80.2018.96

Incarti n. 80.2018.96 80.2018.97

Lugano 13 agosto 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 15 maggio 2018 contro la decisione del 16 aprile 2018 in materia di condono ICantonale-Icomunale-IFD 2015-2016.

Fatti

A. RI 1, classe 1941, è pensionato e coniugato. Con domanda 28.11.2017/17.1.2018 all’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) chiedeva il condono delle imposte federali (per un totale di fr. 136.-) e cantonali (per complessivi fr. 828.55) per il periodo 2015 – 2016. Postulava altresì il condono delle imposte comunali ammontanti a fr. 444.95 unicamente per il 2015.

A sostegno della propria richiesta egli faceva valere di essere già oggetto di un pignoramento di fr. 319.- trattenuti dalla pensione, a seguito di precedenti procedure esecutive, avviate anche per pregressi debiti con l’erario. Dovendo far fronte anche al pagamento delle imposte per i periodi fiscali citati, RI 1 lamentava un ulteriore peggioramento della propria situazione finanziaria. Da ciò la presentazione della domanda di condono.

B. L’UEC con decisione 27.2.2018 respingeva la domanda di condono.

A motivazione della stessa, l’autorità indicava che le entrate dell’istante erano di fr. 4'136.-, mentre che le spese ricorrenti mensili, determinate secondo il criterio delle quote pignorabili erano di fr. 3'025.-, sicché risultava una disponibilità mensile di fr. 1'111.-. Dalla verifica poi della situazione economica di RI 1 emergevano attestati di carenza beni per fr. 139'100.15. L’esistenza degli stessi pregiudicava lo scopo del condono: ossia il risanamento stabile e duraturo della situazione economica del contribuente, così come esatto dall’art. 167 cpv. 2 LIFD. Secondo l’UEC la condizione del contribuente era già a tal punto compromessa da non poter trovare accoglimento la domanda di condono.

C. Con reclamo 26.3.2018 il contribuente impugnava la decisione dell’UEC, sostenendo come la stessa fosse iniqua vista la mancata considerazione di fatti essenziali. In particolar modo RI 1 indicava di essere già oggetto di una procedura di pignoramento della sua pensione e censurava il fatto di essere stigmatizzato quale debitore seriale. Il rifiuto della domanda di condono complicava ancor più la sua situazione economica. Precisava inoltre di aver inoltrato, nel mese di febbraio 2018 una domanda di riscatto degli attestati di carenza beni.

D. Con decisione 16.4.2018 l’UEC respingeva il reclamo presentato dal contribuente. Dopo aver ricapitolato la situazione economica dell’istante e rammentato il pignoramento di fr. 319.- mensili, l’autorità indicava come non era stato possibile concretizzare il riscatto degli attestati di carenza beni, siccome RI 1 non aveva presentato offerte in tal senso. Inoltre, l’eventuale ritiro delle esecuzioni da parte degli enti pubblici non avrebbe ostacolato il proseguimento del medesimo da parte dei creditori privati.

La concessione del condono per le sole imposte sarebbe stata, secondo l’autorità, antitetica allo scopo stesso di tale procedura, non comportando un risanamento stabile e duraturo della condizione debitoria di RI 1. Nella decisione veniva da ultimo indicato come l’ente pubblico potrebbe prendere in considerazione una proposta di liquidazione per compromesso del debito fiscale, alla condizione del rispetto del principio di parità di trattamento tra creditori di diritto privato e pubblico.

E. Con tempestivo ricorso 15.5.2018 RI 1 contesta la decisione su reclamo. Lamenta l’operato dell’autorità, ritenendolo parziale e formalmente scorretto. Il fatto che l’UEC decida sia sulla domanda di condono che sul reclamo è contrario al principio dell’indipendenza. Chiede pertanto che la sua situazione venga giudicata dal Tribunale in maniera oggettiva e non prevenuta. Il ricorrente è dell’opinione che le decisioni dell’UEC gli impediscono di stabilizzare la sua situazione finanziaria.

Chiede inoltre l’esonero dal pagamento delle spese e della tassa di giustizia per la procedura dinanzi alla Camera di diritto tributario.

F. Con osservazioni 18/22.5.2018 l’UEC chiede che il ricorso venga respinto, riconfermandosi nelle decisioni pronunciate. L’autorità fa presente che l’istante risulta in mora con il pagamento delle imposte, e che, per i pubblici tributi relativi al periodo 2010 – 2014 sono stati rilasciati degli attestati carenza beni ed il debito residuo è di fr. 5'412.90. Per le imposte 2015 e 2016 – oggetto della domanda di condono – l’importo scoperto ammonta a fr. 964.55.

G. Il 28/29.5.2018 RI 1 allega alle proprie osservazioni due precetti esecutivi a lui intimati da parte dell’UEC relativi all’imposta cantonale e federale diretta per il 2015. Egli ritiene il comportamento dell’autorità, che ha proseguito nella procedura di esecuzione nonostante sia pendente il ricorso, come “arrogante”.

Diritto

  1. 1.1.

A far tempo dal 1.1.2016 è entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7). Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta. Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

1.2.

La domanda tesa al condono del debito d’imposta per i periodi fiscali 2015–2016 è stata presentata all’autorità preposta dopo il 1°.1.2016. Alla procedura di condono è quindi applicabile il nuovo diritto (v. art. 205e cpv. 2 LIFD, applicabile per analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dal 1.1.2016).

1.3.

L’autorità competente a decidere sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e di imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, nonché art. 167g LIFD).

1.4.

Contrariamente alla tesi del ricorrente all’autorità non può essere mosso alcun rimprovero per aver giudicato sia l’istanza, sia il reclamo contro la prima decisione emessa. È infatti la legge che incarica l’UEC di decidere parimenti sul reclamo, analogamente a quanto succede anche per la procedura ordinaria di tassazione.

L’art. 246 cpv. 3 LT prevede infatti che contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo all’autorità di condono e contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

1.5.

Gli importi, non ancora corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale). Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto esecutivo.

  1. 2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2.

Il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

· l’esistenza di una situazione di bisogno e;

· conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.

Tali concetti sono precisati sia dall’Ordinanza federale (RS 642.121, con nuovo testo entrato in vigore il 1.1.2016) e dalla Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell’imposta del 20 giugno 2014 (in vigore dal 1.1.2016, RU 2015 9), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).

  1. 3.1.

3.1.1.

Come già ricordato, per l’art. 167 cpv. 1 LIFD al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 167 stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

3.1.2.

L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD):

· quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (lit. a); o

· quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente estinto entro un termine prevedibile.

3.2.

L’art. 3 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non esaustiva).

In particolare vengono considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

· un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).

· un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).

Il capoverso 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato; d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro.

Secondo il capoverso 3 dell’art. 3 dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni usuali del reddito del contribuente.

3.3.

3.3.1.

L’art. 167a LIFD stabilisce i motivi di diniego.

Il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:

a. ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;

b. a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c. alla scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d. ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e. durante il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

3.3.2.

In questi ultimi anni, si è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012 consid. 3.4.).

Con l’enumerazione non esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

3.4.

Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

3.5.

Secondo l’art. 10 dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a. dell’intera situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b. dell’evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c. delle prospettive economiche del richiedente; nonché

delle misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.

  1. Dall’esame della situazione finanziaria del contribuente effettuata da parte dell’UEC sulla base dei dati da quest’ultimo forniti, emerge una disponibilità mensile – peraltro non contestata – di fr. 1'111.-. Come indicato in precedenza il condono delle imposte può essere concesso nel caso in cui vi sia concretamente una situazione di “bisogno” del richiedente. Ora tenuto conto di come egli disponga di entrate superiori a quanto necessario per garantire il minimo vitale, per l’appunto l’eccedenza di fr. 1'111.-, e tenuto pure conto del fatto che il debito fiscale per il periodo 2015-2016 ammonti a fr. 964.55 non si può ravvisare una situazione di “bisogno”. Il debito fiscale, non esoso, può sicuramente essere estinto entro un lasso di tempo ragionevole richiedendo tutt’al più un pagamento dilazionato.

  2. 5.1.

Il condono non avrebbe potuto essere concesso anche per un altro motivo, intrinseco proprio allo scopo di questo istituto giuridico.

5.2.

5.2.1.

Dall’estratto del registro delle esecuzioni emerge una situazione debitoria molto compromessa (stato estratto al 18.05.2018), con 65 attestati di carenza beni rilasciati negli ultimi 20 anni per un totale di fr. 140'966.15.

5.2.2.

Secondo l’art. 167 cpv. 2 LIFD (applicabile anche al condono dell’imposta cantonale per rinvio dell’art. 22 RLT), il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

5.3.

Ora, come giustamente rilevato dall’UEC il condono dell’imposta richiesto non contribuirebbe in alcun caso a risanare in maniera duratura la situazione economica del contribuente, tenuto conto degli importanti debiti pregressi accumulati, di oltre fr. 140’000.-.

  1. 6.1.

Conformemente all’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Questa norma mira a garantire anche a persone indigenti l’accesso ai tribunali e una difesa adeguata dei loro diritti di parte. Il fatto che la parte abbia tralasciato di esporre e documentare la sua situazione finanziaria non permette all’autorità adita di semplicemente ignorare la sua richiesta. Nella sentenza DTF 120 Ia 179 consid. 3a pag. 181, il Tribunale federale ha avuto modo di indicare che l’autorità statuente deve attirare l’attenzione d’istanti maldestri sulle indicazioni che devono essere fornite per statuire su una domanda di assistenza giudiziaria.

6.2.

Ora, nel caso che qui ci occupa, l’istanza di assistenza giudiziaria formulata da parte di RI 1 non può essere accolta: già d’acchito l’esistenza di 65 attestati di carenza beni per un totale di oltre fr. 140'000.- rendeva la causa priva di probabilità di successo, posto come, proprio lo scopo intrinseco del condono è quello di migliorare in maniera duratura la situazione economica del contribuente. In altri termini, concedere il condono in una simile situazione debitoria, non avrebbe sortito alcun effetto sulla posizione finanziaria del ricorrente.

Ciò posto e per permettere a RI 1 di far fronte al pagamento del debito verso l’erario, le spese e la tassa di giustizia verranno contenute al minimo.

  1. 7.1.

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

7.2.

Con la Legge federale concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p. 521 ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248).

L’art. 132a LTF, in vigore dal 1.1.2016, prevede che la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sia retta dal diritto anteriore.

Ora, ritenuto come la decisione relativa al caso di specie venga pronunciata da questa Camera dopo il 1.1.2016, alla procedura di ricorso al Tribunale federale si applica il nuovo art. 83 lett. m LTF (cfr. anche Messaggio concernente la Legge sul condono dell’imposta, in FF 2013 7239, p. 7249).

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 50.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 100.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è ammissibile, e Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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