80.2018.224

Incarto n. 80.2018.224

Lugano 28 gennaio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 rappr. dall’ RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso dell’11 ottobre 2018 contro la decisione dell’11 settembre 2018 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale (IC).

Fatti

  • RI 1 è stata costituita nel 2012 e il 22 gennaio 2015 ha trasferito la propria sede da __________ a __________;

  • con decisione del 14 giugno 2017, l’RS 1) ha rivendicato l’assoggettamento della società nel Cantone Ticino per appartenenza personale;

  • la lettera raccomandata, con cui la decisione di assoggettamento del 14 giugno 2017 è stata notificata all’indirizzo della sede formale a __________, è stata recapitata il 20 giugno 2017 a __________, poiché era vigente un ordine di rispedizione;

  • con decisione del 21 giugno 2017, l’Ufficio di tassazione del Canton __________ notificava alla contribuente le tassazioni IC __________ e IFD per il periodo fiscale 2015;

  • il 4 agosto 2017 l’RS 1 inviava per Posta A-Plus alla RI 1 i moduli per le dichiarazioni d’imposta 2015 e 2016, dal momento che la decisione di assoggettamento del 14 giugno 2017 non era stata impugnata, crescendo così in giudicato;

  • non ricevendo alcuna risposta, l’RS 1 il 25 agosto 2017 invitava la società contribuente a presentare la dichiarazione d’imposta 2015, dovendo altrimenti procedere alla tassazione d’ufficio;

  • con email del 4 settembre 2017, __________, presidente RI 1, contestava la decisione di assoggettamento del 14 giugno 2017, affermando di averne preso conoscenza solo il 1° settembre 2017 a causa dell’assenza per le vacanze estive;

  • l’RS 1 rispondeva lo stesso giorno, comunicando che la decisione di assoggettamento del 14 giugno 2017 era cresciuta in giudicato e che avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio in mancanza della dichiarazione fiscale 2015 e dei conti societari;

  • la decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD 2015 del Canton Ticino, intimata per raccomandata a RI 1 il 14 settembre 2017 per mancata presentazione della dichiarazione, veniva ritornata al mittente dalla Posta con la menzione “non ritirata”;

  • il 30 gennaio 2018 la contribuente, patrocinata dall’avv. RA 1, presentava istanza di revisione contestando la doppia imposizione e chiedendo perciò l’annullamento della decisione di assoggettamento del 14 giugno 2017;

  • l’RS 1 con decisione del 19 aprile 2018, respingeva l’istanza, rilevando che la stessa non era stata presentata entro il termine di 30 giorni ex art. 233 LT;

  • la ricorrente presentava allora reclamo il 18 maggio 2018, lamentando nuovamente la doppia imposizione;

  • con decisione dell’11 settembre 2018, l’RS 1 respingeva il reclamo, sottolineando in particolare che tutt’al più era il Canton Zugo che doveva rinunciare all’imposizione e non il Canton Ticino;

  • con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula nuovamente la revisione della decisione di assoggettamento del 14 giugno 2017, contestando, in primo luogo, la tardività del reclamo del 4 settembre 2017, a motivo che la “decisione” sarebbe entrata nella sua sfera di conoscenza dopo le vacanze estive, ovvero il 1 settembre 2017;

  • nelle sue osservazioni del 17 ottobre 2018, l’RS 1 postula la reiezione del ricorso, ribadendo l’imponibilità della ricorrente nel Canton Ticino, per la presenza della sua sede effettiva, e confermando i motivi già adotti con decisione dell’11 settembre 2018;

  • la ricorrente infine, attraverso la replica alle osservazioni dell’RS 1, con scritto del 9 novembre 2018, ribadisce quanto già allegato in sede di ricorso rispetto al momento di avvenuta presa di conoscenza della decisione di tassazione del Canton Ticino e alla nullità della decisione impugnata per il divieto di doppia imposizione intercantonale.

Diritto

  • con la decisione impugnata, l’RS 1 ha respinto il reclamo della contribuente contro la decisione con cui le era stata negata la revisione della decisione concernente l’assoggettamento per appartenenza personale nel Ticino;

  • il ricorso concerne pertanto unicamente la questione dell’esistenza del motivo di revisione previsto dall’art. 232 cpv. 1 lett. d LT, negato dall’autorità di tassazione;

  • nel suo ricorso, tuttavia, la società contribuente sostiene che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata già per il fatto che si sarebbe “aggravata contro la decisione di assoggettamento rispettando il termine di 30 giorni dalla notificazione (avvenuta per lei… venerdì 1° settembre 2017)”;

  • se così fosse, peraltro, la ricorrente avrebbe dovuto presentare un’istanza di restituzione dei termini di reclamo anziché formulare un’istanza di revisione;

  • nell’istanza di revisione del 30 gennaio 2018, invece, si è limitata a postulare la revisione della decisione di assoggettamento, riconoscendo perlomeno implicitamente che la stessa fosse passata in giudicato;

  • l’argomentazione su cui si fonda la tesi della tempestività del reclamo è comunque del tutto infondata;

  • come ricordato in narrativa, infatti, la decisione di assoggettamento del 14 giugno 2017 è stata notificata all’insorgente per raccomandata, la quale è stata recapitata allo sportello dell’ufficio postale di __________ il 20 giugno 2017, dopo che La Posta aveva eseguito un ordine di rispedizione impartito dalla stessa destinataria;

  • in ogni caso, l’assenza per vacanze non costituirebbe certamente un motivo di restituzione dei termini (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2016.206/207 dell’8 settembre 2016);

  • inoltre, in presenza di un motivo di restituzione del termine, il rimedio giuridico deve essere esperito entro trenta giorni dal momento in cui esso è venuto meno (presupposto formale; cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale 2C_451/2016 e 2C_452/2016 dell’8 luglio 2016 consid. 2.2.1; 2C_318/2016 e 2C_319/2016 del 18 aprile 2016 consid. 2.3.2), cosa che nella fattispecie non sarebbe avvenuta, anche se si volesse considerare l’istanza di revisione del 30 gennaio 2018 come un’istanza di restituzione del termine;

  • ne consegue che la decisione di assoggettamento del 14 giugno 2017 era senz’altro passata in giudicato nel momento in cui è stata inoltrata l’istanza di revisione del 30 gennaio 2018;

  • si tratta a questo punto di confrontarsi con i presupposti della revisione ex art. 232 cpv. 1 lett. d LT;

  • come avevano già fatto in precedenza altri cantoni (in particolare San Gallo), anche il Canton Ticino, nel 2000, ha introdotto un motivo di revisione specifico per i casi in cui si vuole evitare una doppia imposizione internazionale o intercantonale;

  • lo scopo del motivo di revisione è infatti proprio quello di evitare che il contribuente debba promuovere inutilmente dei procedimenti cantonali fino al Tribunale federale;

  • se un contribuente intende adire l’Alta Corte per lamentare una violazione del divieto di doppia imposizione secondo l’art. 127 cpv. 3 Cost., deve osservare l’art. 86 cpv. 1 lett. d della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), che esige che la decisione impugnata sia stata adottata da un’autorità cantonale di ultima istanza;

  • mentre secondo il diritto previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva scegliere se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il Tribunale federale, dal 2007, con l’entrata in vigore della LTF, il contribuente non ha più la possibilità di invocare la violazione dell’art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente con un ricorso all’Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione;

  • nel caso in esame, la ricorrente ha invocato il motivo di revisione previsto dall’art. 232 cpv. 1 lett. d LT, per il fatto che la decisione di tassazione dell’imposta cantonale per il periodo fiscale 2015, adottata dall’autorità del Canton Ticino, avrebbe comportato una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost;

  • la domanda di revisione deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 233 LT), cioè dalla decisione (dell’altro cantone) che crea una situazione di doppia imposizione: questo termine riprende quello di trenta giorni per presentare ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (Messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27.6.2000, Progetto di modifica della Legge tributaria e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio 2000/2001, p. 2926);

  • come indicato dalla stessa ricorrente, la tassazione del Canton Zugo, che avrebbe creato la doppia imposizione, le è stata notificata il 21 giugno 2017;

  • per quanto concerne la tassazione dell’imposta cantonale ticinese della contribuente, la stessa è avvenuta con la decisione del 14 giugno 2017, concernente l’assoggettamento per appartenenza personale, e con la decisione del 14 settembre 2017, che ha commisurato le imposte sull’utile e sul capitale;

  • ne consegue che, quale che sia la decisione di tassazione dalla cui notificazione si vuol far decorrere il termine, come ha rilevato l’autorità fiscale nella decisione impugnata, l’istanza di revisione del 30 gennaio 2018 è stata presentata ben oltre il termine di trenta giorni previsto dal’art. 233 LT;

  • indipendentemente dall’osservanza del termine previsto dall’art. 233 LT, una revisione della decisione di assoggettamento del 14 giugno 2017 sarebbe comunque esclusa;

  • la revisione fondata sull’art. 232 cpv. 1 lett. d LT presuppone infatti che, in seguito alla decisione di tassazione adottata da un altro cantone, il cantone che ha già adottato una decisione, nel frattempo passata in giudicato, riconosca che quest’ultima è in contrasto con le regole derivanti dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione;

  • nella fattispecie, come indicato nella decisione impugnata e nelle osservazioni al ricorso dell’UTPG, l’autorità fiscale ticinese ritiene per contro che le sue decisioni siano conformi al diritto della doppia imposizione;

  • contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, laddove nella replica del 9 novembre 2018 sottolinea che il Canton __________ è giunto per primo ad imporla, il criterio per evitare una doppia imposizione non consiste nell’accertare quale cantone abbia adottato la decisione per primo, bensì nello stabilire quale abbia il diritto di imporre il contribuente secondo il diritto della doppia imposizione;

  • ne consegue che il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto.

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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