Incarti n. 80.2016.280 80.2016.281
Lugano 29 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 novembre 2016 contro la decisione del 2 novembre 2016 in materia di IC e IFD 2014.
Fatti
A. RI 1, domiciliata a __________, ha lavorato per il periodo fiscale 2014 alle dipendenze della __________ SA di __________. Dal 6 novembre 2012 al 24 aprile 2015 ha inoltre ricoperto il ruolo di amministratrice unica della __________ SA di __________.
Con decisione del 16 dicembre 2015 l’RS 1 notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2014, commisurando, per l’IC, il reddito imponibile in fr. 117’900.- e la sostanza imponibile in fr. 0.-. Per l’IFD il reddito imponibile era di fr. 118'400.-.
B. Con reclamo del 18/21 dicembre 2015 la contribuente impugnava la decisione di tassazione, contestando integralmente la ripresa di altri redditi da sostanza mobiliare per fr. 93'880.- operata dall’UT. In particolare negava di aver ricevuto prestazioni valutabili in denaro da parte della __________, affermando di aver fatto l’amministratrice senza aver “mai incassato un centesimo”.
C. Con decisione del 2 novembre 2016, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, confermando l’imposizione del reddito di fr. 93'880.- a titolo di distribuzione dissimulata di utile. La decisione si basava sul rapporto dell’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni, datato 18 marzo 2015, relativo alla __________ SA, da cui risultava che quest’ultima aveva rinunciato ad un credito per l’importo di fr. 93'880.- (€ 80’000.-) nei confronti della contribuente.
D. Mediante tempestivo ricorso del 18/23 novembre 2016, RI 1 chiede nuovamente lo stralcio del reddito di fr. 93'880.- ripreso dall’UT, precisando di aver assunto il mandato di amministratrice unica della __________ SA (anche) per via della collaborazione di quest’ultima con la __________ SA, società di proprietà di __________, padre della contribuente. La ricorrente giustifica l’operazione in discussione come segue:
Nel 2010 la __________ SA necessitava di liquidità e la __________ SA del signor __________ ha finanziato un prestito di fr. 112'000.-, pagato a rate, ma anziché essere girato direttamente dalla __________ SA alla __________ SA, è stato dato alla sottoscritta che ha provveduto a riversarli alla __________ SA.
E. Con osservazioni del 13 dicembre 2016, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città propone di respingere il ricorso. La ricorrente ha replicato con scritto del 27 dicembre 2016.
Diritto
1 Costituiscono utile netto imponibile:
a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;
b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:
...[omissis]...
le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.
Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che:
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
1.2.
La dottrina ha così riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 ad § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t; sentenza TF 2C_798/2015 del 26.9.2016, consid. 2.1.):
Ø una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
Ø il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
Ø il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
1.3.
Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo, ad esempio la vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile (Bernardoni/ Bortolotto, op. cit., p. 423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
L’UT ritiene che RI 1, per il periodo fiscale 2014, abbia beneficiato di una distribuzione dissimulata di utile da parte della società __________. Tale conclusione emerge dal rapporto relativo alla __________ SA, stilato dall’Ispettorato fiscale il 18 marzo 2015, secondo cui la società in questione avrebbe concesso una garanzia bancaria alla contribuente per un finanziamento privato ricevuto dalla banca __________ SA.
Verosimilmente a causa del mancato pagamento degli interessi sul prestito in questione, la banca __________ SA ha successivamente fatto valere la garanzia nei confronti della __________ SA. In data 15.01.2013, la banca ha comunicato, infatti, alla società garante di:
“aver revocato formalmente il credito alla Signora RI 1 e, a seguito impossibilità da parte del debitore di far fronte al rimborso del finanziamento concesso, provvediamo ad escutere l’importo di Euro 80'000.-, l’atto di pegno da voi [__________ SA] sottoscritto”.
Dagli atti emerge che l’allora amministratore unico della __________ SA, __________, ha avviato una procedura esecutiva nei confronti diRI 1, la quale tuttavia, una volta subentrata proprio al posto di Ortelli con l’incarico di amministratrice unica della società, ha ritirato la citata esecuzione (nr. 1558185) nei suoi confronti.
2.2.
Secondo l’autorità di tassazione, la citata revoca equivale ad una remissione di debito compiuta dalla __________ SA in favore della contribuente, e va pertanto qualificata quale distribuzione dissimulata di utile.
Di seguito verranno dunque esaminati i requisiti esposti in precedenza, sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale Federale.
2.3.
Il primo presupposto è la fornitura di una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione. Come emerge chiaramente dal rapporto dell’Ispettorato fiscale, la prestazione fornita dalla società è rappresentata dalla garanzia bancaria e dalla successiva remissione di debito in favore della contribuente. L’Ispettorato ha pragmaticamente qualificato il ritiro formale dell’esecuzione nei confronti della contribuente (e non già la garanzia concessa) quale atto determinante, rinunciando così a riprendere anche gli interessi derivanti dal prestito.
Come già ricordato, una distribuzione dissimulata di utile presuppone anche che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina. Nel caso in esame, l’azionista unico della __________ SA è il signor __________, mentre – sempre secondo il rapporto dell’Ispettorato – la __________ SA, società di proprietà di , è considerata una società vicina. Ciò è stato pure confermato dalla contribuente stessa nel ricorso interposto a questa Camera, nel quale dichiara che le due società “collaboravano strettamente a livello svizzero” e che il padre () era “sempre in stretto contatto col signor __________”. Appare pertanto corretto considerare la ricorrente come una persona vicina all’azionista.
In ogni caso, la questione non merita di essere ulteriormente approfondita. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è infatti necessaria la prova diretta del fatto che il beneficiario della prestazione sia un azionista o una persona vicina. Ciò può essere presunto, nel caso in cui non sia possibile trovare alcuna altra spiegazione dello svolgimento dell’operazione insolita e questa conclusione si imponga (cfr. p. es. la sentenza 2C_1082/2013 e 2C_1083/2013 del 14 gennaio 2015 consid. 6.4 e riferimenti).
Nel caso in esame, l’iniziale concessione di una garanzia bancaria per un finanziamento privato e la successiva rinuncia al credito nei confronti della contribuente, operazioni non giustificate dall’uso commerciale, possono essere unicamente spiegate con il rapporto di vicinanza illustrato in precedenza.
2.4.
Secondo la ricorrente, la prestazione ottenuta dalla __________ SA sarebbe in realtà un prestito finanziato da quest’ultima alla __________ SA, il quale anziché essere stato versato direttamente alla società, sarebbe stato dapprima versato all’insorgente, che avrebbe poi provveduto ad riversare il denaro alla __________ SA. A supporto di questa tesi la ricorrente allega al ricorso le copie dei conti bancari da cui risultano i versamenti in favore della __________ SA.
La versione dei fatti sostenuta con il ricorso si scontra in modo evidente con quanto emerge dai documenti contabili su cui si è fondato il rapporto dell’Ispettorato fiscale, da cui risulta che il credito bancario è stato concesso alla ricorrente personalmente e garantito dalla __________ SA, senza che la __________ SA sia mai stata menzionata. Né l’insorgente ha contestato di essere debitrice, quando la società ha promosso una procedura esecutiva nei suoi confronti.
Quest’argomentazione è in ogni caso irrilevante ai fini della decisione sul ricorso in esame, in quanto si tratta di due rapporti giuridici distinti. Oggetto del ricorso è unicamente la determinazione della prestazione da parte della __________ SA in favore della contribuente. In che modo quest’ultima abbia in seguito utilizzato tali fondi (se, come plausibile, per finanziare la società del padre o per altri motivi) non può incidere sulla precedente qualificazione di distribuzione dissimulata di utile.
2.5.
Si deve così concludere che a giusto titolo l’RS 1 ha considerato l’importo di fr. 93'880.- quale distribuzione dissimulata di utile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: