Incarti n. 80.2016.154 80.2016.155

Lugano 28 aprile 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Daniela Fossati, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 30 giugno 2016 contro la decisione del 22 giugno 2016 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

A. RI 1, domiciliato a __________ (quartiere di __________), nel periodo fiscale litigioso, ha lavorato come impiegato alle dipendenze della __________ di __________, mentre sua moglie, __________, pure con domicilio a __________, nel 2013 non ha esercitato alcuna attività lavorativa (cfr., al proposito, dichiarazione d’imposta 2013 dell’incarto fiscale).

B. Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 21 gennaio 2015, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 43'100.-- per l’IC e in fr. 49'900.-- per l’IFD. L’ammontare della sostanza imponibile, invece, è stato definito pari a zero franchi. Rispetto alla dichiarazione inoltrata, l’autorità fiscale non ha ammesso in deduzione le postulate spese del veicolo privato di fr. 3'696.-- (“ 2.2 Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge”). Inoltre non ha accettato le postulate spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio (“4.4 spese supp. vitto+cucina contribuente”) dell’importo pari a fr. 3'200.--, considerato come “La deduzione per il pasto serale va riconosciuta unicamente allorquando il contribuente dispone al luogo di lavoro di una camera. In presenza di un monolocale (con annessa piccola cucina) non viene ammessa”.

C. Con lettera manoscritta del 3 febbraio 2015 (spedita il giorno successivo e pervenuta all’autorità fiscale il 5 febbraio 2015) RI 1 ha comunicato all’RS 1 quanto segue:

In risposta alla vostra lettera del 21.1.2015 (ndr. decisione del 21 gennaio 2015) faccio opposizione riguardo la vostra notifica per il periodo sopra indicato (ndr. IC e IFD 2013), in quanto non rispecchia i dati da me inviativi.

D. Con successivo scritto del 14 aprile 2016 (spedito il 18 aprile 2016 e ricevuto dall’RS 1 il 19 aprile 2016), intitolato “Notifica volontaria di Sostanza (autodenuncia esente da pena)”, i coniugi __________ e RI 1, hanno formulato all’autorità fiscale le seguenti considerazioni:

ci siamo accorti di non avere mai dichiarato nella nostra sostanza la partecipazione qualificata del 100% relativa la società __________ (IDE __________).

Pur non avendo mai distribuito dividendi e generato eventuali altri redditi, riteniamo sia doveroso notificarvi il possesso della totalità delle azioni al portatore.

In attesa di pronto riscontro, salutiamo cordialmente.

E. L’RS 1, con decisione dopo reclamo del 22 giugno 2016, rispetto ai dati accertati nella precedente decisione del 21 gennaio 2015, ha unicamente aggiunto alle entrate dichiarate “altri redditi” per fr. 12'080.-- (IC) rispettivamente per fr. 11'671.-- (IFD) e alla voce “Titoli e capitali” l’importo di fr. 210'000.-- (IC), con la seguente motivazione:

Reclamo ammesso come a domanda.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la summenzionata decisione del 22 giugno 2016, sostenendo anzitutto che trattasi di “dati inventati dai vostri uffici”. Vorrebbe in sostanza sapere – con riferimento al punto “6.3. Altri redditi Fr. 12'080.--“, al punto “26.1. Titoli e capitali Fr. 210'000.--” al punto 31. “Sostanza netta Fr. 267'360.--” – quali sarebbero le modalità di calcolo che hanno condotto l’RS 1 alle cifre indicate (come si compongono e di cosa si tratta). Ritiene altresì che le deduzioni attuate dall’autorità fiscale non sarebbero corrette, essendo state omesse le voci “2.2 Veicolo privato contribuente di Fr. 3'969.--“, “4.3. Spese supp. vitto senza cucina contrib. di Fr. 6'400.--“ e “14.1. Spese di gestione e manut. Immo di Fr. 7'750.-- vedi fotocopia allegata” (ndr. trattasi della decisione dell’11 dicembre 2013 in materia di IFD 2012, annesso al presente ricorso). Osserva infine quanto segue:

Per ragioni di lavoro avevo un appartamento a __________ e questo mi comporta spostamenti settimanali continui in treno e in automobile. Non vedo perché tutto d’un tratto non mi vengono più accordate, in quanto queste deduzioni mi sono state concesse nella mia tassazione del 2010 + 2011 + 2012. Deduzioni che dovrebbero essere accordatemi fino al momento della mia cessazione lavorativa presso la posta svizzera nel 2014.

G. Con le proprie osservazioni dell’11 luglio 2016, l’RS 1 propone in particolare di retrocedere l’incarto per l’emanazione di una nuova decisione dopo reclamo. Ammette che, “per un disguido interno”, nella decisione impugnata è stato considerato unicamente lo scritto del 19 aprile 2016 (mediante il quale i coniugi __________ hanno presentato un’autodenuncia, comunicando “di possedere il 100% della __________”), in cui sarebbero stati aggiunti i “vantaggi goduti ed il valore delle azioni relativi alla società __________, senza comunicare al contribuente le conseguenze della decisione”. Si esprime poi in merito alle singole contestazioni sollevate dall’insorgente in sede di ricorso (cfr., nel dettaglio, le relative osservazioni).

Diritto

  1. Quo all’autodenuncia esente da pena

1.1.

Dopo avere espressamente scartato l’ipotesi di proporre un’amnistia fiscale generale (sul modello di quella decisa nel 1969, con esenzione da pena e rinuncia al ricupero d’imposta), in data 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha presentato un messaggio concernente la semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e l’introduzione dell’autodenuncia esente da pena. Adottata dalle Camere federali il 20 marzo 2008 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2010, la modifica legislativa in questione si poneva due obiettivi distinti. Da una parte, stimolare gli eredi a ricondurre alla legalità il patrimonio che il defunto ha sottratto al fisco, attraverso un ricupero d’imposta e il pagamento d’interessi di mora limitato ai tre periodi fiscali precedenti l’anno del decesso. D’altra parte, concedere a persone fisiche e giuridiche che denunciano spontaneamente e per la prima volta una sottrazione d’imposta, la possibilità di regolare la propria posizione nei confronti del fisco, senza incappare in un procedimento penale. La procedura semplificata di ricupero d’imposta in caso di successione e l’autodenuncia esente da pena sono state ancorate nella LIFD [cfr. l’art. 153a (procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi), l’art. 175 (sottrazione d’imposta per le persone fisiche) e l’art. 181a (autodenuncia delle persone giuridiche)] e nella LAID [cfr. l’art. 53a (procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi), l’art. 56 (sottrazione d’imposta per le persone fisiche) e l’art. 57b (autodenuncia delle persone giuridiche)]. Tali norme si applicano sia all’imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche rispettivamente sull’utile delle persone giuridiche, sia alle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche rispettivamente sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche percepite dai Cantoni e dai Comuni (decisione TF n. 2C_1194/2013 del 30 marzo 2015, consid. 5.1. e 5.2. e riferimenti).

1.2.

Già il diritto previgente prevedeva l’autodenuncia, che aveva però quale conseguenza un’attenuazione della pena, ma non l’esenzione da pena (cfr. Sieber/Malla, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 51 ad art. 175 LIFD, p. 2830). Una persona che presentava un’autodenuncia veniva condannata a una multa pari a un quinto dell’imposta sottratta (art. 175 cpv. 3 LIFD, in vigore prima del 1° gennaio 2010).

Dal 1° gennaio 2010, il contribuente che denuncia spontaneamente e per la prima volta una sottrazione d’imposta, non nota alle autorità fiscali, non è più condannato a pagare una multa come in precedenza, ma unicamente a saldare il ricupero d’imposta e gli interessi di mora [per i dieci anni precedenti (FF 2006, punto 3.1.1, p. 8106)]. Per ogni altra autodenuncia, la multa corrisponde, come finora, a un quinto delle imposte sottratte (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 119 ad art. 175 LIFD, p. 1761).

Secondo l’art. 175 cpv. 3 LIFD, come pure secondo l’art. 56 cpv. 1bis LAID, disposizioni applicabili alle persone fisiche, se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

a) la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b) egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e

c) si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.

Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempreché siano adempiute le condizioni di cui all’art. 175 cpv. 3 LIFD rispettivamente di cui all’art. 56 cpv. 1bis LAID (art. 175 cpv. 4 LIFD). Per ammettere l’esistenza di un’autodenuncia esente da pena i presupposti di cui all’art. 175 cpv. 3 lit. a, lit. b e lit. c LIFD devono essere adempiuti cumulativamente (cfr., per maggiori dettagli, Sieber/Malla, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 3a ediz., Basilea 2017, n. 53 ss. ad art. 175 LIFD, p. 2831 ss.; Sansonetti/Hostettler, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 48 ss. ad art. 175 LIFD, p. 1930 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 124 ss. ad art. 175 LIFD, p. 1762 ss.).

1.3.

A livello cantonale, prima dell’entrata in vigore dell’autodenuncia esente da pena del 1° gennaio 2010, l’art. 258 cpv. 3 LT aveva lo stesso tenore dell’art. 175 cpv. 3 LIFD (secondo cui se il contribuente denunciava spontaneamente la sottrazione d’imposta prima che essa era nota all’autorità fiscale, la multa era ridotta a un quinto dell’imposta sottratta).

Dal 1° gennaio 2010 – in conformità alla LAID – il contenuto dell’art. 258 cpv. 3 lett. a, lett. b e lett. c LT [secondo cui se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

a) la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b) egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e

c) si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta],

così come dell’art. 258 cpv. 4 LT (secondo cui ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 3) coincide con quello dell’art. 175 cpv. 3 lett. a, lett. b e lett. c LIFD rispettivamente dell’art. 175 cpv. 4 LIFD.

1.4.

In data 14.12.2016 la Divisione delle contribuzioni ha emanato la circolare n. 28/2016 (entrata immediatamente in vigore), riguardante la procedura semplificata per casi bagatella, in materia di sottrazione o tentativo di sottrazione d’imposta. La circolare si fonda su una costante prassi, confermata dalla giurisprudenza di questa Camera (cfr., ad esempio, sentenza CDT n. 80.2009.155 del 9 febbraio 2010, consid. 1. e 2.; sentenza CDT n. 80.2007.1 del 12 novembre 2007, consid. 2.)], e sugli art. 236 LT (recupero ordinario d’imposta), art. 258 ss. LT (sottrazione d’imposta), art. 151 LIFD (ricupero ordinario d’imposta) e art. 175 ss. LIFD (sottrazione d’imposta) [cfr. Circolare n. 28/2016, cifra 2.].

Secondo l’art. 10 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 e secondo l’art. 14 cpv. 2bis del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 (entrambi in vigore dal 1° gennaio 2017), la procedura semplificata per casi bagatella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità – tra cui l’autodenuncia esente da pena giusta gli art. 258 cpv. 3 LT e art. 175 cpv. 3 LIFD – ad opera di persone fisiche, in cui il contribuente abbia chiesto l’applicazione di questa procedura semplificata, abbia firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino (condizioni cumulative):

  • fr. 10'000.-- di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.--;

  • fr. 200'000.-- di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.-- (cfr. anche Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.).

Le autodenunce esenti da pena sono di competenza dell’Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni fiscali di lieve entità (ovvero nell’ambito della procedura semplificata per casi bagatella) che possono essere decise anche dalla competente autorità di tassazione (art. 10 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017; art. 14 cpv. 2 del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017). La competenza per l’evasione dei casi bagatella, mediante la procedura semplificata, spetta dunque all’Ufficio circondariale di tassazione competente per l’emissione della notifica di tassazione dell’ultimo anno ancora aperto del contribuente (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). Il ricupero delle imposte non prelevate nei periodi fiscali non ancora prescritti viene eseguito (tramite un ricalcolo forfettario del dovuto) congiuntamente ai redditi accertati per l’ultimo periodo fiscale ancora pendente, ossia laddove la notifica non è ancora stata intimata al contribuente (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). Se il contribuente non avesse sottoscritto, per mancanza di accordo, il verbale di audizione oppure se gli importi non dichiarati dovessero superare i limiti previsti per i casi bagatella ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 e dell’art. 14 cpv. 2bis del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 (fr. 10'000.-- di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.--; fr. 200'000.-- di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.--), la competenza per evadere la procedura di sottrazione o di tentativo di sottrazione passa all’Ufficio delle procedure speciali (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). La stessa cosa vale, sempre nell’ambito della procedura semplificata (caso bagatella), nell’ipotesi in cui il contribuente dovesse impugnare la relativa notifica di tassazione. In tal caso, l’Ufficio circondariale di tassazione dovrà riesaminare i summenzionati presupposti. Qualora non dovessero essere più adempiuti detti requisiti, l’incarto dovrà essere trasmesso, senza indugio, all’Ufficio delle procedure speciali per il prosieguo della procedura di ricupero d’imposta e l’apertura di una procedura penale fiscale ordinaria (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.). L’Ufficio circondariale di tassazione è tenuto a trasmettere, per conoscenza, una copia del verbale di audizione debitamente sottoscritto dal contribuente, all’Ufficio delle procedure speciali (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.1.).

Come visto poc’anzi, ogni contribuente può autodenunciarsi una sola volta beneficiando dell’esenzione della pena. Per questo motivo, le autodenunce presentate dai contribuenti (persone fisiche) che domandano di essere evase mediante la procedura semplificata da parte dell’Ufficio circondariale di tassazione competente, devono essere segnalate all’Ufficio delle procedure speciali prima dell’emanazione della notifica che ingloba l’evasione del caso bagatella. L’Ufficio delle procedure speciali può in tal modo controllare se si è effettivamente in presenza di una prima autodenuncia e poi notificarla all’AFC, che tiene un registro in cui sono annotate le autodenunce esenti da pena notificate dalle autorità fiscali cantonali [Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.2.; cfr. anche Rundschreiben “Straflose Selbstanzeige” dell’AFC del 5 gennaio 2010 e il formulario ivi annesso (“Meldeformular”, “Formulaire d’annonce”); Pedroli, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 7c ad art. 111 LIFD, p. 1494]. Il registro federale permette di verificare, su scala nazionale in maniera rapida e attendibile, l’inoltro di un’autodenuncia esente da pena presentata per la prima volta (Sieber/Malla, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 3a ediz., Basilea 2017, n. 70 ad art. 175 LIFD, p. 2837). L’Ufficio delle procedure speciali è competente per l’emanazione della decisione d’impunità a seguito della prima autodenuncia. La decisione d’impunità è impugnabile e deve essere notificata all’AFC (ndr. unitamente ad altri dati e al formulario di annuncio, cfr., al proposito, Rundschreiben “Straflose Selbstanzeige” dell’AFC del 5 gennaio 2010 e il formulario ivi annesso), che verrà annotata nel registro federale. Tale decisione viene emanata soltanto al termine della procedura di ricupero ordinario d’imposta o della procedura semplificata (Circolare n. 28/2016, cifra 1.2.1.2).

1.5.

Tornando al caso in esame, con lettera del 14 aprile 2016 intitolata “Notifica volontaria di Sostanza (autodenuncia esente da pena)”, i coniugi __________ e RI 1, hanno comunicato all’RS 1 di essersi “accorti di non avere mai dichiarato nella nostra sostanza la partecipazione qualificata del 100% relativa la società __________ (IDE CHE-__________) [ndr. dal mese di dicembre 2016 la società ha un nuovo scopo e ha modificato la sua ragione sociale in __________, __________ (cfr., nel dettaglio, estratto RC)]. Pur non avendo mai distribuito dividendi e generato eventuali altri redditi, riteniamo sia doveroso notificarvi il possesso della totalità delle azioni al portatore”.

In primo luogo, occorre evidenziare che la summenzionata notifica da parte dei contribuenti è avvenuta dopo che la decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 21 gennaio 2015 è stata emanata e dopo che è stata impugnata dai contribuenti con lettera manoscritta del 14 aprile 2016, ma prima dell’emanazione della decisione dopo reclamo del 22 giugno 2016.

L’RS 1 ammette, nelle proprie osservazioni dell’11 luglio 2016, che a causa di un “disguido interno”, nella predetta decisione è stata presa in considerazione solamente la notifica di autodenuncia “aggiungendo vantaggi goduti ed il valore delle azioni relativi alla società __________, senza comunicare al contribuente le conseguenze della decisione” (e senza esprimersi sul contenuto dello scritto del 3 febbraio 2015). Propone dunque di rinviare l’incarto per nuova decisione dopo reclamo.

Dalla decisione impugnata emerge, in effetti, che l’autorità fiscale ha unicamente aggiunto alle entrate dichiarate “altri redditi” per fr. 12'080.-- (IC) rispettivamente per fr. 11'671.-- (IFD) e alla voce “Titoli e capitali” l’importo di fr. 210'000.-- (IC), apportando come motivazione solamente la seguente frase “Reclamo ammesso come a domanda”. A tale riguardo va ricordato che l’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, consid. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

Nel caso qui posto a giudizio, l’operato dell’autorità di tassazione, che si è limitata ad aumentare gli importi di cui si è detto sopra, senza offrire (tra l’altro) alcuna indicazione in merito alle modalità di calcolo, è chiaramente in contrasto con l’obbligo di motivazione e, di conseguenza, è stato violato il diritto di essere sentito dei contribuenti. Già solo per questa ragione, la decisione deve essere annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata.

In secondo luogo, l’autorità fiscale, non appena ricevuto lo scritto del 14 aprile 2016 da parte di RI 1 e __________, avrebbe dovuto verificare se in casu i presupposti di un’autodenuncia esente da pena sono adempiuti (caso bagatella che soggiace alla procedura semplificata), e ciò alla luce della costante prassi, della giurisprudenza e in particolare degli art. 175 cpv. 3 LIFD e dell’art. 258 cpv. 3 lett. a, lett. b e lett. c LT di cui si è detto in precedenza. Nell’incarto fiscale non vi è in particolare alcuna traccia del verbale di audizione sottoscritto, per accordo, dai coniugi __________. Da ciò si può dedurre che gli stessi non sono stati sentiti dinanzi all’RS 1 per discutere il contenuto della loro autodenuncia. Giova al proposito ribadire che ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).

Ciò posto, è evidente che nella presente fattispecie il diritto di essere sentito del ricorrente è stato violato nella procedura svoltasi dinanzi all’autorità di tassazione, per il fatto che non gli è stata data (tra l’altro) la facoltà di prendere conoscenza e di esprimersi sulle modalità di calcolo adottate dall’autorità fiscale dando o no il proprio consenso. La decisione impugnata del 22 giugno 2016 IC/IFD 2013 deve essere conseguentemente annullata anche per questi motivi. In simili circostanze è necessario retrocedere gli atti all’autorità fiscale affinché verifichi la sussistenza o meno degli estremi di un’autodenuncia esente da pena (procedura semplificata) – che, come visto, presuppone, tra l’altro, che i contribuenti siano convocati e sentiti personalmente per determinare l’ammontare dell’imposta sottratta, con il rilascio del relativo verbale di audizione da loro sottoscritto in caso di accordo – in base ai principi suesposti e alla costante prassi che è stata ripresa nella Circolare n. 28/2016 del 14 dicembre 2016 della Divisione delle contribuzioni, traendone poi le debite conclusioni.

  1. Quo alla lettera manoscritta del 3 febbraio 2015

Come visto in narrativa, con lettera manoscritta del 3 febbraio 2015, spedita il giorno successivo e pervenuta all’RS 1 il 5 febbraio 2015, RI 1 ha comunicato quanto segue:

In risposta alla vostra lettera del 21.1.2015 (ndr. decisione del 21 gennaio 2015) faccio opposizione riguardo la vostra notifica per il periodo sopra indicato (ndr. IC e IFD 2013), in quanto non rispecchia i dati da me inviativi.

L’RS 1, nella sua decisione dopo reclamo del 22 giugno 2016, non ha preso in considerazione il predetto scritto a causa di “un disguido interno”. Questa Camera non può dunque far altro che costatare la svista in cui è incorsa l’autorità fiscale avendo tralasciato la lettera del 3 febbraio 2015, peraltro qualificabile come reclamo, considerato come RI 1 ha manifestato in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare la decisione del 21 gennaio 2015 in materia di IC/IFD 2013 (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in: RtiD I-2005 n. 12t). Non avendo considerato la summenzionata lettera, l’autorità fiscale ha (nuovamente) violato il loro diritto di essere sentito. In siffatte circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata anche per questo motivo e si giustifica di rinviare gli atti all’RS 1, affinché addotti una nuova decisione motivata esprimendosi (pure) in merito alla lettera del 3 febbraio 2015.

  1. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. La decisione dopo reclamo del 22 giugno 2016 (calcolo dell’imponibile dopo reclamo IC e IFD 2013) è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per ulteriori accertamenti e per nuova decisione motivata ai sensi della presente decisione.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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