Incarti n. 80.2016.70 80.2016.71

Lugano 16 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 24 marzo 2016 contro la decisione dell’11 marzo 2016 in materia di IC-IFD 2012, 2013 e 2014.

Fatti

A. Con tre decisioni del 9 dicembre 2015, l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 le tassazioni IC e IFD per i periodi fiscali 2012, 2013 e 2014, allestite d’ufficio a causa del mancato inoltro delle rispettive dichiarazioni d’imposta.

B. Con scritto del 18 febbraio 2016, definito “reclamo cautelativo”, i contribuenti hanno contestato le tassazioni d’ufficio loro intimate, in quanto manifestamente inesatte, ed hanno prodotto tre certificati di salario rilasciati dal datore di lavoro di RI

  1. Quanto alla tempestività del reclamo, hanno sostenuto che “le decisioni datate 09.12.2015 (doc. A) sono pervenute allo scrivente per posta ordinaria che ne ha preso conoscenza il 22 gennaio 2016”, con la conseguenza che “il termine di 30 giorni per interporre reclamo giunge a scadenza lunedì 22 febbraio 2016”.

Il 22 febbraio 2016, l’Ufficio di tassazione si è rivolto ai contribuenti, attribuendo loro un termine fino al 3 marzo 2016 per “giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo” nell’inoltro del reclamo e per “presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio”. Scaduto infruttuoso tale termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

C. Il 7 marzo 2016, RI 1 ha inviato all’autorità di tassazione le dichiarazioni d’imposta per i tre periodi fiscali in questione, con i rispettivi allegati. In una lettera allegata, il reclamante ha affermato che “il motivo del ritardo del reclamo, visto in relazione alla data indicata nelle decisioni di tassazioni d’ufficio è giustificato dal fatto che [sua] moglie __________, che si occupa di gestire la corrispondenza di famiglia, è stata in ferie come solitamente capita, in __________ presso i genitori”. Ha precisato anche che, se necessario, avrebbe potuto portare dei testimoni di quanto asserito.

C. Con tre decisioni dell’11 marzo 2016, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, argomentando che “quanto presentato in data 05.03.2016 non è sufficiente a sanare il vizio di forma” e che “in particolare l’assenza per vacanze all’estero della moglie non è motivo valido di restituzione dei termini di reclamo”.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano che il loro reclamo sia stato interposto tardivamente. Rilevano che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è determinante il momento in cui il destinatario ha effettivamente preso conoscenza della decisione notificatagli, bensì il momento in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito nella casella postale. “Indipendentemente dalle vacanze all’estero” della moglie, tali decisioni sarebbero loro pervenute il 22 gennaio 2016. I ricorrenti sottolineano infine che non spetta loro la prova della data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione.

E. Nelle sue osservazioni del 5 aprile 2016, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso, sostenendo che il 3 marzo 2016 RI 1 si sarebbe presentato allo sportello, “volendo spiegare la situazione”, e che in tale occasione avrebbe “comunicato verbalmente che le lettere con le decisioni di tassazione sono arrivate a dicembre 2015 ma essendo la moglie all’estero sono state visionate soltanto al suo rientro a gennaio 2016”. Nella stessa circostanza, il termine per rispondere alle lettere del 22 febbraio 2016 sarebbe stato prorogato fino all’8 marzo 2016.

L’autorità fiscale ritiene pertanto che il ritardo nel reclamo non sia “giustificabile con un ritardo postale ma come comunicato dal contribuente prima verbalmente e successivamente nella risposta scritta del 5 marzo 2016, ovvero che la corrispondenza di famiglia è sbrigata dalla moglie la quale è partita all’estero”.

L’Ufficio di tassazione definisce comunque “alquanto improbabile” che i contribuenti non abbiano ricevuto non solo le tre buste contenenti le decisioni di tassazione ma neppure le sei buste contenenti i conguagli delle imposte cantonali e federali, inviate loro il 31 dicembre 2015.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, come visto, i contribuenti hanno interposto reclamo “cautelativo” il 18 febbraio 2016 contro le tre decisioni di tassazione, che l’Ufficio di tassazione sostiene di aver loro intimato già il 9 dicembre 2015, come peraltro indicato sulle stesse decisioni.

L’Ufficio di tassazione ha pertanto dichiarato irricevibile il reclamo, ritenendolo tardivo. A questa Camera non resta pertanto che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito della decisione di tassazione contestata.

  1. 2.1.

L’art. 206 cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

2.2.

Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è stata intimata dall’RS 1 il 9 dicembre 2015, mentre il reclamo è stato interposto dai contribuenti unicamente il 18 febbraio 2016. Mentre nel “reclamo cautelativo” i contribuenti si sono limitati a sostenere di aver “preso conoscenza” delle decisioni solo il 22 gennaio 2016, nella lettera del 5 marzo 2016, con cui hanno risposto ad una richiesta di chiarimenti dell’Ufficio di tassazione, hanno giustificato il ritardo nella presentazione del reclamo con l’assenza per ferie della moglie, “che si occupa di gestire la corrispondenza di famiglia”.

2.3.

Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

2.4.

Tornando al caso in esame, non è in discussione il fatto che le decisioni di tassazione, inviate dall’Ufficio di tassazione il 9 dicembre 2015, siano state notificate ai ricorrenti. Lo ha esplicitamente riconosciuto RI 1, fin dal momento in cui, il 18 febbraio 2016, ha interposto “reclamo cautelativo” contro le decisioni stesse.

È per contro litigioso il momento in cui è avvenuta la notificazione e, di conseguenza, il giorno in cui ha iniziato a decorrere il termine di reclamo.

A tale proposito, nel già citato “reclamo cautelativo”, il contribuente ha affermato che “le decisioni datate 09.12.2015 (doc. A) sono pervenute allo scrivente per posta ordinaria che ne ha preso conoscenza il 22 gennaio 2016”, con la conseguenza che “il termine di 30 giorni per interporre reclamo giunge a scadenza lunedì 22 febbraio 2016”.

Il contribuente ha dunque sostenuto di aver “preso conoscenza” delle decisioni il 22 gennaio 2016. Come si è già ricordato (v. supra, consid. 2.3), la decisione si considera notificata tuttavia non il giorno in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza.

L’Ufficio di tassazione ha pertanto ritenuto che il reclamo fosse tardivo ed ha invitato il reclamante ad indicare l’esistenza di un eventuale motivo di restituzione dei termini.

Nel successivo scritto del 5 marzo 2016, il contribuente ha ripreso la stessa formulazione della precedente lettera, ribadendo di aver “preso conoscenza” delle decisioni solo il 22 gennaio 2016. Circa il “motivo del ritardo del reclamo”, ha poi addotto a giustificazione l’assenza per ferie della moglie, che si occuperebbe della corrispondenza.

2.5.

Dalle suddette indicazioni si ricava la conclusione che il reclamante abbia sostanzialmente ammesso che le tre buste, contenenti altrettante decisioni di tassazione, siano state recapitate all’indirizzo suo e di sua moglie nei giorni immediatamente successivi a quello di spedizione (9 dicembre 2015), ma che, a causa dell’assenza per ferie della moglie, nessuno si sia occupato del contenuto degli invii in discussione fino al 22 gennaio 2016.

Ne consegue che la decisione impugnata, con la quale il reclamo è stato considerato tardivo, si rivela conforme alle risultanze degli atti. In particolare, sebbene l’autorità di tassazione non abbia portato la prova in senso stretto del giorno in cui le decisioni sono state notificate ai ricorrenti, si deve ritenere del tutto inverosimile che gli invii postali abbiano impiegato un mese e mezzo per giungere a destinazione. Tenuto conto anche delle asserzioni del reclamante, secondo cui egli avrebbe “preso conoscenza” delle decisioni solo il 22 gennaio 2016, a causa dell’assenza per ferie della moglie, tale conclusione è l’unica sostenibile.

È solo nel ricorso che i contribuenti, per la prima volta, affermano che “indipendentemente dalle vacanze all’estero [della] moglie, tali decisioni [gli] sono pervenute il 22 gennaio 2016”. Dal profilo del principio della buona fede, tale affermazione deve tuttavia essere relativizzata, proprio alla luce delle precedenti prese di posizione degli stessi contribuenti. Del resto, gli insorgenti non spiegano perché, nella procedura di reclamo, se fosse vero che le decisioni gli sono state recapitate solo il 22 gennaio 2016, abbiano giustificato il ritardo nel reclamo con l’assenza della moglie.

  1. 3.1.

Nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale definisce “alquanto improbabile” che i contribuenti non abbiano ricevuto non solo le tre buste contenenti le decisioni di tassazione ma neppure le sei buste contenenti i conguagli delle imposte cantonali e federali, inviate loro il 31 dicembre 2015.

3.2.

In effetti, per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione, l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazionehttp://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=20695&nX40_KEY=446553&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw

  • ctx7#ctx7 della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).

3.3.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3). Giova inoltre rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3).

3.4.

Anche se si volesse ammettere che l’autorità fiscale non sia riuscita non solo a provare ma neppure a rendere verosimile l’avvenuta notificazione delle decisioni del 9 dicembre 2015, bisognerebbe ammettere perlomeno la prova indiretta della loro intimazione, proprio alla luce della mancata reazione all’invio delle bollette per il pagamento dei conguagli.

Ai contribuenti sono infatti stati inviati i conguagli dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta, con l’indicazione della data della decisione di tassazione, il 31 dicembre 2015. Considerato il fatto che si trattava della tassazione relativa a ben tre periodi fiscali, e che quindi le buste contenenti i conguagli erano ben sei, ne consegue che, al più tardi all’inizio del 2016, i ricorrenti dovevano presumere che l’Ufficio di tassazione avesse emanato delle decisioni di tassazione e quindi, secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), avrebbero dovuto agire in modo tempestivo e domandare in tempo utile una nuova intimazione. L’attesa di oltre un mese e mezzo (considerando il “reclamo cautelativo” del 18 febbraio) prima di intraprendere alcunché è da considerarsi eccessiva.

  1. Alla luce di quanto precede, la decisione di irricevibilità qui contestata non può che essere confermata, ciò che impedisce a questa Camera di entrare nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti.

Il ricorso è conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico degli insorgenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-;

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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