DTF 133 II 153, 2A.105/2007, 2A.502/2005, 2C_51/2010, 2C_63/2014
Incarti n. 80.2019.300 80.2019.301
Lugano 16 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 settembre 2019 contro la decisione del 21 agosto 2019 in materia di IC e IFD 2017.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2 sono domiciliati a __________. Il marito è titolare del __________ di __________, mentre la moglie tiene corsi di lingue e lavora alle dipendenze della ditta del coniuge.
I contribuenti hanno presentato in data 19 settembre 2018 la dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2017, indicando un reddito imponibile di fr. 7'129.– e una sostanza imponibile di fr. 246'351.–.
B. Con decisione del 3 ottobre 2018 l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, commisurando il reddito imponibile in fr. 35'600.– per l’IC e in fr. 37'000.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, aveva in particolar modo elevato da fr. 9'109.– a fr. 34'000.– il reddito dell’attività lucrativa indipendente del marito, adducendo di aver “tenuto conto del dispendio insufficiente dei coniugi”. La sostanza imponibile era commisurata in fr. 215'000.–.
C. In data 9 ottobre 2018, i contribuenti hanno presentato un generico reclamo avverso la decisione di tassazione IC/IFD 2017. Con scritto del 9 maggio 2019 l’autorità fiscale ha richiesto l’inoltro, da parte loro, di ulteriore documentazione necessaria al fine di poter decidere il reclamo. In particolare, l’Ufficio di tassazione invitava i contribuenti: a prendere posizione sull’allegato calcolo delle entrate e delle uscite, da cui risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria; a produrre la documentazione relativa ad una presunta sostanza immobiliare posseduta in Italia, chiedendo di fornire la visura catastale e la data di acquisto del bene immobile; a fornire schede contabili e documentazione bancaria.
È così seguito un breve scritto redatto a mano dal rappresentante dei coniugi (non è stata fornita alcuna procura) con documentazione allegata. Veniva ribadita la tesi per cui i reclamanti avevano consumato sostanza per coprire il loro fabbisogno.
Con email del 28 maggio 2019, l’autorità fiscale ha trasmesso al rappresentante dei contribuenti un nuovo calcolo delle entrate e delle uscite, da cui risultava un saldo negativo di fr. 20'636.–. Chiedeva inoltre ulteriori chiarimenti in merito ai conti bancari, compreso un conto presso la __________ di __________, precedentemente non dichiarato. Il destinatario non ha tuttavia preso posizione riguardo ai quesiti sollevati né ha prodotto ulteriore documentazione.
D. L’Ufficio di tassazione, con decisione del 21 agosto 2019, ha accolto parzialmente il reclamo, commisurando il reddito imponibile in fr. 37'000.– per l’IC e in fr. 34'000.– per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 44'300.– per l’IC e a fr. 41'000.– per l’IFD. L’autorità fiscale ha in particolare aggiunto, ai soli fini della determinazione dell’aliquota, alla sostanza dei reclamanti un immobile situato in Italia per un importo pari a fr. 500'000.– e al loro reddito il relativo valore locativo di fr. 8'000.–. La sostanza imponibile ammontava a fr. 261'000.– e quella determinante per l’aliquota a fr. 715'000.–.
Quanto al reddito dell’attività indipendente principale del marito, è stato stabilito in fr. 30'000.–, a fronte di fr. 9'109.– dichiarati dai contribuenti. L’autorità fiscale ha addotto come motivazione il fatto che i contribuenti avessero risposto in maniera incompleta alla richiesta di documentazione del 9 maggio 2019.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano l’attribuzione di una sostanza immobiliare (per un importo pari a fr. 500'000.–) e del rispettivo valore locativo commisurato in fr. 8'000.–. I ricorrenti sostengono di non essere, e neppure di essere stati, proprietari di un immobile, né in Svizzera né all’estero. A comprova di ciò forniscono un’autocertificazione che dichiara la loro assoluta estraneità alla condizione di proprietari di un bene immobile.
Inoltre, in tale sede fanno presente di aver commesso un errore di calcolo nella compilazione della dichiarazione d’imposta riguardo al reddito da attività indipendente principale, correggendo così quest’ultimo in un importo pari a fr. 27'401.–. Di conseguenza, affermano di accettare il valore attribuito dall’Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo, ossia pari a fr. 30'000.–.
F. A seguito dell’inoltro del ricorso non sono state presentate osservazioni da parte dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio, neppure da parte della Divisione delle contribuzioni e né dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Diritto
Nel corso della procedura di tassazione dei ricorrenti, l’autorità fiscale ha riscontrato problemi, legati in particolar modo alla sproporzione fra le entrate dichiarate e le uscite del periodo fiscale in questione.
Con una prima decisione, ha rivalutato il reddito dell’attività lucrativa indipendente del marito, aumentandolo da fr. 9'109.– a fr. 34'000.–. In seguito al reclamo dei contribuenti, ha sottoposto loro il calcolo del dispendio e li ha invitati a produrre documentazione e a fornire spiegazioni. Ricevuti dei documenti e delle spiegazioni, che secondo il fisco non erano sufficienti, ha sottoposto loro un nuovo calcolo del dispendio e gli ha chiesto ulteriori documenti. Non essendo pervenuta alcuna risposta, ha ridotto il reddito dell’attività indipendente a fr. 30'000.–, ma ha aggiunto il valore di un immobile all’estero e il relativo valore locativo, solo ai fini della determinazione dell’aliquota.
1.2.
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).
1.3.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130 cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)
1.4.
Il contribuente deve provare l’esattezza della sua dichiarazione d’imposta e delle sue ulteriori spiegazioni. Non si può chiedere al contribuente di provare un fatto negativo, ossia che non ha altri redditi rispetto a quelli indicati. Spetta all’autorità fiscale portare la prova dell’esistenza di elementi imponibili che non sono stati dichiarati. Se le prove raccolte da parte dell’autorità fiscale permettono di ottenere informazioni a sufficienza per poter stabilire l’esistenza degli elementi imponibili, spetta nuovamente al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni e sopportare l’onere della prova (sentenza TF 2C_63/2014 del 5.11.2014 consid. 3.1.).
Venendo alla fattispecie in esame, i dubbi sollevati dall’autorità fiscale, nell’ambito della procedura di tassazione, imponevano senz’altro ulteriori verifiche. Come visto, il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta, ai sensi degli articoli 200 cpv. 1 LT e 126 cpv. 1 LIFD: deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte, presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (ex artt. 200 cpv. 2 LT e 126 cpv. 2 LIFD). Che i dubbi in merito all’ammontare del reddito dell’attività lucrativa indipendente di RI 1 fossero fondati lo dimostra il fatto stesso che, nel ricorso in esame, gli insorgenti hanno riconosciuto di aver “riscontrato degli errori nella compilazione del Modulo 10 – per indipendenti senza contabilità” e di “accettare il valore di Frs. 30'000.–“, stabilito con la decisione impugnata.
2.2.
Come visto, fra le informazioni chieste ai contribuenti nella procedura di reclamo, figuravano anche quelle concernenti la “sostanza immobiliare posseduta in Italia”. A tale riguardo, gli insorgenti non hanno fornito alcun documento né si sono espressi altrimenti.
Tuttavia, come pure è già stato ricordato, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova di un fatto negativo, in casu dell’inesistenza di un bene immobile situato all’estero. In mancanza di spiegazioni in merito alla sproporzione fra entrate e uscite, l’autorità poteva, come ha fatto, aggiungere un reddito presunto. A meno che non disponesse di elementi concreti, non poteva tuttavia presumere l’esistenza di un immobile del valore di 500'000 franchi e del relativo reddito di fr. 8'000.–.
Nella decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione non fornisce alcuna spiegazione per l’aggiunta del valore di fr. 500'000.– come sostanza immobiliare. Neppure nelle osservazioni al ricorso, si è adoperata a fornire prove dell’esistenza del presunto immobile sito in Italia. Pertanto, nel rispetto delle regole dell’onere probatorio, non si può pretendere che siano i ricorrenti a portare la prova dell’inesistenza del valore patrimoniale (fr. 500'000.–) e del valore locativo (commisurato in fr. 8'000.–) indicati nella decisione impugnata.
Oltretutto, ci si domanda su quale fondamento l’Ufficio di tassazione abbia ricondotto il valore locativo ad un’abitazione primaria, se solo si considera che gli insorgenti sono entrambi domiciliati a __________ e che pertanto, nell’ipotesi in cui avessero un bene immobile situato in Italia, quest’ultimo costituirebbe tutt’al più un’abitazione secondaria.
2.3.
Come visto in narrativa, l’esistenza di una sostanza immobiliare è stata ipotizzata solo nell’ambito della procedura di reclamo.
Si può supporre che l’ipotesi sia nata alla luce della dichiarazione, avvenuta per la prima volta nel periodo fiscale litigioso, di un conto bancario italiano intestato a RI 2, presso la banca __________ del gruppo __________ (__________). L’Ufficio di tassazione ha così chiesto, a seguito del reclamo presentato dai coniugi, di completare la documentazione per il suddetto conto, siccome non dichiarato negli anni precedenti, fornendo dunque la data di apertura di quest’ultimo. A tale richiesta i contribuenti non hanno dato seguito.
Ora, pure in questo caso, la richiesta di chiarimenti in merito al conto bancario in discussione era giustificata. Anche in considerazione del fatto che il saldo del conto alla fine del periodo fiscale 2017 ammontava a € 7'875.–, la mancata risposta dei contribuenti non permette tuttavia di concludere ritenendo provata l’esistenza dell’immobile all’estero.
Il fatto che i reclamanti non abbiano dato seguito alle richieste dell’autorità di tassazione poteva giustificare un’ulteriore domanda di informazioni, al fine di chiarire la provenienza dei fondi versati sul conto litigioso, e tutt’al più, in caso di mancata collaborazione, la presunzione che i fondi ivi depositati corrispondessero a redditi conseguiti dai ricorrenti.
Va anche detto che i versamenti di € 3'000.–, avvenuti sul conto nel corso del periodo fiscale, risultano provenire da bonifici di un parente della ricorrente (in un caso, si tratta verosimilmente di un regalo di Natale, come si legge nella causale del versamento del 15.12.2017).
Nel caso in cui i contribuenti si fossero rifiutati di fornire documentazione in merito alla data di apertura del conto, inoltre, l’Ufficio di tassazione avrebbe anche potuto procedere con una segnalazione all’Ufficio delle procedure speciali, per l’eventuale avvio di una procedura di ricupero d’imposta.
2.4.
La motivazione della decisione impugnata si limita a rilevare che, alla richiesta di documentazione formulata il 9 maggio 2019, è stata data una risposta incompleta. Nessuna spiegazione viene fornita per la decisione di considerare una sostanza immobiliare in Italia.
In queste circostanze, la decisione non può che essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione motivata.
L’autorità fiscale non ha infatti fornito prova dell’esistenza di un immobile in Italia né ha spiegato su quali elementi si fondi la decisione di imporre il suo valore. Se disponesse di elementi, atti a comprovare l’esistenza di un immobile dei ricorrenti, l’Ufficio di tassazione dovrebbe sottoporli a questi ultimi, consentendo loro di confutarli. Se invece il problema fosse legato esclusivamente al conto bancario precedentemente menzionato, la richiesta di informazioni e di documentazione dovrebbe riferirsi a questo oggetto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 21 agosto 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione affinché adotti una nuova decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: