80.2019.124

Incarto n. 80.2019.124

Lugano 24 giugno 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 25 marzo 2019 contro la decisione del 26 febbraio 2019 in materia di imposta sugli utili immobiliari.

Fatti

  • con ricorso del 25 marzo 2019, in lingua tedesca, la RI 1 ha impugnato la decisione del 26 febbraio 2019, con la quale l’RS 1 ha respinto un reclamo contro la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari;

  • il 4 aprile 2019, la ricorrente ha presentato il ricorso in italiano;

  • l’8 aprile 2019 la Camera di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un termine fino al 15 maggio 2019 per procedere al versamento dell’importo di fr. 3'000.– a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, avvertendola che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

  • su richiesta della contribuente, il 15 maggio 2019 il termine è stato prorogato fino al 31 maggio 2019;

  • il 3 giugno 2019 la ricorrente ha versato al Tribunale d’appello la somma richiesta;

  • con scritto del 6 giugno 2019, questa Corte si è rivolta all’insorgente, informandola che il termine di pagamento non risultava essere stato rispettato e attribuendole un termine di dieci giorni per prendere posizione;

  • il 18 giugno 2019 la contribuente ha attribuito il ritardo a “un errore in banca”, precisando che il pagamento era stato “attivato venerdì 31 maggio 2019”, ma che “non è stato eseguito fino a lunedì 3 giugno 2019”.

Diritto

  • conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • per l’art. 231 cpv. 1 LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;

  • tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I);

  • essendo l’insorgente una società con sede in un altro cantone, la Camera di diritto tributario le ha attribuito un termine per il versamento dell’importo di 3’000 franchi a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali;

  • sebbene il termine attribuito alla ricorrente (15 maggio 2019) sia stato prorogato fino al 31 maggio 2019, come richiesto dalla stessa contribuente, il versamento è intervenuto solo il 3 giugno 2019;

  • nella sua lettera del 18 giugno 2019, l’insorgente ha riconosciuto il ritardo nel pagamento, attribuendone tuttavia la causa a un “errore” che sarebbe stato commesso dalla banca;

  • l’eventuale errore commesso dall’istituto di credito non giustifica evidentemente una proroga del termine, ritenuto che problemi nell’esecuzione di un mandato fra privati non possono essere opposti all’autorità fiscale;

  • secondo il Tribunale federale, non vi è alcun formalismo eccessivo nel dichiarare inammissibile un ricorso quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua ammissibilità dipende dal versamento di un anticipo delle spese entro un preciso termine;

  • la parte interessata deve tuttavia essere stata informata in modo appropriato dell'importo da versare, del termine assegnato per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal non rispetto di quest'ultimo (sentenza 2C_361/2015 del 13 maggio 2015 consid. 2.6 e riferimenti);

  • nella fattispecie, la ricorrente era stata esaurientemente informata delle conseguenze dell’inosservanza del termine, tanto più che quest’ultimo era stato prorogato fino al 31 maggio 2019 proprio su sua richiesta;

  • pertanto, di fronte al tardivo versamento dell’importo richiesto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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