Incarti n. 80.2017.12 80.2017.13

Lugano 26 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 9 gennaio 2017 contro la decisione del 9 dicembre 2016 in materia di IC/IFD 2013-2014.

Fatti

A. __________ è una società il cui scopo consiste nell’esercizio di ogni attività di carattere fiduciario (ed in particolare l'organizzazione e la tenuta di contabilità, la consulenza e l'assistenza amministrativa, la consulenza aziendale e fiscale; la costituzione, trasformazione, fusione e liquidazione di società, l'intermediazione in genere, segnatamente di compra-vendita, di attività commerciali e di beni mobili, la mediazione in genere, la consulenza in ambito assicurativo, le ricerche di mercato e di partners commerciali).

__________ è l’amministratrice unica. Il 13 novembre 2015 la società ha trasferito la sede a __________, nel Canton __________.

B. Con decisioni dell’11 luglio 2016, l’RS 1 (UTPG) ha notificato alla contribuente le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali 2013 e 2014.

Per il periodo fiscale 2013, l’utile imponibile è stato commisurato in fr. 20'600.- (a fronte di un utile netto d’esercizio dichiarato di fr. 1'311.-) mentre il capitale imponibile in fr. 138'000.-. La motivazione della decisione era la seguente:

Sui prestiti attivi non saranno fiscalmente ammessi né perdite né ammortamenti.

Fattori aggiunti all’utile:

Spese non documentate o eccessive.

Accantonamenti eccessivi.

Prestazioni (valutabili in denaro) ad azionisti o persone vicine:

Uso privato auto.

Interessi attivi insufficienti.

Vantaggi vari.

Aggiunte nella determinazione del capitale imponibile:

Ammortamenti e accantonamenti tassati quali utile.

Per il periodo fiscale 2014, l’utile imponibile è stato stabilito in fr. 66'100.- e il capitale imponibile in fr. 146'000.-. All’utile netto d’esercizio dichiarato di fr. 5'299.-, l’UTPG aveva aggiunto spese non documentate o eccessive ed accantonamenti eccessivi. Inoltre evidenziava l’esistenza di prestazioni (valutabili in denaro) ad azionisti o persone vicine: l’utilizzo privato dell’autovettura, gli interessi attivi insufficienti, vantaggi vari. Nella determinazione del capitale imponibile venivano aggiunti ammortamenti e accantonamenti tassati quali utile.

C. Con reclamo 4/5.8.2016 RI 1 censurava le decisioni IC/IFD 2013 e 2014 (notifiche di tassazione ricevute il 4.8.2016 tramite invio raccomandato). Nel gravame si contestavano le riprese sull’utile effettuate da parte dell’UTPG e veniva richiesto il dettaglio specifico per le spese non documentate o eccessive, per gli accantonamenti eccessivi, per i vantaggi vari, per gli interessi attivi insufficienti per l’utilizzo privato delle autovetture. La ricorrente chiedeva che le venisse trasmesso il dettaglio per procedere nel reclamo contro tutte le riprese effettuate.

D. Con scritto 29/30.8.2016 RI 1 indicava di non essere d’accordo con le riprese sull’utile operate dall’UTPG.

Contestava in primo luogo la ripresa per il mancato ricavo della pigione del cliente __________. Quest’ultima società aveva “un contratto determinato per l’utilizzo dell’ufficio con la __________” (società della quale __________ già era stata anche amministratrice unica) per un importo annuo di fr. 9'600.- (che per i periodi fiscali qui ritenuti era una società inattiva e non utilizzava gli uffici).

Veniva inoltre contestata la ripresa nell’utile, per mancato ricavo da parte di RI 1, di una fattura che __________ (amministratrice unica di RI 1) aveva emesso nei confronti della __________ e riguardante la segnalazione di vendita di un oggetto immobiliare e di un corso di istruzione di contabilità analitica alla segretaria di quella società. La reclamante sottolineava come essa non si occupasse di intermediazione immobiliare né di formazione in materia di contabilità, ragione per cui tale ricavo non costituiva “concorrenza sleale nei confronti della società né tanto meno un mancato ricavo”. L’importo in questione sarebbe stato inserito da __________ nella propria dichiarazione fiscale quale reddito da attività accessoria.

Anche la ripresa di fr. 17'038.- relativa ad una compensazione tra i lavori che la ditta __________ avrebbe dovuto effettuare alla casa di __________, con prestazioni che RI 1 avrebbe dovuto svolgere a favore di __________, non sarebbe stata giustificata. In effetti, la compensazione non sarebbe mai avvenuta e __________ avrebbe versato personalmente la somma relativa ai lavori effettuati presso la sua abitazione.

In merito ai vantaggi per l’utilizzo del telefono, nell’allegato veniva indicato che RI 1 si occupa anche di “compra-vendita di attività alla quale sono stati assegnati dei numeri di telefono”. I numeri di telefono in questione sono intestati alla società, per cui i relativi costi devono essere accettati. A carico della società vi sarebbe inoltre anche il costo dell’abbonamento telefonico della casa di __________ in cui abita __________, siccome l’amministratrice lavora anche da casa.

Per quanto atteneva ai vantaggi legati all’utilizzo dell’autovettura veniva specificato come sino al periodo fiscale 2013 fosse stata sempre presa in considerazione anche la quota parte per l’utilizzo dei veicoli intestati all’azienda da parte dell’amministratrice. Nel 2014 __________ avrebbe utilizzato unicamente i suoi veicoli per le tratte private (una __________ __________ ed una __________) mentre i veicoli aziendali rimanevano posteggiati presso la sede legale della società.

Nel gravame si concludeva indicando come l’utile imponibile per l’IC/IFD 2013 dovesse essere definito in fr. 8'700.- ed in fr. 13'500.- quello per il 2014. Il capitale doveva essere stabilito in fr. 138'856.- per il 2013 ed in fr. 146'816.- per il 2014.

E. a. Decisione su reclamo IC/IFD 2013

Con decisione del 9.12.2016, l’UTPG ha respinto il gravame dell’insorgente. In particolare si indicava che RI 1 era stata oggetto di verifica per gli anni 2013 e 2014. I fattori imponibili erano quindi stati discussi con la rappresentante della società e potevano così essere riassunti:

Risultato dichiarato fr. 1'311.-

Interessi attivi finanziamento APA fr. 395.-

Interessi attivi correntisti fr. 453.-

RT Delcredere fr. 2'250.-

Costi non ammessi fr. 914.-

Adeguamento CA (locazione __________) fr. 9'600.-

Vantaggi telefono fr. 3'000.-

Vantaggi rappresentanza fr. 1'500.-

Vantaggi auto fr. 1'200.-

Utile imponibile IC/IFD fr. 20'623.-

Nella decisione veniva indicato come il 14.11.2016 si fosse tenuta un’udienza nel corso della quale erano state discusse le posizioni più importanti. Nella motivazione veniva indicato come la ripresa di fr. 9'600.- per locazione a __________ era giustificata siccome era un trasferimento di cifra d’affari a favore della società __________, società inattiva che non aveva possesso immobiliare, né spazi in locazione da affittare. L’utile imponibile veniva pertanto stabilito in fr. 20'600 per l’IC e l’IFD 2013 ed il capitale in fr. 138'000.-.

b. Decisione su reclamo IC/IFD 2014

Con decisione dello stesso giorno, l’UTPG ha respinto il reclamo anche per il periodo fiscale 2014 Ribadito che la reclamante era stata oggetto di verifica per gli anni 2013 e 2014, ha rilevato che i fattori imponibili erano quindi stati discussi con la rappresentante della società e potevano così essere riassunti:

Risultato dichiarato fr. 5'299.-

Interessi attivi finanziamento APA fr. 395.-

Interessi attivi correntisti fr. 1'158.-

RT Delcredere fr. 2'660.-

Costi non ammessi fr. 582.-

Adeguamento CA fr. 46'638.-

Vantaggi telefono fr. 3'000.-

Vantaggi rappresentanza fr. 1'500.-

Vantaggi auto fr. 4'950.-

Utile imponibile IC/IFD fr. 66'182.-

L’UTPG indicava come, a seguito della discussione tenutasi il 14.11.2016 l’UTPG avesse mantenuto la propria decisione. L’utile imponibile veniva pertanto definito in fr. 66'100.- per l’IC/IFD 2014 ed il capitale in fr. 146'100.-.

F. Con tempestivo ricorso 9/10.1.2017 alla Camera di diritto tributario la RI 1 impugna le decisioni su reclamo IC/IFD 2013 e 2014. Dopo aver censurato l’operato dell’UTPG durante l’udienza del 14.11.2016, la ricorrente ripropone le contestazioni già esposte in sede di reclamo. In particolare contesta la ripresa di fr. 17'893.-, relativa alla compensazione fra la mercede dovuta da __________ a __________ SA per i lavori da quest’ultima effettuati nella casa d’abitazione della prima e il compenso dovuto dalla __________ SA alla ricorrente per l’amministrazione. Dopo aver ripercorso l’iter dei lavori presso la casa privata dell’amministratrice ad __________ ed indicato che, durante lo svolgimento degli stessi, nei confronti della __________ era stata avviata la procedura di fallimento (tanto da doversi rivolgere ad un’altra società per portare a termine i lavori), l’insorgente indica che dall’inizio della collaborazione al giorno del fallimento nessuna prestazione di RI 1 era stata compensata con i lavori eseguiti da __________.

Per quanto riguarda la provvigione per un’intermediazione immobiliare prestata da __________ ad __________ come anche un corso di contabilità analitica eseguito per istruire la segretaria di __________, RI 1 indica come questo reddito fosse già stato compreso nella dichiarazione fiscale di pertinenza di __________. A RI 1 non può essere imputato alcun mancato ricavo. In merito alla ripresa di fr. 9'600.- (relativa al canone di locazione) la stessa viene accettata dalla contribuente. Per il resto vengono riconfermati gli argomenti a censura della ripresa per i vantaggi legati all’utilizzo del telefono come anche quelli per l’uso delle autovetture intestate alla società.

G. Con osservazioni al gravame 24.1.2017, l’UTPG chiede di respingere il ricorso.

In merito alla ripresa di fr. 17'893.- (compensazione __________), l’autorità fiscale ricorda che, in sede di audizione del 14.11.2016, aveva specificato come fosse necessaria la produzione della prova inconfutabile che __________ ed il marito non avessero beneficiato delle prestazioni di RI 1 e di __________ (ditta subentrata nei lavori alla __________) e aveva pertanto chiesto di produrre copia dei preventivi e delle fatture come pure copia della corrispondenza e di tutto quanto avessero ritenuto utile a tale scopo. In data 24.11.2016 l’UTPG aveva invitato la contribuente a completare la documentazione (in particolare i contratti di appalto ed i dettagli del conto di costruzione). La contribuente aveva replicato di non voler produrre più alcuna documentazione in quanto quella trasmessa era a suo avviso sufficiente. In particolare l’UTPG ha rilevato anche che da una verifica effettuata nell’incarto delle persone fisiche (di __________ e del marito) sono emerse alcune fatture di __________ per i lavori dell’abitazione di __________ (diverse da quelle fornite da RI 1 all’UTPG) che, a differenza di altre dello stesso fornitore e per la stessa causa, non portano il timbro della banca dell’avvenuto pagamento a carico del conto costruzione. Il totale delle fatture ammonta a fr. 65'340.- a fronte delle quali è stato fornito copia di un bonifico (non meglio dettagliato) di fr. 45'340.-. Secondo l’UTPG __________ deve ancora dimostrare il pagamento a favore di __________ di fr. 20'000.-.

In merito alla ripresa di fr. 20'000.- relativa alla provvigione per l’intermediazione immobiliare, l’autorità fiscale ritiene giustificata la ripresa di questo importo presso RI 1 in quanto trattasi di attività di fatto ed economicamente strettamente legata all’attività fiduciaria svolta dalla contribuente in virtù del principio del divieto di concorrenza; la causale del versamento rilevabile dal bonifico bancario è inoltre esplicita: “pratiche di contabilità”; l’intermediazione in genere è anche prevista dallo scopo della società.

Per i vantaggi legati all’utilizzo del telefono, l’UTPG indica che la ripresa è stata ritenuta corretta e che ad ogni modo l’intestazione fiduciaria di numeri telefonici non è fattibile dal profilo legale né dal relativo promemoria AFC.

Per i vantaggi legati all’utilizzo dell’autovettura, l’UTPG la ritiene giustificata e visti l’importante onere di accertamento e di tempo già investiti nella pratica, l’autorità fiscale si rimette al giudizio della Camera. L’UTPG contesta da ultimo le illazioni della contribuente circa lo svolgimento dell’udienza del 14.11.2016.

H. All’udienza del 6 ottobre 2017, la ricorrente ha sottolineato che la fattura di fr. 20'000.–, emessa personalmente da __________, si riferisce ad un’attività che non rientra fra quelle svolte dalla società. Inoltre il compenso non si riferiva unicamente alla provvigione, ma anche all’istruzione in materia di contabilità. Si è impegnata comunque a produrre la documentazione in merito al contratto di mediazione a cui si riferisce questa fattura.

L’UTPG, da parte sua, ha ribadito che a suo avviso si tratterebbe di un ricavo che è legato comunque all’attività della società della quale __________ è azionista e amministratrice.

Per quanto concerne la ripresa dell’importo di fr. 17'983.–, la ricorrente ha sostenuto che, a causa del sopravvenuto fallimento, la __________ SA non avrebbe pagato quanto le doveva. L’UTPG ha allora chiesto per quale ragione, se la società vantava ancora un credito nei confronti della __________ SA, non abbia insinuato tale credito nel fallimento di questa società, che è avvenuto poco dopo. I rappresentanti della ricorrente si sono impegnati a prendere posizione anche su questo aspetto.

La ricorrente ha poi prodotto copia di una ricevuta, firmata dalla __________ SA, a comprova del pagamento dell’importo di fr. 20'000.– per le prestazioni intraprese nella proprietà immobiliare di __________. Tale versamento spiegherebbe a suo avviso le discrepanze, messe in evidenza dall’UTPG, fra le fatture della __________ SA contenute nell’incarto fiscale delle persone fisiche e della persona giuridica. I rappresentanti della ricorrente si sono anche impegnati a produrre ulteriore documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento di tutto quanto fatturato dalla __________ SA.

I. Il 16 ottobre 2017 l’insorgente ha informato la Camera di diritto tributario di non essere riuscita a recuperare i dati relativi alla mediazione per cui sarebbe stata corrisposta la provvigione di fr. 20'000.–. Ha chiesto nondimeno di rinunciare alla ripresa di tale importo, non trattandosi di “concorrenza sleale” di __________ nei confronti della sua società.

La società contribuente ha prodotto invece una lettera del 28 gennaio 2015, con la quale ha insinuato un credito di fr. 27'662.35 nel fallimento della __________ SA, precisando che in tale importo sarebbe compreso l’ammontare litigioso di fr. 17'983.–, che non sarebbe quindi mai stato compensato.

Per quanto attiene alla discrepanza di fr. 20'000.– fra le fatture della __________ SA presenti nell’incarto fiscale personale di __________, da una parte, e della RI 1, dall’altra, la ricorrente ha prodotto l’ordine di bonifico di fr, 45'340.– con le relative fatture di fr. 65'340.–, sottolineando che con la ricevuta di 20'000 franchi prodotta in udienza vi sarebbe corrispondenza.

L’insorgente ha infine ribadito la contestazione relativa alla ripresa dei vantaggi per l’uso dell’automobile aziendale nel periodo fiscale 2014, argomentando che l’azionista __________ avrebbe utilizzato la sua vettura privata per il tragitto da casa al lavoro, “per diminuire i costi privati e societari”.

La Divisione delle contribuzioni ha preso posizione con scritto del 9 novembre 2017. Da un lato, ha sottolineato che la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in merito alla pretesa provvigione che avrebbe percepito __________. Dall’altro, ha preso atto dell’insinuazione di credito nel fallimento della __________ SA, chiedendosi tuttavia “come la signora __________ possa aver dimenticato un pagamento a contanti di ben fr. 20'000.–“ e “per quale ragione la stessa avrebbe sottoscritto il 1° aprile 2014 un contratto di appalto con la __________ SA per una mercede totale di fr. 168'500.– (+ IVA fr. 13'480.–) e due settimane più tardi, il 17 aprile 2017, un’offerta per il prezzo di ‘soli’ fr. 148'500.– (+ IVA fr. 11'880.–)”.

La contribuente ha replicato in data 20 novembre 2017, lamentando la malafede dell’autorità fiscale, per aver messi in dubbio l’esistenza del contratto di mediazione concluso dall’azionista con terzi. Circa la differenza fra la mercede indicata nel contratto di appalto e quella che emerge dall’offerta di due settimane più tardi, argomenta che “nelle trattative con le imprese di costruzione capita più volte che i preventivi/contratti stilati all’inizio vengano corretti in base a dei fattori che portano a rettificare i lavori”.

L. Con scritto del 5 marzo 2018, questa Corte si è rivolta alla ricorrente, sottoponendole le seguenti domande:

  1. All’udienza del 6 ottobre 2017 avete prodotto una ricevuta del 25 aprile 2014,con la quale la __________ SA conferma di ricevere da __________ “un acconto a contanti di CHF 20'000.00 a scalare sulle fatture a margine”. A tale riguardo, vogliate fornire le seguenti precisazioni.

· Da dove proveniva l’importo di CHF 20'000 versato a contanti? Vogliate allegare i giustificativi necessari (p. es. addebito bancario).

· Per quali ragioni il versamento è avvenuto a contanti?

· Chi ha ricevuto l’importo in questione per conto della __________ SA e ha quindi firmato la ricevuta?

  1. Con la vostra lettera del 13 ottobre 2017, avete prodotto la “notifica di credito”, inoltrata all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ il 28 gennaio 2015, unitamente a 40 fatture da voi emesse nei confronti della __________ SA.

· Ritenuto che la maggior parte delle fatture si riferiscono all’attività di amministrazione della __________ SA, da voi prestata, vogliate produrre il contratto di amministrazione su cui le prestazioni sono fondate.

· Per quali ragioni l’onorario a partire dal mese di aprile del 2014 è passato da CHF 2'000 a CHF 1'100?

  1. A proposito della ricevuta del 6 agosto 2014, con la quale viene convenuta la compensazione fra gli onorari dovuti dalla __________ SA alla RI 1 per l’amministrazione contabile, da una parte, e la mercede dovuta da __________ alla __________ SA per i lavori nella sua proprietà immobiliare, vogliate produrre il contratto con cui RI 1 ha ceduto a __________ il suo credito nei confronti della __________ SA. Vi invitiamo inoltre a voler produrre l’allegato a cui si fa riferimento nella citata ricevuta, laddove si commisura l’ammontare delle prestazioni compensate.

La contribuente ha risposto con lettera del 12 marzo 2018, nella quale ha sostenuto che “tutti gli atti sono stati discussi, giustificati e commentati dalle parti”, ragione per cui chiedeva “di voler procedere alla decisione sul [suo] ricorso”, richiamando uno scritto del 13 novembre 2017, nel quale questa Corte, notificandole le osservazioni del 9 novembre 2017 della Divisione delle contribuzioni, aveva affermato che, in caso di mancata risposta, avrebbe deciso “senza ulteriori formalità”. L’insorgente ha anche annunciato l’intenzione di procedere “a [sua] tutela nel caso in cui ci sia ancora una volta un modo di agire di denegata giustizia nei [suoi] confronti”.

Diritto

  1. 1.1.

Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che:

1 Costituiscono utile netto imponibile:

a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;

b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:

  • ...[omissis]...

  • gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale;

  • le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.

Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che:

1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

1.2.

La dottrina ha così riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 ad § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t; sentenza TF 2C_798/2015 del 26.9.2016, consid. 2.1.):

Ø una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;

Ø il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

Ø il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

1.3.

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo, ad esempio la vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile (Bernardoni/ Bortolotto, op. cit., p. 423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

  1. 2.1.

Come risulta dal rapporto di verifica dell’Ispettorato fiscale, nel 2014 __________ SA ha versato su un conto bancario privato inestato a __________ un importo di fr. 20'000.–, che corrisponderebbe ad una provvigione per la sua intermediazione nella vendita di un immobile. La causale del pagamento sarebbe tuttavia descritta come “Fattura onorario consulenza contabile e amministrazione / corso contabilità 2013/2014”. Tenuto conto della circostanza che la __________ SA è una cliente della RI 1, l’Ispettorato fiscale ha ritenuto che la prestazione in questione fosse di pertinenza della società.

2.2.

Come già ricordato, costituisce un prelevamento anticipato di utile la rinuncia, da parte della società, a rivendicare introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista.

Secondo l’Ispettorato fiscale, la prestazione incassata dall’azionista sarebbe spettata alla società, trattandosi di un onorario per consulenza contabile, amministrazione e per un corso di contabilità, cioè per attività espletate dalla società ricorrente.

L’insorgente contesta tuttavia che la prestazione sia legata a tali attività. A suo avviso, sarebbe __________ ad aver personalmente fornito delle prestazioni alla __________ SA, in settori estranei all’attività della società. In particolare, si tratterebbe di una provvigione per attività di intermediazione immobiliare e dell’onorario per la tenuta di un corso di contabilità analitica per la segretaria della società mandante. L’indicazione contrastante che emerge dalla documentazione bancaria sarebbe frutto di un errore (“presumibilmente la persona che ha inserito il pagamento con la dicitura ha fatto un copia e incolla di qualche altro pagamento”).

Nel corso dell’udienza del 6 ottobre 2017, la ricorrente si è impegnata a produrre la documentazione in merito al contratto di mediazione a cui si riferisce la fattura in discussione. Nella sua lettera del 13/16 ottobre 2017, la contribuente ha comunicato di non essere riuscita a recuperare i dati relativi al contratto di mediazione.

In queste circostanze, non si può che convenire con l’Ispettorato fiscale e con l’UTPG, che hanno ravvisato nel versamento dell’importo litigioso su un conto privato di __________ un prelevamento anticipato di utile.

Del resto, come ha sottolineato la stessa autorità fiscale, non è ammesso che un dirigente di una società di capitali possa esercitare attività in concorrenza con la società.

2.3.

A tale riguardo, la giurisprudenza del Tribunale federale ha infatti ravvisato una distribuzione dissimulata di utili anche nel caso in cui una persona con responsabilità dirigenziali all’interno di una società eserciti un'attività in concorrenza con la medesima. Rilevato che le persone fisiche possono operare per conto di una società anonima sulla base di un contratto di lavoro oppure in particolare come mandatari commerciali, procuratori, direttori o membri del consiglio di amministrazione, il Tribunale federale ha osservato che tutte queste funzioni implicano un dovere di fedeltà verso la società e l'obbligo legale di astenersi dall'esercizio di attività che le fanno concorrenza. Si tratta infatti di vincoli imposti dagli art. 321a e 321b CO per i lavoratori, dall'art. 464 cpv. 1 CO per i procuratori ed i mandatari commerciali e dall’art. 717 cpv. 1 CO per gli amministratori (cfr. la sentenza 2C_222/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Ne ha quindi dedotto che una società anonima con scopi economici (cfr. art. 620 cpv. 3 CO) in generale non permette ai propri lavoratori, procuratori, mandatari commerciali, direttori o membri del consiglio di amministrazione di esercitare un’attività in concorrenza con la sua. Se al contrario consente una simile attività, rispettivamente se rinuncia ad esigere da queste persone il rimborso dei guadagni conseguiti grazie ad affari che per loro natura sarebbero di sua pertinenza, essa fornisce una prestazione valutabile in denaro ogni qualvolta la rinuncia agli introiti che le spetterebbero per legge trova fondamento nei rapporti di partecipazione. Questa situazione si verifica in particolare nel caso di un azionista unico o maggioritario che conclude per proprio conto singoli affari che rientrerebbero di per sé nel campo d'attività della società. Ad un collaboratore senza diritti di partecipazione non verrebbe infatti concesso di svolgere un simile impiego, atto a comportare una diminuzione dell'utile della società (sentenza 2C_222/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

2.4.

Tornando all’esame della fattispecie, non si può ammettere che l’importo di fr. 20'000.– versato da __________ SA, cliente della RI 1, su un conto privato dell’azionista di quest’ultima, rappresenti un compenso per attività da lei prestate a titolo personale. La ricorrente non ha portato alcuna prova dell’esistenza di un contratto di mediazione immobiliare concluso fra __________ e __________ SA. Tutti gli elementi a disposizione conducono del resto alla conclusione che l’importo versato da quest’ultima sia di competenza della ricorrente.

  1. 3.1.

L’Ispettorato fiscale ha inoltre prestato attenzione a delle fatture emesse dalla ricorrente nei confronti della stessa __________ SA per contabilità, per un importo di fr. 17'038.–. Quest’ultimo importo infatti non sarebbe stato pagato dalla __________ SA, ma sarebbe stato compensato con un debito personale di __________, la quale aveva commissionato alla società debitrice ai lavori di ristrutturazione della sua casa d’abitazione. In effetti, agli atti figura una “ricevuta” su carta intestata della RI 1, così formulata:

Mapp. __________ __________ – Contatto del 01.04.2014

Con la presente confermiamo che le fatture della RI 1 per amministrazione contabile nei confronti della spettabile __________ SA, di __________, fino al 31 luglio 2014 per CHF 17'038.29 (vedi allegato), vengono compensate quale acconto sulle prossime fatture di lavori ancora da eseguire come da contratto di appalto a margine per conto della signora __________ di __________.

Per conferma e accettazione: Per conferma e accettazione:


SA RI 1

Amministratrice unica: Amministratrice unica:


__________, 6 agosto 2014

3.2.

Dagli atti risulta che la compensazione di cui si discute è stata indicata da __________ nel “Rendiconto di costruzione”, prodotto all’Ufficio di tassazione competente per la sua tassazione personale il 6 agosto 2015. Allo scopo di giustificare il finanziamento dei lavori intrapresi sulla sua proprietà immobiliare, la contribuente ha indicato che il capitale proprio proveniva, per fr. 19'941.71, da un “ricavo straordinario provvigione” e, per fr. 17'038.29, dalla compensazione in questione. In una nota sullo stesso formulario, __________ ha osservato quanto segue:

La compensazione di CHF 17'038.29 non ha potuto essere effettuata perché la __________ SA è fallita il 16.12.2014. Sarà versato nel 2015.

Col ricorso, la contribuente ha prodotto un contratto di appalto, sottoscritto il 1° aprile 2014, per opere da capomastro sul mappale n. __________ RFD di __________, per una mercede di fr. 181'980.– IVA inclusa. La licenza edilizia è stata rilasciata dal Comune di __________ il 3 giugno 2015. Nel frattempo, tuttavia l’impresa appaltatrice sarebbe fallita (il 16 dicembre 2014), obbligando la committente a rivolgersi a un’altra impresa. Un nuovo contratto è così stato sottoscritto con la __________ SA di __________, che ha realizzato le opere progettate per un compenso di fr. 145'706.95.

3.3.

Ora, la versione dei fatti fornita dalla ricorrente è lacunosa e anche in contrasto con la documentazione che emerge dal dossier relativo alla tassazione di __________. Come rilevato dall’UTPG nelle sue osservazioni al ricorso, dalle fatture prodotte dall’azionista nella procedura di tassazione che la concerne risulta che il bonifico ordinato alla banca che aveva concesso il credito di costruzione non copre l’ammontare delle fatture.

Nel ricorso, la RI 1 ha infatti indicato che la committente ha proceduto al pagamento di tre acconti alla __________ SA, facendo capo al finanziamento bancario ricevuto:

· fr. 45'340.– il 4.6.2014;

· fr. 15'120.– il 26.6.2014;

· fr. 18'360.– il 25.7.2014.

Il primo bonifico, in particolare, fa riferimento alle fatture 22-2014, 23-2014, 24-2014, 25-2014, 26-2014 e 27.2014. Tuttavia, l’autorità fiscale ha fatto notare che le fatture inviate dalla __________ SA nel mese di aprile del 2014 ammontavano a più di 45'340 franchi, sicché il versamento finanziato con il bonifico bancario del 4 giugno 2014 non copriva l’intero importo fatturato:

acconto 22-14 del 15.4.2014 fr. 23'760.–

acconto 23-14 del 18.4.2014 fr. 2'160.–

acconto 24-14 del 20.4.2014 fr. 10'800.–

acconto 25-14 del 25.4.2014 fr. 4'320.–

acconto 26-14 del 25.4.2014 fr. 7'020.–

acconto 27-14 del 30.4.2014 fr. 17'280.–

totale acconti aprile 2014 fr. 65'340.–

La discrepanza fra l’ammontare delle fatture e il bonifico bancario del 4.6.2014 corrisponde esattamente a 20'000 franchi. La spiegazione fornita dalla ricorrente all’udienza del 6 ottobre 2017 è che vi sarebbe stato un ulteriore versamento a contanti, proprio di 20'000 franchi, da parte di __________, come provato da una ricevuta datata 25 aprile 2014, prodotta solo in udienza.

Prendendo posizione sui nuovi documenti prodotti, nella lettera del 9 novembre 2017, la Divisione delle contribuzioni constata che la ricorrente ha in tal modo giustificato “la differenza fra le fatture emesse dalla __________ SA (fr. 65'340.–) e l’ordine di bonifico di fr. 45'340.–“, prodotto il 13 ottobre 2017. L’autorità fiscale si domanda tuttavia come __________ “possa aver dimenticato un pagamento a contanti di ben fr. 20'000.–“.

La ricorrente ha replicato in data 20 novembre 2017, osservando di non capacitarsi “del pensiero di mala fede da parte dell’Ufficio tassazione delle persone giuridiche unicamente per il fatto che la contribuente non si sia ricordata immediatamente della ricevuta di CHF 20'000.00 pagata”.

3.4.

Un’altra incongruenza rilevata dall’UTPG concerne l’ammontare del preventivo della __________ SA per le opere commissionate da __________.

Nella sua lettera del 9 novembre 2017, con cui prende posizione sulla documentazione prodotta dall’insorgente dopo l’udienza del 6 ottobre 2017, l’autorità di tassazione si chiede “per quale ragione la stessa [cioè __________] avrebbe sottoscritto il 1° aprile 2014 un contratto di appalto con la __________ SA per una mercede totale di fr. 168'500.– (+ IVA fr. 13'480.–) e due settimane più tardi, il 17 aprile 2014, un’offerta per il prezzo di “soli” fr. 148'500.– (+ IVA fr. 11'880.–)”.

A tale riguardo, la ricorrente ha replicato, in data 20 novembre 2017, sostenendo che “nelle trattative con le imprese di costruzione capita più volte che i preventivi/contratti stilati all’inizio vengano corretti in base a dei fattori che portano a rettificare i valori”.

Anche in questo caso, la differenza ammonta a 20'000 franchi.

3.5.

Rimane da chiarire anche l’altro debito che sarebbe stato compensato. La ricorrente ha infatti fatturato alla __________ SA le prestazioni per l’amministrazione di quest’ultima. A detta dell’insorgente, il successivo fallimento della __________ SA avrebbe reso impossibile la compensazione.

All’udienza del 6 ottobre 2017, l’autorità fiscale ha chiesto alla ricorrente perché, se vantava ancora un credito nei confronti della __________ SA, non lo avesse insinuato nel fallimento di quest’ultima, avvenuto poco dopo. La contribuente si è riservata di prendere posizione.

Con scritto del 13 ottobre 2017, la RI 1 ha prodotto copia di una “notifica di credito”, inoltrata all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ il 30 gennaio 2015, con riferimento a 40 fatture (relative al periodo dal 31.10.2013 al 5.12.2014) per un importo complessivo di fr. 25'933.45 più interessi. In tale importo, a suo dire, sarebbe compreso anche il credito di fr. 17'983.–, che dunque non sarebbe mai stato compensato.

3.6.

Ora, è difficile negare che una compensazione sia intervenuta. L’accordo concluso il 6 agosto 2014 fra la __________ SA e la RI 1 fa chiaramente riferimento a un credito che quest’ultima aveva già maturato nei confronti della prima, per la sua attività di “amministrazione contabile”. Dal tenore dell’accordo non si accenna infatti all’intenzione di compensare futuri crediti, ma si indica in modo inequivocabile che le prestazioni della ricorrente che sono oggetto dell’accordo sono quelle relative all’amministrazione effettuata “fino al 31 luglio 2014 per CHF 17'038.29”. Per quanto attiene invece ai crediti della __________ SA che vengono compensati, si tratta delle “prossime fatture di lavori ancora da eseguire come da contratto di appalto a margine”.

In queste circostanze, non si vede perché il successivo fallimento della __________ SA dovrebbe aver vanificato questo accordo, tanto più che la ricorrente sostiene di non aver “avuto assolutamente alcuna possibilità… di venire preventivamente a conoscenza di tale procedura esecutiva che avrebbe portato al fallimento”.

Il fatto – peraltro documentato per la prima volta dopo l’udienza tenutasi dinanzi a questa Corte – che la ricorrente abbia insinuato dei crediti nel fallimento della __________ SA non basta a sovvertire le conclusioni che scaturiscono dalla lettura dell’accordo del 6 agosto 2014. Per sapere in quale misura il credito notificato all’Ufficio dei fallimenti di __________ il 30 gennaio 2015 includa anche l’importo che è oggetto della compensazione, sarebbe necessario conoscere l’ammontare preciso di tutti i debiti che la __________ SA aveva nei confronti della RI 1. Dalle 40 fatture insinuate nel fallimento della __________ SA, peraltro, si evince che l’onorario mensile per l’amministrazione della società ammontava a 2'000 franchi al mese fino al mese di marzo del 2013 e ammonta invece solo a 1'100 franchi dal mese di aprile del 2013.

A tale riguardo, nella lettera del 5 marzo 2018, questa Corte ha chiesto alla ricorrente di produrre il contratto di amministrazione stipulato con la __________ SA e di spiegare come mai l’onorario sia sceso da 2'000 a 1'100 franchi a partire dal mese di aprile del 2014. Come già ricordato, l’insorgente non ha risposto alla domanda, limitandosi a chiedere una sollecita decisione sul suo ricorso.

Del resto, la convenzione del 6 agosto 2014 aveva anche un allegato, che verosimilmente indicava con precisione quali fossero i debiti della __________ SA che venivano compensati (“vedi allegato”). L’insorgente non ha tuttavia mai prodotto tale documento, che avrebbe certamente fornito indicazioni utili. Anche su questo aspetto, la Camera di diritto tributario ha chiesto spiegazioni alla RI 1, invitandola a produrre il contratto con cui quest’ultima ha ceduto a __________ il suo credito nei confronti della __________ SA, come pure l’allegato a cui si fa riferimento nella citata ricevuta, laddove si commisura l’ammontare delle prestazioni compensate. La ricorrente si è tuttavia rifiutata di produrre i documenti richiesti.

La tesi secondo cui “dall’inizio della collaborazione al giorno del fallimento nessuna prestazione della RI 1 è stata compensata con i lavori della __________ SA tante (sic) vero che nella contabilità della RI 1 non c’è la trasformazione della compensazione a nome della contribuente” non è dunque provata né la sua verosimiglianza appare preponderante rispetto a quanto risulta dallo stesso accordo del 6 agosto 2014.

Anche tutte le incongruenze in merito ai pagamenti che sarebbero stati fatti da __________ alla __________ SA inducono alla medesima conclusione. L’aspetto più problematico, in questo contesto, come rilevato dalla stessa autorità di tassazione, è senz’altro rappresentato dal pagamento di 20'000 franchi, evocato da __________ per la prima volta all’udienza tenutasi davanti a questa Corte. Il fatto che questo pagamento sarebbe avvenuto a contanti, e che non vi sia pertanto alcuna prova dell’effettivo passaggio di denaro, non contribuisce evidentemente ad agevolare la prova. Per cercare di chiarire lo svolgimento dei fatti, nella più volte ricordata lettera del 5 marzo 2018, questa Camera ha chiesto alla ricorrente di documentare la provenienza dell’importo di 20'000 franchi, di spiegare per quali ragioni lo stesso sarebbe stato versato a contanti e di indicare chi avrebbe ricevuto l’importo in questione per conto della __________ SA e avrebbe quindi firmato la ricevuta. Non avendo la RI 1 dato seguito alla richiesta di collaborazione ad essa sottoposta, si deve constatare che l’ammontare dei pagamenti complessivamente fatti da __________ alla __________ SA non è stato provato.

3.7.

Deve conseguentemente essere condivisa la decisione dell’UTPG, che ha ritenuto che __________ abbia proceduto ad un prelevamento anticipato di capitale dalla società ricorrente. Le prestazioni legate all’amministrazione della __________t SA erano infatti state fatte dalla RI 1 e non dalla sua azionista. È poi stata la società stessa a fatturarle. Dal tenore della “ricevuta” del 6 agosto 2014 si evince che in precedenza la RI 1 SA deve aver ceduto alla sua azionista il suo credito nei confronti della Edil Project SA. Il contratto in questione, richiesto alla ricorrente da questa Corte nella lettera del 5 marzo 2018, non è tuttavia stato prodotto. Non si conoscono pertanto le condizioni alle quali è stata pattuita questa cessione. Fatto sta che, in base alla documentazione agli atti, __________ ha compensato i suoi debiti personali con i crediti della sua società.

In queste circostanze, è indubbio che la RI 1 abbia effettuato una prestazione valutabile in denaro alla sua azionista.

  1. 4.1.

Restano infine litigiosi i pretesi vantaggi concessi dalla ricorrente a __________ per l’uso dei telefoni e delle automobili aziendali.

Per spese telefoniche la RI 1 ha conteggiato ben fr. 11'112.– nel 2013 e fr. 10'690.– nel 2014. Nel suo rapporto del 27 giugno 2016, l’Ispettorato fiscale ha constatato che, oltre a una linea di telefonia fissa, la società ha registrato i costi per 5 utenze mobili. Per un ulteriore numero di cellulare, impiegato da un cliente, la società rifatturava le spese relative. L’UTPG ha proceduto a una ripresa di 3'000 franchi all’anno.

In relazione alle spese per l’uso dei veicoli aziendali, l’Ispettorato fiscale ha evidenziato che la società insorgente ha iscritto a bilancio due automobili acquistate mediante contratto leasing. Ha pertanto commisurato la quota privata seguendo le indicazioni fornite dall’Amministrazione federale delle contribuzioni nel suo Promemoria n. 1/2007. In base al valore dei veicoli, la quota privata ammonta a fr. 9'100.– all’anno. Siccome nel periodo fiscale 2013 la società ha già provveduto a registrare i vantaggi per l’uso dell’automobile (fr. 8'711.–), la ripresa si limita a fr. 1'200.–. Per il periodo fiscale successivo, invece, la ripresa è stata dimezzata (fr. 4'950.–), per tener conto del fatto che __________ non era più alle dipendenze della società come pure dell’acquisto, da parte dei coniugi __________, di due automobili private.

4.2.

Quando la distribuzione anticipata di utili si manifesta nella forma dell’uso di mezzi della società per scopi privati (auto, telefono, riscaldamento ecc.) o del prelevamento di beni dalla società da parte dell’azionista, la valutazione della prestazione avviene con gli stessi criteri che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 433; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 129 ad art. 58 LIFD, p. 741; v. anche p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.95 dell’8 settembre 2003; inoltre sentenza del Tribunale federale del 4 luglio 2013 n. 6B_755/2012 consid. 2.4.1).

Per quanto concerne l’uso privato di un’automobile, il Promemoria n. 1/2007 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende, prevede che, se il totale delle spese effettive dell’automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi per motivi professionali e privati possono essere stabiliti in base a un libro di bordo, le spese effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi privati. Se invece non è possibile servirsi di un libro di bordo, si procede alla determinazione forfetaria, che consiste nel dichiarare al mese lo 0,8% del prezzo di acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi (cfr. anche le Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 20 gennaio 2010 per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite, cifra 2.2, par. 21).

4.3.

La ricorrente non contesta in linea di principio l’esistenza di vantaggi imponibili, ma ne censura il calcolo.

In relazione alle spese per le automobili, argomenta che nel 2014, diversamente dall’anno precedente, “l’amministratrice ha utilizzato i due veicoli a lei intestati… che utilizza per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa”, mentre “i veicoli aziendali restano posteggiati presso la sede legale della società e non più utilizzati per tale tragitto”.

Nonostante l’acquisto dei veicoli privati della famiglia __________, una ripresa si giustifica anche nel periodo fiscale 2014. Proprio per tener conto della nuova situazione, venutasi a creare con l’uscita di __________ e l’acquisto dei due automezzi privati, l’UTPG ha già dimezzato la ripresa. Ciò riflette anche l’evoluzione delle spese per la benzina, che si sono dimezzate a loro volta dal 2013 (fr. 6'421.–) al 2014 (fr. 3'268.–).

Per quanto concerne le spese telefoniche, la stessa RI 1, nel ricorso, riconosce di aver registrato anche costi legati a utenze private, chiedendo di ridurre la ripresa a fr. 1'831.30 nel 2013 e fr. 1'878.50 nel 2014, cioè a quanto pagato per la casa di abitazione della famiglia __________ ad __________. Alla luce di questa precisazione, la contestata ripresa di 3'000 franchi appare persino prudenziale. Le spiegazioni fornite dall’insorgente per il numero insolito di collegamenti telefonici a disposizione non sono del resto particolarmente convincenti. Non si spiega in particolare che la società paghi degli abbonamenti “predisposti per l’attivazione dell’attività di recupero crediti che la RI 1 ha in ‘grembo’ di attivare”. Si tratta infatti di un’attività che la società non esercita.

4.4.

La ripresa dei contestati vantaggi per l’uso del telefono e delle automobili è pertanto a sua volta confermata.

  1. Il ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 5’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 5’100.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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