Incarto n. 80.2016.193
Lugano 13 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 28 luglio 2016 contro la decisione del 20 luglio 2016 in materia di IC 2015.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati nel Canton __________, sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino in ragione della loro comproprietà sul fondo __________ RFD __________. Per il periodo fiscale 2015 essi facevano valere, a titolo di spese di manutenzione del fondo, per il quale dichiaravano un valore locativo di fr. 11'100.-: fr. 550.- a titolo di spese assicurative per l’immobile, fr. 842.- quali tasse ricorrenti riguardanti il fondo, fr. 1540.- per la sistemazione del cancello, fr. 3'900.- per la manutenzione di “recinzione e rete”; fr. 773.- per “saracinesca sottosuolo”, fr. 20.- per lavori da giardiniere, fr. 1'619.- per lavori di pavimentazione esterna; complessivi fr. 2'301.- per opere da giardiniere, per un totale di fr. 11'773.-.
B. Con decisione di tassazione datata 29.6.2016 per l’IC 2015, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), riconosceva a titolo di deduzione per spese di manutenzione dell’immobile di __________, unicamente fr. 3'091.- (composti da fr. 228.- per l’imposta immobiliare, fr. 550.- assicurazione RC casa, fr. 1'540.- per il cancello, fr. 773.- per l’acquedotto), motivando: “Deduzione effettiva concessa solamente se giustificata, documentata nei limiti stabiliti dalle vigenti norme”. Per l’IC il reddito imponibile veniva calcolato in fr. 5'400.- (determinante per l’aliquota in fr. 122'800.-), mentre la sostanza imponibile in fr. 63'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 346'000.-). In generale venivano riconosciuti a titolo di deduzione per spese di manutenzione immobili (__________e __________, Canton __________) unicamente fr. 19'601.- a fronte dei fr. 30’040.- dichiarati.
C. Con reclamo 29/30.6.2016 i contribuenti si aggravavano avverso la decisione di tassazione per l’IC 2015 ed in particolare contro il mancato riconoscimento dell’importo integrale delle spese di manutenzione d’immobili da loro fatte valere (fr. 18'627.- relative all’immobile nel Comune di __________ e fr. 11'773.- relativi all’abitazione sita nel Comune di __________). Al gravame venivano allegati i giustificativi di spesa.
D. Con decisione su reclamo del 20.7.2016, l’UT accoglieva in misura parziale il gravame:
“Contro la decisione di tassazione intimata in data 29 giugno 2016 è stato tempestivamente presentato reclamo. Viene contestato il riconoscimento, solo parziale, delle spese effettive di manutenzione sostenute nell’anno 2015 per le proprietà di __________ e __________. Dopo un attento riesame dell’intero incarto fiscale, l’Ufficio di tassazione ritiene opportuno effettuare le seguenti modifiche: a) per l’immobile di __________ le spese effettive sono ricalcolate in Fr. 18'267.-, b) per la proprietà di __________, la defalcazione viene confermata in Fr. 3'091.-. Al riguardo giova osservare che sono considerate spese di manutenzione ordinaria quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività. Dall’esame della documentazione agli atti, risulta chiaramente che vengono conteggiati esborsi che non interessano la conservazione dell’immobile e, come tali, non soggetti a deduzione. Non rientrano quindi nel novero delle spese riconosciute i seguenti costi: - le spese per il riscaldamento, per l’elettricità, per l’acqua potabile, per le canalizzazioni e per la raccolta dei rifiuti in quanto costituiscono per il proprietario una destinazione di reddito. – le spese per la cura del giardino (e dell’eventuale piscina) in quanto oggetti non produttivi di reddito e non considerati nella determinazione del valore locativo. – le spese per la nuova pavimentazione del posteggio, rispettivamente per la posa e fornitura di un nuovo cancello e di una nuova rete metallica in quanto ritenuti costi di miglioria / investimento e quindi non deducibili ordinariamente. Il reclamo è di conseguenza parzialmente accettato”.
Il reddito imponibile per l’IC veniva commisurato in fr. 4'300.- (determinante per l’aliquota in fr. 121'000.-), mentre che la sostanza imponibile in fr. 63'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 346'000.-).
E. Con tempestivo ricorso a questa Camera, i contribuenti censurano la decisione su reclamo per l’IC 2015 relativamente al mancato riconoscimento delle spese di manutenzione per l’immobile di __________. Gli stessi ritengono che debbano essere considerate quali spese di manutenzione quelle da loro fatte valere per fr. 10'499.-. Allegano al ricorso le fatture connesse con le spese richieste in deduzione. Gli insorgenti precisano che si sono basati, per le loro richieste, sulla Circolare in materia del Canton __________.
Diritto
Secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
Per facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
La deduzione complessiva ammonta:
Ø al 10% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;
Ø al 20% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
Va d’acchito rilevato come i ricorrenti, nella stesura del loro ricorso e nella quantificazione delle spese di manutenzione richieste, si basano sulla Circolare del Canton __________ in materia. Analogamente al Canton __________ anche il Canton Ticino ha una Circolare in ambito Deduzione sui proventi della sostanza immobiliare privata, la 7/2010 dell’aprile 2011, valevole anche per il periodo fiscale 2015, emanata dalla Divisione delle contribuzioni.
Distinguere tra costi di manutenzione, di miglioria e costi di mantenimento del ricorrente è difficile anche nella misura in cui questa categorizzazione non viene regolata in maniera omogenea a livello svizzero ed i Cantoni, anche per quanto riguarda l’aspetto della commisurazione del valore locativo, dispongono di un certo potere di apprezzamento (Reich/von Ah/Brawand, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [a cura di Zweifel/Beusch], 3. ed., Basilea 2017, n. 56o ad art. 9 LAID; sentenza TF 2C_878/2010 del 19.4.2010 consid. 5.2.).
Nel caso di specie non risulta applicabile, come preteso dai ricorrenti l’analoga circolare del Canton __________, ma la Circolare n. 7/2010 del Canton Ticino ed il relativo allegato (cfr. http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2011_07.pdf, sito consultato il 30.6.2017).
2.2. Costi relativi al giardino
Nel caso in esame, alcune delle spese fatte valere dai contribuenti sono relative a lavori che hanno interessato il giardino, in particolare: fr. 5'610.- relativi alla posa di un nuovo recinto, in sostituzione di quello precedente (cfr. fatture del 31.1.2015 e del 28.2.2015 – __________), fr. 2'320.65 per opere da giardiniere (taglio siepi, taglio palme, consegna e impianto di una vite, di un banano indiano, di un melo, pulizia e trasporto in discarica, taglio invernale delle piante, ecc., tassa deposito scarti vegetali – __________).
2.3.
L’art. 24 LT prevede che il reddito netto corrisponda ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32a. Le deduzioni dai proventi della sostanza (art. 31 LT) rientrano fra le spese di acquisizione del reddito. Si tratta infatti di costi, direttamente occasionati dal “conseguimento” del reddito immobiliare, che hanno la caratteristica di diminuire la capacità contributiva (wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) dei contribuenti. Nel rispetto dei principi costituzionali della capacità contributiva (art. 127 Cost. fed.) e di uguaglianza (art. 8 Cost. fed.), la deduzione delle spese di manutenzione non è pertanto limitata dall’importo del reddito cui si riferiscono (DTF 133 II 287). Unica condizione per la loro deduzione è l’esistenza di un bene patrimoniale suscettibile di produrre un reddito immobiliare, poiché per un principio generale del diritto dell’imposta sul reddito si possono dedurre solo da redditi imponibili i costi affrontati per il loro “conseguimento” (sentenza del Tribunale federale n. 2A.683/2004 del 15 luglio 2005 consid. 2.3, con riferimento a: Gurtner/Locher, Theoretische Aspekte der Eigenmietwertbesteuerung, in: ASA 69 pp. 597-616, 609; Böckli, Die Besteuerung der Eigenmiete im Lichte von Steuer- und Verfassungsrecht, in: recht 6 [1988] pp. 14-25, p. 18; Rivier, Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 2a ediz., Losanna 1998, p. 304 s.).
2.4.
Per quanto concerne in particolar modo il giardino, la prassi in vigore in altri cantoni (cfr. Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 68 ad art. 32 LIFD, p. 495 s.; inoltre StE 2004 B 25.6 n. 50) prevede, a tale proposito, che si intraprenda la seguente distinzione:
le spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di vita supera un anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri costituiscono spese di manutenzione in senso stretto, che il proprietario dovrebbe assumersi nel caso in cui cedesse la casa in locazione a terzi e che sono pertanto ammesse in deduzione secondo l’art. 31 cpv. 2 LT;
le spese per la prima posa di piante o alberi o la prima costruzione di muri o recinzioni costituiscono invece costi d’investimento immobiliare, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. d LT;
infine, le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di potatura e manutenzione del prato, come pure per la posa di piante di durata inferiore all’anno (come i fiori), costituiscono costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. a LT.
2.5.
Nella decisione impugnata, l’UT ha negato la deduzione delle spese per la cura del giardino, con l’unica motivazione che si tratterebbe di “oggetti non produttivi di reddito e non considerati nella determinazione del valore locativo”. Il problema è che, nella fattispecie in esame, non sono note le modalità di calcolo del valore locativo. È vero che, se quest’ultimo fosse basato sul solo godimento della casa, senza nessuna considerazione per il terreno circostante, non sarebbe giustificata la deduzione delle spese per la manutenzione di quest’ultimo.
Una volta chiariti i criteri di calcolo del reddito immobiliare, si tratterebbe poi di verificare in quale misura gli interventi intrapresi si possano qualificare manutenzioni in senso stretto e non semplici lavori ricorrenti, come tali assimilabili a costi di mantenimento del contribuente.
Su questo punto gli atti devono essere rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata.
3.1.
I ricorrenti chiedono in deduzione i costi legati alla pavimentazione del posteggio esistente, che prima era ricoperto da un manto ghiaioso. Ritengono che, in applicazione della Circolare del Canton __________ relativa alle spese di manutenzione deducibili, possa essere riconosciuta almeno ¼ della spesa.
Come visto, il riferimento alla Circolare di Berna non può trovare applicazione per quanto attiene alle spese di manutenzione dell’immobile di __________, facendo unicamente stato la Circolare n. 7/2010 della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino (in merito alla portata delle Circolari si veda comunque la sentenza TF 2C_216/2014 del 15.12.2016, consid. 4.6.).
3.2.
Nell’allegato alla Circolare n. 7/2010, che riporta la tipologia di opere svolte e la classificazione tra spese di miglioria e spese di manutenzione, al punto nr. 33 “Piazzali e strade d’accesso” viene indicato come la prima “catramatura” costituisca in misura integrale una spesa di miglioria non deducibile. Ora, dalla lettura della fattura e dalla spiegazione fornita dagli insorgenti, le opere eseguite dalla ditta __________ sono a tutti gli effetti delle spese di miglioria, avendo pavimentato un posteggio che prima era ricoperto da ghiaia. Motivo per cui questa spesa non può ad ogni modo essere riconosciuta. Il ricorso su questo punto non merita accoglimento.
I ricorrenti postulano in deduzione le spese relative alla tassa per l’elettricità, da loro calcolata in fr. 195.- sulla base della fattura della __________. Ora, sempre in base alla Circolare 7/2010, risulta come questa tassa sia da annoverare quale costo di gestione e come tale non deducibile (cfr. allegato, punto 46). Su questo punto il ricorso non può essere accolto.
__________ e __________ postulano anche la deduzione per la tassa dei rifiuti e la tassa di fognatura (Abwasserreinigung; Kehrichtentsorgung) per complessivi fr. 646.45. Ora sempre secondo la Circolare 7/2010 (allegato, punto 46) le tasse di fognatura e per la spazzatura, non sono deducibili poiché classificate come spese di gestione. Su questo punto il ricorso non può essere accolto. Medesimo discorso vale anche per la tassa di fornitura d’acqua potabile.
Visto quanto sopra la decisione di tassazione viene annullata e gli atti vengono ritornati all’UT affinché adotti una nuova decisione limitatamente alle spese relative al giardino (cfr. recinzione, fatture __________; lavori al giardino, fatture di __________)
Il ricorso viene tuttavia respinto per quanto attiene i costi fatti valere per la tassa dei rifiuti, tassa di fognatura, tassa per l’acqua, alle tasse per la fornitura elettrica nonché quelli relativi alla pavimentazione del posteggio.
6.2.
Ai ricorrenti, parzialmente soccombenti, vengono poste a carico in ragione di ½ le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ respinto per quanto attiene alle deduzioni per la tassa dei rifiuti, la tassa di fognatura, la tassa per l’acqua, le tasse per la fornitura elettrica nonché quelli relativi alla pavimentazione del posteggio relativamente al fondo __________ RFD __________;
§§ evaso ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo del 20.6.2016 per l’IC 2015 è annullata limitatamente alle deduzioni relative al giardino per quanto riguarda il fondo __________ RFD __________.
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono poste a carico dei ricorrenti in ragione di 1/2.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: