Incarto n. 80.2016.283
Lugano 20 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 28 novembre 2016 contro la decisione del 18 novembre 2016 in materia di riparto intercomunale dell’imposta 2015.
Fatti
A. Nella dichiarazione d’imposta 2015, RI 1, __________, già domiciliata a __________ e, dal 1° ottobre 2014, domiciliata a __________ (quartiere di ), ha dichiarato l’importo di fr. 65’218.-- come reddito da attività indipendente (attività principale) e fr. 57'439.-- come sostanza aziendale. La contribuente ha in particolare prodotto il bilancio riguardante l’anno 2015 della sua attività professionale, su cui figura su ogni pagina, il seguente indirizzo “”.
B. Notificandole la tassazione IC 2015, con decisione del 14 settembre 2016, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 53'400.-- e la sostanza imponibile in fr. 42'000.-- per l’IC. Nell’allegato riparto intercomunale, l’autorità fiscale ha, tra l’altro, attribuito al Comune di __________ la sostanza imponibile e il reddito da attività indipendente della contribuente nella misura di un mezzo. L’altra metà è stata invece assegnata al Comune di __________, che corrisponde, come visto, al domicilio di RI 1.
C. Con lettera del 6 novembre 2016, la contribuente ha dichiarato di interporre reclamo contro la decisione di tassazione cantonale, affermando di non risiedere più nel Comune di __________ dal mese di ottobre del 2014. Ha quindi postulato di annullare il riparto intercomunale, sostenendo in particolare di non avere uno stabilimento d’impresa (poiché eserciterebbe la sua professione di __________ presso il suo domicilio) e domandando di appurare se vi sarebbe stato “un simile errore negli ultimi 3 mesi dell’anno 2014”, chiedendo l’eventuale rimborso.
D. Con scritto dell’11 novembre 2016, l’autorità fiscale ha attribuito alla reclamante un termine scadente il 21 novembre 2016 per “giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo” nella presentazione del reclamo, avvertendola che altrimenti quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
E. In data 14 novembre 2016 la contribuente ha risposto, scusandosi anzitutto per non aver presentato tempestivamente la sua opposizione riguardo alla decisione di tassazione del 14 settembre 2016. Ha poi ammesso di essersi accorta alla fine del mese di ottobre che la predetta decisione non fosse corretta, quando voleva saldare la fattura del calcolo del conguaglio dell’imposta comunale 2015, intestata al Municipio della Città di __________. Ha inoltre addotto di essere di formazione __________ e non contabile, di non essersi “accorta di aver creato questo empasse e per questo sono dispiaciuta”, ripresentando le sue richieste formulate nel suo precedente scritto del 6 novembre 2016.
F. Con decisione del 18 novembre 2016, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo, argomentando che la motivazione del ritardo presentata della contribuente (poiché si sarebbe “accorta della tassazione errata solo quando a fine ottobre volevo regolarmente saldare i conti mensili”) non sarebbe un motivo di restituzione del termine giusta l’art. 195 cpv. 5 LT.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene anzitutto che nella decisione di riparto del 14 settembre 2016 non verrebbe “menzionato il Comune di __________” e che pertanto questa decisione sarebbe stata da lei “interpretata come decisione di Tassazione inerente alla mia attività professionale nella regione di __________ e non di __________, a cui non ho dato seguito di reclamo”. Le sarebbe sorto il dubbio soltanto nel momento in cui voleva saldare l’imposta comunale, la cui fattura era intestata al Municipio di __________. Ritiene non corretto che essa debba versare un’imposta al Comune di __________ per l’anno 2015, considerato come dal 28 ottobre 2014 non vi risiede più e non vi esercita più la sua attività professionale. Evidenzia di aver sempre lavorato come ergoterapista presso il proprio domicilio e di non aver mai avuto uno stabilimento d’impresa, producendo diversa documentazione a sostegno delle sue motivazioni.
H. Nelle proprie osservazioni del 1° dicembre 2016, il Municipio di __________, per il tramite dell’Ufficio delle contribuzioni, conferma che RI 1, con riferimento all’anno fiscale 2015, “non ha esercitato alcuna attività aziendale nel nostro Comune; in quanto, con la sua partenza per __________ il 30 settembre 2014, ha trasferito anche la sua attività quale ergoterapista c/o il nuovo domicilio”. L’RS 1, dal canto suo, comunica di non presentare osservazioni in merito al ricorso.
Diritto
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo, inoltrato dalla contribuente con scritto del 6 novembre 2016, per tardività. L’autorità di tassazione non è invece entrata nel merito delle contestazioni della ricorrente. In queste circostanze, a questa Camera è precluso l’esame del merito della tassazione contestata, dovendo essa limitarsi a verificare la legittimità della decisione con cui l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo.
2.2.
Secondo l’art. 279 LT, se le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un riparto intercomunale, riservate le disposizioni speciali degli articoli seguenti, secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale.
L’art. 285 LT prevede che il riparto sia eseguito su rivendicazione dei comuni interessati e che la rivendicazione sia tempestiva se viene inoltrata all’autorità di tassazione entro sei mesi dal momento in cui ne sono dati i presupposti oppure prima che la relativa tassazione sia passata in giudicato (cpv. 1). Il riparto deve essere eseguito d’ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso dell’autorità di tassazione (cpv. 2). Il riparto è intimato al contribuente e ai comuni interessati (cpv. 3).
Per l’art. 286 cpv. 1 LT, contro il riparto, il contribuente e i comuni interessati possono inoltrare reclamo all’autorità di tassazione in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla notifica.
Contro la decisione su reclamo, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro il termine di trenta giorni dalla notifica (art. 287 cpv. 1 LT).
2.3.
Nel caso in esame, come detto, l’Ufficio di tassazione ha notificato alle parti il riparto intercomunale unitamente alla decisione di tassazione dell’imposta cantonale 2015, cioè il 14 settembre 2016. La contribuente lo ha tuttavia impugnato con reclamo solo il 7 novembre 2016.
L’autorità fiscale non è dunque entrata nel merito del reclamo della contribuente, poiché non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento della notificazione della decisione impugnata.
2.4.
2.4.1.
Richiesta dall’RS 1 di giustificare l’inosservanza del termine di reclamo, la contribuente ha ammesso di aver inoltrato tardivamente la propria opposizione, scusandosi. Ha asserito di essersi accorta solo alla fine del mese di ottobre 2016 della decisione errata quando si è resa conto che la fattura dell’imposta comunale da saldare (pari a fr. 840.-- a titolo d’imposta sul reddito) proveniva dal Municipio di __________, e non dal Municipio di __________.
2.4.2.
Secondo l’art. 192 cpv. 1 LT, i termini stabiliti dalla legge sono perentori. La restituzione dei termini è data tuttavia se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
In presenza di un motivo di restituzione del termine, il rimedio giuridico deve comunque essere esperito entro trenta giorni dal momento in cui esso è venuto meno (presupposto formale; cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale 2C_451/2016 e 2C_452/2016 dell’8 luglio 2016 consid. 2.2.1; 2C_318/2016 e 2C_319/2016 del 18 aprile 2016 consid. 2.3.2).
In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.4.3.
Il fatto che la ricorrente sostenga di essersi “accorta della tassazione errata solo quando a fine ottobre volev[a] regolarmente saldare i conti mensili, in quanto è menzionato il comune di __________ e l’anno 2015 (v. allegato 1)” non costituisce un valido motivo di restituzione dei termini, come rettamente rilevato dall’autorità fiscale. In effetti, dalla decisione di riparto intercomunale del 14 settembre 2016 emerge chiaramente, anche per una persona non esperta del diritto tributario, che la sostanza e il reddito della contribuente sono stati suddivisi tra il Comune di __________ e il Comune di __________ (cfr., nel dettaglio, la decisione di riparto del 14 settembre 2016). Detta decisione, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente in questa sede, non può dunque dar adito a diversa interpretazione. A ciò va aggiunto che è proprio la stessa contribuente che ha allegato alla dichiarazione d’imposta 2015 il bilancio dell’anno 2015 della sua attività professionale, indicando su tutte le pagine l’indirizzo di __________ (e non quello di __________) [cfr., al proposito, il relativo incarto fiscale]. In queste circostanze, è difficile imputare all’autorità di tassazione l’errore lamentato dalla ricorrente. D’altronde, alla luce del fatto che nessuno dei due comuni interessati abbia contestato il riparto intercomunale, ci si potrebbe anche domandare se la contribuente abbia informato le autorità in questione del trasferimento della sua attività lucrativa indipendente.
2.5.
La decisione con cui l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo per inosservanza del termine legale è pertanto conforme al diritto.
Ne discende che la decisione di tassazione IC 2015 e la decisione di riparto IC 2015 sono passate in giudicato, non essendo state impugnate tempestivamente con reclamo dall’insorgente presso l’RS 1.
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: