Incarto n. 80.2017.22
Lugano 12 aprile 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 gennaio 2017 contro la decisione del 29 dicembre 2016 in materia di interessi di ritardo.
Fatti
con decisione del 25 agosto 2016, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha accolto un reclamo, interposto da RI 1 contro la decisione del 24 ottobre 2013, relativa all’imposta sull’utile immobiliare conseguito con la permuta di immobili situati nel Comune di __________;
l’autorità di tassazione ha ridotto l’utile imponibile da fr. 436'189.– a fr. 141'189.– e l’imposta dovuta da fr. 17’447.55 a fr. 5'647.55;
con conteggio del 25 novembre 2016, l’RS 1 ha chiesto alla contribuente il pagamento di interessi di ritardo di fr. 397.30;
la contribuente ha reclamato, con scritto del 3 dicembre 2016, contestando che l’RS 1 potesse pretendere il pagamento di interessi sulla base della decisione di tassazione del 24 ottobre 2013, che era nulla, in quanto adottata senza che alla reclamante fosse stato consentito di esercitare il diritto costituzionale di essere sentito;
l’RS 1 ha respinto il reclamo, con decisione del 29 dicembre 2016, nella quale ha escluso che un’eventuale violazione del diritto di essere sentito, nel corso della procedura di tassazione, comportasse la nullità della relativa decisione;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dal marito RA 1, contesta il calcolo dell’utile assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari, che si sarebbe basato su un valore di alienazione errato, e ribadisce che a suo avviso la decisione di tassazione sarebbe nulla, in quanto viziata da gravi difetti;
nelle sue osservazioni del 15 marzo 2017, l’RS 1 della PI 1 propone di respingere il ricorso: per quanto attiene al calcolo dell’imposta, ritiene che il ricorso sia inammissibile, mentre, con riferimento agli interessi di ritardo, rileva che la decisione di tassazione del 24 ottobre 2013 non era nulla.
Diritto
secondo l’art. 241 cpv. 5 LT, contro i conteggi definitivi è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227;
i rimedi giuridici contro le decisioni in materia di riscossione dell’imposta sono stati introdotti con la legge cantonale del 23 marzo 2015, in vigore dal 1.1.2015;
in seguito ad una sentenza della Camera di diritto tributario, secondo cui il diritto alla via giudiziaria (art. 29a Cost.) impone di ammettere la possibilità di sottoporre al giudizio di un tribunale le contestazioni che concernono le richieste di conguaglio dell’imposta cantonale e comunale (sentenza CDT n. 80.2013.166 del 4 giugno 2014, in RtiD II-2014 n. 12t), il legislatore cantonale ha disciplinato il diritto di contestare, mediante reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario, i fattori fiscali correlati con la decisione di tassazione quali i conteggi definitivi, segnatamente il conguaglio d’imposta e il conteggio degli interessi (cfr. Messaggio 7042 del 4 febbraio 2015, Proposte di modifiche della Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994, p. 6);
il ricorso della contribuente, interposto contro una decisione dell’RS 1, che ha respinto un reclamo contro un conteggio degli interessi di ritardo, è pertanto ricevibile in ordine;
per la prima volta con il ricorso a questa Corte, l’insorgente contesta anche il calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari;
l’art. 216 LT dispone che l’autorità notifichi la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari all’alienante (cpv. 1) e che contro la notifica di tassazione sia dato reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231 (cpv. 2);
come ricordato in narrativa, l’Ufficio circondariale di tassazione, autorità competente per la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, ha notificato alla ricorrente la decisione di tassazione il 24 ottobre 2013 ed ha accolto un suo reclamo con decisione del 25 agosto 2016;
poiché la contribuente non ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo del 25 agosto 2016, la decisione in questione è passata in giudicato;
ne consegue che, come sostenuto dalla Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni al ricorso, la contribuente non può più contestare il calcolo dell’imposta;
la decisione impugnata concerne infatti esclusivamente il calcolo degli interessi di ritardo relativi al debito d’imposta e non anche il calcolo del debito stesso;
secondo l’art. 243 LT, il debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato (cpv.
perché il contribuente debba provvedere al pagamento dell’imposta sugli utili immobiliari, non occorre pertanto che quest’ultima sia stata determinata con una decisione passata in giudicato: l’autorità cantonale procede alla riscossione anche se la decisione è stata impugnata con reclamo o con ricorso;
alla luce del fatto che la contribuente non ha versato alcun importo, in seguito alla notificazione della decisione di tassazione del 24 ottobre 2013, è pertanto legittimo che l’RS 1 l’abbia obbligata a pagare gli interessi di ritardo, calcolati peraltro sul debito d’imposta di fr. 5'647.–, risultante dalla decisione su reclamo;
contrariamente a quanto sostiene l’insorgente, con l’accogli-mento del suo reclamo da parte dell’Ufficio di tassazione non è stata dichiarata nulla la decisione di tassazione del 24 ottobre 2013, ma la stessa è stata semplicemente riformata, riducendo l’utile imponibile e l’imposta dovuta;
secondo la giurisprudenza costante, la nullità di una decisione dev’essere ammessa soltanto se il vizio di cui è affetta risulta particolarmente grave, evidente o, perlomeno, facilmente riconoscibile e se, inoltre, l'accertamento della nullità non mette in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto;
oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, la nullità può dunque essere ammessa solo in via eccezionale (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_189/2012 del 21 agosto 2012 consid. 5.3.1, con riferimenti);
vizi procedurali consistenti nella violazione del diritto di essere sentito sono in sé sanabili e comportano di solito unicamente l’impugnabilità della decisione viziata;
solo violazioni particolarmente gravi del diritto di essere sentiti comportano la nullità della decisione, senza alcuna possibilità di sanatoria: ciò si verifica, in particolare, se la persona interessata da una decisione non ne viene a conoscenza, perché non le è stata notificata, oppure non le è stata data la possibilità di partecipare alla procedura (cfr. p. es. DTF 129 I 361 consid. 2.1 con riferimenti);
la pretesa violazione del diritto di essere sentito, lamentata dalla ricorrente, che consisterebbe nel non averle consentito “di esaminare gli atti e di conoscere nel dettaglio la misura e le ragioni”, non rientra chiaramente fra i vizi che implicano la nullità di una decisione;
in ogni caso, eventuali vizi della decisione di tassazione sarebbero stati sanati nella procedura di reclamo, che si è conclusa con l’accoglimento della sua impugnativa;
in queste circostanze, si deve escludere che la decisione di tassazione, notificata alla ricorrente il 24 ottobre 2013, si possa considerare nulla;
di conseguenza, è legittima la decisione dell’RS 1, che ha calcolato gli interessi di ritardo a partire dal termine di pagamento attribuito alla ricorrente con questa decisione;
visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico della ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss LTF).
Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: