80.2017.262

Incarto n. 80.2017.262

Lugano 2 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 25 ottobre 2017 contro la decisione del 23 ottobre 2017 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

A. A seguito della morte di __________, avvenuta nel novembre 2016, e di __________ - __________, sopraggiunta nel marzo 2017, e ritenuto che gli eredi __________ e __________ (fratelli della signora __________) si trovavano in difficoltà con la gestione della situazione, con e-mail del 19 giugno 2017, RI 1 (figlio di __________) ha informato l’RS 1 di occuparsi lui delle questioni fiscali e ha chiesto pertanto di inviargli “la futura corrispondenza… per semplificare l’evasione”.

B. In data 16 ottobre 2017 l’Ufficio di tassazione inviava al signor RI 1 un richiamo per la mancata presentazione della dichiarazione d’imposte 2017 di “__________, ora eredi”, assegnandogli un termine di venti giorni per adempiere, avvertendolo che altrimenti lo avrebbe diffidato.

Il giorno seguente, il 17 ottobre 2017, l’UT notificava due distinte diffide per le dichiarazioni d’imposta del 2016 intestate rispettivamente una ai coniugi “____________________, ora Eredi, a __________ ved.” e una a __________, ora Eredi”. Mentre la prima era intimata all’indirizzo della defunta Carmen Luzzi, a Osogna, la seconda invece era indirizzata a RI 1. L’UT sottolineava che “nonostante un precedente richiamo non [era stata] ancora inoltrata la [loro] dichiarazione d’imposta”, pertanto veniva impartito un termine di venti giorni per presentare le due dichiarazioni d’imposta e veniva prelevata una tassa di 50 franchi per ognuna delle due diffide.

C. Con scritto del 19 ottobre 2017, RI 1 reclamava tempestivamente contro le diffide del 17 ottobre 2017, adducendo di “non aver ricevuto precedenti richiami, dopo l’ottenimento della proroga”, e che il procedimento per l’ottenimento del certificato ereditario di __________ era in fase di stallo e senza detto documento non era possibile redigere le dichiarazioni fiscali.

In data 23 ottobre 2017 l’UT respingeva il reclamo e confermava le diffide, ritenuto che alla scadenza della proroga, concessa fino al 30 settembre 2017, non erano state presentate né le dichiarazioni d’imposta né alcuna richiesta atta ad ottenere un’ulteriore proroga. Indicava infine che un precedente richiamo era stato inviato in data 15 maggio 2017.

D. Con scritto datato 24 ottobre 2017 RI 1 interpone tempestivo ricorso avverso la decisione su reclamo. Egli ribadisce di essere nell’impossibilità di provvedere alla stesura delle dichiarazioni fiscali, non essendo ancora in possesso del certificato ereditario del signor __________, e sottolinea di non aver ricevuto il richiamo del 15 maggio 2017, il quale probabilmente era stato emesso a nome della zia __________.

E. Con osservazioni del 6 novembre 2017 l’UT propone di respingere il ricorso, evidenziando come, anche se il ricorrente non era a conoscenza di precedenti richiami, il termine di scadenza della proroga gli fosse noto.

Il ricorrente ha presentato una replica il 10 novembre 2017, spiegando come sua premura fosse principalmente l’ottenimento di una proroga, nel frattempo arrivata. Essendo i primi destinatari dei richiami deceduti, a suo avviso gli stessi sarebbero dovuti essere emessi all’attenzione degli eredi, sia pur tramite egli stesso.

Diritto

  1. 1.1.

Secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

La legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che “per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−”.

1.2.

Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126).

  1. Gli articoli 11 cpv.1 LT e 12 cpv.1 LIFD prevedono la successione nella procedura fiscale, cioè il subentrare degli eredi nella posizione processuale del contribuente defunto, con la conseguente assunzione di ogni obbligo e di ogni diritto di quest'ultimo nelle procedure di tassazione, reclamo e ricorso (Hunziker/ Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, art. 12 LIFD, n. 9, p. 147).

La successione fiscale istituita dagli articoli 11 LT e 12 LIFD, prevede cioè un mutamento delle parti ("Parteiwechsel"), che fa subentrare gli eredi anche negli obblighi fiscali del defunto (Hunziker/ Mayer-Knobel, op. cit., art. 12 LIFD, n. 10, p. 147).

  1. Nella fattispecie, __________ è morto il 7 novembre 2016 e la moglie __________ il 10 marzo 2017. Per quanto riguarda gli obblighi procedurali relativi alla tassazione per il periodo fiscale 2016, quando i moduli per la dichiarazione d’imposta sono stati inviati dall’Ufficio di tassazione ai contribuenti, la vedova __________ era verosimilmente ancora in vita. A lei competeva pertanto la presentazione della dichiarazione sia per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 7 novembre 2016, per il quale contribuenti erano ancora entrambi i coniugi, sia per il periodo dall’8 novembre 2016 al 31 dicembre 2016, per il quale contribuente era solo la vedova. Con la morte di quest’ultima, intervenuta ancor prima che il termine per l’inoltro della dichiarazione venisse a scadere, sono subentrati nei suoi obblighi fiscali gli eredi, che secondo il ricorrente sono i fratelli della defunta.

In queste circostanze, si deve escludere che il ricorrente, che non è erede dei contribuenti, possa essere obbligato ad adempiere gli obblighi procedurali e che si giustifichi, di conseguenza, l’intimazione della diffida ad adempierli.

Per quanto concerne la prima diffida, cioè quella notificata all’indirizzo di “__________ved.”, verosimilmente in relazione alla dichiarazione per il periodo dal 1° gennaio al 7 novembre 2016, la stessa si deve considerare addirittura nulla, in quanto notificata ad una defunta.

  1. Si potrebbe chiedersi ancora se il ricorrente non possa essere soggetto agli obblighi procedurali quale rappresentante contrattuale degli eredi. Il contribuente può infatti farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria (art. 117 cpv. 1 LIFD; art. 190 cpv. 1 LT).

Il Tribunale federale ha tuttavia ricordato (cfr. la sentenza 2P.23/2007 e 2A.44/2007 del 27.11.2007 consid. 3.3.) che i diritti e gli obblighi del contribuente da una parte e di quelli del suo rappresentante dall’altra non devono essere confusi. L’obbligo di collaborazione del contribuente spetta unicamente a quest’ultimo ad esclusione del suo rappresentante (cfr. anche Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 3 ad art. 124 LIFD).

In ogni caso, la responsabilità penale del rappresentante è esclusa dalla natura di reato proprio della violazione degli obblighi procedurali. Il rappresentante può cioè adempiere gli obblighi procedurali del rappresentato ma non può violarli (cfr. Sieber/Malla, in. Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 1 ad art. 174 LIFD, p. 2795).

Ne consegue che il ricorrente non potrebbe essere diffidato neppure quale rappresentante contrattuale degli eredi dei contribuenti. In ogni caso, agli atti non figura alcuna procura rilasciata dagli eredi. Il coinvolgimento dell’insorgente nella procedura dipende unicamente dall’email da lui stesso inviata all’autorità fiscale.

  1. Ne consegue che anche la diffida del 17 ottobre 2017 intimata a __________ e __________, ora eredi, a __________, è nulla. Quella notificata lo stesso giorno a “__________ora eredi, a RI 1” deve per contro essere annullata.

Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Le diffide del 17 ottobre 2017 e la decisione su reclamo del 23 ottobre 2017 sono, rispettivamente, nulla quella intimata a __________, ora eredi, a __________, e annullata quella a __________ ora eredi, a RI 1.

  2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese processuali.

  3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  4. Intimazione a:

-; -; -.

Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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