Incarti n. 80.2018.84 80.2018.85
Lugano 17 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretario
Filippo Pfister, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 aprile 2018 contro la decisione del 2 maggio 2018 in materia di IC e IFD 2015.
Fatti
A. RI 1, classe 1937, è madre adottiva di due figli (PI 4 e PI 5) ed è vedova dal 20 febbraio 2015. In data 7 febbraio 2018, l’RS 1 (in seguito: UT) notificava due decisioni di tassazione:
· IC e IFD per il periodo d’assoggettamento dal 1° gennaio al 20 febbraio 2015, indirizzata a: __________ e RI 1, ora eredi, a RI 1 ved.; il reddito imponibile per l’IC era commisurato in fr. 4'300.– (determinante per l’aliquota: fr. 22'600.–) e la sostanza imponibile in fr. 9'000.– (di uguale importo la sostanza determinante per l’aliquota); per l’IFD il reddito imponibile veniva calcolato in fr. 6'100.– (determinante per l’aliquota: fr. 36'600.–);
· IC e IFD per il periodo d’assoggettamento dal 21 febbraio al 31 dicembre 2015, indirizzata a: RI 1, ved. __________; il reddito imponibile per l’IC era stabilito in fr. 10'100.– (determinante per l’aliquota: fr. 12'500.–) e la sostanza imponibile in fr. 59'000.– (di uguale importo la sostanza determinante per l’aliquota); per l’IFD il reddito imponibile veniva calcolato in fr. 21'200.– (determinante per l’aliquota: fr. 25'400.–).
B. Con scritto del 2 febbraio 2018 e con il seguente complemento del 7 febbraio 2018, RI 1 comunicava all’UT di aver ricevuto le precitate decisioni di tassazione, datate 7 febbraio 2018, il 2 febbraio 2018.
Sulla scorta della copiosa documentazione da lei acclusa a queste due lettere, RI 1 ripercorreva le vicissitudini concernenti una problematica sorta a fine degli anni ’80 in relazione al condominio nel quale risiedeva.
Ella faceva inoltre riferimento a degli asseriti problemi di natura successoria insorti in seguito alla dipartita del marito PI 3. RI 1 sosteneva che il marito PI 3, con il proprio testamento olografo del 3 marzo 2009, l’avesse nominata esecutrice testamentaria, specificando che ella non avrebbe dovuto discutere con nessuno di “problemi di successione”. RI 1 riteneva di essere stata manipolata in seguito alla dipartita del marito e di essere stata sollevata dal suo incarico di esecutrice testamentaria. Ella chiedeva che le volontà del coniuge venissero rispettate e ritornava all’UT quanto inviatole “in merito ad eventuali eredità in attesa di una celere, chiara risposta da parte dello Stato”.
C. Trattando gli scritti poc’anzi citati come un reclamo contro le decisioni di tassazione, con lettera del 30 marzo 2018 l’UT convocava RI 1 presso i propri uffici per fare chiarezza sulla situazione fiscale della contribuente. Non avendo RI 1 dato seguito a questa convocazione, l’UT emetteva le decisioni su reclamo, datate 2 maggio 2018, riconfermando quanto deciso in prima istanza. Anche in questo caso, per quanto riguarda il periodo antecedente il decesso di PI 3 (1° gennaio 2015 – 20 febbraio 2015), le decisioni venivano indirizzate ai “Signor e Signora PI 3 e RI 1 ora eredi a RI 1 ved.”, mentre per il periodo successivo a “RI 1 ved. PI 3”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 dichiara di non contestare il dovuto d’imposta quanto il fatto che l’UT abbia indirizzato la corrispondenza agli eredi di PI 3. La ricorrente sostiene di non aver “ricevuto dall’autorità preposta, avviso alcuno che riconosca la qualità di eventuali eredi”.
Chiamata a motivare il ricorso, RI 1 ha risposto con scritto del 18 maggio 2018, contenente una confusa cronistoria di quelli che ella reputa essere episodi controversi che hanno dato luogo a ingiustizie. RI 1 sostiene di aver acquistato nel 1988/89, con il marito, un appartamento che rappresenta tutt’ora la sua unica sostanza immobiliare. Alla scomparsa del marito, il quale l’ha nominata erede unica ed esecutrice testamentaria, ella ha richiesto una stima del precitato appartamento il quale è stato valutato in fr. 360'000.–. RI 1 riferisce altresì di avere messo a disposizione dei figli adottivi PI 4 e PI 5 – a suo dire spariti dalla circolazione per 15 anni e fattisi vivi solo per ottenere una parte di eredità – la somma di fr. 50'000.– affinché “le cose filassero via in armonia, come deve essere fra cristiani”. La ricorrente ribadisce di non avere mai “avuto avviso che la qualità di eredi sia stata ufficialmente accertata da parte dell’Autorità preposta, ma sono stati inseriti a livello fiscale”.
E. Con ulteriore scritto del 25 maggio 2018, RI 1 chiede “chi ha dato l’ordine di inserire degli eredi nella tassazione” in oggetto, ribadendo nuovamente di non avere “ricevuto avviso alcuno di eredi ufficialmente riconosciuti”.
F. Con osservazioni del 2 giugno 2018, l’UT sostiene che la problematica sollevata da RI 1 non sia di natura fiscale bensì civilistica, non potendosi evincere né dai vari scritti reperibili nell’incarto né dal ricorso alcuna critica all’indirizzo dell’operato dell’autorità di tassazione. L’UT conclude quindi per la reiezione del reclamo.
G. Tramite lettera del 12 giugno 2018, indirizzata allo Stato del Canton Ticino, RI 1, preso atto delle osservazioni dell’UT, ribadisce nuovamente le proprie tesi. RI 1 lamenta un “raggiro” da parte della Camera di diritto tributario rea, a suo dire, di non averle inviato una decisione e di averle “imposto” una successione senza aver dato risposta ai suoi appelli quale esecutrice testamentaria.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Giusta l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità. Lo stesso principio vale anche in materia d’imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.95.99 del 28 agosto 1995; CDT n. 80.96.163 dell’11 ottobre 1996).
1.3.
Nella fattispecie il reclamo non si confronta con la decisione impugnata. RI 1 ammette anzi di non avere nulla da contestare in merito ai dati accertati dall’UT e al quantum d’imposta. Ci si potrebbe quindi chiedere se il ricorso sia sufficientemente motivato e quindi ricevibile. Cionondimeno si giustifica comunque di entrare nel merito del ricorso, dovendo lo stesso venir respinto per i motivi che seguono.
Nella fattispecie, solo a fatica si riesce a comprendere la posizione della ricorrente, la quale, non solo nel ricorso bensì anche nei molti scritti presenti nell’incarto e indirizzati a svariate autorità, non contesta le decisioni di tassazione in quanto tali bensì l’esistenza di eredi.
2.2.
La lettera del 10 marzo 2018 indirizzata al Procuratore Generale riporta il seguente passaggio:
“Ora, dall’RS 1 ricevo notifica di imposte 2015/2018 indirizzate a: PI 3/RI 1 ora eredi a RI 1 ved. (…) Io non contesto le imposte bensì il tranello, l’inganno che nasconde l’intestazione dell’indirizzo. (…) la qualità di eredi non è mai stata ufficialmente accertata. Io, quale esecutrice testamentaria non ne ho avuto notifica. La notifica di tassazione che mi è stata inviata, conferma l’obiettivo che si intende raggiungere: una successione ereditaria abusiva, perché mio marito, nelle sue ultime volontà, non vuole successioni”.
Nella precedente lettera del 24 febbraio 2018 indirizzata al Dipartimento delle finanze e dell’economia, RI 1, accennando ai rapporti non più idilliaci e alle vertenze legali insorte con i figli adottivi in merito all’eredità del marito e padre, scriveva:
“Nelle sue ultime volontà, mio marito chiede che io possa vivere tranquilla e serena “senza dover discutere con nessuno di problemi di successione” (…) Risulta che io “designata da mio marito quale unica erede, esecutrice testamentaria” sono stata defraudata dei miei diritti e dei miei meriti. Il fatto è molto rilevante. (…) Chiedo che venga annullata la successione, sia a livello cantonale, sia a livello federale”.
Il tema della spartizione dell’eredità con i figli è ripreso anche nel reclamo del 2 febbraio 2018:
“In merito agli eredi: i ragazzi erano ben contenti di prendere dei soldi che io volevo dare loro, nonostante le ultime volontà di mio marito PI 3”.
Il medesimo argomento viene trattato anche nel complemento al reclamo inviato da RI 1 il 7 febbraio 2018:
“Veniamo al dunque: nel suo testamento, 3 marzo 2009, mio marito PI 3, morto il 20 febbraio 2015 mi nomina “esecutrice testamentaria” e scrive di suo pugno “nessuno deve discutere di problemi di successione”. Quale esecutrice testamentaria ho parlato al telefono con il più giovane dei 2 fratelli adottati. Ho sentito in loro il piacere di ritrovarci, di ricevere da me dei soldi e intendevo risolvere la faccenda subito e in armonia al contrario: Sono stata sollevata dal mio incarico”.
2.3.
Nel ricorso del 30 aprile 2018 RI 1, ribadendo di non contestare le decisioni di tassazione in quanto tali, scrive quanto segue:
“Io non contesto affatto le modiche cifre applicate per il 2015 dell’imposta cantonale e federale, ma l’aver indirizzato la corrispondenza a: PI 3, Ora Eredi”.
Lo scritto della ricorrente del 18 maggio 2018 riporta il seguente passaggio:
“Lo scritto 23 aprile 2018 dell’Ufficio delle contribuzioni di Bellinzona mi rende attenta sul fatto che i loro uffici sono competenti “solo” per la parte fiscale, che io non contesto. Signori, quale Esecutrice testamentaria non ho mai avuto avviso che la qualità di eredi sia stata ufficialmente accertata da parte dell’Autorità preposta, ma sono stati inseriti a livello fiscale”.
Con raccomandata del 28 aprile 2018 indirizzata al direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia acclusa al ricorso, RI 1 scriveva:
“Io, quale Esecutrice testamentaria riconosciuta non ho ricevuto, dalle Autorità preposte, documento o avviso che dichiari la qualità di “Eredi”. Per questo motivo ho inoltrato reclamo al DFF e chiesto un controllo da parte della Commissione delle contribuzioni (AFC). Mio marito, nelle sue ultime volontà, dichiara di non volere successioni”.
Di tenore analogo la successiva raccomandata inviata il 13 maggio 2018 al direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia e trasmessa a questa Camera in allegato allo scritto 18 maggio 2018. Il concetto viene ribadito nuovamente con scritto 12 giugno 2018 indirizzato allo Stato del Cantone Ticino, in cui RI 1 chiedeva:
“che si rispettino le volontà del defunto”.
Ora, alla luce di quanto precede, si intuisce che RI 1 chiede che venga applicata alla lettera la volontà espressa dal defunto marito che nel proprio testamento olografo del 3 marzo 2009 la elegge a “erede unica, universale ed istituita” e ritiene che ella “debba poter vivere tranquilla e serena, senza dover discutere con nessuno di problemi di successione”.
Sembra quindi che RI 1 pretenda che con il trapasso del marito tutti i beni di quest’ultimo siano divenuti di sua esclusiva proprietà e che la successione sia stata conseguentemente chiusa. Parrebbe anche che ella ritenga ingiustificate le pretese dei figli sui beni del padre e che abbia offerto ai medesimi la somma di fr. 50'000.- quale “regalo” per chiudere bonariamente la questione, mantenendo per sé gli altri beni già del marito.
Sennonché questa problematica – di natura civilistica e non certo fiscale, come rettamente osservato dall’UT con scritto 2 giugno 2018 – non può essere giudicata da questa Camera, non rientrando nelle sue competenze. Ne consegue che il ricorso non può che venir respinto.
3.2.
Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari (art. 12 cpv. 1 LIFD; art. 11 cpv. 1 LT).
La successione fiscale, prevista dagli articoli citati, comprende tanto la successione nel pagamento, cioè l’obbligo di pagare le imposte dovute, quanto la successione nel procedimento, in virtù della quale gli eredi subentrano nel procedimento pendente, relativo alla tassazione del defunto contribuente, in quello stadio della procedura e in quella posizione processuale, in cui il procedimento si trova al momento della sua morte, quindi, a seconda dei casi, nella fase della dichiarazione, in quella della tassazione o in quella di reclamo o ricorso. Essi assumono i diritti processuali che spettano al contribuente e devono adempiere gli obblighi posti a suo carico. Gli obblighi di collaborazione degli eredi, sebbene non siano espressamente menzionati dalla legge, discendono dalla successione fiscale degli eredi (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz. Basilea 2017, n. 13 ad art. 124 LIFD, p. 2162 e giurisprudenza citata).
Sulla base delle disposizioni indicate, l’Ufficio di tassazione ha indirizzato a __________ e RI 1 ora eredi la decisione di tassazione per il periodo dal 1.1.2015 al 20.2.2015, per il fatto che, fino alla data della morte, __________ era ancora contribuente. L’aggiunta dell’indicazione “ora eredi” ai nomi dei contribuenti ha lo scopo di precisare che, nella misura in cui la decisione di tassazione concerne anche __________, essa viene notificata agli eredi, i quali hanno diritto di interporre reclamo e sono tenuti al pagamento delle imposte, in base agli articoli 12 cpv. 1 LIFD e 11 cpv. 1 LT. La decisione indirizzata agli eredi è tuttavia stata notificata alla sola vedova RI 1.
3.3.
Non avendo personalità giuridica, le comunioni ereditarie non possono essere soggetti fiscali per le imposte dirette. Gli art. 10 cpv. 1 LIFD ed art. 9 cpv. 1 LT, di uguale tenore, prevedono che il reddito delle comunioni ereditarie, ed a livello cantonale anche la sostanza, sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli eredi.
Il Tribunale Federale ha precisato che l’art. 10 LIFD prevede l’assoggettamento degli eredi, ma che per determinare la misura dell’assoggettamento prevista da tale norma fiscale occorre rifarsi al diritto civile, e segnatamente alle quote ereditarie previste dalle pertinenti disposizioni legali o testamentarie, riferite quindi a tutta la successione, e non ai singoli beni in successione. Determinante nello stabilire gli obblighi fiscali dei singoli eredi sono quindi le quote ereditarie, o interessenze, e non i singoli beni di pertinenza della comunione ereditaria (cfr. sentenza TF del 18 dicembre 2008, 2C_46/2008, consid. 2.3.1; DTF 118 Ia 41, consid. 3; v. anche Behnisch/Opel, Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2008, in: ZBJV 145/2009, p. 505).
Per quanto concerne la decisione di tassazione per il periodo di assoggettamento dal 21.2.2015 al 31.12.2015, l’Ufficio di tassazione ha dovuto pertanto procedere alla determinazione delle quote spettanti agli eredi, per poterle attribuire ai singoli. Come è evidente, confrontando la decisione in questione con quella relativa al periodo in cui __________ era ancora in vita, i beni che appartenevano a quest’ultimo sono stati attribuiti alla vedova. Ciò vale in particolar modo per l’immobile, che peraltro apparteneva già per metà alla moglie e che fungeva da abitazione coniugale.
3.4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non si comprende quale rimprovero possa rivolgere la ricorrente all’autorità di tassazione. Non risulta che quest’ultima abbia attribuito ai figli dei beni che appartenevano al de cuius. Anche la decisione di tassazione per il periodo precedente il decesso del marito, che per legge deve essere notificata agli eredi, risulta essere stata intimata alla sola ricorrente.
Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: