80.2017.202

Incarto n. 80.2017.202

Lugano 22 settembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 RI 1,

contro

RS 1

oggetto

ricusa del vicepresidente Mauro Mini.

Fatti

A. Con decisione del 5 luglio 2017, la RS 1 ha parzialmente accolto un ricorso interposto da RI 1 e da __________ contro la decisione del 17 gennaio 2017 dell’Ufficio dei registri di __________. L’autorità di ricorso dipartimentale ha, da un lato, confermato l’obbligo dei ricorrenti di pagare una tassa di ispezione di 20 franchi e una tassa per la fornitura di fotocopie di 20 franchi, in relazione alla loro richiesta di copia di un atto notarile; dall’altro lato, ha accolto il loro ricorso, nella misura in cui lo stesso Ufficio dei registri aveva accollato ai ricorrenti una tassa di giudizio di 200 franchi, con la decisione del 17 gennaio 2017, con cui aveva respinto il loro reclamo.

B. L’11 luglio 2017 RI 1 e __________ si sono rivolti al presidente della Camera di diritto tributario, chiedendo se un loro eventuale ricorso contro la decisione della Divisione della giustizia sarebbe stato deciso dalla Corte nella composizione di un giudice unico o nella composizione a tre giudici. Premesso che avevano chiesto al Consiglio di Stato la “ricusazione generale del Tribunale d’appello”, hanno sottolineato che in ogni caso doveva essere escluso “il Vicepresidente Mini Mauro, poiché è già intervenuto in procedure civili e penali concernenti la controversia”.

C. Con ricorso del 7 agosto 2017, RI 1 e __________ postulano l’annullamento della tassa di 40 franchi e chiedono che la Divisione della giustizia sia condannata a versar loro un risarcimento di complessivi fr. 134'999.– per “danno e lesione personalità”, “elaborazione e presentazione incarti”, “inconvenienza” e “danno cagionato con il cambio della terrazza da privato a uso comune”. A loro avviso, lo Stato non potrebbe porre a loro carico la tassa litigiosa “per una copia di documenti di atto notarile con difetti di registrazione notarile aggravati da errori di accettazione e registrazione fondiaria”. Mediante la richiesta di copia dei documenti depositati all’Ufficio dei registri, infatti, i ricorrenti avrebbero indicato che l’atto notarile in questione “presentava un difetto di consenso collettivo dei comproprietari della Residenza __________, affinché il cambiamento di destinazione d’uso delle terrazze del piano 0 fosse registrato in modo corretto”. Lo scopo della richiesta di fotocopie sarebbe stato di “acquisire documenti di prova utili per la gestione di controversie in sede civile e penale”.

D. Il 22 agosto 2017 il presidente di questa Corte ha indirizzato ai ricorrenti uno scritto, con il quale li ha informati circa la composizione della Camera di diritto tributario e ha escluso di poter stabilire se il loro ricorso potesse essere oggetto di una decisione adottata da un giudice unico, “poiché solo dopo un esame approfondito degli atti e delle argomentazioni delle parti sarà possibile valutare l’esistenza di questioni di principio o escludere la rilevante importanza della causa”. Li ha inoltre invitati a voler precisare se la loro lettera dell’11 luglio 2017 dovesse essere considerata come una formale istanza di ricusa, precisando in tal caso le persone oggetto di ricusazione e i relativi motivi.

E. I ricorrenti hanno risposto con lettera del 31 agosto 2017, ribadendo la richiesta che la Corte esamini il loro ricorso nella composizione di un giudice unico e manifestando la preoccupazione di “preservare il procedimento ricorsuale cantonale da ulteriori abusi d’autorità e concussioni dal Vicepresidente Mauro Mini”.

Diritto

  1. 1.1.

Secondo l’art. 40 cpv. 3 della Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006 (LTORF; RL 4.1.3.1.2), contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.

1.2.

L’art. 182 cpv. 1 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1) prevede che chiunque, nell’esecuzione della stessa legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, sia tenuto ad astenersi se:

a) ha un interesse personale nella causa;

b) è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;

bbis) è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte;

c) è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;

d) può avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

I motivi di ricusazione previsti dalla legge cantonale coincidono con quelli indicati all’art. 109 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all’art. 10 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

1.3.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza del 18 giugno 2012 9C_469/2011 consid. 3.2 con riferimenti), la garanzia del diritto a un giudice imparziale persegue lo scopo di evitare che la decisione venga influenzata da circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Essa è concretizzata in primo luogo dalle regole cantonali sulla ricusa e l'esclusione o astensione obbligatoria. Indipendentemente dai precetti di diritto cantonale, la Costituzione federale (art. 30 cpv. 1) e la CEDU (art. 6 n. 1) assicurano a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità.

1.4.

Il motivo di ricusazione deve essere osservato d’ufficio, cioè il funzionario o il magistrato che ne constata l’esistenza è tenuto ad astenersi dalla decisione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 5 ad art. 109 LIFD, p. 178). Il motivo della ricusazione può peraltro essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura (art. 182 cpv. 2 LT). In tal caso, deve presentare un’istanza motivata al Dipartimento competente. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello (art. 182 cpv. 3 LT).

  1. 2.1.

Nel caso in discussione, i ricorrenti hanno chiesto al presidente della Camera di diritto tributario di escludere “il Vicepresidente Mini Mauro, poiché è già intervenuto in procedure civili e penali concernenti la controversia”. La ricusazione non concerne pertanto un funzionario dell’amministrazione bensì un membro di un’autorità giudiziaria collegiale.

2.2.

Quando la ricusazione concerne un membro d’un collegio, decide quest’ultimo senza il suo concorso (art. 10 cpv. 2 PA; cfr. anche l’art. 37 cpv. 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]).

Un giudice non può tuttavia essere ricusato per il semplice fatto che ha già preso decisioni che concernono la stessa persona, in precedenti casi, a meno che non vi siano altre circostanze che lo facciano apparire prevenuto. Un’istanza di ricusa così formulata è inammissibile e deve essere dichiarata irricevibile. La relativa decisione può essere adottata dalla stessa autorità ricusata, anche se il diritto processuale applicabile attribuisce la competenza per la procedura di ricusazione a un’altra autorità (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_191/2013 del 29.07.2013 consid. 2.3 con riferimenti; inoltre Locher, op. cit., n. 42 ad art. 109 LIFD, p. 191).

2.3.

Come già ricordato, ricevuta la lettera con cui i ricorrenti, ancor prima di inoltrare il ricorso contro la decisione della Divisione della giustizia, avevano chiesto che la Camera di diritto tributario si pronunciasse nella composizione di un giudice unico e che, in caso contrario, fosse escluso dalla Corte il vicepresidente Mauro Mini, il presidente della stessa Corte ha chiesto loro di voler precisare se la loro lettera dovesse essere considerata come una formale istanza di ricusa e, in tal caso, di precisare le persone che sono oggetto di ricusazione e di indicarne i motivi. In uno scritto di due pagine, contenente diverse critiche all’operato di questa e di altre autorità amministrative e giudiziarie, gli insorgenti hanno ribadito di voler ricusare il giudice Mauro Mini, per “preservare il procedimento ricorsuale cantonale da ulteriori abusi d’autorità e concussioni”.

In queste circostanze, sono adempiuti i presupposti perché la domanda di ricusa possa essere dichiarata irricevibile da parte della stessa Corte giudicante nella sua composizione che comprende anche il giudice ricusato. I ricorrenti non hanno infatti addotto alcuno dei motivi di ricusa previsti dalla legge, limitandosi ad affermare che il vicepresidente della Camera di diritto tributario sarebbe “già intervenuto in procedure civili e penali concernenti la controversia”. Non avendo gli insorgenti fornito ulteriori spiegazioni, nonostante l’espresso invito del presidente della Camera, si deve supporre che la censura si riferisca a decisioni adottate dalla Corte dei reclami penali (CRP) dello stesso Tribunale d’appello, della quale il giudice Mauro Mini è presidente. Il fatto che, in quest’ultima veste, il vicepresidente della Camera di diritto tributario possa aver partecipato all’adozione di decisioni non gradite ai ricorrenti non costituisce tuttavia un motivo di ricusa.

  1. Ne consegue che l’istanza di ricusa deve essere dichiarata irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico degli istanti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 40 cpv. 3 LTORF e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss LTF).

  2. Intimazione a:

;

;

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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