Incarto n. 80.2016.58
Lugano 10 agosto 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 marzo 2016 contro la decisione del 16 febbraio 2016 in materia di assoggettamento IC.
Fatti
A. RI 1, cittadino __________, dal 2000 a metà del 2012 è stato dipendente di __________ AG, , società della quale era anche presidente del Consiglio di amministrazione. La __________ AG era detenuta in maniera integrale (100%) dalla __________ AG (nel 2017 è avvenuta la fusione di queste due persone giuridiche). Nel 2010 la era detenuta nella misura del 29% da __________.
La __________ AG e la __________ AG avevano le proprie sedi legali ed operative a __________ sino al mese di maggio del 2013, di seguito trasferite nel Canton . Le due società facevano entrambe parte del gruppo internazionale “”.
Nella sua veste di dipendente di __________ AG, RI 1 si occupava della direzione della __________ ed era membro del consiglio di amministrazione __________ (membro dal 2002; presidente dal 2003 a maggio 2011), __________ (membro 2007 – 2008; vice – presidente 2008 -2009; delegato 2009 -2012; 2012 – 2013 vice – presidente), __________ (membro 2002 – maggio 2011), __________ (vice – presidente 2002 – 2010), __________ (amministratore delegato, 2010 – 2011), __________ (membro 2008 – 2012).
B. Il ricorrente è sposato dal 2011 con __________. Ha risieduto nel Canton __________ unitamente alla moglie dal 2000 sino al 30 maggio 2015: dapprima (sino al 2010) nell’appartamento di loro proprietà (5.5 locali) in __________, __________, in seguito (dopo la vendita dell’immobile) in un’abitazione di 4.5 locali sempre a __________, in __________. Dal 2012 sino a maggio 2015 hanno vissuto in un altro appartamento in affitto di 4.5 locali, sempre a __________, in __________.
Da giugno 2015 il ricorrente è residente a __________, negli __________. Per quanto concerne il __________, il ricorrente ha acquistato nel 2008 un appartamento di vacanza, di 3.5 locali (fondi __________, PPP __________, comprato per un valore di fr. 1'449'000.- e venduto nel mese di aprile 2017, composto da atrio, cucina, sala da pranzo, soggiorno, 2 camere, bagno, doccia, wc, balcone).
Il ricorrente è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, in ragione della sua appartenenza economica (la proprietà immobiliare) dal 2008.
C. Con decisione di assoggettamento del 3.8.2012 l’Ufficio di tassazione di __________ (che ha annullato la precedente decisione di tassazione per l’IC 2010, emessa il 25.7.2012) ha comunicato ad RI 1 di averlo iscritto nel registro dei contribuenti del Canton Ticino ed in quello del Comune di __________, riconoscendo un assoggettamento illimitato del contribuente.
Nella decisione veniva in particolare indicato che secondo il diritto federale di doppia imposizione intercantonale, il domicilio fiscale primario di un contribuente corrisponde al luogo con il quale quest’ultimo ha le relazioni più strette, vale a dire il centro degli interessi vitali. Tale centro viene determinato ponderando gli interessi ideali (parenti, cerchia di conoscenti e di amici) e gli interessi materiali (professionali). Nella ponderazione degli interessi ideali e materiali, gli elementi formali (deposito dei documenti di legittimazione, esercizio di voto, ecc) non sono determinanti: decisivo è l’insieme delle circostanze di fatto. L’UT riteneva determinanti, per l’assoggettamento illimitato nel __________, il fatto che il contribuente disponeva di un appartamento a __________ nel quale questi risiedeva. Inoltre RI 1 risultava essere il direttore del __________ ed essere anche amministratore delegato di tale società (CEO). Egli sarebbe inoltre Presidente del CdA della __________ di __________ “([... ]. società che si occupa della gestione di casinò e dalla quale percepisce lo stipendio per l’attività svolta in qualità di direttore del __________. Risulta inoltre che l’indennità percepita nel 2009 come membro delegato nel Cda del __________ è aumentata da fr. 54'500.- a fr. 312'700.-“).
D. Con reclamo 26.7.2012/30.8.2012 il ricorrente censurava la decisione di assoggettamento illimitato nel Canton Ticino, contestando di aver mai ricoperto la carica di direttore della __________. Nel gravame veniva precisato come dal mese di agosto del 2001 egli era impiegato presso la . Questa società era a sua volta controllata al 100% dalla “” di __________. Quest’ultima società rappresenta la holding operativa per tutti gli interessi commerciali del gruppo __________ in Svizzera. Il contratto di lavoro con la società __________ comprendeva pure la direzione del gruppo __________ nella funzione di CEO, nonché altre attività internazionali nell’ambito del gruppo __________. In tale contesto rientrava anche la sua presenza nel Consiglio di amministrazione della __________ (società affiliata di __________ – partecipazione del 29%). Nella __________, RI 1 avrebbe svolto il ruolo di membro del consiglio di amministrazione dall’ottobre 2007 e di amministratore delegato dall’aprile 2009 al 30 giugno 2012. Dal 1°.7.2012 egli svolgeva la funzione di vice-presidente del CdA della __________. L’insorgente precisava come, per l’esercizio delle sue funzioni nell’ambito della __________, rispettivamente della __________ (come anche l’espletamento dei mandati di consigliere d’amministrazione ad esse correlate), la sede di lavoro era la sede della __________, con sede nella __________ a __________. In merito all’attività svolta a __________, nel reclamo veniva anche indicato: “(...) Per quanto concerne l’attività del signor RI 1 a __________ non si è trattato della carica di direttore a pieno titolo, come erroneamente supposto, bensì di un mandato a titolo di carica secondaria e a tempo determinato, valido per il periodo di transizione durante la ristrutturazione dell’azienda fino al reclutamento di un direttore a pieno titolo (avvenuto il 1° luglio 2012). In tale funzione di amministratore delegato il signor RI 1 ha svolto il ruolo di anello di collegamento tra il consiglio di amministrazione e la direzione della __________”. In tale periodo la sua presenza a __________ sarebbe stata limitata a non più di 2-3 giorni alla settimana. Il suo centro degli interessi personali era nel Canton __________, dove conviveva nella medesima economia domestica con la moglie __________, la quale lavorava anch’essa nel Canton __________.
In merito all’onorario percepito nel 2010 da parte della __________, maggiorato a circa fr. 312'000.-. la somma sarebbe stata proporzionata all’impegno di tempo superiore rispetto alla normale funzione di membro del CdA e avrebbe inoltre compreso tutte le spese relative all’attività svolta a __________, nonché un premio straordinario concesso dal __________ per i risultati raggiunti. Nel reclamo veniva comunque precisato che tale “onorario allargato come consigliere di amministrazione” non rappresentava il reddito principale del reclamante, percepito dalla __________ e che nel 2010 era stato ben superiore all’onorario di consigliere di amministrazione percepito dalla __________. In merito all’immobile di sua proprietà a __________ acquistato nel 2009, lo stesso serviva a lui e alla moglie come investimento patrimoniale e come seconda casa. L’appartamento (di 3.5 locali) sarebbe inoltre stato utilizzato durante la sua presenza a __________ per svolgere la propria attività di consigliere di amministrazione. Nel 2010 indicava di avere la propria residenza personale a __________ __________ (Canton __________), dove abitava dal 2003 con la coniuge in un appartamento di 5.5 locali di sua proprietà.
E. Con decisione del 16.2.2016 l’UT di __________ respingeva il reclamo presentato da RI 1. L’autorità fiscale, dopo aver citato la giurisprudenza e le basi legali che riteneva applicabili alla fattispecie, riepilogava le funzioni svolte dal ricorrente in seno alla __________. In particolare che dal 19.10.2007 al 14.7.2008 era stato membro del CdA dal 14.7.2008 al 17.4.2009 vicepresidente di tale organo societario, dal 17.4.2009 all’11.7.2012 delegato e dall’11.7.2012 al 13.9.2013 nuovamente vicepresidente. Secondo l’UT dal 2009 al 2012 egli avrebbe avuto ruolo da direttore della __________. In un articolo apparso sul “Corriere del Ticino dell’11.3.2009” era stata riportata la notizia secondo cui il contribuente avrebbe ricoperto le “veci del direttore” e la stampa (cfr. siti __________ e __________) avrebbe poi riferito ancora del momento in cui il reclamante aveva invece cessato quest’attività.
In merito a __________, sottolineava che il reclamante era il presidente del CdA. Secondo l’UT la __________ avrebbe versato uno stipendio per l’attività svolta dal contribuente presso la __________ e per tale ragione sarebbe stata riconosciuta un’indennità forfettaria per la messa a disposizione del CEO. Secondo l’autorità fiscale, nel 2010, RI 1 avrebbe ricoperto una funzione dirigenziale. Da ultimo l’UT indicava l’esistenza di un immobile di proprietà del reclamante – acquistato nel 2008 – (foglio PPP n. __________ di cui al fondo base part. n. __________ __________), mentre che per quanto attiene al Canton __________, RI 1 avrebbe indicato di essere stato proprietario di un appartamento ad __________ solo fino a dicembre 2010 e da dicembre 2010 di avere un appartamento in locazione a . Inoltre, a far propendere per una presenza ininterrotta di RI 1 nel Canton Ticino, vi sarebbero pure i dati relativi al consumo di elettricità rilevato nel “Rapporto di consumo di elettricità dell’” del 9.7.2013.
F. Con tempestivo ricorso del 17.3.2016 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo e contesta l’assoggettamento illimitato nel __________ per il periodo fiscale 2010. L’insorgente ribadisce gli argomenti già esposti in sede di reclamo, sottolineando che non esisteva alcun rapporto di lavoro con la __________, ma di aver percepito degli emolumenti collegabili alla sua attività quale membro del CdA. In particolare indicava come, per l’anno 2010, il salario/emolumento percepito da __________ era stato di fr. 303'961.-, al quale è stata aggiunta la somma di fr. 302'955.- quale bonus, per complessivi fr. 606'916.-. Nel 2010, dalla __________ egli aveva percepito un salario/emolumento di fr. 330'658.-.
G. Con scritto 13.7.2017 la Camera di diritto tributario si è rivolta ai rappresentanti del ricorrente onde ottenere informazioni supplementari. In particolare è stato richiesto di voler trasmettere il certificato di domicilio di __________ (che unicamente dal periodo fiscale successivo risultava essere coniugata all’insorgente), nonché di voler spiegare in concreto le mansioni da lui svolte in seno a __________ ed alla __________ (in particolare responsabilità, numero di personale subordinato, ecc.).
H. Con scritto 20/21.7.2017, il ricorrente ha trasmesso il certificato di domicilio di __________ (attuale coniuge). Per quanto riguarda la richiesta di ulteriori spiegazioni circa l’attività svolta dal ricorrente, veniva indicato che l’”holding privilege regime” vigente nel Canton __________ non permetteva alla __________ di assumere del personale alle dipendenze della società madre svizzera. Per tale ragione RI 1 era stato assunto da __________ per svolgere funzioni di coordinamento a favore dell’intero gruppo societario al vertice del quale si trovava la __________. Nello scritto di risposta venivano in particolare esposti tutti i ruoli e le mansioni ricoperte dal ricorrente (esecuzione di compiti operativi, supervisione delle partecipazioni di __________ in __________ e in __________, coordinamento di affari operativi e strategici, reporting ai direttori e partner locali delle varie società controllarte di __________,...). Veniva ulteriormente ribadito come il ricorrente non avesse poteri decisionali esclusivi per il __________, limitandosi a svolgere funzioni di attività strategica e di rappresentanza. Egli non ha mai concluso un contratto di lavoro con la __________, né ha mai avuto potere di gestirne il personale: avrebbe svolto unicamente funzioni di coordinamento dell’attività operativa e si interfacciava (unicamente nella fase di ristrutturazione della società) con i direttori locali del __________.
Diritto
Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza citata).
A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).
1.2.
Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
· almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
· almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, p. 27).
1.3.
Se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che materiale (Locher, op. cit., p. 27 s.; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).
Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 28 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 31). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29). Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato (“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher, op. cit., p. 33).
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8). Incombe dunque alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 123 cpv. 1 LIFD; art. 196 seg. LT) e quindi provarne l’esistenza, mentre il contribuente ha l’obbligo di collaborare, deve cioè fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento (art. 124 segg. LIFD; art. 198 segg. LT).
2.2.
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). In presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dall’autorità, si giustifica così di attribuire al contribuente l’onere di confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010 e TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).
Nella presente fattispecie è controverso, per il periodo fiscale in disamina, se il domicilio fiscale del ricorrente sia nel Canton __________, dove ha sede la società di cui è alle dipendenze (la __________) e dove risiede anche la moglie (al tempo non erano ancora coniugati), oppure nel Canton __________, luogo in cui ha acquistato nel 2008 un appartamento e nel quale, nel 2010, ha svolto la funzione di anello di collegamento tra il Cda della __________ e la direzione della medesima società.
Il ricorrente indica di aver trascorso pochi giorni alla settimana a __________ (2) e per il resto di essere rimasto a __________. Contesta di aver svolto una funzione dirigenziale in seno alla __________. In sede ricorsuale si specifica: “Il ricorrente ha svolto la sua attività in qualità di delegato del CdA della __________ soltanto durante la riorganizzazione del casinò (infatti era iscritto nel registro di commercio quale delegato dal 10.4.2009 al 6.7.2012). Durante tale periodo, la direzione era composta da 3-4 persone (...) che si occupavano della gestione quotidiana (...)” (ricorso pag. 3).
Per sua parte, l’UT ritiene che gli indizi emersi nella fase di accertamento facciano propendere per ritenere un domicilio fiscale nel luogo di lavoro nel Canton __________, dove ha sede la __________.
Si tratta innanzitutto di verificare la situazione professionale del ricorrente, per comprendere se lo stesso abbia o meno una funzione dirigenziale per l’occupazione da lui svolta nel Canton Ticino nel 2010.
3.2. Funzione dirigente
3.2.1.
Nel caso di soggiorno alternato in due luoghi diversi (quando il luogo di lavoro non coincide con quello di residenza abituale), il domicilio fiscale si trova nel luogo in cui la persona assoggettata all’imposta ha il centro dei suoi interessi personali. Quest’ultimo si determina in funzione dell’insieme delle circostanze oggettive e non in funzione delle dichiarazioni di questa persona. Il domicilio fiscale dei contribuenti che esercitano un’attività lucrativa dipendente si trova in linea di principio nel luogo del loro posto di lavoro. Secondo costante giurisprudenza, viene fatta eccezione a questa regola per i contribuenti sposati, che ritornano regolarmente al proprio domicilio il fine settimana. I legami creati dai rapporti personali e famigliari sono considerati più forti rispetto a quelli stabiliti presso il luogo di lavoro. Questo principio non trova applicazione – in linea di principio – quando il contribuente esercita una funzione dirigente in seno ad un’impresa economicamente importante, ciò che presuppone un’assunzione di una responsabilità particolare e la presenza di un personale subordinato numeroso (cfr. RF 56/2001 p. 342-323; De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a. ed., Berna 2013, p. 79; Locher K. /Locher P., Interkantonale Doppelbesteuerung, Parte III, Vol. 2, Basilea 2017, §3, IB, 1b n. 12).
3.2.2.
Secondo dottrina e giurisprudenza vengono considerate come come funzioni dirigenti: il direttore di una fabbrica di macchine come anche il supplente dell’ingegnere capo di una miniera di carbone. Il direttore di un’impresa mineraria che ha talvolta più di 400 persone ai suoi ordini occupa anch’egli una posizione dirigente. Lo stesso dicasi per il direttore tecnico (che non è comunque incaricato dell’alta direzione dell’impresa) che conta dai 130 ai 140 impiegati sotto la sua responsabilità. Il Presidente della direzione generale delle FFS occupa a sua volta una funzione dirigente (De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, op. cit., p. 79).
Non si può per contro ritenere una funzione dirigente per i membri del Tribunale federale delle assicurazioni, di un capo della Sezione dell’amministrazione cantonale oppure di un manager del “Medical Service” di un’impresa farmaceutica straniera.
L’azionista maggioritario, Presidente del CdA e delegato del CdA che si occupa della clientela esterna, ma che consacra unicamente due giorni alla supervisione di un’impresa che occupa una quarantina di persone – considerata come un’impresa familiare di medie dimensioni – non esercita una funzione dirigente ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale (De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, op. cit., p. 80 – 81; Locher K. /Locher P., Interkantonale Doppelbesteuerung, op. cit., §3, IB, 1b n. 16).
Per posizione dirigente ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale può unicamente essere intesa un’attività quale direttore oppure quale capo con responsabilità in una determinata impresa (Locher K. /Locher P., Interkantonale Doppelbesteuerung, op. cit., §3, IB, 1b n. 17).
3.2.3.
Nel 2010 RI 1 ha percepito dalla __________ un salario di fr. 303'961.- ai quali si aggiungono fr. 42'127.- di bonus (fr. netti complessivi fr. 288'109.-). Da parte della __________ egli ha percepito un’indennità quale membro del Consiglio di amministrazione pari a fr. 330'658.- (fr. 312'700.- netti). Egli ha poi anche percepito fr. 39'928.- da parte della __________ e fr. 23'488.- dalla __________ (quali indennità come membro del CdA).
Con la __________ egli era, nel periodo fiscale in questione, legato da un contratto di lavoro come dipendente. Nel contratto veniva specificato come egli avesse il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione di questa società e che nell’ambito di tale funzione avrebbe dovuto dirigere la rappresentata della “” () in Svizzera ed in , adempiere ruoli dirigenziali nelle società figlie della Gruppo della “”, tutelare e rappresentare gli interessi della __________ in Svizzera ed in __________ nei confronti di potenziali partners, come anche di autorità, elaborare nuovi progetti in Svizzera ed in __________.
Nel ricorso si specificava come RI 1, quale dipendente della __________, si occupava anche della direzione della __________ [società holding del gruppo CAI per il mercato svizzero] ed era membro anche di società figlie (Casinò di __________, Casinò di __________, Grand Casinò Kursaal di __________, Grand Casinò di __________, __________).
3.2.4.
Di fatto per la __________, nel 2010 RI 1 ha svolto la funzione di delegato del consiglio di amministrazione.
Consultando il registro di commercio della __________, in merito alla posizione di “direttore”, la stessa è stata assicurata da __________ dall’8.7.2008 al 10.4.2009. Da quest’ultima data sino al 6.7.2012 è subentrato RI 1 quale delegato del CdA. Dal 6.7.2012 la direzione è stata affidata a __________, che aveva già assunto la funzione di vicedirettore il 14.2.2012.
Di fatto il qui ricorrente ha assunto una funzione direttiva della casa da gioco , tra il vero e proprio direttore precedessore e la nomina di quello nuovo (funzione di “amministratore delegato CEO”, cfr. allegato 12 al ricorso). Verosimilmente la presenza di un membro del CdA alla testa del Casinò potrebbe essere riconducibile temporalmente ad una truffa alla stessa casa da gioco per il “” truccato, a seguito della quale erano stati arrestati anche dei dipendenti (cfr. , articolo del 29.1.2013 “Rinviato il processo “”; __________, articolo del 16.3.2010 “Casinò di __________, una truffa da 500'000 franchi).
In generale, secondo l’art. 716a CO, il CdA di una società anonima ha tra le altre, anche le seguenti competenze inalienabili ed intrasmissibili: esercitare l’alta direzione della società, avere il potere di dare le istruzioni, definire l’organizzazione.
L’art. 716b CO prevede la facoltà di delegare la gestione della società: il capoverso 1 di questa norma disciplina infatti che lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento d’organizzazione.
3.2.5.
Ora, come visto in precedenza, viene ritenuta una posizione dirigenziale nel caso in cui il contribuente conduca un’impresa economicamente importante, ciò che presuppone l’assunzione di una responsabilità particolare e la presenza di personale subordinato numeroso.
Nel caso di specie si può affermare che RI 1 occupasse per il 2010 una posizione dirigenziale in seno alla : adempiuti sono sia il requisito della responsabilità particolare assunta dal ricorrente, sia la presenza di un numeroso personale ausiliario subordinato (oltre 170 dipendenti, cfr. www.rsi.ch, articolo del 30.1.2015 “, cura dimagrante”; cfr. anche ricorso p. 4, tra i 168 ed i 205 dipendenti negli anni 2009 - 2011).
3.2.6.
La conclusione in merito alla posizione dirigenziale da lui assunta nel 2010 non viene inficiata neppure dalle sue conclusioni ricorsuali laddove sostiene di aver semplicemente __________, __________, __________, __________, ____________________ che durante il periodo in cui lui era delegato del CdA avevano assunto in tandem la direzione della casa da gioco. De facto questi non figuravano a Registro di commercio nella posizione di “direttori” o “vicedirettori”, nonostante avessero comunque facoltà di firma a due: l’unico designato da Registro di commercio con una posizione dirigenziale è il qui ricorrente. L’UT ha ragione laddove indica che anche i mezzi stampa hanno riportato la notizia che fosse lui il nuovo direttore del Casinò di __________ (cfr. anche in merito www.tio.ch, articolo del 10.3.2009 “RI 1 direttore generale del __________”, in cui veniva fatto riferimento anche ad un comunicato della medesima casa da gioco).
L’importanza delle mansioni da lui svolte nel 2010 per la __________ è del resto confermata anche dall’indennità percepita quale membro del CdA, superiore ai fr. 300'000.-. In effetti nel 2008 egli aveva percepito unicamente fr. 54'500.-. Per quanto attiene al 2009 egli aveva assunto la funzione di CEO (dal mese di aprile): in quel periodo fiscale l’indennità era infatti stata più cospicua: fr. 211'187.-.
3.2.7.
Resta tuttavia ancora da chiarire se, non ci si trovi confrontati a quello che è un “domicilio fiscale alternato”, posto come RI 1 nel 2010, ricopriva un ruolo di spicco anche per la __________ (con sede nel Canton __________) ed anche per la __________ e sua moglie (convivente all’epoca) risiedeva nel Canton __________, al suo medesimo indirizzo.
Il domicilio alternato viene ritenuto in via eccezionale quando il contribuente trasferisce il centro delle sue relazioni vitali ad intervalli regolari da un luogo a un altro e viceversa. Ciò accade quando le relazioni con entrambi i luoghi sono più o meno della medesima intensità, il contribuente risulta attivo professionalmente in entrambi i luoghi, i suoi famigliari lo seguono e la durata del soggiorno nei luoghi è più o meno della medesima durata. Da provare sono le relazioni famigliari e professionali del contribuente come anche la durata della permanenza in entrambi i luoghi; da ultimo bisogna tenere in considerazione l’insieme delle circostanze. Se dev’essere ritenuta l’esistenza di un domicilio alternato, allora, le imposte vanno di regola suddivise a metà, a meno che non vi siano motivi per giungere ad una diversa conclusione. Il Tribunale federale ha concluso per l’esistenza di un domicilio alternato, nel caso di un contribuente che risiedeva da inizio marzo sino alla fine del mese di settembre nel Canton Ticino senza pressoché mai rientrare nel Canton Zurigo, luogo in cui risiedeva per il resto dell’anno. Anche per quanto riguardava i legami famigliari gli stessi erano pressoché della medesima intensità: nel Canton Zurigo abitava in un appartamento di cinque locali di sua proprietà ed aveva anche sempre mantenuto una cerchia di amicizie. Anche nel Canton Ticino il contribuente, il quale veniva accompagnato dalla moglie, aveva molte amicizie anche perché parlava dialetto ticinese, sosteneva generosamente le associazioni locali ed aveva immatricolato la propria autovettura. I giudici avevano ritenuto che il contribuente trasferisse e cambiasse regolarmente il centro dei suoi interessi da Dübendorf a San Nazzaro. Anche dal punto di vista lavorativo, nonostante il Canton Zurigo sostenesse che il contribuente fosse lì illimitatamente imponibile, l’Alta Corte ha ritenuto che egli, che svolgeva il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione della propria impresa di costruzioni, potesse svolgere comunque la mansione di supervisore della società anche dal Canton Ticino, dove si recavano regolarmente figlio e nuora per ricevere consigli sul come dirigere la società. L’Alta corte aveva pertanto concluso per un domicilio alternato di medesima intensità con la conseguenza che la sostanza mobiliare, i proventi di quest’ultima come anche il reddito dall’attività lavorativa dovevano essere divisi a metà (Locher K. /Locher P., Interkantonale Doppelbesteuerung, op. cit., §3, 1A, 3 n. 7; DTF 100 Ia 243 consid. 2).
4.2.
4.2.1.
Venendo al caso in disamina, per il periodo fiscale 2010, il ricorrente risulta essere stato alle dipendenze della __________ con sede a __________, nella posizione di Presidente del CdA di quest’ultima con tutta una serie di competenze di tipo dirigenziale (cfr. consid. 3.2.3.).
Come visto, dalla __________ egli aveva percepito, nel 2010, un salario di fr. 303'961.- ai quali si aggiungono fr. 42'127.- di bonus (fr. netti complessivi fr. 288'109.-). Lo stipendio prendeva ad esempio in conto la funzione di “Leitung der Repräsentanz von __________ in der __________ und in __________”. La __________ corrisponde alla __________ (nominativo cambiato nel 2002).
Per il 2010 egli risiedeva a __________ con la compagna (ora moglie) __________, dapprima ad __________ [casa di proprietà] e poi a __________, in __________, dove avevano preso in locazione un appartamento (contratto con inizio dal 1°.5.2010).
4.2.2.
Nel Canton __________ l’insorgente lavorava alle dipendenze di __________, percependo un salario superiore ai fr. 300'000.-, aveva prima in proprietà ed in seguito in locazione una casa e poi un appartamento, unitamente alla convivente, con la quale si è coniugato il periodo fiscale successivo.
4.3.
4.3.1.
Analizzando l’insieme delle circostanze, questa Camera deve ritenere che il qui ricorrente, nel 2010, aveva un domicilio alternato tra il Ticino ed il Canton __________: in effetti i rapporti di RI 1 con i due luoghi di residenza appaiono più o meno della medesima intensità.
Egli esercitava nei due luoghi un’attività professionale (di tipo dirigenziale nel __________) che gli aveva procurato un compenso equivalente. Nel Canton __________ risiedeva la convivente, nell’appartamento anche da lui condiviso, mentre che a __________ aveva acquistato un appartamento di proprietà di 3.5 locali di un certo valore (di oltre fr. 1 milione).
La permanenza nel Canton Ticino era di 2-3 giorni la settimana (cfr. ricorso pag. 3).
4.3.2.
Se ne deve pertanto concludere che va riconosciuto il domicilio alternato. Dovrà pertanto essere allestito un riparto che tenga debitamente in considerazione la suddivisione a metà della sostanza mobiliare, dei proventi di quest’ultima come anche del reddito da attività lavorativa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo contro la decisione di assoggettamento del 16.2.2016 è annullata. Per il periodo fiscale 2010 viene riconosciuto il domicilio alternato del ricorrente tra il Canton __________ ed il Canton Ticino.
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico del ricorrente in ragione di 1/2.
Al ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 600.- per ripetibili.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
Intimazione a:
-; -;
-.
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: