Incarto n. 80.2017.65

Lugano 21 giugno 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 __________,


contro

RS 1

oggetto

ricorso del 24 marzo 2017 contro la decisione del 15 marzo 2017 in materia di IC 2014.

Fatti

A. Nella dichiarazione fiscale relativa all’IC/IFD 2014, i coniugi RI 1 facevano valere deduzioni per figli a carico e per figli agli studi, per la figlia __________ (27.4.1991) iscritta dal mese di settembre 2014 alla __________ nel Dipartimento scienze aziendali e sociali. , per il periodo fiscale in questione ha effettuato uno stage presso l’ (dal 1°.1.2014 al 31.8.2014) e presso la __________ (dal 1°.10.2014 al 31.12.2014). Nella propria dichiarazione fiscale __________ dichiarava redditi complessivi per fr. 13'685.- (reddito imponibile complessivo per IC fr. 8'400.- ed IFD fr. 8'900.-).

B. Con decisione del 24.2.2016 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) riconosceva la deduzione per figlio a carico (sia per l’IC che per l’IFD), mentre non ammetteva la deduzione per figli agli studi (per la sola IC). A motivazione del mancato riconoscimento della deduzione veniva indicato: “Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge”.

C. Con reclamo 9.3.2016 RI 1 impugnavano la decisione di tassazione limitatamente al mancato riconoscimento della deduzione per figli agli studi. In particolare veniva indicato che era stata erroneamente immessa la cifra di fr. 13'400.- (studenti che non rientrano al domicilio) anziché fr. 6'400.- (studenti che rientrano al domicilio).

D. Con scritto 15.12.2016 l’UT richiedeva ai reclamanti di voler fornire un curriculum vitae della figlia aggiornato al 31.12.2015, nonché l’attestato di frequenza scolastica per il periodo fiscale 2014. La documentazione veniva trasmessa con scritto del 21.12.2016.

E. Con decisione dopo reclamo del 15.3.2017, il gravame veniva respinto. Veniva riconfermata la deduzione per figli a carico sia per l’IC che per l’IFD, ma non veniva accordata la deduzione per figli agli studi, prevista per l’IC. A motivazione della decisione veniva indicato:

“In data 10 marzo 2016 è stato presentato reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale 2014, a motivo del mancato riconoscimento della deduzione per figli agli studi. Considerato che la figlia per la quale è richiesta la deduzione ha percepito durante il 2014 un reddito d’attività lucrativa di oltre CHF 10'000.-, non si giustifica la concessione della deduzione di cui all’art. 34, cpv. 1 let. c) Legge tributaria ticinese. Perciò il reclamo viene respinto, e la decisione di prima istanza confermata”.

F. Con ricorso 24/27.3.2017 i coniugi RI 1 impugnano la decisione su reclamo relativa all’IC/IFD 2014, riproponendo le medesime tesi sollevate precedentemente, ed aggiungendo come, a loro parere, non esisterebbe alcuna clausola tale per cui la deduzione per figli agli studi possa essere limitata o abolita in caso di guadagno da parte del soggetto agli studi.

Diritto

  1. 1.1.

Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2014, “sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al ventottesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 13’400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati”.

1.2.

Il decreto esecutivo del 23 dicembre 2013 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2014, all’art. 10 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

  1. fr. 1’200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;

  2. fr. 1’900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

  3. fr. 4’600.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

  4. fr. 6’400.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

  5. fr. 13’400.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 10 cpv. 2). L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1’000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.

  1. 2.1.

Per quanto concerne l’ammontare della deduzione litigiosa, i ricorrenti postulano il riconoscimento di una deduzione per figli agli studi di fr. 6'400.-.

Ora, come si evince dal Decreto esecutivo valido per l’imposizione delle persone fisiche per il periodo fiscale 2014, (art. 10 cpv. 1 cifra 4), in caso di studi accademici in Ticino e di rientro giornaliero al domicilio può essere accordata – se dati i presupposti – una deduzione per figli agli studi di fr. 6'400.- (la Supsi è assimilata a studi universitari, motivo per cui valgono gli ammontari previsti per tale tipologia di studi, cfr. Circolare 4/2008, punto 3.; cfr. Decreto esecutivo del 23.12.2013).

Si tratta quindi di comprendere nel caso di specie se siano date le condizioni per riconoscere tale deduzione.

2.1.1.

Come già ricordato, l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT delega al Consiglio di Stato il compito di fissare “le modalità” e i “limiti” della deduzione per figli agli studi, “tenuto conto dei costi supplementari sopportati”.

2.1.2.

Secondo la giurisprudenza, la delega del potere legislativo all’autorità esecutiva è consentita, sempreché il diritto cantonale non la proibisca, soltanto se sia indicato almeno approssimati-vamente l’oggetto, lo scopo e l’estensione della competenza ac-cordata e a sancirla sia una legge soggetta al voto popolare (DTF 115 Ia 379 consid. 3a). La validità della competenza dele-gata va controllata di caso in caso, avuto riguardo a diversi fatto-ri, e segnatamente all’intensità della lesione dei diritti dei cittadi-ni, alla complessità della materia da disciplinare, alla molteplicità delle soluzioni prospettabili e al carattere eventualmente tecnico della materia stessa (DTF 115 Ia 288 consid. 7a, 104 Ia 199 consid. 2c, 103 Ia 374 consid. 3a; RDAT II-1992 n. 10 consid. 2b; RDAT 1982 n. 51).

La Costituzione ticinese non esclude la delega legislativa (cfr. art. 51, 59 cpv. 1 lett. c e 70 lett. b Cost./TI; cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.313/2005 del 14 maggio 2007 consid. 5.4).

2.1.3.

L’art. 34 cpv. 1 lett. c LT stabilisce i principi della deduzione per figli agli studi, ponendo i seguenti limiti:

  • età massima del figlio: “fino al ventottesimo anno di età”;

  • il genitore che chiede la deduzione deve provvedere al sostentamento del figlio;

  • inoltre, il figlio non deve “beneficiare di assegni o borse di stu-dio”;

  • il figlio deve frequentare “una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo”;

  • il limite massimo della deduzione è di 13'400.- franchi.

In sé la delega rispetta il principio di legalità, essendo contenuta in una legge in senso formale, che dà all’autorità esecutiva delegata indicazioni piuttosto precise. Anche il limite della durata minima di due semestri della scuola o del corso di formazione, frequentato dal figlio che beneficia del sostentamento del contribuente, non è in quanto tale in contrasto con la delega. Si è detto infatti che il legislatore ha esplicitamente attribuito al Consiglio di Stato la competenza a stabilire non solo le “modalità” ma anche i “limiti” della deduzione per figli agli studi.

Sebbene non siano contenuti nelle condizioni poste dall’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono dunque ammissibili gli ulteriori presupposti introdotti dal decreto esecutivo, ed in particolare i seguenti:

  • che si tratti di “scuole, studi o corsi a tempo pieno”;

  • che gli stessi siano “estesi per la durata di almeno due seme-stri”;

  • che gli studenti non percepiscano alcuna “retribuzione né in-dennità”;

  • che i corsi rilascino “un titolo” o preparino “ad un esame rico-nosciuto”.

2.1.4.

Anche secondo la Circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni “Deduzioni per figli agli studi (art. 34 LT)” (in merito alla portata delle Circolari cfr. sentenza TF 2C_216/2014 del 15.12.2016, consid. 4.6.), per poter beneficiare della deduzione occorre che il figlio, al quale il contribuente provvede, non abbia ancora compiuto i 28 anni e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenti una scuola o corsi di formazione successivi al periodo dell’obbligo scolastico. Determinante ai fini della deduzione è la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento nel Cantone (indipendentemente dai cambiamenti che intervengono durante il periodo fiscale).

Sempre al punto 1 “Presupposti”, viene precisato come la deduzione non sia inoltre accordata automaticamente a tutti coloro che hanno figli che frequentano scuole o corsi dopo il periodo dell’obbligo ma unicamente ai contribuenti che provvedono al sostentamento del figlio agli studi. Non dà quindi diritto alla deduzione lo studente che gode di proventi di cui ha la libera disponibilità, se sufficienti per far fronte al sostentamento personale e agli impegni di studio.

Al punto 2 della precitata Circolare, “Scuole e corsi che danno diritto alla deduzione”, viene inoltre indicato che dà diritto alla deduzione la frequenza di scuole postobbligatorie o superiori per le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Entrano in linea di conto solo scuole o corsi a tempo pieno, della durata minima di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità per gli studenti e che rilasciano un titolo e preparano ad un esame riconosciuti.

Sono considerati come studi superiori (punto 2.2. della Circolare), quelli successivi ad una maturità (liceale o professionale) o a un attestato di capacità professionale, o assimilabili: nell’elenco si annoverano anche le scuole professionali superiori a tempo pieno nelle discipline tecniche e commerciali, fra le quali viene menzionata espressamente la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).

Sono tuttavia escluse le scuole professionali durante le quali l’allievo riceve un’indennità (ad esempio nel caso della scuola per infermieri, di quella per operatori sociali, ecc.) o effettua stages retribuiti di una certa importanza.

2.2.

2.2.1.

Ora, dall’attestato d’iscrizione alla SUPSI (sede di __________) per la figlia __________ (domiciliata a __________) si evince come la stessa abbia iniziato il Bachelor of Science in Lavoro sociale, formazione di 3 anni a tempo pieno, nel mese di settembre 2014 (nel periodo fiscale precedente era iscritta al programma di Bachelor alla facoltà di Scienze sociali e politiche dell’Università di __________).

Sul sito internet della SUPSI (http://www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/bachelor/lavoro-sociale.html, sito internet consultato il 6.6.2017), in merito alla descrizione del corso viene indicato: “La formazione è strutturata a moduli interdisciplinari ed abbina una preparazione scientifica e culturale di base a competenze professionali specifiche sviluppate anche nel corso dei periodi di pratica professionale”.

Nella brochure di presentazione del corso, in merito agli stages viene precisato: “Di regola gli studenti che seguono il curricolo a tempo pieno svolgono due stage durante il percorso di formazione: - uno di 16 settimane, durante il terzo semestre (possibilità di svolgerlo anche all’estero); - uno di 20 settimane, durante il sesto ed ultimo semestre (stage professionalizzante nell’opzione educazione sociale oppure servizio sociale).

2.2.2.

Dal curriculum vitae della figlia prodotto dinanzi all’autorità di tassazione, per quanto concerne le esperienze lavorative, viene indicato come la stessa abbia iniziato dal mese di settembre del 2014 (attività ancora in corso al momento della trasmissione del CV al fisco) a lavorare presso la __________ e __________ in qualità di collaboratrice al domicilio degli utenti, svolgendo interventi di assistenza (atti ordinari quotidiani in sostituzione dei familiari curanti), per un salario lordo di complessivi fr. 2'384.- (periodo 1.10.2014 – 31.12.2014).

Nella prima parte dell’anno, ossia sino al mese di agosto 2014, non risulta che ella abbia seguito alcun percorso formativo. Emerge invece, sempre dal suo curriculum, che ha svolto uno stage retribuito presso l’Ente ospedaliero cantonale (salario lordo fr. 12'588.-), indipendente da un percorso scolastico.

I redditi percepiti dalla stessa durante il periodo fiscale 2014 non erano legati alla formazione scolastica seguita presso la SUPSI (ad ogni modo iniziata unicamente a settembre del 2014).

__________, nel periodo fiscale 2014, ha percepito redditi complessivi per fr. 14'972.– lordi e fr. 13’910.- netti, mentre il suo reddito imponibile è stato stabilito per IC in fr. 8'400.- e per l’IFD in fr. 8'900.-.

2.3.

2.3.1.

Le deduzioni sociali e le aliquote d’imposta hanno lo scopo di adattare – in maniera schematica – l’onere fiscale alla situazione personale e economica particolare di ogni categoria di contribuente, conformemente al principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.). Introducendo deduzioni sociali e aliquote differenziate, il legislatore federale ha distinto le categorie di contribuenti in funzione della loro capacità contributiva, in modo tale da stabilire fra esse, e solo sotto questo profilo, una certa parità di trattamento (DTF 141 II 338 consid. 4.5; DTF 133 II 305 consid. 5.1 e 5.3).

Anche la deduzione per figli agli studi, prevista solo dal diritto cantonale ticinese, persegue lo stesso obiettivo, come dimostra anche la circostanza che richiede a sua volta che il contribuente, che invoca la deduzione, provveda al sostentamento del figlio agli studi.

Con riferimento alla deduzione per figli, prevista dall’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, per esempio, le prestazioni dei genitori non devono costituire una semplice liberalità a favore del figlio, ma un contributo necessario al suo mantenimento (cfr. Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 21 ad art. 35 LIFD, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 29 maggio 2002, 2A.536/2001, in RF 2002 p. 632).

2.3.2.

La deduzione per figli agli studi è una deduzione sociale prevista unicamente dal diritto cantonale ed è complementare alla deduzione di base per figli a carico (pari a fr. 11'100.- per il 2014).

In effetti, già con la deduzione per figli a carico (che a livello d’imposta cantonale ticinese risulta essere molto generosa per rapporto ad altri Cantoni e rispetto alla corrispondente deduzione prevista della LIFD, che è praticamente della metà) il Canton Ticino tiene conto delle spese sostenute dal contribuente che provvede al mantenimento di un figlio che studia e dell’influenza di questa circostanza sulla sua capacità contributiva.

La deduzione per figli agli studi è stata introdotta dal legislatore ticinese per tenere conto del costo supplementare derivante dal mantenimento del figlio in considerazione del percorso formativo scelto da quest’ultimo.

2.3.3.

Ora, premesso che nel caso di specie è stata riconosciuta la deduzione per figli a carico pari a fr. 11'100.-, per l’imposta cantonale, e che la figlia dei ricorrenti ha beneficiato di redditi netti del lavoro per fr. 13’910.-, si deve ritenere che la giovane sia stata in grado di provvedere al proprio sostentamento anche senza l’ulteriore contributo dei genitori, per il quale è concepita la deduzione per figli agli studi.

In altri termini, il reddito conseguito nel 2014 dalla figlia le ha permesso perlomeno di contribuire al proprio sostentamento ed ai propri studi, senza dover far capo ad un ulteriore aiuto economico da parte dei genitori. In una simile situazione è quindi corretto pretendere che il figlio, grazie ai propri proventi, partecipi almeno in parte al proprio sostentamento, sgravando almeno parzialmente i genitori da ulteriori costi.

Si può anche affermare che il maggior costo dovuto agli studi – di un ammontare massimo di fr. 6'400.-, pari all’importo massimo riconosciuto in linea teorica in questo caso – è ampiamente coperto dai redditi conseguiti dalla figlia dei contribuenti per il periodo fiscale 2014.

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

e; -;

-.

Copia per conoscenza__________

  • Municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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