Incarti n. 80.2019.160 80.2019.161

Lugano 27 febbraio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 14 maggio 2019 contro la decisione del 18 aprile 2019 in materia di IC e IFD 2013 e 2014.

Fatti

A. La società RI 1 ha quale scopo statutario la “Compravendita e intermediazione nel commercio di automobili e partecipazione a società analoghe.” È stata iscritta nel Registro di commercio del Canton Ticino il 1° agosto 1991. La sua sede si trova a __________.

B. Nel mese di febbraio 2015 la contribuente trasmetteva all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) la dichiarazione fiscale relativa al periodo fiscale 2013 e nel mese di aprile 2016 quella per il 2014, con i rispettivi allegati. In tali dichiarazioni d’imposta veniva indicato, tra l’altro, un debito verso il “correntista” pari a fr. 20'000.- in data 1° gennaio 2013, fr. 50'000.- in data 31 dicembre 2013 e fr. 150'000.- in data 31 dicembre 2014.

C. Il 21 aprile 2017, l’UTPG richiedeva alla contribuente di voler trasmettere, tra l’altro, documentazione relativa al conto “correntista”, e meglio, le schede contabili degli esercizi 2013 e 2014 e il contratto di prestito con l’indicazione del nominativo completo.

D. Con scritto datato 4 maggio 2017 la contribuente, tramite la sua rappresentante, trasmetteva le schede contabili e, per quanto concerneva la posizione del “correntista”, comunicava unicamente che “il correntista non è noto”.

A tale scritto seguivano colloqui telefonici durante i quali l’UTPG ribadiva alla rappresentante della RI 1 la richiesta di presentare il contratto di mutuo e la necessità di chiarire l’identità del “correntista”.

E. Il 18 luglio 2017, la contribuente, per il tramite della sua rappresentante, trasmetteva un’attestazione della società, della medesima data, sottoscritta da __________, unico membro del Consiglio d’amministrazione della contribuente, con potere di firma individuale, del seguente tenore:

In qualità di Amministratore della società con la presente attesto che il conto “Correntista” (n° 2050), costituito nell’anno 2008, è un prestito al portatore (escluso che sia un azionista) e trattasi dunque di un prestito da terzi a tutti gli effetti e richiedo che come tale sia considerato.

F. In data 20 dicembre 2018, l’UTPG emetteva le decisioni di tassazione IC/IFD 2013-2014.

Per quanto concerneva in particolare la decisione di tassazione IC/IFD 2013, gli elementi imponibili venivano così definiti:

Risultato d’esercizio: fr. - 8'608.-

Vantaggi vari e prestazioni valutabili in

denaro stabiliti per insufficienza di

disponibilità finanziaria ripresi nella

tassazione 2013 del signor __________: fr. 30'000.-

Perdite d’esercizio computabili: fr. - 33'626.-

Risultato fiscale: fr. - 12'234.-

Per quanto concerneva invece in particolare la decisione di tassazione IC/IFD 2014, gli elementi imponibili venivano così definiti:

Risultato d’esercizio: fr. 36’840.-

Vantaggi vari e prestazioni valutabili

in denaro stabiliti per insufficienza di

disponibilità finanziaria ripresi nella

tassazione 2014 del signor __________: fr. 95'000.-

Perdite d’esercizio computabili: fr. - 12'234.-

Risultato fiscale: fr. 119’606.-

G. Con separati reclami del 10 gennaio 2019 contro le poc’anzi citate decisioni di tassazione, la contribuente, sempre rappresentata dalla RA 1 contestava le riprese effettuate, chiedendo la modifica della decisione di tassazione sulla base dei dati contabili presentati, e, in via sussidiaria, nel caso in cui il reclamo non venisse accolto, di essere sentito. La contribuente motivava con le medesime argomentazioni per entrambi i reclami che: “Come già esposto nel reclamo del 7 gennaio 2017 sulla notifica di tassazione dell’anno 2013 del __________, ribadiamo che il prestito al portatore (cto 2050) della RI 1 non è di competenza del signor __________. Dunque il calcolo del dispendio effettuato nella partita personale del Signor __________ non è corretto in quanto contempla delle posizioni che non sono di sua competenza. A titolo abbondanziale si fa notare che anche una eventuale carenza di mezzi del Signor __________ non giustifica una correzione del risultato economico della società anonima di sua proprietà a titolo di distribuzione di utile. Sarebbe inoltre incoerente una asserita mancanza di mezzi al Signor __________ che “percepisce” redditi della società anonima a sua volta confrontata con carenza di liquidità”.

H. Con scritto datato 11 marzo 2019, l’UTPG invitava la contribuente a voler produrre giustificativi contabili relativi ai versamenti da parte del “correntista” alla Cassa di fr. 40'000.- il 3 gennaio 2013, fr. 25'000.- il 31 luglio 2013, fr. 50'000.- il 2 gennaio 2014, del versamento di fr. 100'000.- in contanti, effettuato presso la banca __________ da parte del “correntista”, sul conto corrente bancario aziendale in data non specificata, nonché del prelievo dalla Cassa da parte del “correntista” di fr. 35'000.- il 22 dicembre 2013.

La contribuente, per il tramite della RA 1, rispondeva in data 21 marzo 2019, allegando copia delle ricevute, dalle quali si evinceva unicamente l’indicazione “correntista” e nulla più. La contribuente esplicitava nuovamente soltanto che “Come già esposto in precedenza i suddetti finanziamenti sono stati versati da una persona terza quale prestito al portatore (al di fuori dalla cerchia delle persone vicine all’azionariato o azionariato stesso)”.

I. Con decisione su reclamo del 18 aprile 2019 relativa all’IC/IFD 2013, l’UTPG dichiarava il reclamo irricevibile, in quanto asseriva che non vi era un utile imponibile e pertanto mancava l’interesse attuale della contribuente ad impugnare la decisione su reclamo.

Con decisione su reclamo della medesima data relativa all’IC/IFD 2014, l’UTPG respingeva il reclamo del 10 gennaio 2019 in quanto asseriva che neppure la documentazione prodotta in sede di reclamo aveva permesso di chiarire l’identità del “correntista”.

L. In data 14 maggio 2019, la contribRA 1, formula due distinti e tempestivi ricorsi contro le decisioni su reclamo, chiedendo che le decisioni vengano modificate “sulla base dei dati contabili presentati, fatta eccezione per una ripresa per l’uso privato dell’auto aziendale come per esercizi precedenti” e, solo nel caso in cui il ricorso non fosse accolto, di essere citati a un’udienza.

Per entrambi i gravami, la contribuente contesta in particolare “l’asserzione che non vi sia un interesse degno di protezione”, in quanto “la decisione emessa ha ripercussioni dirette fiscali per la contribuente (compensazione delle perdite riportate riconosciute). Inoltre per la persona fisica (azionista) vi è pure una ripercussione fiscale (imposizione di altri redditi) che di probabile contestazione da parte dell’Imposta preventiva.”

La ricorrente censura poi che la contabilità venga ritenuta inattendibile (“Asserire che una contabilità è inattendibile unicamente per il fatto che è contabilizzato un prestito terzi al portatore è per noi incomprensibile. La contabilità è stata allestita secondo i regolari principi vigenti della tenuta dei conti e supportata dalla documentazione necessaria, oltre ad essere soggetta a revisione limitata”). A mente della ricorrente, sono stati forniti tutti i giustificativi, e “l’Autorità fiscale non ha esposto alcuna prova che indichi che il finanziatore, con relativa disponibilità, si identifichi con l’azionista (onere della prova)”. La ricorrente ribadisce infine - senza però svelare l’identità di tale “correntista” - che “i finanziamenti sono stati effettuati da persone terze, dunque prestito al portatore, la vecchia denominazione del conto “correntista” (prima della modifica del nuovo sistema dei conti per PMI) si distingue dal prestito dell’azionista denominato “correntista __________”.

M. Con osservazioni datate 14 giugno 2019, l’UTPG chiede la conferma delle decisioni impugnate, ribadendo le motivazioni esposte.

In particolare, per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, l’UTPG ribadisce, per il periodo fiscale 2013 che “la ricorrente ha impugnato l’imposta sull’utile (cantonale e federale) che ammonta però a zero, ed è quindi chiaro che manca un interesse attuale ad impugnare le tassazioni in oggetto”. Per quanto attiene invece alla definizione del risultato imponibile del 2014, “in sede d’accertamento l’autorità fiscale si è trovata confrontata con una mancanza di collaborazione da parte della contribuente, la quale ha dapprima sostenuto che il correntista non è noto” ed in seguito che “è un prestito al portatore (escluso che sia un azionista) e trattasi dunque di un prestito da terzi a tutti gli effetti” ed ha proceduto ad una tassazione su apprezzamento, rammentando i principi alla base della stessa e l’iter seguito.

N. Il 26 settembre 2019 si è svolta un’udienza presso la Camera di diritto tributario in presenza delle rappresentanti della ricorrente e dell’UTPG. In questa sede, la RI 1 ha ribadito che la dichiarazione fiscale presentata era conforme ai principi contabili del CO e che pure la ricevuta presentata doveva essere considerata valida. A parer suo, l’autorità resistente pretenderebbe una prova negativa. Un contratto di mutuo è valido indipendentemente dalla forma scritta. Il fisco dubita che un terzo presterebbe importi di questa consistenza ad una società senza alcuna garanzia. In mancanza di un contratto l’UTPG si domanda come si potrebbe esigere il rimborso del credito sulla sola base di una ricevuta che indica il nome “correntista”. Secondo l’autorità resistente: “Il problema fiscale che deve essere affrontato secondo l’autorità di tassazione dipende dal fatto che __________ non ha disponibilità finanziaria che giustifichi il preteso finanziamento alla società”.

Diritto

I. Periodo fiscale 2013

  1. 1.1.

Per quanto attiene al periodo fiscale 2013, con decisione su reclamo del 18.4.2019, l’UTPG ha quantificato l’utile imponibile sia per l’IFD che per l’IC in fr. 0.-, mentre che il capitale imponibile, ai soli fini IC è stato commisurato in fr. 50'000.-.

1.2.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

1.3.

Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.);

In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).

  1. 2.1.

Nel caso in esame, la ricorrente censura unicamente l’imposta sull’utile, che è stata stabilita mediante decisione del 18 aprile 2019. L’UTPG ha commisurato l’utile imponibile in zero franchi, sicché è evidente che la società contribuente non ha alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una pronuncia di questa Camera (cfr. anche Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870).

2.2.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale che concerne la deduzione delle perdite, una decisione di tassazione ha autorità di cosa giudicata solo per il periodo fiscale in questione; le circostanze di fatto e di diritto possono essere valutate diversamente in occasione di un ulteriore periodo fiscale. Esse assumono unicamente la qualifica di motivi e come tali non partecipano dell’autorità materiale di cosa giudicata. In particolare quando un contribuente riceve una tassazione che riporta un reddito nullo, con la conseguenza che non deve pagare alcuna imposta, l’ammontare delle perdite che hanno condotto alla tassazione su di un reddito nullo costituisce unicamente un motivo della decisione di tassazione, con la conseguenza che tale importo non beneficia della forza di cosa giudicata. Nella misura in cui il contribuente desidera che sia accertato l’ammontare della perdita da riportare al periodo fiscale seguente, non vi è un interesse attuale degno di protezione (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_911/2013 e 2C_912/2013 del 26 agosto 2014, in RDAF 2015 II p. 119 consid. 2.2, con riferimento a: ATF 140 I 114 consid. 2.4.1 p. 119 s.; sentenze 2C_973/2012 del 4 ottobre 2013 consid. 4.2; 2C_91/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.3.3, in RF 68/2013 p. 158; v. anche Danon, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a edizione, Basilea 2017, n. 17 ad art. 67 LIFD; Helbing/Felber, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2016, n. 14 ad art. 67 LIFD).

2.3.

Poiché l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo della decisione e non si estende invece ai singoli punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6), la società contribuente non può mettere in discussione le riprese effettuate dall’autorità fiscale, e di conseguenza l’ammontare della perdita riportata.

2.4.

Per quanto attiene alle preoccupazioni formulate dall’insorgente, in merito alle ulteriori conseguenze fiscali delle decisioni litigiose, sia per la stessa società, sia per il detentore delle quote sociali, non si può che ribadire che la motivazione delle decisioni impugnate non vincola le autorità fiscali competenti per le eventuali altre decisioni. Queste ultime saranno pertanto impugnabili con i rimedi giuridici previsti dalle rispettive procedure (cfr. anche la sentenza del TF 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006 consid. 2.2 in fine).

2.5.

Il ricorso presentato contro la decisione su reclamo del 18 aprile 2019 per l’IC/IFD 2013 è pertanto irricevibile.

II. Periodo fiscale 2014

  1. Con la decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha ritenuto che il “correntista”, che nel corso del periodo fiscale avrebbe finanziato la società ricorrente, in particolar modo mediante un versamento di fr. 100'000.- avvenuto il 10 aprile 2014, sia lo stesso azionista. Ha tuttavia rilevato che quest’ultimo, alla luce della sua dichiarazione d’imposta personale, non avrebbe avuto la disponibilità finanziaria per procedere a un simile finanziamento. Ne ha tratto la conclusione che il socio abbia versato sul conto “correntista” utili conseguiti dalla sua società ma non dichiarati, con la conseguenza che si tratterebbe di una distribuzione dissimulata di utile.

La società insorgente contesta questa conclusione e nega altresì che il finanziamento litigioso provenga dal socio. Si è rifiutata tuttavia di indicare l’identità del creditore.

  1. 4.1.

Nel caso che qui ci occupa, dall’esame delle dichiarazioni fiscali 2013 e 2014 e dei relativi allegati, compresi i bilanci, l’UTPG ha costatato, tra le altre cose, un consistente incremento del debito a lungo termine verso il “correntista”, il quale è passato da fr. 20'000.- (al 1°.1.2013) a fr. 50'000.- (il 31.12.2013) a fr. 150'000.- (il 31.12.2014). L’autorità resistente, con richiesta di documentazione del 21.4.2017, ha domandato alla rappresentante della contribuente di volerle trasmettere, per quanto atteneva al “conto correntista”, le schede contabili degli esercizi 2013 e 2014 e il contratto di prestito con l’indicazione del nominativo completo del creditore.

RA 1 si è limitata a comunicare che il correntista non è noto, e che, ad ogni modo non si identifica con l’azionista della ricorrente. A tal proposito è stata prodotta un’attestazione da parte della RI 1 a tenore della quale __________ indica: “(…) in qualità di amministratore della società con la presente attesto che il conto “correntista” (n° 2050), costituito nell’anno 2008, è un prestito al portatore (escluso che sia un azionista) e trattasi dunque di un prestito da terzi a tutti gli effetti e richiedo che come tale sia considerato”.

4.2.

Il diritto fiscale si basa sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali applicabili, esso è infatti determinante anche per la definizione dell’utile imponibile (Massgeblichkeitsprinzip), fatta eccezione unicamente per le disposizioni correttive proprie al diritto tributario (sentenza TF 2C_520/2015 del 28.12.2015, consid. 3.1; DTF 132 I 175 consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch, Zur Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in: Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.).

In altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art. 662a CO; dal 1° gennaio 2013, art. 957a CO) viene a cadere soltanto nella misura in cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni (decisione TF n. 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p. 100, consid. 2.1; Bernardoni/ Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art. 58 LIFD, p. 242; Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 713).

4.3.

Nel sistema della procedura di tassazione mista (art. 123 ss. LIFD), il contribuente è obbligato a collaborare. Sebbene si presuma che una contabilità tenuta nel rispetto delle prescrizioni del diritto commerciale sia materialmente esatta, il contribuente è nondimeno obbligato a fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari (art. 126 cpv. 2 LIFD; v. anche art. 200 cpv. 2 LT).

Il principio per cui il bilancio commerciale è vincolante anche per il fisco è incorporato nella procedura di tassazione mista. Ne consegue che, nell’ambito del suo obbligo di indagine, l’autorità di tassazione può richiedere informazioni sugli elementi di fatto su cui è fondata ogni registrazione. In mancanza della prova della base fattuale (per esempio, nessuna ricevuta; nessuna prova dell'effettiva esistenza di un rischio che deve essere preso in considerazione con la costituzione di un accantonamento), il contribuente si assume il rischio della mancata prova e l'autorità di accertamento può o deve addirittura rifiutare di riconoscere la corrispondente voce (di spesa) a fini fiscali. Se invece è possibile dimostrare il fondamento fattuale di una registrazione corretta secondo il diritto commerciale, in linea di principio essa deve essere riconosciuta anche ai fini fiscali (147 II 209 consid. 5.1.1 e giurisprudenza citata).

4.4.

Secondo l’art. 957a cpv. 1 CO la contabilità costituisce la base della presentazione dei conti. Registra le operazioni e gli altri eventi necessari per esporre la situazione patrimoniale e finanziaria nonché i risultati d’esercizio dell’impresa (situazione economica).

L’art. 957a cpv. 2 CO prevede che la contabilità debba rispettare i principi della tenuta regolare dei conti. Fra i princìpi che devono segnatamente essere rispettati figura la prova documentata delle singole registrazioni contabili (cifra 2).

La contabilizzazione di importi senza alcun documento giustificativo è contraria al principio della tenuta regolare dei conti prevista all’art. 957a cpv. 2 cifra 2 CO (sentenza TF 2C_481/2016 del 16.2.2017 consid. 6.1.).

Il documento giustificativo della registrazione contabile deve contenere il testo, l’importo, l’estensore e la data di emissione (Oesterhelt/Mühlemann/Bertschinger, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4a ed., Basilea 2022, n. 19 ad art. 57 LIFD, p. 1124). Sono considerati documenti contabili i documenti scritti, redatti su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, necessari per ricostruire un’operazione o un evento oggetto di una registrazione contabile (art. 957a cpv. 3 CO). La giustificazione di ogni scrittura contabile è un elemento indispensabile della contabilità. Quest’esigenza permette non solo di accertare che unicamente delle operazioni reali vengano contabilizzate, ma anche e soprattutto la verifica del contenuto della contabilità. L’art. 957a cpv. 2 cifra 2 CO impone come visto la giustificazione di ogni registrazione tramite un documento contabile: ad esempio fatture, bollettini di consegna, contratti, estratti bancari, ecc. (Bucheler, Abrégé de droit comptable, 2a ed., Ginevra 2018, p. 121).

4.5.

Nel caso in esame, la società ricorrente ha registrato un finanziamento proveniente da un “correntista”, del quale non ha tuttavia voluto fornire il nominativo.

Secondo gli articoli 127 cpv. 1 lett. e LIFD e 201 cpv. 1 lett. e LT, devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni. Fra queste persone rientrano in particolare i creditori e i debitori, i quali devono rilasciare attestazioni sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti (articoli 127 cpv. 1 lett. b LIFD e 201 cpv. 1 lett. b LT).

Il contribuente è tenuto a allegare l’attestazione alla sua dichiarazione d’imposta (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

4.6.

Nell’ambito degli accertamenti esperiti a seguito del reclamo, l’11.3.2019 l’UTPG ha chiesto alla RI 1 di voler trasmettere, entro 15 giorni, i giustificativi contabili relativi alle cinque operazioni che negli anni 2013 e 2014 hanno avuto quale contropartita il conto correntista. Nella missiva sono stati ricordati alla contribuente i concetti del “Massgeblichkeitsprinzip”, nonché gli obblighi di collaborazione del contribuente al fine di consentire una tassazione completa ed esatta (principi previsti dagli art. 200 cpv. 1 e cpv. 2 LT e 126 LIFD) ed anche le norme in materia di contabilità previste dal Codice delle obbligazioni (in particolare l’art. 957a CO).

Con risposta del 21.3.2019, la RI 1 ha ribadito che i finanziamenti sono stati effettuati da una persona terza quale prestito al portatore. Ha pure specificato che tale persona si troverebbe “(…) al di fuori dalla cerchia delle persone vicine all’azionariato o azionariato stesso”.

Quali giustificativi delle registrazioni contabili inerenti il conto correntista, la RI 1 ha prodotto delle ricevute recanti la data e l’importo: non viene indicato il nominativo del correntista, ma viene specificato “prestito” da correntista (31.7.2013), “finanziamento attività (prestito)” da correntista (3.1.2013), “prestito a RI 1” da finanziatore (2.1.2014). Per quanto concerne il versamento di fr. 100'000.- del 10.4.2014 lo stesso è stato direttamente accreditato sul conto dalla società presso __________ a __________ con il riferimento “versamento correntista”.

Va da sé che in nessuno dei documenti giustificativi allegati è stato indicato il nominativo del “correntista” o del “finanziatore”. Come visto, la ricorrente esortata a più riprese dall’autorità fiscale a voler chiarire le operazioni che hanno avuto come oggetto il conto correntista ha mostrato delle reticenze.

4.7.

Ora, a giusta ragione, l’UTPG ha ritenuto verosimile che il correntista non fosse altro che l’azionista dRI 1, ossia __________. In particolare l’autorità resistente ha preso in considerazione i seguenti elementi per giungere a tale conclusione:

· l’evoluzione della cifra d’affari, del risultato lordo (utile lordo) e del risultato netto realizzati dalla contribuente a partire dal 2010 fino al 2014;

· l’evoluzione della posizione “correntista” (che ha avuto lo sviluppo citato in precedenza), la reticenza della controparte a svelare l’identità del mutuante, come pure le diverse versioni fornite in merito: dapprima “non noto” e quindi “persona terza (al di fuori della cerchia delle persone vicine all’azionariato o azionariato stesso)”;

· il fatto che – di norma – il correntista è impersonato dall’azionista di una persona giuridica o quanto meno da una persona vicina a quest’ultimo: mal si comprende infatti come un terzo indipendente (come invece attestato dalla contribuente in data 18 luglio 2017) sia disposto a prestare fino a CHF 200'000 (importo massimo del credito, dal 10 aprile 2014 al 14 novembre 2014) senza un documento (contratto o ricevuta indicante le generalità delle parti) che attesti validamente l’avvenuto mutuo e senza ottenere adeguate garanzie ed il pagamento di interessi;

· che tutte le operazioni aventi quale contropartita il conto correntista sono avvenute a contanti, compreso il versamento di CHF 100'000 avvenuto il 10 aprile 2014 sul conto corrente presso il __________ intestato alla contribuente;

· l’evoluzione avuta dalla posizione “correntista __________” (che ha avuto uno sviluppo inverso, nel senso che al

  1. gennaio 2013 il signor __________ era creditore nei confronti della contribuente per un importo di CHF 8'582.70, mentre al 31 dicembre 2014 è debitore nei confronti della società per un importo di CHF 21'417.30);

· RI 1 è la sola fonte di reddito conosciuta dal signor __________.

A fronte di tali ragionevoli e sostanziate conclusioni spettava alla contribuente comprovare che la valutazione a cui era giunta l’autorità fiscale fosse errata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 85 ad art. 123 LIFD).

RI 1, ancora in sede di udienza del 26.9.2019, si è limitata a ribadire che la dichiarazione fiscale presentata, unitamente ai giustificativi contabili, sarebbero conformi alle prescrizioni in materia del CO.

Per sua parte l’autorità resistente ha indicato di nutrire dei dubbi circa il fatto che un terzo presterebbe importi di questa consistenza ad una società senza alcuna garanzia ed ha aggiunto: «(…). In mancanza di contratto si domanda inoltre come potrebbe esigere il rimborso del suo credito sulla sola base di una ricevuta che indica il nome “correntista”». L’autorità resistente è dell’avviso che il problema fiscale sia da correlare al fatto che __________ non aveva una disponibilità finanziaria tale da giustificare il preteso finanziamento alla società.

4.8.

Stando così le cose, non si può che costatare come la ricorrente sia venuta meno al suo onere probatorio e come i documenti giustificativi prodotti a sostegno delle registrazioni contabili siano del tutto insufficienti a comprovare le operazioni commerciali soggiacenti, in violazione di quanto disposto dall’art. 957a cpv. 2 cifra 2 CO e dalle disposizioni della legislazione tributaria in merito agli obblighi di collaborazione del contribuente e dei terzi.

  1. 5.1.

Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che

1 Costituiscono utile netto imponibile:

a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

  • ...[omissis]...

  • le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.

5.2.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

  1. la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

5.3.

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

5.4.

In considerazione degli elementi esposti in precedenza (consid. 4), l’UTPG ha ritenuto – a ragione – che gli importi confluiti sul conto “correntista” fossero in realtà “(…) utili non dichiarati da RI 1, imponibili a titolo di distribuzione di utile sia in capo a quest’ultima (ai sensi degli art. 67 lett. b e 58 lett. b LIFD) che in capo al signor __________ (art. 19 cpv. 1bis LT e art. 20 cpv. 1bis LIFD)” (osservazioni 14/17.6.2019 al ricorso).

La ricorrente, come già ricordato, non ha fornito plausibili indicazioni sull’origine dell’importante iniezione di denaro a suo favore: unicamente l’azionista o una persona a lui vicina avrebbe avuto interesse a non stipulare alcun contratto di mutuo (con tanto di pattuizione di interessi e di indicazioni quo all’esigibilità del credito), a non richiedere delle garanzie e a elargire somme così cospicue ad una società che, dati alla mano, ha fatto valere, dal 2010 in poi, dei bilanci deficitari. Contrariamente a quanto asserito in sede di ricorso, non è affatto inverosimile ritenere che proprio l’azionista avesse tutto l’interesse ad immettere del denaro nella società, posto come fosse anche la sua sola fonte di reddito conosciuta.

D’altra parte, la situazione finanziaria dell’azionista, alla luce della sua dichiarazione d’imposta, non gli avrebbe consentito di versare importi di tale rilievo per finanziare la propria società.

L’unica spiegazione plausibile è pertanto che il socio abbia registrato i finanziamenti a favore della sua società allo scopo di dare una parvenza di giustificazione al conseguimento di utili che non erano stati dichiarati da quest’ultima. Diversamente dalla distribuzione di utili, infatti, l’estinzione di un debito non costituisce reddito imponibile per il creditore e non è un costo deducibile per il debitore (articoli 34 lett. c LIFD e 33 lett. c LT).

  1. Il ricorso è irricevibile per quanto concerne il periodo fiscale 2013, mentre è invece respinto per quanto attiene al periodo fiscale 2014. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. 1.1. Per quanto concerne il periodo fiscale 2013 il ricorso è irricevibile.

1.2. Per quanto concerne il periodo fiscale 2014 il ricorso è respinto.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’700.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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