Incarti n. 80.2016.290 80.2016.291
Lugano 23 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 dicembre 2016 contro la decisione del 2 novembre 2016 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
A. RI 1, classe , nel periodo fiscale litigioso, era padre di due figli minorenni (nati nel 2005 e nel 2008), ai quali, oltre alla coniuge separata, doveva versare i contributi di mantenimento. Di formazione medico specialista FMH in , dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, ha esercitato la sua attività professionale come medico capo clinica presso l’ (di seguito ), percependo un reddito netto di fr. 114’960. Dal 1° luglio 2013 fino al 30 giugno 2015, ha intrapreso una formazione complementare della durata di due anni, e meglio un’attività di ricerca e di formazione continua, presso l’, __________ (senza un rapporto di lavoro), finalizzata ad assumere in seguito un ruolo nell’ambito della chirurgia pediatrica presso l’ e all’avanzamento della propria carriera accademica. Per il soggiorno di ricerca e di formazione, ha ottenuto una borsa di studio dell’ammontare di complessivi fr. 120'000.–, finanziati dall’__________ di __________ (fr. 40'000.–), dall’__________ (fr. 30'000.–) e dall’__________ __________ __________ () (fr. 50'000.–), da cui sono stati esclusi i contributi sociali (in assenza di un rapporto di lavoro tra le parti). RI 1, dal canto suo, si è impegnato a pubblicare tre ricerche con il nome di __________ (al più tardi entro il 30 giugno 2016) e ad assumere, al termine della formazione a , l’incarico di medico capo clinica del reparto di __________ __________ presso l’, della durata minima di tre anni e in stretta collaborazione con l’ (con il diritto di rimborso, in caso di inottemperanza) [cfr. convenzione del 21 giugno 2013 tra l’__________ e RI 1]. Il finanziamento della formazione a , oltre alla borsa di studio di cui sopra, prevedeva anche che il contribuente facesse capo a "fondi propri" (cfr. copia convenzione d’intenti del 15 maggio 2013 annessa allo scritto del 20 dicembre 2016 del dr. med. RI 1). Nel 2013, il contribuente, a tale titolo, ha ricevuto l’importo di fr. 49'975.– da parte dell’ (cfr. certificato di salario 2013 del 2 aprile 2014 nell’incarto fiscale 2013).
B. Nella dichiarazione d’imposta 2013, il contribuente ha in particolare dichiarato di non aver percepito alcun reddito da attività dipendente e di non esercitare alcuna attività, indicando "studente" come attività accessoria. Ha postulato diverse deduzioni.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 9 marzo 2016, l’RS 1 ha in particolare aggiunto, sia per l’IC, sia per l’IFD, quale reddito da attività dipendente principale fr. 164'935.– ("Valori secondo certificato di salario al netto dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP e II° pilastro").
C. Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 29 marzo 2016, nel quale ha evidenziato di aver beneficiato, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 31 giugno 2015, di un congedo non pagato e, per l’anno 2013, di una borsa di studio, dell’ammontare di fr. 50'000.–, postulandone la deduzione.
L’autorità fiscale ha respinto il reclamo, con decisione del 2 novembre 2016. Nella motivazione allegata, valida sia per l’IC, sia per l’IFD, ha precisato quanto segue:
Nel 2013 oltre ad uno stipendio netto di fr. 114960 versato dall’__________ il dott. RI 1 ha ricevuto un compenso di (fr.) 49975 dallo stesso istituto quale borsa di studio per lo svolgimento di due anni di ricerca e formazione presso l’__________.
Con reclamo del 29 marzo 2016 il dott. RI 1 ha chiesto l’esonero delle imposte per il versamento citato.
Secondo dottrina e giurisprudenza l’esenzione delle borse di studio dipende dalle seguenti condizioni: l’esistenza o meno di una controprestazione, la situazione d’indigenza del beneficiario e che quindi la prestazione versata abbia lo scopo di sostenerlo.
A giudizio dell’ufficio di tassazione nel caso in esame non sono dati i presupposti per ottenere l’esenzione. Infatti gli accordi presi con l’__________ prevedono una serie di controprestazioni: pubblicare almeno tre ricerche in nome dell’__________ entro il 30.06.2016, e lavorare due anni (recte tre anni) presso l’__________ in stretta collaborazione con l’__________. Per questi motivi l’ufficio di tassazione conferma la decisione del 09.03.2016.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, completato con scritto del 20 dicembre 2016, RI 1 chiede, in via principale, di considerare la somma di fr. 49'975.– come reddito esente da imposta ai sensi dell’art. 23 lett. d LT, di riconoscere in deduzione l’importo complessivo di fr. 80'350.– a titolo di spese professionali e non, come indicato nel gravame, e di riformare di conseguenza la decisione impugnata, con protesta di tasse e spese; in via subordinata, di riconoscere l’importo complessivo di fr. 93'994.– a titolo di "spese legate alla formazione effettuata oltre alle altre spese indicate nei considerandi" da porre in deduzione dal reddito imponibile, con protesta di tasse e spese. Ritiene in particolare che la sua indigenza sarebbe pacifica, che nell’ambito degli accordi presi non sarebbe prevista alcuna controprestazione e che detti accordi non sarebbero, ad oggi, adempiuti. Postula inoltre la deduzione delle spese professionali e non, riguardo ai primi sei mesi dell’anno, avendo svolto un’attività professionale presso l’__________. Nell’ipotesi in cui non si dovesse ammettere la postulata deduzione, chiede di riconoscere le spese sostenute in relazione al soggiorno di ricerca e di formazione e di altre spese dell’ammontare di complessivi fr. 93'994.–.
E. Nelle proprie osservazioni del 6 febbraio 2017, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, ha in particolare proposto di accogliere parzialmente il ricorso e di modificare la decisione impugnata, ammettendo un’ulteriore somma di fr. 14'400.– a titolo di deduzione dal reddito imponibile, e indicando, nel dettaglio, le spese riconosciute.
Diritto
Secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.
1.2.
L’art. 24 lett. d LIFD menziona, fra gli altri redditi non soggetti all’imposta, i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati.
Per l’imposta cantonale, l’art. 23 lett. d LT esenta dall’imposta i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, le allocazioni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale.
L’Ufficio di tassazione ha considerato imponibile il compenso di fr. 49'975.–, versato nel 2013 dall’__________ a favore del dr. med. RI 1, a titolo di borsa di studio, per il soggiorno di formazione e ricerca presso un ente ospedaliero di __________. Secondo il contribuente, invece, tale finanziamento rientrerebbe fra i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, che la legge esenta dall’imposta.
2.2.
Il Tribunale federale si è occupato dell’imposizione dei sussidi del Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica (di seguito FNS) in una sentenza del 28 aprile 2008 (n. 2A.103/2007 e 2C_715/2007, in StE 2008 B 26.23 n. 1 = RF 2008 p. 773 = RDAF 2008 II 364 = ZStP 2008 p. 291), che concerneva il caso di una giurista, che aveva ottenuto un finanziamento di 225'000.– franchi per tre anni, perché realizzasse un progetto di ricerca finalizzato all’abilitazione per l’insegnamento.
Essenzialmente, la sentenza dell’Alta Corte lascia aperta la questione della qualifica precisa della natura di reddito di cui si tratta, limitandosi ad escludere che l’importo ricevuto dalla ricorrente potesse essere esentato dall’imposta sul reddito quale sussidio d'assistenza proveniente da fondi pubblici o privati (articoli 24 cpv. 1 lett. d LIFD e 7 cpv. 4 lett. f LAID).
Infatti, perché un sussidio sia esente occorre che sia finalizzato all’assistenza, cioè che sia erogato ad una persona indigente. Vi rientrano pertanto solo le borse di studio in senso stretto (cfr. la sentenza citata, consid. 2.1).
Nel caso esaminato, il Tribunale federale ha rilevato che si trattava di un sussidio versato ad una ricercatrice in vista della sua carriera scientifica e che la situazione finanziaria della richiedente non era un criterio per l’attribuzione del finanziamento (consid. 2.2).
La sentenza si confronta poi con la Circolare n. 8 del 25 febbraio 1971 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che sottolinea essere ancora applicabile e secondo cui sono imponibili “i sussidi personali, per quanto costituiscano degli stipendi”; essi “consentono alle Università svizzere e ad altre istituzioni di assicurarsi i servizi di scienziati particolarmente qualificati per lo sviluppo della ricerca scientifica”. La circolare considera per contro non imponibili “le borse, designate talvolta anche contributi per le giovani leve”.
L’Alta Corte giustifica la differenza di regime prevista per le borse di studio in senso stretto, da una parte, e i sussidi personali per ricercatori, dall’altra. Le prime sono infatti versate a giovani, che di solito hanno meno di 33 anni e che vogliono terminare la tesi di dottorato o uno studio postdiploma (p. es. LL.M.); essendo all’inizio della loro carriera professionale, non dispongono di solito di redditi e pertanto i sussidi ricevuti servono essenzialmente a coprire le loro spese di mantenimento piuttosto modeste. Si tratta dunque di borse in senso stretto, che possono essere qualificate “sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici”. I sussidi personali invece sono versati a ricercatori progrediti, solitamente più anziani, che dispongono di un’esperienza professionale e di migliori competenze scientifiche; il loro scopo è di incoraggiare i candidati idonei ad affrontare la carriera accademica; l’ammontare delle prestazioni è anche superiore a quello delle borse; non si tratta pertanto di sussidi d’assistenza (sentenza cit., consid. 2.3.2).
Il Tribunale federale rinuncia dunque a qualificare i sussidi come reddito dell’attività lucrativa dipendente (o indipendente), ma osserva che ciò non basta ancora ad escludere che si tratti di un reddito imponibile secondo la clausola generale. Sottolinea comunque lo stretto legame che il regolamento dei sussidi del FNS stabilisce fra il finanziamento e la prestazione del ricercatore, per concludere che i contributi erogati non possono essere considerati versamenti gratuiti o “a fondo perso” e neppure delle borse, dal momento che i beneficiari particolarmente qualificati non sono in linea di principio indigenti. Stabilito che il contributo erogato alla ricorrente dal FNS rientra fra i redditi imponibili secondo la clausola generale, l’Alta Corte conclude affermando che, in considerazione della corrispondenza del regime fiscale in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta, le disposizioni delle leggi cantonali devono essere interpretate conformemente a quelle della legge federale, poiché altrimenti sarebbe violato il postulato dell’armonizzazione verticale (sentenza cit., consid. 2.3.4).
2.3.
In un’altra sentenza, di poco più recente, il Tribunale federale ha poi precisato il campo d’applicazione delle disposizioni legali che esentano dall’imposta sul reddito i sussidi d’assistenza (DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506).
I giudici hanno sottolineato dapprima che dalle versioni tedesca e italiana della legge risulta in modo più chiaro che la disposizione in questione mira anzitutto a esentare dall’imposta l’aiuto alle persone svantaggiate o bisognose, i relativi sussidi provenienti in generale da fondazioni, associazioni caritative o altre entità che perseguono fini disinteressati di pura utilità pubblica. Si tratta pertanto di un’esenzione fondata su motivazioni di carattere socio-politico, che si prefigge di far pervenire integralmente al destinatario le prestazioni versate allo scopo di sfuggire ad una situazione di indigenza o di bisogno (“Notlage”).
La sentenza prende poi atto delle critiche rivolte in dottrina all’esenzione in questione, che sarebbe causa di ineguaglianze. Immaginando due contribuenti che si trovassero in una simile situazione economica precaria, quello che percepisce redditi provenienti da prestazioni d’assistenza sarebbe indebitamente avvantaggiato rispetto a quello che consegue redditi professionali, poiché questi ultimi sono imponibili. Gli autori in questione auspicano pertanto, de lege ferenda, l’esenzione generale di un importo corrispondente al minimo vitale, mediante deduzioni sociali o mediante l’aliquota. Il Tribunale federale ha concluso lasciando aperta la questione, in quanto l’art. 190 Cost. lo obbliga comunque ad applicare il diritto federale vigente. Ha tuttavia sottolineato che, nell’interpretazione dell’art. 24 lett. d LIFD, avrebbe cercato di ridurre il più possibile le disparità di trattamento che questa norma poteva generare (DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506, consid. 4.1).
In seguito, la Corte ha stabilito a quali condizioni è data l’esenzione:
· il beneficiario deve trovarsi in una situazione di disagio (stato di bisogno, Bedürftigkeit);
· l’entità (di diritto pubblico o privato) che eroga le prestazioni lo deve fare allo scopo di venire in aiuto del beneficiario (motivo di assistenza, Unterstützung);
· il versamento deve avere un carattere disinteressato e non oneroso, cioè dal beneficiario non deve essere pretesa alcuna controprestazione o contropartita (gratuità, Unentgeltlichkeit)
(DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506, consid. 4.3; v. anche RtiD I-2012 p. 677 ss.).
2.4.
Nella sentenza del 26 maggio 2014 (decisione TF n. 2C_74/2014 e n. 2C_78/2014), l’Alta Corte, richiamando le summenzionate decisioni, ha in particolar modo riconfermato, quali motivi di esenzione dell’imposta sul reddito, i criteri cumulativi dello stato di bisogno, del motivo di assistenza e della gratuità, in relazione al versamento di una borsa di studio dal FNS, dell’ammontare di fr. 21'350.–, a favore del ricorrente. In quello specifico caso, dopo aver analizzato alcune disposizioni del regolamento del FNS sulla concessione dei sussidi, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il sussidio erogato dal FNS soggiaceva a un numero importante di condizioni che impedivano di considerare gratuito il versamento. L’art. 24 lett. d LIFD non poteva dunque trovare applicazione (sentenza cit., consid. 3.1. e 3.2.).
2.5.
Tornando al caso qui posto a giudizio, il 15 maggio 2013 l’, , e il dr. med. RI 1, hanno concluso una "convenzione d’intenti in merito al co-finanziamento della formazione complementare" che quest’ultimo si apprestava ad affrontare "… presso l’ durante il periodo giugno 2013 - giugno 2015". Dalla convenzione emerge in particolare la durata della formazione (due anni, di cui dodici mesi di ricerca e dodici mesi di esperienza clinica), il finanziamento mediante fondi propri del dr. med. RI 1 e fondi elargiti dall’ (fr. 40'000.–), dall’__________ e dall’__________ __________ (Dipartimento di ). Da parte sua, il dr. med. RI 1 si è impegnato "…a portare a buon fine la propria formazione presso l’ e, a formazione conclusa, a trasferirsi a __________ con un incarico di medico capo clinica, presso l’__________, servizio di __________ __________ per una durata minima di 3 anni". In caso di inottemperanza, il medico si è impegnato, a determinate condizioni, al rimborso del finanziamento (cfr. copia convenzione d’intenti del 15 maggio 2013 annessa allo scritto del 20 dicembre 2016 del dr. med. RI 1).
Il 21 giugno 2013, l’__________ e il dr. med. RI 1 hanno pattuito un accordo intitolato "", avente per oggetto una formazione complementare della durata di due anni, e meglio un soggiorno di ricerca e di formazione continua, presso il predetto ente ospedaliero __________ (senza un rapporto di lavoro), dal 1° luglio 2013 fino al 30 giugno 2015, allo scopo di assumere in seguito un ruolo nell’ambito della __________ __________ presso l’ e di avanzare nella propria carriera accademica. Come visto in narrativa, per tale periodo di ricerca e di formazione, è stato pattuito un finanziamento a favore dell’insorgente di complessivi fr. 120'000.–, elargiti dall’__________ di __________ (fr. 40'000.–), dall’__________ (fr. 30'000.–) e dall’__________ () (fr. 50'000.–), esclusi i contributi sociali (in assenza di un rapporto di lavoro tra le parti). RI 1, dal canto suo, si è impegnato a pubblicare tre ricerche con il nome di __________ (al più tardi entro il 30 giugno 2016) e ad assumere, al termine della formazione, l’incarico di medico capo clinica del reparto di __________ __________ presso l’, per la durata minima di tre anni e in stretta collaborazione con l’__________ (con il diritto di rimborso, in caso d’inottemperanza) [cfr. convenzione del 21 giugno 2013 tra l’__________ e RI 1]. Dal certificato di salario riguardante l’anno 2013, rilasciato il 2 aprile 2014 dall’, risulta che il ricorrente, nel periodo fiscale litigioso, ha percepito un salario netto di fr. 164'935.–, di cui fr. 49'975.– inerenti alla summenzionata borsa di studio ("Stipendium"), mentre l’importo restante è in connessione con l’attività lavorativa da lui svolta, come medico capo clinica, dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 presso l’ (cfr. ricorso del 2 dicembre 2016, p. 2). L’insorgente ha prodotto uno scritto dell’8 dicembre 2015, attestante che egli ha lavorato come ricercatore presso l’ente ospedaliero __________ dal mese di luglio 2013 al mese di luglio 2014. Dall’atto di assunzione per medici capi-clinica del 25 febbraio 2015, risulta inoltre (in considerazione degli accordi raggiunti) che il dr. med. RI 1 è stato assunto a tempo determinato, dal 1° luglio 2015 con scadenza il 30 giugno 2018, come medico capo clinica presso l’__________ di __________.
In queste circostanze – tenuto conto della summenzionata giurisprudenza del Tribunale federale e ritenuto in particolare che il ricorrente ha percepito nel 2013 un contributo dell’ammontare di fr. 49'975.– in stretta connessione con il soggiorno di formazione e di ricerca a , impegnandosi contrattualmente a fornire una controprestazione (in particolare mediante la conclusione della formazione , la pubblicazione di tre ricerche in nome dell’ e l’assunzione dell’incarico di medico capo clinica presso l’ di __________ per la durata minima di tre anni) – in casu non è adempiuta la condizione cumulativa della gratuità, come peraltro rettamente rilevato dall’Ufficio giuridico nelle proprie osservazioni del 6 febbraio 2016. Già solo per questo motivo, il contributo in questione elargito all’insorgente non può beneficiare dell’esenzione giusta l’art. 24 lett. d LIFD.
A ciò va aggiunto che, nel periodo fiscale litigioso, il ricorrente, oltre al suindicato importo, ha percepito un reddito da attività dipendente di ben fr. 114'960.– (reddito peraltro da lui nemmeno indicato nella relativa dichiarazione d’imposta). Non si può dunque ritenere, nonostante abbia dovuto versare alimenti a favore del coniuge separato (fr. 38'400.–) e a favore dei due figli minorenni (fr. 24'000.–), che egli si trovava in una situazione di disagio (stato di bisogno). Non si può neppure sostenere che l’__________ abbia erogato l’importo di fr. 49'975.– perseguendo uno scopo di assistenza, per prestare aiuto al dr. med. RI 1 (quale terza condizione cumulativa), il quale, nel 2013, non si trovava agli inizi della sua carriera professionale. Trattasi, come detto, di un sussidio finalizzato all’assunzione di ruolo di medico capo clinica presso l’ente ospedaliero di __________ e all’avanzamento della carriera accademica, mediante il finanziamento di una formazione continua e di ricerca della durata di due anni. Giova del resto ricordare che nella "convenzione d’intenti" del 15 maggio 2013, le parti avevano pattuito il finanziamento della formazione anche da parte dell’insorgente mediante fondi propri. Ne discende che la prestazione erogata, nel 2013, dall’__________ di fr. 49'975.– a favore del dr. med. RI 1 non può beneficiare dell’esenzione, non essendo adempiute le condizioni cumulative di cui all’art. 24 lett. a LIFD.
Nell’ambito del diritto fiscale armonizzato che regola l’imposizione diretta a livello federale, cantonale e comunale, la nozione di esonero corrisponde ai concetti utilizzati dalla LIFD. L’art. 7 cpv. 4 lett. f LAID e, per il Canton Ticino, l’art. 23 lett. d LT, esonerano dall’imposta i sussidi d’assistenza che provengono da fondi pubblici o privati. Ne consegue che le considerazioni sviluppate per l’IFD, si applicano, in ugual modo, all’IC (decisione TF n. 2C_74/2014 e 2C_78/2014 del 26 maggio 2014 consid. 4., applicabile per analogia). Sotto questo profilo, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.
Nell’ipotesi in cui l’insorgente dovesse disattendere le condizioni pattuite nella convenzione del 21 giugno 2013 e nell’ipotesi in cui dovesse rimborsare all’__________ una parte della quota della borsa di studio percepita, egli avrà, se del caso, la facoltà di presentare un’istanza di revisione (a determinate condizioni) della relativa decisione di tassazione.
3.1.
L’autorità fiscale, nella decisione del 2 novembre 2016 (IC 2013), ha riconosciuto all’insorgente, a titolo di spese professionali, complessivamente fr. 3'850.–, di cui fr. 150.– per spese abbonamento metà prezzo, fr. 700.– per spese bicicletta, ciclomotore, motoleggera e fr. 3'000.– per spese professionali effettive. Ha inoltre ammesso fr. 38'400.– per gli alimenti versati al coniuge separato e fr. 24'000.– per alimenti per figli minorenni. Le deduzioni concesse dall’autorità fiscale ammontano dunque a complessivi fr. 66'250.–.
3.2.
Per quanto concerne l’attività professionale esercitata dall’insorgente come medico capo clinica presso l’__________, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2013, nelle osservazioni del relativo certificato di salario risulta che egli ha lavorato al 60% ["Teilzeitbeschäftigung (60.00%)"].
Vengono riconosciuti, come postulato, fr. 4'800.– (fr. 800.– mensili x 6 mesi) per spese supplementari per doppia economia domestica in applicazione dell’art. 6 cpv. 1 e cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2013 (del 19 dicembre 2012) [di seguito Decreto].
Il datore di lavoro del ricorrente, nel certificato di salario dell’anno 2013, ha crociato la casella G "Pasti alla mensa / buoni pasto". Il ricorrente, allora medico capo clinica alle dipendenze dell’__________, svolgeva un lavoro a turni (diurni e notturni). Il dipendente ha dunque beneficiato di agevolazioni legate ai pasti, che impone di dimezzare la deduzione forfettaria, calcolata su sei mesi (fr. 1'600.–), a fr. 800.–, in applicazione dell’art. 5 cpv. 3 del Decreto (spese supplementari per doppia economia domestica) [cfr., anche, decisione del 27 ottobre 2015, inc. CDT 80.2014.337/338]. Vengono inoltre ammessi fr. 2'000.– per spese di trasporto (in treno) per il rientro settimanale al domicilio, come postulato e come ammesso dall’Ufficio giuridico, nonostante non abbia prodotto i relativi giustificativi. Per quanto attiene alla postulata deduzione di fr. 600.– per le tasse ricorrenti in connessione con l’esercizio della sua professione medica, sono ammessi fr. 230.– per il pagamento della tassa annuale quale membro dell’associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica (“VSAO Jahresmitgliedschaft”) e fr. 405.– per il pagamento della tassa annuale quale membro FMH (“FMH Jahresmitgliedschaft”) [cfr. doc. 3 e doc. 5 annessi allo scritto del 20 dicembre 2016].
3.3.
Per quanto concerne invece il soggiorno di ricerca e di formazione a __________, dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013, vengono riconosciuti fr. 6’000.– (fr. 1’000.– mensili x 6 mesi) per spese supplementari per doppia economia domestica in applicazione dell’art. 6 cpv. 2 del Decreto (secondo cui è ammessa in particolare la deduzione dell’effettivo costo fino a un massimo di fr. 1'000.– per l’affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina).
Non viene invece ammesso nulla a titolo di spese supplementari per doppia economia domestica in applicazione dell’art. 5 cpv. 4 del decreto (secondo cui se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare), tenuto anche conto della ripartizione dell’onere della prova, per cui è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8). Dal mese di luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 il dr. med. RI 1 ha esercitato la sua attività lavorativa come ricercatore in un laboratorio presso l’__________ (cfr., nel dettaglio, doc. D, copia scritto dell’8 dicembre 2015 annesso al presente ricorso). Da ciò si può desumere, in assenza di un documento rilasciato dal proprio datore di lavoro attestante il contrario, che egli abbia lavorato a turni regolari. Inoltre l’appartamento preso in locazione dall’insorgente (doc. L annesso al presente ricorso) si trovava a meno di un chilometro di distanza a piedi dall’ente ospedaliero (secondo ViaMichelin: 0.6 km). Egli poteva dunque consumare un pasto principale al proprio domicilio.
Non vengono neppure riconosciute le spese di trasporto dall’appartamento preso in locazione al luogo di lavoro (__________), quantificati dal ricorrente in fr. 528.– (€ 73.– mensili, pari a fr. 88.– mensili), essendo, come visto, l’appartamento in questione, poco distante dall’ente ospedaliero e raggiungibile a piedi. Tale deduzione non può del resto essere ammessa, in considerazione anche della ripartizione dell’onere della prova, poiché non è stato comprovato l’acquisto dell’abbonamento mensile. Non si può neppure ammettere l’importo di (ben) fr. 4'416.– (fr. 368.– 2 volte al mese x 6 mesi), per il rientro in __________ da __________, ogni due settimane per l’esercizio del diritto di visita con i figli, in assenza di documentazione attestante tale spesa. Infine la postulata deduzione di fr. 5'200.– a titolo di oneri assicurativi non può essere riconosciuta, non avendo prodotto alcun giustificativo in merito.
Di conseguenza, vengono riconosciuti, a titolo di deduzione dal reddito imponibile, oltre a quelle già concesse in sede di reclamo dall’autorità fiscale di fr. 66'250.–, ulteriori fr. 14'235.–, e meglio fr. 10'800.– per spese supplementari per doppia economia domestica, fr. 800.– forfait per pasti, fr. 2'000.– per spese di trasporto e fr. 635.– per altre spese professionali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 2 novembre 2016 è riformata nel senso che è ammessa una deduzione di complessivi fr. 14'235.– per spese professionali del contribuente ai sensi della presente decisione.
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Copia per conoscenza:
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: