Incarto n. 80.2018.250
Lugano 4 luglio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Gianola-Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 novembre 2018 contro la decisione del 12 ottobre 2018 in materia di revisione dell’imposta di successione e donazione.
Fatti
A. L’11 marzo 2015 è deceduta a __________ __________. Il testamento della defunta è stato pubblicato il 24 aprile 2015. Dal testamento del 9 novembre 2001 risulta, in particolare, che la testatrice ha disposto un legato di fr. 200'000.–, “al netto delle imposte di successione”, ai suoi impiegati __________ e RI 1, “in ringraziamento della fedeltà ed attaccamento dimostrati in tutti questi anni”. La testatrice ha anche precisato che “le imposte di successione andranno a carico del capitale disponibile e verranno pagati tramite gli esecutori testamentari”. Con un codicillo del 23 giugno 2005, in complemento del testamento citato, __________ ha disposto di lasciare ai suoi impiegati a titolo di legato un ulteriore importo di fr. 200'000.–, “oltre al legato già previsto al punto 2b del [suo] testamento”.
B. Il 23 dicembre 2016 l’esecutore testamentario __________ ha inoltrato all’RS 1 l’inventario dettagliato della sostanza di proprietà della defunta __________. Tenuto conto del fatto che __________ era deceduto il 12 marzo 2012, l’esecutore ha menzionato RI 1 fra i legatari. Precisamente, l’ha inserita, dapprima, fra i “legati con imposte a loro carico”, per un importo di fr. 100'000.–; in secondo luogo, fra i “legati in contanti con imposta pagata dalla massa”, per un ulteriore importo di fr. 100'000.–.
C. Il 24 gennaio 2018 l’RS 1 ha notificato a RI 1, tramite l’esecutore testamentario, il progetto di tassazione dell’imposta di successione dovuta per il legato di fr. 100'000.–. Nella motivazione del progetto, l’autorità di tassazione ha sottolineato che il calcolo dell’imposta deve tener conto del fatto che ha ricevuto un “prelegato” di fr. 100'000.–, la cui imposta è stata posta a carico della successione. È stato quindi proposto il seguente calcolo:
prelegato tassato a parte fr. 100'000.–
imposta a carico della successione fr. 23'842.50 imposta fr. 31'125.30
legato attuale fr. 100'000.–
fr. 223'842.50 imposta fr. 63'607.20
a carico della Signora RI 1 fr. 32'481.90
Con decisione del 23 marzo 2018, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione dell’imposta di successione, per un ammontare di fr. 32'481.90.
D. Con istanza del 14 giugno 2018, RI 1, rappresentata da RA 1, ha chiesto la revisione della decisione di tassazione dell’imposta di successione. L’istante ha affermato di essere “venuta a conoscenza dell’esistenza di una doppia imposizione solo negli scorsi giorni – tramite comunicazione per telefonino da terzi – e questo per il tramite di uno scritto datato 3 aprile 2018 dell’esecutore testamentario __________ al suo precedente rappresentante legale, l’avv. __________”. Con la lettera in questione, l’esecutore testamentario inviava al legale della legataria la bolletta di fr. 32'481.– da pagare e aggiungeva che “per quanto riguarda i restanti CHF 31'125.30, provvederò ad effettuare il pagamento nei prossimi giorni per conto della signora __________”. Secondo l’istante, la volontà chiara della testatrice era di farla beneficiare del legato “integralmente, senza prelievo di imposte”, sicché imporre il legato contro la sua volontà sarebbe stato arbitrario. Inoltre, dal calcolo dell’imposta la contribuente concludeva che vi era stata una doppia imposizione, in contrasto con l’art. 127 della Costituzione federale. L’istante chiedeva all’RS 1 di poter esaminare gli atti e l’annullamento della decisione di tassazione.
E. Con decisione del 12 ottobre 2018, l’RS 1 ha respinto l’istanza di revisione. Secondo l’autorità fiscale, non le competerebbe “l’interpretazione delle disposizioni testamentarie”, ma si sarebbe “attenuta a quanto scritto dalla defunta nel codicillo olografo” al testamento. La revisione sarebbe inoltre esclusa, per il fatto che l’istante era stata informata il 24 gennaio 2018, “per il tramite dell’avv. __________, che il primo legato sarebbe stato con imposta a carico della successione mentre per il secondo l’imposta sarebbe stata a carico della beneficiaria”. Di conseguenza, a suo avviso, non sussisteva alcun fatto nuovo. Il motivo di revisione avrebbe del resto potuto essere fatto valere con un reclamo.
F. Con ricorso del 12 novembre 2018, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della decisione di tassazione. A suo parere, la decisione dell’RS 1 dovrebbe essere annullata già per il fatto che non indica il rimedio giuridico e non sarebbe adeguatamente motivata. Nel merito, la ricorrente ribadisce che la volontà della testatrice era di farla beneficiare di due legati alle stesse condizioni, cioè al netto di ogni imposta di successione, come pure che l’autorità di tassazione avrebbe violato il divieto di doppia imposizione.
G. Nelle sue osservazioni dell’11 gennaio 2019, la Divisione delle contribuzioni propone di dichiarare irricevibile il ricorso, per il fatto che, come peraltro indicato nella decisione impugnata, la decisione avrebbe potuto essere impugnata con reclamo allo stesso RS 1.
La ricorrente ha replicato in data 30 gennaio 2019. Nell’eventualità in cui la Camera di diritto tributario dovesse riconoscere l’inammissibilità del ricorso, chiede che gli atti siano trasmessi d’ufficio all’autorità competente.
H. Nel corso dell’udienza del 27 maggio 2019, i rappresentanti della ricorrente, nonostante le censure proposte a tale riguardo nel ricorso, hanno riconosciuto che la decisione impugnata dell’ufficio imposte successione e donazione può essere considerata “esaustivamente motivata”, secondo l’art. 206 cpv. 2 LT. In tal modo, con il consenso anche delle autorità fiscali, il ricorso può essere esaminato dalla Camera di diritto tributario, senza che occorra una decisione su reclamo dell’RS 1.
I rappresentanti della ricorrente hanno poi riproposto le loro censure in merito alla decisione di tassazione dell’imposta di successione. Per quanto riguarda il motivo di revisione, sarebbe costituito dal fatto che il rappresentante legale della ricorrente nell’ambito della procedura di tassazione, l’avv. __________, non l’aveva compiutamente informata in merito allo svolgimento della procedura ed in particolar modo l’aveva tenuta all’oscuro della lettera che il 3 aprile 2018 gli era stata inviata dall’esecutore testamentario __________.
Da parte sua, l’autorità fiscale ha ricordato che l’avv. __________ si era rivolto all’autorità fiscale nel corso della procedura di tassazione, ma contestava il fatto che alla signora RI 1 non fosse stato riconosciuto anche il legato a favore del suo defunto marito. Parallelamente, un altro legatario aveva per contro contestato l’assoggettamento all’imposta di uno solo dei legati che gli erano stati riconosciuti e si trovava quindi in una situazione analoga a quella della signora RI 1. Copia della lettera 10 marzo 2017 dell’avv. __________ e della lettera 24 gennaio 2018 dell’RS 1 è stata consegnata seduta stante ai rappresentanti della ricorrente.
Secondo l’autorità fiscale, la mancata comunicazione fra la ricorrente e l’avv. __________ sarebbe una questione di diritto contrattuale fra le due parti e non potrebbe pertanto costituire un motivo di revisione della decisione passata in giudicato.
Diritto
Per quanto attiene alle censure formali presentate dalla ricorrente, le stesse sono superate, in seguito agli sviluppi intervenuti nel corso dell’udienza del 27 maggio 2019.
L’insorgente lamentava, da un lato, la mancata indicazione dei rimedi giuridici contro la decisione impugnata e, dall’altro, la carente motivazione della decisione stessa.
Da parte sua, nelle osservazioni dell’11 gennaio 2019, l’autorità di tassazione aveva proposto di dichiarare irricevibile il gravame, per il fatto che la decisione era suscettibile di reclamo allo stesso RS 1.
1.2.
L’art. 234 cpv. 1 LT attribuisce infatti la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda. La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT).
Ne consegue che, contro la decisione con cui l’RS 1 aveva respinto l’istanza di revisione, che concerneva una decisione di tassazione, era ammesso reclamo allo stesso RS 1, trattandosi dello stesso rimedio giuridico che era ammesso contro la decisione anteriore.
1.3.
Per l’art. 206 cpv. 1 LT, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione. Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può tuttavia essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 2 LT).
Come anticipato, nel corso dell’udienza del 27 maggio 2019, i rappresentanti della ricorrente, nonostante le censure proposte a tale riguardo nel ricorso, hanno riconosciuto che la decisione impugnata dell’Ufficio imposte di successione e donazione può essere considerata “esaustivamente motivata”, secondo l’art. 206 cpv. 2 LT.
In tal modo, con il consenso anche delle autorità fiscali, il ricorso può essere esaminato dalla Camera di diritto tributario, senza che occorra una decisione su reclamo dell’RS 1.
1.4.
Ne consegue che il ricorso è ricevibile in ordine e che le censure relative alla mancata indicazione dei rimedi giuridici e alla carente motivazione della decisione impugnata sono venute meno.
Sono quattro i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza;
d) se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre
(art. 232 cpv. 1 LT).
2.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.3.
Se esiste un motivo di revisione, l’autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e pronuncia di nuovo (art. 149 cpv. 2 LIFD; art. 234 cpv. 2 LT). Di solito, l’autorità competente fa le due cose mediante una sola decisione: in una prima fase, cosiddetta rescindente, annulla la decisione che è oggetto dell’istanza di revisione; nella seconda, detta rescissoria, adotta una nuova decisione (cfr. la sentenza del TF 2F_2/2013 del 5.6.2013 consid. 7.2).
Si tratta quindi anzitutto di verificare l’esistenza di un motivo di revisione della decisione di tassazione passata in giudicato. Solo dopo aver riconosciuto l’esistenza di un presupposto per la revisione, può essere modificata la decisione contestata.
Nella sua istanza di revisione, la contribuente ha affermato di essere “venuta a conoscenza dell’esistenza di una doppia imposizione solo negli scorsi giorni – tramite comunicazione per telefonino da terzi – e questo per il tramite di uno scritto datato 3 aprile 2018 dell’esecutore testamentario __________ al suo precedente rappresentante legale, l’avv. __________”. La lettera, del cui contenuto la ricorrente sarebbe stata tenuta all’oscuro, era stata inviata dall’esecutore testamentario all’avv. __________ il 3 aprile 2018. Oltre a inviare la decisione di tassazione e la relativa bolletta di fr. 32'481.– per il pagamento dell’imposta, l’esecutore testamentario spiegava all’avvocato della ricorrente che “per quanto riguarda i restanti CHF 31'125.30, provvederò ad effettuare il pagamento nei prossimi giorni per conto della signora RI 1”.
3.2.
Come ricordato in narrativa, la ricorrente ha beneficiato di due liberalità da parte della defunta __________. Il primo legato era previsto dal testamento del 9 novembre 2001, il secondo è stato disposto con un codicillo del 23 giugno 2005. In considerazione del fatto che la testatrice aveva precisato, solo con riferimento al primo, che le imposte di successione dovessero essere poste “a carico del capitale disponibile” ed “essere pagate tramite gli esecutori testamentari”, l’RS 1 ha messo a carico della legataria solo l’imposta relativa al secondo legato, attribuendo invece l’imposta di successione sul primo agli eredi.
In questa prospettiva, le affermazioni contenute nella menzionata lettera dell’esecutore testamentario devono essere intese proprio nel senso che distinguono fra due debitori diversi dell’imposta di successione. La frase secondo cui, “per quanto riguarda i restanti CHF 31'125.30, provvederò ad effettuare il pagamento nei prossimi giorni per conto della signora RI 1”, si riferisce al primo legato, per il quale l’imposta era dovuta dagli eredi. Piuttosto che “per conto della signora RI 1”, il pagamento dell’imposta di successione sul primo legato è avvenuta sulla liberalità a favore di RI 1, proprio perché la testatrice aveva voluto che quest’ultima ricevesse l’importo al netto dei tributi.
Tenuto conto di queste circostanze, si fatica a comprendere in qual modo la comunicazione telefonica, mediante la quale la contribuente avrebbe appreso dell’esistenza dello scritto del 3 aprile 2018 dell’esecutore testamentario, possa costituire un motivo di revisione. Secondo l’istanza di revisione del 14 giugno 2018, dalla lettera in questione l’insorgente avrebbe appreso dell’esistenza di una “doppia imposizione”. Proprio perché i due debiti fiscali si riferiscono a due distinti legati, deve essere chiaramente esclusa una doppia imposizione.
Per le ragioni che seguono, la questione non necessita tuttavia di essere approfondita.
3.3.
Ravvisando il motivo di revisione della decisione di tassazione in una omissione del suo legale, la ricorrente rimprovera a quest’ultimo una perlomeno negligente tutela dei suoi interessi nella procedura di tassazione dell’imposta di successione.
Gli effetti giuridici di atti processuali e omissioni del rappresentante sono imputabili al contribuente. Se un rappresentante non adempie degli obblighi procedurali o lo fa in modo inadeguato, il contribuente ne deve sopportare le conseguenze, per esempio dovendo sottostare a una tassazione d’ufficio. Analogamente, se il rappresentante non esercita dei diritti procedurali, per esempio omettendo di interporre reclamo o presentandone uno con vizi di forma, il contribuente non può sottrarsi a questi effetti invocando la negligenza del suo rappresentante (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 23 ad art. 117 LIFD, p. 2100 e giurisprudenza citata).
Di fronte a una decisione passata in giudicato, si deve ritenere che un contribuente non possa rimetterne in discussione il contenuto, solo perché a suo avviso il suo mandatario non ha tutelato in modo adeguato i suoi interessi. Altrimenti, verrebbe seriamente pregiudicata la certezza del diritto.
3.4.
Circa il ruolo dell’avv. __________, come ha ricordato in udienza l’RS 1, aveva in particolar modo indirizzato all’autorità fiscale uno scritto, con il quale tuttavia non aveva messo in discussione le modalità di calcolo dell’imposta di successione né aveva contestato il diverso trattamento fiscale riservato ai due legati. Nella lettera del 10 marzo 2017, indirizzata all’esecutore testamentario e inviata in copia all’RS 1, aveva piuttosto affermato che RI 1 riteneva “di essere beneficiaria di due legati da CHF 200'000.– e non di due legati da CHF 100'000.–“, nonostante il decesso del marito. Con lettera del 24 gennaio 2018, contestuale all’invio del primo progetto di tassazione, l’autorità di tassazione aveva risposto al legale, confermando la “tassazione dei 2 legati per totali fr. 200'000.– alla signora RI 1” e precisando che “con il primo legato di fr.100'000.– l’imposta è a carico della successione; con il secondo l’imposta è a carico della beneficiaria”.
Non risulta che l’avvocato __________ abbia reagito a questo scritto né che abbia successivamente contestato l’imposizione del secondo legato. Dagli atti dell’RS 1 risulta peraltro che un altro legatario, che a sua volta era stato menzionato una volta nel testamento e una seconda volta in un successivo codicillo, aveva contestato l’assoggettamento all’imposta del secondo legato. Al suo rappresentante l’autorità fiscale ha risposto il 24 gennaio 2018, sottolineando la circostanza che, diversamente da quanto indicato in altri codicilli, in quello relativo al legato in questione la testatrice non aveva precisato che l’imposta di successione “sarà a carico della successione”.
3.5.
Ne consegue che, qualunque sia il motivo per cui, solo quando ormai la decisione di tassazione era passata in giudicato, la ricorrente ha ritenuto di essere stata penalizzata per il fatto che il suo legale non aveva contestato l’imposizione del secondo legato, non vi è comunque alcun motivo di revisione che consenta di riaprire la decisione in questione.
Va del resto ricordato che la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può in particolare avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997, in: ASA 67 p. 391 consid. 3d).
Non essendo adempiuto alcun motivo di revisione, la decisione di tassazione del 23 marzo 2018, passata in giudicato, non può essere rimessa in discussione.
La ricorrente non ha peraltro dimostrato che la decisione litigiosa sia in contrasto con il diritto vigente.
4.2.
Secondo l’art. 141 lett. b LT, sono sottoposti all’imposta sulle successioni, in particolare, le trasmissioni di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o donazione.
Poiché la ricorrente ha beneficiato di due legati, è chiaro che entrambi siano soggetti all’imposta di successione. La sola differenza, che abbia rilevanza per l’autorità fiscale competente, è data dal fatto che per uno dei due legati la testatrice ha disposto che la legataria beneficiasse dell’importo di 100'000 franchi al netto dell’imposta di successione.
Quando il testatore ha stabilito che l’imposta di successione debba essere pagata dagli eredi, il legatario riceve il legato stabilito dal testatore, libero da ogni aggravio d’imposta. La relativa imposta di successione viene soluta dagli eredi attingendo ai beni loro pertoccati (Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 108 e giurisprudenza citata).
La particolarità del legato al netto dell’imposta è che la liberalità, consistente nel porre a carico degli eredi l’imposta dovuta dal legatario, rappresenta una ulteriore devoluzione soggetta all’imposta di successione (Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo 1996, § 3, n. 29, p. 109; Hindersmann/Myssen, Die Erbschafts- und Schenkungssteuern der Schweizer Kantone, Colonia 2003, n. 529, p. 186 s.).
Ai fini fiscali il valore imponibile del legato va determinato aggiungendo allo stesso l’ammontare della relativa imposta; sul totale così ottenuto si calcola l’imposta applicando l’aliquota corrispondente al grado di parentela intercorrente tra il de cuius e il legatario (Primi, loc. cit.).
4.3.
Come già ricordato, presentando l’inventario all’RS 1, il 23 dicembre 2016, l’esecutore testamentario __________ ha elencato i legati previsti dal testamento e dai codicilli pubblicati, distinguendo fra i “legati con imposte a loro carico” e i “legati in contanti con imposta pagata dalla massa”. Per quanto riguarda i legati a favore della ricorrente, uno è stato menzionato nella prima lista e l’altro nella seconda.
L’autorità di tassazione non ha fatto altro che riprendere le indicazioni fornite dall’esecutore testamentario e allestire su questa base i due progetti di tassazione, sottoposti ai contribuenti, e infine la decisione di tassazione del 23 marzo 2018.
Se la ricorrente avesse ritenuto che le spettavano due legati al netto dell’imposta di successione, avrebbe dovuto rivolgersi all’esecutore testamentario e rivendicare 200'000 franchi netti. È evidente che una simile pretesa avrebbe influito sull’ammontare della liberalità spettante agli eredi, che sono i debitori dei legati. Il legatario ha un'azione personale contro il debitore del legato (art. 562 cpv. 1 CC). L'azione del legatario si prescrive in dieci anni dal giorno della comunicazione della disposizione, o dal giorno dell'esigibilità del legato, o da quello in cui il legato diventò posteriormente esigibile (art. 601 CC).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non si comprende come l’insorgente possa pretendere di essere semplicemente esonerata dal pagamento dell’imposta di successione, della quale è debitrice secondo la legge tributaria. L’eventuale legato dell’imposta stessa dovrebbe infatti risultare dalle disposizioni di ultima volontà della testatrice, che avrebbe in tal modo posto a carico dei suoi eredi un ulteriore obbligo nei confronti della legataria e avrebbe attribuito a quest’ultima un’ulteriore liberalità.
Tutte le considerazioni, proposte nel ricorso, in merito all’interpretazione delle disposizioni testamentarie, sono pertanto fuori luogo. Non compete infatti all’autorità di tassazione di dirimere eventuali divergenze di interpretazione delle disposizioni testamentarie, fra esecutore testamentario, eredi e legatari.
4.4.
Qualora la contribuente ritenesse di essere creditrice di due legati di 100'000 franchi ciascuno, entrambi al netto dell’imposta di successione, dovrebbe far valere la sua pretesa promuovendo un’azione nei confronti degli eredi di __________.
A questo riguardo, si può ancora rilevare che, secondo l’art. 153 cpv. 1 LT, lo Stato ha il diritto di percepire l’imposta anche in caso di contestazione fra gli eredi, legatari o donatari, in base al patrimonio accertato, alla legge e, ove vi siano disposizioni a causa di morte o liberalità, in base alle stesse. Tuttavia, in caso di successiva modificazione della posizione dell’erede, legatario o donatario, decretata dal giudice, è data la facoltà di rettifica della tassazione entro 10 anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione delle liberalità (art. 153 cpv. 2 LT).
4.5.
Indipendentemente dall’esistenza di un motivo di revisione, la decisione di tassazione contestata non rivela pertanto vizi, che debbano essere rimossi con una nuova decisione. Al contrario, la tassazione litigiosa appare conforme alle disposizioni legali.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico della ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: