Incarto n. 80.2018.8
Lugano 12 marzo 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 agosto 2017 contro la decisione del 5 luglio 2017 in materia di tasse per operazioni nel Registro fondiario.
Fatti
A. Con messaggio di posta elettronica del 25.10.2016, RI 1 si è rivolto all’Ufficio dei registri del Distretto di __________, chiedendo “una copia del seguente atto notarile n. __________ del 9 dicembre 2013 intavolazione definitiva effettuata dal Notaio __________, che sostituisce l’atto notarile di compravendita __________ del 30 ottobre 2009 di RI 1 e RI 2 comproprietari della PPP __________ e PPP __________ al Mappale __________ di __________”.
Il 27 ottobre 2016 l’Ufficio dei registri ha notificato all’istante una bolletta per il pagamento di un importo di 40 franchi, composto da una tassa di ispezione di 20 franchi e una per il rilascio di fotocopie di 20 franchi.
B. Con scritto del 9.11.2016, i coniugi RI 1 e RI 2 hanno preso posizione in merito a una lettera loro inviata dall’Ufficio dei registri il 3 novembre 2016, in risposta a una loro richiesta di informazioni in merito agli atti pubblici già evocati. Contestualmente, hanno dichiarato di interporre reclamo contro la bolletta, “perché i documenti consegnati non sono conformi e rappresentativi di un atto notarile legittimato”.
In data 17 gennaio 2017 l’Ufficio dei registri ha respinto il reclamo contro le tasse poste a carico del reclamante, facendo riferimento ai criteri di calcolo delle tasse previsti dall’art. 34 della Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (LTORF; RL 4.1.3.1.2). Ha inoltre posto a carico del reclamante una tassa di giustizia di 200 franchi, precisando che quest’ultima “comunque non tiene conto del reale dispendio di tempo qui investito”.
C. Il 16 febbraio 2017 i coniugi RI 1 e RI 2 hanno interposto ricorso al Dipartimento delle istituzioni contro la decisione in questione. Secondo i reclamanti, l’atto notarile n. 2189, di cui avevano chiesto una copia, sarebbe stato in contrasto con la Legge sul notariato. Di conseguenza, a loro avviso, in applicazione dell’art. 36 LTORF, avrebbe dovuto essere riconosciuta l’esenzione da tasse. Contestavano inoltre la tassa di giustizia posta a loro carico con la decisione su reclamo.
D. Con decisione del 5 luglio 2017, la RS 1 ha parzialmente accolto il ricorso contro la decisione del 17 gennaio 2017 dell’Ufficio dei registri di __________. L’autorità di ricorso dipartimentale ha, da un lato, confermato l’obbligo dei ricorrenti di pagare una tassa di ispezione di 20 franchi e una tassa per la fornitura di fotocopie di 20 franchi, in relazione alla loro richiesta di copia di un atto notarile; dall’altro lato, ha accolto il loro ricorso, nella misura in cui lo stesso Ufficio dei registri aveva accollato ai ricorrenti una tassa di giudizio di 200 franchi, con la decisione del 17 gennaio 2017, con cui aveva respinto il loro reclamo.
In relazione alle tasse di ispezione e per la fornitura di fotocopie, la Divisione della giustizia ha sottolineato che la copia dell’istanza di intavolazione definitiva di PPP si componeva di 5 pagine, mentre il rogito stesso contava 10 pagine con quattro inserti. Ha inoltre fatto riferimento a una direttiva indirizzata dal Dipartimento degli Uffici dei registri, in merito al calcolo delle tasse per il rilascio di fotocopie, osservando che appariva conforme al principio di equivalenza.
E. Con ricorso del 7 agosto 2017 alla Camera di diritto tributario, RI 1 e __________ postulano l’annullamento della tassa di 40 franchi e chiedono che la Divisione della giustizia sia condannata a versar loro un risarcimento di complessivi fr. 134'999.- per “danno e lesione personalità”, “elaborazione e presentazione incarti”, “inconvenienza” e “danno cagionato con il cambio della terrazza da privato a uso comune”. A loro avviso, lo Stato non potrebbe porre a loro carico la tassa litigiosa “per una copia di documenti di atto notarile con difetti di registrazione notarile aggravati da errori di accettazione e registrazione fondiaria”. Mediante la richiesta di copia dei documenti depositati all’Ufficio dei registri, infatti, i ricorrenti avrebbero indicato che l’atto notarile in questione “presentava un difetto di consenso collettivo dei comproprietari della Residenza __________, affinché il cambiamento di destinazione d’uso delle terrazze del piano 0 fosse registrato in modo corretto”. Lo scopo della richiesta di fotocopie sarebbe stato di “acquisire documenti di prova utili per la gestione di controversie in sede civile e penale”.
F. Con sentenza del 22 settembre 2017, questa Corte ha dichiarato irricevibile l’istanza di ricusa, presentata dai ricorrenti nei confronti del vicepresidente Mauro Mini. Un ricorso contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale federale con decisione del 2 novembre 2017.
Diritto
Ci si domanda se RI 2 sia a sua volta legittimata a ricorrere contro la decisione della Divisione della giustizia. La bolletta che ha accertato le tasse litigiose era infatti indirizzata al solo RI 1, che era del resto l’istante. La decisione impugnata ha tuttavia considerato ricorrenti entrambi i coniugi. A tale riguardo, ha indicato che “un’interpretazione estensiva” dell’art. 2 LTORF, secondo cui al pagamento delle tasse sono tenuti, in solido col richiedente, coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta, “potrebbe anche includere altre persone, segnatamente la comproprietaria RI 2 quale condebitrice solidale, alla quale va quindi pure riconosciuta la legittimazione ricorsuale in questa sede”.
Alla luce di queste circostanze, non si può negare la legittimazione di RI 2 a contestare la decisione della Divisione della giustizia.
1.2.
Secondo l’art. 40 cpv. 3 della Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006 (LTORF; RL 4.1.3.1.2), contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.
L’oggetto della lite che viene esaminata in questa sede è circoscritto alla tassa di 40 franchi, posta a carico dei ricorrenti in relazione alla loro richiesta di ottenere, dall’Ufficio dei registri del Distretto di Lugano, “una copia del seguente atto notarile n. __________ del 9 dicembre 2013 intavolazione definitiva effettuata dal Notaio __________, che sostituisce l’atto notarile di compravendita __________ del 30 ottobre 2009 di RI 1 e RI 2 comproprietari della PPP __________ e PPP __________ al Mappale __________ di __________”.
La premessa appare doverosa, alla luce della motivazione del ricorso, in gran parte incentrata su aspetti che nulla hanno a che vedere con il tributo litigioso.
Nella misura in cui il ricorso concerne le complesse vicende legate all’intavolazione della proprietà per piani, al cui riguardo i ricorrenti rivolgono severi rimproveri al notaio e ai funzionari dell’Ufficio dei registri, questa Corte non può evidentemente entrare nel merito delle censure sollevate, per difetto di competenza.
Secondo l’art. 970 cpv. 1 CC, chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti.
L’art. 34 LTORF prevede che l’ispezione di uno o più fogli del registro fondiario provvisorio o definitivo sia soggetta ad una tassa di fr. 20.-, più fr. 20.- per ogni ora supplementare necessaria.
2.2.
Il principio dell'equivalenza, che discende dal principio della proporzionalità, dispone che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in rapporto adeguato con la prestazione fornita dall'ente pubblico. Il valore della controprestazione deve essere commisurato o in base all’utilità che la prestazione apporta al contribuente o in base ai costi che essa provoca alla collettività. Nel caso di una consultazione del registro fondiario, la tassa si determina in considerazione del lavoro richiesto ai funzionari dell’Ufficio dei registri per la ricerca dei documenti. Non è per contro determinante che le informazioni ricevute confermino le supposizioni dell’istante o che si rivelino non avere per lui alcuna utilità (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 18.4.2002 n. 2P.1/2002 consid. 2 e giurisprudenza citata).
2.3.
Venendo al caso in esame, non si vede come si possa ritenere che sia in contrasto con il principio di equivalenza una tassa di 20 franchi, per la ricerca e la messa a disposizione dei documenti richiesti dal ricorrente. Il fatto, asserito dagli insorgenti, che la richiesta rivolta all’Ufficio dei registri avesse lo scopo di “acquisire documenti di prova utili per la gestione di controversie in sede civile e penale” non fa venir meno la giustificazione del prelievo del tributo. L’unico aspetto determinante, come già ricordato, è che i funzionari dell’Ufficio dei registri abbiano dovuto raccogliere i documenti richiesti per poterne estrarre le copie che servivano al ricorrente.
Per quanto attiene alla tassa di 20 franchi, stabilita in base all’art. 34 LTORF, per l’ispezione degli atti del registro fondiario, il ricorso si rivela pertanto infondato.
L’Ufficio dei registri ha inoltre posto a carico dell’istante una tassa di 20.- franchi per le fotocopie dei documenti richiesti.
3.2.
Anche in questo caso, si deve tener conto del principio di equivalenza.
In una sentenza del 5 ottobre 1992, il Tribunale federale ha rilevato come, già a quel tempo, il costo di una fotocopia non superava i 20 centesimi, senza tener conto delle spese per il personale. Su questo presupposto, l’Alta Corte ha ritenuto incompatibile con il principio di equivalenza una tassa di 2.- franchi per pagina, nel caso di un gran numero di fotocopie (DTF 118 Ib 349 consid. 5a).
Nella sentenza citata dalla Divisione della giustizia nella sua decisione, la Suprema Corte ha ritenuto conforme al principio di equivalenza una tassa di 1 franco per ogni fotocopia (sentenza del 24 marzo 2009, 6B_793/2008, consid. 5.2.2).
3.3.
Nella fattispecie, l’Ufficio dei registri si è fondato sulle direttive della Divisione della giustizia del 16 maggio 2007, nelle quali veniva indicata una tassa di 1 franco per ogni fotocopia fino a 25 copie di formato A4; al disopra di tale numero la tassa scendeva a 50 centesimi al pezzo. Per copie in formato A3 le tariffe erano raddoppiate, cioè 2 franchi fino a 25 e 1 franco a partire da 26.
Il rogito richiesto in copia dal ricorrente contava 11 pagine, con diversi allegati (inserto A di tre pagine, B di otto, Ce D di una ciascuno); inoltre, l’istanza di iscrizione si componeva di 5 pagine. Ne consegue che la tassa richiesta dall’Ufficio dei registri è stata calcolata con un chiaro arrotondamento a favore dell’istante, in quanto il totale delle copie eccedeva le venti unità. Del resto, lo stesso insorgente ha contestato il computo delle fotocopie, giungendo a un numero superiore rispetto a quello indicato nella decisione impugnata.
L’importo posto a carico di RI 1 per le fotocopie dei documenti richiesti appare in ogni caso senz’altro conforme ai requisiti posti dal principio di equivalenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 40 cpv. 3 LTORF e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: