Incarti n. 80.2020.188 80.2020.189

Lugano 22 giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 14 ottobre 2020 contro le decisioni del 16 settembre 2020 in materia di IC e IFD 2014, 2015 e 2016.

Fatti

A. a.

RI 1, economista, di professione è un fiduciario immobiliare e commercialista indipendente. La __________ coadiuva il marito nella sua attività in qualità di dipendente. Hanno due figli__________ (1989) __________ (1994). Quest’ultimo è affetto da handicap cognitivo e lavora quale aiuto giardiniere. È “ospite interno dell’ __________ __________””.

b.

Per i periodi fiscali qui in parola, RI 1 è stato oggetto di una verifica fiscale richiesta dall’ RS 1 (di seguito: RS 1) a motivo di “un possibile modo di procedere “elusivo” in relazione all’incasso di alcune fatture” e per “chiarire l’acquisto della partecipazione __________ SA”. L’ispezione ha avuto luogo tra il 12 e il 14 febbraio 2019.

Per discutere i risultati dell’inchiesta, dagli atti a disposizione della Camera di diritto tributario emerge che il contribuente e i rappresentanti dell’Ispettorato fiscale si sono dapprima incontrati il 20 febbraio 2019 e successivamente il 15 aprile 2019 per la presentazione di una proposta di tassazione, quest’ultima sottoposta al ricorrente per conferma ancora una volta il 27 agosto 2019. Agli atti non vi è alcun verbale controfirmato dal contribuente.

Nel contempo, l’Ispettorato fiscale, su mandato dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito: UTPG), procedeva alla verifica fiscale __________ SA di __________. I periodi fiscali da verificare erano rispettivamente il 2015 e il 2016. L’ispezione è avvenuta tra il 19 e il 21 febbraio 2019. All’Ispettorato fiscale era stato affidato il compito di verificare perché “la PG in questione incassa[va] provvigioni ma non [aveva] costi del personale né costi per prestazioni di terzi che [potevano] aver creato la CA dichiarata”. In più, l’autorità fiscale avrebbe dovuto “determinare se vi [fosse] stata la cessione del mantello azionario al signor RI 1” (v. rapporto ispettorato nr. __________ del 2 settembre 2019).

Il 2 settembre 2019, l’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni presentava entrambi i suoi rapporti.

Da quello relativo alla persona fisica si evincono le riprese di “una serie di costi privati” e si sollevava la problematica della proprietà delle partecipazioni nella società __________ SA a partire dal 2013, “anno in cui [il ricorrente] avrebbe verosimilmente acquistato il mantello azionario della società”.

Per gli anni fiscali 2014, 2015 e 2016, l’Ispettorato fiscale stabiliva di imporre in capo ad RI 1 sia l’intero pacchetto azionario della __________ SA al suo valore nominale sia il 50% delle azioni di un’altra società, la __________ SA, anch’esse al loro valore nominale. L’Ispettorato fiscale proponeva altresì di “imporre il valore del correntista al 31.12. di ogni periodo fiscale [analizzato] quale elemento della sostanza del signor RI 1 mentre i valori dei rimborsi ottenuti [sarebbero stati] indicati alla voce “numerario””. Il reddito e la sostanza aziendali, che contemplava pure le partecipazioni in __________ SA e __________ SA, erano stati ridefiniti per ogni periodo fiscale qui litigioso (v. dettaglio elementi imponibili; rapporto ispettorato nr. __________, p. 21).

B. Il 25 settembre 2019, l’RS 1 notificava ai contribuenti le decisioni di tassazione IC/IFD 2014, 2015 e 2016.

Periodo fiscale 2014

Seguendo quanto stabilito dal rapporto di verifica del 2 settembre 2019 (v. specchietto riassuntivo, p. 21), l’autorità di tassazione esponeva un reddito aziendale pari a fr. 38'032.‑, aggiungendo a quanto dichiarato fr. 18'000.‑ di “prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”, rettificando “i valori […] sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale e delle indicazioni fornite dal contribuente”.

Per quanto concerneva la sostanza imponibile al 31.12.2014, l’RS 1 correggeva l’attivo della ditta individuale da fr. 23'000.‑ a fr. 173'000.‑, esponendo “le azioni sottoscritte e non dichiarate delle spettabili __________ SA (quota di ½ nominale fr. 50'000.‑) e __________ SA (nominale fr. 100'000.‑) al loro valore nominale in quanto considerate a carattere aziendale”. Aggiungeva altresì i debiti della ditta individuale in ragione di fr. 16'500.‑, con la motivazione “passivo aziendale rettificato come al bilancio o all’elenco dei passivi aziendali”.

Sempre riferendosi alla verifica fiscale, l’autorità di tassazione aggiungeva a “numerario biglietti banca, oro e metalli preziosi” fr. 128'000.‑ quali “rimborso credito correntista da parte della spettabile __________ SA” ed esponeva in “altri elementi sostanza mobiliare” fr. 563'000.‑ relativi al “credito correntista [vantato dal ricorrente] nei confronti della spettabile __________ SA”.

Diversamente da quanto fatto valere nella Dichiarazione d’imposta 2014, “difettando i requisiti di legge”, l’autorità di tassazione non ammetteva né la deduzione delle spese di disabilità né la deduzione per ogni figlio a carico e per figlio agli studi in quanto riteneva che i “proventi [corrisposti ad __________ fossero] sufficienti per far fronte al [suo] sostentamento personale”.

Di conseguenza, per l’imposta cantonale, il reddito imponibile accertato era di fr. 219'200.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 265'000.‑) che comportava un dovuto d’imposta di fr. 24'306.45. La sostanza imponibile era stata stabilita in fr. 2'367'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 3'348'000.‑) il cui debito d’imposta si attestava a fr. 7'054.35.

Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 266'900.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) che comportava un dovuto d’imposta pari a fr. 21'259.10.

Periodo fiscale 2015

Sempre seguendo quanto accertato dall’Ispettorato fiscale durante la sua verifica, l’autorità di tassazione aggiungeva al reddito da attività indipendente dichiarato fr. 13'000.‑ relativi a delle “prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata” (v. rapporto di verifica del 2 settembre 2019 in re RI 1, p. 14).

Per la sostanza imponibile al 31.12.2015, l’RS 1 aggiungeva l’attivo della ditta individuale pari a fr. 160'000.‑ (tra cui esponeva le “azioni sottoscritte e non dichiarate delle spettabili __________ SA (quota di ½ nominale fr. 50'000.‑) e __________ SA (nominale fr. 100'000.‑) al loro valore nominale in quanto considerate a carattere aziendale” e i debiti della ditta individuale in ragione di fr. 45'000.‑, con la motivazione “passivo aziendale rettificato come al bilancio o all’elenco dei passivi aziendali”.

Rispetto a quanto valutato dall’Ispettorato fiscale, l’RS 1 ometteva di aggiungere ai debiti della ditta individuale fr. 6'000.‑ (la voce “creditori” per la definizione della sostanza aziendale; v. rapporto di verifica, specchietto riassuntivo. p. 21).

L’autorità di tassazione accertava inoltre un reddito da attività indipendente accessoria pari a fr. 49'947.‑ relativo alla “prestazione valutabile in denaro in relazione alla cessione del mantello azionario della spettabile __________ SA, avendo [il contribuente] beneficiato di una distribuzione gratuita di azioni”. Essendo la partecipazione nel capitale della __________ SA qualificata ed appartenente alla sostanza aziendale del ricorrente, la prestazione valutabile in denaro stabilita dall’Ispettorato fiscale in ragione di fr. 99'894.‑ era “da imporre al 50%” (v. rapporto di verifica del 2 settembre 2019 in re RI 1, p. 19).

Per quanto concerneva la sostanza imponibile, l’RS 1 ‑ sempre riferendosi alla verifica fiscale ‑ aggiungeva fr. 142'000.‑ a “numerario biglietti banca, oro e metalli preziosi” quale “rimborso credito correntista da parte della spettabile __________ SA” e fr. 549'000.‑ agli “altri elementi della sostanza mobiliare” relativi al “credito correntista nei confronti della spettabile __________ SA”.

Infine, diversamente da quanto richiesto con la Dichiarazione d’imposta 2015, l’autorità di tassazione non ammetteva né la deduzione per ogni figlio a carico né la deduzione per figlio agli studi in quanto l’RS 1 aveva ritenuto che i “proventi [percepiti da __________ fossero] sufficienti per far fronte al sostentamento personale”.

Di conseguenza, per l’imposta cantonale, il reddito imponibile accertato era di fr. 264'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 312’900.‑) che comportava un dovuto d’imposta di fr. 30'734.10. La sostanza imponibile era stata stabilita in fr. 2'464'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 3'455'000.‑) il cui debito d’imposta si attestava a fr. 7'383.10.

Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 317’300.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) che comportava un dovuto d’imposta di fr. 27'811.05.

Periodo fiscale 2016

Allestendo la decisione di tassazione IC/IFD 2016, sempre tenendo “conto delle risultanze emerse in sede di verifica fiscale svolta nel febbraio 2019”, l’RS 1 aggiungeva al reddito aziendale fr. 8'999.‑ di “prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata o non giustificate dall’uso commerciale” (v. rapporto di verifica del 2 settembre 2019, p. 14).

Inoltre, tra gli elementi della sostanza al 31.12.2016, inseriva l’attivo della ditta individuale pari a fr. 160'000.‑, tra cui esponeva le “azioni sottoscritte e non dichiarate delle spettabili __________ SA (quota di ½ nominale fr. 50'000.‑) e __________ SA (nominale fr. 100'000.‑) al loro valore nominale in quanto considerate a carattere aziendale” e i debiti della ditta individuale in ragione di fr. 68’100.‑, con la motivazione “aggiunta del debito verso la __________ SA considerato di natura aziendale”.

Quale reddito da attività indipendente accessoria, l’autorità di tassazione aggiungeva fr. 117'892.‑ perché “i redditi netti da partecipazioni qualificate (che raggiungono almeno il 10% del capitale azionario di una società di capitale o sociale di una cooperativa) appartenenti alla sostanza aziendale sono imponibili in ragione del 50%. Prestazione valutabile in denaro in relazione alla cessione del mantello azionario della Spettabile __________ SA avendo beneficiato di una distribuzione gratuita di azioni in quanto il capitale della società citata e il rimborso del prestito non sono stati ricostituiti con l’emissione di nuovi mezzi da parte dell’azionista, bensì tramite gli utili realizzati dalla società”. In merito alla partecipazione nella __________ SA, poiché non dichiarata, l’RS 1 allestiva il Modulo 8.1 (“Partecipazioni qualificate nella sostanza aziendale”) ed accertava una prestazione valutabile in denaro imponibile pari a fr. 117'892.‑ (la prestazione valutabile in denaro accertata dall’Ispettorato fiscale era di fr. 224'557.‑, “da imporre al 50%”; v. rapporto di verifica del 2 settembre 2019, p. 19), avendo computato la deduzione forfettaria delle spese di amministrazione pari al 5% (v. Modulo 8.1 allestito dall’autorità fiscale).

Sempre riferendosi alla verifica fiscale, tra gli elementi della sostanza al 31.12.2016, l’autorità di tassazione aggiungeva fr. 279’000.‑ a “numerario biglietti banca, oro e metalli preziosi” quale “rimborso credito correntista da parte della spettabile __________ SA” e fr. 412’000.‑ agli altri elementi della sostanza mobiliare in relazione al “credito correntista nei confronti della spettabile __________ SA”.

Di conseguenza, per l’imposta cantonale, il reddito imponibile accertato era di fr. 342'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 396’800.‑) che comportava un dovuto d’imposta di fr. 42’169.30. La sostanza imponibile era stata stabilita in fr. 2'519'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 3'516'000.‑), il cui debito d’imposta si attestava a fr. 7'569.90.

Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 401’200.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) che comportava un dovuto d’imposta di fr. 38'717.80.

C. Il 21 ottobre 2019, i contribuenti presentavano tempestivo reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD summenzionate.

Periodo fiscale 2014

Si aggravavano contro gli importi aggiunti quali reddito da attività indipendente e, per quanto era della sostanza, contro gli importi aggiunti a numerario e agli altri elementi della sostanza come pure contro l’inserimento del valore delle azioni __________ SA perché “fino a prova contraria sono del tutto arbitrari, non comprovati e sono contemporaneamente oggetto di reclamo da parte della società __________ SA all’ufficio tassazione persone giuridiche”. Chiedevano quindi lo stralcio di fr. 150'000.‑ dall’attivo aziendale anche perché “le azioni __________ SA [erano state acquistate] a nome RI 1 e RI 2, di carattere privato [e l’acquisto era] avvenuto contestualmente alla dipartita di 2 membri del CDA della società, [ciò che] è stato regolarmente indicato nella dichiarazione fiscale 2015. La cessione del pacchetto azionario è avvenuto a contanti contro consegna titoli”.

Infine, postulavano il riconoscimento “della deduzione massima pari a CHF 11'100.00 per sostentamento” del figlio __________ “che fino a giugno 2014 stava seguendo un corso di formazione biennale per divenire aiuto giardiniere”.

Periodi fiscali 2015 e 2016

I reclamanti contestavano gli importi aggiunti quali reddito da attività indipendente (fr. 13'000.‑ per il 2015 risp. fr. 8'999.‑ per il 2016) e da attività indipendente accessoria (fr. 49'997.‑ per il 2015 risp. fr. 117’892.‑ per il 2016).

Per quanto concerneva la sostanza imponibile, si aggravavano contro gli importi inseriti a numerario e tra gli altri elementi della sostanza come pure contro l’aggiunta delle azioni __________ SA che, a loro dire, avrebbero dovuto essere stralciati perché “fino a prova contraria [erano] del tutto arbitrari, non comprovati e [erano] contemporaneamente oggetto di reclamo da parte della società __________ SA all’ufficio tassazione persone giuridiche”. Chiedevano lo stralcio di fr. 160'000.‑ (sia per il 2015 sia per il 2016) relativi all’aumento dell’attivo aziendale anche perché “la quota azionaria __________ SA [andava] considerata quale sostanza privata […] a valore venale”.

Infine, postulavano il riconoscimento “della deduzione massima pari a CHF 11'100.00 per sostentamento” del figlio __________ “come segnalato nel reclamo per il calcolo 2014 […], essendo le condizioni immutate”.

D. Il 16 settembre 2020, l’autorità di tassazione respingeva i reclami riconfermando integralmente le decisioni di tassazione IC/IFD 2014, 2015 e 2016. A motivo, l’RS 1 adduceva:

Considerate le risultanze della verifica fiscale esperita presso il contribuente, nonché presso le persone giuridiche a lui collegate, posto che quanto sottoposto al contribuente non è stato accettato dallo stesso, quanto esposto a titolo di reddito d’attività lucrativa indipendente, numerario e altri elementi della sostanza viene riconfermato.

Per quanto attiene la deduzione per figli a carico, si fa notare come il figlio __________ per il periodo fiscale oggetto di reclamo abbia percepito rendite AVS/AI [per il 2014: fr. 56'524.‑; per il 2015 e 2016: fr. 18'804.‑], oltre a un modesto salario e alle prestazioni complementari; certamente non si può ritenere che lo stesso debba dipendere dagli aiuti finanziari dei genitori.

E. Il 14 ottobre 2020, con tre atti distinti, i contribuenti presentano ricorso alla Camera di diritto tributario, contestando le decisioni di tassazione IC e IFD 2014, 2015 e 2016.

Periodo fiscale 2014

Gli insorgenti contestano in particolare la mancata deduzione per figlio a carico in relazione al figlio __________. Non chiedono che sia loro accordata la deduzione integrale di fr. 11'100.‑ quanto piuttosto fanno notare che “ci sembra ovvio che lo stesso non può provvedere al suo sostentamento in maniera completamente indipendente per far fronte ai costi della normale vita quotidiana tenuto conto i costi fissi annuali per un abbonamento per l’utilizzo dei mezzi pubblici, abbonamento telefono mobile, cassa malati complementare, acquisto beni di prima necessità, svago e bisogni particolari di una persona affetta da handicap”.

Per quanto concerne invece il numerario, gli altri elementi della sostanza e l’attivo della ditta individuale ‑ poiché gli importi indicati “sono contemporaneamente oggetto di un reclamo da parte della società __________ SA all’Ufficio tassazione persone giuridiche” ‑ gli insorgenti postulano che le correzioni apportate dall’RS 1 siano “tenute in sospeso fino alla crescita in giudicato della tassazione della suddetta società”.

Per quanto riguarda le azioni __________ SA, i ricorrenti sostengono di averle regolarmente indicate nella DI 2015 quando è avvenuto l’acquisto del 50% del capitale sociale.

Per i periodi fiscali 2015 e 2016

Analogamente al periodo fiscale 2014, i ricorrenti postulano la rettifica del reddito netto derivante dall’attività indipendente a fr. 30'095.‑ [risp. a fr. 6'931.‑ per il 2016] come da loro dichiarato con la motivazione che “l’importo di Fr. 13'000.00 [risp. di fr. 8'999.‑ per il 2016] aggiunto al reddito dichiarato quale “prestazione a proprio favore”, risulta del tutto fuori luogo e ingiustificato. A comprova trasmettiamo copia delle schede contabili indicanti i costi sostenuti per l’esercizio dell’attività lucrativa indipendente principale […] I costi sostenuti sono riconducibili perlopiù alle numerose trasferte necessarie per l’amministrazione, gestione e la locazione degli appartamenti facenti parte della proprietà privata dislocati nel Canton Ticino e Canton __________ […] visite a clienti privati nel Canton Ticino, Svizzera ed estero, costi di rappresentanza”.

Per quanto riguarda invece il reddito da attività indipendente accessoria, affermano che le “prestazioni valutabili in denaro valutate dall’UTPF pari a CHF 49'947.00 [per il 2015 risp. a fr. 117'892.‑ per il 2016], conseguenti alla presunta cessione del mantello giuridico della __________ SA, sono fino a prova contraria ingiustificate e vanno pertanto mantenute sospese fino a ricezione della decisione di tassazione dopo reclamo della suddetta società e crescita in giudicato della stessa”. Alla medesima conclusione giungono anche per i fattori inseriti quali “numerario” e “altri elementi della sostanza” come pure quelli riferiti all’attivo della ditta individuale per cui essendo gli “importi indicati […] oggetto di un reclamo e probabile ricorso da parte della società __________ SA all’ufficio tassazione persone giuridiche [,] le correzioni apportate dall’Ufficio circondariale di Tassazione riferite alla società __________ SA vanno tenute in sospeso fino alla definitiva crescita in giudicato della tassazione della […] società”.

Infine, per quanto concerne la deduzione per il figlio __________, i ricorrenti fanno notare che “nel 2015 ha percepito una rendita AI mensile pari Fr. 1'567.00 (annua Fr. 18'804.00) [idem per il 2016] e una prestazione complementare mensile pari a Fr. 1'718.00 (annua Fr. 20'616.00) [risp. per il 2016: mensili fr. 1'755.‑; annuale fr. 21'060.‑] oltre a un reddito annuo modesto di CHF 3'682.00 [per il 2016: fr. 4'361.‑] ha pagato una retta di CHF 34'980.00 + 3'600.00 a copertura delle spese per frequenza in internato [per il 2016: fr. 34'820.‑ + fr. 3'600.‑]”. Come per il periodo fiscale 2014, gli insorgenti richiedono una corretta deduzione di tali spese anche perché __________ “non può provvedere al suo sostentamento in maniera completamente indipendente”.

Per ognuno degli atti di ricorso, oltre alle decisioni impugnate e ai reclami presentati all’RS 1, gli insorgenti allegano i certificati fiscali rilasciati dall’Istituto delle assicurazioni sociali, la dichiarazione del __________ dove alloggia il figlio __________ e, limitatamente al 2015 e al 2016, il conto economico (senza le schede contabili che menzionano) relativo all’attività indipendente del contribuente.

F. Il 30 ottobre 2020, l’RS 1 ha presentato le proprie osservazioni ai ricorsi. Per quanto riguarda la deduzione per il figlio __________ afferma che “seppur i contribuenti, nel quotidiano, avranno certamente disagi dovuti alla condizione del figlio, non riteniamo sia data una condizione di dipendenza finanziaria, di conseguenza non riteniamo sia concedibile né una deduzione per figli a carico né una deduzione per persone bisognose a carico”.

Per le altre censure sollevate dai ricorrenti, l’RS 1 “rimanda a quanto emerso in sede di verifica fiscale”.

G. Nel corso dell’udienza del 21 novembre 2022, la Camera di diritto tributario ordinava all’Ispettorato fiscale di trasmettere ai ricorrenti una copia del rapporto di verifica del 2 settembre 2019 in re RI 1. “I ricorrenti [avrebbero avuto] 30 giorni per prendere posizione, con osservazioni che [avrebbero inviato] alla Camera di diritto tributario”.

H. Il 22 novembre 2022, l’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni trasmetteva alla Camera di diritto tributario copia della “documentazione inviata […] alla controparte secondo quanto stabilito nel verbale di udienza”, aggiungendo una copia del verbale di audizione del 15 aprile 2019 (tassazioni 2014-2016), sottoposto al ricorrente in sede di discussione degli elementi imponibili, ma non controfirmato per accettazione.

I. Il 20 dicembre 2022, il ricorrente presenta le sue osservazioni suddividendole in due parti principali. Nella prima, si sofferma sulle verifiche e correzioni relative alla sua attività di fiduciario e sulle altre deduzioni non ammesse; nella seconda parte, discute della cessione del mantello giuridico, argomento già contestato da parte della __________ SA e per il quale è tuttora pendente reclamo presso l’UTPG.

L’insorgente ammette che il sistema contabile di cui si era sempre avvalso include operazioni sia di natura privata sia aziendale, tuttavia “perfettamente individuabili”. Per quanto concerne la fattura di “fr. 5'000.‑ non presente nella DF 2014”, il ricorrente sostiene di aver “preventivamente spontaneamente segnalato [l’]errore al tassatore competente”. Invece, per quanto riguarda “i vari costi non ammessi in deduzione”, il ricorrente afferma che tra il 2014 e il 2016 sono stati ripresi complessivamente fr. 35'000.‑. A suo dire, è possibile ricostruirne fr. 25'966.‑: la differenza di fr. 9'034.‑ la ritiene invece “valutata sommariamente e senza giustificazioni specifiche da parte dell’UTPG e comunque opinabili”.

L’insorgente spiega altresì che “la voce costi diversi di ufficio per Fr. 9'813 contempla[va] una partecipazione, circa il 40%, alle spese per l’immobile di __________ usato per circa 4 mesi all’anno oltre che costi per abbigliamento professionale. A nostro avviso voci di costo giustificate e deducibili”.

Nel suo scritto, il ricorrente conferma di essere divenuto azionista al 50% della __________ SA nel 2015 dopo aver ricevuto fisicamente i titoli azionari e di essere stato membro del Consiglio di amministrazione della società fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 1999. L’insorgente spiega di essere stato l’unica persona a percepire da __________ SA gli onorari da consiglio d’amministrazione “perché quale amministratore delegato [era] il solo ad eseguire prestazioni”. A suo dire, “l’ammontare degli onorari versati [andava] commisurato all’impegno svolto […] Per il periodo 2012-2018, cifra di affari media annuale Fr. 175'000.00, percentuale di onorari e salari in media 28%”.

Per quanto riguarda la deduzione sociale per figlio a carico, l’insorgente ritiene che “una deduzione annuale minima di Fr. 3'600.00 sarebbe più che giustificata per il periodo 2014, 2015 e 2016”.

Infine, RI 1 afferma che “la questione [relativa alla teoria del mantello giuridico deve essere rimandata] al reclamo presentato dal sottoscritto e dalla __________ SA” all’UTPG, a tutt’oggi inevaso.

L. Il 20 febbraio 2023, l’Ispettorato fiscale prende a sua volta posizione in merito alle osservazioni del contribuente. L’autorità fiscale ribadisce che “i conti annuali presentati dal contribuente non [sono] conformi alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni (CO) in quanto presentano, oltre agli elementi di attività indipendente, anche elementi di natura privata”. Nonostante tale aspetto fosse già stato rilevato in una precedente verifica fiscale tenutasi nel 2011, ciò è stato “completamente ignorato dal contribuente”.

Per quanto riguarda i costi considerati di natura privata, l’Ispettorato fiscale rimanda al rapporto di verifica no. __________, aggiungendo che:

“l’importo finale è stato successivamente arrotondato a rialzo per tener conto di una serie di costi sparsi contabilmente la cui natura aziendale non è stata comprovata (assicurazione auto considerata prevalentemente privata per i motivi descritti in precedenza[)], alcuni costi per viaggi contabilizzati all’interno del conto “stampati e cancelleria” ed una quota di spese di pubblicità e marketing.”

L’autorità fiscale afferma che la “ripresa globale forfettaria” per il 2014 e il 2015 è di fr. 13'000.‑, mentre per il 2016 è di fr. 9'000.‑, spiegando che “dall’analisi delle decisioni di tassazione rileviamo come la ripresa complessiva del periodo fiscale 2014 ammonti a 18'000 CHF: la differenza in questione è dovuta al fatto che preliminarmente alla dichiarazione fiscale 2014 era stato allegato un conto annuale che non presentava una fattura di 5'000 CHF, importo poi notificato successivamente da parte del signor RI 1 stesso”.

Per quanto concerne la partecipazione in __________ SA, l’Ispettorato fiscale spiega che

durante l’incontro del 20.02.2019 il signor RI 1 ha indicato di essere beneficiario di __________ SA già in precedenza, aspetto che ha giustificato l’apertura di una procedura di recupero d’imposta. Riteniamo che il cambiamento ulteriore di versione da parte del contribuente (costante nell’accertamento avvenuto) sia contradditorio. Se non vi fosse stata una tale ammissione, per quali ragioni l’autorità avrebbe dovuto procedere all’apertura di una procedura di recupero d’imposta. La vendita è avvenuta senza alcun pagamento e senza contratto aspetto che quindi non ci permette di entrare nel merito. Reputiamo che quanto affermato dal contribuente debba essere ritenuto rilevante. Egli sostiene di aver effettuato tra il 2000 ed il 2008 diversi versamenti quali acconti per la cessione dell’attività del __________ aspetto che fa presumere che lo stesso sia effettivamente azionista da prima del 2015.

Infine, l’Ispettorato fiscale giunge alla conclusione secondo cui non si è configurata la cessione del mantello azionario della __________ SA. Di conseguenza, per i periodi fiscali litigiosi, “le riprese effettuate quale «reddito da attività indipendente accessoria contribuente», «numerario» ed «altri elementi sostanza mobiliare» non devono essere considerati”. Come pure le azioni della summenzionata società non sono “da indicare nella sostanza in quanto di fatto non di sua proprietà” nei periodi sub judice (v. email dell’8 marzo 2023 a Camera di diritto tributario).

Diritto

  1. Il ricorso presentato da RA 1 e RI 2 verte principalmente su due tematiche: da un lato, gli insorgenti censurano le modifiche apportate dall’RS 1 ‑ e confermate integralmente nelle decisioni impugnate ‑ alle loro Dichiarazioni d’imposta 2014-2016, sulla base delle risultanze di due verifiche esperite dall’Ispettorato fiscale che non hanno sottoscritto (v. rapporti ispettorato del 2 settembre 2019 nr. __________ in re RI 1 e nr. __________ in re __________ SA).

D’altro canto, i ricorrenti lamentano la mancata deduzione sociale per figlio a carico in relazione al figlio __________.

  1. Aspetti procedurali

2.1.

Va ricordato anzitutto che, nell’ambito della procedura di ricorso, ai ricorrenti è stato garantito il rispetto del diritto di essere sentiti. L’autorità di tassazione è stata invitata a sottoporre loro il rapporto di verifica, allestito dall’Ispettorato fiscale e sul quale le decisioni impugnate sono basate.

2.2.

Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3; sentenza TF 2P.185/2006 del 27 novembre 2006 consid. 4.1).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Per la giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito ‑ nella misura in cui essa non sia particolarmente grave ‑ è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

2.3.

Nel caso di specie, la motivazione delle tre decisioni impugnate rimanda alle “risultanze della verifica fiscale esperita presso il contribuente, nonché presso le persone giuridiche a lui collegate”, senza confrontarsi con gli argomenti sollevati dai reclamanti. Da tale motivazione e dagli atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile evincere in modo chiaro ed inequivocabile se ai ricorrenti sia stato effettivamente notificato il Rapporto di verifica redatto dall’Ispettorato fiscale in merito alla persona fisica e/o se l’insorgente sia stato reso edotto del suo contenuto e dell’eventuale “proposta di tassazione”. Il relativo verbale di audizione del 15 aprile 2019, allestito dall’Ispettorato fiscale, non è stato firmato da nessuna delle due parti.

L’RS 1, nella motivazione delle decisioni impugnate, sostiene semplicemente che “quanto sottoposto al contribuente non è stato accettato dallo stesso”. Non è neppure noto cosa gli sia stato “sottoposto” e cosa il contribuente non abbia “accettato”.

2.4.

In considerazione del fatto che, nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT), ovvero ha pieno potere cognitivo, ha convocato in udienza le parti, compreso l’Ispettorato fiscale, autore dei Rapporti di verifica. L’udienza si è svolta il 21 novembre 2022 e si è conclusa con un verbale che ordinava all’Ispettorato fiscale di inviare ai ricorrenti il Rapporto relativo alla verifica fiscale esperita presso la persona fisica e al ricorrente di voler prendere posizione.

  1. Cessione del mantello giuridico __________ SA

In seguito alla trasmissione del rapporto dell’Ispettorato e allo scambio intervenuto fra le parti, l’autorità fiscale sembrerebbe aver rivisto la sua posizione in merito all’ipotizzata cessione del mantello giuridico della __________ SA. Come risulta dallo scritto del 20 febbraio 2023, indirizzato dall’Ispettorato fiscale a questa Corte, con il reclamo presentato dalla stessa __________ SA contro la tassazione che la concerne, sarebbe stata presentata “un’ampia documentazione”, cui sarebbero seguiti degli “accertamenti, ancora in corso”, che avrebbero consentito all’Ispettorato fiscale di escludere che la cessione del mantello giuridico vi sia stata.

A tal proposito, la Camera di diritto tributario non ha avuto accesso alla “ampia documentazione” prodotta con il reclamo della società anonima. D’altra parte, ci si domanda come l’Ispettorato possa aver tratto delle conclusioni, in contrasto con quanto sostenuto nel suo stesso rapporto di verifica, se gli “accertamenti” erano “ancora in corso”. In ogni caso, l’UTPG non ha preso alcuna posizione in merito alla questione della pretesa cessione del mantello giuridico della __________ SA.

Di conseguenza, su questo aspetto, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché emetta una nuova decisione, una volta conclusi gli accertamenti dell’Ispettorato fiscale e/o dell’UTPG.

  1. Ripresa costi di natura privata

4.1.

Resta per contro litigiosa la ripresa di alcuni costi, registrati nel conto economico della ditta, che secondo l’autorità di tassazione sarebbero di natura privata.

4.2.

4.2.1.

Secondo gli articoli 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Per il combinato disposto degli articoli 18 cpv. 3 e 58 cpv. 1 lett. a LIFD e, per l’imposta cantonale, degli articoli 17 cpv. 4 e 67 cpv. 1 lett. a LT, la determinazione dell’utile netto imponibile si fonda sul saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente.

Una correzione fiscale dell’utile netto che risulta dalla contabilità commerciale deve essere intrapresa in particolar modo per riprendere tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale (articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT).

4.2.2.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall’uso commerciale se sono legate in modo immediato e diretto (organico) con il guadagno conseguito. Ciò che può essere registrato in buona fede come costo secondo una valutazione commerciale deve essere considerato come riconosciuto dall’uso commerciale anche dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è irrilevante se un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e se tale costo fosse opportuno nell’ottica di una gestione aziendale razionale e orientata al profitto. Tuttavia, i costi che l’impresa ha sostenuto esclusivamente per il tenore di vita privato delle persone che vi partecipano (o di persone a loro vicine) non sono considerati spese riconosciute dall’uso commerciale. È inammissibile dal punto di vista fiscale contabilizzare tali spese come costi aziendali con il pretesto che si tratti di spese commerciali o di rappresentanza. Tutte le spese di un’impresa che vanno a beneficio della sfera privata del titolare sono considerate private. Nel caso di spese che sono in parte legate all'azienda e in parte alla sfera privata, è necessario suddividerle in una quota di spese per il conseguimento del reddito e in una quota privata (cfr. sentenza TF n. 2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

La stima della quota privata è rimessa all’apprezzamento dell'autorità fiscale, che può anche adottare soluzioni forfetarie, che il Tribunale federale riesamina solo dal punto di vista dell'arbitrio (sentenza TF n. 2C_484/2019 del 6 novembre 2019 consid. 7.1 e giurisprudenza citata).

4.3.

4.3.1.

Va rilevato anzitutto che, prendendo posizione sul rapporto dell’Ispettorato fiscale in data 20 dicembre 2022, i ricorrenti riconoscono che il “sistema contabile” della loro attività professionale “include operazioni di natura privata e aziendale, ma perfettamente individuabili”. Con questa affermazione, ammettono la contabilizzazione di spese non riconosciute dall’uso commerciale e come tali non ammesse in deduzione dal punto di vista fiscale.

Nelle suddette osservazioni, i contribuenti giustificano sostanzialmente riprese per complessivi fr. 25'966.‑ su tre anni, definendo “opinabili” le ulteriori riprese per fr. 9'043.‑.

A tale riguardo, nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2022, l’Ispettorato fiscale ha riproposto il calcolo intrapreso per definire le riprese litigiose.

4.3.2.

Per quanto concerne i costi per viaggi, trasferte e rappresentanza, ha spiegato che nei conti dell’impresa sono stati rilevati costi per viaggi che si riferivano a soggiorni durante il fine settimana e in località in cui non sono state svolte prestazioni (__________). Il fatto che gli insorgenti abbiano obiettato che “le spese per __________ e __________ sono state contabilizzate alla voce viaggi privati, quindi escluse dai costi aziendali” non è in alcun modo in contrasto con la decisione adottata dall’autorità fiscale, che non ha ripreso i costi per queste due destinazioni. Ne consegue che la ripresa di fr. 1'000.‑ nel 2014 e fr. 2'000.‑ nel 2015 deve essere confermata.

4.3.3.

Per quanto concerne i costi per l’automobile, l’autorità fiscale ha proceduto ad una ripresa forfetaria di fr. 3'500.‑ nel 2014 e nel 2016 e di fr. 4'000.‑ nel 2015. Fra le spese contabilizzate a questo titolo figurano anche costi che non concernono per niente le automobili, quali i Libretti ETI e il permesso per invalidi della Città di __________ per il figlio __________. Altri costi attengono a multe, un soggiorno in albergo in __________ e il noleggio di un autoveicolo in __________. Inoltre, lo stesso titolare avrebbe ammesso che fra i costi per l’automobile figurano anche quelli legati alle trasferte presso i vari immobili detenuti a titolo privato. È chiaro che si tratta di procedere ad una stima della quota privata, come previsto dalla giurisprudenza. La valutazione intrapresa dall’autorità di tassazione appare condivisibile. D’altronde, i ricorrenti non hanno prodotto documenti che possano giustificare una diversa ripartizione.

4.3.4.

Una ripresa di fr. 1'310.‑ all’anno si riferisce ai premi pagati per l’assicurazione sulla vita. I ricorrenti quantificano questo costo addirittura in fr. 7'860.‑ su tre anni, includendovi anche i contributi LPP, senza tuttavia contestare la natura privata dell’assicurazione sulla vita. Anche in questo caso, la ripresa deve essere confermata.

4.3.5.

Fra le spese telefoniche il ricorrente ha registrato, insieme a quelle per la telefonia mobile, anche i costi per l’abbonamento ai servizi TV dell’abitazione privata. La ripresa forfetaria di fr. 1'000.‑ nel 2014 e nel 2015 e di fr. 1'200.‑ nel 2016 deve a sua volta essere confermata.

4.3.6.

La scheda contabile Costi diversi d’ufficio registra costi per fr. 4'841.‑ nel 2014, fr. 3'513.‑ nel 2015 e fr. 1'459.‑ nel 2016. Dal Rapporto dell’Ispettorato risulta che si tratta delle spese per l’assicurazione economia domestica e delle spese condominiali per l’appartamento privato di __________. Altre spese contabilizzate concernono l’acquisto di vestiario e occhiali. L’autorità di tassazione ha pertanto proceduto alla ripresa di tutti i costi in questione. I ricorrenti ritengono che il 40% delle spese per l’appartamento di __________ e le spese per l’abbigliamento professionale debbano essere riconosciute fiscalmente. Gli insorgenti non spiegano tuttavia per quali ragioni l’appartamento di vacanza sarebbe usato per scopi professionali durante quattro mesi all’anno né dimostrano che lo stesso sia attrezzato per esercitarvi attività commerciali (al riguardo cfr. Reich/Züger/Betschart, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a ediz., Basilea 2022, n. 26 ad art. 27 LIFD, p. 648 e giurisprudenza citata; v. anche sentenza CDT n. 80.2011.67 del 19 agosto 2011, in RtiD I-2012 n. 6t, consid. 3; inoltre CDT n. 80.2021.23/24 del 14 marzo 2022 consid. 2). Anche in merito agli abiti e agli occhiali, non è stata apportata alcuna prova della loro utilizzazione per scopi professionali.

La ripresa stabilita dall’Ispettorato è pertanto confermata.

4.3.7.

Infine, alla voce Altri costi sono registrate spese per fr. 1'504.‑ nel 2014, fr. 896.‑ nel 2015 e fr. 1'370.‑ nel 2016. L’Ispettorato fiscale ha ritenuto trattarsi interamente di spese non riconosciute dall’uso commerciale. Nel 2014, infatti, sarebbero contabilizzate multe della circolazione, costi per l’elettricità a __________, la quota annuale della carta VISA e le spese per la sostituzione di batterie dell’orologio. Negli anni 2015 e 2016, oltre alla tassa annuale per la Mastercard, sarebbero registrati costi per abbigliamento. Nelle loro osservazioni del 20 dicembre 2022, i ricorrenti riconoscono sostanzialmente la natura privata dei costi in questione.

Anche questa ripresa è confermata.

4.3.8.

Le riprese che precedono sono poi state arrotondate, con una riduzione di fr. 155.‑ nel 2014 e un aumento di fr. 281.‑ nel 2015 e di fr. 161.‑ nel 2016. L’arrotondamento è giustificato dal fisco con il fatto che vi sarebbero altri costi “sparsi contabilmente la cui natura aziendale non è stata comprovata”. In effetti, nella scheda Assicurazioni professionali è registrato il premio per l’assicurazione per l’automobile, che come già rilevato è usata anche privatamente. Nella scheda Stampati/cancelleria è registrato un viaggio in __________ nel 2015. Nella scheda Pubblicità/inserzioni/marketing sono registrati i costi per una cena a __________ e per l’acquisto di vini.

In tutti i casi citati si tratta di costi per i quali non è stata provata la conformità all’uso commerciale. La ripresa complessiva degli importi qualificati come spese private appare addirittura prudenziale.

  1. Detenzione della partecipazione __________ SA

5.1.

Un’ulteriore censura concerne, limitatamente al periodo fiscale 2014, l’imposizione del 50% delle azioni della __________ SA tra gli attivi della ditta individuale. L’insorgente sostiene infatti di essere diventato proprietario di tali titoli solo a partire dal 2015.

5.2.

5.2.1.

L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1 LAID). Essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti di uso corrente (art. 44 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 4 LAID).

All’imposta sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (cfr. Teuscher/Lobsiger, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4a ediz., Basilea 2022, n. 4 ad art. 13 LAID, p. 444). Vi rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (cfr. Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 7ª ediz., Zurigo 2016, p. 199).

5.2.2.

A chi siano attribuiti gli attivi, ai fini dell’imposizione della sostanza, è una questione che la legge disciplina limitatamente ai rapporti di usufrutto. L’art. 14 cpv. 2 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), così come l’art. 40 cpv. 2 LT, prevede infatti che la sostanza gravata da usufrutto sia computata all’usufruttuario. Per tutti gli altri casi, ci si deve pertanto fondare sui rapporti di proprietà secondo il diritto civile, che sono vincolanti anche per l’attribuzione degli attivi al patrimonio di un contribuente (Teuscher/Lobsiger, op. cit., n. 8 ad art. 13 LAID, p. 445; cfr. anche sentenza TF n. 2C_770/2016 e 2C_771/2016 del 26 settembre 2016 consid. 2.2 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

5.3.

5.3.1.

Nel corso della procedura di tassazione, il ricorrente ha cambiato più volte versione sostenendo di aver acquisito la metà della società solo nel 2015, pagandola a contanti e senza stipulare alcun contratto in forma scritta (tesi ribadita ancora nel reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014, introdotto il 21 ottobre 2019), per infine ritrattare ed affermare che la stessa partecipazione è sempre stata di sua proprietà (v. verifica fiscale del 2 settembre 2019, p. 9).

Dopo l’udienza davanti alla Camera di diritto tributario, il ricorrente ha nuovamente ritrattato, affermando che “riconferma […] di essere diventat[o] azionist[a] al 50% nel 2015, dopo ricezione materiale dei titoli azionari”.

Nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2022 sostiene peraltro che “da __________ per [suo] conto il __________ ha percepito, tra il 2000 e il 2008, Fr. 50'000.000 (6 versamenti da Fr. 5'000.00 e 1 versamento da Fr. 20'000) in acconto per la cessione della sua attività”.

5.3.2.

Con le loro osservazioni presentate all’autorità giudicante il 20 dicembre 2022, gli insorgenti hanno prodotto l’atto di costituzione della __________ SA, poi divenuta __________ SA. Dallo stesso si evince che, fin dal 1999, quale membro del Consiglio d’amministrazione (delegato con firma individuale), RI 1 deteneva un’azione, mai dichiarata. Il 97% della partecipazione in __________ SA era detenuto dalla __________ con sede nel __________, rappresentata e presieduta con firma individuale da __________. Le restanti due azioni erano nelle mani di __________ e __________, anch’essi membri del CdA, con firma individuale. Questi ultimi sono usciti dal CdA a far tempo dal 15 novembre 2017 (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino; ultima consultazione: 15 marzo 2023).

Il fatto che la maggioranza delle azioni della società fosse detenuta da una società con sede nel __________ induce a ritenere che l’avente diritto economico non volesse rivelare al fisco la propria posizione di controllo nella società. Ciò che è certo, perché lo dichiara il ricorrente, è che nel 2015 quest’ultimo era azionista nella misura del 50%. In mancanza di ulteriori spiegazioni, non si può escludere neppure che egli stesso fosse fra i fondatori dell’Anstalt. Altrimenti, potrebbe aver acquistato le azioni da quest’ultima.

La reticenza del contribuente non consente tuttavia di accertare i fatti in modo esauriente. Non solo non ha prodotto il contratto di acquisto delle azioni, ma neppure ha chiaramente indicato quando e da chi le abbia acquistate.

In ogni caso, come sottolinea anche l’Ispettorato fiscale nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2023, è rilevante l’affermazione del ricorrente secondo cui “da __________ per [suo] conto il Dr. __________ ha percepito, tra il 2000 e il 2008, Fr. 50'000.000 (6 versamenti da Fr. 5'000.00 e 1 versamento da Fr. 20'000) in acconto per la cessione della sua attività”. Dalla scheda contabile di __________ SA (periodo 01.01.2005-31.12.2008), fornita dal ricorrente, si evince che i 7 versamenti sono avvenuti tra il 16.02.2005 e 28.08.2008. Non si vede come il contribuente avrebbe potuto prelevare capitali dai conti della __________ SA negli anni dal 2005 al 2008 senza avere una posizione di rilievo nell’azionariato della stessa. D’altra parte, se il pagamento dell’intero prezzo di acquisto della quota sociale è avvenuto fra il 2005 e il 2008, è ben difficile credere che le azioni siano state trasferite solo nel 2015.

5.3.3.

Il fatto che i ricorrenti riconoscano la detenzione delle azioni solo a partire dal 2015 è spiegabile anche con l’evoluzione del diritto intervenuta negli ultimi anni.

Il 1° luglio 2015 è entrato in vigore l’art. 697l CO, che prevede che la società tenga un elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati (cpv. 1) e che l’elenco menzioni il nome e il cognome nonché l’indirizzo degli aventi economicamente diritto (cpv. 2). Fino al 30 aprile 2021, l’iscrizione nell’elenco degli aventi economicamente diritto avveniva essenzialmente sulla base del corrispondente annuncio, da parte dell’azionista, di avere acquistato azioni al portatore di una società le cui azioni non sono quotate in borsa (art. 697i CO, abrogato con effetto dal 1.5.2021) oppure sulla base dell’annuncio, da parte dell’acquirente di azioni di una società le cui azioni non sono quotate in borsa, del nome, del cognome e dell’indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto) (art. 697j CO, abrogato con effetto dal 1.5.2021).

Dal 1° maggio 2021 gli obblighi di annuncio in questione sono stati abrogati, in quanto le azioni al portatore sono ormai ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo e sono depositate in Svizzera presso un ente di custodia designato dalla società o iscritte nel registro principale (art. 622 cpv. 1bis CO, in vigore dal 1.5.2021).

Il 2015 è dunque un anno determinante per la regolarizzazione della detenzione di azioni al portatore.

5.4.

Nella misura in cui i ricorrenti non hanno fornito indicazioni in merito alle modalità e alla tempistica dell’acquisto delle azioni della __________ SA, dichiarate solo a partire dal 2015, si deve ritenere che RA 1 fosse azionista già nel 2014, tanto più che egli stesso sostiene di averne pagato il prezzo negli anni dal 2005 al 2008.

  1. Deduzione per figlio a carico

6.1.

I ricorrenti chiedono anche di poter beneficiare almeno in misura parziale della deduzione sociale per figlio a carico.

6.2.

Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è limitato a 6’500.– franchi (cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; cfr. inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).

6.3.

Per l’imposta cantonale, per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.

La LIFD invece non prevede un limite di età per la deduzione per i figli. Secondo l’articolo 277 cpv. 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di una formazione appropriata (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni no. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la LIFD, p. 20). Di conseguenza, in generale la deduzione non può più essere fatta valere quando il figlio ha compiuto, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento, il 25° o il 26° anno di età (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 35 LIFD, p. 713).

6.4.

Per “studi” si intende ogni tappa della formazione che, indirettamente oppure direttamente, serve in primo luogo a portare a termine una prima formazione. Tale formazione è comunque considerata ultimata quando il figlio ottiene il diploma corrispondente ed è in grado di svolgere un’attività lucrativa appropriata (sentenza CDT no. 80.2016.100 dell’8 giugno 2017 consid. 1.2). La maturità professionale, come la maturità liceale, ricadono sotto il concetto di formazione di base (prima formazione) ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD (sentenza CDT no. 80.2016.231 del 28 agosto 2017 consid. 2).

6.5.

Per quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli art. 34 cpv. 3 LT e 35 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento”.

6.6.

Tornando al caso di specie, __________ è nato nel 1994 e soffre di un handicap cognitivo. Nei periodi fiscali qui litigiosi, ha percepito una rendita AI e delle prestazioni complementari. Come si evince dagli atti di ricorso, nel 2014 aveva concluso un “corso di formazione quale aiuto giardiniere a ” e “da settembre 2014 lavora[va] presso l’ a __________ […] e alloggia[va] in parte presso il __________ a __________”.

Al 31.12.2014, come pure al 31.12.2015 e al 31.12.2016, date determinanti per la deduzione sociale (art. 34 cpv. 3 LT risp. art. 35 cpv. 2 LIFD), il ragazzo era quindi maggiorenne ed aveva terminato una formazione professionale che gli permetteva di lavorare quale aiuto giardiniere, per cui percepiva anche un modesto salario. Le condizioni per poter beneficiare della deduzione sociale prevista dagli articoli 34 cpv. 1 lett. a LT e 35 cpv. 1 lett. a LIFD non sono soddisfatte: è dunque a giusto titolo che l’autorità di tassazione non ha concesso la deduzione richiesta. Su questo aspetto il ricorso non può essere accolto.

  1. Deduzione per persona bisognosa a carico

7.1.

A titolo abbondanziale, poiché tale deduzione non è stata esplicitamente richiesta dai ricorrenti ma solo menzionata dall’RS 1 nelle proprie osservazioni al ricorso, ci si domanda ancora se, in relazione al figlio __________, i ricorrenti non abbiano diritto alla deduzione per persona bisognosa a carico ai sensi degli articoli 34 cpv. 1 lett. b LT e 35 cpv. 1 lett. b LIFD.

7.2.

Per l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento da 5'700.‑ a 11'100.‑ franchi al massimo per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.‑ franchi.

Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’500.‑ franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione.

Sia la LT sia la LIFD prevedono che tale deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a (art. 34 cpv. 1 lett. b in fine; art. 35 cpv. 1 lett. b in fine).

Per entrambi i tributi, la deduzione sociale è stabilita secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 34 cpv. 3 LT; art. 35 cpv. 2 LIFD).

7.3.

Secondo la lettera sia della norma cantonale sia di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person”), nozione che fa riferimento all’art. 6 LPGA, per cui costituisce un’incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica (che sia riconducibile ad aspetti congeniti, a malattia o infortunio), di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale, rispettivamente ‑ se di lunga durata ‑ anche in mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività. La nozione è ripresa nel diritto delle assicurazioni sociali e prevista in diverse leggi (LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP). Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita, malattia, infortunio o comunque, più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.

7.4.

La dottrina e la giurisprudenza più recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera età (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 195; sentenza CDT no. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all’età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es. sentenza CDT no. 80.97.8 del 20 febbraio 1997 in: RDAT II-1997 n. 8t).

Tanto la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate da Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., n. 439, p. 191) ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente. Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 192).

7.5.

Tornando al caso in esame, è indubbio che __________ possa essere una persona bisognosa d’aiuto a causa della sua limitata capacità di guadagno a seguito dell’infermità per cui beneficia di una rendita d’invalidità. Tuttavia, per poter beneficiare della deduzione per persona bisognosa a carico, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare, portando le pezze giustificative necessarie, che il loro aiuto corrispondeva almeno a fr. 5'700.‑ per l’IC e fr. 6'500.‑ per l’IFD. Agli atti non sono versati documenti che attestino e quantifichino l’aiuto finanziario fornito dai genitori al figlio. Neanche quanto fornito dopo l’udienza del 21 novembre 2022 viene in aiuto dei contribuenti. Lo “spillatico” di fr. 300.‑ al mese, versato dai ricorrenti all’Istituto __________ non raggiunge l’importo minimo della deduzione. Pertanto, per gli anni fiscali qui litigiosi, la deduzione per persona bisognosa a carico non può essere concessa.

  1. In conclusione, per quanto riguarda la censura relativa alla cessione del mantello giuridico, gli atti sono ritornati all’autorità fiscale perché abbia a concludere i propri accertamenti e ad emettere una nuova decisione motivata.

Per il periodo fiscale 2015, il ricorso è parzialmente accolto in quanto l’autorità di tassazione ha omesso di aggiungere ai debiti della sostanza aziendale fr. 6'000.‑, come stabilito dalla verifica fiscale (v. rapporto ispettorato nr. __________, specchietto riassuntivo, p. 21). In questo senso, la decisione di tassazione IC 2015 deve essere riformata e i “debiti della ditta individuale” devono essere aumentati a fr. 51'000.‑.

Per il resto, i ricorsi sono respinti.

La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo.

Non è riconosciuta alcuna indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. 1.1. Nella misura in cui concerne la cessione del mantello giuridico della __________ SA, la decisione su reclamo IC/IFD 2015 del 16 settembre 2020 è annullata e gli atti sono retrocessi all’RS 1 perché, conclusi gli accertamenti dell’Ispettorato fiscale e/o dell’UTPG, adotti una nuova decisione motivata.

1.2. Il ricorso in materia di IC e IFD 2015 è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD 2015 dopo reclamo è riformata nel senso che ai “debiti della ditta individuale” sono aggiunti fr. 6'000.‑.

1.3. Per il resto, i ricorsi sono respinti.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 3’500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 4’000.–

sono a carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo (fr. 2’000.‑).

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

  • __________;

  • __________;

  • __________;

  • __________.

Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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