80.2016.255

Incarto n. 80.2016.255

Lugano 25 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 5 ottobre 2016 contro la decisione del 31 agosto 2016 in materia di condono ICantonale IComunale 2012-2013-2014.

Fatti

A.RI 1, nato nel 1956, è divorziato. Dopo aver svolto, per un periodo, un programma d’inserimento professionale per il tramite dell’Ufficio di collocamento (che gli ha permesso di lavorare presso l’Amministrazione cantonale, in particolare prima presso la Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo del Dipartimento del territorio [dall’11.4.2011 all’8.7.2011], poi presso l’Ufficio della pianificazione locale della Sezione dello sviluppo territoriale [dal 1°. gennaio 2012 al 31.12.2012], in seguito presso l’Ufficio del controlling e dei servizi centrali [dal 1.7.2013 al 31.12.2013] ed infine presso l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ [dall’1.12.2014 al 27.2.2015]) egli ha anche beneficiato di un periodo di indennità di disoccupazione (dal 1°.1.2014

B. al 31.8.2015). Dal 1°.9.2015 egli è alle dipendenze della “__________con uno stipendio annuo lordo di fr. 65'000.- (fr. 5'000.- lordi mensili per 13 mesi).

B. Con istanza 10/11.3.2016 RI 1 presentava all’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) una domanda di condono delle imposte cantonali e comunali per i periodi fiscali 2012, 2013 e 2014.

Il dovuto d’imposta per i surriferiti periodi veniva così indicato: per l’imposta cantonale in fr. 1'711.65 (2012), in fr. 2'542.75 (2013) e in fr. 1'610.85 (2014), mentre che per l’imposta comunale in fr. 1'624.70 (2012), in fr. 2'403.70 (2013) e in fr. 1'538.95 (2014) per complessivi fr. 11'429.-.

A motivo dell’istanza di condono, il richiedente sosteneva di essere stato sottoposto nel 2015 ad un’operazione chirurgica alle cervicali (ernia mielosa C5/C6) presso l’Ospedale Civico di __________, dovendo sostenere personalmente una spesa di fr. 10'457.-, importo non coperto dalla cassa malati. RI 1 precisava inoltre che la richiesta veniva altresì presentata poiché dal 1°.1.2014 al 31.8.2015 egli aveva percepito la disoccupazione, ciò che gli aveva procurato un’importante diminuzione delle entrate.

C. L’UEC con decisione 24.6.2016 respingeva l’istanza presentata da RI 1. A motivazione della decisione, l’autorità ricapitolava dapprima la situazione lavorativa di RI 1, costatando come questi aveva, da gennaio 2014 ad agosto 2015, percepito l’indennità di disoccupazione, che risultava inferiore al precedente salario. Il contribuente aveva potuto beneficiare delle indennità dopo aver scontato un periodo di attesa. Al momento dell’istanza, il salario del contribuente era di fr. 4'602.-.

Secondo il calcolo operato dall’UEC, le spese ricorrenti mensili, determinate secondo il criterio per il calcolo delle quote pignorabili del salario, comprese le spese di malattia dichiarate, ammontavano a fr. 3'624.-. La disponibilità mensile era di fr. 928.-.

L’UEC ricordava anche che RI 1 possiede sostanza immobiliare a __________ (PPP __________ RFD __________ stimata a fr. 126'756.-, gravata da oneri ipotecari per fr. 287'800.-) e risulta essere comproprietario, unitamente alla madre __________, di ¼ del mapp. __________ RFD __________, stimato in fr. 206'630.-. L’UEC precisava come il valore commerciale degli immobili di cui risulta essere proprietario sia oggettivamente superiore al loro valore di stima. L’ultima proprietà immobiliare veniva fiscalmente imposta nella partita fiscale della madre. L’UEC indicava poi come a nome del richiedente fosse immatricolata una vettura __________ (anno 2011). L’UEC stabiliva come la decisione di tassazione rispecchiava i redditi effettivamente percepiti e, tenuto conto della disponibilità mensile e della sostanza posseduta dal richiedente, non si ravvisavano le condizioni previste dal legislatore per la concessione del condono.

D. Il 25/26.7.2016 RI 1 impugnava la decisione dell’UEC. Il reclamante precisava come il lungo periodo di disoccupazione (circa 20 mesi) decorrente dal 1.1.2014 al 31.8.2015 aveva provocato un sensibile peggioramento della sua situazione finanziaria: vi sarebbe stata una minor entrata quantificabile complessivamente in fr. 21'224.-. Inoltre, l’importante intervento chirurgico sostenuto nel 2015 avrebbe comportato un esborso di oltre fr. 10'000.- (franchigie di cassa malati, partecipazione del 10%, fisioterapie supplementari non riconosciute).

Secondo il contribuente il calcolo del suo fabbisogno corretto sarebbe il seguente, a fronte di un’entrata netta mensile comprensiva di tredicesima di fr. 4'602.-:

Uscite

fr.

Minimo esistenziale LEF

1'200

Appartamento costi condominiali

1'094.-

Appartamento interessi ipotecari

395.-

Appartamento manutenzione ordinaria

156.-

Cassa malati

548.-

Auto Volvo Leasing

478.-

Auto RC più casco totale

155.-

Auto tassa circolazione

55.-

Auto trasferte Giubiasco - Grancia

756.-

Supplemento pasti fuori casa

231.-

Assicurazione economia domestica e RC privata

32.-

Telefono, internet TV

260.-

Rimborso mensile debiti

300.-

Totale

5'660.-

Secondo i calcoli del reclamante, contrariamente a quanto sostenuto dall’UEC risulterebbe un ammanco di fr. 1'058.-. L’ammanco sarebbe anche più grave, ossia di fr. 1'390.- se si prendesse parimenti in considerazione il pagamento dei debiti di imposta arretrati (di ulteriori fr. 332.- mensili).

Secondo RI 1 egli verserebbe in una condizione di bisogno, poiché le sue risorse non sarebbero sufficienti per garantire il minimo esistenziale ed anche per il fatto che l’intero importo dovuto sarebbe sproporzionato rispetto alla sua capacità contributiva. Tra le cause della condizione di bisogno sarebbero annoverati parimenti i costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi, oppure un lungo periodo di disoccupazione. Anche il pagamento rateale mensile del debito d’imposta (ad esempio di fr. 200.-) comporterebbe una durata di rimborso di quasi sei anni e risulterebbe quasi impossibile estinguere i debiti privati.

E. Con decisione 31.8.2016 l’UEC respingeva il reclamo di RI 1. L’autorità stabiliva come il calcolo della disponibilità mensile debba avvenire in base alle disposizioni in materia di esecuzione e fallimenti. Alcune spese presentate dal contribuente già d’acchito non potrebbero essere prese in considerazione, siccome comprese nell’importo base di fr. 1'200.- per una persona sola (spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina).

In merito alle spese mediche sostenute, l’UEC rilevava come, a fronte di una richiesta dettagliata dei costi assunti nel 2015, RI 1 avesse presentato documentazione dalla quale emergeva che lo stesso avesse sostenuto spese mediche per fr. 6'912.10 e la differenza con l’importo da lui inizialmente indicato era intesa come differenza per eventuali controlli futuri.

Per quanto di pertinenza delle spese di trasferta con l’automobile, l’UEC rilevava come il conteggio del contribuente fosse generoso (fr. 0.60 al km). Tale somma comprendeva l’insieme delle spese per l’autovettura, per cui non potrebbero più essere conteggiati ulteriori costi, quali leasing, ammortamento per uso, targhe ecc.. La Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello, nella circolare 39/2015 ha stabilito come per chi percorre tra i 1'000 e i 1'200 km mensili, il costo da riconoscere è di 0.36 fr. / km.

In merito alle spese di manutenzione dell’immobile di sua proprietà, l’UEC rilevava come non tutte le spese dichiarate potessero essere riconosciute, per esempio i versamenti per il fondo di rinnovamento.

L’UEC calcolava le seguenti uscite dal reddito mensile di fr. 4'602.- di RI 1:

Uscite

fr.

Minimo esistenziale LEF

1'200

Appartamento interessi ipotecari

395.-

Spese di riscaldamento

130.-

Spese di manutenzione (tassazione 2014)

109.-

Spese accessorie

50.-

Cassa malati

403.-

Spese mediche e dentarie

100.-

Trasferte

660.-

Pasti fuori domicilio

201.-

Totale

3’248.-

Secondo l’UEC la disponibilità mensile di RI 1 era pertanto di fr. 1'354.-

In merito ai debiti privati contratti, l’UEC rilevava come il contribuente avesse fatto fronte al pagamento di debiti privati – ad esempio la fattura della ditta __________ per fr. 6'302.- -. L’UEC nella propria decisione stabiliva come si dovesse tener conto, nel decidere il condono del principio della parità di trattamento tra creditori, sancito dal Tribunale federale.

L’Autorità indicava come il ricorrente nel 2012 avesse conseguito in media un reddito mensile di fr. 4'815.-, nel 2013 di fr. 4'858.-, nel 2014 di fr. 3'493.-. L’UEC rilevava come il contribuente negli anni 2012/2013 lavorando a __________ ed essendo disoccupato nel 2014 aveva delle spese mensili contenute in fr. 2'500.- per cui si configurava una disponibilità mensile di fr. 2'300.- negli anni 2012/2013 e di fr. 990.- nel 2014. Secondo l’Autorità il fatto di non aver pagato e neppure accantonato quanto necessario per pagare le imposte pur avendone le possibilità è motivo di diniego del condono conformemente all’art. 167a LIFD. La decisione veniva direttamente notificata a RI 1.

F. Con ricorso 5/7.10.2016 RI 1, per il tramite del suo patrocinatore, insorge avverso la decisione dell’UEC a tenore della quale gli è stato negato il condono delle imposte cantonali e comunali per il periodo 2012 – 2014. Il ricorrente lamenta sia un errato accertamento dei fatti, sia l’errata applicazione del diritto. Egli ricapitola i periodi precedenti e indica come abbia pagato tutti gli arretrati d’imposta, arrestandosi unicamente nel 2015, quando era in piena disoccupazione, non bastando l’indennità versata a sopperire al proprio fabbisogno. Per il triennio 2012/2014 il contribuente ha versato pubblici tributi per oltre fr. 16'000.-, ed addirittura fr. 22'500.- se si prende in considerazione pure il 2011. Una media di fr. 470.- al mese per 48 mesi. In tal senso sarebbe sbagliato ritenere che il contribuente non abbia costituito riserve per far fronte al proprio debito fiscale. Il ricorrente contesta inoltre di aver voluto favorire altri creditori rispetto al fisco, ricordando come fino ai primi mesi del 2015 egli si sia fatto carico del pagamento di tutte le imposte arretrate. RI 1 contesta inoltre il calcolo del fabbisogno e della disponibilità, laddove la decisione impugnata commisura in soli fr. 684.- le spese per l’alloggio. Nessun appartamento, ancorché per una sola persona è ottenibile sul mercato a questo prezzo. I costi mensili dell’appartamento sarebbero di fr. 1'168.- (il ricorrente dettaglia il calcolo di questa somma).

L’insorgente censura anche il calcolo operato dall’UEC per le trasferte. Dati alla mano egli indica in fr. 974.- il costo globale mensile per le spese dell’autovettura.

In merito alle spese mediche sostenute, RI 1 le attesta a fr. 381.- al mese.

Il ricorrente ricapitola le sue uscite mensili:

Uscite

fr.

Minimo esistenziale LEF

1'200

Appartamento e costi condominiali

1'168.-

Cassa malati

403.-

Automobile

974.-

Spese mediche e dentarie

240.-

Supplementi pasti fuori casa

220.-

Assicurazione economia domestica

32.-

Telefono, internet TV

275.-

Rimborso mensile debiti privati

300.-

Totale

4’812.-

Secondo l’insorgente, a fronte di un salario netto di fr. 4'602.- mensili, inclusa la quota parte di tredicesima, risulterebbe un ammanco di fr. 210.-. La situazione sarebbe ancor più compromessa se si tengono in considerazione i debiti d’imposta arretrati (2015 e 2016), il premio effettivo di cassa malati, l’impossibilità di comprimere il rimborso rateale dei debiti privati e l’inattuabilità di altri risparmi.

Diritto

  1. 1.1.

A far tempo dal 1.1.2016 è entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7). Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta. Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

1.2.

La domanda tesa al condono del debito d’imposta per i periodi fiscali 2012–2014 è stata presentata all’autorità preposta dopo il 1.1.2016. Alla procedura di condono è quindi applicabile il nuovo diritto (v. art. 205e cpv. 2 LIFD, applicabile per analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dal 1.1.2016).

1.3.

L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e di imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, nonché art. 167g LIFD).

1.4.

Gli importi, non ancora corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale). Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto esecutivo.

  1. 2.1.

Nelle proprie osservazioni l’UEC ha chiesto in via principale di giudicare irricevibile il ricorso per tardività. In particolare l’autorità sostiene come l’avv. RA 1 si sarebbe, in sede di reclamo, dichiarato legittimato ad agire per conto di RI 1, rilevando come la procura fosse a disposizione. Il 26.7.2016, l’UEC avrebbe richiesto al legale di voler presentare la procura, per via telefonica. In tale occasione, l’avvocato avrebbe informato l’UEC che la stessa non era stata ancora formalizzata, motivo per cui l’autorità avrebbe potuto direttamente rivolgersi al reclamante.

Con scritto 27.7.2016 l’UEC si rivolgeva direttamente a RI 1 per ottenere informazioni necessarie a completare gli accertamenti. In calce a tale atto si leggeva:

“Il 26 luglio 2016 abbiamo contattato l’avv. RA 1 chiedendo la produzione della procura. Lo stesso ci ha informato che la stessa non era stata ancora formalizzata per cui ci autorizzava a chiedere direttamente a lei i documenti mancanti”.

Con e-mail 11.8.2016 RI 1 informava la funzionaria dell’UEC che avrebbe ricevuto per posta l’indomani i documenti richiesti. Nella e-mail, il contribuente specificava: “L’avvocato RA 1 mi legge in copia in quanto è assente”.

Con e-mail 21.8.2016 – anch’essa inserita agli atti – del contribuente all’UEC (trasmessa in copia per conoscenza anche al suo patrocinatore), questi indicava: “Per eventuali informazioni che ti dovessero necessitare puoi contattare l’avv. RA 1 che mi legge in copia”.

La decisione su reclamo 31.8.2016 è stata inviata unicamente a RI 1.

2.2.

L’art. 190 cpv. 1 LT prevede – per la rappresentanza contrattuale – che è ammesso come rappresentante chiunque ha l’esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civici. L’autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta (di egual tenore l’art. 117 cpv. 2 LIFD).

La prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza e della sua comunicazione alle autorità fiscali spetta al contribuente. L’autorità può anche esigere dal mandatario che giustifichi i suoi poteri tramite procura scritta, la cui assenza, in caso di procedura contenziosa, non può costituire un motivo d’irricevibilità sotto pena di formalismo eccessivo. Un termine supplementare può infatti essere assegnato da parte dell’autorità affinché la procura possa essere prodotta. Se tale vizio non viene riparato entro il termine assegnato, può essere pronunciata l’irricevibilità (sentenze TF 2C_55/2014 e 2C_56/2014 del 6.6.2014). In assenza di procura scritta, si può ad ogni modo ammettere l’esistenza di un rapporto di rappresentanza se si può comunque desumere dalle circostanze che il contribuente ha manifestato senza alcuna ambiguità la volontà di conferire i suoi poteri di rappresentanza ad un terzo (Arch. 67, 391 = RDAF 1999 II 440, 443).

2.3.

Dagli atti appare chiaro che RI 1 abbia affidato mandato di rappresentanza all’avv. RA 1 per la procedura di condono. Ciò si evince dalle e-mail del contribuente all’UEC in risposta alla richiesta di ulteriori informazioni per procedere all’evasione dell’istanza di condono. Le e-mail sono sempre state trasmesse in copia per conoscenza anche all’avv. RA 1. Con e-mail del 21.8.2016 veniva inoltre espressamente indicato che per ulteriori indicazioni l’autorità avrebbe potuto rivolgersi al di lui patrocinatore. Non emerge dagli atti che l’UEC abbia assegnato un ulteriore termine per la presentazione di una procura, sotto comminatoria d’irricevibilità del gravame.

Mal si comprende, in queste circostanze, i motivi per i quali l’UEC abbia notificato la decisione a RI 1, anziché al suo rappresentante.

2.4.

Stando così le cose, il ricorso non può essere dichiarato irricevibile per il fatto che sarebbe stato interposto dopo la scadenza del termine.

Quando il contribuente è assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono infatti essere intimati al o anche al rappresentante, in virtù delle norme sul mandato. L’autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. p. es. Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art. 117 LIFD, p. 1170). Se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296).

Per economia di giudizio, si rinuncia ad esigere dall’autorità di tassazione che intraprenda una nuova notificazione della decisione su reclamo alla rappresentante contrattuale del contribuente. La Camera entra infatti nel merito del ricorso di quest’ultimo, come se fosse stato interposto nei termini legali.

  1. 3.1.

Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

3.2.

Il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

· l’esistenza di una situazione di bisogno e;

· conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.

Tali concetti sono precisati sia dall’Ordinanza federale (RS 642.121, con nuovo testo entrato in vigore il 1.1.2016) e dalla Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell’imposta del 20 giugno 2014 (in vigore dal 1.1.2016, RU 2015 9), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).

3.3.

Nel caso in esame l’istanza di condono è stata presentata unicamente per l’imposta cantonale e comunale 2012-2014. In questa decisione si farà comunque riferimento al diritto federale, ritenuto come l’art. 22 cpv. 2 RLT stabilisce che anche per quanto attiene alle decisioni di condono per ciò che attiene alle imposte cantonali vanno applicati per analogia i criteri contenuti nelle normative federali.

  1. 4.1.

4.1.1.

Come già ricordato, per l’art. 167 cpv. 1 LIFD al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 167 stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

4.1.2.

L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD):

· quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (lit. a); o

· quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente estinto entro un termine prevedibile.

4.2.

L’art. 3 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non esaustiva).

In particolare vengono considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

· un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).

· un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).

Il capoverso 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato; d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro.

Secondo il capoverso 3 dell’art. 3 dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni usuali del reddito del contribuente.

4.3.

4.3.1.

L’art. 167a LIFD stabilisce i motivi di diniego.

Il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:

a. ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;

b. a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c. alla scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d. ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e. durante il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

4.3.2.

In questi ultimi anni, si è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012 consid. 3.4.).

Con l’enumerazione non esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

4.4.

Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

4.5.

Secondo l’art. 10 dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a. dell’intera situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b. dell’evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c. delle prospettive economiche del richiedente; nonché

d. delle misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.

  1. 5.1.

Come visto, il ricorrente ritiene di essere in stato di bisogno e che il dovuto d’imposta arretrato, ossia l’importo di complessivi fr 11'429.-, sia sprorporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria.

5.2.

5.2.1.

Dati alla mano si può evincere come il ricorrente, dal 1.9.2015 sia stato assunto a tempo pieno presso la “__________con uno stipendio lordo di fr. 5'000.- mensili (per 13 mensilità). Oggettivamente da tale periodo egli ha potuto consolidare in maniera positiva la sua situazione economica, contraddistinta in precedenza da periodi di precarietà e dalla disoccupazione.

5.2.2.

Il periodo di disoccupazione è durato dal 1°.1.2014 al 31.8.2015. Proprio in questo lasso di tempo, che a dire del contribuente gli avrebbe cagionato un’importante perdita finanziaria, egli ha sottoscritto un contratto di leasing con la __________ per un veicolo di occasione __________ del valore di acquisto in contanti di fr. 36'500.- (1.a entrata in circolazione il 2.2011 e con prezzo di listino di fr. 69'400.-). Il contratto di leasing, della durata di 60 mesi (ben 5 anni), prevede un canone mensile di fr. 478.25 ed una cauzione iniziale di fr. 478.25. A tale costo mensile vanno anche aggiunte, come indicato dallo stesso ricorrente l’assicurazione auto casco totale, per un importo di fr. 155.- mensili, nonché la tassa di circolazione di fr. 55.- mensili. I costi dell’autovettura sono stati stimati da RI 1 (ivi compresa la benzina per recarsi al posto di lavoro a __________) in fr. 974.-.

5.2.3.

Come correttamente rilevato dall’UEC il ricorrente ha anche provveduto a saldare, il 5.7.2016, un debito contratto nei confronti di __________ __________ che inizialmente era di fr. 6'302.60 e che poi è stato contenuto in via transattiva a fr. 4'500.- ai quali si vanno ad aggiungere i fr. 1'080.- versati il 15.4.2016 all’avv__________ che lo ha assistito (e che ha applicato un 30% di sconto sulla nota d’onorario).

Il ricorrente avrebbe inoltre debiti privati per oltre fr. 15'000.- [per fr. 2'942.95; __________ per fr. 3'547.35; Studio legale ____________________ __________ per fr. 7'598.85; avv per la pratica del condono, fr. 3'900.-, v. ricorso p. 6-8].

5.2.4.

Ora, dalla lista delle uscite compilata dal contribuente emergono quali importanti costi mensili fr. 974.- per l’autovettura, fr. 275.- per telefono, TV internet ed anche fr. 300.- relativi al pagamento mensile dei debiti privati.

Già solo sommando i costi di automobile e del telefono, TV, internet si arriva ad un importo di fr. 1'249.- mensili, non giustificato dalla situazione finanziaria concreta del contribuente.

Se è vero che tra il 2014 ed il 2015 il ricorrente ha percepito un’indennità di disoccupazione, nondimeno lo stesso ha provveduto – con il suo comportamento – ad incrementare la sua situazione debitoria sottoscrivendo un contratto di leasing per un’autovettura, molto oneroso e non consono alla sua decisamente precaria situazione finanziaria.

Lo stesso dicasi per il contratto di telefonia, internet, TV, il cui importo mensile di fr. 275.- appare spropositato.

Se RI 1 avesse fatto un minimo sforzo per contenere le spese per l’automobile e per il telefono (e internet e TV), egli avrebbe sicuramente ottimizzato le sue uscite mensili, riuscendo in tal modo ad accantonare un importo sufficiente per far fronte ai debiti da lui contratti con l’erario, anche eventualmente chiedendo un pagamento dilazionato del debito d’imposta.

5.2.5.

Ne consegue che, visti i motivi sopra esposti, non si può ritenere che RI 1 sia una persona fisica caduta nel bisogno ai sensi dell’art. 167 cpv. 1 LIFD: le sue risorse finanziarie, se gestite altrimenti, gli avrebbero permesso di far fronte, anche con pagamenti dilazionati, alla corresponsione dell’intero debito d’imposta. Ciò anche alla luce della sua attuale condizione lavorativa: egli percepisce dal 1.9.2015 un salario lordo mensile di fr. 5'000.-, non ha oneri di mantenimento verso terzi ed è oltretutto proprietario di immobili.

A titolo abbondanziale va anche rilevato come, anche se si volesse ritenere RI 1 persona fisica caduta nel bisogno, nondimeno troverebbero applicazione al caso concreto l’art 167a lit. b LIFD, secondo cui il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi, ed anche 167a lit. d LIFD, secondo cui il condono dell’imposta può essere negato se il contribuente ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente (cfr. anche art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta).

5.2.6.

In casu il ricorrente ha sia privilegiato alcuni creditori per rapporto all’erario (v. per esempio onorario avv. __________ e fattura __________) sia incrementato la sua posizione debitoria (v. sottoscrizione di un leasing di elevato tenore per un’automobile eccessivamente cara per rapporto alla sua situazione finanziaria, v. abbonamento TV, ...), pregiudicando da sé la propria situazione economica.

5.2.7.

Tutti questi elementi, presi nel loro insieme, conducono questa Camera a negare il condono d’imposta richiesto per i periodi fiscali 2012, 2013 e 2014 e a confermare la decisione impugnata.

Decidere diversamente significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro debiti fiscali.

  1. 6.1.

Il ricorso deve essere conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese vengono contenute al minimo, per non aggravare ulteriormente la situazione debitoria del contribuente e permettergli così di far fronte al debito d’imposta.

6.2.

Con la Legge federale concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p. 521 ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 167g cpv. 4 LIFD, 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 300.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m LTF).

  2. Intimazione a:

(per sé e per RI 1); -;

-; -.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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