DTF 133 II 153, 2A.37/2006, 2C_242/2010, 2C_380/2020, 2C_544/2019
Incarti n. 80.2020.104 80.2020.105
Lugano 14 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 luglio 2020 contro la decisione del 24 giugno 2020 in materia di IC e IFD 2018
Fatti
A. a.
RI 1 ha vissuto con __________ fino al novembre 2018. Sono genitori di due figli, __________ (2012) e __________ (2015) __________.
In seguito allo scioglimento della convivenza, le parti hanno firmato un accordo ‑ a tutt’oggi non ancora approvato dall’Autorità regionale di protezione ‑ che stabilisce l’esercizio congiunto da parte dei genitori dell’autorità parentale sui due figli e ne attribuisce la custodia alla madre. Al padre spetta il versamento degli alimenti per i figli in ragione di fr. 1'003.‑/mensili per __________ e fr. 979.‑/mensili per __________ fino al 13esimo anno di età. Tra le premesse di detto accordo, sottoscritto il 10 luglio 2020, si indica che “il signor RI 1 [ha] fatto fronte alle spese della comunione domestica, dei premi di Cassa malati dei figli e dell’alloggio. Nell’ambito della sua dichiarazione fiscale 2018 esporrà FRS. 1'000.00 al mese quale contributo alimentare per ciascuno dei due figli che corrisponde alla pigione pagata” (v. Accordo circa l’autorità parentale, la custodia, nonché l’obbligo di mantenimento firmato il 10.07.2020).
b.
Il 20 gennaio 2020, presentando la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018, il contribuente dichiarava i due figli minorenni, per i quali richiedeva sia la deduzione per cure prestate da terzi in ragione di fr. 150.‑ sia la deduzione per figli a carico pari fr. 22'200.‑ sia, per quanto attiene all’imposta cantonale sulla sostanza, la deduzione per figli minorenni pari a fr. 60'000.‑.
B. “[D]ifettando i requisiti di legge” e in considerazione della “situazione al 31 dicembre 2018”, la decisione di tassazione IC/IFD 2018, notificata il 12 maggio 2020, non accordava alcuna delle deduzioni richieste. Per l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 88'800.‑ (determinante anche per l’aliquota) e l’imposta dovuta in fr. 7'682.25; la sostanza imponibile, così come il dovuto d’imposta sulla sostanza erano invece pari a fr. 0.‑. Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato determinato in fr. 92'200.‑ (anche per l’aliquota) che comportava un’imposta di fr. 2'359.20.
C. Il 5 giugno 2020, RI 1 presentava reclamo chiedendo che gli fosse concessa la deduzione per figli a carico. Il reclamante precisava di aver “fatto fronte alle spese della comunione domestica, dei premi di cassa malati dei figli e dell’alloggio a __________” “per tutta la durata del 2018”, in particolare di aver “pagato per tutto l’anno l’affitto dell’appartamento a __________ (12 x 2'010 CHF = 24'120 CHF)”, allegando per questioni tecniche solo i pagamenti avvenuti a partire dal 28.05.2018. Accludeva anche i giustificativi dei versamenti fatti alla signora __________ da fine maggio 2018 a fine dicembre 2018 (per “un totale di ca. 15'000.‑ CHF”) sostenendo che questi soldi erano serviti al “mantenimento del nucleo famigliare”.
Allegava inoltre copia del reclamo presentato il 25.05.2020 dalla signora __________ contro la decisione di tassazione IC/IFD 2018 che chiedeva che la deduzione per figli a carico andasse a beneficio del padre che aveva sopportato “tutte le spese a carico dei […] due figli” per l’intero 2018, “anche dopo la separazione”. Presentava anche una bozza dell’“Accordo circa l’autorità parentale, la custodia, nonché l’obbligo di mantenimento”, che sarebbe stato sottoscritto da entrambe le parti il 10 luglio 2020 e sottoposto per approvazione all’Autorità Regionale di Protezione n. 12 con l’istanza presentata il 14 luglio 2020.
D. La decisione di tassazione IC/IFD 2018 notificata il 24 giugno 2020 respingeva il reclamo senza concedere la deduzione per figli a carico. A motivo, adduceva:
“Da informazioni ricevute la custodia è affidata alla madre, il padre vede i figli il week end; inoltre non vi è una convenzione che regoli il versamento dei contributi alimentari, l[a] stess[a] è in fase di redazione al momento attuale.
Ha lasciato il nucleo famigliare durante il mese di ottobre 2018 spostan[d]o contemporaneamente il domicilio.
Si osserva che tra i genitori non vi è un[’]unione matrimoniale.
Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a) LT e art. 35 [cpv.] 1 [lett.] a LIFD viene specificato che la deduzione può essere ripartita qualora vi sia l’autorità parentale comune, ciò che non fa il caso in tale situazione.
La legge non permette di alternare la deduzione per figli a carico in accordo tra le parti, ma essa può essere concessa come da disposizioni legali. La stessa per il 2018 deve essere concessa alla madre in quanto convivente con i figli e visto l’autorità parentale.
Non può nemmeno essere pres[o] in considerazione l’accordo tra i genitori in quanto verrà firmato nel presente anno 2020 e quindi sarà valido per quest’anno e non retroattivamente”.
E. Il 14 luglio 2020, per il tramite del suo avvocato, il contribuente presenta ricorso, sostenendo che “ha sempre corrisposto per [i figli]; sicuramente durante la convivenza […] ha pagato la pigione, i premi di Cassa malati dei due bambini e le spese della comunione domestica. Poiché l’Autorità, in considerazione dell’intervenuta cessazione della convivenza nel novembre 2018 non accetta di riconoscer[gli] le deduzioni sociali per i figli, i pagamenti fatti […] sono stati qualificati dai genitori dei minori alla stregua di contributi alimentari sia in costanza di coabitazione, sia dopo la fine della convivenza”. La patrocinatrice afferma inoltre che il ricorrente “ha già avuto modo di provare all’Autorità di prime cure di aver effettivamente versato importi consistenti sia alla signora __________, sia al proprietario dello stabile. Trattasi concretamente di FRS. 24'120.00 per l’affitto 2018 dell’appartamento condiviso sino in novembre e di oltre FRS. 15'000.00 andati a beneficio della signora __________ e dei figli durante 7 mesi di convivenza e pure oltre. Le parti hanno concordato di qualificare queste dazioni alla stregua di un contributo alimentare mensile di FRS. 1'000.00 per ciascuno dei due figli. Ciò significa concretamente che è postulata la deduzione di FRS. 24'000.00 dal reddito imposto al signor RI 1 nel 2018”, in quanto trattasi di “contributi alimentari”.
Oltre alla decisione impugnata ed ai reclami presentati sia dal contribuente sia dalla sua ex compagna, la rappresentante allega nuovamente l’“Accordo circa l’Autorità parentale, la custodia, nonché l’obbligo di mantenimento” sottoscritto il 10 luglio 2020 e la relativa istanza di approvazione inviata all’Autorità regionale di protezione competente come pure gli estratti bancari relativi al pagamento del canone di locazione ad __________ pari a fr. 2’010.‑ mensili e ai “trapassi” sul conto cointestato da maggio a dicembre 2018 per un totale di fr. 15'050.‑, documenti peraltro tutti già acclusi al reclamo.
F. Invitato a pronunciarsi in merito al ricorso, l’RS 1 (di seguito: RS 1) ne ha proposto la reiezione, rinunciando però a formulare le proprie osservazioni.
G. Per completezza, la Camera di diritto tributario ha richiesto all’RS 1 di trasmetterle l’incarto del contribuente, come pure quello relativo a __________, dal periodo fiscale 2015.
Diritto
Nel caso in disamina, il reclamo verteva sulla mancata concessione al contribuente della deduzione sociale per figlio a carico prevista dall’art. 34 cpv. 1 lett. a LT risp. dall’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD per entrambi i figli minorenni __________ e __________ che ‑ dopo la fine della convivenza dei genitori avvenuta nell’ottobre 2018 ‑ erano stati affidati alle cure della madre. Nei periodi fiscali precedenti, l’autorità di tassazione aveva sempre concesso tale deduzione all’insorgente (v. p. es. decisioni di tassazione IC/IFD 2015, 2016 e 2017; reclamo 2018 della signora __________, agli atti).
1.2.
Con il ricorso, la rappresentante del contribuente fa invece valere ‑ per la prima volta e perché l’RS 1 “non accetta di riconoscere al padre le deduzioni sociali per i figli” ‑ la deduzione dei “contributi alimentari” versati ai figli nel corso del 2018, quantificati in fr. 24'000.‑. Nelle sue osservazioni, l’autorità di tassazione propone unicamente la reiezione del ricorso, senza pronunciarsi nel merito di questo nuovo aspetto.
1.3.
Nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4 LIFD) e decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT; art. 143 cpv. 1 LIFD). Sebbene il ricorrente abbia chiesto la deduzione degli alimenti per la prima volta con il ricorso in esame, nulla impedisce alla Camera di diritto tributario di entrare nel merito della questione. Per questa ragione, l’autorità giudicante ha chiesto all’RS 1 di trasmetterle gli incarti fiscali di entrambi gli ex concubini a partire dal periodo fiscale 2015, quando è nato il secondo figlio della coppia.
A norma degli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, sono dedotti dai proventi gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
I contributi di mantenimento sono deducibili unicamente quando i figli sottostanno all’autorità parentale del genitore che riceve gli alimenti (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 52 ad art. 33 LIFD, p. 634) e possono rivestire la forma di pagamenti (Geldleistungen) diretti e ricorrenti ma anche di prestazioni in natura (Natural- und Barunterhalt) o di costi indiretti (Betreuungsunterhalt; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 34 ss, p. 992 ss, in particolare n. 48 ad art. 33 LIFD, p. 995 e riferimenti citati; Hunziker/Mayer-Knobel in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 23a ad art. 23 LIFD, p. 582). Servono alla copertura dei bisogni vitali, senza che il destinatario benefici di alcun incremento patrimoniale (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 48 ad art. 33 LIFD, p. 634; n. 59 ad art. 23 LIFD, p. 486).
Gli alimenti versati al coniuge per il figlio minorenne o direttamente al figlio maggiorenne sono di regola prestazioni pecuniarie dirette ricorrenti. Possono tuttavia essere versati anche come pagamenti indiretti, ad esempio con la presa a carico degli interessi su debiti oppure dei premi della cassa malati. Sono possibili anche prestazioni in natura (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”, n. 14.2.2., p. 32).
2.2.
Secondo il principio di
corrispondenza o congruenza (Korrespondenzprinzip; principe de concordance),
gli alimenti versati devono essere imposti al genitore che li riceve per i
figli sotto la sua autorità parentale (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 58 ad art. 23 LIFD,
ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a
LIFD e, per la sola imposta cantonale della deduzione dalla sostanza per ogni
figlio minorenne ex art. 48 lett. b LT. D’altro canto questi
alimenti sono pienamente deducibili per il genitore che li versa (art. 33 cpv.
1 lett. c LIFD). La deducibilità degli alimenti per i figli minorenni
vale nel frattempo solo per gli alimenti dovuti nell’ambito del diritto di
famiglia, ma non per gli alimenti versati a titolo volontario (Circ. AFC n. 30
del 21 dicembre 2010 sull’“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la
legge federale sull’imposta federale diretta”, n. 14.2.2., p. 32).
2.3.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
2.4.
Gli alimenti sono di regola stabiliti d’ufficio o dal giudice, ma possono essere anche convenuti per contratto (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”, n. 14.2.2., p. 32).
Il Tribunale federale ha finora lasciato aperta la questione se la deduzione dei contributi di mantenimento per figli sia ammessa solo se il loro versamento si fonda su una convenzione omologata da un giudice o almeno da un’autorità regionale di protezione (in particolare, sentenza TF 2A.37/2006 del 01.09.2007 consid. 3.3). In una sentenza del 30.06.2010 (2C_242/2010), la Suprema Corte si è confrontata con il caso di un padre, che aveva riconosciuto la figlia, prima della sua nascita, e si era poco dopo assunto, nei confronti della madre che aveva l’autorità parentale, l’obbligo di provvedere integralmente al suo mantenimento, mediante convenzione omologata dall’autorità di protezione. Alcuni anni dopo, i genitori si erano separati e avevano sottoscritto una nuova convenzione, stavolta omologata dal giudice, con la quale il padre si era obbligato a versare alimenti nella misura di 2'000 franchi al mese. Il Tribunale federale ha ritenuto legittima la decisione dell’autorità giudiziaria cantonale, che aveva negato la deduzione degli alimenti, per un periodo fiscale precedente all’intervenuta separazione dei genitori. La precedente convenzione, ancora in vigore in quel periodo fiscale, non prevedeva l’obbligo di versare un contributo di mantenimento di un determinato importo mensile, bensì l’obbligo di provvedere integralmente al mantenimento della famiglia. L’Alta Corte ha respinto in particolar modo la tesi del ricorrente, secondo cui la seconda convenzione avrebbe semplicemente ripreso la prima e il contributo di mantenimento fissato con la seconda sarebbe corrisposto agli importi già versati in base alla prima. In tal modo, nessuna delle due convenzioni permetteva di ritenere provato il versamento di alimenti, nella misura pretesa dall’insorgente. La lista delle spese mensili, sostenute da quest’ultimo per il mantenimento della figlia, non poteva essere considerata il fondamento dell’obbligo di versare il contributo di mantenimento.
Nella stessa sentenza, la Corte losannese ha ritenuto che, anche volendo ammettere che gli alimenti possano essere pattuiti mediante una convenzione non omologata dal giudice o dall’autorità di protezione, nondimeno nel caso concreto la loro deduzione non poteva essere ammessa. In primo luogo, perché il contribuente non aveva adempiuto l’onere della prova di un elemento che andava a ridurre l’onere fiscale. In secondo luogo, in nome della parità di trattamento fra coniugi e concubini. Questi ultimi sarebbero già avvantaggiati per il fatto che un contributo di mantenimento versato dall’uno all’altro è deducibile dal reddito, durante la loro convivenza. Infatti, il debitore del contributo beneficia in tal caso di una riduzione dell’imposta sul reddito, mentre il creditore, se non ha altri redditi di rilievo, paga imposte irrisorie. Non sarebbe pertanto giusto far approfittare di questo vantaggio il concubino, che contribuisce al mantenimento di un figlio, senza che la fattispecie sia stata provata in modo ineccepibile (sentenza TF 2C_242/2010 del 30.06.2010 consid. 2.3.1).
2.5.
Riassumendo, la giurisprudenza del Tribunale federale ammette la deduzione dei contributi di mantenimento, versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, anche se i genitori convivono. Nel rispetto dell’onere della prova, ma anche in nome della giustizia fiscale, il versamento dei contributi deve tuttavia fondarsi su una convenzione stipulata in precedenza, che preveda degli alimenti di un importo determinato. È inoltre necessario che sia comprovato l’avvenuto e regolare passaggio di questo importo da un conto del debitore della prestazione a un conto del genitore che ha l’autorità parentale. Non basta, in particolare, che la convenzione preveda l’obbligo, per un genitore, di provvedere genericamente al mantenimento della famiglia.
Venendo al caso in disamina, la deduzione degli alimenti effettivamente versati all’altro genitore per i figli sotto la sua autorità parentale è un elemento che, se riconosciuto dall’autorità fiscale, ridurrebbe il debito nei confronti dell’erario. Si tratta qui di capire la natura dei versamenti effettuati dal ricorrente nel corso del periodo fiscale litigioso e se siano deducibili ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT risp. art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD.
3.2.
Al fine di comprovare la deduzione richiesta, il ricorrente ha fornito all’autorità di tassazione prima e all’autorità giudicante poi, due estratti bancari e l’“Accordo circa l’autorità parentale, la custodia, nonché l’obbligo di mantenimento”, concernente entrambi i figli e sottoscritto dai genitori il 10 luglio 2020, dopo che la convivenza era ormai terminata.
Si osservi che nonostante la questione relativa alla deduzione degli alimenti sia stata sollevata solo in sede di ricorso, l’insorgente ha fornito gli stessi documenti giustificativi già allegati al reclamo, con il quale però aveva però chiesto il riconoscimento delle deduzioni per figli a carico e per cure prestate da terzi ai figli di età inferiore ai 14 anni.
Sia come sia, dalla documentazione bancaria relativa al conto __________, che per motivi tecnici copre unicamente il periodo dal 25.05.2018 al 26.12.2018, si notano dei pagamenti denominati “trapasso” più o meno regolari dal conto intestato al solo ricorrente ad un conto in comune agli ex conviventi. Dal medesimo conto del ricorrente uscivano anche i soldi per pagare l’affitto alla __________ SA, nota società immobiliare, proprietaria dell’abitazione di __________, nella quale la famiglia ha vissuto fino allo scioglimento della convivenza.
3.3.
Per quanto concerne la figlia __________, diversamente da quanto sostenuto dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, fin dalla sua nascita (2012) esisteva un accordo fra i genitori in merito al suo mantenimento. Secondo tale convenzione, approvata dalla Commissione tutoria regionale di __________ (ris. n. __________ del 9 marzo 2012), l’autorità parentale era attribuita esclusivamente alla madre e il padre “si impegna[va] a pagare al rappresentante legale della figlia un contributo alimentare mensile di fr. 600.‑ dalla nascita fino al compimento del 6. anno di età […]”, oltre alle spese straordinarie. Tale convenzione era stata stipulata quando i due genitori non convivevano ancora: infatti, lui era domiciliato a Maggia mentre lei era domiciliata a Giubiasco (v. incipit della citata Convenzione).
Non è dato a sapere se nel frattempo tale Convenzione sia stata revocata oppure se, con l’inizio della convivenza dei genitori, il contributo alimentare mensile di fr. 600.‑ abbia continuato ad essere versato così come concordato. Dalla documentazione fornita dal ricorrente si deve comunque escludere che, nel periodo fiscale litigioso, egli abbia adempiuto l’obbligo di mantenimento, nella misura prevista dalla convenzione in questione. Dagli estratti conto risultano infatti il pagamento di fr. 2'010.‑ al mese per la locazione della casa, come pure numerosi “trapass[i]” dal conto del ricorrente a beneficio di un conto intestato a “__________ e/o RI 1” con importi sempre diversi e che, a dire del ricorrente, “la signora __________ […] versava sul suo conto postale privato per fare la spesa, dei pagamenti o altro per la famiglia [o] per il mantenimento del nucleo famigliare” (v. reclamo del 5.6.2020; allegato ricorsuale n. 1).
Ne consegue che i flussi finanziari tra i due conviventi riguardo al mantenimento di __________ erano regolati diversamente da quanto previsto dalla convenzione summenzionata. Nel corso del periodo fiscale 2018, dunque, l’insorgente non ha versato alla madre un contributo alimentare mensile di fr. 600.‑ per il mantenimento di __________, ma ha semplicemente contribuito al “mantenimento del nucleo famigliare”.
3.4.
Per quanto riguarda il figlio __________, invece, dalla documentazione agli atti non è possibile risalire ad una convenzione tra i genitori che ne regoli il mantenimento durante il periodo fiscale litigioso. Da notare anche che ‑ diversamente da quanto sostenuto dalla patrocinatrice del ricorrente ‑ durante il periodo fiscale litigioso, l’autorità parentale su entrambi i figli spettava esclusivamente alla madre. Per __________ conformemente alla convenzione summenzionata; per __________, invece, il Codice civile stabilisce che, se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio, l’autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a cpv. 1 CC). Tuttavia, fintanto che non sia stata presentata la dichiarazione, l’autorità parentale spetta esclusivamente alla madre (art. 298a cpv. 5 CC). Dalla documentazione a disposizione della Camera di diritto tributario non si evince alcuna dichiarazione comune dei genitori. Pertanto, nel periodo fiscale litigioso, l’autorità parentale per quanto attiene al figlio __________ spettava esclusivamente alla madre, come rilevato anche nella decisione qui impugnata.
Dato che per __________ non esiste alcuna convenzione tra i genitori che ne regoli il mantenimento, la deduzione prevista dagli art. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD non può essere riconosciuta.
3.5.
Poco importa se nel corso del 2020, dopo lo scioglimento della convivenza tra i due genitori, sia stata redatta una convenzione, che contiene una premessa, secondo la quale “nell’ambito della sua dichiarazione fiscale 2018 [il ricorrente avrebbe esposto] FRS. 1'000.00 al mese quale contributo alimentare per ciascuno dei due figli che corrisponde alla pigione pagata”.
Per quanto ciò non sia decisivo, si noti che l’“Accordo circa l’autorità parentale, la custodia, nonché l’obbligo di mantenimento” è stato modificato pendente causa. Il progetto allegato al reclamo del 5 giugno 2020 premetteva infatti che “nell’ambito della sua dichiarazione fiscale 2018 [David Grassi avrebbe dedotto] nella sua integralità le deduzioni sociali per i due figli che ha avuto a carico” mentre la versione presentata con il ricorso del 14 luglio 2020, firmata da entrambe le parti il 10 luglio 2020, indica che “nell’ambito della sua dichiarazione fiscale 2018 [David Grassi avrebbe esposto] FRS. 1'000.00 al mese quale contributo alimentare per ciascuno dei due figli che corrisponde alla pigione pagata”.
Sia come sia, e a prescindere dal comportamento contradditorio assunto dal ricorrente, l’Accordo summenzionato non può regolamentare retroattivamente la situazione fiscale relativa al periodo 2018. Analogamente a quanto deciso dal Tribunale federale nella sentenza del 30.06.2010 (2C_242/2010, citata supra al consid. 2.4), anche nel caso in esame non si può ritenere che una convenzione stipulata dopo la separazione possa essere applicata retroattivamente e non si può, in particolare, pretendere che il contributo di mantenimento fissato con questo accordo corrisponda agli importi già versati in precedenza. Ciò che è decisivo è che il ricorrente non abbia versato alla madre dei suoi figli un contributo di un importo determinato, in base a una convenzione stipulata in precedenza. Il requisito dell’omologazione dell’accordo, come già ricordato, non è ancora stato riconosciuto determinante da parte del Tribunale federale, ma anche nel caso in esame la questione non necessita di essere risolta.
3.6.
Si osserva inoltre che__________ non ha mai dichiarato di ricevere degli alimenti per i figli e non è mai stata imposta per questi redditi (v. p. es. decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo del 17.06.2020; agli atti). Come visto, nel caso degli alimenti, il principio di corrispondenza esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del debitore. Così, l’ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso il debitore deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate all’imposta presso il creditore (Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 LIFD, 2a ediz., Basilea 2019, n. 55 ad art. 23 LIFD, p. 731; n. 41 ad art. 33 LIFD, p. 994; inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr. anche sentenza CDT n. 80.2007.37 del 10.04.2008 consid. 2.4). Dato che il ricorrente non è riuscito a dimostrare il versamento degli alimenti né durante la convivenza né dopo il suo scioglimento e considerato che la signora __________ non ha mai dichiarato di ricevere tali alimenti per i figli sotto la sua autorità parentale, secondo la giurisprudenza si deve evitare che delle deduzioni fiscali siano ammesse in applicazione dell’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD senza che un importo corrispondente sia imposto ai sensi dell’art. 23 lett. f LIFD (sentenza TF 2C_544/2019 del 21.04.2020 consid. 6.7 = RDAF 2020 II p. 418, in particolare p. 425 s.).
3.7.
Infine, secondo il Tribunale federale, il principio di corrispondenza esclude che possano essere considerati dal punto di vista fiscale dei contributi di mantenimento, versati su un conto del quale la persona, che chiede la deduzione degli alimenti, può disporre liberamente. Ciò permetterebbe infatti al contribuente di versare l’importo, di beneficiare della deduzione fiscale e, successivamente, di riprendersi questo importo e disporne liberamente (sentenza TF 2C_380/2020 del 19.11.2020 consid. 4.5 = RF 76/2021 p. 145 ss, in particolare p. 151). Come per il caso in disamina, la fattispecie trattata dall’Alta Corte concerneva la deduzione di un contributo di mantenimento, il cui importo veniva versato su un conto comune dei genitori, senza che nulla indicasse che fosse stato effettivamente utilizzato per il mantenimento dei figli minorenni nati durante la convivenza, scioltasi nel corso del periodo fiscale esaminato.
In casu, dagli estratti bancari forniti sia in sede di reclamo sia in sede di ricorso (allegati ricorsuali n. 3 e n. 4), si evincono, da un lato, il pagamento dell’affitto e, dall’altro, una serie di “trapassi” su un conto comune del quale il ricorrente poteva disporre liberamente. Anche per questo motivo, nell’eventualità fosse stata comprovata la natura di contributi di mantenimento dei versamenti effettuati, il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare della deduzione ex art. 32 cpv. 1 lett. c LT risp. art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD.
3.8.
In conclusione, le pezze giustificative presentate non comprovano né l’effettivo versamento da parte del ricorrente degli alimenti per __________, nella misura prevista dalla Convenzione del 9 marzo 2012 o da un eventuale altro accordo successivo, né ‑ per __________ ‑ l’esistenza di un accordo scritto e cifrato che ne regoli il contributo di mantenimento durante il periodo fiscale litigioso. Ne consegue che la deduzione degli alimenti in ragione di fr. 24'000.‑ richiesta dal ricorrente non si giustifica. A ciò si aggiunga che, per il principio di corrispondenza, per poter ammettere la deduzione degli alimenti versati dal ricorrente per i propri figli, tali contributi di mantenimento avrebbero dovuto essere imposti presso la madre, ciò che nel caso concreto non si è verificato. Pertanto, l’operato dell’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno merita di essere tutelato e la decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo notificata il 24 giugno 2020 deve essere confermata.
Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: