Incarti n. 80.2016.201 80.2016.202
Lugano 13 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 agosto 2016 contro la decisione del 20 luglio 2016 in materia di IC e IFD 2014.
Fatti
A. RI 1, cittadino italiano, è nato a __________, dove ha la residenza. Il 13 maggio 2014 ha domandato il rilascio di un permesso di soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera, indicando di essere entrato nel Canton Ticino il 2 maggio 2014 e di aver preso in locazione un appartamento a __________.
Alla fine di aprile del 2015, il contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014, indicando di non avere conseguito alcun reddito e di avere una sostanza imponibile di fr. 765'213.–.
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2014, per il periodo di assoggettamento dal 2 maggio al 31 dicembre 2014, con decisione del 17 giugno 2015, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 29'900.– (determinante per l’aliquota fr. 45'000.–) per l’IC e per l’IFD; la sostanza imponibile è stata stabilita in fr. 765'000.–.
Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 2 luglio 2015, contestando l’assoggettamento all’imposta sul reddito della pensione erogata dalla __________ di __________ come pure l’imposizione della sostanza. Per quanto concerne il primo aspetto, ha argomentato che la pensione era già sottoposta a tassazione in Italia, come documentato dalla copia del CUD (certificato unico dipendente) rilasciato dalla Cassa che la erogava. Quanto alla sostanza, ha sottolineato che il rapporto con la banca era stato “avviato in data 9 ottobre 2014”, con la conseguenza che a suo avviso l’imposta doveva essere calcolata in base ai giorni successivi a tale data.
C. Il 13 luglio 2015 l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, invitandolo a produrre una dichiarazione dell’ente erogante secondo cui la pensione era imposta nello Stato di sede dell’ente secondo l’art. 19 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). L’autorità fiscale ha chiesto inoltre al contribuente di indicare la provenienza del capitale dichiarato al 31.12.2014, precisando se era di provenienza estera e allegando giustificativi indicanti la consistenza al 2.5.2014.
Il reclamante ha risposto con e-mail del 28 luglio 2015, allegando due estratti bancari e precisando che la pensione percepita non proveniva da alcuno degli enti indicati all’art. 19 CDI-I. A suo avviso, tuttavia, egli non doveva essere assoggettato in Svizzera quale residente bensì in Italia, in virtù dell’art. 4 paragrafo 2 lett. c CDI-I, secondo cui, quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti e soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità.
Con scritto del 27 maggio 2016, l’Ufficio di tassazione si è nuovamente rivolto al reclamante, attribuendogli un termine per produrre documentazione “comprovante la sua situazione personale”, cioè un contratto di locazione e/o documentazione attestante la proprietà di immobile abitativo in Italia, indicazione in merito allo stato civile, iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), l’ultima dichiarazione dei redditi e l’eventuale decisione di tassazione sua e della moglie, indicazioni in merito all’attività esercitata all’estero. In caso di mancata risposta, l’autorità di tassazione avrebbe confermato l’assoggettamento illimitato in Svizzera del reclamante.
Non avendo il contribuente dato seguito alla richiesta di collaborazione citata, con decisione del 20 luglio 2016 l’Ufficio di tassazione ha respinto il suo reclamo.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’assoggettamento alle imposte in Svizzera della pensione italiana. Il ricorrente sostiene che, avendo conservato la residenza in Italia, avendone la nazionalità e pagandovi le imposte, “il reddito da pensione percepito non può essere sottoposto a doppia tassazione nel pieno rispetto del dettato della citata Convenzione”. L’insorgente ha prodotto un certificato di residenza rilasciato dal Comune di __________. Ribadisce poi che, essendo “entrato nella disponibilità della sostanza soltanto in data 9 ottobre 2014”, dovrebbe “essere correttamente applicato il principio del ‘pro rata’”.
In un ulteriore scritto del 12/16 settembre 2016, intitolato “integrazione documentale”, il ricorrente sostiene di avere “appena ricevuto” la lettera con cui il 27 maggio 2016 l’Ufficio di tassazione gli ha rivolto una richiesta di collaborazione. Alla lettera ha allegato copia del contratto di acquisto di una casa a __________, precisando di esserne tuttora proprietario. Ha poi precisato di essere coniugato e di non essere iscritto all’AIRE e ha prodotto copia della dichiarazione fiscale 2015 e del certificato di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di __________.
Il 23 settembre 2016 l’Ufficio di tassazione ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso.
Diritto
Il ricorrente ha ottenuto il permesso di dimora in Svizzera il 30 maggio 2014, avendo preso in locazione un appartamento a __________. Su questo presupposto, l’Ufficio di tassazione lo ha assoggettato illimitatamente alle imposte cantonale e federale diretta a partire dal 2 maggio 2014. Nel reddito imponibile rientra in particolar modo la pensione erogata dalla __________ __________ di __________; nella sostanza imponibile, il capitale al 31 dicembre 2014.
Il contribuente contesta tuttavia di essere assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino, invocando l’art. 4 par. 2 lett. c CDI-I, che prevede il caso del contribuente che soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti.
1.2.
Le Convenzioni di doppia imposizione (CDI), per definizione, limitano o escludono un’imposizione stabilita dal diritto interno, ma non possono in nessun caso istituire una forma di imposizione non prevista dal diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale n. 2C.625/2008 del 30 gennaio 2009; in RDAF 2001 II 269; DTF 117 Ib 366). La dottrina parla a tal proposito di effetto negativo delle CDI, nel senso che esse si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, Précis de droit fiscal international, 3a ediz., Berna 2009, p. 43).
Ne consegue che una fattispecie a carattere internazionale va giudicata, dapprima, alla luce del diritto tributario interno. Solo in un secondo momento, le regole contenute nelle CDI permetteranno, se necessario, di delimitare la portata di una norma di diritto interno.
Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
2.2.
Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi stabilmente,
cioè quando sono realizzati cumulativamente, i due seguenti elementi:
· l'effettiva residenza in un determinato luogo;
· l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
2.3.
Secondo l’art. 24 cpv. 1 dell’Allegato I all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), il cittadino di una parte contraente che non esercita un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell’Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia:
a) di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno;
b) di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.
È comprensibile che l’autorità fiscale, appreso che all’insorgente era stato rilasciato un permesso di dimora della durata di cinque anni abbia ritenuto adempiuti i presupposti, se non del domicilio fiscale, perlomeno della dimora fiscale. Infatti, anche ammettendo che, al momento della richiesta del permesso di dimora, il contribuente non avesse l’intenzione di stabilirsi durevolmente in Svizzera, si può supporre che si accingesse a soggiornarvi per almeno 90 giorni senza interruzioni apprezzabili.
Se, nel reclamo interposto il 2 luglio 2015 contro la decisione di tassazione, il ricorrente si era limitato a contestare l’imposizione della pensione, in quanto “già sottoposta a tassazione in Italia”, nel successivo scritto del 28 luglio 2015, rispondendo ad una richiesta di informazioni del fisco, ha per la prima volta affermato di soggiornare, “ancora per il momento, in forma continuativa seppure alternata per periodi diversi sia in Italia, che in Svizzera che in Germania”.
Non avendo il contribuente dato seguito all’ulteriore richiesta di collaborazione, l’Ufficio ha tuttavia respinto il suo reclamo.
Nel ricorso, egli ripropone tuttavia le sue contestazioni, invocando peraltro il diritto internazionale, cioè la Convenzione italo svizzera per evitare le doppie imposizioni. Sottolinea in particolar modo di avere mantenuto la residenza in Italia. Nella “integrazione documentale” del 12/16 settembre 2016, il ricorrente afferma quindi di essere coniugato, di possedere una casa d’abitazione a __________, di non essere iscritto all’AIRE e di essere per contro iscritto nell’albo dei commercialisti di __________.
Alla luce di queste ultime affermazioni e dei documenti prodotti, sorgono in effetti dei dubbi circa l’effettività del soggiorno in Svizzera dell’insorgente. Il fatto che egli abbia una casa d’abitazione in Italia, dove verosimilmente soggiorna la moglie, e ancor di più la circostanza che egli sia tuttora iscritto all’albo professionale nella sua città natale, inducono a dubitare del suo trasferimento in Svizzera nel corso del 2014.
2.4.
La documentazione agli atti, anche dopo l’inoltro della citata “integrazione documentale”, non consente tuttavia di chiarire in modo esauriente la situazione.
Gli atti devono conseguentemente essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata sull’assoggettamento illimitato del ricorrente, dopo ulteriori accertamenti, volti a verificare se il ricorrente risieda effettivamente __________ dal 2 maggio 2014 con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente o se perlomeno abbia soggiornato in Svizzera per almeno 90 giorni senza interruzioni apprezzabili. L’autorità fiscale dovrà a tal fine chiedere ulteriori ragguagli al ricorrente circa la durata della sua permanenza a __________, a __________ e in eventuali altri luoghi (Germania). L’insorgente dovrà quindi illustrare la sua situazione familiare e professionale, con particolare riguardo ai rapporti con la moglie e alla sua attività di commercialista a __________. L’Ufficio si rivolgerà quindi alle autorità comunali, per prendere conoscenza di eventuali accertamenti da quest’ultima intrapresi e per procedere per esempio alla verifica del consumo di acqua potabile e del consumo di energia elettrica.
2.5.
Va ricordato, in questo contesto, che l’ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità del permesso di soggiorno (cfr. art. 24 cpv. 6 Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è peraltro equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), secondo cui, se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di dimora decade dopo sei mesi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la fattispecie della decadenza è però realizzata anche se una persona manca regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un’assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti i soggiorni all’estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera. In tali circostanze (ripetuti soggiorni in un altro Paese durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (cfr. p. es. la sentenza 2C_513/2015 del 13 dicembre 2015 consid. 4.2 con rinvii).
Le risultanze degli accertamenti auspicati potrebbero pertanto mettere in discussione lo stesso adempimento dei presupposti su cui si è basato il rilascio del permesso di dimora.
Una volta ammesso che il ricorrente abbia il domicilio o perlomeno la dimora fiscale in Svizzera, l’autorità fiscale dovrà ancora confrontarsi con il diritto internazionale applicabile alla fattispecie.
3.2.
Secondo l’art. 4 paragrafo 1 CDI-I, ai fini della Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato.
Per l’art. 4 paragrafo 2 CDI-I, quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b. se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3.3.
Il fatto che si riconosca il domicilio o la dimora fiscale dell’insorgente in Svizzera non basta ancora ad escludere che lo stesso sia considerato residente anche in Italia. Al ricorso egli ha infatti allegato un certificato di residenza, rilasciatogli dal Comune di __________. Inoltre, ha affermato di non essersi iscritto all’AIRE. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, in assenza di iscrizione all’AIRE, il contribuente deve essere considerato fiscalmente residente in Italia a prescindere dal suo effettivo trasferimento all’estero (cfr. p. es. Armella/Zucal, In assenza di iscrizione all’Aire la residenza fiscale è in Italia, NF 5/2017, p. 154 ss.).
Dovranno pertanto essere approfondite la questione dell’esistenza di una o più abitazioni permanenti e quella dell’identificazione del centro degli interessi vitali.
3.4.
La nozione di abitazione permanente comprende in linea di principio ogni forma di abitazione, casa o appartamento, di proprietà del contribuente o presa in locazione, ma anche camera ammobiliata, che presenta un carattere di permanenza, cosa che implica che sia durevolmente a disposizione del contribuente e venga usata regolarmente (sentenza del Tribunale federale 2C_32/2016 del 24.11.2016 consid. 9.2 con riferimenti).
Per definire il centro degli interessi vitali, si prendono in considerazione i legami personali e economici. Secondo il commentario OCSE del modello di convenzione fiscale, tali nozioni rinviano alla famiglia del contribuente, alle sue relazioni sociali, alle sue occupazioni, alle sue preferenze politiche, alla sua cultura o ad altre attività o ancora al luogo a partire dal quale amministra i suoi beni. Si tratta di criteri non cumulativi, che devono essere esaminati nel loro insieme. Non è condivisibile l’opinione secondo cui i legami economici dovrebbero essere ritenuti preponderanti. Il commentario dell’OCSE attribuisce invece un peso particolare alle relazioni personali (sentenza 2C_32/2016 del 24.11.2016 consid. 9.2 con riferimenti).
Se fosse accertato che il ricorrente dispone di due abitazioni permanenti, potrebbe allora essere determinante la verifica di legami personali, per poter stabilire quale sia il centro degli interessi vitali. Ancora una volta, si dovrà poi tener conto del problema dell’eventuale decadenza del permesso di dimora (v. supra, consid. 2.5).
3.5.
Come ha sottolineato l’insorgente, in virtù dell’art. 18 CDI-I, fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. Se le verifiche intraprese dall’Ufficio di tassazione condurranno alla conclusione che il ricorrente ha il domicilio o perlomeno la dimora fiscale in Svizzera, e come tale vi è illimitatamente assoggettato alle imposte, dovrà pertanto essere poi accertato se sia residente in Svizzera anche secondo la Convenzione italo svizzera. Solo in tal caso la pensione erogata dalla Cassa di previdenza a favore dei ragionieri potrà essere assoggettata all’imposta sul reddito in Svizzera e nel Canton Ticino.
Se dovesse essere riconosciuta la residenza in Italia secondo il diritto convenzionale, non solo la pensione ma anche la sostanza mobiliare dovrebbero essere imposte in Italia (cfr. art. 22 paragrafo 4 CDI-I). A quest’ultimo proposito, va in ogni caso rilevato che il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta dell’autorità di tassazione di voler indicare la provenienza del capitale dichiarato al 31.12.2014, precisando in particolar modo la sua consistenza al 2.5.2014 (data dell’arrivo in Svizzera).
Nel caso in esame, l’insorgente non ha dato seguito alla richiesta di collaborazione indirizzatagli dall’Ufficio di tassazione con la lettera del 27 maggio 2016 e ha prodotto almeno in parte i documenti richiesti solo con la più volte menzionata “integrazione documentale”, oltre un mese dopo aver inoltrato il ricorso contro la decisione su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 20 luglio 2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 550.–).
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: