Incarti n. 80.2016.24 80.2016.25
Lugano 13 luglio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 febbraio 2016 contro la decisione del 20 gennaio 2016 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
con decisione del 29 luglio 2015, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2013, commisurando il reddito imponibile in fr. 23'400.– per l’IC ed in fr. 27'400.– per l’IFD;
il 10 dicembre 2015 la figlia del contribuente, __________ ha indirizzato all’Ufficio di tassazione un e-mail, nel quale chiedeva di inviare al padre una copia della sua decisione di tassazione, allegando una ricevuta postale del pagamento della tassa di fr. 30.– per il rilascio della copia della decisione;
l’11 dicembre 2015 l’autorità di tassazione ha inviato al contribuente copia della decisione del 29 luglio 2015;
con reclamo del 22 dicembre 2015, il contribuente ha contestato il fatto che l’Ufficio di tassazione avesse ammesso in deduzione gli alimenti versati alla figlia __________ limitatamente all’importo di fr. 5'688.–, invece di quello effettivamente pagato (fr. 7'548.–), sottolineando che il versamento non era avvenuto “a titolo volontario” ma gli era stato trattenuto dallo stipendio in base ad una decisione giudiziaria;
il 13 gennaio 2016 l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, invitandolo a giustificare e documentare i motivi del ritardo nella presentazione del reclamo, avvertendolo che altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
il contribuente ha risposto con scritto del 18 gennaio 2016, argomentando di aver ricevuto la decisione di tassazione solo il 10 dicembre 2015 ed invitando l’autorità fiscale ad inviargli in futuro solo raccomandate;
con decisione del 20 gennaio 2016, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto tardivo;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la tardività del suo reclamo e ribadisce di aver ricevuto la decisione di tassazione solo il 10 dicembre 2015, sottolineando che sui fogli che la componevano compariva la stampigliatura “copia per l’UT”;
nelle sue osservazioni del 24 febbraio 2016, l’autorità di tassazione ha proposto di respingere il ricorso, rilevando che effettivamente quella inviata l’11 dicembre 2015 al contribuente era una copia della decisione di tassazione del 29 luglio 2015 e che la relativa richiesta era stata inoltrata dalla figlia;
il ricorrente ha replicato in data 3 marzo 2016, affermando di non avere precedentemente avuto conoscenza dello scambio di corrispondenza fra l’Ufficio di tassazione e sua figlia, precisando di non avere “mai conosciuto questa figlia” né di aver “mai ricevuto una telefonata”;
l’Ufficio di tassazione, con scritto dell’8 marzo 2016, ha ribadito di aver inviato la copia della decisione al ricorrente solo dopo che la figlia aveva pagato la tassa amministrativa di fr. 30.–.
Diritto
la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in considerazione del fatto che non ha rispettato il termine di trenta giorni per contestare la decisione di tassazione;
contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
nel caso in esame, è controversa la data dell’avvenuta notificazione della decisione di tassazione;
l’autorità fiscale infatti non è entrata nel merito del reclamo del contribuente, per il fatto che non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento della notificazione della decisione impugnata;
il ricorrente sostiene tuttavia di aver preso conoscenza del contenuto della decisione solo il 10 dicembre 2015, quando l’autorità di tassazione gli ha inviato la copia della decisione;
le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici (art. 189 cpv. 1 LT);
se il contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone (art. 189 cpv. 2 LT);
per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);
il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di massa le decisioni vengono, per motivi di costo, unicamente comunicate per posta semplice: in tal caso, è l’autorità che deve sopportare il rischio dell’assenza di prova della data di notificazione (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197 consid. 2.1 e giurisprudenza citata);
se la notificazione in sé o la sua data sono contestate e sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio (ibidem);
la giurisprudenza non richiede tuttavia la prova piena della notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., art. 138 CPC, p. 579);
tornando al caso in esame, l’autorità fonda essenzialmente la propria decisione sulla circostanza che la figlia del ricorrente le abbia chiesto di inviare al padre una copia della decisione di tassazione (nell’e-mail del 10 dicembre 2015 di __________ all’Ufficio di tassazione si legge: “Darf ich Sie bitten mir eine Kopie der Staatssteuerveranlagung von meinem Vater zu schicken”);
da parte sua, l’insorgente sostiene per contro di non aver saputo nulla della richiesta di sua figlia (nella replica del 3 marzo 2016 alle osservazioni dell’Ufficio di tassazione afferma addirittura di non aver “mai conosciuto questa figlia”) e di aver preso conoscenza della decisione di tassazione solo quando ne ha ricevuto la copia del 10 dicembre 2015;
è certamente in sé insolito che l’autorità di tassazione proceda all’invio di una copia di una decisione di tassazione sulla base di una richiesta proveniente da una persona diversa dal contribuente, anche se si tratta della figlia;
l’Ufficio di tassazione ha comunque trasmesso il documento richiesto allo stesso contribuente e non alla figlia;
non è il caso di approfondire la questione se effettivamente il ricorrente fosse a conoscenza della richiesta rivolta dalla figlia all’autorità di tassazione o se __________ abbia preso l’iniziativa;
in ogni caso, sebbene l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare l’avvenuta intimazione della decisione del 29 luglio 2015, non sia stata in grado di fornirla, essendo la stessa avvenuta per posta semplice, le circostanze concrete permettono tuttavia di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata effettivamente notificata al ricorrente;
al contribuente sono infatti stati inviati i conguagli dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta, con l’indicazione della data della decisione di tassazione, il 31 agosto 2015, e sono poi seguiti dei richiami (il 31 ottobre 2015);
ne consegue che, anche volendo ammettere che non abbia ricevuto la decisione di tassazione del 29 luglio 2015, al più tardi al momento della notifica dei conguagli o tutt’al più dei richiami, il ricorrente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse emanato una decisione che lo concerneva e quindi, secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), avrebbe dovuto agire in modo tempestivo e domandare in tempo utile una nuova intimazione;
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3);
in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3);
la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, è pertanto legittima;
si può aggiungere che, se anche il reclamo fosse stato tempestivo, non si vede come avrebbe potuto essere accolto;
il ricorrente contestava infatti la circostanza che, dell’ammontare totale degli alimenti pagati alla figlia (fr. 7'548.–), l’Ufficio di tassazione ne avesse ammesso in deduzione solo una parte (fr. 5'688.–)
la ragione per cui l’Ufficio di tassazione ha ridotto l’importo della deduzione, come spiegato nella motivazione della decisione di tassazione, va ricercata nella circostanza che __________ è nata il 27 settembre 1995 ed è pertanto diventata maggiorenne durante il periodo fiscale litigioso;
secondo gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD, sono dedotti dal reddito imponibile gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
per quanto concerne i contributi a figli maggiorenni, ciò implica che, da una parte, né il genitore presso il quale il figlio maggiorenne vive né il figlio stesso devono pagare le imposte su tali redditi, e dall’altra, il debitore della prestazione non può dedurli dal suo reddito (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C.439/2007 del 12 settembre 2007 consid. 2.1);
per questa ragione, l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione solo gli alimenti versati nei primi nove mesi del 2013;
in questo contesto, non si vede quale significato possa avere il fatto, addotto dal ricorrente, che il versamento degli alimenti non sia avvenuto “a titolo volontario” ma che i contributi per la figlia gli siano stati trattenuti dallo stipendio in base ad una decisione giudiziaria;
il fatto che il datore di lavoro del ricorrente sia stato obbligato dall’autorità giudiziaria del Canton __________ a trattenere gli alimenti ed a versarli al rappresentante legale della figlia, come previsto dall’art. 291 CC per il caso in cui i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, non implica certamente che cambi la natura giuridica dei contributi di mantenimento, che rimangono per contro deducibili dal reddito imponibile solo nella misura in cui previsto dalla legge;
ne consegue che, se anche il reclamo fosse stato tempestivo, ben difficilmente sarebbe stato accolto;
visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: