Incarti n. 80.2019.137 80.2019.138
Lugano 13 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 28 marzo 2019 contro la decisione del 13 dicembre 2018 in materia di IC e IFD 2016.
Fatti
con scritto del 28 marzo 2019, la RI 1 si è rivolta all’RS 1 (UTPG), facendo riferimento al ricevimento delle “fatture per il pagamento delle imposte per il 2016 che naturalmente non erano in linea con la dichiarazione delle imposte ed il bilancio dell’anno 2016” e chiedendo di “rivedere la dichiarazione imposte 2016 e trovare una soluzione per tener ancora la società attiva”;
il 16 aprile 2019 l’UTPG ha trasmesso la lettera in questione alla Camera di diritto tributario, allegando la propria decisione su reclamo, notificata alla contribuente il 13 dicembre 2018;
con scritto del 17 aprile 2019, questa Camera ha indirizzato alla società contribuente uno scritto, con il quale le ha attribuito un termine di dieci giorni per confermare che la sua lettera all’UTPG dovesse essere considerata ricorso contro la decisione su reclamo del 13.12.2018 e, in tal caso, per presentare un ricorso motivato secondo i requisiti previsti dalla legge;
la ricorrente è stata avvertita che, in caso di mancata risposta, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
con scritto del 9 maggio 2019, la RI 1 si è scusata per il ritardo nella risposta, dovuto a un’assenza per vacanze, e ha spiegato di aver presentato ricorso all’UTPG dopo che quest’ultimo aveva cominciato a inviarle “dei richiami e delle diffide per la mancata dichiarazione della spedizione per l’anno 2016 le quali sono state pagate”.
Diritto
conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del 21.11.2006 consid. 4.2);
nel caso in esame, la ricorrente si è rivolta all’autorità di tassazione (con scritto del 28 marzo 2019), quando ormai il termine per interporre ricorso contro la decisione su reclamo (del 13 dicembre 2018) era ampiamente trascorso, lamentando che le “fatture per il pagamento delle imposte per il 2016… non erano in linea con la dichiarazione imposte”;
ricevuta dall’UTPG la lettera in questione, questa Camera si è rivolta alla contribuente, attribuendole un termine di dieci giorni per confermare che lo scritto in questione dovesse essere considerato ricorso contro la decisione su reclamo del 13.12.2018 e, in tal caso, per presentare un ricorso motivato conformemente alla legge;
l’invio in questione è stato recapitato alla ricorrente il 18 aprile 2019 (cfr. tracciamento dell’invio della raccomandata);
nei dieci giorni del termine di grazia, l’insorgente non ha dato seguito allo scritto in discussione, mentre solo il 9 maggio 2019 ha preso posizione, scusandosi per il ritardo a causa dell’assenza per vacanze;
il ricorso si rivela pertanto irricevibile, per il fatto che la contribuente non ha confermato l’intenzione di ricorrere entro il termine di grazia né ha presentato un ricorso motivato;
l’assenza per vacanze del gerente della società non costituisce evidentemente un motivo di restituzione del termine secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD (cfr. p. es. la sentenza CDT 80.2018.217/218 del 29.10.2018);
indipendentemente dal mancato emendamento del ricorso entro il termine di grazia, il ricorso sarebbe stato del resto manifestamente tardivo, se si considera che la decisione su reclamo relativa alla tassazione del periodo fiscale 2016 era stata notificata alla società insorgente il 13 dicembre 2018;
ma, anche ignorando il mancato rispetto del termine di ricorso, va ricordato che, con la decisione del 13 dicembre 2018, l’UTPG aveva dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto a sua volta tardivo;
un eventuale ricorso contro la decisione del 13 dicembre 2018 poteva pertanto unicamente contestare l’intempestività del reclamo, adducendo un motivo di restituzione del termine;
nella lettera del 28 marzo 2018 all’UTPG, considerata da quest’ultimo come ricorso contro la decisione su reclamo del 13 dicembre 2018, l’insorgente non giustifica in alcun modo il mancato rispetto del termine di reclamo, limitandosi a lamentare un’imposizione eccessiva;
neppure nella lettera del 9 maggio 2019, inviata a questa Camera in seguito all’attribuzione del termine di grazia del 17 aprile 2019, la società contribuente si confronta con la questione della tempestività del reclamo contro la decisione di tassazione;
ne consegue che, anche se la lettera in questione fosse stata inviata nel termine di grazia attribuito alla ricorrente, l’esito del gravame non cambierebbe;
in queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: