è stato chiesto l’annullamento della decisione su reclamo IC/IFD 2017 e la sua rettifica nel senso che “(…) altri costi non deducibili di cui al punto 2.1.8.1. (spese non documentate o eccessive) di CHF 66'000 siano tenuti conto nella determinazione dell’utile della società, ma non imposti nella partita fiscale personale del signor RA 1”.
Nel merito del gravame si indica che la documentazione richiesta con missiva del 20.10.2020 non era stata prodotta siccome la società non è più operativa e pure priva di amministratore (in precedenza RA 1). Gli atti richiesti venivano forniti in sede ricorsuale: e meglio la copia del contratto di sublocazione e servizi sottoscritto dalle parti il 1°.3.2013 e i nominativi degli azionisti, ossia __________) e __________), come risultava del resto dal verbale d’interrogatorio dell’Ufficio dei fallimenti di __________, risalente al 20.11.2020. Come si poteva desumere dal contratto di sublocazione e servizi, il corrispettivo di locazione mensile era stato stabilito in fr. 1'000.- dal 1°.3.2013 e poteva essere disdetto entro la fine di un mese con preavviso di 3 mesi. La società __________, sublocatore principale, non aveva mai ricevuto la disdetta del contratto di locazione, siccome gli azionisti intendevano continuare l’attività iniziata. Motivo per il quale il canone di locazione è stato corrisposto sino a fine 2017, data alla quale è stata allestita la fattura riguardante gli scoperti di sublocazione pari a € 60'000.- corrispondenti a fr. 66'000.-. Secondo i ricorrenti: “Risulta chiaro che in mancanza di disdetta, il corrispettivo decorre anche se non vi fosse alcun utilizzo da parte del subconduttore degli spazi sublocati”.
Secondo gli insorgenti, non si sarebbe in presenza di alcuna distribuzione dissimulata di utile: il costo dell’affitto pari a fr. 66’000.- rientra nell’uso commerciale per una sublocazione e servizi come pattuito fra le parti. Motivo per il quale, si chiede di rinunciare ad imporre, nella partita fiscale di RA 1 il costo di fr. 66'000.- quale prestazione valutabile in denaro.
G. Con osservazioni 27/28.1.2021 l’UTPG chiede di dichiarare irricevibile il ricorso. L’autorità fiscale specifica che l’utile della società è nullo motivo per il quale non vi è alcun debito d’imposta e non sussiste neppure un interesse attuale degno di tutela ad impugnare la decisione. Nella misura in cui il contribuente auspica che l’ammontare della perdita da riportare sul periodo fiscale successivo sia oggetto di una decisione secondo l’art. 67 LIFD, gli manca un interesse attuale degno di tutela. In relazione all’ulteriore conseguenza fiscale della decisione litigiosa per il presunto azionista o persona vicina alla società, ossia RI 1, l’UTPG precisa che la motivazione della decisione impugnata non vincola l’autorità fiscale competente per eventuali ulteriori decisioni. Le decisioni inerenti RA 1 sono pertanto impugnabili con i rimedi giuridici previsti dalle rispettive procedute.
H. Siccome la contribuente risultava in mora con il pagamento di pubblici tributi, la Camera, avvalendosi dell’art. 231 cpv. 1 LT, ha esatto un anticipo a titolo di garanzia per la copertura delle tasse di giustizia e le spese di procedura pari a fr. 500.-, importo che è stato versato nel termine impartito.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2.1.
La contribuente è stata tassata d’ufficio. Dopo aver presentato reclamo, l’autorità fiscale ha parzialmente ammesso le censure fatte valere da RI 1, ma ha tuttavia ritenuto che la perdita esposta a bilancio nel 2017 fosse minore rispetto a quella dichiarata. Indipendentemente dall’ammontare della perdita, di fatto il debito d’imposta accertato da parte dell’UTPG è comunque stato pari a fr. 0.-.
2.2.
Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082ss., p. 733 ss.).
In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;
· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli si toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, op. cit. e giurisprudenza citata).
2.3.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale che concerne la deduzione delle perdite, una decisione di tassazione ha autorità di cosa giudicata solo per il periodo fiscale in questione; le circostanze di fatto e di diritto possono essere valutate diversamente in occasione di un ulteriore periodo fiscale. Esse assumono unicamente la qualifica di motivi e come tali non partecipano dell’autorità materiale di cosa giudicata. In particolare quando un contribuente riceve una tassazione che riporta un reddito nullo, con la conseguenza che non deve pagare alcuna imposta, l’ammontare delle perdite che hanno condotto alla tassazione su di un reddito nullo costituisce unicamente un motivo della decisione di tassazione, con la conseguenza che tale importo non beneficia della forza di cosa giudicata. Nella misura in cui il contribuente desidera che sia accertato l’ammontare della perdita da riportare al periodo fiscale seguente, non vi è un interesse attuale degno di protezione (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_911/2013 e 2C_912/2013 del 26 agosto 2014, in RDAF 2015 II p. 119 consid. 2.2, con riferimento a: ATF 140 I 114 consid. 2.4.1 p. 119 s.; sentenze 2C_973/2012 del 4 ottobre 2013 consid. 4.2; 2C_91/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.3.3, in RF 68/2013 p. 158; v. anche Danon, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a edizione, Basilea 2017, n. 17 ad art. 67 LIFD; Helbing/Felber, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2016, n. 14 ad art. 67 LIFD).
2.4.
Sebbene la giurisprudenza fiscale sottolinei di solito il requisito dell’esistenza di un utile o di un reddito imponibile nullo, è evi-dente che la situazione di un contribuente che riceve una deci-sione, con cui il suo debito d’imposta viene fissato a zero a cau-sa di un utile o di un reddito imponibile estremamente ridotto, deve essere assimilata a quella di un contribuente la cui deci-sione di tassazione stabilisce un utile o un reddito nullo e, di conseguenza, un debito d’imposta nullo. Un simile contribuente non ha un interesse attuale a contestare un debito d’imposta nullo né a ottenere una decisione in merito all’ammontare della perdita da riportare ai periodi fiscali successivi (sentenza 2C_973/2012 del 4 ottobre 2013 consid. 4.2).
2.5.
2.5.1.
Il ricorso è stato presentato sia dalla società sia da __________. Ora, la decisione impugnata concerne unicamente l’accertamento dei fattori imponibili inerenti la società. In quanto presentato da quest’ultimo il ricorso è pertanto irricevibile. Cionondimeno, vero è che nella decisione si specifica che la ripresa operata in seno alla società “(…) è stata valutata come una distribuzione dissimulata di utile a favore del signor RA 1”, da imporre anche nella partita fiscale di quest’ultimo. Competente per stabilire i fattori imponibili per l’anno 2017 non è l’UTPG ma l’Ufficio di tassazione di Mendrisio (cfr. art. 15 RLT), rispettivamente l’Ufficio delle procedure speciali, nel caso in cui la decisione fiscale del contribuente del 2017 fosse già cresciuta in giudicato. Dinanzi a quest’autorità fiscale, RA 1 potrà far valere le proprie argomentazioni a sostegno della non imponibilità della distribuzione dissimulata di utile nella sua partita fiscale. In altri termini l’attuale decisione inerente le imposte IC/IFD 2017 dovute dalla società non pregiudica la procedura fiscale relativa a RA 1 che potrà impugnare le decisioni che lo riguardano direttamente con i rimedi giuridici previsti dalle rispettive procedure (cfr. anche la sentenza del TF 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006 consid. 2.2 in fine; sentenza CDT inc. 80.2017.184/185 del 21.12.2017, consid. 2.3.4.).
2.5.2.
A titolo abbondanziale si rileva che quella che a livello della società viene trattata come una distribuzione mascherata di utile costituisce in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per il titolare della partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (nel diritto cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella misura in cui la prestazione valutabile in denaro della società è stata accertata con una decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono generalmente una corrispondente ripresa presso il titolare della partecipazione (sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016 II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16 = StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina citata).
Ciononostante, non esiste un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”). La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda automaticamente al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione che può passare in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le argomentazioni giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i fattori fiscali (in questo caso, della società) a passare in giudicato. Una nuova valutazione giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile, soprattutto perché la società e il detentore della partecipazione – nonostante il legame che deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e fiscali indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592 s.).
In deroga alle regole usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di tassazione. Se non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità fiscale può presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in giudicato a livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del socio (cfr. sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8; v. anche Kocher, Aspekte der steuerlichen Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés OREF [a cura di], Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico della ricorrente (che le ha già anticipate).
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: