Incarti n. 80.2016.4 80.2016.5

Lugano 16 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 4 gennaio 2016 contro le decisioni del 1° dicembre 2015 in materia di revisione IC e IFD 2010-2011-2012.

Fatti

A. a.

Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2010, inoltrata il 12 agosto 2011, RI 1 ha dichiarato fr. 2'000.– come reddito da attività indipendente (attività principale). Nell’allegato questionario per indipendenti senza contabilità, ha indicato quale genere di attività svolta “tuttofare”, a __________ e in __________, con una cifra d’affari di fr. 3'000.– (cfr. modulo 10).

L’RS 1 gli ha notificato la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 28 settembre 2011, commisurando il reddito da attività indipendente (attività principale) in fr. 25'000.– con la seguente motivazione “(…) Valori rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale”. Inoltre ha aggiunto l’importo di fr. 10'000.– a titolo di “altri redditi”, precisando che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

b.

Per il periodo fiscale 2011, nella dichiarazione del 21 marzo 2012, il contribuente ha dichiarato un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 3'000.–.

Nella decisione di tassazione IC/IFD 2011, notificata il 13 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione ha commisurato in fr. 9'000.– il reddito dell’attività indipendente principale, aggiungendo l’importo di fr. 18'024.–, a titolo di rendite AVS/AI (“Pensioni e rendite stabilite secondo attestati o tabelle), fr. 66.– come reddito da titoli e capitali e fr. 10'000.– come “altri redditi” (“Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”).

c.

Per il periodo fiscale 2012, nella dichiarazione del 26 marzo 2013, il contribuente ha dichiarato un importo di fr. 10'000.– a titolo di reddito da attività indipendente, oltre a fr. 18'024.– per rendite AVS/AI ed a fr. 271.– quale “reddito titoli e capitali”.

Notificandogli la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 5 giugno 2013, l’Ufficio di tassazione ha commisurato in fr. 10’950.– il reddito attività indipendente principale (“Aggiunta prestazioni a proprio favore dell’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”) ed ha aggiunto un importo di fr. 31'017.– quale “Liquidazione in capitale per prest. ricorrenti” (“Aggiunta delle rendite AI per il periodo 01.04.2009-31.12.2010 come da decisione dell’Ufficio AI Ticino”).

B. Nell’ambito della procedura di reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 4 marzo 2015, il contribuente è stato convocato dall’Ufficio di tassazione. Al termine dell’udienza tenutasi il 13 ottobre 2015, le parti hanno sottoscritto un verbale avente il seguente tenore:

In data odierna il contribuente consegna una lettera datata 30 aprile 2012 nella quale inoltrava reclamo contro la decisione di tassazione 2011.

Lettera che non risulta mai arrivata all'ufficio di Tassazione e reclamo che non è pertanto iscritto.

In aggiunta consegna una seconda lettera datata 14 settembre 2015 indirizzata al Comune di __________ con oggetto "Stralcio dal ruolo dei contribuente — Vostra lettera del 17.08.2015"

Il contribuente comunica di non aver mai percepito le decisioni di tassazione 2010 e 2012 (ha invece regolarmente ricevuto la decisione di tassazione 2011 ed i conguagli 2012).

La decisione di tassazione 2012 è stata ritornata all'ufficio di Tassazione.

C. Con scritto del 20 ottobre 2015, il contribuente ha postulato una revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2010, 2011 e 2012. Ha affermato che vi sarebbe una differenza tra i dati accertati dall’Ufficio di tassazione e quelli effettivamente imponibili [“(…) si tratta di un errore attorno del 50% al 500% per anno (Versamenti AI per gli anni 2010 e 2011 mi sono arrivati nel 2012 solo e anche se includiamo questi importi al calcolo finale, rimane una nettissima differenza)”]. Ha inoltre sostenuto di non aver mai ricevuto le decisioni di tassazione IC/IFD 2010 e IC/IFD 2012, mentre per il periodo fiscale 2011 avrebbe presentato ricorso (recte reclamo) avverso la decisione di tassazione del 13 aprile 2012.

D. Con (un’unica) decisione del 27 ottobre 2015, l’RS 1 ha respinto l’istanza di revisione del 20 ottobre 2015 in materia di IC/IFD 2010, 2011 e 2012, non essendo adempiuto alcuno dei motivi previsti dalla legge. Ha contestualmente ritenuto che il contribuente avrebbe agito con manifesta negligenza, avendo invocato argomenti che avrebbe potuto sollevare nell’ambito della procedura ordinaria.

E. Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione con reclamo del 27 novembre 2015, contestando, in sostanza, le argomentazioni sollevate dall’RS 1. A sua mente le decisioni di tassazione IC/IFD 2010, 2011 e 2012 dovrebbero essere sottoposte a revisione già solo per il fatto di aver percepito nel 2012 delle rendite AI retroattivamente per gli anni 2010 e 2011. Ha ribadito di non aver ricevuto le decisioni di tassazione IC/IFD 2010 e 2012 e di aver impugnato la decisione di tassazione IC/IFD 2011.

F. L’autorità fiscale ha respinto il gravame, con due distinte decisioni del 1° dicembre 2015. Per quanto concerne (tutte e tre) le decisioni di tassazione IC/IFD 2010, 2011 e 2012 ha rilevato che il reclamante non aveva presentato nuove obiezioni atte a contrastarle e che avrebbe potuto far valere, con un minimo di diligenza, tali motivi nell’ambito della procedura ordinaria. Ha altresì addotto che “(…). Il fatto di aver percepito una liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti non è motivo di revisione, in quanto il reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente (quindi al momento in cui la stessa è percepita) e va quindi imposto nello stesso anno (…)”. Inoltre per le dichiarazioni di tassazione IC/IFD 2010 e 2012, ha ritenuto che, anche nell’ipotesi in cui si dovesse ammettere che non abbia ricevuto le relative decisioni, il contribuente ha in ogni caso ricevuto i calcoli definitivi dall’Ufficio esazione e condoni ed ha saldato i relativi conguagli il 22 novembre 2011 e il 20 agosto 2013, da cui inizia la decorrenza del termine per inoltrare il reclamo. Per quanto concerne, per contro, la decisione di tassazione IC/IFD 2011, non avrebbe mai ricevuto alcun reclamo da parte di RI 1. Quest’ultimo, dal canto suo, non ha potuto dimostrarne la spedizione. La contestazione sarebbe dunque tardiva.

G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le summenzionate decisioni dell’Ufficio di tassazione. In relazione all’affermazione dell’autorità fiscale, di non aver ricevuto il suo reclamo contro la tassazione 2011, il ricorrente allega una lettera dell’allora sindaco di __________, cui il reclamo sarebbe stato inviato in copia. Quanto alla pretesa mancata notificazione delle decisioni relative ai periodi 2010 e 2012, l’insorgente sottolinea, da un lato, che lo stesso Ufficio di tassazione ha ammesso che la tassazione 2012 gli è stata ritornata dalla posta e, dall’altro, che è solo la decisione di tassazione ad essere suscettibile di reclamo e non le bollette per il pagamento del conguaglio. A comprova delle sue tesi ha allegato diversa documentazione, anche con i successivi scritti del 6 gennaio 2016 e del 18 febbraio 2016.

Diritto

  1. Il ricorrente ha chiesto la revisione delle decisioni di tassazione relative ai periodi fiscali 2010, 2011 e 2012. Mentre, tuttavia, per due periodi fiscali (2010 e 2012) ha sostenuto di non aver mai ricevuto le decisioni, per quanto concerne invece il solo periodo fiscale 2011 ammette di averla ricevuta, ma sostiene di averla contestata tempestivamente, senza tuttavia aver mai ricevuto una decisione su reclamo. Per tutti e tre i periodi fiscali, poi, sostiene che una revisione delle decisioni di tassazione sarebbe imposta dalla successiva erogazione di una rendita di invalidità con effetto retroattivo.

In parte, gli argomenti sollevati devono essere esaminati come se si trattasse di un reclamo contro la decisione di tassazione, piuttosto che come un’istanza di revisione. In effetti, la revisione presuppone che una decisione o sentenza sia cresciuta in giudicato (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD), cosa che non si sarebbe verificata se le decisioni non fossero state notificate all’insorgente o se, addirittura, quest’ultimo avesse tempestivamente interposto reclamo contro una decisione di tassazione.

Di seguito, le censure del ricorrente saranno quindi esaminate a partire da quelle che presuppongono che le decisioni di tassazione non siano passate in giudicato. In seguito, ci si confronterà con l’istanza di revisione in senso stretto.

  1. 2.1.

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione IC/IFD 2010.

2.2.

L’art. 206 cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

2.3.

Va in primo luogo evidenziato che il 28 settembre 2011 è stata emanata la decisione di tassazione IC/IFD 2010 da parte dell’RS 1, spedita al contribuente, per posta A, all’indirizzo indicato sulla dichiarazione d’imposta 2010 (__________). Il 31 ottobre 2011 è stato inviato al contribuente il relativo conguaglio, che è stato saldato il 22 novembre 2011. Ritenendo la summenzionata decisione regolarmente passata in giudicato, per il fatto che non era stata impugnata dal contribuente, l’autorità di tassazione ha archiviato l’incarto fiscale.

L’insorgente soltanto in occasione dell’udienza tenutasi il 13 ottobre 2015 (per la quale, come visto in precedenza, è stato convocato dall’Ufficio di tassazione con scritto 23 settembre 2015 a seguito del reclamo del 4 aprile 2015 contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2013) si è lamentato di non aver ricevuto la decisione di tassazione per l’anno fiscale 2010. Ancora in questa sede, il ricorrente ribadisce questa circostanza. A comprova della sua tesi ha prodotto copia di uno scritto del 4 dicembre 2015 dell’RS 1, da cui emerge soltanto che il 3 dicembre 2015 ha chiesto copia della notifica di tassazione del 2010 (cfr. copia scritto 4 dicembre 2015 dell’RS 1 annesso al presente ricorso), adducendo in particolare che egli, al momento dell’inoltro del presente ricorso, non era ancora in possesso della decisione di tassazione 2010 (“di qui la necessità di allegare un calcolo con “Dati accertati” stimati”).

2.4.

Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

2.5.

Tornando al caso in esame, è vero che l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare l’avvenuta intimazione della decisione del 28 settembre 2011, non è stata in grado di fornirla, essendo la stessa avvenuta per posta semplice. L’autorità di tassazione sottolinea tuttavia che al contribuente è stato inviato, all’indirizzo di __________ da lui indicato nella dichiarazione di tassazione 2010, il conguaglio dell’imposta cantonale, con l’indicazione della data della decisione di tassazione, il 31 ottobre 2011. Il conguaglio è stato saldato il 22 novembre 2011.

2.6.

In effetti, per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione, l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazionehttp://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=20695&nX40_KEY=446553&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw

  • ctx7#ctx7 della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).

2.7.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3). Giova inoltre rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3).

2.8.

Alla luce dei principi enunciati, al più tardi all’inizio del mese di novembre 2011, il ricorrente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse emanato una decisione che lo concerneva e quindi, secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), avrebbe dovuto agire in modo tempestivo e domandare in tempo utile una nuova intimazione. L’attesa di oltre quattro anni prima di intraprendere alcunché è da considerarsi assolutamente eccessiva.

L’obiezione del ricorrente, secondo cui le bollette per il pagamento non sono impugnabili, ma lo è solo la decisione di tassazione su cui si fondano, trascura la portata del principio della buona fede, che non consente certo al contribuente di lasciar trascorrere il tempo, dopo aver avuto conoscenza dell’avvenuta intimazione di una decisione. A maggior ragione, il contribuente che non avesse ricevuto la decisione di tassazione dovrebbe rivolgersi all’autorità fiscale, se ha addirittura già pagato il debito d’imposta che contesta.

Del resto – sia detto per inciso – si deve ritenere altamente inverosimile che l’insorgente abbia ricevuto la tassazione del periodo fiscale 2011 (come da lui stesso ammesso) – successivo dunque a quello litigioso – e non si sia perlomeno posto la domanda se la tassazione del periodo fiscale 2010 non gli fosse già stata notificata.

  1. 3.1.

L’insorgente sostiene poi di aver interposto reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2011 del 13 aprile 2012, circostanza peraltro sollevata in maniera chiara soltanto durante l’udienza tenutasi il 13 ottobre 2015 dinanzi all’RS 1. In quell’occasione ha prodotto copia di una lettera datata 30 aprile 2012, che egli avrebbe spedito per posta A al predetto ufficio, da cui emerge che egli contesta integralmente la summenzionata decisione. A dire del ricorrente, il reclamo sarebbe stato inviato, per conoscenza, anche all’allora sindaco di __________, fatto che sarebbe comprovato dalla risposta di quest’ultimo, con lettera del 3 maggio 2006 (recte 2012) (cfr., al proposito, doc. 1c allegato al presente ricorso). L’RS 1, dal canto, suo afferma di non aver ricevuto alcun reclamo da parte del contribuente, il quale non è stato in grado di dimostrare la sua effettiva spedizione.

3.2.

La prova dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1).

3.3.

La copia dello scritto 30 aprile 2012, a valere quale reclamo e prodotto dal ricorrente in sede di udienza del 13 ottobre 2015, non è sufficiente per dimostrare la sua effettiva spedizione e ricezione. D’altronde, l’insorgente non è riuscito a comprovare di averlo inviato, essendosi servito della posta A. La spedizione con la posta normale, in effetti, non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario. Se il ricorrente avesse, per contro, scelto la trasmissione, mediante posta raccomandata oppure Posta A plus, sarebbe stato possibile verificare il recapito dell’invio. È ben vero che non sussiste l’obbligo dell’invio secondo queste modalità: spetta tuttavia al singolo contribuente valutare in quale misura cautelarsi contro il rischio di non poter provare ad aver adempiuto i propri obblighi.

3.4.

L’insorgente pretenderebbe tuttavia di provare l’invio del reclamo, producendo copia di una lettera che l’allora sindaco di __________ gli avrebbe indirizzato, dopo aver ricevuto in copia il reclamo inviato all’Ufficio di tassazione.

In fondo alla lettera, con cui il ricorrente avrebbe interposto reclamo, risulta la dicitura “copia: __________, presidente della città di __________”. Tuttavia il ricorrente non ha potuto dimostrare la spedizione di questa seconda lettera (inviata per conoscenza tramite posta semplice), per gli stessi motivi di cui sopra. Neppure la risposta del 3 maggio 2006 (recte 3 maggio 2012), prodotta in copia dall’insorgente, è atta a dimostrare indirettamente che il reclamo del 30 aprile 2012 sia stato inviato perlomeno all’allora sindaco di __________. Anzitutto poiché dal suo contenuto non emerge alcun riferimento al reclamo del 30 aprile 2012 e non si comprende chiaramente a cosa si riferisca. In secondo luogo, appare piuttosto che l’allora sindaco abbia risposto al contribuente in relazione ad un altro scritto di medesima data intitolato “Costrizioni registrate sin dal 2006” (cfr., nel dettaglio, doc. 1c annesso al presente ricorso).

3.5.

Non avendo sufficientemente comprovato l’invio dello scritto del 30 aprile 2012 a valere quale reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2011 del 13 aprile 2012, l’insorgente deve sopportarne le conseguenze giuridiche. In queste circostanze, la trasmissione dello scritto in questione deve essere considerata come non avvenuta. Non va infine dimenticato che l’Ufficio di tassazione di regola invia uno scritto al contribuente, mediante il quale conferma di aver ricevuto il reclamo inoltrato avverso la decisione di tassazione. Ciò che in casu non è avvenuto.

  1. 4.1.

Va poi esaminata la censura sollevata dal ricorrente secondo la quale egli non avrebbe neppure ricevuto la decisione di tassazione IC/IFD 2012. A comprova della sua tesi ha prodotto il verbale di audizione del 13 ottobre 2015, in cui è stato in particolare precisato che “La decisione di tassazione 2012 è stata ritornata all’ufficio di Tassazione”.

Dagli atti risulta che la decisione di tassazione IC/IFD 2012 del 5 giugno 2013 è stata spedita il medesimo giorno al contribuente all’indirizzo indicato sulla dichiarazione d’imposta 2012, sottoscritta da quest’ultimo il 26 marzo 2013 (__________; cfr., al proposito, l’incarto fiscale agli atti). La busta è stata ritornata al mittente con la menzione “La cassetta delle lettere/la casella postale non viene più vuotata”. La decisione è stata rispedita, per lettera semplice, il 6 agosto 2013, al medesimo indirizzo, non avendo l’Ufficio di tassazione reperito un altro recapito.

4.2.

Dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP (che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino) risulta, in effetti, che RI 1 ha annunciato la sua partenza per __________ il 6 settembre 2013. Dall’elenco storico degli indirizzi agli atti emerge inoltre che il suo nuovo recapito (__________, __________) è stato modificato soltanto il 31 dicembre 2014, mentre il suo nuovo domicilio è stato addirittura cambiato il 26 agosto 2015, con effetto retroattivo dal 6 settembre 2013 (cfr. elenco storico degli indirizzi agli atti). A ciò va aggiunto che il recapito di __________ appare sia sulla dichiarazione d’imposta 2012, sia su tutti i documenti prodotti dal contribuente unitamente alla stessa.

Se, quando gli è stata notificata la decisione di tassazione, egli si era effettivamente già trasferito in un altro cantone, spettava quindi al ricorrente – il quale peraltro per sua manifesta negligenza non ha vuotato la casella postale – comunicare tempestivamente qualsivoglia cambiamento d’indirizzo e di domicilio all’RS 1.

4.3.

Va comunque rilevato ancora che, indipendentemente dall’eventuale mancato recapito della decisione di tassazione, il ricorrente risulta aver ricevuto le bollette per il pagamento del conguaglio dell’imposta cantonale. Il pagamento è infatti stato da lui eseguito il 20 agosto 2013. Valgono, a tale riguardo, le considerazioni già proposte in merito alla decisione relativa al periodo fiscale 2010 (v. supra, consid. 2).

  1. 5.1.

Accertato che, per le ragioni esposte, le decisioni di tassazione erano regolarmente passate in giudicato, quando il ricorrente, il 20 ottobre 2015, ne ha chiesto la revisione, resta da verificare l’esistenza di un motivo che possa eventualmente giustificare la loro revisione.

5.2.

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

5.3.

La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

5.4.

L’insorgente, con riferimento a tutte e tre le decisioni di tassazione IC/IFD 2010, 2011 e 2012, sostiene che la revisione sarebbe giustificata alla luce della successiva decisione, intervenuta nel 2012, di concedergli delle rendite AI con effetto retroattivo. A suo dire i dati accertati (da lui stimati per il 2010 e il 2012 non essendo a suo dire in possesso delle relative decisioni) dall’RS 1 non sarebbero corretti e dunque l’autorità di tassazione non avrebbe preso in considerazione “fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi”. Sostiene, tra l’altro, che “(…) una percezione di qualsiasi guadagno lucrativo di fonte professionale primaria sarebbe esclusa“, richiamando un rapporto medico e uno scritto dell’Ufficio AI, e che sarebbe “(…) dunque accertato che almeno dal 2009, (…) non ha più potuto e non ha percepito un qualsiasi guadagno fuori dai CHF 6'000.00 annui permessi provenienti da fonti esclusivamente secondarie (…)”.

5.5.

Il contribuente, in questa sede, ha prodotto copia di uno scritto del 19 dicembre 2011 dell’Ufficio AI intitolato “Progetto d’assegnazione di rendita Attribuzione di una rendita d’invalidità”, da cui risulta anzitutto che già il 23 luglio 2008 egli aveva inoltrato una domanda per ottenere una rendita d’invalidità. L’Ufficio AI, nella medesima lettera, ha in particolare accertato quanto segue:

Da aprile 2008 (inizio dell’anno d’attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell’AI si determina che l’attività abituale quale informatico è proponibile in misura nulla dal 01.04.2008 mentre in una professione adeguata e rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è nulla dal 01.04.2008 e del 50% dal 21.09.2010.

(…)

Nella sua attività di informatico indipendente, per l’anno 2010, lei avrebbe potuto percepire un salario annuo di CHF 29'956.– (…). Si può però ipotizzare un inserimento in ambito protetto, con un salario annuo che potrebbe raggiungere i CHF 6'000.-- (…), stimando un grado d’invalidità nella misura dell’80%.

Con decisione del 2 marzo 2012 l’Ufficio AI ha stabilito che RI 1 ha diritto, con effetto retroattivo dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2010, ad un versamento di rendite AI di complessivi fr. 31'017.– (21 mesi a fr. 1'477.– mensili), avendo accertato un grado d’invalidità nella misura del 100%. Il versamento è stato eseguito nell’anno fiscale 2012, in cui il relativo importo è stato anche accertato dall’Ufficio di tassazione e tassato (cfr. decisione di tassazione IC 2012 del 5 giugno 2013 “Liquidazioni in capitale prest. ricorrenti”).

Con altra decisione di medesima data (2 marzo 2012) l’Ufficio AI ha stabilito che, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011, RI 1 ha diritto ad una rendita AI e un versamento di fr. 18'024.– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (12 mesi a fr. 1'502.– mensili). Detto importo è stato accertato dall’Ufficio di tassazione e tassato nell’anno fiscale 2011 (cfr. decisione di tassazione del IC 2011 del 13 aprile 2012).

5.6.

In queste circostanze, l’istanza di revisione, inoltrata all’Ufficio di tassazione il 20 ottobre 2015, deve essere dunque considerata tardiva poiché presentata ben oltre il termine di novanta giorni dalla scoperta del (presunto) motivo di revisione (art. 233 LT). Infatti, il ricorrente fonda la sua istanza sul progetto d’assegnazione di rendita del 19 dicembre 2011. La situazione non muterebbe del resto neppure considerando determinante la data delle due decisioni dell’Ufficio AI, relative alle rendite, rispettivamente, dal 1.4.2009 al 31.12.2010 e dal 1.1.2011 al 31.12.2011.

Ma, anche volendo ignorare la tardività nell’inoltro della domanda di revisione, quest’ultima dovrebbe comunque essere respinta, per il fatto che l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD). In effetti, già allorquando aveva compilato la dichiarazione d’imposta dell’anno fiscale 2010 (il 12 agosto 2011), RI 1 sapeva di aver presentato una domanda per ottenere una rendita AI. A maggior ragione, non poteva non esserne a conoscenza quando ha inoltrato le dichiarazioni per i periodi fiscali 2011 (21 marzo 2012) e 2012 (26 marzo 2013), avendo nel frattempo già addirittura ottenuto le decisioni con cui gli veniva riconosciuto il diritto alla rendita.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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