Incarti n. 80.2017.192 80.2017.193

Lugano 2 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 31 luglio 2017 contro la decisione del 24 luglio 2017 in materia di IC-IFD 2015.

Fatti

A. RI 1, nato nel 1931, sposato con __________, risiede con la moglie a __________, dove ha la sede anche __________, società della quale è socio unico e gerente, che si occupa della produzione di prodotti e integratori alimentari.

B. Con decisione di tassazione 27 aprile 2017 l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano __________ (di seguito UT) accertava un reddito imponibile complessivo di fr. 124'200.-- e una sostanza imponibile complessiva di fr. 220'000.--. In particolare l’Autorità fiscale accertava fr. 75'000.-- di reddito d’altra fonte in considerazione del dispendio calcolato per il 2015.

C. Con reclamo del 6 giugno 2017 RI 1 censurava il l’aggiunta del reddito d’altra fonte di fr. 75'000.--. In particolare il contribuente sottolineava che, a causa dei gravi problemi di salute che lo affliggevano, sarebbe stato impossibilitato a svolgere qualsiasi attività. Inoltre egli obbiettava che fr. 33'000.-- di fabbisogno calcolati nel dispendio per lui e la moglie fossero eccessivi, ritenuto che per quanto concerne l’alimentazione essi acquistano prevalentemente prodotti dalla __________ al costo di produzione.

D. Nel suo scritto del 13 giugno 2017 l’UT rilevava l’intempestività del reclamo e invitava il contribuente a giustificare e documentare i motivi del ritardo entro il 23 giugno 2017; scaduto infruttuosamente detto termine il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Con scritto del 4 luglio 2017 il contribuente spiegava all’UT che a seguito di gravi problemi di salute, e agli effetti secondari dovuti alla cura di questi, egli avrebbe sofferto anche di problemi psicologici. In ragione di queste problematiche, tenute nascoste ai cari, egli sarebbe stato impossibilitato a interporre tempestivamente reclamo.

E. Con decisione su reclamo del 24 luglio 2017 l’UT dichiarava il reclamo irricevibile, considerando le motivazioni addotte dal contribuente col suo scritto presentato il 4 luglio 2017 insufficienti a sanare il vizio di forma del reclamo. L’Autorità fiscale riteneva, infatti, che “lo stesso avrebbe almeno potuto delegare le seguenti pratiche alla moglie o a un professionista fiscale”.

F. In data 2 agosto 2017 RI 1 presenta tempestivo ricorso avverso la decisione su reclamo del 24 luglio 2017. In questa sede il ricorrente ribadisce di non aver potuto provvedere tempestivamente ad inoltrare reclamo in ragione dei suoi gravi problemi di salute e dei problemi psicologici che ne sono dipesi, sottolineando inoltre che la moglie non si è mai occupata delle questioni economiche e fiscali, e che se ne fosse stato in grado se ne sarebbe occupato lui come sempre.

Infine il ricorrente allega i bilanci della __________, mettendo in evidenza il fatto che, essendo lui inabile a svolgere la sua attività, la ditta ha subito un calo degli utili.

L’UT, con scritto 23 agosto 2017, rinuncia a presentare osservazioni.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, come visto, con la decisione impugnata l’UT ha dichiarato irricevibile per tardività il reclamo inoltrato dal contribuente il 6 giugno 2017.

In queste circostanze, a questa Camera è precluso l’esame del merito della tassazione contestata, dovendo essa limitarsi a verificare la legittimità della decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo.

  1. 2.1.

Nella fattispecie, l’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo per il fatto che non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento della notificazione della decisione impugnata. Alla richiesta dall’Autorità di tassazione di giustificare l’inosservanza del termine di reclamo, il contribuente ha dichiarato di essere stato affetto da gravi problemi di salute e psicologici che gli hanno reso impossibile occuparsi delle questioni fiscali.

2.2.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

2.3.

In presenza di un motivo di restituzione del termine, il rimedio giuridico deve comunque essere esperito entro trenta giorni dal momento in cui esso è venuto meno (presupposto formale; cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale 2C_451/2016 e 2C_452/2016 dell’8 luglio 2016 consid. 2.2.1; 2C_318/2016 e 2C_319/2016 del 18 aprile 2016 consid. 2.3.2).

In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173);

2.4.

Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

2.5.

Nel caso in discussione, lo stesso insorgente spiega che il 10 giugno 2016 gli è stato diagnosticato un tumore e il 28 giugno 2016 una frattura del calcagno. Non è pertanto ravvisabile una situazione tale da avergli impedito di interporre reclamo contro la decisione di tassazione entro il termine legale di trenta giorni, non appena si consideri che la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2015 gli è stata notificata il 27 aprile 2017.

2.6.

In ogni caso, come ha osservato l’UT nella decisione impugnata, anche volendo ammettere che la malattia e la conseguente instabilità psicologica del ricorrente gli abbiano reso impedito di occuparsi tempestivamente del reclamo, questo non sarebbe ancora sufficiente a sanare il vizio di forma del reclamo, considerato che la decisione concerneva non solo lui ma anche sua moglie.

Infatti, secondo la legge, i coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo le leggi sulle imposte dirette (cfr. art. 113 cpv. 1 LIFD e art. 186 cpv. 1 LT).

Entrambi firmano la dichiarazione d'imposta. Ove la dichiarazione d'imposta sia firmata da uno solo dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi (art. 113 cpv. 2 LIFD e art. 186 cpv. 2 LT).

I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile (art. 113 cpv. 3 LIFD e art. 186 cpv. 3 LT).

Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi (art. 113 cpv. 4 LIFD e art. 186 cpv. 4 LT).

2.7.

Pertanto la decisione con cui l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo per inosservanza del termine legale è conforme al diritto.

  1. A mero titolo abbondanziale, si deve comunque dubitare che, se avesse potuto essere esaminato nel merito, il ricorso avrebbe avuto un esito più favorevole al ricorrente.

Va infatti rilevato che il reddito d’altra fonte, la cui aggiunta agli elementi imponibili è contestata dal contribuente, è fondata sul calcolo delle entrate e delle uscite del periodo fiscale litigioso, dal quale emerge un ammanco di proporzioni considerevoli. L’unica contestazione del calcolo in questione, sollevata con il reclamo del 6 giugno 2017 all’Ufficio di tassazione, concerneva la stima del tenore di vita, a proposito del quale il reclamante argomentava di alimentarsi con prodotti provenienti direttamente dalla sua ditta “a costi di produzione”. A tale proposito, tuttavia, si deve constatare che nella dichiarazione d’imposta non veniva indicato alcun reddito legato al prelevamento di prodotti dall’impresa. La legge prevede infatti che siano pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale. Circa la valutazione degli stessi, le disposizioni in esame stabiliscono proprio che siano valutati al valore di mercato (art. 16 cpv. 2 LIFD e art. 15 cpv. 2 LT) e non dunque in base ai “costi di produzione”.

A ciò si aggiunga anche che il ricorrente risulta vendere i suoi prodotti anche all’estero, sebbene dalla sua dichiarazione nulla emerga a tale riguardo. Dal sito internet dell’attività del ricorrente (http://www.__________.ch/) si evince infatti che egli commercia i suoi prodotti tramite la __________, la cui attività in Italia sarebbe gestita dalla società , “che si occupa di commercializzare sul territorio italiano i prodotti del prof. RI 1” (http://www..it/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=8&lang=it). Ci si domanda se il ricorrente, socio unico e gerente della __________, non sia anche titolare della __________.

  1. Il ricorso è respinto. Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

  1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
  2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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