Incarto n. 80.2017.290
Lugano 19 aprile 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 novembre 2017 contro la decisione del 8 novembre 2017 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale.
Fatti
A. RI 1 è una società il cui scopo è l’esercizio di ogni attività di carattere fiduciario, la consulenza commerciale ed aziendale; le operazioni di cambio divise e biglietti di banca; incarichi relativi alla costituzione, fusione, scissione, trasformazione, liquidazione e partecipazione a società; attività fiduciarie per conto di terzi; amministrazione di patrimoni e di beni di terzi e consulenza per investimenti; attività di marketing e nel campo delle relazioni pubbliche. Può inoltre assumere partecipazioni in altre società.
La società è iscritta a Registro di commercio dal 26.11.2003: dapprima era domiciliata in via __________ (e meglio sino al 10.10.2013), per poi trasferirsi nel Canton __________. Inizialmente è risultata domiciliata presso __________, __________ a __________ ed in seguito in via __________ a __________ (dati consultabili al sito internet www.zefix.ch, sito visionato il 27.2.2018).
B. Con decisione pregiudiziale di assoggettamento del 15.12.2016 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche si rivolgeva a RI 1 rivendicando l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino a partire dal 1°.1.2014. In particolare, dopo aver ricordato il tenore dell’art. 60 LT, l’autorità fiscale ha precisato che in ambito intercantonale e sulla base della prassi del Tribunale federale in materia di doppia imposizione, il domicilio fiscale di una persona giuridica si trova in primis nel luogo che è stato designato quale sede dagli statuti, ma che, nel caso in cui al luogo di ubicazione della sede non vi siano né direzione né installazioni, diventa determinante il luogo dell’amministrazione effettiva. L’UTPG chiariva che dopo il trasferimento della sede a __________, l’amministrazione effettiva di RI 1 era rimasta in __________, ritenuto che la direzione degli affari viene svolta negli uffici di __________ e che __________, unico membro del Consiglio di amministrazione, è domiciliato a __________. A __________ esisterebbe unicamente un recapito in via __________.
C. Con reclamo 11/12.1.2017 RI 1 contestava la decisione pregiudiziale di assoggettamento. In particolare la società confermava di aver avuto la sua sede in __________ sino al 3.10.2013 e di averla poi spostata nel Canton __________ all’inizio di ottobre 2013 a seguito di una “(...) politica di contenimento dei costi societari e in particolar modo dei costi di affitto dell’ufficio decisamente inferiori a __________ rispetto a __________”. In particolare la reclamante precisava che, dopo un passaggio a __________ in attesa di trovare un ufficio adeguato, aveva preso in subaffitto un ufficio a __________, che aveva arredato e nel quale era pure custodita tutta la documentazione societaria e tenuta la contabilità. Inoltre, l’insorgente spiegava che, essendosi notevolmente ridotta l’attività della società nei periodi 2014-2015, la presenza e gli spostamenti dell’unico membro del CdA, __________, erano saltuari ma comunque regolari ed avvenivano secondo le necessità. La presenza a Lugano di __________ era inoltre legata al fatto che questi è membro della società __________, con sede in via __________ a __________. L’insorgente riteneva infine che non avesse alcuna rilevanza il fatto che __________ risiedeva a __________.
D. Con raccomandata 17.10.2017 l’UTPG si rivolgeva a RI 1 invitandola a voler trasmettere tutta una serie di documenti, in assenza dei quali il reclamo sarebbe stato respinto (tra i quali copia di tutti i contratti di locazione della società, contratti di lavoro dei dipendenti, copia dei permessi di soggiorno, distinta salari AVS, copia dei bilanci e dei conti economici, copia dei contratti di telefonia, copia scheda indicante il consumo elettrico, generalità esatte del beneficiario economico della società).
Con raccomandata 3/6.11.2017 RI 1 presentava la documentazione richiesta.
E. Con decisione su reclamo dell’8.11.2017 l’UTPG respingeva il gravame presentati da RI 1.
In particolare, in relazione al contratto di sublocazione, l’UTPG rilevava l’esiguità del canone annuale, pari a fr. 1'800.- per l’affitto di un locale/ufficio non arredato e l’uso dei servizi. Inoltre, tale circostanza, unitamente agli scarsi dettagli contenuti nel contratto di locazione, portava ad escludere di fatto l’esistenza dell’amministrazione effettiva di RI 1 a __________.
Secondo l’UTPG, parte locatrice, la __________ (ora __________) avrebbe preso in locazione, in uno stabile abitativo e commerciale di proprietà di una persona fisica, locali della superficie netta di circa 40 mq, al piano terra, come pure un parcheggio di fronte ai locali in locazione. Questo dato lascerebbe intendere che il trasferimento di sede a __________ è da considerarsi fittizio, posto come la domiciliazione è una semplice elezione a sede di una società in subaffitto presso la __________ (locatore).
A far propendere per una domiciliazione fittizia della società nel Canton __________ vi sarebbe stata inoltre l’assenza di dipendenti con contratto di lavoro: le indennità corrisposte a __________ sarebbero state delle “attestazioni di rendita” come membro del Cda.
Inoltre, __________, unico membro del Cda nonché azionista unico di RI 1, sarebbe stato a beneficio di un permesso “C” di domicilio (rilasciato a __________ il 12.3.2014) e sarebbe stato domiciliato in via __________. Sul sito inernet www.local.ch era iscritto come impiegato di banca.
Inoltre __________ risultava essere titolare della società “__________di __________”, con sede in via __________ a __________ (stesso indirizzo di quello privato).
Dal sito internet della società sarebbe inoltre risultato che RI 1, attiva nell’ambito fiduciario e della consulenza commerciale ed aziendale, si occupava principalmente dell’amministrazione di patrimoni di terzi. In particolare, avrebbe stipulato accordi come “gestore esterno” con alcune banche della piazza finanziaria __________ ed estera. __________ non sarebbe stato inoltre iscritto all’albo dei fiduciari ticinesi: egli risulterebbe essere “Head of Wealth Management at RI 1” __________, Svizzera, dal 2004 a tutt’oggi.
Inoltre nei costi contabilizzati da RI 1 vi sarebbero state anche “spese carburante auto, parcheggio e varie”, dalle quali risultava come l’amministratore unico fosse solito fare rifornimento presso stazioni di benzina ticinesi (__________). Nelle fatture presentate non vi sarebbe stato alcuno scontrino relativo all’acquisto di carburante nel Canton __________.
L’UTPG sottolineava inoltre l’esistenza di un conto bancario intestato a RI 1 presso __________ in __________ a __________.
Inoltre il numero telefonico __________, corrispondente al “vecchio numero” utilizzato da RI 1 sarebbe stato deviato verso il numero di telefonia mobile __________.
L’UTPG stabiliva in conclusione che, ponderati tutti questi elementi, il trasferimento di sede nel Canton __________ appariva fittizio.
F. Con tempestivo ricorso 30.11/1°.12.2017 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo. La ricorrente rileva un accanimento nei suoi confronti da parte dell’autorità fiscale e rivendica il suo diritto ad un esame equo, imparziale ed indipendente della fattispecie.
La società insorgente riprende gli argomenti esposti nella motivazione dell’UTPG, contestandoli uno ad uno. Inizia con il precisare che l’affermazione secondo cui all’indirizzo di via __________ vi sarebbero gli uffici della __________ è errata: la superficie è subaffittata alla ricorrente, mentre __________ avrebbe la propria sede __________ a __________.
Neppure l’assenza di personale dipendente sarebbe da prendere in considerazione per giudicare il luogo dove viene esercitata l’effettiva amministrazione e direzione della società. L’autorità fiscale ignorerebbe il contesto economico e misconoscerebbe il fatto che l’attività di RI 1 è tale da poter essere svolta unicamente da __________. Essendo questi anche amministratore unico, non abbisognerebbe di un contratto di lavoro con la società: la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Canton __________ preleverebbe i contributi sulla sua retribuzione come amministratore unico.
Nel soppesare gli elementi l’UTPG avrebbe inoltre dato importanza al fatto che l’amministratore unico della società, __________, beneficia di un permesso di domicilio “C” rilasciato a Bellinzona il 12.3.2014. La ricorrente puntualizza che al suo amministratore è stato rilasciato tale permesso dal 19.9.1975, e che nel 2014 lo stesso è stato unicamente rinnovato.
Per quanto concerne la ditta individuale “__________” a __________, RI 1 spiega che tale società, attiva da gennaio 2014, sarebbe comunque inattiva da metà dello stesso anno, nonostante non sia ancora stata cancellata dal registro di commercio del Canton Ticino.
Inconferente sarebbe inoltre il fatto che __________ non figuri nell’albo dei fiduciari ticinesi: sin dalla costituzione della ricorrente, la stessa avrebbe sempre avuto tra gli organi un fiduciario. L’ultimo organo iscritto all’albo dei fiduciari, __________, avrebbe dato le dimissioni nel 2015 per motivi di salute e ciò posteriormente al trasferimento della sede nel Canton __________.
La società ricorrente ritiene anche irrilevante la valutazione sulle spese legate al carburante ed al luogo in cui viene effettuato il pieno: l’automobile utilizzata dall’amministratore unico avrebbe un’autonomia di 600-700 km, ciò che gli permetterebbe di fare parecchie trasferte senza fermarsi a dover rifare il pieno nel Canton __________.
Neppure determinante sarebbe il fatto di avere un conto presso un istituto di credito con sede a __________: secondo RI 1, l’UTPG non avrebbe piena coscienza della realtà economica e delle difficoltà di aprire oggigiorno conti presso banche. RI 1 sarebbe cliente di lungo corso di __________, della quale è pure consulente esterna, motivo per cui non vi sarebbe stata alcuna ragione per chiudere la relazione bancaria.
Anche il mantenimento del vecchio numero di telefono non avrebbe alcuna pertinenza per stabilire l’amministrazione e la direzione effettiva della società: tale numero si trova in possesso di tutti i suoi contatti.
In conclusione RI 1 indica di aver trasferito la propria sede da __________ a __________ per motivi di “bilancio”. La società ha avuto la necessità di risparmiare ovunque possibile: il trasferimento della sede nel Canton __________ ha avuto proprio questo scopo.
G. Con osservazioni 11/12.1.2018 l’UTPG si riconferma nella decisione impugnata. L’autorità fiscale rileva che dal ricorso presentato non può essere dedotto che il “day-to-day management” della RI 1 (amministrazione effettiva, direzione corrente della società e degli affari) sia effettuato a __________. Non viene infatti specificato che a __________ vengono svolte tutte le attività di controllo: ossia la presa di decisioni strategiche, le telefonate ai clienti, gli incontri con quest’ultimi, la stipula dei contratti. L’autorità fiscale ritiene che, soppesando tutti gli elementi a disposizione, il trasferimento di sede nel Canton __________ sia di pura facciata.
Le osservazioni sono state trasmesse il 12.1.2018 a RI 1, la quale non ha presentato replica.
Diritto
La ricorrente, in seguito al trasferimento della sede, avvenuta nell’aprile del 2013, è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton Grigioni.
In virtù della decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è esercitata in Ticino. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016).
Nel caso di una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
A proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria, infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
Nel caso concreto, RI 1 ha la propria sede nel Canton Grigioni dal 10.10.2013. Dall’estratto del registro di commercio emerge che la stessa ha la propria sede attuale in via __________ a __________. In precedenza aveva la sede presso __________ ed ancor prima (ossia dalla sua costituzione sino al 2013) era domiciliata nel Canton Ticino a __________, in via __________. Autorizzato a rappresentare la società è __________, cittadino __________ domiciliato a __________. Egli è membro del Consiglio di amministrazione nonché azionista unico di RI 1 (cfr. sito internet www.zefix.ch, consultato il 27.2.2018).
2.2.
Come visto, la sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza d’importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
2.3.
Si rileva innanzitutto come, per quanto concerne la prima sede nel Canton __________, ossia presso __________, la ricorrente non ha presentato alcun documento attestante una sua effettiva presenza. In particolare, nel contesto del reclamo 11/12.1.2017, RI 1 indica: “(...) dopo un passaggio a __________ in attesa di trovare un ufficio adeguato, ha preso in subaffitto un ufficio a __________ (...)” (pag. 2 del reclamo 11/12.1.2017).
In merito a questa prima domiciliazione nel Canton __________ va osservato che se si immette nel registro di commercio del Canton __________ il nominativo di __________ (https://gr.chregister.ch/cr-portal/suche/suche.xhtml, sito consultato il 23.1.2018) si può notare che la stessa ricopre molte cariche per società più disparate, molte delle quali risultano avere il proprio recapito presso __________ a __________, dove si trova anche la sede di __________ ed un tempo di RI 1 (a titolo esemplificativo si possono citare __________, __________, __________, __________, la Fondazione __________ __________, __________, __________, __________). Deve anche essere rilevato che __________ è una fiduciaria, come ben si evince dallo scopo della società, visualizzabile sul sito internet del registro di commercio del Canton __________.
De facto, in assenza di prove apportate dalla contribuente si può concludere che dal 10.10.2013 al 9.7.2014 la società non aveva uffici propri nel Canton __________, ma che disponeva di un mero recapito presso una fiduciaria.
Per quanto concerne la sede di __________, ubicata in via __________, la società insorgente presenta un contratto di subaffitto concluso con __________ (società che tra le altre cose, al momento in cui era stato sottoscritto il contratto tra le parti aveva come scopo sociale anche la consulenza aziendale e le intermediazioni di tipo commerciale e finanziario, nonché la prestazione di servizi fiduciari, www.zefix.ch, sito consultato il 1°.3.2018). In particolare lo stesso è stato concluso per una durata indeterminata, il canone di locazione è di fr. 150.- tutto compreso: viene messo a disposizione un locale/ufficio non arredato e l’uso dei servizi.
Ora anche per quanto attiene a questa sede non si può non rilevare come, al momento dell’insediamento della società all’indirizzo di via __________, a quest’indirizzo fosse ancora domiciliata la __________ (che si è poi trasferita nel mese di ottobre 2016 all’indirizzo di __________, sempre a __________.
Ora, l’esiguo per non dire irrisorio canone di locazione stipulato tra le parti, nonché il fatto che il contratto di subaffitto è stato stipulato con una società che svolgeva attività di tipo fiduciario, non permettono ritenere provata l’esistenza di legami stretti con il territorio grigionese e fanno per contro propendere per l’assenza d’importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Va inoltre specificato che la ricorrente, dal cambio di sede di parte locatrice non ha prodotto alcuna altra documentazione attestante l’esistenza di un contratto di locazione/sublocazione.
2.4.
In tal senso appare particolarmente calzante l’osservazione dell’UTPG secondo cui RI 1 non impiega alcun dipendente: se è vero che sicuramente la ricorrente può dotarsi del numero di personale che più le si addice, tuttavia non si può non rilevare che tutta l’attività dell’insorgente è concentrata nelle mani di __________, che è domiciliato a __________ e che, nel 2014 (ossia quando già la sede di RI 1 era stata trasferita nel Canton __________) ha costituto la “__________ditta individuale attiva nel ramo della rivendita di oggettistica, che può eseguire anche il cambio di biglietti di banca e clientela retail, e può anche effettuare attività di introducing broker presso banche (e non la gestione). Tali scopi sono del tutto simili a quelli svolti dalla società insorgente. L’indirizzo di questa ditta coincide con quello del domicilio dell’amministratore unico di RI 1.
In merito a __________, viene indicato come la stessa avrebbe avuto corta vita, smettendo la propria attività già a metà del 2014. Ora, come correttamente rilevato dall’UTPG, la ditta risulta a tutt’oggi iscritta a registro di commercio (in merito all’importanza del registro di commercio nell’attestare fatti giuridici rilevanti si veda l’art. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio [ORC; RS 221.411]). L’art. 39 cpv. 1 dell’ORC stabilisce inoltre che “Se cessa l’attività aziendale o la trasferisce a un’altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale”. Considerata la pubblicità del registro di commercio, indipendentemente da quanto afferma RI 1, si deve ritenere che __________ di __________ sia tuttora esistente.
Tutti questi elementi, presi nel loro insieme, conducono a ritenere che l’amministrazione effettiva e la direzione di RI 1RI 1 sia da sempre stata esercitata nel Canton Ticino, luogo in cui risiede il suo amministratore unico, che è impegnato anche in un’altra società.
Per contro non è stato apportato alcun tipo di prova che possa permettere di localizzare nel Canton __________ l’amministrazione effettiva di RI 1. Dagli atti non emerge che nel Canton __________ vengano svolte quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario. Non risulta in particolare che la società abbia nel Canton __________ “(...) il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria”.
Vi sono per contro molteplici elementi che portano questa Camera a ritenere che la decisione dell’UTPG di assoggettare la società alle imposte nel Canton Ticino sia corretta.
3.2.
Il domicilio dell’amministratore unico, che è pure azionista unico di RI 1, è in __________, a __________. Come visto in precedenza la società non ha dipendenti: l’amministrazione e la direzione societaria sono nelle mani di __________, che è inoltre l’unica persona abilitata ad impegnare la società, godendo del diritto di firma individuale. Questi ha il compito di esercitare l’attività fiduciaria, la consulenza commerciale ed aziendale, nonché la gestione patrimoniale.
La presenza in Ticino di __________ è inoltre avallata dalla sua parteicpazione ad altre ditte e società.
In primo luogo, è attivo per __________, ditta individuale di sua pertinenza con sede a __________, presso il suo domicilio, che è attiva pressappoco negli stessi settori di RI 1.
È inoltre stato, dal 1999 al 12.10.2017, membro del CdA con diritto di firma individuale di __________, con sede sino al 12.10.2017 in via __________ a __________ (medesima sede iniziale di RI 1 e della quale l’altro membro del CdA, il Presidente, era un cittadino __________, domiciliato a ). aveva come scopo, tra gli altri, anche la partecipazione quale holding ad imprese finanziarie, industriali, commerciali ed immobiliari.
3.3.
Va segnalato che, secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries Reilingh, op. cit., n. 394, p. 131; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 757; Jung, op. cit., p. 172).
3.4.
L’amministrazione effettiva e la direzione di RI 1 nel Canton Ticino risultano anche dall’analisi del conto economico per il periodo fiscale 2014 della ricorrente. In effetti balza all’occhio l’esiguità della somma corrisposta in affitti – appena fr. 900.- – se confrontata con le spese telefoniche, per fr. 7'244.80 (derivanti dall’utilizzo del cellulare, posto come il numero della società è stato deviato all’utenza mobile). È quindi ben ipotizzabile che __________ possa svolgere, per conto di RI 1, tutte le operazioni amministrative e dirigenziali direttamente tramite l’uso del telefono portatile, senza necessità di spostarsi a __________. In tal senso si deve rilevare che dal sito internet __________ (consultato il 1°.3.2018) emerge chiaramente come la società sia attiva nella gestione patrimoniale. In particolar modo viene indicato: “La Società ha stipulato accordi come “Gestore esterno” con alcune banche della piazza __________ ed estera”. Da dichiarazioni della medesima ricorrente, ha indicato di collaborare con __________ a __________ (v. punto 7.7. del ricorso).
Per contro la ricorrente non ha comprovato di svolgere una simile attività nel Canton __________.
Tutti questi elementi portano ancora una volta a consolidare la tesi che l’effettiva amministrazione e direzione della società vengono svolte nel Canton Ticino.
3.5.
A ciò deve essere aggiunto anche che __________ non figura nell’albo dei fiduciari __________ (consultabile al sito internet
https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/, visualizzato il 1°.3.2018). Ora, per svolgere l’attività di gestore patrimoniale è necessario disporre di una patente di fiduciario. In particolare secondo l’art. 1 cpv. 1 della Legge sull’esercizio della professione di fiduciario (LFid, RL 11.1.4.1.) “le attività di fiduciario commercialista, fiduciario immobiliare e fiduciario finanziario per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione”. È considerato fiduciario finanziario (art. 5 LFid) ad esempio chi si occupa della gestione e l’amministrazione di patrimoni e portafogli come pure di operazioni di cambio.
Se è vero che sino al 2015 la società poteva contare sulla presenza nel Cda di almeno una persona autorizzata a svolgere l’attività di fiduciario, tuttavia non si può ignorare l’esiguo compenso da essa percepita quale membro del Cda, se raffrontato all’indennità ricevuta da __________.
Va da sé che per poter esercitare la professione di fiduciario occorre avere un’autorizzazione personale, ciò che non è mai stato il caso per l’amministratore unico, nonché azionista unico di RI 1.
Ora, è chiaro che, non essendoci più alcuna persona autorizzata a svolgere l’attività di fiduciario, il trasferimento della sede formale nel Canton __________ appare dettato altresì da considerazioni legate all’esistenza della normativa ticinese sull’esercizio della professione di fiduciario.
3.6.
Anche le spese relative al consumo di carburante per l’automobile fanno propendere per l’effettiva amministrazione della società nel Canton Ticino: se RI 1 fosse effettivamente attiva sul suolo grigionese – ad esempio per la visita dei clienti, per gli spostamenti verso istituti di credito grigionesi - si sarebbe trovato almeno uno scontrino relativo ad un pieno di carburante fatto ad una stazione di benzina che non fosse __________.
3.7.
Così stando le cose, si può ritenere come la società ricorrente non abbia documentato un vero legame con il Canton Grigioni. Sussistono invece molteplici indizi a favore dell’effettiva amministrazione della società nel Canton Ticino: elementi che sono stati presentati e ben esposti da parte dell’autorità fiscale.
Ne consegue come l’amministrazione effettiva della società, a tempo dal 1°.1.2014, sia esercitata in Ticino.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico della ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -;
-;
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: