Incarti n. 80.2016.189 80.2016.190

Lugano 19 luglio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 26 luglio 2016 contro la decisione del 29 giugno 2016 in materia di IC e IFD 2014.

Fatti

A. Nella dichiarazione d’imposta 2014, RI 1, domiciliato a __________, il quale in quel periodo fiscale esercitava l’attività di agricoltore e alpeggiatore, ha dichiarato un reddito da attività principale di fr. 9'598.- e da attività accessoria di fr. 10'000.-.

B. Notificando al contribuente e alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 1° aprile 2016, l’RS 1 ha commisurato, per __________, un reddito da attività indipendente principale di fr. 50'000.- e un reddito indipendente accessorio di fr. 40'000.-, valore quest’ultimo rettificato “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente”, con la precisazione che “al reddito aziendale netto, dichiarato per i proventi dell’alpeggio, vengono aggiunti i sussidi percepiti (alpeggio)”.

C. Il contribuente – congiuntamente alla moglie – ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 25 aprile 2016, postulando la separazione tra reddito principale e reddito accessorio, date le due distinte attività (la principale gestita unitamente al fratello, __________, e l’altra da solo). Egli ha contestato in particolare l’importo rettificato da fr. 19'598.- in fr. 50'000.-, siccome l’utile aziendale andava suddiviso metà ciascuno con il fratello (socio), al quale è stato indicato invece un reddito aziendale di fr. 25'000.-. RI 1 ha altresì asserito che nel corso dell’incontro avvenuto presso gli uffici dell’UT “[gli] è stato spiegato che al reddito annunciato di Fr. 19.598.- sono stati aggiunti i sussidi per l’alpeggio ammontanti a Fr. 29.191.-“. A suo avviso tali sussidi andavano aggiunti al reddito da attività accessoria. Ha precisato pure che in un incontro del 1992 “era stato fissato in Fr. 12.000.- il reddito da alpeggio” e “da allora non vi sono stati cambiamenti di rilievo”. Come richiesto dall’UT ha allegato la contabilità che attesterebbe il reddito da alpeggio in fr. 14'000.-, inclusi i sussidi. Egli ha poi affermato che 1) la deduzione massima per oneri assicurativi deve essere basata sull’importo di fr. 14'800.-, “in quanto il contribuente non versa contributi ad istituzioni di previdenza”, 2) nel calcolo del dispendio dell’UT figurano ancora i dati della figlia, la quale ha una propria notifica di tassazione e non va quindi inglobata nel suo calcolo, 3) il riparto dei debiti nel 1990 “è stato accertato in 77, 36 % a carico di RI 1 __________ (quota parte della stalla) e 22,64% a carico di RI 1 e __________ (quota parte della casa d’abitazione)”, quindi i debiti privati ammonterebbero a “Fr. 172'500.- e Fr. 27.576.- per un totale di Fr. 200.076.- come indicato e come da giustificativi allegati”, mentre i debiti aziendali assommerebbero a fr. 100'966.- (6’742.-, __________ + fr. 94'224.-, __________), importo che andrebbe diviso tra i due soci per fr. 50'483 ciascuno. A suo avviso, infine, “gli ammortamenti della sostanza vengono fatti nella contabilità aziendale RI 1 e __________ (conto 4300 Ammortamenti) e non devono quindi essere calcolati negli esborsi di RI 1 e RI 2”.

D. Al fine di decidere in merito al reclamo, con scritto del 29 aprile 2016, l’Ufficio di tassazione ha sottoposto al contribuente un calcolo delle entrate e delle uscite, da cui emergeva una liquidità insufficiente (una mancanza di disponibilità finanziaria per il sostentamento per fr. 6'000.- ca.), invitandolo a prendere posizione. Gli ha inoltre chiesto di documentare la voce “stipendi” per fr. 18'100.- e “vendita formaggio” per fr. 30'000.- come pure di dichiarare eventuali altre entrate conseguite con la vendita di prodotti o di animali. In data 17 maggio 2016 il reclamante ha presentato le proprie osservazioni, per mezzo delle quali per l’attività di alpeggio ha accluso il conteggio degli stipendi annunciati alla Cassa cantonale di compensazione (AVS) di fr. 14'100.-, precisando che “i restanti Fr. 4.000.- sono salari che sono stati versati a vari giovani e studenti che si alternano a periodi medio - corti quali aiuti alpeggio. Per ognuno di loro lo stipendio non ha mai raggiunto i Fr. 2.000.-, importo minimo per l’annuncio ai contributi AVS. Per la vendita del formaggio è stata fatta una valutazione della produzione”.

E. Con decisione su reclamo del 29 giugno 2016, l’autorità di tassazione ha rettificato alcuni aspetti della precedente decisione, spiegando in particolare quanto segue:

Tenuto conto delle argomentazioni esposte nel reclamo, della documentazione trasmessa e considerando la risposta del 17.5.2016 dopo richiesta dell’autorità fiscale del 29.4.2016 di fornire delle spiegazioni sull’ammanco di liquidità nel dispendio monetario per fr. 6'000.- e sulle entrate dell’attività dell’alpeggio nonché eventuali altre entrate da vendita prodotti o di animali, le contestazioni possono essere solo parzialmente accolte.

Segnatamente:

il reddito aziendale dell’attività principale del marito (cod. 112) è confermato in fr. 25'000, quota parte 50% con il fratello __________, come tassato a quest’ultimo,

il reddito aziendale dell’attività accessoria del marito (cod. 116) è confermato in fr. 40'000. Dal confronto con aziende agricole simili (con alpeggio e produzione formaggio) è risultato come l’importo di utile netto, dell’attività dell’alpeggio, dichiarato in fr. 14'000, sia nettamente inferiore ad altre realtà paragonabili. Inoltre, malgrado la richiesta dell’autorità fiscale, i contribuenti non sono stati in grado di comprovare la voce “vendita formaggio” limitandosi a spiegare che per il ricavo lordo dichiarato in fr. 30'000 era stata fatta una valutazione della produzione. Inoltre si fa osservare come non sia stato giustificato l’ammanco di liquidità riscontrato nel calcolo del dispendio monetario di fr. 6'000, la quale ripresa è da ritenere inclusa nell’utile aziendale netto tassato,

oneri assicurativi confermati in fr. 10'500, in base al massimo deducibile con versamento di contributi al 2° pilastro (vedi certificato salario moglie), per IFD max fr. 3'500,

interessi passivi rettificati in fr. 4'564 (su debito Valiant interessi al 50%). Debiti privati rettificati in fr. 203'447, come dichiarato. Debiti aziendali rettificati in fr. 54'513, qp 50%, tenuto conto della quota privata dei debiti aziendali già esposta nel mod. 5.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 chiedono che la decisione su reclamo sia rivista. In particolare contestano il reddito attribuito all’attività accessoria e fissato in fr. 40'000.-, per analogia con altre aziende agricole simili. I ricorrenti sottolineano che “per la gestione dell’alpeggio non è mai stata tenuta una contabilità vera e propria come invece viene fatto per l’Azienda agricola RI 1 e __________. Questa era frutto di un accordo presso l’Ufficio di tassazione di __________ nel lontano 1992 quando venne dato avvio all’attività estiva e su suggerimento dell’allora tassatore veniva indicato un importo fisso di Fr. 12.000.-. Nel corso degli anni sull’alpe nulla è cambiato nel numero di bestie alpeggiate e sulla gestione dell’alpe stesso che di fatto è un alpe di ridotte dimensioni che permette [loro] di portarvi unicamente il [loro] bestiame. Mal si capisce quindi come mai il reddito venga d’un tratto esposto in Fr. 40.000.- pur avendo presentato una ricostruzione della contabilità”. E aggiungono che “certi costi fissi da [loro] sopportati (affitto – trasporti in quota tramite elicottero – manutenzione impianti di mungitura) non sono di certo rapportati al numero di bestie presenti sull’alpeggio”. Ribadiscono quindi che la deduzione massima per oneri assicurativi deve essere basata sull’importo di fr. 14'800.-, che gli ammortamenti della sostanza aziendale andrebbero conteggiati nella contabilità aziendale e non negli esborsi dei contribuenti, e concludono osservando che la deduzione per i debiti privati dovrebbe essere di fr. 3'054.- e non fr. 21'855.- “come indicato nel calcolo EU 2014”.

G. Con plico del 29 luglio 2016, l’RS 1 ha trasmesso a questa Camera il relativo incarto fiscale, senza presentare osservazioni in merito al ricorso.

Diritto

  1. 1.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

1.2.

Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).

L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

1.3.

Nella fattispecie, come visto, l’UT si è discostato dalla dichia-razione presentata dai ricorrenti, ed ha rivalutato il reddito del marito, stimando un importo maggiore rispetto a quello dichiarato. Pur ritenendo che la dichiarazione presentata dal contribuente non fosse corretta, l’autorità ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Con decisione del 1° aprile 2016 ha infatti notificato al ricorrente una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).

  1. 2.1.

Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 1 LIFD; art. 17 cpv. 1 LT). L’art. 58 LIFD (v. art. 67 LT) si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma (art. 18 cpv. 3 LIFD; art. 17 cpv. 3 LT).

2.2.

Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore fino al 31.12.2015) e 199 cpv. 2 lett. a LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

Per il diritto cantonale, devono allegare anche: gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti; per le persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri dell’amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica; copia della dichiarazione dei salari AVS (art. 199 cpv. 2 lett. b, c e d LT).

L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, pp. 259-260).

Se tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde all’utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore del contribuente (sentenza TF 2C_618/2015 del 29.2.2016 consid. 4.1).

2.3.

L’art. 125 cpv. 2 LIFD non precisa ciò che bisogna intendere per distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

Le esigenze a cui devono rispondere queste distinte, dipendono dal caso di specie, in particolare dal tipo di attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni caso, essi devono essere allestiti in maniera tale da far risultare in modo completo ed affidabile il reddito e la sostanza legati all’attività lucrativa indipendente e poter essere controllati in condizioni ragionevoli da parte delle autorità fiscali. Ad ogni modo non spetta alle autorità fiscali ristabilire la contabilità manchevole allestita dal contribuente (sentenza TF 2C_618/2015 del 29.2.2016 consid. 4.1.; sentenza TF 2C_549/2012 del 16.5.2013, consid. 3.1.; RDAF 2007 II 252 consid. 4.1).

Secondo il principio di cui all’art. 8 CC, applicabile anche in ambito fiscale, spetta a colui che vuol far valere l’esistenza di un fatto proprio ad estinguere oppure a diminuire il proprio debito fiscale l’onere di apportarne la prova e sopportare le conseguenze dell’insuccesso di quest’ultima (sentenza TF 2C_549/2012 del 16.5.2013, consid. 3.1; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; RDAF 2009 II p. 560; sentenza TF 2C_199/2009 consid. 3.1).

  1. 3.1.

Nel caso che qui ci occupa, il contribuente, che per il periodo fiscale 2014 ha esercitato in particolare un’attività indipendente accessoria di gestione di un alpeggio, si è limitato a compilare la dichiarazione d’imposta, indicando un reddito aziendale di fr. 10'000.-. Così facendo egli è venuto meno ai propri obblighi procedurali: ha infatti omesso di allegare alla dichiarazione le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati, come sancito dagli art. 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT. D’altronde, è lo stesso ricorrente ad ammettere l’assenza di contabilità per tale esercizio nel memoriale ricorsuale. Con decisione 1° aprile 2016, il reddito imponibile del contribuente è stato quantificato dall’UT in fr. 40'000.- sulla base di elementi noti all’autorità fiscale e forniti dal ricorrente.

3.2. Al fine di decidere nel merito del reclamo interposto contro tale decisione, l’UT ha sottoposto al contribuente – con scritto 29 aprile 2016 – un calcolo delle entrate e delle uscite, da cui emergeva una liquidità insufficiente, invitandolo a prendere posizione e a produrre della documentazione atta a provare la sua situazione economica durante il periodo fiscale 2014 e in particolare: le voci “stipendi” e “vendita formaggio” ed eventuali altre entrate conseguite con la vendita di prodotti o di animali. In risposta, come esposto in precedenza, RI 1 ha prodotto unicamente il conteggio degli stipendi annunciati alla Cassa cantonale di compensazione, e aggiunto esclusivamente che la voce relativa alla vendita del formaggio è frutto di una valutazione della produzione, senza alcuna allegazione di sorta.

3.3. Orbene è evidente che l’UT, in mancanza di una qualsiasi documentazione atta a comprovare la consistenza dei redditi percepiti dal contribuente, si è dovuto basare sulle informazioni e sugli atti in suo possesso. L’autorità fiscale ha così quantificato prudenzialmente il reddito aziendale derivante dall’attività accessoria svolta dal contribuente in fr. 40'000.- (fr. 10'000.-, reddito aziendale netto dichiarato + fr. 30'000.- , valore dei sussidi percepiti), seguendo le indicazioni fornite dal contribuente stesso. Ciò in considerazione anche del fatto che l’ammontare indicato dal ricorrente in sede di reclamo (di fr. 14'000.- sussidi inclusi) risulta essere nettamente inferiore rispetto ad altre realtà paragonabili (ovvero dal confronto con aziende agricole simili). Si può quindi affermare che l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha agito “pflichtgemäss” nel valutare gli elementi imponibili. Del resto, anche questa Camera ha già avuto modo di ritenere corretto, in casi analoghi, aggiungere l’importo dei sussidi effettivamente percepiti dal contribuente (cfr. sentenza CDT inc. n. 80.98.35 del 14 aprile 1998, consid. 4), in quanto tali sussidi migliorano la situazione finanziaria dell’agricoltore, e sono pertanto imponibili (cfr. sentenza CDT inc. n. 80.1995.106 del 25 luglio 1995, consid. 5 e riferimenti dottrinali). E già solo tali contributi constano di una somma ben più elevata rispetto a quanto dichiarato dall’insorgente.

Per parte sua, RI 1, in relazione al reddito in questione, non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno delle sue affermazioni.

Secondo la giurisprudenza, peraltro, l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è obbligata, nelle valuta-zioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in ca-so di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente, che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica, debba pagare più imposte di quello che ren-de impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b).

Per le considerazioni esposte, e in mancanza come detto della benché minima documentazione da parte dell’interessato a supporto delle proprie doglianze, la censura non merita pertanto tutela.

3.4.

Per quanto attiene al calcolo del dispendio, i ricorrenti contestano poi la considerazione, fra le uscite del periodo fiscale, dell’importo corrispondente alla diminuzione dei debiti privati. Mentre l’autorità fiscale, nell’ultimo calcolo delle entrate e delle uscite, allestito durante la procedura di reclamo, ha commisurato la differenza fra i debiti al 1° gennaio e quelli al 31 dicembre 2014 in fr. 23'280.–, gli insorgenti sostengono che tale importo ammonterebbe invece a soli fr. 3'054.–. La situazione debitoria dei contribuenti è tuttavia stata stabilita dall’autorità di tassazione facendo riferimento alla dichiarazione d’imposta da loro presentata e ai relativi allegati (si veda il mod. 5 “elenco debiti allegato alle dichiarazioni fiscali 2013 e 2014: fr. 226'727.- al 31.12.2013 e fr. 203'447.- al 31.12.2014).

Per cui anche su tale punto, sul quale era già ritornato l’UT accogliendo parzialmente il reclamo, la decisione impugnata va confermata. Come sottolineato dall’autorità di tassazione, dal calcolo in questione emerge una liquidità insufficiente di fr. 6'679.-.

3.5.

Ne consegue che la valutazione del reddito dell’attività lucrativa indipendente accessoria esercitata da RI 1 si rivela senz’altro attendibile e come tale deve essere confermata.

  1. 4.1.

I contribuenti chiedono poi di aumentare la deduzione degli oneri assicurativi, aggiungendo all’importo di fr. 10'500.- ulteriori fr. 4'300.-.

4.2.

Per l’imposta cantonale, secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. g LT, sono dedotti dal reddito i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lett. f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale

· di 10’500.-- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e

· di 5’200.-- franchi per gli altri contribuenti.

Per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4’300.-- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2’200.-- franchi per gli altri contribuenti (art. 32 cpv. 1 lett. g seconda frase LT).

4.3.

Ai fini del calcolo dell’imposta federale diretta, dai proventi sono dedotti i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia e, in quanto non compresa sotto la lettera f dell’articolo 33 capoverso 1, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:

· 3’500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;

· 1’700 franchi per gli altri contribuenti

(art. 212 cpv. 1 prima frase LIFD);

Queste somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettere d e e (cioè al 2° e al 3° Pilastro A; cfr. art. 212 cpv. 1 seconda frase LIFD).

Tali somme sono aumentate di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 213 capoverso 1 lettere a o b (art. 212 cpv. 1 terza frase LIFD).

4.4.

La deduzione in questione persegue un duplice fine: da un lato, un obiettivo di politica familiare; dall’altro, uno di incentivo alla previdenza individuale. Pertanto, la misura della deduzione dipende sia dalla situazione familiare sia dall’esistenza di altre misure di previdenza. A quest’ultimo riguardo, la deduzione supplementare è concessa se il contribuente non ha altre misure di previdenza professionale, cioè del 2° Pilastro o del 3° Pilastro A che gli è assimilato. Mentre il contribuente che paga contributi all’AVS ha dunque diritto alla deduzione supplementare, quando il reddito dell’attività lucrativa è assicurato nel quadro del 2° Pilastro o del 3° Pilastro A (per esempio per l’indipendente), il diritto alla deduzione supplementare viene meno. Lo stesso si verifica se uno dei coniugi beneficia di misure di previdenza professionale, dal momento che la legge considera la coppia come un unico contribuente (cfr. Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 85 ad art. 33 LIFD, p. 553).

4.5. In casu, dai certificati di salario 21 gennaio 2015 e 30 gennaio 2015 relativi all’anno 2014, prodotti da RI 2, al punto 10.1 sotto la voce “previdenza professionale (contributi ordinari)” risultano trattenute per fr. 2’606.- e fr. 1'263.-.

Correttamente, pertanto, l’UT ha conteggiato esclusivamente la deduzione massima di fr. 10'500.- per l’IC e di fr. 4'200.– per l’IFD.

  1. Non è destinata a miglior sorte, per finire, la doglianza ricorsuale inerente al computo degli ammortamenti della sostanza aziendale, carente di ogni motivazione. Non risulta peraltro, come sostenuto nel gravame, che “gli ammortamenti della sostanza aziendale” siano stati “calcolati negli esborsi di RI 1 e RI 2”.

La questione non merita perciò ulteriore disamina.

  1. Da quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido, interamente soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-; -; -; -; -.

Copia per conoscenza:

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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