Incarti n. 80.2017.50 80.2017.51
Lugano 10 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 1° marzo 2017 contro la decisione dell’8 febbraio 2017 in materia di IC e IFD 2015.
Fatti
A. Il 24 gennaio 2015 RI 1 si è separato dalla moglie __________. I coniugi hanno sottoscritto una convenzione sulle conseguenze della separazione, che è stata omologata dal Bezirksgericht di __________ con sentenza del 7 maggio 2015. Le parti hanno convenuto, in particolare, di attribuire la custodia della figlia __________ (2012) alla moglie, con diritto di visita del marito. Quest’ultimo ha inoltre assunto l’obbligo di versare un contributo di mantenimento per la figlia di fr. 800.– al mese a partire dal maggio 2015. Inoltre, ha versato un importo forfetario di fr. 1'300.– per contributi di mantenimento retroattivi, per il periodo intercorso dal momento della separazione.
B. Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015, RI 1 ha fatto valere una deduzione di fr. 9'600.– per alimenti alla moglie e lo stesso importo per alimenti alla figlia minorenne. Ha chiesto inoltre la deduzione sociale di fr. 11'100.– per figlio a carico.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 7 dicembre 2016, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile del contribuente in fr. 45'600.–per l’IC ed in fr. 47'400.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale ha in particolar modo ridotto a fr. 1'300.– la deduzione degli alimenti alla moglie e a fr. 6'000.– quella degli alimenti alla figlia. Ha inoltre negato la deduzione sociale per figlio a carico.
C. Il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, chiedendo di essere convocato dall’Ufficio di tassazione.
Con scritto del 9 gennaio 2017, l’autorità di tassazione ha attribuito al reclamante un termine fino al 20 gennaio 2017 per indicare i punti oggetto di contestazione e fornire la documentazione a giustificazione dei punti contestati.
Il 19 gennaio 2017 il contribuente ha spiegato di contestare l’ammontare della deduzione delle spese professionali (pasto fuori casa), degli alimenti al coniuge e alla figlia e della deduzione sociale per figlio a carico. Premesso che non ha versato alimenti alla moglie, in quanto l’importo di fr. 1'300.– corrispondeva ad alimenti arretrati per la figlia, ha sottolineato che all’importo versato alla moglie per il mantenimento della figlia (fr. 800.–) si devono aggiungere le spese da lui sostenute per esercitare il diritto di visita (fr. 868.– al mese). In merito alle spese per il pasto fuori casa, ha argomentato che tale costo è stato riconosciuto nel calcolo del suo minimo vitale, da parte del tribunale, nell’ambito della procedura di separazione.
L’Ufficio di tassazione ha accolto parzialmente il reclamo, stralciando la deduzione degli alimenti per il coniuge e elevando quella degli alimenti per la figlia a fr. 8'701.–. Rilevato che le spese per l’esercizio del diritto di visita, da parte del genitore che non ha la custodia del figlio minorenne, non sono deducibili, ha escluso anche il diritto alla deduzione sociale, in considerazione del fatto che la figlia era domiciliata presso la madre. Infine, ha negato la deduzione per il pasto fuori casa, tenuto conto della breve distanza fra domicilio e luogo di lavoro.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le censure già sottoposte all’Ufficio di tassazione con il suo reclamo.
Diritto
Una prima censura del ricorrente concerne la mancata deduzione delle spese per il pasto fuori casa.
1.2.
Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
Le stesse sono stabilite dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2015 è del 10 dicembre 2014, cfr. BU 2014, 509), segnatamente dagli articoli 3 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 2 cpv. 1 del decreto esecutivo, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
1.3.
Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo citato).
Anche per l’imposta federale diretta sono deducibili le spese supplementari per pasti quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve, oppure in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
1.4.
Il ricorrente lavora alle dipendenze della __________ SA di __________ ed è domiciliato a __________. Ritenendo che la distanza fra domicilio e luogo di lavoro non si possa considerare “notevole” e che pertanto la pausa per i pasti permetta al contribuente di rientrare a domicilio, l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione delle spese per doppia economia domestica.
Il ricorrente non contesta la motivazione addotta dall’autorità fiscale per negargli la deduzione postulata né adduce altri argomenti che potrebbero giustificare il riconoscimento della stessa, ma si limita a sostenere che il Bezirksgericht di __________, quando ha calcolato il suo minimo vitale, nel quadro della determinazione del contributo di mantenimento dovuto alla figlia, ha inserito fra i costi l’importo di fr. 220.– al mese per il pasto fuori casa.
Come ha sottolineato l’autorità fiscale nella decisione impugnata, la decisione dell’autorità giudiziaria nell’ambito della definizione degli obblighi di mantenimento dei genitori non vincola l’autorità fiscale, che è tenuta all’applicazione della legislazione tributaria.
Ne consegue che la decisione impugnata deve essere confermata.
La seconda censura concerne la deduzione degli alimenti per la figlia minorenne. Secondo l’insorgente, oltre alla deduzione dell’importo mensile versato alla moglie, che ha la custodia della bambina, dovrebbero essere dedotte le spese da lui sostenute per esercitare il diritto di visita, tenuto conto del fatto che madre e figlia risiedono in un altro cantone.
2.2.
Fintanto che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil/Basilea 2001, n. 32 ad art. 33) e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).
2.3.
Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione la utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio. Certo, in aggiunta al contributo pecuniario versato per il figlio all'altro genitore, anche il debitore della pensione alimentare può trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad esempio quando esercita il suo diritto di visita. Per ragioni di praticabilità e di semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal profilo fiscale. Così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque alcun alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in maniera sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e resta applicabile anche se l’importo del contributo di mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A_683/2006 consid. 5.3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
2.4.
La situazione descritta non è mutata neppure dopo la modifica dell’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, di cui si dirà in seguito.
Secondo l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (che dal 1° gennaio 2014 è divenuto l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), infatti, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Avendo voluto evitare un cumulo di deduzioni, il legislatore ha espressamente escluso che, per uno stesso figlio, possa essere concessa, oltre alla deduzione degli alimenti, anche una mezza deduzione per figli a carico.
Ne consegue che, la modifica della legge intervenuta a partire dal periodo fiscale 2011, dal punto di vista del genitore che può dedurre gli alimenti versati per il mantenimento del figlio minorenne, non ha comportato alcuna modifica né sul piano delle deduzioni né sul piano dell’aliquota (Jaques, Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les allégements fiscaux en vigueur dès 2011,in ASA 80 p. 217 ss., p. 237).
2.5.
Pur ammettendo che l’esercizio del diritto di visita, nel caso del ricorrente, possa comportare costi particolarmente elevati, in considerazione della distanza fra il suo domicilio e quello della moglie, che ha la custodia della figlia, si tratta tuttavia di spese che non possono essere assimilate agli alimenti versati a quest’ultima e ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
Il contribuente postula infine il riconoscimento della deduzione sociale per figli a carico.
3.2.
Come già anticipato, secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’500.– franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).
3.3.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, mediante le deduzioni e le aliquote differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti in funzione della rispettiva capacità contributiva, in modo da stabilire tra di loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento.
In particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi, sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 35 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1bis LIFD). Se, oltre a provvedere in modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche all’aliquota privilegiata per coniugi (art. 36 cpv. 2bis LIFD). Inoltre, se esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f LIFD). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006, in RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).
3.4.
Il 1° gennaio 2011 la disposizione concernente la deduzione per figli è stata modificata, per effetto dell’entrata in vigore della Legge federale del 25 settembre 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455). In questo contesto, il legislatore federale si è infatti occupato fra l’altro della questione di stabilire chi abbia diritto alla deduzione per figli quando i genitori sono separati o divorziati. In precedenza, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, erano escluse tanto la concessione della deduzione ad entrambi i genitori quanto la divisione della stessa fra questi ultimi. Anche in caso di custodia alternata, solo il genitore che riceveva una pensione alimentare dall’altro per sopperire ai bisogni del figlio era considerato il contribuente che provvede al sostentamento del figlio. Se non vi era alcun versamento di alimenti, la deduzione era attribuita al coniuge che aveva il ruolo più importante nella custodia o, se l’importanza era uguale, il genitore con il reddito più elevato, che si presumeva contribuire in misura più importante al sostentamento del figlio.
Come già visto, la nuova versione dell’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD prevede che, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà. Secondo il messaggio del Consiglio federale che accompagnava il disegno di legge, la ripartizione per metà della deduzione si intraprende a prescindere dal fatto che la custodia del figlio sia alternata, perché il governo ha ritenuto che non si possa pretendere che l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di autorità parentale di ogni genitore (cfr. Messaggio del 20 maggio 2009 concernente la legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in: FF 2009 4025, p. 4122; v. anche Pedroli, Novità e tendenze legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2009, p. 564).
La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”) – entrata in vigore il 1° gennaio 2011 – prevede che, in caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano fatte valere deduzioni per alimenti ai figli di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD. Quest’ultimo requisito è indispensabile per evitare che il contribuente non benefici di un doppio sgravio per la stessa persona (deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti). L’entità della custodia alternata non è determinante ai fini della ripartizione al cinquanta per cento della deduzione per i figli.
3.5.
La medesima soluzione si trova anche nella legislazione cantonale, benché le deduzioni sociali non siano di principio oggetto di armonizzazione. Secondo il nuovo art. 34 cpv. 1 lett. a LT, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti nel senso dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, la deduzione per i figli è ripartita per metà. Come sottolineato dal Consiglio di Stato (cfr. Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011 concernente gli sgravi fiscali delle famiglie con figli, p. 4), tale soluzione si allinea all’opinione della dottrina dominante, secondo cui i genitori tassati separatamente devono per principio potersi suddividere le deduzioni sociali per figli, perlomeno se non sono versati alimenti oppure se gli stessi non sono più deducibili dal reddito imponibile (cfr. Locher, op. cit., n. 10 ad art. 35 LIFD, p. 868).
3.6.
Nella fattispecie, il ricorrente non adempie manifestamente le condizioni per poter beneficiare della mezza deduzione per figli, in considerazione del fatto che egli versa alimenti per il mantenimento della figlia.
Secondo la già citata circolare n. 30 dell’AFC, i genitori separati, divorziati o non coniugati, che formano due economie domestiche distinte e hanno un figlio minorenne in comune, con l’autorità parentale in comune, con o senza custodia alternata, sottostanno al seguente trattamento fiscale, se uno dei genitori fa valere la deduzione per gli alimenti a favore del figlio:
· gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore beneficiario;
· il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito;
· il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la deduzione per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio
(cfr. Circolare n. 30 cit., par. 14.5 e allegato 2 pagina 3).
Coerentemente con i principi enunciati, l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione il contributo di mantenimento versato dal ricorrente alla moglie per la figlia minorenne. La deduzione sociale spetta per contro alla moglie, che è assoggettata all’imposta sugli alimenti percepiti per la figlia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: