Incarto n. 80.2017.74 80.2017.75

Lugano 9 febbraio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 6 aprile 2017 contro la decisione dell’8 marzo 2017 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

A. RI 1 (__________), pensionato, il 29 marzo 2013 ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________ (cfr. banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino). Egli ha beneficiato, nel periodo compreso tra il mese di aprile e il mese di dicembre 2013, di una rendita estera di complessivi fr. 57'960.76, erogati dalla Bayerische Ärzteversorgung, con sede a Monaco (DE).

Nella dichiarazione d’imposta 2013, ha esposto quale reddito l’intero importo percepito (fr. 57'961.–) come rendita vitalizia (cfr. cifra 3.3 della dichiarazione), mentre fra le deduzioni ha fatto valere la somma di fr. 34'777.–, che corrisponde al 60% dell’intera rendita percepita (cfr. cifra 15.2 della dichiarazione), invocando dunque implicitamente l’applicazione degli art. 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT (secondo cui le rendite vitalizie sono imponibili nella misura del 40%).

B. Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 1° febbraio 2017, l’RS 1 ha imposto al 100% la rendita in questione come “pensione della previdenza contribuente (II e IIIa)”, negando contestualmente la qualità di rendita vitalizia e dunque l’imposizione ridotta.

C. Il contribuente, per il tramite del suo rappresentante, ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 13 febbraio 2017, postulando che la rendita versatagli sia considerata come rendita vitalizia e quindi il riconoscimento della deduzione del 60% sulla rendita percepita, rilevando quanto segue:

… La rendita della Bayerische Ärzteversorgung è una rendita vitalizia secondo (il) §22 No. 1 cpv. 3 lettera a doppia lettera bb della legge sul reddito “Einkommensteuergesetz” della Germania (cfr. lettera della Bayerische Ärzteversorgung del 31.10.2005 e §22 Einkommensteuergesetz). La rendità è da considerare rendita vitalizia e dà quindi diritto alla deduzione del 60%.

D. Con decisione su reclamo dell’8 marzo 2017, l’RS 1 ha respinto il gravame, argomentando in particolare che dal sito internet della Bayerische Ärzteversorgung emerge che la rendita versata al contribuente, pari a € 5'232.47 mensili, la quale si fonderebbe su quanto da lui versato personalmente e il cui ammontare verrebbe "... eventualmente rivisto anno per anno", sarebbe qualificabile come rendita della previdenza professionale. La stessa, in quanto tale, sarebbe dunque integralmente imponibile, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LT. A suo giudizio, sarebbe irrilevante che il fisco tedesco consideri detta rendita quale "Leibrente" e che la imponga in maniera ridotta.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite della sua rappresentante, postula nuovamente che la rendita da lui percepita dalla Bayerische Ärzteversorgung sia considerata come rendita vitalizia e che sia ammessa la relativa deduzione di fr. 34'777.– (pari al 60% dell’intera rendita ricevuta). Ribadisce che la rendita in questione sarebbe una rendita vitalizia “… secondo §22 no. 1 cpv. 3 lettera a, doppia lettera bb della legge sul reddito “Einkommen-steuergesetz” della Germania”. Sostiene in particolare che la stessa sarebbe stata finanziata per il 59,15% mediante contributi già tassati e il suo assoggettamento integrale porterebbe a una doppia imposizione (cfr., nel dettaglio, il presente ricorso e la documentazione ivi annessa).

F. Con scritto del 12 aprile 2017, l’RS 1 comunica di non formulare osservazioni, confermando le proprie argomentazioni esposte nella decisione impugnata.

Diritto

  1. Nel caso qui posto a giudizio, il ricorrente non censura l’assoggettamento, in quanto tale, della rendita, versatagli dalla Bayerische Ärzteversorgung, all’imposta sul reddito in Svizzera. Egli contesta però che detta rendita sia da tassare come "pensione della previdenza contribuente (II e IIIa)", domandando la sua imposizione in misura ridotta (al 40%) come rendita vitalizia. L’RS 1, dal canto suo, nega quest’agevolazione.

1.1.

Giusta gli articoli 16 cpv. 1 LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici (cfr. anche l’art. 7 cpv. 1 LAID). Sono imponibili tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art. 22 cpv. 1 LIFD e art. 21 cpv. 1 LT). I proventi della previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio (art. 22 cpv. 2 LIFD e art. 21 cpv. 2 LT). Secondo gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, un’imposizione ridotta risulta unicamente per le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi, che non sono imponibili integralmente, ma solo nella misura del 40% (cfr., al proposito, decisione TF n. 2C_530/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.2; decisione TF n. 2A.643/2005 del 17 marzo 2006 consid. 3.1; DTF 132 II 128 consid. 3.1).

1.2.

Gli art. 22 cpv. 1 LIFD e art. 21 cpv. 1 LT, di ugual tenore, inglobano dunque i proventi del 1° pilastro (assicurazione sociale), del 2° pilastro (previdenza professionale) e del pilastro 3a (forme riconosciute della previdenza professionale vincolata). L’imposizione dei proventi ai sensi delle predette disposizioni si contrappone all’integrale deduzione dei contributi versati ai relativi istituti di previdenza (art. 33 cpv. 1 lett. d e lett. e LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. d e lett. e LT). Questo trattamento fiscale corrisponde al cosiddetto modello vodese (Waadtländer Modell), reso concreto con l’entrata in vigore delle norme fiscali della LPP di cui agli art. 81 ss. (DTF 130 I 205 consid. 7 e riferimenti; decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

Per quanto concerne invece la previdenza individuale libera (pilastro 3b), la legge si scosta dal modello vodese (DTF 131 I 409 consid. 5.3; decisione TF n. 2P.170/2003 del 13 febbraio 2004 consid. 4.1). I premi da versare possono essere dedotti dai proventi solamente in misura ridotta, nell’ambito della cosiddetta deduzione assicurativa generale (art. 9 lett. g LAID; art. 32 cpv. 1 lit. g LT). Ciononostante, per le prestazioni provenienti dal pilastro 3b vige il principio generale secondo cui la totalità dei proventi periodici e unici sottostà all’imposta sul reddito (art. 16 cpv. 1 LIFD; art 7 cpv. 1 LAID; DTF 130 I 205 consid. 7.6.2; decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 2.2).

1.3.

Giusta gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, un’imposizione ridotta è applicabile unicamente alle rendite vitalizie e ai proventi da vitalizi. Tali redditi, come detto, non sono imposti integralmente, ma unicamente nella misura del 40%. L’imposizione ridotta a favore delle rendite vitalizie tiene conto che è costituita in parte dagli interessi maturati sul capitale da cui proviene e in parte dal rimborso sul capitale stesso (decisione TF n. 2C_448/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.1; DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; DTF 130 I 205 consid. 7.6.5; decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3). L’imposizione solo parziale delle rendite percepite rappresenta una soluzione schematica per assoggettare all’imposta unicamente la componente di reddito ed escludere quella di rimborso del capitale (decisione TF n. 2C_448/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.1; decisione TF n. 2A.366/2000 del 15 novembre 2001 consid. 2a, in StE 2002 B 26.12 n. 6; decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3).

La rendita vitalizia, secondo gli art. 516 ss. CO, è definita come un obbligo di versare prestazioni ripetute nel tempo, perlopiù in denaro, al creditore della rendita, per tutta la durata della vita della persona. Se la persona assicurata muore, cessa l’obbligo di pagare la rendita e l’eventuale capitale ancora disponibile rimane al debitore della rendita, salvo che non ne sia stato convenuto il rimborso. Non si è in particolare in presenza di una rendita vitalizia, nel caso in cui la rendita si fonda su un’assicurazione contro i rischi. In questo caso, il beneficiario della rendita ha certamente partecipato al finanziamento della rendita mediante il versamento dei premi, ma si tratta soltanto di premi per rischio, che non hanno portato alla costituzione di un capitale. Il beneficiario non ha versato i premi unicamente per essere posto al beneficio di una rendita, ma primariamente per la copertura di un rischio. La rendita erogata non ingloba dunque neppure elementi di rimborso del capitale, che giustificherebbero un’imposizione ridotta (cfr. decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3 che rinvia alla DTF 131 I 409 consid. 5.4.3; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 58 ad art. 22 LIFD).

Da ciò si può dedurre che, nell’ambito del pilastro 3b, il cosiddetto modello vodese non è stato applicato integralmente. Al contrario, i contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile in maniera limitata, mentre le successive rendite saranno invece, di principio, imponibili nella misura del 100%, eccetto per quanto concerne le rendite vitalizie. Per quanto attiene ai contributi e alle prestazioni di previdenza, non è dunque previsto un parallelismo riguardo all’imposizione rispettivamente all’esenzione fiscale (cfr. decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 3.2).

  1. 2.1.

Nella fattispecie in esame, nel periodo fiscale litigioso, il ricorrente ha percepito la rendita di complessivi fr. 57'961.– non da una cassa di compensazione AVS svizzera e neppure da un istituto di previdenza professionale svizzero, ma dalla Bayerische Ärzteversorgung.

La Bayerische Ärzteversorgung è stata fondata nel 1923, considerato come in quel periodo l’assicurazione di rendita legale non poteva garantire la prestazione d’assistenza dei medici, dei dentisti e dei veterinari, così come dei liberi professionisti. Ai suoi membri e ai loro eredi riconosce il diritto a rendite di vecchiaia, rendite d’invalidità e rendite per superstiti.

L’insorgente, unitamente al presente ricorso, ha prodotto copia di uno scritto del 31 ottobre 2005, mediante il quale la Bayerische Ärzteversorgung ha in particolare attestato che RI 1, nel periodo compreso tra il 1958 e il 1992, ha versato dei contributi in suo favore, con la seguente precisazione:

… Es wurden in 21 Jahren Beiträge über dem Höchstbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung zur Bayerischen Ärzteversorgung gezahlt.

Von der gesamten Rente unterliegt ein Anteil von 59,15% der Ertragsanteilbesteuerung nach Paragraph 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb des Einkommensteuergesetzes

(cfr., nel dettaglio, doc. A annesso al presente ricorso).

2.2.

Ciò posto, si può concludere che la rendita percepita dal ricorrente nel periodo fiscale litigioso non può essere equiparata a una rendita vitalizia. Come visto poc’anzi, nell’ambito delle prestazioni erogate dalla Bayerische Ärzteversorgung, non è in particolare contemplata la restituzione del capitale, bensì – analogamente all’AVS – si è piuttosto in presenza di un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, di decesso e d’invalidità (cfr., al proposito, decisione del Tribunale amministrativo di Zurigo n. SB.2010.00107 del 23 febbraio 2011 consid. 3.2; cfr. in tal senso anche sentenza del TF n. 2C_530/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.3 che rinvia alla RtiD 2006 II N.17t p. 521 consid. 3.3). Lo scritto del 31 ottobre 2005 (cfr. doc. A del presente ricorso) conferma del resto che i contributi versati da RI 1 (anche superiori rispetto al limite massimo) dal 1958 al 1992 (ovverossia nel periodo in cui ha verosimilmente svolto la propria attività lavorativa come libero professionista in Germania), a favore della Bayerische Ärzteversorgung (alla quale è stato affiliato obbligatoriamente), calcolati, di principio, in base al reddito professionale, avevano lo scopo di coprire i rischi vecchiaia, perdita di guadagno e invalidità. In queste circostanze, la rendita percepita dall’insorgente nel periodo fiscale litigioso dalla Bayerische Ärzteversorgung non è assimilabile a una rendita vitalizia di cui agli art. 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, ma piuttosto a una rendita di assicurazioni sociali, e come tale è imponibile al 100%, poiché, come visto, in particolare dal profilo delle prestazioni, garantisce ai suoi membri e ai loro eredi, il diritto a rendite di vecchiaia, a rendite d’invalidità e a rendite per superstiti, e ciò indipendentemente dal fatto che i contributi versati in Germania non siano stati dedotti integralmente dal reddito (cfr., in tal senso, Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 22 ad art. 22 LIFD e giurisprudenza citata nella n. 11 a piè di pagina; Züger/Von ah, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, Basilea 2015, n. 15 ad art. 18 OECD-MA).

Del resto, il documento, rilasciato dalla __________ e allegato al ricorso, fa riferimento alla normativa fiscale tedesca e non a quella svizzera. In ogni caso, anche a tal fine, commisura nel 59.15% la quota della rendita che sarebbe soggetta all’imposta in Germania (“Ertragsanteilbesteuerung”). Non si comprende su quali presupposti il ricorrente possa pretendere di essere imposto solo nella misura del 40% secondo il diritto tributario svizzero.

  1. La rendita percepita dall’insorgente è infine assoggettata all’imposta sul reddito in Svizzera, in base all’art. 21 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell’11 agosto 1971 (CDI-D; RS 0.672.913.62), secondo cui gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente non menzionati espressamente negli articoli precedenti della convenzione stessa sono imponibili soltanto in questo Stato. In altri termini, le rendite di previdenza sociale possono essere tassate unicamente nello Stato in cui il beneficiario della rendita risiede, in ragione dell’appartenenza personale (decisione TF n. 2C_530/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; decisione TF n. 2A.643/2005 del 17 marzo 2006 consid. 3.2; Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., Berna 2005, p. 467 s.). L’Amministrazione federale delle contribuzioni lo ha confermato a più riprese in relazione alle rendite erogate dall’allora Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) alle persone residenti in Svizzera (decisione TF n. 2C_530/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; RtiD 2006 II N. 17t p. 521 consid. 3.2, che corrisponde alla decisione TF n. 2A.643/2005 del 17 marzo 2006 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti.

  2. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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