Incarti n. 80.2020.182 80.2020.183

Lugano 9 maggio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso dell’8 ottobre 2020 contro la decisione del 10 settembre 2020 in materia di IC e IFD 2017.

Fatti

A. a.

RI 1, in liquidazione dal 25.10.2017, (già __________ SA), è stata iscritta a registro di commercio in data 13.12.1984 con il seguente scopo sociale: “l'acquisto, la vendita, lo sfruttamento di marchi e di brevetti, la concessione a terzi delle relative licenze o sub licenze, la fabbricazione, il commercio in campo nazionale e in particolare internazionale di bevande alcoliche e non alcoliche, la partecipazione in altre imprese, nonché lo svolgimento di ogni altra attività atta al conseguimento dello scopo sociale” (www.zefix.ch, sito consultato il 18.3.2022). Dalla costituzione al 26.10.2017 la sede della società era a __________. Membro delegato del Consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale, sin dalla sua costituzione era __________, cittadino italiano, all’epoca residente a __________.

b.

Sempre a __________, già dal 29.12.1980, aveva la propria sede anche la succursale della società __________ (FL) (CHE-107.991.066) attiva anch’essa nella “(…) compera e la vendita di marchi e brevetti, la concessione delle relative licenze, il commercio nel campo della mediazione internazionale, con particolare riferimento a bevande alcoliche e non alcoliche (…)”, il cui presidente del Consiglio di amministrazione era __________ (cittadino __________, già residente a __________, poi __________ e ). La __________ aveva rilevato l’attività relativa alla bevanda alcolica “”, dalla distilleria __________ __________ di __________. Presso la succursale di __________ veniva svolta tutta l’operatività della __________ __________ (cfr. p. es. bilancio della sede e della succursale al 31.12.1995, nonché il conto economico in relazione ai ricavi da “vendita prodotti”).

B. a.

Nel corso del 2002 veniva costituita la società lussemburghese __________ In questa società venivano depositati i marchi ed i brevetti detenuti da __________ (FL). Nel 2003 la società __________) e la succursale di __________ venivano liquidate: tutte le attività operative ed il personale venivano trasferite alla RI 1o (già __________).

b.

Azionista unico della RI 1 () è la società lussemburghese __________ che detiene __________ La __________ ( e la __________ (__________) hanno costituito la società __________ __________.

c.

RI 1 e la __________ (__________) sono dunque società sorelle ritenuto come siano entrambe detenute __________. Azionista __________, __________, residente __________, già presidente del Consiglio di amministrazione di RI 1 nonché suo dipendente. Nel 2017, la contribuente aveva versato, __________, l’importo di fr. 313'200.-, a titolo di stipendio.

C. Nel mese di gennaio del 2017, la , RI 1 ( e la __________. hanno firmato un contratto di compravendita con la società tedesca __________ (di seguito __________). La __________ rilevava così, in particolare, “i marchi, design registrati e non registrati, il nominativo e in genere tutti i diritti immateriali” nonché la produzione, l’inventario, i prodotti lavorati, il marketing, il know-how (inclusivo di ricette e formule) la vendita e la distribuzione dei prodotti alcolici indicati nel contratto (cfr. “Description of the Sold Business e Sale and Purchase of Assets”, p. 3-4 del contratto di vendita). Il prezzo di vendita è stato fissato in € 8'798'750.-. Nello specifico, la contribuente beneficiava di un importo complessivo pari a € 995’000.-, di cui € 746'250.- per la cessione delle attività commerciali e € 248'750.- a titolo di indennità di non-concorrenza. Per contro, la __________ percepiva complessivamente € 7'803'750.-, di cui € 5'853'750.- per la cessione della proprietà intellettuale ed € 1'950'000.- a titolo di indennità di non concorrenza. Inoltre, la RI 1 incassava € 187'050.- dalla __________ quale partecipazione per far fronte all’indennizzo di € 215'000.- che la medesima avrebbe dovuto versare ai propri fornitori a seguito dello scioglimento immediato dei relativi contratti.

D. a.

Con dichiarazione IC/IFD 2017 del giugno 2018, la contribuente dichiarava una perdita d’esercizio di fr. 938'893.- ed un capitale di fr. 456'383.-. Dal conto economico, si evinceva che una parte dei ricavi era stata generata dalla cessione dei contratti (fr. 805'939.20) e dell’attività (fr. 202'014.-), nonché dall’indennizzo percepito in virtù di una clausola di “non competition” (fr. 268'650.-).

b.

Nell’ottobre 2019 l’RS 1 (in seguito: UTPG), richiedeva una serie di informazioni e documenti, in particolare in merito alla __________, all’azionariato delle società, alle relazioni con __________, così come i giustificativi e i dettagli contabili della compravendita summenzionata.

E. Il 17.10.2019 si teneva a Bellinzona un incontro tra l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, rappresentato da __________ e __________, e la contribuente, rappresentata dal signor __________della __________, avente quale scopo quello di chiarire le interazioni fra le varie società rispettivamente le loro competenze.

Con lettera del 14/15.11.2019, __________ __________ completava le informazioni fornite durante l’incontro avvenuto il 17.10.2019. In particolare s’indicava che “(…) la venditrice ha accettato di riconoscere alla __________ un primo importo di Euro 746'250 quale parte del “Purchase Price” come indicato al punto 9.2 del contratto ed un indennizzo di Euro 248.750 come indicato al punto 12.3. del contratto”. S’indicava inoltre “(…) la sede di __________ è stata ampiamente compensata per la decisione di cessare l’attività”.

F. Con decisione del 5.12.2019, l’UTPG definiva l’utile imponibile IC/IFD 2017 in fr. 7’932’300.– ed il capitale imponibile, ai soli fini di IC, in fr. 456'000.–. In particolare, a fronte di una perdita d’esercizio dichiarata dalla contribuente di fr. 938’893.–, l’UTPG effettuava una ripresa per “altri elementi dell’utile” per fr. 8’871’248.–, ritenendo che l’intero provento della vendita delle società alla __________ dovesse essere attribuito alla contribuente, con la seguente motivazione:

“La direzione effettiva e l’operatività della RI 1 è sempre stata in Ticino. Le società lussemburghesi risultano essere delle mere scatole vuote. Pertanto quanto realizzato dalla vendita dell’attività operativa, del goodwill, dell’avviamento e dei vari marchi e prodotti, riteniamo che il ricavato sia di competenza della RI 1, __________ in quanto ha sviluppato e gestito dal Ticino, per decenni, il commercio, la ricerca, lo sviluppo di nuovi prodotti e lo studio delle strategie di mercato dei vari prodotti. Tutto il goodwill venduto è stato generato a __________ dalla RI 1”.

G. Con reclamo 17.12.2019, la contribuente censurava la ripresa di “altri elementi dell’utile” effettuata dall’UTPG, adducendo che “la RI 1 (…) non è mai stata proprietaria dei TRADEMARKS ceduti alla __________, di conseguenza, anche l’acquirente, non avrebbe mai firmato un contratto di acquisto dei Trademark con la società”. La contribuente spiegava inoltre che le autorità fiscali del Lussemburgo avevano già intimato alla __________ il “décompte des impôts sur le revenu / impôt commercial comunal et l’impôt sur la fortune 2017” per un importo di € 1'486'656.94.

H. Con decisione del 10.9.2020, l’UTPG respingeva il reclamo della contribuente, ribadendo quanto già illustrato in precedenza ed in particolare che:

“- la direzione effettiva e l’operatività di __________ è sempre stata in Ticino;

le società lussemburghesi – __________ (azionista della contribuente) e __________ (proprietaria dei marchi) – risultano essere delle società bucalettere e prive di struttura (senza personale);

la contribuente ha sviluppato e gestito per decenni dal Ticino il commercio, la ricerca, lo sviluppo di nuovi prodotti e lo studio delle strategie di mercato dei vari prodotti: tutto il goodwill è stato pertanto generato a __________ dal personale di __________

I. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, __________, per il tramite della sua rappresentante, __________, ha chiesto l’annullamento della decisione di tassazione su reclamo.

L’insorgente ritiene che il prezzo concordato (come pure la ripartizione) tra la __________, la RI 1 e la __________., da una parte, e la __________, dall’altra, sia da considerare congruo. Lo stesso sarebbe infatti stato “quantificato, riconosciuto e pagato” dall’acquirente, “parte indiscutibilmente terza rispetto alle parti venditrici”, e la quota maggiore del prezzo di vendita sarebbe stata corrisposta per la “cessione dei marchi, ricette, metodi di fabbricazione e altri diritti immateriali, di proprietà di __________”, ovvero la “componente più importante nel deal” rispetto alla “parte commerciale rilevata dalla Ricorrente”. La RI 1 in liquidazione sostiene di non aver contribuito al potenziamento dell’attività aziendale e che il “business (…) era già maturo e avviato ben prima che intervenisse”, ma tutt’al più “ha tentato di sviluppare nuovi prodotti”, tuttavia senza successo.

A mente della ricorrente, la contabilizzazione dell’utile “di cessione” sarebbe avvenuta correttamente, conformemente anche alle “disposizioni imperative del diritto commerciale”, mentre sarebbe l’agire dell’UTPG ad essere contrario agli artt. 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT come pure all’art. 127 cpv. 2 Cost. La ricorrente sostiene inoltre che l’autorità fiscale non avrebbe comprovato l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale e pertanto non sarebbe giustificato “alcun adeguamento dei ricavi a conto economico”.

Infine, secondo l’insorgente, l’UTPG sostiene a torto che la __________ e la __________ siano delle mere “società bucalettere”, ritenuto che la prima “non necessitava di una struttura importante per lo svolgimento della propria attività” e che la seconda era invece una “holding”.

La ricorrente ricorda che, nei periodi fiscali precedenti, l’UTPG aveva sempre confermato i dati dichiarati dalla ricorrente, riconoscendo i costi sostenuti per royalties inclusi gli oneri amministrativi e legali pagati alla __________. Secondo la contribuente “(…) ammettendo questi costi, per tutti questi anni, l’autorità di tassazione ha dunque implicitamente anche riconosciuto la titolarità di __________ sulla proprietà immateriale, il cui sfruttamento commerciale veniva così remunerato da parte della società”.

J. Nelle loro osservazioni del 18.12.2020, l’UTPG e l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni propongono la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. L’autorità fiscale, in riferimento al contratto di compravendita stipulato con la __________, non contesta il prezzo concordato fra le parti, bensì “la quota del prezzo di vendita (EUR 8.8. mio) che viene attribuito e contabilizzato dalla ricorrente, rispettivamente da __________”. L’UTPG inoltre, non mette in dubbio la proprietà formale dei marchi oggetto del contratto di compravendita da parte di __________, tuttavia ritiene che la ricorrente fosse proprietaria economica di tali marchi e del know-how, ovvero la vera beneficiaria del prezzo pagato da __________ per l’acquisto della proprietà immateriale. Da ciò deriverebbe la ripresa effettuata, in quanto, a mente dell’autorità fiscale, corrisponderebbe ad una distribuzione dissimulata di utili giusta gli artt. 58 cpv. 1 lett. b in fine LIFD e 67 cpv. 1 lett. b in fine LT.

In merito allo sviluppo del know-how e dei marchi, l’UTPG non “ritiene che dal 2002 (anno in cui è intervenuta la ricorrente nel business) al 2017 (anno della vendita del marchio), siano intervenuti particolari sviluppi, rispettivamente il marchio abbia incrementato significativamente il suo valore. (…) Parimenti, però, si rileva come neanche __________ si sia adoperata per uno sviluppo del marchio e/o del prodotto. Per contro, (…) la ricorrente ha tentato negli anni di sviluppare nuovi prodotti. (…) i prodotti “falliti” sono in indizio di come fosse la ricorrente, (…), a portare avanti i processi di sviluppo”. L’autorità fiscale sottolinea inoltre che il contratto sulle royalties tra la ricorrente e la __________ evidenzia come “__________ non esercitava alcun potere, era la ricorrente a decidere se registrare o meno un marchio, se intentare o meno una causa, ecc.”. A mente del fisco ticinese, anche la contabilità tenuta dalle due società sorelle comproverebbe la sua tesi, in quanto in quella della ricorrente, tra il 2004 e il 2016, sarebbero registrati “importanti costi di pubblicità legati ai prodotti dalla stessa commercializzati”. L’UTPG afferma inoltre che “il fatto che la ricorrente abbia rinunciato ad incassare quanto di sua spettanza, a favore di __________, solo si giustifica se si considera che le stesse rispondono (e fanno gli interessi) del medesimo azionista, la __________”.

L’autorità resistente conclude il proprio memoriale sostenendo che al caso in oggetto potrebbe anche essere applicata la cosiddetta “teoria del triangolo”.

K. Con replica del 21.1.2021, la ricorrente si è riconfermata integralmente nella propria tesi ricorsuale, sostenendo altresì che con le proprie osservazioni l’autorità fiscale ha proposto nuove argomentazioni, in violazione dei diritti procedurali. In particolare, la ricorrente contesta la teoria sostenuta dall’UTPG relativa alla “proprietà economica/formale” dei marchi e del know-how, come pure “dell’applicabilità dell’analisi funzionale DEMPE”. In merito ai costi pubblicitari, la contribuente afferma che era “licenziataria dei marchi e del relativo know-how. Essa aveva dunque il titolo per lo sfruttamento commerciale dei marchi (…), in piena libertà e ovviamente con l’assunzione del proprio rischio d’impresa. (…) Si tratta di elementi ed aspetti del tutto ordinari e normali per le attività di una società commerciale”. La ricorrente, a differenza dell’autorità fiscale, sostiene inoltre che il contenuto del contratto di compravendita non abbia avuto “finalità fiscali di ottimizzazione o pianificazione fiscale “a livello di gruppo”, dato che l’imposizione in Lussemburgo è notevolmente più importante di quella che si avrebbe in Svizzera”.

L. Il 7.6.2021 si è tenuta un’udienza presso la Camera di diritto tributario, alla quale hanno partecipato l’UTPG e la __________ in rappresentanza della ricorrente. La contribuente ha lamentato dapprima una violazione del principio della buona fede “in quanto per oltre 20 anni il fisco non ha mai messo in discussione la questione della titolarità dei marchi”. In seguito, ha sottolineato che è lo stesso UTPG ad affermare che le imposte pagate in __________ sarebbero superiori a quelle dovute in Svizzera. L’UTPG ha invece contestato la violazione del principio della buona fede, considerato che “l’accertamento può essere intrapreso in ogni momento”. Il fisco ticinese ha ribadito poi, sommariamente, quanto già sostenuto in precedenza e meglio che la titolarità economica dei marchi è della società ticinese. Nel __________ la società non ha né una struttura né propri dipendenti. Tutte le funzioni sono svolte nel Canton Ticino, dove viene deciso se registrare i marchi e come tutelarli.

M. Con scritto 9.6.2021, la ricorrente ha chiesto che, nel caso in cui il ricorso dovesse essere respinto, gli atti vengano ritornati all’Ufficio di tassazione “per la definizione del quantum dell’eventuale ripresa”. Inoltre, ai fini dell’eventuale utile imponibile dovuto alla ripresa, dovrebbe essere considerato in deduzione l’effettivo onere per imposte dell’esercizio, mediante l’imputazione di una cosiddetta “riserva negativa imposte”.

Il 17.6.2021, l’UTPG ha affermato che “nel caso in cui il ricorso dell’8 ottobre 2020 dovesse essere respinto si potrà concedere la riserva negativa d’imposta come previsto dalla giurisprudenza”.

Diritto

  1. Nel caso sub judice, contestato è l’operato dell’autorità fiscale che si è scostata dal risultato commerciale fatto valere da __________ (ora in liquidazione) nel periodo fiscale 2017 e meglio una perdita di fr. 938'893.- ed ha aggiunto, nella tassazione, un “ricavo da vendita” non figurante a conto economico di fr. 8'871'248.- derivante dal contratto di vendita stipulato dalla __________ e dalla __________ e __________., da una parte, e dalla __________, dall’altra.

Secondo la ricorrente, la ripartizione del prezzo di vendita tra __________ sarebbe perfettamente giustificato e corretto, posto come “(…) il provento dell’asset deal per la vendita dei marchi e altri diritti immateriali, quantificato in complessivi EUR 7'803'750.- (…) spetta a __________, in quanto storica e incontestata titolare formale e materiale degli stessi” (ricorso pag. 9). In particolare, l’insorgente rileva che, nel settore “food and beverage”, la componente più importante nel “deal” dev’essere attribuita al valore dei marchi, design, ricette, metodi di fabbricazione e altre proprietà intellettuali, mentre la parte commerciale, che era stata da lei rilevata, assume un’importanza unicamente marginale.

Di diverso avviso l’autorità fiscale, la quale ritiene che la RI 1 fosse la proprietaria economica dei marchi e del know-how, e pertanto la vera beneficiaria di quanto pagato dalla __________ per acquistare la proprietà immateriale. Inoltre, essendo il ricavo litigioso inerente a beni immateriali, secondo l’autorità fiscale sarebbe opportuno procedere con un’analisi della fattispecie alla luce dei principi BEPS esplicati al capitolo 6 dell’Action Plan 8-10 sui prezzi di trasferimento. Secondo tali principi, quando la realtà economica dei fatti differisce dai termini contrattuali, bisogna interrogarsi sul soggetto che, in accordo con il principio dell’arm’s lenght beneficia realmente del diritto alla remunerazione, ovvero il soggetto che in relazione al bene immateriale svolge le funzioni significative e ne assume i rischi.

  1. Violazione del diritto di essere sentito

2.1.

La ricorrente lamenta preliminarmente il fatto che l’autorità fiscale, con le osservazioni al ricorso, ha modificato la sua impostazione argomentativa, con una tesi giuridica che non era mai stata sviluppata nella procedura di tassazione e di reclamo. Si interroga sull’ammissibilità dei nuovi argomenti, ritenuto come “(…) una simile circostanza è potenzialmente pregiudizievole per i diritti procedurali della ricorrente, che vi si trova confrontata per la prima volta in una fase già avanzata del contenzioso, e non già in sede di prima decisione o per lo meno nella procedura di reclamo” (replica 21.1.2021, pag. 2). La RI 1 censura l’operato dell’autorità resistente, laddove per anni avrebbe riconosciuto che la titolarità dei marchi era della società lussemburghese __________ alla quale venivano corrisposte delle royalties.

2.2.

2.2.1.

Secondo l’art. 142 cpv. 3 LIFD, se il parere di un’autorità sul ricorso del contribuente contiene nuovi fatti o nuovi aspetti, la commissione invita il contribuente a pronunciarsi anche a tale riguardo.

L’art. 228 cpv. 2 LT prevede che i ricorsi siano trasmessi all’autorità fiscale, che invia gli atti; essa ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta giorni, di poter presentare delle osservazioni scritte. Resta riservata la facoltà della Camera di diritto tributario di chiedere all’autorità fiscale un supplemento d’inchiesta. Il capoverso 3 stabilisce che il ricorrente ha il diritto di essere sentito. Egli ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento.

2.2.2.

Ora, un secondo scambio di scritti è espressamente previsto nel caso in cui il parere presentato in risposta al ricorso contenga nuovi argomenti di fatto o di diritto. Spesso tale scambio s’impone anche in virtù del diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., che comprende anche la facoltà, per l’interessato, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione (Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 5 ad art. 142 LIFD; Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 7-9 ad art. 142 LIFD).

2.3.

Nel caso che qui ci occupa, l’autorità fiscale ha perfezionato la propria impostazione giuridica in sede di osservazioni al ricorso, senza tuttavia modificare, nel risultato, gli elementi imponibili accertati in una fase precedente. Il parere dell’UTPG è stato trasmesso alla ricorrente, la quale ha potuto compiutamente esprimersi, in relazione alle nuove argomentazioni, non solo nella replica del 21.1.2021 ma anche durante l’udienza tenutasi il 7.6.2021 dinanzi alla Camera di diritto tributario.

Non si ravvisa pertanto alcuna violazione dei diritti procedurali della RI 1, né una violazione del suo diritto di essere sentita.

  1. Violazione del principio della buona fede

3.1.

Per quanto concerne invece il secondo aspetto evocato, e meglio l’aver riconosciuto per anni la titolarità dei marchi in capo alla __________, si ricorda che l’autorità fiscale non è vincolata alle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito precisato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1.; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto, di principio, alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. decisioni del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in: RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

3.2.

Il Tribunale federale si è dovuto confrontare con il ricorso di un contribuente, che era stato assoggettato all’imposta federale diretta per avere alienato un immobile, che l’autorità fiscale aveva considerato commerciale. Secondo il ricorrente, tuttavia, il fisco cantonale aveva violato il principio della buona fede, per il fatto che nei periodi precedenti gli aveva concesso la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione, che è riservata agli immobili privati. Ricordato il principio per cui in ogni periodo fiscale i fatti e il diritto possono essere riesaminati e valutati diversamente, l’Alta Corte ha poi escluso una possibile violazione del principio della buona fede, alla luce del fatto che la qualifica dell’immobile come bene privato nei periodi precedenti aveva comportato un vantaggio e non un maggior onere fiscale. Un problema legato alla buona fede avrebbe potuto porsi tutt’al più nel caso in cui, nei periodi precedenti, il ricorrente avrebbe avuto diritto alla deduzione di spese superiori, qualora l’immobile fosse stato considerato commerciale (sentenza 2C_551/2018 dell’11.6.2019 consid. 2.2.5).

3.3.

Analogamente alla fattispecie di cui si è occupata la Suprema Corte, nella sentenza poc’anzi evocata, anche nel caso in esame il riconoscimento dei versamenti alla __________ nei periodi fiscali precedenti ha tutt’al più comportato un vantaggio fiscale per la contribuente. Non vi sono pertanto le condizioni perché possa invocare la buona fede.

  1. Le distribuzioni dissimulate di utili

4.1.

Secondo l’art. 57 LIFD l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66 LT.

4.2.

Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT (testo in vigore nel periodo fiscale 2017) prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che

1 Costituiscono utile netto imponibile:

a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

  • ...[omissis]...

  • le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale;

c. i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, fatto salvo l’art. 64. Il trasferimento all’estero della sede, dell’amministrazione, di un’impresa o di uno stabilimento d’impresa è parificato alla liquidazione.

Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che 1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

4.3.

Il diritto fiscale si basa sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali applicabili, esso è infatti determinante anche per la definizione dell’utile imponibile (Massgeblichkeitsprinzip), fatta eccezione unicamente per le disposizioni correttive proprie al diritto tributario (sentenza TF 2C_520/2015 del 28.12.2015, consid. 3.1; DTF 132 I 175 consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch, Zur Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in: Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.).

In altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art. 662a CO; dal 1° gennaio 2013, art. 957a CO) viene a cadere soltanto nella misura in cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni (decisione TF n. 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p. 100, consid. 2.1; Bernardoni/ Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art. 58 LIFD, p. 242; Richner/Frei/Kaufmann/ meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 713).

4.4.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

  1. la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

4.5.

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

4.6.

4.6.1.

Nelle procedure fiscali vige il principio inquisitorio. Nell’ambito delle procedure relative alle imposte dirette, l’autorità di tassazione deve accertare i fatti d’ufficio. Il contribuente è tuttavia tenuto a prestare ampia collaborazione nell’accertamento dei fatti. Deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa e esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 42 cpv. 1 LAID; art. 200 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali e giudiziarie devono sottoporre i fatti giuridicamente rilevanti che sono stati raccolti ad un (libero) apprezzamento delle prove (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_605/2015 del 5.11.2015 consid. 2.3.1 e 2.3.2 con riferimenti).

Di principio, il grado di prova richiesto è quello della prova piena, che presuppone che il tribunale non abbia più seri dubbi circa l’esistenza dei fatti addotti oppure che gli eventuali dubbi residui appaiano trascurabili. Il grado di verosimiglianza richiesto è tale che non si deve più ragionevolmente contare con la possibilità del contrario. Il grado di prova della verosimiglianza preponderante rappresenta per contro un’attenuazione della prova e non è sufficiente per la prova piena (sentenza n. 2C_605/2015 citata, consid. 2.3.2 con riferimenti).

Se, nonostante la collaborazione conforme ai suoi obblighi da parte del contribuente, dopo l’apprezzamento delle prove gli elementi imponibili non possono essere accertati e gli stessi non devono essere stabiliti per apprezzamento, trovano applicazione anche nel diritto tributario le regole che concernono la ripartizione oggettiva dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC. L’autorità fiscale è dunque tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza n. 2C_605/2015 citata, consid. 2.3.3 con riferimenti; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 27 ss. all’introduzione agli articoli 122 ss. LIFD, p. 399 ss.).

4.6.2.

Nell’ambito delle prestazioni valutabili in denaro le autorità fiscali devono apportare la prova che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione oppure una controprestazione sufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza che rivelano l’esistenza di una tale sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue affermazioni contrarie. Una volta che un fatto è dato per acquisito, la questione dell’onere della prova non si pone più (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 6.2; TF 2C_333/2017 del 12.4.2018 consid. 4.1.).

  1. Prestazione senza controprestazione corrispondente

5.1.

La questione se sussista o meno una sproporzione tra la prestazione fornita da parte della società e la controprestazione che ne ricava si determina facendo un confronto con quello che sarebbe stato pattuito tra persone indipendenti (“Drittvergleich”). Si tratta di esaminare se la prestazione sarebbe stata accordata, nella stessa misura, anche ad un terzo estraneo alla società, ossia si deve verificare se il principio della piena concorrenza ("Dealing at arm's length") è stato rispettato. Questo modo di procedere permette d’identificare il valore venale del bene trasferito oppure del servizio reso, con il quale la controprestazione effettivamente pretesa deve essere comparata (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018 consid. 7.3 e giurisprudenza citata).

Il diritto fiscale svizzero non conosce, salvo disposizione legale espressa, un regime speciale per i gruppi di società: le operazioni tra società dello stesso gruppo devono avvenire come se fossero effettuate tra terzi in un contesto di libera concorrenza (2C_11/2018 del 10.12.2018 consid. 7.3.). Conseguentemente la sproporzione di una prestazione non può in ogni caso essere giustificata dall’interesse del gruppo di società (DTF 140 II 88 consid. 4.1.).

5.2.

5.2.1.

Occorre determinare come debba essere stabilito il valore venale del bene ceduto o del servizio prestato. Se esiste un libero mercato, i prezzi sono determinanti e consentono un confronto effettivo fra i prezzi applicati fra le società associate. Se non vi è un libero mercato che permetta una comparazione effettiva, si deve allora procedere secondo il metodo della comparazione con una transazione comparabile (o metodo del prezzo comparabile), che consiste nel procedere ad un confronto con il prezzo praticato fra terzi in una transazione che presenta le stesse caratteristiche, tenendo conto dell’insieme delle circostanze determinanti. In mancanza anche di una transazione comparabile, la determinazione del prezzo di piena concorrenza avviene allora secondo altri metodi, quali il metodo del costo maggiorato («cost plus») o quello del prezzo di rivendita, che rientrano, insieme al metodo della transazione comparabile, nei metodi tradizionali fondati sulle transazioni secondo la classificazione intrapresa dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento. Il metodo del costo maggiorato, in particolare, consiste nel determinare i costi sopportati dalla società che esegue la prestazione, aggiungendovi un margine appropriato, in modo tale da ottenere un utile adeguato, tenuto conto delle funzioni esercitate e delle condizioni del mercato (DTF 140 II 88, consid. 4.2; v. anche : OCSE, Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 2022; Maraia, Prix de transfert des biens incorporels, Droit fiscal suisse et international, 2008, pp. 7-9).

5.2.2.

Nel 1963 l’OCSE ha sviluppato il Modello di convenzione fiscale, poi rivisto regolarmente negli anni. La maggior parte delle CDI concluse dagli Stati sono state elaborate sulla base del Modello OCSE, con qualche modifica risultante dalle negoziazioni fra gli Stati. L’art. 9 del Modello OCSE tratta la questione del “transfer pricing”. Il primo capoverso dell’articolo pone il principio della piena concorrenza ed è stato ripreso dalla maggior parte delle CDI. Il Comitato degli affari fiscali dell’OCSE ha inoltre pubblicato i “Principi applicabili in ambito di prezzi di trasferimento”. I primi principi direttori sono stati stabiliti nel 1979 in un Rapporto intitolato “Prix de transfert et entreprises multinationales (1979)” (Rapport de 1979 ou OCDE 1979). Tale rapporto è poi stato interamente revisionato nel 1995 dando luogo ad un nuovo rapporto fondamentale in quest’ambito: “Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales”. Nel 1996 l’OCSE ha completato i Principi direttori sviluppando delle considerazioni particolari per i beni immateriali al capitolo VI e ai servizi infragruppo al capitolo VII (Maraia, op. cit., pp. 7-8).

5.3.

5.3.1.

In materia di diritti immateriali, per poter valutare il rispetto del principio della piena concorrenza, ci si deve interrogare in particolar modo sulla titolarità degli stessi (Maraia, op. cit., p. 45; Principes OCSE, p. 284 s., punto 6.46).

5.3.2.

L’esercizio dei diritti attribuiti dai brevetti, dai marchi, dalle opere e dal know-how presuppone il fatto di essere proprietario degli stessi oppure di esserne stato autorizzato dal proprietario. La questione della titolarità dei beni immateriali ha delle conseguenze importanti sul piano fiscale. Il titolare ha il controllo totale dei diritti relativi al suo bene immateriale. Ha il potere di trasferirli oppure di cederne l’uso e ciò contro rimunerazione. Dal punto di vista fiscale, tale rimunerazione è imponibile. D’altra parte il proprietario del bene sopporta i costi ed i rischi legati allo sviluppo ed al mantenimento del bene immateriale. Dal punto di vista fiscale, tali costi possono essere generalmente dedotti dall’utile. Tenuto conto delle implicazioni fiscali della proprietà di tali beni, si può immaginare che le aziende multinazionali abbiano la tendenza a ridurre il loro onere fiscale, trasferendo i diritti sui loro beni immateriali a società associate situate in Stati in cui il carico fiscale è più contenuto, continuando a far sopportare i costi legati allo sviluppo di questi beni o alla loro valorizzazione alle società situate negli Stati in cui esiste un’imposizione fiscale più importante (Maraia, op. cit., p. 45).

Dal punto di vista fiscale, sono ipotizzabili due approcci per determinare quale società di un gruppo multinazionale sia proprietaria di un bene immateriale. Il primo consiste nel riferirsi direttamente alle soluzioni previste dal diritto privato (ossia la proprietà giuridica). Il secondo consiste nel relegare in secondo piano la proprietà giuridica e tener conto degli elementi concreti, cioè le funzioni e la quota delle spese e dei rischi sopportati dalle società del gruppo per la creazione del bene (“proprietà economica”). Quest’ultimo criterio si fonda sul principio in virtù del quale colui che sopporta i costi ed i rischi legati ad un’attività dev’essere anche colui che ne percepisce gli utili. I due approcci menzionati possono convergere o divergere a dipendenza delle situazioni (Maraia, op. cit., p. 49).

5.3.3.

Conformemente alla sua prassi, la Svizzera segue le raccomandazioni dell’OCSE ed in particolare le regole relative alle attività di commercializzazione eseguite dalle aziende che non sono proprietarie di un marchio. L’AFC ha già ammesso l’applicazione del criterio della proprietà economica nell’ambito di procedure amichevoli con degli Stati stranieri.

In dottrina si ritiene che la proprietà giuridica di un bene immateriale non debba essere comunque ignorata, ma che debba rimanere determinante. Il criterio della proprietà economica subentrerebbe in un secondo momento per correggere delle situazioni non conformi al principio della piena concorrenza risultanti dal criterio della proprietà giuridica, per tener conto della quota di utile che spetta, secondo un confronto “arm’s lenght”, ad un’impresa che non è la proprietaria giuridica del bene immateriale, ma ha assunto una parte delle funzioni e dei rischi connessi alla valorizzazione di un bene (Maraia, op. cit., p. 61).

5.4.

5.4.1.

L’OCSE, nella pubblicazione “Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administration fiscales” (versione 2022 pagg. , consultabile al sito internet https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/principes-de-l-ocde-applicables-en-matiere-de-prix-de-transfert-a-l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations-fiscales-2022_5357f003-fr#page673, visualizzato il 22.3.2022), ha dedicato il Capitolo VI (p. 269 ss.) a considerazioni particolari applicabili agli attivi immateriali. Le stesse sono poi completate, dall’allegato I, nel quale vengono illustrati, mediante degli esempi pratici, i principi.

5.4.2.

Nei principi viene in particolar modo indicato che è una questione fondamentale sapere come stabilire una remunerazione rispettosa del principio di piena concorrenza tra i componenti di un gruppo di società, a dipendenza delle funzioni esercitate, degli attivi utilizzati e dei rischi assunti (paragrafo 6.46). In applicazione del principio di piena concorrenza tutte le società facenti parte di un gruppo multinazionale devono ricevere un compenso appropriato se esercitano delle funzioni, utilizzano attivi o assumono rischi relativi allo sviluppo, al miglioramento, alla manutenzione, alla protezione e allo sfruttamento degli attivi immateriali. Bisogna pertanto determinare tramite un’analisi funzionale quale membro del gruppo di società esercita tale funzione oppure esercita un controllo su tali funzioni, quale membro apporta i finanziamenti e gli altri attivi, quale membro assume i rischi associati all’attivo immateriale considerato. In ciascuno di questi ambiti può trattarsi o meno del proprietario legale del bene immateriale (p. 288, paragrafo 6.48).

5.4.3.

I principi esposti al Capitolo IV sono poi concretizzati tramite una serie di esempi pratici. Rilevanti, sono, per il caso qui all’esame gli esempi 1 e 3 (p. 671 e 673).

Negli esempi 1 e 3 viene esaminato il caso di __________, che è la società madre di un gruppo multinazionale. La società __________ è una filiale detenuta interamente da __________ e facente parte del gruppo __________. __________ finanzia ed esercita le funzioni correnti di ricerca e sviluppo a sostegno delle attività industriali e commerciali. Quando le funzioni di ricerca e sviluppo portano a delle invenzioni, il gruppo __________ attribuisce tutti i diritti su tali invenzioni alla Società __________, e ciò al fine di semplificare l’amministrazione dei brevetti su scala mondiale. Tutti i brevetti depositati sono detenuti e mantenuti in vigore dalla società __________. La società __________ impiega tre giuristi incaricati dell’amministrazione e non ha altri impiegati. La società __________ non realizza e non controlla alcuna delle attività di ricerca e sviluppo del gruppo __________. La società __________ non dispone di personale tecnico di ricerca e sviluppo e non ha costi a carico in tal senso. La direzione di __________ prende le decisioni strategiche relative alla tutela dei brevetti, dopo aver consultato gli impiegati della società __________. È la direzione di __________, e non gli impiegati di __________ che controlla tutte le decisioni concernenti la concessione, su licenza, dei brevetti del gruppo e ciò sia che si tratti di imprese associate o società indipendenti. __________ utilizza le invenzioni brevettate per la fabbricazione e la vendita dei prodotti nel mondo intero. La società __________ non fa alcun uso commerciale dei brevetti e non ha il diritto di farlo in base all’accordo di licenza concluso con __________. __________ in forza di tale accordo esercita tutte le funzioni di tutela, miglioramento ed uso degli attivi immateriali, eccezion fatta per i servizi di amministrazione dei brevetti. __________ si assume la totalità o la quasi totalità dei rischi associati agli attivi immateriali.

5.4.4.

Secondo i Principi OCSE in ambito di transfer pricing relativi a beni immateriali (Principes OCSE, p. 673, esempio 3) nel caso in cui la società S, dopo aver concesso l’uso dietro licenza dei brevetti sia a società associate che indipendenti, decida di vendere i brevetti ad una società indipendente ad un prezzo che riflette l’aumento di valore dei brevetti per il periodo di tempo durante il quale la società __________ era legalmente proprietaria dei brevetti, essa dev’essere remunerata per le funzioni effettivamente esercitate legate alla registrazione dei marchi, ma la società __________ non ha alcun diritto alla parte di reddito conseguita dalla cessione degli attivi.

  1. 6.1.

Si tratta pertanto di stabilire se la ripartizione del prezzo tra la __________ (__________) e la __________ (in liquidazione) sia avvenuta, dal punto di vista fiscale, in maniera rispettosa dei principi enunciati ai precedenti considerandi.

In particolare, l’autorità fiscale, nelle proprie osservazioni, ed appellandosi ai principi “(…) BEPS esplicati al capitolo 6 dell’Action Plan 8-10 sui prezzi di trasferimento”, ha rilevato che il fatto che le funzioni significative, il controllo su di esse ed i rischi legati alla proprietà intellettuale fossero in capo alla ricorrente, implicherebbe che la ripartizione del prezzo di vendita pagato dalla __________ tra la ricorrente e la __________ (__________) sia del tutto sproporzionato.

6.2.

In merito alla ripartizione del prezzo di vendita, il contratto di vendita concluso con __________ nel 2017 “Agreement for the Sale and Purchase of Certain Assets”, al punto 9 “Purchase price, Conditions of Payment” prevedeva quanto segue:

(1)The purchase price to be paid by the Purchaser to the Seller 1 () and the Seller 2 () (the “Purchase Price”) shall consist of:

(a) an amount of EUR 5'853’750 (…) to Seller 1 for the Sold Intellectual Property Rights and the Know–how;

(b) an amount of EUR 746’250 (…) to Seller 2 for the Sold Contractual Relationships, All Business Data and the Transitional Services after the Closing Date.

La parte più consistente del prezzo di vendita era costituita dall’alienazione dei diritti di proprietà intellettuale e del know-how e spettava, da contratto, a __________).

6.3.

Dagli atti dell’autorità fiscale si rileva che la __________ __________ e la __________ in liquidazione avevano concluso un contratto sulle royalties, firmato il 28.3.2002 e poi aggiornato il 9.11.2015. Dallo stesso si evince quanto segue:

“The costs for the maintenance of the Trade-Marks will be paid by __________. Each new trade-mark that __________ decides to register, will be registered in the name of __________, and the costs for their registration and maintenance will be borne __________ may renounce to maintain validity of one or more trade-marks, and in this eventuality all costs relating to such withdrawals will be borne by __________. The cost for the defences of the Trade-Marks where __________ deem it necessary will be borne by __________”.

Inoltre:

“All formulas and all manufacturing methods developed by __________ or received from __________ and presented on the markets with the Trade-Marks of __________, shall be property of __________”.

“__________ for the entire duration of this Agreement, is entitled to exploit the Trade-Marks, the recipes and manufacturing methods of __________, to manufacture alcoholic and non-alcoholic products, or to have them manufactured by independent suppliers, and to sell them worldwide, either directly or through sole agents”.

Per la concessione dello sfruttamento della proprietà immateriale, la __________ ha corrisposto alla __________ la somma annuale di € 60'000.- (contratto punto 5.1.).

Sempre dal contratto in questione, la __________ avrebbe dovuto consegnare alla __________ quanto segue (8.2.): la lista dei marchi, le ricette ricevute dalla , le formule e i metodi manifatturieri dei prodotti, i nomi dei produttori degli elementi principali per la lavorazione del prodotto, il costo dei prodotti principali, (…), la copia del listino prezzi in mano agli agenti incaricati di vendere il prodotto, copia dei contratti pubblicitari in mano agli agenti. La __________ avrebbe inoltre dovuto consegnare le ricette delle componenti aromatiche prodotte per la realizzazione del prodotto, in modo tale che “ will be able to manufacture them, or have them manufactured by independent suppliers”.

6.4.

6.4.1.

Dalla disamina del conto economico della __________ __________) agli atti, emerge che la stessa non aveva costi per il personale. Come rettamente rilevato nelle proprie osservazioni dall’autorità fiscale, tutti i dipendenti del gruppo, compreso il personale dirigente, erano impiegati presso la ricorrente a __________ (cfr. p. es. periodi 2015-2017). Gli unici costi di un certo rilievo sostenuti dalla __________, sia nel 2015 che nel 2016 sono quelli di domiciliazione (“Frais de domiciliation et de comptabilité”, pari ad € 37'355.95 nel 2016 e 38'428.77 nel 2015”; cfr. “Autres charges externes”).

6.4.2.

Nel 2016 la cifra d’affari della __________) era pari ad € 60'000.-: “Le chiffre d’affaires net comprend le montant résultant de l’exploitation de “trademarks”, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liées au chiffre d’affaires”. Tale importo è riconducibile al pagamento delle royalties corrisposte da parte della __________. Oltre a quest’entrata, la società __________, non aveva avuto, nel 2016 altri ricavi.

6.5.

Dalla disamina invece dei costi estrapolati dal conto economico della __________ per gli anni 2014 – 2017 si ricavano i seguenti dati:

Costi

2014

2015

2016

2017

Merci

1'809'072.92

2'223'005.32

1'688'026.77

1'229'109.27

Royalties

64'800.00

73'200.00

64'800.00

0

Costi d'esercizio

98'259.19

104'217.55

76'853.03

35'889.05

Costo locali

153'967.67

170'104.78

162'520.05

132'607.70

Stipendi

1'205'705.80

1'194'855

1'165'522.90

1'472'406

Oneri sociali

156'316.30

150'536.62

138'392.75

244'346.06

Spese amministrative

73'521.50

91'326.45

87'086.11

103'966.94

pubblicità / marketing

1'280'465.58

1'542'803.71

1'172'996.76

406'093.23

Perdita s. cambio

243'804.41

480'906.45

12'573.29

0

Sopravvenienza passiva

45'643.30

0.00

0

0

Ammortamenti

8'139.85

9'499.00

5'600.00

5'401.00

Imposte

45'688

48'473.75

28'910

11'845.75

Utile d'esercizio

110'209.78

116'340.29

32'181.06

-938'893.25

La ricorrente aveva notevoli costi fissi legati al costo delle merci, allo stipendio del personale (si rilevano a tal proposito gli importanti stipendi versati nel corso degli anni ai dirigenti __________, __________ e __________, che sedevano nel CdA della ricorrente), al costo dell’affitto dei locali, nonché alla pubblicità e al marketing.

6.6.

Ora, volendo seguire i principi OCSE in materia, visti i rispettivi bilanci societari nonché i contratti conclusi tra le parti, appare più che condivisibile la conclusione dell’autorità fiscale secondo cui, nonostante proprietaria formale dei marchi fosse la __________ in realtà la proprietaria economica degli stessi e del know-how era la __________.

Quest’ultima ha da sempre svolto ed assunto su di sé le funzioni significative, il controllo su di esse ed i rischi legati alla proprietà intellettuale, nonché all’operatività inerente la produzione (produzione, marketing, ecc). __________ era impiegato il personale deputato a svolgere tutte le funzioni interconnesse con la produzione, lo sviluppo la vendita e l’espansione del marchio __________. Inoltre, sempre in seno alla __________ venivano prese le decisioni strategiche aziendali dal personale dirigente, cioè dalla famiglia __________ e dal signor __________, peraltro domiciliati in Svizzera.

Ciò significa che la beneficiaria di quanto pagato da __________ per acquistare la proprietà immateriale è la ricorrente.

  1. Prestazione concessa ad un azionista o a una persona vicina

7.1.

Come spiegato precedentemente la ripartizione del prezzo di vendita è avvenuta tra le società __________ e __________ Entrambe le società sono detenute al 100% dalla __________). Come correttamente esposto dall’autorità fiscale azionista di maggioranza della __________ era, sino al 2013, la __________ il cui azionista unico era __________. Quest’ultimo è stato dipendente, nonché membro del CdA della contribuente. La prestazione – e meglio la ripartizione del prezzo in maniera non conforme al principio di piena concorrenza – è pertanto avvenuta a favore di una persona vicina all’azionista.

7.2.

Ad ogni modo, come giustamente indicato dall’UTPG, il Tribunale federale ha affermato che non è necessaria la prova diretta del fatto che il beneficiario della prestazione sia un azionista o una persona vicina. Ciò può essere presunto, nel caso in cui non sia possibile trovare alcuna altra spiegazione dello svolgimento dell’operazione insolita e questa conclusione si imponga (cfr. p. es. la sentenza 2C_1082/2013 e 2C_1083/2013 del 14 gennaio 2015 consid. 6.4 e riferimenti).

  1. Commisurazione della prestazione valutabile in denaro

8.1.

In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre poi quantificare la ripresa da effettuare ai fini del calcolo dell’utile imponibile. La constatazione di una sproporzione tra la prestazione della società e la contropartita dell’azionista implica la determinazione del valore economico reale della prestazione fornita, che va posto a confronto con le condizioni pattuite. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore economico reale è di principio costituito dal prezzo che sarebbe disposto a pagare un terzo qualunque per lo stesso servizio su di un mercato libero ed aperto (sentenze 2C_11/2018 del 10.12.2018 consid. 7.3; 2C_876/2012 del 3.4.2014, consid. 5.4; 2C_788/2010 del 18.5.2011 consid. 4.1; 2C_275/2010 del 24.8.2010 consid. 3.1; DTF 107 Ib 325 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale del 26 novembre 2003 n. 2A.39/2003, in: RDAF 2004 II 60, consid. 2.2 e 3.3). Questo criterio non può però venir trasposto come tale agli oneri che una società anonima si assume per le spese private degli azionisti, come per i costi legati ad oggetti patrimoniali che servono esclusivamente al loro mantenimento o al loro diletto, acquistati dalla società senza essere destinati alla sua attività aziendale. In assenza di comportamento conforme alle regole di mercato, non è infatti possibile riferirsi a prezzi effettivi di paragone. Occorre piuttosto basarsi su di una controprestazione che permetta alla società di coprire i costi sopportati e di conseguire un utile adeguato (sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2005 n. 2P.250/2004, in: RtiD II-2005 n. 10t).

8.2.

Nel contratto di compravendita con la , la parte di prezzo destinata alla __________ () era pari “(a) an amount of EUR 5'853’750 (…) to Seller 1 for the Sold Intellectual Property Rights and the Know –how”. Come visto in precedenza, la proprietaria economica dei marchi nonché del know–how del prodotto è la qui ricorrente, la __________, che ha da sempre sviluppato e gestito dal Ticino, come correttamente rilevato dall’autorità fiscale, “(…) il commercio, la ricerca, lo sviluppo di nuovi prodotti e lo studio delle strategie di mercato dei vari prodotti”. Motivo per il quale, in applicazione dei principi OCSE già enunciati, l’UTPG ha correttamente attribuito alla ricorrente il ricavo in origine computato alla società sorella __________ (cfr. calcolo nel dettaglio nella decisione UTPG del 5.12.2019).

  1. Carattere riconoscibile della distribuzione dissimulata di utile

9.1.

Per quanto concerne le due ultime condizioni che devono essere riunite per ritenere l’esistenza di una distribuzione dissimulata di utile, e meglio il fatto che la prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni e che la sproporzione tra prestazione e controprestazione era palese al punto che gli organi della società avrebbero dovuto rendersi conto del vantaggio che concedevano, si rileva quanto segue.

9.2.

Secondo la giurisprudenza il carattere riconoscibile della distribuzione dissimulata di utile è presunto se la sproporzione tra le prestazioni è manifesta (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.8.). Ora, nel caso che qui ci occupa, come visto, la sproporzione tra le prestazioni è manifesta, ritenuto come la società con sede nel __________ non avesse alcuna operatività propria, come risulta dai documenti agli atti, e d’altra parte aveva come unico ricavo le royalties pagate dalla società di __________. La __________ aveva la medesima sede legale dell’azionista __________, ossia in __________, società come visto legata alla famiglia __________, i cui membri erano dipendenti della contribuente, in varie funzioni, oltre a sedere nel Cda della stessa. La ripartizione del prezzo di vendita, in dispregio del principio di piena concorrenza – di cui la parte più importante è relativa al valore della proprietà dei trade-marks - è stato attuato, con altissima verosimiglianza unicamente per procedere ad un evidente risparmio d’imposta: l’autorità fiscale svizzera ha infatti stabilito, per il 2017, un’imposta (cantonale, federale e comunale) pari a fr. 2'103'427.50 a fronte di un carico fiscale del Lussemburgo di € 1'473'881.94.

Era pertanto perfettamente riconoscibile, per gli organi societari, il vantaggio concesso alla società sorella domiciliata, che aveva quale scopo quello di ottenere un trattamento fiscale agevolato.

  1. Il ricorso è respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 6’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 6’500.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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