RI 1

Incarti n. 80.2018.289/290 80.2019.69/70

Lugano 5 settembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 20 dicembre 2018 contro la decisione del 21 novembre 2018 in materia di IC/IFD 2013 e 2014.

Fatti

A. RI 1 è stato amministratore unico di __________ dal 4.6.2004 sino al momento del suo fallimento. Dopo essere entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la società è stata sistematicamente diffidata e precettata dall’agosto/settembre 2006. La Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello ha dichiarato, con decreto 9 marzo 2009, il fallimento della società che è stata poi liquidata tramite procedura sommaria. __________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG/AD e AF, quale datrice di lavoro dal 1°.6.2004 al 31.3.2009. La Cassa di compensazione ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano il proprio credito per fr. 270'299.65 a titoli di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dal giugno del 2005 al marzo del 2009. A procedura fallimentare conclusa, l’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ ha versato un dividendo di fr. 48'781.-. Il 7.2.2011 l’Ufficio fallimenti ha rilasciato alla Cassa cantonale di compensazione un ACB per l’importo rimasto scoperto di fr. 221'518.65, che rappresenta il danno subito. Con decisione del 31.3.2011 la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito che RI 1, in veste di ex amministratore unico di __________, fosse tenuto al risarcimento del danno provocato alla cassa di fr. 221'518.65. Questa decisione è stata oggetto di opposizione da parte di RI 1, che è stata respinta, sempre dalla Cassa, con decisione del 4.8.2011. Adito con ricorso, anche il Tribunale cantonale delle assicurazioni, con sentenza del 20.3.2012, ha confermato la correttezza della decisione impugnata. Con decisione 17.9.2012, pure il Tribunale federale, a cui il contribuente si era rivolto, ha confermato la sentenza cantonale (sentenza TF inc. 9C_360/2012 del 17.9.2012).

B. a. Periodo fiscale 2013

Per il periodo fiscale 2013 i coniugi RI 1 venivano tassati d’ufficio con decisione del 26.7.2017. I contribuenti non avevano infatti dato alcun seguito alla diffida - contenuta nella decisione di multa disciplinare inflitta il 19.5.2015 di fr. 900.- - a voler presentare la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni. L’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) accertava per l’IC 2013 un reddito imponibile di fr. 451'700.- (medesimo importo determinante per l’aliquota) ed una sostanza di fr. 1'581'000.- (medesimo importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD 2013 il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 455'400.- (medesimo importo determinante per l’aliquota). In calce alla decisione, i contribuenti venivano resi attenti al fatto che:

“La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti, ecc. Vi rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva”.

b. Periodo fiscale 2014

Anche per quanto concerne il periodo fiscale 2014 i coniugi RI 1 venivano tassati d’ufficio, con decisione del 3.8.2017, non avendo dato seguito alla diffida del 18.5.2016, a loro intimata. L’UT stabiliva pertanto per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 458'400.- (medesimo importo determinante per l’aliquota) ed una sostanza imponibile di fr. 2'238'000.- (medesimo importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile veniva quantificato in fr. 461'400.- (medesimo importo determinante per l’aliquota). In calce alla decisione, come per il periodo fiscale 2013, i contribuenti venivano edotti in merito alle conseguenze della tassazione d’ufficio.

C. a. Periodo fiscale 2013

Con reclamo 2/3.8.2017 i coniugi RI 1 compiegavano la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013, chiedendo di emanare una nuova decisione che tenesse in considerazione i dati ivi indicati. In particolare veniva espressamente richiesta la deduzione delle sopravvenienze passive legate al risarcimento danni alla Cassa di compensazione AVS, per la questione legata al mancato versamento dei contributi della __________.

b. Periodo fiscale 2014

Con reclamo del 25.8.2017 i contribuenti contestavano la decisione IC/IFD 2014 e allegavano la dichiarazione fiscale, chiedendo di prendere in considerazione gli elementi ivi esposti. Anche per tale periodo fiscale veniva espressamente richiesta la deduzione delle sopravvenienze passive legate al risarcimento danni alla Cassa di compensazione AVS, per la questione legata al mancato versamento dei contributi della __________.

D. Con scritto del 6.9.2018 veniva richiesta, tra le altre cose, anche copia della sentenza relativa alla causa __________.

E. a. Periodo fiscale 2013

Con decisione di tassazione dopo reclamo del 21.11.2018 l’autorità di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo presentato dai contribuenti, sulla base anche dei dati da loro forniti. Il reddito imponibile per l’IC veniva stabilito in fr. 225'300.- (medesimo importo determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 1'045'000. (medesimo importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD 2013 il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 231'000.- (medesimo importo determinante per l’aliquota).

L’autorità fiscale precisava, nella motivazione, di non aver riconosciuto le sopravvenienze passive relative alla causa __________, poiché:

“(…) a causa di una grave negligenza imputabile al contribuente, non possono essere considerate costi generati da un ordinario rischio d’impresa (v. sentenza CDT 80.2015.271/2 del 23 gennaio 2018)”.

b. Periodo fiscale 2014

Con decisione di tassazione dopo reclamo del 7.1.2019 l’autorità di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo presentato dai contribuenti, sulla base anche dei dati da loro forniti. Il reddito imponibile per l’IC veniva stabilito in fr. 48’200.- (medesimo importo determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 1'585'000. (medesimo importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD 2014 il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 51’600.- (medesimo importo determinante per l’aliquota).

L’autorità fiscale precisava, nella motivazione, di non aver riconosciuto le sopravvenienze passive relative alla causa __________, poiché:

“(…) a causa di una grave negligenza imputabile al contribuente (v. sentenza 9C_360/2012 del Tribunale Federale datata 17 settembre 2012), non possono essere considerate costi generati da un ordinario rischio d’impresa (v. sentenza CDT 80.2015.271/2 del 23 gennaio 2018)”.

F. a. Periodo fiscale 2013

Il 20/21.12.2018 RI 1 inoltrano ricorso contro la decisione su reclamo. In particolare, contestano il mancato riconoscimento, quali spese aziendali, delle “sopravvenienze passive per fr. 73'000.-“ relative alla pratica “__________ Secondo i ricorrenti, l’autorità fiscale, per decidere in merito alla questione si sarebbe basata, in maniera erronea sulla sentenza inc. CDT __________ del 23.1.2018 di questa Camera. Gli insorgenti riconoscono che, seppure il principio di base può essere lo stesso “(…) gli antefatti del mio caso sono completamente differenti in quanto dipendenti dal comportamento soggettivo del Direttore/Titolare della società che, in modo intenzionale, nascondeva la situazione reale della società al sottoscritto” (ricorso 20/21.12.2018, pag. 2). In particolare il contribuente ritiene, diversamente dalla fattispecie oggetto della sentenza citata dall’autorità resistente, non sussistere, nel suo caso i concetti di “intenzionalità” e di “grave negligenza”. RI 1 riconosce che l’amministratore di una società ha dei compiti di controllo sull’operato della società, ma, nel caso in cui il Direttore (titolare e proprietario della società) nasconde o non trasmette la documentazione societaria all’amministratore, quest’ultimo è “(…) tenuto all’oscuro, inconsapevolmente, di fatti che potrebbero avere conseguenze negative per la società stessa e, a maggior ragione, sulle conseguenze che può avere l’amministratore stesso a dipendenza del comportamento irresponsabile del proprio Direttore che, di fatto, si assume responsabilità gestionali ed amministrative in vece dell’amministratore stesso” (ricorso 20/21.12.2018, pag. 3). RI 1 precisa anche che dalla fondazione della società (avvenuta il 4.6.2004) sino al 12.4.2006 la __________ aveva la propria sede presso il suo ufficio, ciò che comportava un controllo diretto sulla medesima. Dallo spostamento di sede tutta la corrispondenza era ricevuta da __________, il quale lo avrebbe tenuto all’oscuro in merito a ritardi di pagamento, richiami o dell’esistenza di procedure esecutive nei confronti di __________. Motivo per il qualeRI 1 è dell’avviso che non possa essergli rimproverata una “grave negligenza”. In particolare RI 1 spiega che sia lui, sia i propri collaboratori seguivano con la dovuta attenzione l’evoluzione amministrativa e aziendale di __________: venivano indicate il numero delle ore di lavoro dedicate alla società. Veniva inoltre precisato che, se nel 2007, l’esercizio contabile della __________ aveva registrato una perdita di oltre 23'000.- i creditori istituzionali “(…) pur essendo di una certa entità non destavano preoccupazioni in quanto la situazione a bilancio non denotava un particolare rischio” (ricorso 20/12.12.2018, pag. 4). Sempre il ricorrente dichiara di aver tenuto un resoconto dei contatti intrattenuti con __________, che tuttavia non avrebbe dato a RI 1 e ai suoi collaboratori “(…) le dovute informazioni necessarie all’amministratore in funzione delle proprie responsabilità (e ciò in ossequio ai disposti di legge)”. L’insorgente precisa che pure nella decisione di risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS l’autorità avrebbe concluso – dopo aver esperito un’istruttoria completa - ritenendo quale amministratore di fatto __________. Quest’ultimo si sarebbe reso irreperibile ed il ricorrente sarebbe in possesso di un attestato carenza beni “(…) la cui legittimità e fondatezza del credito è stato appurato dal Pretore del Distretto di __________”.

Con il gravame chiede che venga riconosciuta la sopravvenienza passiva relativa alla causa __________ per un ammontare di fr. 73’000.- quali costi generati da un ordinario rischio d’impresa. In subordine “(…) dato che il sottoscritto non è il solo responsabile del mancato pagamento dei contributi AVS ma è considerato in modo solidale con il Signor __________ (…)” chiede che venga almeno concessa la deduzione del 50% delle sopravvenienze passive (fr. 36'500.-).

b. Periodo fiscale 2014

Con ricorso 6/7.1.2019 i contribuenti contestano la decisione su reclamo IC/IFD 2014 limitatamente al mancato riconoscimento, quali spese aziendali dell’importo di fr. 31'971.- relative alla pratica __________, ritenuta una grave negligenza imputabile al contribuente. Nel merito del ricorso, RI 1 solleva le medesime argomentazioni già fatte valere per il precedente periodo fiscale, ritenendo che non possa essergli nel caso concreto rimproverata alcuna negligenza. Con il gravame chiede che venga riconosciuta la sopravvenienza passiva relativa alla causa __________ per un ammontare di fr. 31'971.- quali costi generati da un ordinario rischio d’impresa. In subordine “(…) dato che il sottoscritto non è il solo responsabile del mancato pagamento dei contributi AVS ma è considerato in modo solidale con il Signor __________ (…)” chiede che venga almeno concessa la deduzione del 50% delle sopravvenienze passive (fr. 15'985.-).

G. Con osservazioni 14/15.1.2019 e 8/12.2.2019 l’UT propone di respingere il reclamo, indicando che per motivare la decisione si è pure basato sulla sentenza del Tribunale federale inc. 9C_360/2012 emanata dalla II Corte di diritto sociale, con la quale i giudici, a fronte delle pressoché medesime censure sollevate in questa sede, avevano respinto il suo ricorso.

H. In sede di udienza del 25.7.2019 i ricorrenti producono un memoriale a completazione del ricorso e due conteggi che riassumono la sua situazione nell’estinzione dei debiti fiscali e nei confronti dell’AVS. In relazione alla decisione impugnata ribadisce che la stessa Cassa di compensazione ha riconosciuto__________ era amministratore di fatto. Tra le cose che quest’ultimo avrebbe tenuto nascoste a RI 1 vi erano anche i precetti esecutivi che gli venivano intimati. Da ultimo l’insorgente indica che l’amministrazione di società rientra nella sua attività professionale. Il pagamento da lui effettuato alla Cassa di compensazione ha inciso significativamente sulla sua capacità contributiva.

Per sua parte l’autorità resistente richiede la conferma delle decisioni impugnate, rilevando che il TF ha riconosciuto la responsabilità dell’amministratore formale cioè del ricorrente.

Diritto

  1. 1.1.

Occorre pertanto pronunciarsi sulla deducibilità, nelle dichiarazioni d’imposta 2013 e 2014 dei ricorrenti, degli importi di rispettivi fr. 73'000.- e di fr. 31'971.- a titolo di costi aziendali legati all’attività svolta dal contribuente, il quale ha dichiarato, nei periodi indicati sia redditi da attività indipendente che redditi quale amministratore di persone giuridiche.

1.2.

Sia secondo l’art. 24 LT, sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione (le cosiddette deduzioni organiche) e le deduzioni generali (le cosiddette deduzioni anorganiche, previste espressamente dagli art. 32 LT e 33 LIFD).

In caso di attività lucrativa dipendente le deduzioni organiche sono esaurientemente disciplinate dagli art. 25 LT e 26 LIFD: esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio od in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c), le spese inerenti al perfezionamento ed alla riqualificazione connesse con l’esercizio dell’attività professionale (lett. d).

In caso di attività lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art. 26 LT e 27 LIFD).

1.3.

La nozione di professionali secondo l’art. 26 LIFD non comprende solo le spese sostenute allo scopo di conseguire il reddito (criterio di finalità) e che sono in rapporto di connessione diretta con quest’ultimo. Sono anche deducibili le “spese causali”, cioè quelle che non sono sostenute al fine di conseguire un reddito, ma che costituiscono una conseguenza dell’attività lucrativa (criterio di causalità). Queste spese devono essere direttamente provocate dall’attività lucrativa. Si tratta di spese involontarie, che derivano dalla realizzazione di un rischio, che è inerente all’esercizio dell’attività lucrativa e che non può essere evitato senza adottare altre misure. Queste condizioni possono essere adempiute non solo quando un risarcimento danni è versato per una responsabilità causale, ma anche in caso di responsabilità per negligenza, come quella degli organi di una società (sentenza del TF 2C_1176/2016 e 2C_1177/2016 del 1.9.2017, in RDAF 2017 II p. 625 = RF 72/2017 p. 908, consid. 5.1 e giurisprudenza citata).

1.4.

Per essere deducibile, un’indennità per risarcimento danni deve trovarsi in un rapporto abbastanza stretto con l’esercizio dell’attività lucrativa. Questo si verifica se il rischio che si è concretizzato appare come inerente a questa attività e deve essere ritenuto accettabile. In tal caso infatti la capacità contributiva, determinante per l’imposizione, ne viene condizionata. Non sono per contro deducibili le indennità per risarcimento danni che non derivano dalla concretizzazione di un rischio in cui si incorre abitualmente nell’esercizio dell’attività in questione. È questo il caso, per esempio, della responsabilità del contribuente che è provocata da’ infrazione grossolana e straordinaria oppure da una negligenza grave o addirittura da una condotta intenzionale (sentenza del TF 2C_819/2009 del 28.9.2010 consid. 2.1, in RDAF 2010 II p. 605, e giurisprudenza citata).

1.5.

Per rapporto alla tipologia di negligenza che entrerebbe in considerazione nella fattispecie, ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 e 2 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno.

Più nello specifico il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che la Cassa di compensazione che constata di avere subito un danno in seguito alla mancata osservanza delle prescrizioni in merito al pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, può presumere che questi ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b; sentenza CDT n. 80.98.00300 del 23 aprile 1999, in RDAT II-1999 n. 17t, consid. 5.1). In particolare si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l’interessato. A riguardo occorre ad esempio esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (decisione TF n. H.279/2001 del 12 dicembre 2001, consid. 2.2 ed ulteriore giurisprudenza citata). Incombe allora al datore di lavoro di fare valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base alle circostanze speciali (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b).

In ambito fiscale, incombe inoltre generalmente al contribuente sostenere e provare la deducibilità delle spese che intende porre in deduzione (decisione TF n. 2C.154/2009 del 29 novembre 2009, consid. 5.2 ed ulteriori rimandi).

Ancora recentemente, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un contribuente, condannato al risarcimento del danno secondo l’art. 52 LAVS, argomentando che non aveva provato che il pagamento chiesto in deduzione non fosse riconducibile a una causa che oltrepassava i limiti di quanto si può considerare un rischio usualmente legato all’esercizio di un’attività lucrativa dipendente (sentenza 2C_489/2018 del 13.7.2018, consid. 2.4, in RF 73/2018 p. 960).

  1. 2.1.

Nel caso che qui ci occupa la vertenza relativa al risarcimento danni richiesto dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG a RI 1 in applicazione dell’art. 52 LAVS è stata decisa dal Tribunale federale con sentenza 9C_360/2012 del 17.9.2012.

2.2.

In particolare, nella decisione menzionata (cfr. consid. 3), i giudici del Tribunale federale hanno dettagliatamente esposto i motivi che li hanno indotti a ritenere giustificata la condanna del ricorrente al risarcimento del danno: in particolare, dopo aver ricordato il principio della responsabilità sussidiaria degli organi di una persona giuridica nel caso di inadempienza degli obblighi contributivi da parte della stessa, hanno evidenziato gli oneri inalienabili di un consigliere d’amministrazione (art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO) “(…) incombenti anche all’interessato per il fatto di aver accettato il mandato”, e hanno rilevato che lo stesso (RI 1) è venuto meno a tali obblighi, rendendosi responsabile di grave negligenza per non avere svolto sufficiente controllo e attività di vigilanza o verifica sul pagamento dei contributi.

Il ricorrente, da parte sua, non ha addotto argomenti tali da far apparire errati gli accertamenti esperiti dall’autorità giudiziaria cantonale. In particolare i Giudici della Suprema Corte hanno indicato che (consid. 4):

“(…) l'insorgente non può, facendo leva sulla posizione di amministratore di fatto di una terza persona, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze. Secondo la giurisprudenza, infatti, se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere (sul significato e la portata del vincolo di solidarietà nel presente contesto cfr. segnatamente la sentenza H 207/06 del 19 luglio 2007, in SVR 2008 AHV n. 5 pag. 13 consid. 4.2.2). Per contro, i rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili non la concernono ed esulano dalla procedura di risarcimento (cfr. DTF 119 V 86 consid. 5a pag. 87 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 195/95 del 5 marzo 1996, in VSI 1996 pag. 306 consid. 6 pag. 308). In quest'ottica, è quindi a ragione che la Corte cantonale ha ritenuto ininfluente per la verifica del rapporto esterno con la Cassa la dichiarazione del 24 agosto 2011 con cui __________ si è assunto la responsabilità (anche) per il mancato pagamento degli oneri sociali. Infatti, se - per i motivi rilevati dai primi giudici e qui ripresi in seguito

  • una grave negligenza del ricorrente è effettivamente accertabile, tale dichiarazione esplica tutt'al più effetti interni nei rapporti tra gli organi societari in causa (v. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 208/00 del 28 aprile 2003 consid. 7.2.2).

2.3.

Sempre in relazione alla posizione di amministratore unico svolta da RI 1, il Tribunale federale ha affermato (consid. 4.2.):

“(…) Confrontata per l'ennesima volta con le medesime (infondate) censure, questa Corte non può inoltre esimersi dal rammentare all'insorgente che l'organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta delle persone alle quali affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla loro sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 199 consid. 3a pag. 202; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag. 165). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un amministratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui quello di curare che i contributi vengano pagati -, è altrettanto vero che la delega non lo dispensa dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente adempiute. In qualità di organo egli è in sostanza tenuto ad informarsi periodicamente sull'andamento dell'azienda, in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per rimediare a irregolarità (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223 e riferimenti).

4.3 Se anche __________ si occupava di fatto della gestione degli affari societari e quindi pure degli aspetti contributivi - circostanza che gli è ugualmente valsa una condanna al risarcimento del danno in solido con il ricorrente -, ciò non toglie che quest'ultimo, in forza della sua posizione di amministratore unico e della giurisprudenza suesposta, doveva comunque controllare personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla Cassa. Per giurisprudenza, l'amministratore di una società non può infatti discolparsi invocando il fatto che i conti annuali non avrebbero consentito di rendersi esattamente conto della situazione, dovendosi in effetti attendere da una persona diligente nella stessa posizione la verifica regolare degli affari della società e non solo l'esame annuale (o comunque saltuario) dei conteggi (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5b). L'amministratore formale non può inoltre nemmeno sfuggire alla propria responsabilità se confrontato all'incapacità di esercitare i propri compiti a causa della (asserita) resistenza di terze persone manca di trarne le debite conseguenze (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 38/01 del 17 gennaio 2002 consid. 4b in fine). Nella fattispecie, per quanto accertato senza arbitrio dai giudici cantonali, il ricorrente non solo non ha tratto le debite conclusioni - rassegnando immediatamente le dimissioni dalla sua carica - in seguito alla pretesa impossibilità di eseguire i propri compiti di vigilanza, ma addirittura ha dato atto di essere stato - al più presto già nel maggio del 2006 - a conoscenza del lacunoso pagamento dei contributi sociali nonché del fatto che la Cassa di compensazione richiedeva (anche a lui) documentazione arretrata. In tal modo, non avendo debitamente agito per rimediare alle irregolarità, egli ha pienamente e gravemente contribuito alla realizzazione del danno.

4.4 Il ricorrente ripropone la censura secondo cui la Cassa di compensazione avrebbe proceduto in ritardo, il 6 ottobre 2011, a chiedere il risarcimento del danno (anche) a __________. Secondo lui tale ritardo avrebbe impedito alla Cassa di pignorare fr. 60'574.80 e quindi di ridurre il danno. Sennonché la Corte cantonale ha già ricordato nel giudizio impugnato che è solo dopo avere ricevuto - allegata al ricorso cantonale del 14 settembre 2011 - l'ammissione di responsabilità di __________ del 24 agosto 2011 che essa è entrata in possesso di un elemento concreto sulla base del quale è stata indotta ad effettuare ulteriori accertamenti in merito alla posizione di quest'ultimo e a emanare la decisione risarcitoria anche nei suoi confronti. Orbene, il ricorrente non si confronta minimamente con questo accertamento di fatto - peraltro risultante dagli atti - e non spiega pertanto in quale misura esso integrerebbe gli estremi dell'arbitrio. Da qui l'inammissibilità della censura.

4.5 In tali condizioni e in assenza di (peraltro neppure invocati) seri motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della giurisprudenza in materia (cfr. sentenza 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008), l'apprezzamento della Corte cantonale dev'essere confermato. Le carenze nell'adempimento dei propri doveri di amministratore appaiono del resto ancor più gravi se si tiene conto della posizione professionale del ricorrente

  • attivo quale titolare di uno studio commerciale - e del fatto che il mancato pagamento degli oneri sociali si è protratto per un lungo periodo (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5b). Preoccupa infine questa Corte l'atteggiamento del ricorrente il quale, pur dovendo ormai essere ben cognito, visti i non pochi precedenti giudiziari, della prassi in materia, continua - come evidenzia la sua argomentazione ricorsuale - a non (volere) coglierne o accettarne il significato.
  1. 3.1.

Nel caso in esame i ricorrenti contestano che vi sia stata intenzionalità o negligenza grave per rapporto al mancato pagamento dei contributi. A loro avviso, la responsabilità del danno creatosi sarebbe da imputare all’operato di __________, riconosciuto quale amministratore di fatto pure nell’ambito della procedura risarcitoria avviata dalla Cassa di compensazione.

Ritengono che la fattispecie sottoposta a giudizio, vistane la particolarità, possa rientrare in un rischio ordinario d’impresa e che il risarcimento pagato possa essere considerato un costo deducibile dai redditi.

3.2.

Sia il Tribunale federale sia la Camera di diritto tributario hanno avuto modo di stabilire che la negligenza grave accertata in ambito civile, penale, od altri ambiti amministrativi, non comporta “a priori” l’automatica indeducibilità fiscale della corrispondente spesa. La connessione del danno con l’attività professionale rimane l’elemento decisivo, da valutarsi necessariamente in ogni caso specifico, ma laddove la gravità della colpa costituisce perlomeno un importante indizio al fine di determinare l’esistenza o meno dello stretto legame tra l’obbligo di indennizzo e l’attività professionale (sentenza CDT n. 80.2010.156 del 15 febbraio 2012, consid. 2.4; decisione TF n. 2A.252/2002 del 4 novembre 2002, in: ZStP 2003 p. 80; cfr. inoltre decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3; decisione TF n. 2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1).

3.3.

Come visto in precedenza, il Tribunale federale ha stabilito che, proprio nella sua funzione di amministratore unico, RI 1 ha commesso una grave negligenza nell’adempimento dei compiti che gli incombevano ex lege. I giudici dell’Alta Corte hanno inoltre indicato come l’insorgente fosse a conoscenza del lacunoso pagamento dei contributi sociali di __________ già a far tempo dal mese di maggio del 2006, e ciononostante non abbia debitamente agito per rimediare alle irregolarità. Così facendo egli ha “pienamente e gravemente contribuito alla realizzazione del danno”.

3.4.

I ricorrenti, gravati dell’onere della prova, a parte sostenere che la responsabilità per il danno alla Cassa di compensazione debba essere ascritta unicamente a __________, il quale avrebbe impedito de facto a RI 1 di poter prendere conoscenza della reale situazione della __________, non portano alcun elemento valido a sostegno della tesi secondo cui non vi sarebbe stata negligenza dell’amministratore unico nel mancato pagamento dei contributi sociali da parte della società. In altri termini, non viene spesa una parola sul perché, nonostante fosse a conoscenza della situazione in cui versava la __________ già dal 2006, egli sia rimasto del tutto inattivo, compromettendo così ancor più la già precaria situazione della società da lui amministrata.

3.5.

Come visto sopra, non sono in particolar modo deducibili i pagamenti la cui causa oltrepassa i limiti di quanto può essere ancora considerato come un rischio abitualmente legato all’esercizio dell’attività lucrativa, cosa che si verifica ad esempio quando una responsabilità cagionata da errore è legata ad un comportamento colpevole oppure è la conseguenza di una negligenza grave o addirittura di un comportamento intenzionale (in merito si veda TF 2C_566/2008 del 16.12.2008 consid. 2.3.; v. anche RJN 2011 p. 431 ss.; sentenza TF 2C_465/2011 del 10.2.2012, consid. 2.3.).

3.6.

Nella sentenza del Tribunale federale, in merito proprio alla vertenza riguardante la pretesa di risarcimento fatta valere dalla Cassa di compensazione nei confronti di RI 1, i giudici di Mon Repos hanno imputato al ricorrente una negligenza grave, tanto da condannarlo al pagamento del risarcimento danni richiesto. In particolare all’insorgente è stato rimproverato, in violazione dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO, di non aver vigiliato e di non aver continuato a vigilare sul pagamento dei contributi, cosa che ha comportato quindi una sua responsabilità ex 52 LAVS.

3.7.

Ne discende pertanto che, vista la grave negligenza imputabile a RI 1 nel non aver vigilato sul pagamento dei contributi sociali, il pagamento del risarcimento danni a cui è stato astretto non può essere ritenuto come ordinario rischio d’impresa, ma il suo comportamento eccede i limiti di quanto può essere ancora considerato come un rischio abitualmente legato all’esercizio dell’attività lucrativa.

  1. I ricorsi sono respinti. Le decisioni su reclamo IC/IFD 2013 e 2014 sono confermate. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali (già anticipate) consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 3’800.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 4’000.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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